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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 27/10/2025, n. 773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 773 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1052/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott. Massimo Morandini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile promossa DA
con sede in Colognola ai Colli (VR) – Via Colomba n. 50, iscritta presso il Registro Parte_1 delle Imprese di Verona (C.F. e numero di iscrizione , n. 421729 REA), in persona del P.IVA_1 Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante sig. (C.F. Parte_2
), elettivamente domiciliata in Roma – Via Nizza n. 45, presso lo studio legale C.F._1 dell'avv.to Pierpaolo Lucchese (C.F. , il quale la rappresenta e difende C.F._2 nell'instaurando procedimento, in virtù di procura rilasciata su un foglio separato, ma da considerarsi apposta in calce all'atto di citazione;
OPPONENTE
CONTRO
Avv. Cristian Pedot (C.F. del Foro di Trento, con indirizzo PEC C.F._3 presso il quale è eletto domicilio digitale, che si difende in proprio;
Email_1 OPPOSTO IN PUNTO: opposizione avverso atto di precetto. CONCLUSIONI DELL'OPPONENTE
1)in via cautelare, immediata ed urgente, anche inaudita altera parte: ricorrendo i gravi motivi di cui agli artt. 615 e 624 c.p.c., e per quanto dedotto nel presente atto, sospendere l'efficacia dell'atto di precetto opposto, l'efficacia esecutiva dei titoli azionati e/o dell'esecuzione ex art. 624 cpc.
2)In via preliminare: dichiarare la nullità del precetto e improcedibile / nulla l'instauranda procedura esecutiva, con ogni e consequenziale effetto di legge, per omessa notifica dei titoli esecutivi e/o per inefficacia / illegittimità degli stessi, per tutti i motivi indicati nei capitoli 1 e 2 del presente atto.
3)In via principale, nel merito: dichiarare nullo e/o illegittimo l'atto di precetto opposto ed improcedibile / nulla la minacciata procedura esecutiva, con ogni e consequenziale effetto di legge, per conteggio errato dell'importo intimato.
4)In via subordinata, nella denegata ipotesi di non accoglimento della presente opposizione, ridurre la pretesa creditoria, previo accertamento delle somme effettivamente dovute.
5)In ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, oltre accessori di legge.
pagina 1 di 4 Nelle more l'atto sotteso all'avviso di intimazione di pagamento 1557/2017 e quindi l'avviso d'intimazione n. 2212021 del 2015, sotteso al precetto notificato, è stato sospeso dalla C.G.T. di Verona nel proc. n. 554/24 RGR. CONCLUSIONI DELL'OPPOSTO
-dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere, quanto alla domanda di nullità e/o inefficacia del precetto relativamente alla somma di € 5.000,00, di cui alla sentenza n. 57/2023 pubblicata in data 12.01.2024, resa nel procedimento sub R.G. 341/2023 della Corte di Giustizia di secondo grado del Veneto sezione seconda, non notificata;
-respingere nel resto l'opposizione proposta. Spese di causa rifuse per competenze anticipazioni e spese generali 15% ex art. 2 D.M. 55/14, oltre IVA CNPA. MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione datato 18.04.2024, ritualmente notificato, la conveniva Parte_3 in giudizio l'avv. Cristian Pedot, chiedendo: 1) in via cautelare, ricorrendo i gravi motivi di cui agli artt. 615 e 624 cpc la sospensione dell'efficacia dell'atto di precetto opposto dd.29.03.2024, notificato in pari data, dei titoli azionati e dell'esecuzione ex art. 624 cpc;
2) in via preliminare, dichiarare la nullità dell'atto di precetto ed improcedibile / nulla l'instauranda procedura esecutiva per omessa notifica dei titoli esecutivi e/o per inefficacia / illegittimità degli stessi;
3) in via principale, nel merito, dichiarare nullo e/o illegittimo l'atto di precetto opposto ed improcedibile / nulla la minacciata procedura esecutiva per conteggio errato dell'importo intimato;
4) in via subordinata, nella denegata ipotesi di non accoglimento della presente opposizione, ridurre la pretesa creditoria, previo accertamento delle somme effettivamente dovute;
spese di giudizio rifuse. Esponeva in particolare l'opponente a sostegno delle domande anzidette: 1) che con atto di precetto notificato il 29.03.2024 (v. doc. 1) l'avv. Cristian Pedot intimava all'attrice di pagare l'importo complessivo di € 24.202,25, oltre alle spese successive occorende, con l'avvertimento di cui all'art. 480 co. 2 cpc;
2) che unitamente all'atto di precetto venivano notificati: A) la sentenza n. 351/2023, pubblicata il 17.10.2023, all'esito del procedimento recante il n. 683/2022 R.G., instaurato presso la Corte di Giustizia Tributaria di 1° gr. di Verona, che liquidava in € 15.000,00, oltre oneri di legge, le spese legali da distrarsi in favore dell'avv. Cristian Pedot;
B) la sentenza n. 88/2023, pubblicata in data 23.03.2023, all'esito del procedimento recante il n. 317/2022 R.G., instaurato presso la Corte di Giustizia Tributaria di 1° gr. Di Verona, la quale compensava le spese legali tra le parti;
3) che l'avv. Pedot, nell'atto di precetto, fondava la propria pretesa creditoria, oltre che sulla sentenza sub a), sulla sentenza n. 57/2023 pubblicata in data 12.01.2024 della Corte di Giustizia di 2° gr. del Veneto, all'esito del procedimento recante il n. 341/2023 R.G., che aveva liquidato, in favore dell'attuale opposto, l'importo di € 5.000,00 a titolo di spese legali;
4) che tale sentenza, tuttavia, non risultava notificata unitamente all'atto di precetto, né era mai stata notificata all'attrice; 5) che pertanto il totale delle spese legali liquidate nelle due sentenze notificate ammontava ad € 15.000,00, anziché ad € 20.000,00; 6) che nella relazione di notifica era assente l'attestazione di conformità degli atti notificati, rispetto agli originali presenti nel fascicolo telematico;
7) che pertanto l'atto di precetto risultava fondato su un titolo mai notificato e su un altro, la cui conformità all'originale non era stata attestata, con conseguente inidoneità dello stesso a valere come titolo esecutivo ex art. 475 cpc. In punto di diritto deduceva l'opponente: 1) la nullità del precetto per omessa notifica dei titoli esecutivi;
2) la nullità del precetto per inefficacia / illegittimità del titolo esecutivo per assenza dei requisiti ed ex art. 475 cpc;
3) la nullità del precetto per errato conteggio dell'importo intimato.
pagina 2 di 4 Costituitosi con comparsa dd. 20.05.2024 l'opposto avv. Cristian Pedot, nel far presente “di voler limitare l'eventuale esecuzione entro il limite della somma precettata avente ad oggetto le competenze di cui alla sentenza n. 351/2023 della CGT di primo grado di Verona, e quindi alla somma di € 15.000,00 oltre accessori, come da rassegnate conclusioni contenute nel presente atto” e nel ritenere infondati gli ulteriori motivi di opposizione, chiedeva, “in via cautelare, rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto di precetto, limitatamente alla somma precettata di € 18.726,88… fondata sulla sentenza n. 351/2023 della CGT di primo grado di VERONA ritualmente notificata”; nel merito, “rigettare l'opposizione proposta dichiarando il precetto valido ed efficace limitatamente alla somma di € 18.726,88 … fondato sulla sentenza n. 351/2023 della CGT primo grado di Verona, ritualmente notificata”; spese di giudizio rifuse. Con ordinanza in data 31.05.2024 il G.I. accoglieva in parte l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto di precetto limitatamente alla somma di € 5.000,00, oltre oneri di legge. All'udienza dd. 13.11.2024 il G.I., su concorde richiesta delle parti, fissava udienza di rimessione della causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 189 cpc. All'udienza dd. 15.10.2025 il G.I. tratteneva la causa in decisione. Ciò premesso, l'opposizione, fondata in parte, va accolta nei termini di seguito esposti. Invero, quanto al primo motivo di opposizione, avente ad oggetto la nullità dell'atto di precetto per omessa notifica dei titoli esecutivi, preme evidenziare che in sede di comparsa di costituzione e risposta dd. 20.05.2024 l'avv. Cristian Pedot, in proprio, ha dichiarato “sin d'ora di voler limitare l'eventuale esecuzione entro il limite della somma precettata avente ad oggetto le competenze di cui alla sentenza n. 351/2023 della CGT di primo grado di Verona, e quindi alla somma di € 15.000,00 oltre accessori, come da rassegnate conclusioni contenute nel presente atto”; precisando che non vi è opposizione da parte del sottoscritto avvocato, alla declaratoria di inefficacia parziale del precetto relativamente alla somma di € 5.000,00, oltre agli accessori, mentre dovrà rimanere valido ed efficace per la differenza dovuta” (v. pagg. 3, 5 e 6). In realtà, come ammesso da parte opposta, per mero errore, in fase di notifica risulta allegata all'atto di precetto la sentenza n. 88/2023 dd. 23.03.2023, anziché correttamente la sentenza n. 57/2023 pubblicata in data 12.01.2024 resa nel procedimento sub. R.G. 341/2023, con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto, nel rigettare l'appello proposto dall'attuale opponente, ha condannato la stessa al pagamento delle spese processuali liquidate in € 5.000,00 oltre oneri di legge con distrazione in favore del procuratore antistatario (v. doc. 1) parte opposta). Stante la fondatezza, dunque, del primo motivo di opposizione, va dichiarata l'inefficacia dell'atto di precetto limitatamente al minor importo di € 5.000,00 oltre oneri di legge con conseguente conferma dello stesso in relazione alla somma precettata di € 15.000,00 oltre accessori, di cui alla sentenza n. 351/2023 della Corte di Giustizia di 1° grado di Verona ritualmente notificata. In realtà si appalesa infondato il motivo di opposizione sub 2), secondo cui parte opponente lamenta che nella relata di notifica l'avv. Pedot avrebbe dichiarato le copie delle sentenze conformi alle copie digitali presenti nel fascicolo informatico della Cancelleria dal quale sono state estratte, anziché attestare la conformità delle stesse agli originali. In realtà, pur dovendosi rammentare che la nullità dell'atto di precetto può essere dichiarata solo nelle ipotesi tassativamente elencate all'art. 480 cpc e che quanto eccepito dall'opponente non solo non concerne l'atto di precetto, ma neppure rientra in alcuna di dette ipotesi, preme evidenziare che gli atti contenuti nel fascicolo elettronico vanno considerati per se stessi “originali”, di talchè attestare la conformità delle copie notificate alle copie digitali o informatiche contenute nel fascicolo, equivale ad attestare la conformità agli originali, e ciò ai sensi dell'art. 196 octies disp. att. cpc, secondo cui “le pagina 3 di 4 copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere da attestazioni di conformità all'originale”. Ad ogni buon conto preme rilevare che trattandosi di mera irregolarità, tale eccepito difetto non può in alcun caso comportare la nullità dell'atto di precetto. Infine, quanto al motivo di opposizione sub. 3), concernente la pretesa nullità dell'atto di precetto in ragione dell'errato conteggio, giova rammentare sulla scorta del consolidato orientamento della Suprema Corte (v. Cass. ord. n. 27032 dd. 19.12.2014; Cass. nn. 5515/2008 e 2938/1992) che nel caso in cui il precetto intimi il pagamento di una somma superiore a quella effettivamente dovuta, non è sanzionabile con nullità totale dell'atto, ma con la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente. Da ultimo, quanto alla richiesta di parte opponente di attendere l'esito del giudizio proposto avanti la Corte di Cassazione contro la sentenza n. 351/2023 resa nel procedimento n. 683/2022 R.G. – con la quale è stata condannata al pagamento della soma di € 15.000,00 per spese legali – Parte_1 (v. comp. concl. dd. 09.09.2025), preme rilevare che l'eventuale accoglimento del ricorso non sarebbe comunque tale da incidere sul presente giudizio, ove si consideri che quest'ultimo ha ad oggetto l'accertamento della legittimità del precetto, notificato sulla scorta di un titolo pienamente valido ed efficace. Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico dell'opponente nella misura di 2/3 ed a carico dell'opposto nella restante misura di 1/3.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, il Tribunale di Trento così provvede:
-accoglie in parte l'opposizione e, per l'effetto, dichiara inefficace l'atto di precetto opposto limitatamente alla somma di € 5.000,00 oltre accessori, con conseguente conferma della validità ed efficacia dello stesso in relazione alla restante somma di € 15.000,00 oltre accessori;
-condanna parte opponente alla rifusione delle spese di giudizio sostenute all'opposta, che liquida, operata la parziale compensazione di cui alla parte motiva, in complessivi € 3.384,66 per compensi professionali (€ 612,66 per fase di studio, € 518,00 per fase introduttiva, € 1.120,00 per fase istruttoria e/o di trattazione ed € 1.134,00 per fase decisionale), oltre a spese generali 15% ed accessori. Trento, 24.10.2025 Dott. M. Morandini
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott. Massimo Morandini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile promossa DA
con sede in Colognola ai Colli (VR) – Via Colomba n. 50, iscritta presso il Registro Parte_1 delle Imprese di Verona (C.F. e numero di iscrizione , n. 421729 REA), in persona del P.IVA_1 Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante sig. (C.F. Parte_2
), elettivamente domiciliata in Roma – Via Nizza n. 45, presso lo studio legale C.F._1 dell'avv.to Pierpaolo Lucchese (C.F. , il quale la rappresenta e difende C.F._2 nell'instaurando procedimento, in virtù di procura rilasciata su un foglio separato, ma da considerarsi apposta in calce all'atto di citazione;
OPPONENTE
CONTRO
Avv. Cristian Pedot (C.F. del Foro di Trento, con indirizzo PEC C.F._3 presso il quale è eletto domicilio digitale, che si difende in proprio;
Email_1 OPPOSTO IN PUNTO: opposizione avverso atto di precetto. CONCLUSIONI DELL'OPPONENTE
1)in via cautelare, immediata ed urgente, anche inaudita altera parte: ricorrendo i gravi motivi di cui agli artt. 615 e 624 c.p.c., e per quanto dedotto nel presente atto, sospendere l'efficacia dell'atto di precetto opposto, l'efficacia esecutiva dei titoli azionati e/o dell'esecuzione ex art. 624 cpc.
2)In via preliminare: dichiarare la nullità del precetto e improcedibile / nulla l'instauranda procedura esecutiva, con ogni e consequenziale effetto di legge, per omessa notifica dei titoli esecutivi e/o per inefficacia / illegittimità degli stessi, per tutti i motivi indicati nei capitoli 1 e 2 del presente atto.
3)In via principale, nel merito: dichiarare nullo e/o illegittimo l'atto di precetto opposto ed improcedibile / nulla la minacciata procedura esecutiva, con ogni e consequenziale effetto di legge, per conteggio errato dell'importo intimato.
4)In via subordinata, nella denegata ipotesi di non accoglimento della presente opposizione, ridurre la pretesa creditoria, previo accertamento delle somme effettivamente dovute.
5)In ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, oltre accessori di legge.
pagina 1 di 4 Nelle more l'atto sotteso all'avviso di intimazione di pagamento 1557/2017 e quindi l'avviso d'intimazione n. 2212021 del 2015, sotteso al precetto notificato, è stato sospeso dalla C.G.T. di Verona nel proc. n. 554/24 RGR. CONCLUSIONI DELL'OPPOSTO
-dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere, quanto alla domanda di nullità e/o inefficacia del precetto relativamente alla somma di € 5.000,00, di cui alla sentenza n. 57/2023 pubblicata in data 12.01.2024, resa nel procedimento sub R.G. 341/2023 della Corte di Giustizia di secondo grado del Veneto sezione seconda, non notificata;
-respingere nel resto l'opposizione proposta. Spese di causa rifuse per competenze anticipazioni e spese generali 15% ex art. 2 D.M. 55/14, oltre IVA CNPA. MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione datato 18.04.2024, ritualmente notificato, la conveniva Parte_3 in giudizio l'avv. Cristian Pedot, chiedendo: 1) in via cautelare, ricorrendo i gravi motivi di cui agli artt. 615 e 624 cpc la sospensione dell'efficacia dell'atto di precetto opposto dd.29.03.2024, notificato in pari data, dei titoli azionati e dell'esecuzione ex art. 624 cpc;
2) in via preliminare, dichiarare la nullità dell'atto di precetto ed improcedibile / nulla l'instauranda procedura esecutiva per omessa notifica dei titoli esecutivi e/o per inefficacia / illegittimità degli stessi;
3) in via principale, nel merito, dichiarare nullo e/o illegittimo l'atto di precetto opposto ed improcedibile / nulla la minacciata procedura esecutiva per conteggio errato dell'importo intimato;
4) in via subordinata, nella denegata ipotesi di non accoglimento della presente opposizione, ridurre la pretesa creditoria, previo accertamento delle somme effettivamente dovute;
spese di giudizio rifuse. Esponeva in particolare l'opponente a sostegno delle domande anzidette: 1) che con atto di precetto notificato il 29.03.2024 (v. doc. 1) l'avv. Cristian Pedot intimava all'attrice di pagare l'importo complessivo di € 24.202,25, oltre alle spese successive occorende, con l'avvertimento di cui all'art. 480 co. 2 cpc;
2) che unitamente all'atto di precetto venivano notificati: A) la sentenza n. 351/2023, pubblicata il 17.10.2023, all'esito del procedimento recante il n. 683/2022 R.G., instaurato presso la Corte di Giustizia Tributaria di 1° gr. di Verona, che liquidava in € 15.000,00, oltre oneri di legge, le spese legali da distrarsi in favore dell'avv. Cristian Pedot;
B) la sentenza n. 88/2023, pubblicata in data 23.03.2023, all'esito del procedimento recante il n. 317/2022 R.G., instaurato presso la Corte di Giustizia Tributaria di 1° gr. Di Verona, la quale compensava le spese legali tra le parti;
3) che l'avv. Pedot, nell'atto di precetto, fondava la propria pretesa creditoria, oltre che sulla sentenza sub a), sulla sentenza n. 57/2023 pubblicata in data 12.01.2024 della Corte di Giustizia di 2° gr. del Veneto, all'esito del procedimento recante il n. 341/2023 R.G., che aveva liquidato, in favore dell'attuale opposto, l'importo di € 5.000,00 a titolo di spese legali;
4) che tale sentenza, tuttavia, non risultava notificata unitamente all'atto di precetto, né era mai stata notificata all'attrice; 5) che pertanto il totale delle spese legali liquidate nelle due sentenze notificate ammontava ad € 15.000,00, anziché ad € 20.000,00; 6) che nella relazione di notifica era assente l'attestazione di conformità degli atti notificati, rispetto agli originali presenti nel fascicolo telematico;
7) che pertanto l'atto di precetto risultava fondato su un titolo mai notificato e su un altro, la cui conformità all'originale non era stata attestata, con conseguente inidoneità dello stesso a valere come titolo esecutivo ex art. 475 cpc. In punto di diritto deduceva l'opponente: 1) la nullità del precetto per omessa notifica dei titoli esecutivi;
2) la nullità del precetto per inefficacia / illegittimità del titolo esecutivo per assenza dei requisiti ed ex art. 475 cpc;
3) la nullità del precetto per errato conteggio dell'importo intimato.
pagina 2 di 4 Costituitosi con comparsa dd. 20.05.2024 l'opposto avv. Cristian Pedot, nel far presente “di voler limitare l'eventuale esecuzione entro il limite della somma precettata avente ad oggetto le competenze di cui alla sentenza n. 351/2023 della CGT di primo grado di Verona, e quindi alla somma di € 15.000,00 oltre accessori, come da rassegnate conclusioni contenute nel presente atto” e nel ritenere infondati gli ulteriori motivi di opposizione, chiedeva, “in via cautelare, rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto di precetto, limitatamente alla somma precettata di € 18.726,88… fondata sulla sentenza n. 351/2023 della CGT di primo grado di VERONA ritualmente notificata”; nel merito, “rigettare l'opposizione proposta dichiarando il precetto valido ed efficace limitatamente alla somma di € 18.726,88 … fondato sulla sentenza n. 351/2023 della CGT primo grado di Verona, ritualmente notificata”; spese di giudizio rifuse. Con ordinanza in data 31.05.2024 il G.I. accoglieva in parte l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto di precetto limitatamente alla somma di € 5.000,00, oltre oneri di legge. All'udienza dd. 13.11.2024 il G.I., su concorde richiesta delle parti, fissava udienza di rimessione della causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 189 cpc. All'udienza dd. 15.10.2025 il G.I. tratteneva la causa in decisione. Ciò premesso, l'opposizione, fondata in parte, va accolta nei termini di seguito esposti. Invero, quanto al primo motivo di opposizione, avente ad oggetto la nullità dell'atto di precetto per omessa notifica dei titoli esecutivi, preme evidenziare che in sede di comparsa di costituzione e risposta dd. 20.05.2024 l'avv. Cristian Pedot, in proprio, ha dichiarato “sin d'ora di voler limitare l'eventuale esecuzione entro il limite della somma precettata avente ad oggetto le competenze di cui alla sentenza n. 351/2023 della CGT di primo grado di Verona, e quindi alla somma di € 15.000,00 oltre accessori, come da rassegnate conclusioni contenute nel presente atto”; precisando che non vi è opposizione da parte del sottoscritto avvocato, alla declaratoria di inefficacia parziale del precetto relativamente alla somma di € 5.000,00, oltre agli accessori, mentre dovrà rimanere valido ed efficace per la differenza dovuta” (v. pagg. 3, 5 e 6). In realtà, come ammesso da parte opposta, per mero errore, in fase di notifica risulta allegata all'atto di precetto la sentenza n. 88/2023 dd. 23.03.2023, anziché correttamente la sentenza n. 57/2023 pubblicata in data 12.01.2024 resa nel procedimento sub. R.G. 341/2023, con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto, nel rigettare l'appello proposto dall'attuale opponente, ha condannato la stessa al pagamento delle spese processuali liquidate in € 5.000,00 oltre oneri di legge con distrazione in favore del procuratore antistatario (v. doc. 1) parte opposta). Stante la fondatezza, dunque, del primo motivo di opposizione, va dichiarata l'inefficacia dell'atto di precetto limitatamente al minor importo di € 5.000,00 oltre oneri di legge con conseguente conferma dello stesso in relazione alla somma precettata di € 15.000,00 oltre accessori, di cui alla sentenza n. 351/2023 della Corte di Giustizia di 1° grado di Verona ritualmente notificata. In realtà si appalesa infondato il motivo di opposizione sub 2), secondo cui parte opponente lamenta che nella relata di notifica l'avv. Pedot avrebbe dichiarato le copie delle sentenze conformi alle copie digitali presenti nel fascicolo informatico della Cancelleria dal quale sono state estratte, anziché attestare la conformità delle stesse agli originali. In realtà, pur dovendosi rammentare che la nullità dell'atto di precetto può essere dichiarata solo nelle ipotesi tassativamente elencate all'art. 480 cpc e che quanto eccepito dall'opponente non solo non concerne l'atto di precetto, ma neppure rientra in alcuna di dette ipotesi, preme evidenziare che gli atti contenuti nel fascicolo elettronico vanno considerati per se stessi “originali”, di talchè attestare la conformità delle copie notificate alle copie digitali o informatiche contenute nel fascicolo, equivale ad attestare la conformità agli originali, e ciò ai sensi dell'art. 196 octies disp. att. cpc, secondo cui “le pagina 3 di 4 copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere da attestazioni di conformità all'originale”. Ad ogni buon conto preme rilevare che trattandosi di mera irregolarità, tale eccepito difetto non può in alcun caso comportare la nullità dell'atto di precetto. Infine, quanto al motivo di opposizione sub. 3), concernente la pretesa nullità dell'atto di precetto in ragione dell'errato conteggio, giova rammentare sulla scorta del consolidato orientamento della Suprema Corte (v. Cass. ord. n. 27032 dd. 19.12.2014; Cass. nn. 5515/2008 e 2938/1992) che nel caso in cui il precetto intimi il pagamento di una somma superiore a quella effettivamente dovuta, non è sanzionabile con nullità totale dell'atto, ma con la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente. Da ultimo, quanto alla richiesta di parte opponente di attendere l'esito del giudizio proposto avanti la Corte di Cassazione contro la sentenza n. 351/2023 resa nel procedimento n. 683/2022 R.G. – con la quale è stata condannata al pagamento della soma di € 15.000,00 per spese legali – Parte_1 (v. comp. concl. dd. 09.09.2025), preme rilevare che l'eventuale accoglimento del ricorso non sarebbe comunque tale da incidere sul presente giudizio, ove si consideri che quest'ultimo ha ad oggetto l'accertamento della legittimità del precetto, notificato sulla scorta di un titolo pienamente valido ed efficace. Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico dell'opponente nella misura di 2/3 ed a carico dell'opposto nella restante misura di 1/3.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, il Tribunale di Trento così provvede:
-accoglie in parte l'opposizione e, per l'effetto, dichiara inefficace l'atto di precetto opposto limitatamente alla somma di € 5.000,00 oltre accessori, con conseguente conferma della validità ed efficacia dello stesso in relazione alla restante somma di € 15.000,00 oltre accessori;
-condanna parte opponente alla rifusione delle spese di giudizio sostenute all'opposta, che liquida, operata la parziale compensazione di cui alla parte motiva, in complessivi € 3.384,66 per compensi professionali (€ 612,66 per fase di studio, € 518,00 per fase introduttiva, € 1.120,00 per fase istruttoria e/o di trattazione ed € 1.134,00 per fase decisionale), oltre a spese generali 15% ed accessori. Trento, 24.10.2025 Dott. M. Morandini
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