Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/02/2025, n. 1307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1307 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
IX SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Renata Palmieri, ha pronun-
ciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di primo grado iscritta al N. 28127/2021 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 02/10/2024, con fissazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., l'ultimo dei quali è scaduto in data 23/12/2024
TRA
(C.F. , elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1
in Cercola (NA) al Viale degli Oleandri 1 Parco Giada, presso lo studio dell'Avv.
Lucia Iorio, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
-ATTRICE-
E
(C.F. , in persona del Sindaco p.t, eletti- Controparte_1 P.IVA_1
vamente domiciliato al Palazzo San Giacomo, Piazza Municipio Napoli, presso lo studio dell'Avv. Davide Diani, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in atti
-CONVENUTO-
Oggetto: lesione personale (cod. materia 145002).
Conclusioni: come da atti di causa, verbali di udienza e note di trattazione scritta.
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Con atto di citazione ritualmente notificato in data 15.11.2021, Parte_1
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, il per Controparte_1
sentirlo condannare, previa declaratoria di esclusiva responsabilità, ex artt. 2043-
2051 c.c., al risarcimento dei danni patiti a seguito del sinistro occorso in data
30/06/2017, alle ore 10 circa, in alla Via S. Freud. Parte attrice deduceva: CP_1
che il giorno 30/06/2017 alle ore 10 circa, mentre la istante camminava a piedi in alla Via S. Freud, all'altezza tra i civici cinque e sette, sul marciapiede, CP_1
cadeva malamente al suolo, riportando una “frattura scomposta peritrocanterica femore sinistro”, così come da certificazione medica e ospedaliera depositata;
che la istante rovinava a terra a causa del ribaltamento, al suo passaggio , di un basolo che rivestiva il marciapiede;
che tale insidia non era prevedibile né era segnalata;
che in seguito all'accaduto, l'istante doveva subire un urgente intervento chirur-
gico, e per diversi mesi non poteva lavorare, essendo stata necessaria una lunga riabilitazione;
inoltre, tale intervento comportava conseguenze importanti per il suo stato di salute;
che la responsabilità dell'accaduto era del tenuto alla manu- Controparte_1
tenzione della strada, in quanto il ribaltamento del basolo che rivestiva il marcia-
piede aveva creato una situazione di insidia e un trabocchetto;
che nonostante pec inviata al con la quale si segnalava Controparte_1
l'accaduto e si inviava la documentazione medica probatoria, e nonostante nego-
ZIzione assistita inviata, alla data del ricorso non si era ancora provveduto al ri-
sarcimento dei danni riportati dalla istante.
L'attrice formulava le seguenti conclusioni: “A) Accogliere la domanda attorea,
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riconoscendo la esclusiva responsabilità del convenuto in merito al sinistro di
cui è causa. B) Condannare il convenuto al pagamento della somma che sarà
meglio quantificata in corso di causa , oltre interessi e rivalutazione dal fatto .
C) Condannare il convenuto al pagamento delle spese e competenze giudiZIrie
con attribuzione al sottoscritto procuratore in quanto anticipatario. D) Ammet-
tersi prova per testi sui capi di cui della premessa dell'atto di citazione con i testi
che ci si riserva di indicare. E) Ammettersi CTU medica al fine di accertare le
lesioni riportate dalla istante”.
In data 01.02.2022, si costituiva il con comparsa di costituzio- Controparte_1
ne e risposta, contestando in toto la domanda e chiedendone il rigetto;
in partico-
lare, eccepiva l'infondatezza, nonché l'inammissibilità e l'improponibilità della domanda. Eccepiva, altresì, l'esclusiva imputabilità dell'evento alla condotta colposa della danneggiata, atteso che il sinistro si era verificato alle ore 10.00
circa, a poche centinaia di metri dall'abitazione dell'attrice e in condizioni di luce e di visibilità, e dunque, sufficienti ad individuare, ponendo l'ordinaria diligenza,
l'anomalia/irregolarità del manto stradale per la quale l'attrice asseriva di essere rovinata al suolo.
Il concludeva chiedendo di dichiarare: “(…)in via prelimina- Controparte_1
re, l'infondatezza, per assoluta genericità, della domanda per le eccezioni solle-
vate; nel merito, rigettare la domanda attrice in quanto inammissibile, impropo-
nibile, generica ed infondata in fatto e in diritto e comunque non provata sia in
ordine al fatto, sia in ordine al nesso causale, comunque per la persistenza del
caso fortuito;
nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, ri-
conoscere, in ogni caso, il concorso di colpa della danneggiata ex art. 1227 c.c.;
in ogni caso, rigettare la domanda, non sussistendo prova del danno, che, co-
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munque si contesta nella sua eccessiva ed ingiustificata quantificazione. Con vit-
toria delle spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre oneri riflessi”.
Acquisita la documentazione prodotta, concessi i termini ex art. 183 comma 6
c.p.c., ammessi i mezzi di prova, all'udienza del 15.05.2023 veniva escusso il te-
ste di parte attrice sig.ra , la quale dichiarava: “(…) ADR Parte_2
CAPO 1) E' vero che il giorno 30/06/2017 alle ore 10 circa, la Sig.ra Parte_3
camminava a piedi in alla Via S. Freud, all'altezza tra i civici
[...] CP_1
cinque e sette, sul marciapiede ed io stavo con lei perchè stavamo facendo una
passeggiata ed ho assistito alla caduta all'esito della quale ebbe a riportare una
frattura al femore sinistro” ADR Capo 2) rovinava a terra;
io Parte_1
e mia madre stavamo con mia ZI e la seguivamo sul marciapiedi a poca distan-
za ; mia ZI appoggiava il piede su un basolo integro che rivestiva il marciapiede
e questo basolo al poggiare del piede si ribaltava andando fuori dalla sede sua
naturale. Riconosco le foto dello stato dei luoghi esibitemi , depositate in produ-
zione telematica in data 22/11/2021. ADR CAPO 3) il basolo non era segnalato
in alcun modo. ADR CAPO 4) In seguito all'accaduto veniva chiamata Autoam-
bulanza del 118, che trasportava mia ZI all'Ospedale Cardarelli di ma CP_1
io non seguii mia ZI in ambulanza ADR CAPO 5) So che mia ZI .ra Parte_3
ha dovuto subire un urgente intervento chirurgico, effettuato intra moe-
[...]
nia in quanto l'attesa sarebbe stata troppo lunga e dannosa per la sua salute, e
per diversi mesi non ha potuto lavorare, essendo stata necessaria una lunga ria-
bilitazione. Mia ZI svolge attività di fisioterapista per bambini diversamente
abili in un Centro a SAN GIORGIO a CREMANO che si chiama ima ORIZON
ADR CAPO 6) In seguito all'accaduto, il dopo un poco di Controparte_1
tempo provvide a transennare la zona;
io lo so perché abito nelle immediate vi-
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cinanze ; so che in seguito dopo vari mesi il Comune ha provveduto anche a ri-
parare i basoli barcollanti ADR mia ZI abitava a breve distanza dal luogo
dell'incidente; è sposata e senza figli;
è stata accudita dal marito nel postopera-
torio ; ADR il giorno dell'incidente il tempo era buono, non pioveva e vi era vi-
sibilità meteorologica;
ADR l'altro testimone è mia ma- Testimone_1
dre, stava con me e mia ZI ed ha visto le mie stesse cose ADR del procuratore
del ; nelle foto riconosciute da me mia ZI sta a terra ed io e mia mam- CP_1
ma non siamo visibili perché stavamo facendo le foto;
io e mia mamma stavamo
seguendo mia ZI , a distanza di circa 1 metro e mezzo. Due metri poco all'inizio
del negozio di fioraio raffigurato in foto a sinistra;
io e mia mamma eravamo af-
fiancate su marciapiedi e seguivamo mia ZI che stava davanti;
ADR mia ZI
portava i sandali , e non correva(…)”.
Il Giudice revocava l'ulteriore testimonianza in quanto superflua e nominava
CTU il dr. , rinviando per il giuramento telematico all'udienza Persona_1
dell'11.10.2023, nella quale si procedeva al conferimento dell'incarico e al rinvio della causa per precisazione delle conclusioni. Con periZI depositata in data
25.01.2024, il CTU riconosceva la compatibilità delle lesioni riportate dall'istante con la dinamica traumatica riferita, consistente in una caduta per strada, quantificando i postumi permanenti nella misura del 10%, con una ITT di
32 giorni e ITP di 30 giorni al 75%, una di 40 giorni al 50% e una di ulteriori giorni 60 al 25%, relativi alla stabilizzazione degli esiti fratturativi, tegumentari ed al progressivo recupero delle funzionalità motorie, rilevando, altresì, che il li-
vello di sofferenza patito dall'istante era stato di moderata entità.
All'udienza del 02.10.2024 la causa veniva trattenuta in decisione, ex art 190
c.p.c., con assegnazione dei termini per gli scritti difensivi finali, l'ultimo dei
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quali veniva a scadere il 23.12.2024.
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In via preliminare, la domanda è proponibile in quanto regolarmente preceduta,
come per legge, dalla procedura di negoZIzione assistita (cfr. lettera invito depo-
sitata in atti).
Va respinta, altresì, l'eccezione di “indeterminatezza e genericità” dell'atto di ci-
tazione, cui dovrebbe conseguire la nullità del medesimo, in quanto l'attrice ha indicato in modo specifico tutti i fatti costitutivi della pretesa azionata e le circo-
stanze valevoli – secondo la prospettazione a sostegno della domanda – a fondare la responsabilità ascrivibile al Come affermato dai giudici di Controparte_1
legittimità, la nullità dell'atto di citazione si produce solo qualora, avuto riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, il petitum e la causa petendi risultino completamente omessi o sia-
no assolutamente incerti o, qualora manchi del tutto l'esposizione dei fatti addotti a fondamento della domanda (Cass. civ., Sez. Unite, 22/05/2012, n. 8077).
Nel caso di specie, l'atto introduttivo, a seguito di un esame complessivo, ovvero non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso al-
tresì alla parte espositiva (cfr., in tal senso, Cass. 6 agosto 2007, n. 17180), è da dichiararsi valido, contenendo ogni elemento identificativo necessario alla preci-
sa individuazione del diritto azionato.
Così come prospettata, la domanda non impedisce l'immediato espletamento di una puntuale e adeguata difesa da parte del convenuto.
Nel merito, la domanda attorea è parZIlmente fondata e, pertanto, va accolta nei limiti di seguito indicati.
La presente fattispecie, come descritta da parte attrice, va ricondotta nell'alveo
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dell'art. 2051 c.c. Siffatta norma prevede la responsabilità di soggetti che eserci-
tano, a qualunque titolo, un potere effettivo sulle cose, gravando sugli stessi un conseguente obbligo di vigilanza volto ad impedire che tali cose arrechino danni a terzi. Non è, pertanto, condivisibile la tesi, avanzata in dottrina, secondo la qua-
le, alla fattispecie concreta, sarebbe applicabile l'art. 2043 c.c., anziché l'art 2051
c.c., a causa dell'estensione del bene demaniale che non consentirebbe al custode di esercitare la custodia, intesa come potere di fatto sulla cosa. Appare, certa-
mente preferibile l'indirizzo, stigmatizzato in seno alla Suprema Corte, secondo il quale la responsabilità della P.A. ex art. 2051 c.c. trovi un limite solo con ri-
guardo ai beni demaniali, la cui estensione renda impossibile l'esercizio di un continuo ed efficace controllo, rimanendo applicabile in relazione ai beni dema-
niali che, per la loro limitata estensione territoriale, consentono un'adeguata atti-
vità di vigilanza. Orbene, ritenuto che la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.
abbia natura oggettiva, il suo accertamento dipende dall'esistenza del nesso cau-
sale intercorrente tra la res in custodia e il danno, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza da parte dello stesso (Cass. 14065/2023). Una volta accertata l'esistenza di un nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, al custode è fatta salva la prova libe-
ratoria del caso fortuito, ossia dell'elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale e che può essere costituito da un fatto naturale e dal fatto di un terzo o della stessa vittima (Cass. SS.UU n. 20943/2022). Quel che ne consegue è che,
sul piano strettamente probatorio, spetterà al danneggiato dimostrare l'esistenza del rapporto eziologico - l'esistenza, l'entità del danno e la sua derivazione cau-
sale dalla cosa;
sul custode grava invece l'onere di offrire la prova contraria alla presunzione “iuris tantum” della sua responsabilità, mediante la dimostrazione
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dell'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad inter-
rompere quel nesso causale” (Cass. n. 8005/2010).
Dunque, riassumendo i consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza di le-
gittimità sul punto, potrà affermarsi che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ex art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, che l'attore dimostri il verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: solo una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, avrà l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale
(Cass. civ., Sez. III, 5 maggio 2013, n° 2660). La norma, però , non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra queste ultime e il danno,
ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenZIlmente lesiva, posseduta dalla cosa. Ai fini dell'apprezzamento della causalità materiale nell'ambito della responsabilità ex-
tracontrattuale, va fatta applicazione dei principi penalistici di cui agli artt. 40 e
41 cod. pen., sicché un evento è da considerare causato da un altro se, ferme re-
stando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secon-
do (c.d. teoria della condicio sine qua non). Tuttavia, il rigore del principio dell'equivalenza delle cause, posto dall'art. 41 c.p. (in base al quale, se la produ-
zione di un evento dannoso è riferibile a più azioni od omissioni, deve ricono-
scersi ad ognuna di esse efficienza causale), trova il suo temperamento nel prin-
cipio di causalità efficiente – desumibile dal capoverso della medesima disposi-
zione – in base al quale l'evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all'autore della condotta sopravvenuta ove questa condotta risulti tale da rendere
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irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto. Al contempo, neppure è sufficiente tale relazione causale per determinare una causalità giuridicamente rilevante, doven-
dosi, all'interno delle serie causali così determinate, dare rilievo a quelle soltanto che appaiano idonee a determinare l'evento secondo il principio della c.d. causali-
tà adeguata o quello similare della c.d. regolarità causale, che individua come conseguenza normale imputabile quella che – secondo l'id quod plerumque acci-
dit e quindi in base alla regolarità statistica o ad una probabilità apprezzabile ex
ante (ancorché riscontrata con una prognosi postuma) – integra gli estremi di una sequenza costante dello stato di cose originatosi da un evento iniZIle (sia esso una condotta umana oppure no), che ne costituisce l'antecedente necessario. Ne
deriva che tutto ciò che non è prevedibile oggettivamente, ovvero tutto ciò che rappresenta un'eccezione alla normale sequenza causale, integra il caso fortuito,
quale fattore estraneo alla sequenza originaria, avente idoneità causale assorbente e tale da interrompere il nesso con quella precedente, sovrapponendosi ad essa ed elidendone l'efficacia condizionante. Ovviamente, anche l'imprevedibilità che va-
le a connotare il fortuito dev'essere oggettiva – dal punto di vista probabilistico o della causalità adeguata – senza che possa riconoscersi alcuna rilevanza dell'as-
senza o meno di colpa del custode (sull'insieme di tali principi, cfr. da ultimo,
Sez. 3, Ordinanza n. 2477 del 01/02/2018 e Cas 14065/2023). Nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento interno (scoppio della caldaia, scarica elettrica,
frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quel-
lo del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé
statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei
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luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (Cass. civ., Sez. III, 5 maggio 2013, n°
2660). In questi casi, il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa va consi-
derata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicché una cosa inerte in tanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante (Cass. civ., Sez. III, 5
maggio 2013, n° 2660). Non ha quindi alcun rilievo la condotta tenuta del custo-
de, posto che la funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi cu-
stode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non neces-
sariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta (Cass. civ.,
Sez. III, 19 maggio 2011, n° 11016). Tuttavia, la giurisprudenza ha inteso tem-
prare, fino ad escludere, la responsabilità del custode di cui all'art. 2051 c.c.
quando:
a) la vittima che, pur potendo prevedere con l'ordinaria diligenza una situazione di pericolo dipendente dalla cosa altrui, con il suo comportamento vi si esponga volontariamente (Cass. civ., Sez. III, 13 dicembre 2012, n° 22898 e di recente
Cass 16034/2023 );
b) o ancora quando il danneggiato, pur potendo avvedersi con l'ordinaria diligen-
za della pericolosità della cosa, accetti di utilizzarla ugualmente (Cass. civ., Sez.
III, 31 luglio 2012, n° 13681);
c) è la vittima, con il suo comportamento colposo ad aver usato la cosa fonte di danno in modo anomalo ed imprevedibile (Cass. civ., Sez. III, 4 dicembre 2012,
n° 21727).
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Tali principi vanno, però, a loro volta temperati, alla luce dell'applicazione, an-
che ufficiosa, dell'art. 1227, comma 1, c.c., occorrendo eseguire una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela da parte dell'utente della strada, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., in relazione alla suscettibilità della situazione di possibile danno di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmen-
te attese e prevedibili in rapporto alle circostanze concrete (cfr. Cassazione civile sez. VI, 17/11/2021, n.34886, Cassazione civile sez. III, 17/01/2020, n.858; Cas-
sazione civile 16149/2019).
Di recente Cass n. 14228 del 23/05/2023 si è nuovamente pronunciata affer-
mando che “In tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale
(concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo
stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme,
eccezionale, imprevedibile e inevitabile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la
sentenza di merito che, con riferimento alla caduta di un pedone in corrispon-
denza di lievi sconnessioni del marciapiede, aveva ascritto interamente allo stes-
so la causazione dell'evento, sul presupposto che le suddette anomalie fossero
agevolmente visibili ed evitabili, data l'ampiezza del sedime)”.
Orbene, resta da verificare se la situazione di pericolo fosse, anche solo in parte,
prevedibile e superabile dal danneggiato con uno sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso concreto, tale da integrare un eventuale concorso ex art. 1227 comma 1 c.c.
La giurisprudenza maggioritaria è concorde nel ritenere che il concorso del dan-
neggiato ex art. 1227 comma 1 c.c. si realizzi ogni volta si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere, con l'ordinaria dili-
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genza, la situazione di pericolo. Nel compiere tale valutazione, si dovrà tener conto che: quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamen-
to della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso (Cassa-
zione Civ. 2525/2021).
Tutto quanto sopra rilevato, è confermato dalle S.U. della Corte di cassazione,
che con la decisione del 30/06/2022 n. 20943, hanno ribadito che «la responsabi-
lità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo suffi-
ciente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso
di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere
della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o
meno del custode».
La Corte ha colto, in tale occasione, l'occasione per rimarcare ulteriori principi di carattere generale di questa particolare tipologia di responsabilità extracontrattua-
le, così sintetizzabili:
a) "l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabili-
tà che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, in-
dipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche del-
la prima";
b) la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fatti-
specie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimo-
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strare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso;
c) il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da im-
prevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascor-
rere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere;
d) il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la con-
dotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione an-
che ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di so-
lidarietà espresso dall'art. 2 Cost.;
e) quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del mede-
simo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto com-
portamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolari-
tà causale.
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Inoltre, ancor più di recente, Cass. 09/05/2024 n. 12760 riprendendo il ragiona-
mento seguito dalle Sezioni Unite nel 2022, ha ulteriormente sostenuto che, ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nes-
so di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodi-
ta si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, es-
sendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, inte-
sa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determina-
ti effetti, determinano lo sviluppo di un evento .
In via definitiva, vengono così evocati i principi che caratterizzano l'attuale sta-
tuto della responsabilità del custode sulla res, che si basa sia su elementi positivi
- la dimostrazione che il danno è in nesso di derivazione causale con la cosa cu-
stodita (la sequenza è quella che muove dall'accertamento di un danno giuridi-
camente rilevante per risalire alla sussistenza di una relazione causale tra l'evento dannoso e la cosa custodita e si chiude con l'imputazione in capo al custode dell'obbligazione risarcitoria, dalla quale il custode si libera giusta il disposto dell'art. 2051 c.c., provando il caso fortuito) – che negativi (l'impredicabilità di una mera presunzione di colpa in capo al custode e l'irrilevanza della prova di una sua condotta diligente).
Sempre di recente, nella pronuncia 16034/2023, la Cassazione, ancora nel solco della pronuncia delle Sezioni Unite del 2022, ma in una prospettiva maggior-
mente severa, ha ulteriormente chiarito e precisato la rilevanza della condotta del danneggiato sia in punto di caso fortuito che di applicazione dell'art. 1227
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comma 1 c.c. ed ha affermato :“(…)sul piano della struttura della fattispecie
(…), il caso fortuito appartiene morfologicamente alla categoria dei fatti giuridi-
ci naturali e si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la
res, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo (dolo o colpa) in capo al
custode; mentre la condotta del terzo e la condotta del danneggiato rilevano co-
me fatti umani caratterizzati dalla colpa (art. 1227, 1 ° comma, cod.civ.), con ri-
levanza causale esclusiva o concorrente (sull'ammissibilità del concorso tra
causa umana e causa naturale, sotto il profilo della sola causalità giuridica, cfr.
Cass. 16/10/2007, n. 21619; Cass. 21/07/2011, n. 15991), intesa, nella specie,
come caratterizzazione di una condotta 'oggettivamente imprevedibile ed ogget-
tivamente imprevedibile' da parte del custode;
di tal che, l'equiparazione fortui-
to-fatto umano può avvenire esclusivamente sul piano degli effetti, e non della
relativa morfologia, (…) la riconducibilità dell'evento alla res, sul piano causa-
le, non è naturalisticamente esclusa dal fatto umano (in assenza della cosa, non
si sarebbe verificato il danno), bensì giuridicamente ricondotta al principio di
cui all'art. 41 cod.pen., volta che quegli stessi comportamenti umani si pongano
in termini di “cause sopravvenute che escludono il rapporto di causalità
cod.pen.), in tal modo degradando il ruolo della res in custodia a mera occasio-
ne del danno;
4.1.1) in questi termini, va così ripetuto e precisato che sia il fatto
naturale (fortuito) che la condotta umana (del terzo o del danneggiato) si pon-
gono in relazione causale con l'evento di danno non nel senso della (impropria-
mente definita) "interruzione del nesso tra cosa e danno", bensì alla luce del
principio penalistico che relega al rango di mera occasione la relazione con la
res, deprivata della sua efficienza di causalità materiale (erroneamente confusa,
talvolta, con la causalità naturale) senza peraltro cancellarne l'efficienza natu-
15
ralistica; e ciò tanto nell'ipotesi di efficacia causale assorbente, quanto di cau-
salità concorrente (sia del fortuito, sia delle condotte umane) poiché, senza la
preesistenza e la specifica caratterizzazione della res, il danno non si sarebbe
verificato; 4.2) il dato normativo va, pertanto, applicato governando la costru-
zione funzionale dell'illecito in parola, e raccordandola con la modulazione dei
rimedi ad esso conseguenti, vale a dire tenendo conto che il sistema risarcitorio
si fonda non solo sulla capacità preventiva della colpa (giustiZI correttiva), ma
anche sul soddisfacimento di esigenze meramente compensative (giustiZI redi-
stributiva, cioè il trasferimento del peso economico di un evento pregiudizievole
dal danneggiato su chi abbia la signoria della cosa) e, non da ultimo, muovendo-
si con la consapevolezza che quello causale, essendo un “giudizio” non su di un
fatto, ma su di una relazione tra fatti, utilizzato per allocare i costi del danno,
deve essere calibrato in relazione alla specifica fattispecie di responsabilità; co-
stituisce, difatti, il proprium della responsabilità civile il presentarsi “a geome-
tria variabile, perché moltiplica le sue possibilità a seconda degli istituti con cui
si fonde, facendo scattare principi anche solo lievemente diversi ma con implica-
zioni notevoli sulla allocazione finale dei costi, sulla prevenzione, sulla sosteni-
bilità nel tempo della sua promessa (il risarcimento del danno)”; 4.3)
l'irrilevanza della colpa del custode, quale criterio per risalire al responsabile, è
condizione necessaria ma non sufficiente per attribuire alla responsabilità di cui
all'art. 2051 cod. civ. natura oggettiva;
essa fa giustiZI di quei modelli di ra-
gionamento che evocano la presunzione di colpa, la quale individua il fondamen-
to della responsabilità pur sempre nel fatto dell'uomo - il custode - venuto meno
al suo dovere di controllo e vigilanza affinché la cosa non abbia a produrre dan-
no a terzi (Cass. 20/05/1998, n. 5031), ma non anche della teoria del riconosci-
16
mento - altrettanto erroneo - di una presunzione di responsabilità in capo al cu-
stode, giustificata ritenendo che, se la cosa fosse stata ben governata e controlla-
ta, non avrebbe arrecato alcun danno, mentre se il danno si verifica (fatto noto)
si presume che ciò sia avvenuto perché la cosa non è stata adeguatamente custo-
dita (fatto ignoto); da tale presunzione di responsabilità - secondo tale, a sua
volta non condivisibile ricostruzione della fattispecie - il custode si libererebbe
dimostrando, in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa gli at-
tribuisce, che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con
lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso;
4.4) ritenere che
sul custode gravi una presunzione di responsabilità – esclusa espressamente,
come si è detto, anche dalla già ricordata pronuncia delle Sezioni Unite – è indi-
ce di una resistenza ad emanciparsi dal criterio della colpa che, infatti, viene
evocata in via surrettiZI non per fondare, in via di regola, la responsabilità del
custode, ma (comunque) per escluderla, del tutto impropriamente, in via di ecce-
zione; la capacità di vigilare la cosa, di mantenerne il controllo, di neutralizzar-
ne le potenZIlità dannose, difatti, non è elemento costitutivo della fattispecie di
responsabilità, bensì elemento estrinseco del quale va tenuto conto alla stregua
di canone interpretativo della ratio legis, cioè come strumento di spiegazione di
“un effetto giuridico che sta a prescindere da essi”; l'intento di responsabilizza-
re il custode della res o di controbilanciare la signoria di fatto concessagli
dall'ordinamento affinché ne tragga o possa trarne beneficio sulla cosa con
l'obbligazione risarcitoria (Cass. 01/02/2018, n. 2480, …) possono essere criteri
di spiegazione del criterio scelto per allocare il danno, ma non sono elementi co-
stitutivi della regola di fattispecie né elementi di cui tener conto per escludere
l'obbligazione risarcitoria in capo al custode 5) non è stata fornita una defini-
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zione normativa della custodia da parte del legislatore del 1942 perché l'art.
2051 cod. civ. si è limitato a tradurre l'espressione francese sous sa garde che
appariva nell'art. 1384, 1° comma, Code Napoleon. Questa Corte (Cass., Sez.
Un., 11/11/1991, n. 12019) ha, tuttavia, avuto già occasione di rilevare le diver-
se accezioni della portata della custodia come criterio di determinazione della
responsabilità rinvenienti dalle fonti romane e ha ritenuto di poterle raggruppa-
re nelle seguenti categorie: a) quella che si riallaccia alla configurazione giusti-
nianea per cui la custodia non è che un particolare tipo di diligentia;
b) quella
custodiendae rei, la quale rimane un criterio soggettivo di responsabilità; c)
quella più recente che individua il concetto di custodia nella responsabilità og-
gettiva; a quest'ultima, che “si concretizza in un criterio oggettivo di responsa-
bilità, intendendo per tale quello che addossa a colui che ha la custodia della co-
sa la responsabilità per determinati eventi, indipendentemente dalla ricerca di
un nesso causale fra il comportamento del custode e l'evento”, ha ricondotto
quella rilevante ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.; 6) non può mettersi in dubbio
che, per individuare il responsabile, non debba farsi riferimento alla sola custo-
dia di fonte contrattuale (Cass. 18/02/2000, n. 1859; Cass. 20/10/2005, n.
20317), siccome l'articolo 2051 cod. civ. attiene ai rapporti con i terzi danneg-
giati dalla cosa oggetto di custodia, né possono nutrirsi riserve circa il fatto che,
trattandosi di una relazione meramente fattuale, non sia giustificato un mero
rinvio ad altri istituti come la proprietà, i diritti reali minori, il possesso, la sem-
plice detenzione;
la relazione giuridica con la cosa non è elemento costitutivo
della responsabilità, a differenza di quanto previsto dagli artt. 2052, 2053, 2054
cod. civ., sicché responsabile ex art. 2051 cod. civ. può ben essere un soggetto
diverso da quello che abbia un titolo giuridico sulla res (Cass. 6/07/2006, n.
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153684), atteso che rileva esclusivamente la relazione di fatto di natura custo-
diale, a prescindere finanche dal se essa sia titolata;
l'applicazione dell'art.
2051 cod. civ. si arresta soltanto dinanzi alle cose insuscettibili di custodia in
termini oggettivi (acqua, aria: Cass. 20/02/2006, n. 3651); 7) l'indeterminatezza
della nozione di caso fortuito, talvolta declinato in termini di polivalenza, con-
sentirebbe, in astratto di considerarlo tanto come limite della responsabilità per
colpa quanto come limite della causa di imputazione della responsabilità; non-
dimeno, quando il caso fortuito è evocato espressamente da una norma, come in
questo caso, la sua nozione deve essere riempita di contenuto in correlazione con
il contesto e con la ratio legis;
per quanto non decisivo, orienta in tal senso an-
che il tenore letterale dell'art. 2051 cod.civ (“Ciascuno è responsabile del danno
cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”) se con-
frontato con quello dell'art. 2050 cod. civ. (“Chiunque cagiona danno ad altri
nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei
mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le
misure idonee a evitare il danno”), dell'art. 2053 cod. civ. (“Il proprietario di un
edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovi-
na, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di
costruzione”), e dell'art. 2054 cod. civ. (“Il conducente di un veicolo senza gui-
da di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla
circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il
danno”); 7.1) il contenuto della prova liberatoria non solo è stato tipizzato dal
legislatore, ma è stato differenZIto secondo la regola di fattispecie di volta in
volta presa in considerazione;
quando la prova liberatoria è costituita dalla ri-
correnza del caso fortuito (cfr. anche l'art. 2052 cod. civ. “Il proprietario di un
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animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei dan-
ni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smar-
rito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”) è segno che il legislatore non ha
voluto che il custode (o il responsabile di cui all'art. 2052 cod. civ.) possa libe-
rarsi provando di avere tenuto un comportamento diligente volto ad evitare il
danno né con la dimostrazione che il danno si sarebbe verificato nonostante la
diligenza da lui esigibile, data l'imprevedibilità e l'inevitabilità dell'evento dan-
noso, tantomeno con la prova che l'intervento del caso fortuito abbia reso ogget-
tivamente impossibile la custodia (utili indicazioni a supporto, ma con carattere
di minore prossimità, possono trarsi anche dalle ipotesi in cui il legislatore non
ha previsto la prova liberatoria, come nelle ipotesi di cui all'art. 2049 cod. civ. e
all' art. 114 cod. consumo); (…) 8.1) deve ribadirsi che si può ben dire che il re-
sponsabile deve essere individuato in colui che ha creato il rischio o il pericolo o
che non ha impedito il verificarsi del danno o situazioni assimilabili, ma muo-
vendo dall'assunto (come condivisibilmente osservato in dottrina) che il soggetto
non viene condannato al risarcimento del danno “perché il fatto che gli viene
imputato significhi inottemperanza a un dovere di prevenzione bensì perché il
danno si è verificato nei termini in cui la norma esige che si verifichi per il sor-
gere dell'obbligazione. Il rischio, la creazione di pericolo, in capo a colui che la
norma eventualmente sceglie tra coloro ai quali il costo del danno può essere ri-
ferito possono spiegare all'interprete la ratio della norma, ma non gli chiedono
di scegliere, all'interno del ventaglio di teoria generale della responsabilità civi-
le, tra prevenzione, riparazione, distribuzione del costo del danno, punizione,
perché tale scelta è stata fatta dal legislatore”;8.2) in sostanza, il riferimento al
rischio, al pericolo, all'incapacità del custode di prevenire il danno serve solo
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per giudicare se si siano concretizzati gli elementi di fatto che integrano, dal
punto di vista fenomenologico, il criterio di imputazione dell'obbligazione risar-
citoria, tenendo bene a mente, peraltro, che la cosa non ha un rilievo autonomo
nella produzione del danno, ma lo assume solo perché custodita (…)pertanto, il
giudice a quo ha correttamente ritenuto non predicabile alcuna responsabilità
della P.A. per il danno derivante dalla caduta dell'odierna ricorrente, indivi-
duando – con accertamento di fatto insindacabile in questa sede - nella sua col-
pevole inavvedutezza comportamentale la causa esclusiva dello stesso;
compor-
tamento che ha fatto sì che la cosa – l'avvallamento del manto stradale - non
fosse da considerare la causa dell'evento dannoso, ma l'occasione del suo veri-
ficarsi; in altri termini, la caduta non è stata cagionata dalla cosa, se non sul
piano naturalistico, ma dal comportamento imprudente della vittima che deve
imputare a se stessa le conseguenze pregiudizievoli derivanti(…)”.
Calando tali principi nella fattispecie concreta, la ricostruzione dei fatti esposta dall'attrice in citazione è stata confermata dalla deposizione del teste
[...]
, sentita all'udienza del 15.05.2023. La testimone ha dichiarato di es- Parte_2
ser stata presente al momento del sinistro e ha comprovato la ricostruzione dei fatti offerta da parte attrice, riferendo come la stessa sia caduta a causa del ribal-
tamento di un basolo non segnalato (come rappresentato nelle fotografie allegate alla citazione).
Ancora, il C.T.U. ha accertato la compatibilità tra la ricostruzione dei fatti soste-
nuta da parte attrice e le lesioni dalla stessa riportate.
ha, poi, prodotto documentazione medica delle lesioni e dei po- Parte_1
stumi delle stesse, nonché delle spese mediche sostenute.
Il Tribunale, nel caso de quo, ritiene che ricorra un concorso di colpa, ex art. 21
1227 comma 1 c.c., nella misura del 60 % in capo all'attrice, dovendo conside-
rarsi particolarmente rilevante eziologicamente il comportamento imprudente della danneggiata.
Nello specifico, invero, dall'istruttoria espletata, risulta che il sinistro si è verifi-
cato alle 10.00 circa del giorno 30.06.2017, in condizioni di perfetta visibilità, at-
teso l'orario diurno;
non sono state allegate particolari condizioni atmosferiche idonee a rendere scivolosa o difficilmente percorribile la pavimentazione stradale e, anzi, il teste ha riferito che “il giorno dell'incidente il Parte_2
tempo era buono, non pioveva e vi era visibilità meteorologica”; il sinistro, inol-
tre, si è verificato a breve distanza dal luogo dell'abitazione dell'attrice, come di-
chiarato dal predetto teste. Anche volendo ammettere, cosa che pare poco vero-
simile, che non abbia mai percorso via Sigmund Freud in quel Parte_1
punto specifico, deve, comunque, rilevarsi che un'irregolarità del manto stradale risulta visibile dalle fotografie prodotte. Proprio per tale ragione, deve ritenersi prevedibile che, una volta che il pedone vi avesse messo il piede sopra, potesse verificarsi un sinistro. L'estensione del tratto stradale che l'attrice stava percor-
rendo le avrebbe consentito di camminare senza necessariamente passare sopra il basolo de quo. Non è emersa, peraltro, la presenza di ostacoli che occultassero l'anomalia della strada e, dunque, il pericolo insito in essa. Se ne desume che, se l'attrice avesse camminato con la “dovuta diligenza” richiesta all'utente medio della strada, nell'uso ordinario e diretto dei beni pubblici e privati, ma aperti al pubblico, per salvaguardare la propria incolumità, avrebbe potuto evitare la cadu-
ta, vieppiù considerando che – come riferito dal teste predetto e comprovato dalle fotografie prodotte da parte attrice – la sig.ra , al momento della caduta, Pt_1
indossava dei sandali, circostanza che, atteso il minor grado di stabilità che gene-
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ralmente si associa a tale tipo di calzature, le avrebbe imposto una particolare di-
ligenza nella deambulazione.
In conclusione, va diminuito del 60% il risarcimento spettante a Parte_1
in virtù del concorso del suo fatto colposo alla produzione del sinistro e, quindi,
all'evento-danno e va affermata la responsabilità del convenuto nella CP_1
misura del 40%.
Venendo al danno alla persona, si rimanda alla documentazione medica esibita ed esaminata dal CTU.
Vanno integralmente accolte e condivise le conclusioni cui è pervenuto il CTU
all'esito di un'indagine coerente e lineare condotta sulla base di precise risultanze dell'esame obiettivo, avvalorate dal tenore dei documenti clinici in atti e sorrette da argomentazioni coerenti ed immuni da errori logici e scientifici atte a renderli attendibili e rilevanti anche in punto di nesso eziologico tra l'evento e le lesioni.
Secondo il granitico indirizzo della corte di nomofilachia (Cass n. 33742 del
16/11/2022 ) il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulen-
te tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei con-
sulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle con-
trarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive. Si tratta questo di orientamento che ha radici non recenti: cfr. Cass., 10 maggio 1976, n. 1642, per la quale il giudice del meri-
to, mentre deve indagare le ragioni per le quali ritenga di non poter condividere
23
le conclusioni del consulente tecnico di ufficio, non è, invece, tenuto ad una spe-
cifica e particolareggiata motivazione nel caso in cui a quelle conclusioni aderi-
sca, riconoscendole giustificate dalle indagini svolte dal consulente e dalle spie-
gazioni contenute nella relativa relazione. In questo caso, è sufficiente che egli dimostri, senza la necessità di un'analitica motivazione, di aver proceduto alla valutazione della consulenza tecnica e di averla riscontrata convincente, oltre che immune da difetti o lacune.
Di recente si è poi affermato che “Se, in via generale, il giudice di merito che
aderisce alle conclusioni del consulente tecnico esaurisce l'obbligo di motivazio-
ne con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, non dovendo necessaria-
mente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di par-
te che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese
perché incompatibili, ove, invece, le censure all'elaborato peritale si rivelino non
solo puntuali e specifiche, ma evidenzino anche la totale assenza di giustificazio-
ni delle conclusioni dell'elaborato, la sentenza che ometta di motivare la propria
adesione acritica alle predette conclusioni risulta affetta da nullità )”( Cass n.
15804 del 06/06/2024).
Sulla bozza di relazione del Prof. sono pervenute osservazioni da parte Per_1
del difensore Avv. Lucia Iorio e del consulente tecnico di parte attrice, Dott.ssa che ha evidenZIto che, contrariamente a quanto affermato Persona_2
dal CTU, erano state depositate nel fascicolo di causa ricevute relative a spese di cura, per un ammontare pari ad euro 10.031,70 (diecimilatrentuno/70), che il
Prof. ha poi ritenuto “congrue rispetto alle esigenze di cura”; la semplice Per_1
contestazione degli esiti della consulenza da parte del in comparsa CP_1
conclusionale, appare oltremodo generica e non frutto di puntuale rilevo critico
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Trattasi invero di spese documentate e sopportate .
Quanto all'entità delle lesioni riportate e alle voci di danno risarcibili, con riferi-
mento alla liquidazione del danno non patrimoniale, con un innovativo orienta-
mento giurisprudenZIle, richiamato e fatto proprio anche dalla Corte Costituzio-
nale nella sentenza n. 233/03 e modificato solo in parte dalla S.C. a S.U. nella sentenza n. 26972 dell'11/11/08, la S.C. ha chiarito che il danno non patrimonia-
le di cui all'art. 2059 c.c. non si identifica più con il danno morale soggettivo,
ma, nel quadro di un sistema ormai bipolare del danno patrimoniale e non patri-
moniale, un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. (ex art. 32 Cost.) porta a ricomprendere nell'astratta previsione della citata norma ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona e dunque il danno morale, inteso quale turbamento dello stato d'animo e dolore intimo della vittima, e il danno biologico in senso stretto, inteso come le-
sione dell'interesse, costituzionalmente garantito, all'integrità psico-fisica della persona, conseguente ad un accertamento medico comprensivo del danno esteti-
co, alla sessualità, alla vita di relazione, del danno spesso definito in giurispru-
denza e dottrina come esistenZIle, derivante dalla lesione di altri interessi di ran-
go costituzionale inerenti alla persona e cioè il danno derivante dallo sconvolgi-
mento delle abitudini di vita che costringono il danneggiato, e/o la sua famiglia in caso di lesioni gravi, alla forzosa rinuncia allo svolgimento di attività fonte di gratificazione (cfr. in tema sent. Cass. n. 7281/03, sent. Cass. n. 7282/03, sent.
Cass. n. 7283/03, sent. Cass. n. 8827/03, sent. Cass. n. 8828/03).
Non solo, ma partendo da tale orientamento giurisprudenZIle , vi è stata una re-
cente evoluzione della S.C. che così da ultimo ha statuito: “In tema di risarcimen-
to del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzio-
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nalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione sogget-
tiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo im-
patto modificativo “in pejus” con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenZIle, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), at-
teso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile -
alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e del recente intervento del legislatore (artt. 138 e 139 C.d.A., come modificati dal-
la legge annuale per il Mercato e la Concorrenza del 4 agosto 2017 n. 124) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente pro-
tetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di en-
trambi tali aspetti essenZIli, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativa-
mente previsti” (Sent Cass n. 901/2018 ), che “in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribu-
zione del danno biologico - inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività
dinamico relazionali – e del danno cd. esistenZIle, atteso che quest'ultimo consi-
ste proprio nel “vulnus” arrecato a tutti gli aspetti dinamico-relazionali della per-
sona conseguenti alla lesione della salute, mentre una differente ed autonoma va-
lutazione deve essere compiuta, invece, con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute (c.d.
danno morale), come confermato dalla nuova formulazione dell'art. 138, comma
2, lettera e) del d.lgs. n. 209 del 2005, nel testo modificato dalla l. n. 124 del
2017” ( la sentenza sopra citata) e che: “In tema di danno non patrimoniale da le-
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sione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del "danno dinamico-relazionale", atteso che con que-
st'ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e rela-
zionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale). Non
costituisce invece duplicazione la congiunta attribuzione del "danno biologico" e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fon-
damento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla deter-
minazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente, rap-
presentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). Ne deriva che, ove sia de-
dotta e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale,
essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (ord. Cass
n. 7513/2018).
In altre parole la S.C. , sulla base delle nuove definizioni di danno non patrimo-
niale di cui all'art 138 del decreto legislativo 205/2005, ha evidenZIto che la li-
quidazione unitaria del danno non patrimoniale (come quella prevista per il dan-
no patrimoniale) deve essere intesa nel senso di attribuire al soggetto danneggiato una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore, quanto sotto il profilo dell'alterazione o modificazione peggiorativa della vita di relazione, considerata in ogni sua forma ed in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nomina-
listiche e che, non diversamente da quanto avviene in caso di lesione della salute con riferimento al c.d. danno biologico, ogni altro “vulnus” arrecato ad un valore od interesse costituzionalmente tutelato deve essere valutato e accertato, all'esito
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di compiuta istruttoria ed in assenza di qualsiasi automatismo, sotto il duplice aspetto, della sofferenza morale e della privazione, diminuzione o modificazione delle attività dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal soggetto dan-
neggiato.
Infatti, la natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale, come predicata dalle Sezioni Unite della S.C., deve essere interpretata, rispettivamente,
nel senso di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costitu-
zionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica e come obbligo,
per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evita-
re duplicazioni risarcitorie, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, e di non oltrepassare una soglia minima di apprezzabilità, procedendo ad un accerta-
mento concreto e non astratto, dando ingresso a tutti i mezzi di prova normati-
vamente previsti, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le pre-
sunzioni.
In definitiva, nella fattispecie in esame, partendo da tali presupposti e dalla pre-
messa che in realtà sussistono solo due aspetti essenZIli della sofferenza, ossia il dolore interiore e la significativa alterazione della vita quotidiana, e che solo essi sono autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mez-
zi di prova normativamente previsti, al di là di sommarie quanto imprescindibili generalizzazioni, in ordine alle lesioni e ai danni subiti dall'attrice, gli stessi sono desumibili dalla documentazione allegata, in particolare: Verbale di Pronto Soc-
corso dell'A.O.R.N. “A. Cardarelli” di del 30/06/2017 ore 12:49 (N° CP_1
2017/42001); Cartella Clinica N° 25373/2017 relativa al ricovero presso il Re-
parto di Ortopedia dell'A.O.R.N. “A. Cardarelli” di dal 30/06/2017 al CP_1
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07/07/2017; Certificato di visita ortopedica eseguita presso l'A.O.R.N. “A. Car-
darelli” di in data 07/07/2017; Certificato di visita ambulatoriale eseguita CP_1
presso il reparto di ortopedia dell'A.O.R.N. “A. Cardarelli” di in data CP_1
04/08/2017; Certificato di visita fisiatrica eseguita presso il Centro di Riabilita-
zione “Horizon” di San Giorgio a Cremano (NA) in data 04/09/2017; Certificato
di visita fisiatrica eseguita presso il Centro di Riabilitazione “Horizon” di San
Giorgio a Cremano (NA) in data 09/10/2017; Certificato di visita fisiatrica ese-
guita presso il Centro di Riabilitazione “Horizon” di San Giorgio a Cremano
(NA) in data 13/12/2017; Certificato di visita fisiatrica eseguita presso il Centro
di Riabilitazione “Horizon” di San Giorgio a Cremano (NA) in data 07/03/2018;
Certificato di visita fisiatrica eseguita presso il Centro di Riabilitazione “Hori-
zon” di San Giorgio a Cremano (NA) in data 06/12/2018; relazione del C.T.U. -
nella quale si fa riferimento, altresì, a due certificati di visita specialistica a firma del Dott. del 14/02/2023 e del 18/02/2023 – e dalla quale Persona_3
non vi è alcun motivo per discostarsi, poiché congruamente motivata.
In base alla relazione del CTU, i postumi permanenti vanno quantificati nel 10%
(- cicatrice chirurgica, lunga 3,5 cm, lineare, rettilinea, parallela all'asse maggio-
re dell'arto, ipocromica, intersecata da tracce di punti di sutura;
- 2 analoghe ci-
catrici alla superficie laterale di coscia, rispettivamente al terzo medio prossimale
(di circa 1,5 cm) ed al terzo medio (di 1 cm); - riduzione di circa 1/ 3 nei movi-
menti di abduzione, di 1/4 nei movimenti di intrarotazione e ai gradi massimi di tutti i restanti movimenti dell'anca sinistra;
- ipometria dell'arto di circa 1 cm;
-
deambulazione con lieve zoppia di fuga a sinistra - accosciamento intralciato)
con una ITT di 32 gg, una ITP al 75% di giorni 30, al 50% di 40 giorni ed al 25%
di ulteriori giorni 60, relativi alla stabilizzazione degli esiti fratturativi, tegumen-
29
tari ed al progressivo recupero delle funzionalità motorie;
quanto alla sofferenza interiore patita, questo giudice fa sue le deduzioni del CTU, secondo cui “In base dell'iter diagnostico-terapeutico, così come descritto nella documentazione ver-
sata in atti, si ritiene che il livello di sofferenza patito dalla Sig.ra Parte_4
[... fu di moderata entità”.
Vanno applicate le Tabelle di Milano 2024 (cfr. in tema sent Cass n. 8532/2020:
“Le tabelle per la liquidazione del danno alla persona predisposte dal Tribunale
di Milano sono munite di efficacia para-normativa in quanto concretizzano il cri-
terio della liquidazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c.”).
Va riconosciuta la componente di sofferenza soggettiva nella sfera morale , alla luce della tipologia di lesione riscontrata che ha indubbiamente determinato in soggetto femminile (di età non particolarmente avanzata) in particolare dolore in specie per il recupero prolungato nel periodo estivo nel mese di luglio per oltre
30 giorni per l'effettuazione dell'intervento chirurgico documentato in atti;
il do-
lore indubbiamente va presuntivamente riconosciuto anche per la terapia pro-
lungata che è stata effettuata nei successivi mesi di agosto e nei settembre.
In base a Cass n. 30461 del 26/11/2024 “In tema di risarcimento del danno non
patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il
giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livel-
lo costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'a-
spetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto, modificati-
vo in pejus, con la vita quotidiana (il danno alla vita di relazione, da intendersi
quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della
quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della Corte
costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e dell'intervento del legislatore (artt. 138 e
30
139 .ass., come modificati dalla l. n. 124 del 2017) - è la sofferenza umana con-
seguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua
realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essen-
ZIli, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se
provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti”.
Non va riconosciuta la personalizzazione ulteriore in assenza di prova specifica di una peculiare incidenza su singoli aspetti della vita di relazione della danneg-
giata.
In base a tali tabelle per le lesioni riscontrate, vanno applicati i seguenti importi:
Età del danneggiato alla data del sinistro 49 anni
Percentuale di invalidità permanente 10%
Punto danno biologico € 2.612,40
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 26%) € 679,22
Punto danno non patrimoniale € 3.291,62
Punto base I.T.T. € 115,00 (€ 84+€31)
Giorni di invalidità temporanea totale 32
Giorni di invalidità temporanea parZIle al 75% 30
Giorni di invalidità temporanea parZIle al 50% 40
Giorni di invalidità temporanea parZIle al 25% 60
Danno biologico risarcibile (dinamico relazionale) € 19.854,00
Incremento per sofferenza soggettiva € 5.162,04
In totale, danno non patrimoniale risarcibile € 25.016,04
31
Invalidità temporanea totale € 3.680,00
Invalidità temporanea parZIle al 75% € 2.587,50
Invalidità temporanea parZIle al 50% € 2.300,00
Invalidità temporanea parZIle al 25% € 1.725,00
Totale danno biologico temporaneo € 10.292,50
Spese mediche € 10.031,70
Totale generale: € 45.340,24
Il 40% di tale importo (di € 45.340,24) a carico del convenuto ricono- CP_1
scibile è pari ad euro 18.136,10.
Sulla predetta somma, secondo il consolidato indirizzo delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione (v. Cass. S.U. n. 1712/1995), decorrono gli interessi com-
pensativi dalla produzione dell'evento di danno (30/06/2017).
La recente pronuncia della Cassazione 3018/2023 stabilisce che “(…) il giudice di merito può procedere alla liquidazione della somma dovuta a titolo risarcitorio e dell'ulteriore danno da ritardato pagamento, utilizzando la tecnica che ritiene più appropriata al fine di reintegrare il patrimonio del creditore: ad esempio, ri-
conoscendo gli interessi nella misura legale o in misura inferiore, oppure non ri-
conoscendoli affatto, potendo utilizzare parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria o dalla redditività media del denaro nel periodo considerato, oppure applicando, dalla data in cui si è verificato il danno fino a quella della liquidazione, un saggio equitativo d'interessi sulla semisomma
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tra il credito rivalutato alla data della liquidazione e lo stesso credito espresso in moneta all'epoca dell'illecito ovvero sul credito espresso in moneta all'epoca del fatto e poi rivalutato anno per anno (Cass. Sez. U. n. 16990 del 2017; Id. n. 8520
del 2007; Cass. n. 21396 del 2014)”.
Pertanto, si ritiene di riconoscere gli interessi legali su una somma inferiore a quella liquidata all'attualità e, precisamente, sull'importo di euro 16.694,67 dal
30/06/2017 (data del sinistro) alla data di pubblicazione della sentenza.
L'importo di euro € 16.694,65 scaturisce dalla semisomma tra il credito rivaluta-
to alla data della liquidazione (euro 18.136,10) e lo stesso credito espresso in moneta all'epoca dell'illecito ovvero devalutato (pari ad € 15.253,24) secondo il seguente calcolo: €18.136,10+€15.253,24= € 33.389,34 diviso 2= € 16.694,67.
Infine, a partire dalla sentenza, il debito si considera di valuta, per cui vanno ri-
conosciuti ulteriori interessi al tasso legale sulla somma totale testé liquidata
(somma rivalutata + interessi compensativi) dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ex d.m.
147/2022 (sul valore compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00 in base al de-
cisum ovvero all'importo liquidato in sentenza ), con valori medi per la sempli-
cità della lite;
in tali termini attenendosi a valor medi ed allo scaglione esatto di valore, ci si discosta dalla nota spese in atti che è calibrata su valori massimi e per lo scaglione sino ad euro 52.000/00.
Va disposta la distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Le spese di CTU, liquidate come da decreto in atti, cadono definitivamente a ca-
rico di parte convenuta.
P.Q.M.
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Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Renata Palmieri, così provvede:
1. Accoglie in parte la domanda attorea e dichiara la responsabilità per il
40% del in persona del Sindaco pro tempore, nella produzio- Controparte_1
ne causale dell'evento dannoso indicato e descritto nell'atto di citazione introdut-
tivo del presente giudizio con concorso ex art. 1227 comma 1 c.c. dell'attrice alla causazione del sinistro nella misura del 60%; Parte_1
2. Condanna, per l'effetto, il convenuto in persona del Controparte_1
Sindaco pro tempore, al pagamento in favore dell'attrice della Parte_1
somma di € 18.136,10 oltre interessi legali sul minore importo di euro 16.694,67
a far data dal 30/06/2017 sino alla data di pubblicazione della presente sentenza,
nonché ulteriori interessi al tasso legale sulla somma totale testé liquidata dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
3. Condanna il convenuto in persona del Sindaco pro Controparte_1
tempore, al pagamento - in favore di parte attrice - delle spese di giudizio, che si liquidano in € 561,60 per esborsi ed in € 5.077/00 per compensi, oltre I.V.A.,
C.P.A. e rimborso spese forfettarie se dovute nelle misure di legge, con distra-
zione in favore dell'avv. Lucia Iorio, ex art. 93 c.p.c. per dichiarato anticipo;
4. Pone le spese di CTU, liquidate come da decreto in atti, definitivamente a carico del Controparte_1
Così deciso in Napoli il 6/2/2025
Il Giudice
(dott.ssa Renata Palmieri)
La minuta della presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della
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dr.ssa Francesca Loffredo, Magistrato Ordinario in Tirocinio.
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