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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 17/12/2025, n. 1786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1786 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott. Edoardo Martinelli Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3548/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PASINI CHIARA Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore avv. PASINI CHIARA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TESSAROLLO CP_1 C.F._2
CHIARA elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore avv. TESSAROLLO CHIARA
CONVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: separazione personale.
Conclusioni delle parti:
“1) autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) affidare i figli minori e in via condivisa ad entrambi i genitori con residenza Per_1 Per_2 prevalente presso l'abitazione della madre con indicazione delle seguenti modalità di visita per il padre: fine settimana alternati dal venerdì ore 16.00 al lunedì mattina quando il padre si occuperà di portarli a scuola;
3) per le vacanze i minori seguiranno il seguente calendario: una settimana a Natale con incluso il pagina 1 di 3 giorno di Natale o quello di Capodanno con ciascuno dei genitori ad anni alterni. Per Pasqua tre giorni con ciascuno dei genitori incluso ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo.
Due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive;
4) il padre corrisponderà alla madre in via anticipata entro il giorno 20 (venti) di ciascun mese a mezzo bonifico bancario a titolo di contributo per il mantenimento ordinario dei figli la somma mensile pari ad € 500,00(€ 250,00 a figlio) che verrà rivalutata di anno in anno secondo gli indici ISTAT, nonché il 50% delle spese straordinarie come indicate nel protocollo in uso avanti l'intestato
Tribunale, ciò a partire dal 20/9/2025;
5) le parti danno atto che la figlia riceve una indennità mensile di euro 330,00, che la sig. Per_1 si impegna ad utilizzare nell'interesse della minore a titolo di spesa straordinaria;
Parte_1
6) l'assegno unico verrà ripartito nel seguente modo: 75% alla madre e 25% al padre;
7) nessun mantenimento per la sig. Parte_1
8) spese di lite compensate”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
CONCISA ESPOSIZIONI DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23/07/2025, , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con in AS (Marocco) il 18/8/2014, non trascritto;
che CP_1 dall'unione erano nati i figli il 16/4/2018 e il 30/7/2019; che l'unione era entrata in Per_1 Per_2 irreversibile crisi;
chiedeva la separazione personale dal coniuge, con affido condiviso e collocamento prevalente presso di sé, diritti di visita per il padre e previsione di un assegno di mantenimento per sé di euro 200,00 al mese e per il mantenimento ordinario della prole a carico del padre di euro 600,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale. Assegno unico come per legge.
Si costituiva in giudizio il convenuto in data 11/11/2025 chiedendo l'accoglimento di conclusioni diverse da quelle ex adverso. Previa conferma della domanda di separazione dell'affido condiviso della prole con collocamento presso la madre e visite per sé, chiedeva di prevedere un assegno di mantenimento per i minori di euro 200,00 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie, nessun mantenimento per l'attrice ed assegno unico a lei.
All'udienza dell'11/12/2025 le parti presenti personalmente raggiungevano un accordo che chiedevano al Tribunale di recepire. Il Giudice mutava il rito in consensuale e rimetteva la causa al Collegio per la decisione previa trasmissione degli atti al PM per conclusioni.
* * * pagina 2 di 3 Tanto premesso, ritiene il Collegio che vada omologata la separazione personale delle parti alle conclusioni conformi rassegnate alla prima udienza di comparizione delle parti.
I coniugi in effetti concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla decisione di separarsi, ai sensi dell'art. 150 c.c., essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
Sussistono poi i presupposti per l'affido condiviso ed il collocamento prevalente presso la madre dei figli e e per la conferma dei tempi di visita stabiliti con il padre, tendenzialmente a Per_1 Per_2 weekend alternati, da attuarsi in accordo con il medesimo, tenuto conto della loro età.
Va poi confermato il contributo al mantenimento ordinario per la prole posto a carico del padre di euro
250,00 mensili per figlio, che si ritiene congruo ed adeguato alle esigenze di e ed alla Per_1 Per_2 capacità economica delle parti, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo Protocollo del Tribunale.
L'assegno unico va ripartito tra le parti nella misura di quanto concordato.
Delle altre condizioni il Tribunale non può che limitarsi a prendere atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia giurisdizionale.
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti stante il raggiunto accordo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e uniti in Parte_1 CP_1 matrimonio in AS in data 18/8/2014, alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente richiamate;
b) dichiara la integrale compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 16/12/2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa Francesca Grassi Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
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