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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 21/01/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1611/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 17.07.2024.
Da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1 il patrocinio dell'avv. PICCIONE SARA, con domicilio telematico presso il difensore, come da procura in atti,
PARTE RICORRENTE
Nei confronti di:
(C.F. ), nata a [...] il [...], con il Parte_2 C.F._2 patrocinio dell'avv. DI BLASI FRANCESCO, con domicilio telematico presso il difensore, come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale (atti trasmessi al P.M. e vistati senza osservazioni in data 30.09.2024);
OGGETTO: Divorzio – scioglimento del matrimonio;
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI CONGIUNTE DELE PARTI:
Le parti dichiarano di avere raggiunto il seguente accordo in relazione alle condizioni di divorzio:
“1. Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, per obbiettiva impossibilità della ricostituzione del rapporto coniugale e dell'unità familiare;
2. Disporre l'affidamento dei figli minori e in via esclusiva alla Per_1 Persona_2 madre ed il collocamento presso l'abitazione della stessa;
il genitore non affidatario potrà tenere con sè i figli un pomeriggio alla settimana, il Sabato o la Domenica, dalle ore 14,00 alle ore
19,00, nonché nel periodo Natalizio, ad anni alterni, dalle ore 14,00 alle ore 21,00 del 25 dicembre, gli anni dispari e dalle ore 14,00 alle ore 21,00 del 31 dicembre gli anni pari;
nel periodo Pasquale, ad anni alterni dalle ore 14,00 alle ore 21 della Domenica di Pasqua, gli anni dispari e dalle ore 14 alle ore 21,00 del Lunedì dell'Angelo, gli anni pari;
nel periodo estivo, il genitore non affidatario potrà tenere con sé i figli per un periodo continuativo di dieci giorni da concordarsi tra i genitori entro il 31 Maggio di ogni anno ed in mancanza nel mese di Agosto, con esclusione anche in tale periodo del pernottamento;
3. Porre a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, la somma di € 700,00 mensili (€ 350,00 per ciascun figlio), da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente sulla base dei criteri di cui all'art. 150 Disp. Att. c.p.c. I genitori sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie: mediche, scolastiche, ludiche e sportive, preventivamente concordate e documentate, nell'interesse dei figli, più precisamente:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche
e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati
pagina 2 di 6 dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro
30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
4. Porre a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento della medesima ed assegno divorzile, la somma di € 450,00 mensili da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente sulla base dei criteri di cui all'art. 150
Disp. Att. c.p.c.;
pagina 3 di 6
5. Dare atto che i genitori concordano che l'Assegno Unico e Universale sarà erogato da
INPS nella misura del 100% alla madre;
6. Dare atto che i genitori prestano il consenso al rilascio della carta di identità valida per
l'espatrio dei minori;
7. Spese legali compensate”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Ritenuto in fatto:
e hanno contratto matrimonio civile in EN NT RE Parte_1 Parte_2
(VA) in data 20.06.2010, atto iscritto nei Registri dello Stato Civile del predetto comune dell'anno 2010, atto n. 5, Parte I.
Dall'unione coniugale sono nati i figli minori (Varese) il 22.07.2010 e (Varese) il Per_1 Per_2
28.12.2011.
I coniugi si sono separati con sentenza del Tribunale di Varese n. 1285/2015 pubblicata in data
26.11.2015, a definizione del procedimento n. 2013/2013 R.G, con la quale veniva dichiarata la separazione personale dei coniugi con addebito a carico del marito, l'affidamento dei figli minori in via esclusiva alla madre con collocamento presso la stessa, l'obbligo di contributo paterno al mantenimento dei figli mediante il versamento dell'importo complessivo di euro 700,00 mensili
(euro 350,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché l'obbligo a carico del marito di contribuire al mantenimento della moglie mediante il versamento dell'importo di euro 450,00 mensili.
ha adito il Tribunale chiedendo di pronunciarsi lo scioglimento del Parte_1 matrimonio, di confermare l'affidamento dei figli minori in via esclusiva alla madre con collocamento presso la stessa, di disporre la contribuzione di entrambi i genitori al mantenimento dei figli in maniera concorsuale e di regolamentare i rapporti del padre con i figli.
Integrato il contraddittorio, si è costituita aderendo alla domanda di divorzio e Parte_2
chiedendo la conferma delle condizioni di separazione.
pagina 4 di 6 Con decreto del 6.12.2024 il giudice relatore, letta l'istanza congiunta depositata in data
5.12.2024 con cui le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di divorzio, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni congiunte disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte;
in data 9.12.2024 le parti depositavano foglio di precisazione delle conclusioni congiunte e con ordinanza dell'11.12.2024 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Considerato in diritto:
1. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve essere accolta.
I coniugi si sono separati con sentenza del Tribunale di Varese n. 1285/2015 pubblicata in data
26.11.2015, a definizione del procedimento n. 2013/2013 R.G.
Essendosi protratto lo stato di separazione legale per il periodo previsto dalla legge (il ricorso è stato depositato il 17.07.2024), ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia di divorzio, non risultando dagli atti, né essendo stato eccepito, che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendosi anzi ritenere accertato, dal tenore delle allegazioni di entrambe le parti, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
2. La pronuncia richiesta deve avvenire alle condizioni concordate tra i coniugi come riportate in epigrafe in quanto non contrarie a norme imperative e rispondenti ai principi di cui alla disciplina legislativa vigente, in quanto sostanzialmente confermative di quanto già stabilito in sede di separazione personale dei coniugi e, come tali, nel contemperamento delle rispettive posizioni, rispondenti all'interesse dei figli minori;
anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, a garantire ai figli condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
Alla luce dell'accordo raggiunto dalle parti e degli elementi di fatto e di diritto allegati dalle parti a fondamento dello stesso, ritiene il Collegio che l'ascolto dei figli minorenni ultradodicenni non sia necessario, a norma dell'art. 473bis.4 co. 3 c.p.c.
3. Spese di lite compensate.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nel contradditorio delle parti:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 Parte_2
, contratto con rito civile in EN NT RE (VA) in data 20.06.2010 (atto
[...]
iscritto nei Registri dello Stato Civile del predetto comune dell'anno 2010, atto n. 5, Parte I), alle condizioni di cui in epigrafe ivi da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
2. Manda la Cancelleria per trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di EN NT RE (VA) affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
3. Spese di lite compensate.
Varese, così deciso nella camera di consiglio del 16.1.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Dott.ssa Elena Fumagalli
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 17.07.2024.
Da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1 il patrocinio dell'avv. PICCIONE SARA, con domicilio telematico presso il difensore, come da procura in atti,
PARTE RICORRENTE
Nei confronti di:
(C.F. ), nata a [...] il [...], con il Parte_2 C.F._2 patrocinio dell'avv. DI BLASI FRANCESCO, con domicilio telematico presso il difensore, come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale (atti trasmessi al P.M. e vistati senza osservazioni in data 30.09.2024);
OGGETTO: Divorzio – scioglimento del matrimonio;
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI CONGIUNTE DELE PARTI:
Le parti dichiarano di avere raggiunto il seguente accordo in relazione alle condizioni di divorzio:
“1. Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, per obbiettiva impossibilità della ricostituzione del rapporto coniugale e dell'unità familiare;
2. Disporre l'affidamento dei figli minori e in via esclusiva alla Per_1 Persona_2 madre ed il collocamento presso l'abitazione della stessa;
il genitore non affidatario potrà tenere con sè i figli un pomeriggio alla settimana, il Sabato o la Domenica, dalle ore 14,00 alle ore
19,00, nonché nel periodo Natalizio, ad anni alterni, dalle ore 14,00 alle ore 21,00 del 25 dicembre, gli anni dispari e dalle ore 14,00 alle ore 21,00 del 31 dicembre gli anni pari;
nel periodo Pasquale, ad anni alterni dalle ore 14,00 alle ore 21 della Domenica di Pasqua, gli anni dispari e dalle ore 14 alle ore 21,00 del Lunedì dell'Angelo, gli anni pari;
nel periodo estivo, il genitore non affidatario potrà tenere con sé i figli per un periodo continuativo di dieci giorni da concordarsi tra i genitori entro il 31 Maggio di ogni anno ed in mancanza nel mese di Agosto, con esclusione anche in tale periodo del pernottamento;
3. Porre a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, la somma di € 700,00 mensili (€ 350,00 per ciascun figlio), da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente sulla base dei criteri di cui all'art. 150 Disp. Att. c.p.c. I genitori sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie: mediche, scolastiche, ludiche e sportive, preventivamente concordate e documentate, nell'interesse dei figli, più precisamente:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche
e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati
pagina 2 di 6 dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro
30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
4. Porre a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento della medesima ed assegno divorzile, la somma di € 450,00 mensili da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente sulla base dei criteri di cui all'art. 150
Disp. Att. c.p.c.;
pagina 3 di 6
5. Dare atto che i genitori concordano che l'Assegno Unico e Universale sarà erogato da
INPS nella misura del 100% alla madre;
6. Dare atto che i genitori prestano il consenso al rilascio della carta di identità valida per
l'espatrio dei minori;
7. Spese legali compensate”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Ritenuto in fatto:
e hanno contratto matrimonio civile in EN NT RE Parte_1 Parte_2
(VA) in data 20.06.2010, atto iscritto nei Registri dello Stato Civile del predetto comune dell'anno 2010, atto n. 5, Parte I.
Dall'unione coniugale sono nati i figli minori (Varese) il 22.07.2010 e (Varese) il Per_1 Per_2
28.12.2011.
I coniugi si sono separati con sentenza del Tribunale di Varese n. 1285/2015 pubblicata in data
26.11.2015, a definizione del procedimento n. 2013/2013 R.G, con la quale veniva dichiarata la separazione personale dei coniugi con addebito a carico del marito, l'affidamento dei figli minori in via esclusiva alla madre con collocamento presso la stessa, l'obbligo di contributo paterno al mantenimento dei figli mediante il versamento dell'importo complessivo di euro 700,00 mensili
(euro 350,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché l'obbligo a carico del marito di contribuire al mantenimento della moglie mediante il versamento dell'importo di euro 450,00 mensili.
ha adito il Tribunale chiedendo di pronunciarsi lo scioglimento del Parte_1 matrimonio, di confermare l'affidamento dei figli minori in via esclusiva alla madre con collocamento presso la stessa, di disporre la contribuzione di entrambi i genitori al mantenimento dei figli in maniera concorsuale e di regolamentare i rapporti del padre con i figli.
Integrato il contraddittorio, si è costituita aderendo alla domanda di divorzio e Parte_2
chiedendo la conferma delle condizioni di separazione.
pagina 4 di 6 Con decreto del 6.12.2024 il giudice relatore, letta l'istanza congiunta depositata in data
5.12.2024 con cui le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di divorzio, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni congiunte disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte;
in data 9.12.2024 le parti depositavano foglio di precisazione delle conclusioni congiunte e con ordinanza dell'11.12.2024 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Considerato in diritto:
1. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve essere accolta.
I coniugi si sono separati con sentenza del Tribunale di Varese n. 1285/2015 pubblicata in data
26.11.2015, a definizione del procedimento n. 2013/2013 R.G.
Essendosi protratto lo stato di separazione legale per il periodo previsto dalla legge (il ricorso è stato depositato il 17.07.2024), ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia di divorzio, non risultando dagli atti, né essendo stato eccepito, che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendosi anzi ritenere accertato, dal tenore delle allegazioni di entrambe le parti, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
2. La pronuncia richiesta deve avvenire alle condizioni concordate tra i coniugi come riportate in epigrafe in quanto non contrarie a norme imperative e rispondenti ai principi di cui alla disciplina legislativa vigente, in quanto sostanzialmente confermative di quanto già stabilito in sede di separazione personale dei coniugi e, come tali, nel contemperamento delle rispettive posizioni, rispondenti all'interesse dei figli minori;
anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, a garantire ai figli condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
Alla luce dell'accordo raggiunto dalle parti e degli elementi di fatto e di diritto allegati dalle parti a fondamento dello stesso, ritiene il Collegio che l'ascolto dei figli minorenni ultradodicenni non sia necessario, a norma dell'art. 473bis.4 co. 3 c.p.c.
3. Spese di lite compensate.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nel contradditorio delle parti:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 Parte_2
, contratto con rito civile in EN NT RE (VA) in data 20.06.2010 (atto
[...]
iscritto nei Registri dello Stato Civile del predetto comune dell'anno 2010, atto n. 5, Parte I), alle condizioni di cui in epigrafe ivi da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
2. Manda la Cancelleria per trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di EN NT RE (VA) affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
3. Spese di lite compensate.
Varese, così deciso nella camera di consiglio del 16.1.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Dott.ssa Elena Fumagalli
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