Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 30/06/2025, n. 1314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1314 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Francesco Catanese Giudice dott. Simona Monforte Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N.4673 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
, nato a [...] il Parte_1
12/11/1980, C.F.: , ivi residente in [...]
Barbiano, n. 9, ed elettivamente domiciliato in Messina, Via Garibaldi,
308/C, presso lo studio dell'Avv. Rosy Spitale (C.F.:
) che lo rappresenta e difende per procura in atti, e C.F._2
che dichiara formalmente di accettare le comunicazioni di cancelleria al telefax: 090340383 o all'indirizzo di p.e.c.: Email_1
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, ed ivi residente in [...], C.F._3
elettivamente domiciliata in Messina, Via XXIV Maggio, n. 107, presso lo
Studio dell'Avv. Filippo Chindemi (C.F.: – fax: C.F._4
0909218198 – pec: , che la rappresenta e Email_2
difende in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
1
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis .12 c.p.c. e 473 bis .47 c.p.c. depositato in cancelleria il 12.11.2024, , premesso Parte_1
che in data 03.10.2000 a Messina aveva contratto matrimonio con
(atto iscritto nei registri dello Stato Civile di Controparte_1
detto Comune al n. 205 parte 1 anno 2000); che dal matrimonio erano nate due figlie, nata a [...] il [...], ormai maggiorenne ed Per_1
economicamente autonoma, e , nata a [...] il [...]; che Per_2
il rapporto coniugale era entrato in crisi a causa dell'atteggiamento freddo e disinteressato tenuto dalla moglie nei confronti del marito e delle figlie a partire dal mese di agosto 2024; che il 29.09.2024 la CP_1
aveva abbandonato la casa coniugale per andare a vivere con altra persona con la quale aveva da tempo instaurato una relazione sentimentale;
tutto ciò premesso, chiedeva che fosse pronunciata la separazione dei coniugi, che la casa coniugale sita a Messina via Alberico da Barbiano n. 9 fosse assegnata al deducente per continuare a viverci insieme alla figlia;
che Per_2
fosse posto a carico della resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia maggiorenne con la corresponsione Per_2
della somma mensile di € 350,00 oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 03.12.2024.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 15.01.2025, si costituiva tempestivamente la quale non si Controparte_1
opponeva alla pronuncia di separazione ed evidenziava che le parti avevano raggiunto un accordo di separazione, del quale chiedeva l'omologazione.
2 Il Giudice delegato fissava, quindi, per la comparizione delle parti l'udienza del 26.06.2025 e, avendo entrambe le parti dichiarato di rinunciare a presenziare all'udienza, sostituiva la predetta udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. Con provvedimento del 27.06.2025 il Giudice, preso atto del fatto che i procuratori delle parti avevano chiesto concordemente l'omologa dell'accordo di separazione che era stato raggiunto dalle parti, riservava di riferire al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per la omologazione della separazione consensuale dei coniugi. Come è noto, il solo consenso delle parti alla separazione non è sufficiente di per sé a produrre quei particolari effetti giuridici connessi alla separazione legale, ma la separazione consensuale costituisce uno dei momenti più significativi della negozialità nell'ambito delle vicende familiari, poiché il legislatore, nella consapevolezza che quando si verifichi una situazione di intollerabilità della convivenza, anche rispetto ad un solo coniuge, questi ha diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza
30 gennaio 2013 n. 2183), ha attribuito al solo consenso prestato dai coniugi gli effetti conseguenti alla separazione personale quando all'accordo segua l'omologazione del Tribunale, che esercita un potere di controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni di separazione con le norme imperative e con i principi di ordine pubblico. Nel caso in esame tale verifica consente di affermare che non vi siano motivi ostativi alla omologazione della separazione consensuale alle condizioni indicate nell'accordo sottoscritto dalle parti e dai rispettivi difensori e depositato telematicamente il 21.01.2025.
3 Infatti, i coniugi hanno prestato il loro consenso alla separazione alle suddette condizioni e l'accordo non risulta in contrasto con norme imperative di legge. Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, stante la natura del procedimento che non rende configurabile una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
1) omologa l'accordo di separazione consensuale intervenuto tra i coniugi nato a [...] il Parte_1
12/11/1980, e , nata a [...] il Controparte_1
27/11/1981, alle condizioni contenute nell'accordo sottoscritto dalle parti e dai rispettivi difensori e depositato telematicamente il 21.01.2025.
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Messina di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio celebrato in data 03.10.2000 con atto iscritto nei registri dello Stato Civile di detto
Comune al n. 205 parte 1 anno 2000;
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, il 30/06/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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