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Sentenza 17 gennaio 2024
Sentenza 17 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 17/01/2024, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE
In composizione collegiale, in persona dei Magistrati:
Dr. Guglielmo GARRI Presidente Estensore
Dr. Marco VALECCHI Giudice
Dr. Prisca PICALARGA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 5731/2023 del R.G., trattenuta in decisione all'udienza del giorno 10/01/2024, promossa su ricorso congiunto ex art. 4 Legge n. 898/70, depositato da
- (C.F. ) Parte_1 C.F._1
E
- (C.F. ), Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dagli Avv. FABBIANESI ANDREA;
RICORRENTI
Con l'intervento necessario ex lege del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso congiunto
Per il PM: nulla oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sussistono i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
Pagina 1 di 2 I coniugi, presentando congiuntamente la domanda di divorzio, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, sicché il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione del mantenimento della figlia maggiorenne ma economicamente non autosufficiente;
la decisione – da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo – appare corretta e congrua.
I ricorrenti hanno anche trovato un'intesa relativa alle altre condizioni patrimoniali del divorzio.
Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza atteso che le condizioni relativa alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
P.Q.M.
il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando nella causa n. 5731/2023, ogni diversa domanda rigettata, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra (CF Parte_1
) e (CF ), in data C.F._1 Parte_2 C.F._2
23/08/2003, trascritto nei Registri dello Stato Civile degli Atti di Matrimonio del Comune di
Velletri, Anno 2003, Parte I S, n.27 , alle condizioni specificate nel ricorso congiunto che si intendono qui integralmente richiamate;
- manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 3/11/2000 n. 396.
Così deciso in Velletri, in data 16/01/2024.
Il Presidente Estensore
Pagina 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE
In composizione collegiale, in persona dei Magistrati:
Dr. Guglielmo GARRI Presidente Estensore
Dr. Marco VALECCHI Giudice
Dr. Prisca PICALARGA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 5731/2023 del R.G., trattenuta in decisione all'udienza del giorno 10/01/2024, promossa su ricorso congiunto ex art. 4 Legge n. 898/70, depositato da
- (C.F. ) Parte_1 C.F._1
E
- (C.F. ), Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dagli Avv. FABBIANESI ANDREA;
RICORRENTI
Con l'intervento necessario ex lege del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso congiunto
Per il PM: nulla oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sussistono i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
Pagina 1 di 2 I coniugi, presentando congiuntamente la domanda di divorzio, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, sicché il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione del mantenimento della figlia maggiorenne ma economicamente non autosufficiente;
la decisione – da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo – appare corretta e congrua.
I ricorrenti hanno anche trovato un'intesa relativa alle altre condizioni patrimoniali del divorzio.
Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza atteso che le condizioni relativa alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
P.Q.M.
il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando nella causa n. 5731/2023, ogni diversa domanda rigettata, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra (CF Parte_1
) e (CF ), in data C.F._1 Parte_2 C.F._2
23/08/2003, trascritto nei Registri dello Stato Civile degli Atti di Matrimonio del Comune di
Velletri, Anno 2003, Parte I S, n.27 , alle condizioni specificate nel ricorso congiunto che si intendono qui integralmente richiamate;
- manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 3/11/2000 n. 396.
Così deciso in Velletri, in data 16/01/2024.
Il Presidente Estensore
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