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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 23/05/2025, n. 1233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1233 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 7.5.2025, ex art. 127 ter
c.p.c., nella causa iscritta al n. 1051/2023 R.G.L., ha pronunciato la seguente sentenza
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Fallucchi Luigi Parte_1
- ricorrente -
Contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_1
e difesa dall'avv. Ferrara Giada
- resistente -
OGGETTO: opposizione cartella di pagamento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6.02.2023, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso il documento/cartella n. 04328202200000283000, notificato in data 31.12.2022, con riferimento a:
1. avviso di addebito n. 34320120000769465000, asseritamente notificato in data 17.05.2012, dell'importo di €.7.143,10, a titolo di “Contributi commercianti” in relazione agli anni di imposta
2010-2011;
2. avviso di addebito n. 34320120003601016000, asseritamente notificato in data 25.01.2013, dell'importo di €.3.693,03, a titolo di “Contributi commercianti” in relazione agli anni di imposta
2011-2012;
3. avviso di addebito n. 34320130000897224000, asseritamente notificato in data il 17.04.2013,
dell'importo di €.1.911,29, a titolo di “Contributi commercianti” in relazione all'anno di imposta
2012;
4. avviso di addebito n. 34320130002259973000, asseritamente notificato in data 15.01.2014,
dell'importo di €.3.796,32, a titolo di “Contributi commercianti” in relazione all'anno di imposta
2012; pagina 1 di 5 5. avviso di addebito n. 34320140000634779000, asseritamente notificato in data 05.06.2014, dell'importo di €.4.001,19, a titolo di “Contributi commercianti” in relazione all'anno di imposta
2013;
6. avviso di addebito n. 34320140001955783000, asseritamente notificato in data 08.10.2014,
dell'importo di €.3.965,19, a titolo di “Contributi commercianti” in relazione all'anno di imposta
2013;
7. avviso di addebito n. 34320140003761001000, asseritamente notificato in data 15.01.2015, dell'importo di €.4.056,64, a titolo di “Contributi commercianti” in relazione agli anni di imposta
2014;
8. avviso di addebito n. 34320150001595692000, asseritamente notificato in data 04.11.2015, dell'importo di €.4.013,57, a titolo di “Contributi commercianti” in relazione all'anno di imposta
2014;
9. avviso di addebito n. 34320160000834590000, asseritamente notificato in data 13.05.2016, dell'importo di €.3.987,75, a titolo di “Contributi commercianti” in relazione all'anno di imposta
2015;
10. avviso di addebito n. 34320160002687722000, asseritamente notificato in data 01.12.2016, dell'importo di €.3.942,63, a titolo di “Contributi commercianti” in relazione agli anni di imposta
2015;
11. avviso di addebito n. 34320160003983654000, asseritamente notificato in data 18.01.2017, dell'importo di €.1.658,23, a titolo di “Contributi commercianti” in relazione agli anni di imposta
2009-2011;
12. avviso di addebito n. 34320170001466670000, asseritamente notificato in data 02.10.2017, dell'importo di €.7.722,68, a titolo di “Contributi commercianti” in relazione all'anno di imposta
2016;
13. avviso di addebito n. 34320180001478983000, asseritamente notificato in data 13.07.2018, dell'importo di €.5.624,94, a titolo di “Contributi commercianti” in relazione all'anno di imposta
2017;
14. avviso di addebito n. 34320180003526405000, asseritamente notificato in data 01.02.2019, dell'importo di €.3.677,59, a titolo di “Contributi commercianti” in relazione agli anni di imposta
2017-2018; chiedendone l'annullamento, con riferimento ai soli avvisi di addebito oggetto del giudizio.
Costituitosi in giudizio, l ha eccepito il suo difetto di legittimazione Controparte_2
passiva.
pagina 2 di 5 Acquisite note di trattazione, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
* * *
Deve essere dichiarato il difetto di legittimazione a contraddire in capo all Controparte_1
.
[...]
Le Sezioni Unite Civili della Suprema Corte, con la sentenza n. 7514 dell'8 marzo 2022, hanno enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso
l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.”.
Più nel dettaglio, le Sezioni Unite, dopo aver ricostruito la disciplina peculiare della riscossione mediante ruolo dei crediti previdenziali e delle relative implicazioni applicative, hanno ritenuto non applicabili alla fattispecie in esame le soluzioni sulla legittimazione passiva concorrente e disgiunta tra ente impositore e agente per la riscossione, adottate dalla giurisprudenza tributaria, o quelle sulla legittimazione necessariamente congiunta, fatta propria dal giudice dell'opposizione ad ordinanza- ingiunzione derivata da illecito amministrativo.
Appare opportuno richiamare i seguenti passaggi motivazionali della pronuncia dianzi citata: “Deve ritenersi, invece, per un verso, sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore, avendo l'azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo, e ciò in conformità al disposto del citato art. 24, il quale declina per il caso di opposizione tempestiva a cartella che la legittimazione passiva è dell'ente impositore. Al contempo non può ritenersi ricorrere un'ipotesi di litisconsorzio necessario:
considerato che
nel giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario, la sentenza deve ritenersi utiliter data anche senza la partecipazione di quest'ultimo al processo, mentre l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, avuto riguardo allo schema dell'art. 1188 c.c., comma 1, soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa (Cass. 25 luglio
2007 n. 16412). La ricorrenza del litisconsorzio necessario, infatti, è funzionale alla tutela
pagina 3 di 5 dell'integrità del contraddittorio, alla necessità di una decisione unitaria che abbia effetto nei confronti di più soggetti, sicché per il principio del contraddittorio tutti costoro devono essere posti in grado di partecipare al processo. Essa è finalizzata ad attuare la partecipazione di più parti nel processo, anche attraverso l'impulso del giudice, affinché si eviti che lo stesso si concluda con una sentenza inutile, intendendosi il concetto di utilità non come riferito all'esito (positivo per il debitore) del giudizio ma all'idoneità della statuizione a definire il rapporto tra le parti in giudizio in termini satisfattivi del petitum. La rappresentata esigenza non ricorre nel caso in esame, in cui (Cass. 26 febbraio 2019 n. 5625) l'eventuale annullamento della cartella per vizi sostanziali produce comunque effetti "ultra partes" verso l'esattore (adiectus), senza la necessità della partecipazione dello stesso al processo. 13. Ricondotta la questione oggetto di esame delle Sezioni Unite all'ambito circoscritto alla riscossione dei crediti previdenziali, deve affermarsi, quindi, in forza della disciplina del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24 che la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso
l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito" Cass. 19 giugno 2019 n. 16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo. La parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio. Poiché l'unico soggetto convenuto in giudizio, nel caso in disamina, è
l'agente della riscossione e costui non è titolare del diritto di credito, quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento (Cass. 24 giugno 2004 n. 11746) o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex 1188, I c.c. (cfr. Cass. 26 settembre 2006 n. 21222, Cass. 15 luglio 2007 n. 16412), si evidenzia il difetto di legittimazione passiva in capo all'agente per la riscossione ed il difettoso radicamento del contraddittorio da parte di chi ha agito in giudizio nei confronti esclusivamente del medesimo”.
Orbene, si ritiene che, pur nell'apparente diversità delle fattispecie in discussione (nella vicenda posta al vaglio delle Sezioni Unite si discuteva, come detto, di una opposizione tardiva recuperatoria avverso iscrizione a ruolo), i principi enunciati dalla Suprema Corte, aventi carattere generale, siano pienamente applicabili anche al caso in esame, avendo l'odierna parte opponente inteso far valere l'inesistenza del credito previdenziale vantato dall' eccependone l'intervenuta prescrizione e Pt_2
pagina 4 di 5 l'omessa notifica degli avvisi di addebito (quest'ultima eccezione strettamente connessa a quella di prescrizione e, dunque, anch'essa da sollevare nei confronti dell'Ente impositore).
Poiché l'unico soggetto convenuto in giudizio è l (che non è titolare del Controparte_3
diritto di credito), non resta che dichiarare il difetto di legittimazione passiva della predetta parte convenuta, restando preclusa – per le ragioni evidenziate dalle Sezioni Unite – la possibilità di disporre la chiamata in causa dell'Ente impositore.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso, ogni altra conclusione, istanza ed eccezione respinta, così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva in capo all;
Controparte_1
- condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte resistente delle spese di giudizio, liquidate in €.6.114,00 oltre IVA, CAP e spese generali, con distrazione.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 7.05.2025
La giudice del Lavoro
Azzurra de Salvia
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 7.5.2025, ex art. 127 ter
c.p.c., nella causa iscritta al n. 1051/2023 R.G.L., ha pronunciato la seguente sentenza
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Fallucchi Luigi Parte_1
- ricorrente -
Contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_1
e difesa dall'avv. Ferrara Giada
- resistente -
OGGETTO: opposizione cartella di pagamento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6.02.2023, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso il documento/cartella n. 04328202200000283000, notificato in data 31.12.2022, con riferimento a:
1. avviso di addebito n. 34320120000769465000, asseritamente notificato in data 17.05.2012, dell'importo di €.7.143,10, a titolo di “Contributi commercianti” in relazione agli anni di imposta
2010-2011;
2. avviso di addebito n. 34320120003601016000, asseritamente notificato in data 25.01.2013, dell'importo di €.3.693,03, a titolo di “Contributi commercianti” in relazione agli anni di imposta
2011-2012;
3. avviso di addebito n. 34320130000897224000, asseritamente notificato in data il 17.04.2013,
dell'importo di €.1.911,29, a titolo di “Contributi commercianti” in relazione all'anno di imposta
2012;
4. avviso di addebito n. 34320130002259973000, asseritamente notificato in data 15.01.2014,
dell'importo di €.3.796,32, a titolo di “Contributi commercianti” in relazione all'anno di imposta
2012; pagina 1 di 5 5. avviso di addebito n. 34320140000634779000, asseritamente notificato in data 05.06.2014, dell'importo di €.4.001,19, a titolo di “Contributi commercianti” in relazione all'anno di imposta
2013;
6. avviso di addebito n. 34320140001955783000, asseritamente notificato in data 08.10.2014,
dell'importo di €.3.965,19, a titolo di “Contributi commercianti” in relazione all'anno di imposta
2013;
7. avviso di addebito n. 34320140003761001000, asseritamente notificato in data 15.01.2015, dell'importo di €.4.056,64, a titolo di “Contributi commercianti” in relazione agli anni di imposta
2014;
8. avviso di addebito n. 34320150001595692000, asseritamente notificato in data 04.11.2015, dell'importo di €.4.013,57, a titolo di “Contributi commercianti” in relazione all'anno di imposta
2014;
9. avviso di addebito n. 34320160000834590000, asseritamente notificato in data 13.05.2016, dell'importo di €.3.987,75, a titolo di “Contributi commercianti” in relazione all'anno di imposta
2015;
10. avviso di addebito n. 34320160002687722000, asseritamente notificato in data 01.12.2016, dell'importo di €.3.942,63, a titolo di “Contributi commercianti” in relazione agli anni di imposta
2015;
11. avviso di addebito n. 34320160003983654000, asseritamente notificato in data 18.01.2017, dell'importo di €.1.658,23, a titolo di “Contributi commercianti” in relazione agli anni di imposta
2009-2011;
12. avviso di addebito n. 34320170001466670000, asseritamente notificato in data 02.10.2017, dell'importo di €.7.722,68, a titolo di “Contributi commercianti” in relazione all'anno di imposta
2016;
13. avviso di addebito n. 34320180001478983000, asseritamente notificato in data 13.07.2018, dell'importo di €.5.624,94, a titolo di “Contributi commercianti” in relazione all'anno di imposta
2017;
14. avviso di addebito n. 34320180003526405000, asseritamente notificato in data 01.02.2019, dell'importo di €.3.677,59, a titolo di “Contributi commercianti” in relazione agli anni di imposta
2017-2018; chiedendone l'annullamento, con riferimento ai soli avvisi di addebito oggetto del giudizio.
Costituitosi in giudizio, l ha eccepito il suo difetto di legittimazione Controparte_2
passiva.
pagina 2 di 5 Acquisite note di trattazione, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
* * *
Deve essere dichiarato il difetto di legittimazione a contraddire in capo all Controparte_1
.
[...]
Le Sezioni Unite Civili della Suprema Corte, con la sentenza n. 7514 dell'8 marzo 2022, hanno enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso
l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.”.
Più nel dettaglio, le Sezioni Unite, dopo aver ricostruito la disciplina peculiare della riscossione mediante ruolo dei crediti previdenziali e delle relative implicazioni applicative, hanno ritenuto non applicabili alla fattispecie in esame le soluzioni sulla legittimazione passiva concorrente e disgiunta tra ente impositore e agente per la riscossione, adottate dalla giurisprudenza tributaria, o quelle sulla legittimazione necessariamente congiunta, fatta propria dal giudice dell'opposizione ad ordinanza- ingiunzione derivata da illecito amministrativo.
Appare opportuno richiamare i seguenti passaggi motivazionali della pronuncia dianzi citata: “Deve ritenersi, invece, per un verso, sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore, avendo l'azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo, e ciò in conformità al disposto del citato art. 24, il quale declina per il caso di opposizione tempestiva a cartella che la legittimazione passiva è dell'ente impositore. Al contempo non può ritenersi ricorrere un'ipotesi di litisconsorzio necessario:
considerato che
nel giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario, la sentenza deve ritenersi utiliter data anche senza la partecipazione di quest'ultimo al processo, mentre l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, avuto riguardo allo schema dell'art. 1188 c.c., comma 1, soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa (Cass. 25 luglio
2007 n. 16412). La ricorrenza del litisconsorzio necessario, infatti, è funzionale alla tutela
pagina 3 di 5 dell'integrità del contraddittorio, alla necessità di una decisione unitaria che abbia effetto nei confronti di più soggetti, sicché per il principio del contraddittorio tutti costoro devono essere posti in grado di partecipare al processo. Essa è finalizzata ad attuare la partecipazione di più parti nel processo, anche attraverso l'impulso del giudice, affinché si eviti che lo stesso si concluda con una sentenza inutile, intendendosi il concetto di utilità non come riferito all'esito (positivo per il debitore) del giudizio ma all'idoneità della statuizione a definire il rapporto tra le parti in giudizio in termini satisfattivi del petitum. La rappresentata esigenza non ricorre nel caso in esame, in cui (Cass. 26 febbraio 2019 n. 5625) l'eventuale annullamento della cartella per vizi sostanziali produce comunque effetti "ultra partes" verso l'esattore (adiectus), senza la necessità della partecipazione dello stesso al processo. 13. Ricondotta la questione oggetto di esame delle Sezioni Unite all'ambito circoscritto alla riscossione dei crediti previdenziali, deve affermarsi, quindi, in forza della disciplina del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24 che la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso
l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito" Cass. 19 giugno 2019 n. 16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo. La parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio. Poiché l'unico soggetto convenuto in giudizio, nel caso in disamina, è
l'agente della riscossione e costui non è titolare del diritto di credito, quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento (Cass. 24 giugno 2004 n. 11746) o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex 1188, I c.c. (cfr. Cass. 26 settembre 2006 n. 21222, Cass. 15 luglio 2007 n. 16412), si evidenzia il difetto di legittimazione passiva in capo all'agente per la riscossione ed il difettoso radicamento del contraddittorio da parte di chi ha agito in giudizio nei confronti esclusivamente del medesimo”.
Orbene, si ritiene che, pur nell'apparente diversità delle fattispecie in discussione (nella vicenda posta al vaglio delle Sezioni Unite si discuteva, come detto, di una opposizione tardiva recuperatoria avverso iscrizione a ruolo), i principi enunciati dalla Suprema Corte, aventi carattere generale, siano pienamente applicabili anche al caso in esame, avendo l'odierna parte opponente inteso far valere l'inesistenza del credito previdenziale vantato dall' eccependone l'intervenuta prescrizione e Pt_2
pagina 4 di 5 l'omessa notifica degli avvisi di addebito (quest'ultima eccezione strettamente connessa a quella di prescrizione e, dunque, anch'essa da sollevare nei confronti dell'Ente impositore).
Poiché l'unico soggetto convenuto in giudizio è l (che non è titolare del Controparte_3
diritto di credito), non resta che dichiarare il difetto di legittimazione passiva della predetta parte convenuta, restando preclusa – per le ragioni evidenziate dalle Sezioni Unite – la possibilità di disporre la chiamata in causa dell'Ente impositore.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso, ogni altra conclusione, istanza ed eccezione respinta, così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva in capo all;
Controparte_1
- condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte resistente delle spese di giudizio, liquidate in €.6.114,00 oltre IVA, CAP e spese generali, con distrazione.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 7.05.2025
La giudice del Lavoro
Azzurra de Salvia
pagina 5 di 5