Ordinanza 13 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, ordinanza 13/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
A REPU BLICA ITALI
Tribunale di Napoli
13 SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI
DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica in persona del G.O.P. Dott.ssa Antonietta De Simone, sciogliendo la riserva assunta in data 19 marzo 2025 ha emesso laseguente
ORDINANZA ex art. 702 bis del procedimento civile trattato con rito ex art. 702 bis c.p.c. iscritto al n.20290-2022 R.G., avente ad oggetto: stato di cittadinanza italiana
TRA
Parte 1 nata a EC ID ON (Brasile) in [...]
15/08/1978, cittadina brasiliana, in nome proprio ed insieme al sig. Parte 2
nato a [...] in data [...], cittadino brasiliano - in
[...]
,
qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale anche in nome e per conto della loro figlia
- minorenne nata a /P (Brasile) in data 22/09/2004;Persona 1 nato a /P (Brasile) in data 17/05/2002, Parte_3
cittadino brasiliano;
Parte 4 nato a [...] '
(Brasile) in data 31/05/2000, cittadino brasiliano. Tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Antonella
Castellone giusta procure allegate al fascicolo telematico
RICORRENTI
in persona del Ministro in carica dom. ex lege presso Controparte 1
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato
Resistente contumace
E
Interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato regolarmente notificato, i ricorrenti in epigrafe hanno convenuto in giudizio il Controparte 1 per ottenere idoneo provvedimento per il "
riconoscimento della cittadinanza italiana e, per l'effetto, ordinare all'ufficiale di stato Civile del Comune di appartenenza, l'annotazione e la trascrizione nei registri dello Stato civile dell'avo; per sentir accertare che essi sono cittadini italiani iure sanguinis sin dalla nascita.
...In particolare riferiscono che: in data6 gennaio 1894, nel Comune di Solofra e di Persona 2 figlio di Persona 3 (Avellino), nasceva il sig. Pt 5 come comprovato dall'Estratto dell'Atto di Nascita di CP_2 denominato anche (Avellino), che si produce (v. all. 2)... Persona 2 Persona 4 non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, come
,
come comprovato dal Certificato Negativo di Naturalizzazione, che si produce ..." Come da
Albero Genealogico riepilogativo allegato.
Ciò posto, i ricorrenti suddetti hanno esercitato il diritto al cd. riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ex art. 1 legge n.91/1992: hanno provato il suddetto diritto ad ottenere, per via amministrativa, il riconoscimento dello status civitatis italiano per avere i medesimi provato il possesso ininterrotto dello status civitatis italiano quali discendenti IN di cittadino italiano per nascita Parte 6
(status sussistente ex art.1 legge 555/1912 per l'avo originario ed ex art. 1 co. 1 lett. A, legge n.91/92).
Il ricorso ha riportato tutta la sequenza genealogica dal capostipite fino agli attuali ricorrenti, documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche
- ove straniere tradotte e munite di apostille. I ricorrenti hanno precisato che il loro antenato non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, manifestando la volontà di non naturalizzarsi come cittadino brasiliano, restando legato alle sue radici, come da certificato negativo di naturalizzazione allegato al ricorso.
Le parti resistenti non si sono costituite in giudizio e si è proceduto in contumacia. Il
PM ha espresso parere favorevole. In rito, deve precisarsi che la controversia rientra nella competenza delle Sezioni Specializzate Immigrazione istituite con D.L. 13/2017 convertito in L. 46/2017 in vigore dal 18.8.2017; a norma dell'art. 3 comma 2 "il
Tribunale giudica in composizione monocratica”. L'art. 19 bis D.Lgs. 150/2011 – norma aggiunta dal decreto cd. Minniti - “le controversie sono regolate dal rito sommario di cognizione". Non è di ostacolo a tale percorso il fatto che l'atto introduttivo sia eventualmente denominato "citazione”, diversamente da quanto previsto per il rito sommario de quo, dal momento che esso è, in sostanza un ricorso, regolarmente depositato, all'esito del quale il giudice ha fissato con decreto l'udienza di comparizione ed assegnato il termine per la notifica ai contraddittori, adempimento che
è stato osservato. Il Comune è carente di legittimazione passiva, stante il fatto che tale legittimazione in tali fattispecie, appartiene unicamente al Controparte_1 in "
persona del Ministro in carica, quale articolazione centrale del soggetto, il Sindaco del
Comune in cui il richiedente risiede, che esercita su delega ministeriale la funzione di
Ufficiale di Governo competente per la tenuta dei registri di stato civile e popolazione ai sensi dell'art. 54 comma 3 D.Lgs. 267/2000. La delega in parola comporta l'immediata riferibilità allo Stato, e per esso al Controparte_1 degli atti "
concernenti la cittadinanza italiana, senza che influisca su tale principio il fatto che all'ufficiale dello stato civile del Comune di residenza la Legge assegni i compiti, di natura strumentale, di cui all'art. 23 commi 1 e 2 Legge n. 91/94.
Nel merito la domanda proposta è fondata. A norma dell'art. 4 del Codice Civile del
1865: «è cittadino il figlio di padre italiano». Parimenti, ai sensi dell'art. 1 della L.
555/1912: «è cittadino per nascita, il figlio dipadre cittadino». La legge n. 555/1912, pertanto, sebbene confermasse il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio di cittadino a prescindere dal luogo di nascita, all'art. 7 intese garantire ai figli di cittadini italiani emigrati all'estero il mantenimento del legame con il Paese di origine degli ascendenti, introducendo un'importante eccezione al principio dell'unicità della cittadinanza. L'art. 7 della L. 555/1912 consentiva, infatti, al figlio di cittadino italiano - nato in [...] estero che gli aveva attribuito la propria cittadinanza secondo il principio dello ius soli (come nella fattispecie in esame) - di conservare la cittadinanza italiana acquisita alla nascita, riconoscendo, quindi, all'interessato, la rilevante facoltà di rinunciarvi al raggiungimento della maggiore età, se residente all'estero. Secondo la normativa italiana la cittadinanza si trasmette per discendenza ("iure sanguinis"), per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore (articolo 1 della Legge n. 91/92: "è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini"), confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna e materna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita. Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, chi è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto "cittadino italiano" se dimostra di avere un avo italiano
(maschio), senza limiti generazionali (con l'unico limite che l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno D'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza. Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano non era mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e pertanto non avesse perso la cittadinanza italiana, trasmettendola “iure sanguinis” ai propri discendenti.
La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti come sopra indicata, in particolare, né i ricorrenti né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, come provato mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane e apostillati.
Di conseguenza, anche i discendenti hanno acquisito sin dalla nascita la cittadinanza italiana, in quanto discendenti di cittadini italiani. Giova tal punto ricordare come anche il Tribunale di Roma ha autorevolmente evidenziato che «il mutamento di cittadinanza del genitore durante la minore età della prole non ha avuto rilievo ai fini del mantenimento della titolarità dello status civitatis italiano, ove i figli siano investititi “iure soli" del possesso di una cittadinanza straniera>> in quanto «il regime di perdita della cittadinanza italiana di cui all'art. 12 Legge n.
555/1912 non si estende a coloro i quali siano destinatari della disciplina dell'art. 7 della medesima legge ossia a coloro che, nati all'estero da genitore italiano o divenuto tale durante la minore età, siano considerati dallo stato di nascita propri cittadini "ab origine" per nascita nel territorio dello Stato secondo il principio dello ius soli ... di conservare la cittadinanza italiana acquisita alla nascita, anche se il genitore durante la minore età del figlio l'avesse perduta» precisando, inoltre, che «...non appare, pertanto, applicabile al figlio minore nato all'estero da cittadino italiano il sopracitato art. 12, disciplinante il diverso caso in cui il figlio di chi avesse perduto la cittadinanza, per effetto della scelta del genitore, avesse anche egli acquisito la cittadinanza di uno stato straniero in quanto ipotesi diversa da quella in cui la cittadinanza straniera già appartenesse al figlio iure soli».
E' dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano.
In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul
[…]
CP 1 parte ricorrente avrebbe dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del relativo "
certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la sua discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Ad ogni buon conto gli odierni ricorrenti hanno regolarmente provveduto ad adire la
Pubblica Amministrazione competente il Consolato Generale d'Italia a Curitiba - inoltrando tutti l'apposita richiesta a mezzo spedizione postale con raccomandata.
Alcun esito vi è stato seguendo la via del riconoscimento in sede amministrativa, a mezzo mail presentando la domanda al Consolato Generale d'Italia a San Paolo, Brasile, per il riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis, quali discendenti
- in linea diretta di cittadino italiano, stante i tempi abnormi di attesa;
e difatti ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del Controparte 1 dei provvedimenti conseguenti.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
Ritiene pertanto questo giudicante che i ricorrenti del presente giudizio, sono cittadini italiani iure sanguinis fin dalla nascita. Per l'effetto di quanto esposto in fatto e diritto si ordina all'ufficiale dello stato civile di provvedere agli adempimenti conseguenti all'attribuzione di tale status civitatis.
Può disporsi l'integrale compensazione delle spese, tenuto conto della sussistenza di una non univoca interpretazione sulle questioni anche in relazione alla pronuncia di difetto di legittimazione passiva del CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del GOP così dispone: dichiara lo status civitatis Italiano iure sanguinis di: Parte 1 nata a [...] in data [...]; della figlia minore Persona_1 nata a
/P (Brasile) in data 22/04/2004; di
[…]
[...] [...]
[...]
L
I
nata a EC ID ON (Brasile) in [...] [...]; c) del sig. nato a [...] 3
/P (Brasile) in data 17/05/2000;
- per l'effetto ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
ordina, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile del Consolato italiano di procedere alle dovute iscrizioni, annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Stato Civile;
dichiara i ricorrenti sopra elencati sono cittadini italiani fin dalla nascita in quant discendenti di Persona 5 nato il [...] a [...], cittadino italiano che gli ha validamente trasmesso la cittadinanza italiana;
- ordina, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile competente di procede alle dovute annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Stato Civile del comune di Roccarainola;
- Spese compensate.
Così deciso in Napoli in data 12 aprile 2025 Il Gop
Dott.ssa Antonieta De Simone