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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/11/2025, n. 15505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15505 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 39730/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione II
in composizione monocratica, il Giudice unico - dott. Claudio Patruno - ha pronunciato,
SENTENZA
nella causa di cui al numero di ruolo generale in epigrafe richiamato, riservata in decisione
TRA
- - nata a Roma il [...], in [...] Parte_1 C.F._1 ed in qualità di erede del Sig. , nato a [...] il [...] e deceduto ad Persona_1
Auschwitz il 10.04.1944 rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'Avvocato RAUL
CAROSI del foro di Roma, c.f. , con studio in Roma, via Quintilio C.F._2
Varo n. 112, presso il quale elegge domicilio
Attore
CONTRO
Controparte_1
, in persona dell'Ambasciatore in Italia pro tempore, con sede in Roma
[...]
(Rm), Via San Martino della Battaglia, 4 – 00185.
Convenuto contumace
, (C.F. ), in persona della Controparte_2 P.IVA_1 [...] in persona del del Consiglio pro tempore, con sede in Controparte_3 CP_4
Roma (Rm), Piazza Colonna n. 370, con il patrocinio dell'AVVOCATURA GENERALE
pagina1 di 6 DELLO STATO, ex lege domiciliata presso la sua nota sede sita in Roma via dei
Portoghesi, 12.
CONVENUTA
oggetto: azione di danni per crimini di guerra.
conclusioni: “Voglia il Tribunale di Roma, contrariis reiectis: - dichiarare la competenza giurisdizionale e territoriale del Tribunale Civile di Roma, ritenere e dichiarare che la/le parte/i convenuta/e sono responsabili civilmente per il danno materiale e danno morale che il Sig. ha subito a causa della sua deportazione nel campo di Persona_1 sterminio di Auschwitz e conseguentemente, condannare la convenuta ad un equo risarcimento a favore dell'attore non inferiore a 50.000 € oltre interessi del 4 % e rivalutazione monetaria dall'evento dannoso e sino all'effettivo soddisfo, o nella misura ritenuta di giustizia;
con vittoria di spese da distrarre in favore del procuratore antistatario”.
Conclusioni per parte convenuta costituita: “Voglia il Tribunale adito, a) affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al
[...]
, giacché succeduto a titolo particolare nel debito di cui è Controparte_5 causa in data antecedente all'introduzione dell'odierno giudizio, e – per l'effetto – dichiararne il difetto in capo alla b) in ogni caso, Controparte_3 dichiarare le domande formulate dalla odierna parte attrice infondate in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, per difetto di allegazione e prova in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi della domanda;
c) nella denegata ipotesi di non accoglimento delle superiori eccezioni e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, accogliere – in sede di quantificazione del danno – l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per l'effetto, decurtare dall'eventuale risarcimento quanto l'attrice ha percepito o avrebbe potuto percepire in conseguenza dei fatti per cui è causa. Con vittoria di spese”.
FATTO E PROCESSO
in proprio e nella qualità di discendente di , Parte_1 Persona_1 nato a [...] il [...] e deceduto ad Auschwitz il 10.04.1944, ha convenuto in giudizio la Repubblica Federale di Germania e la Repubblica Italiana, formulando le conclusioni risarcitorie di cui alle conclusioni a cagione della deportazione e successiva uccisione del padre , in quel di Aushwitz ad opera delle truppe armate tedesche di Persona_1 stanza nel territorio durante la seconda guerra mondiale.
Annotava a riscontro della giurisdizione: la sentenza della Corte Cost. n. 238/2014, con la quale il Giudice delle Leggi aveva stabilito che, in caso di crimini di guerra e contro l'umanità lesivi dei diritti inviolabili della persona, dovesse in ogni caso esser garantito “il diritto al giudice”, ossia il diritto a domandare il risarcimento dei gravissimi danni inferti pagina2 di 6 alle vittime e quindi l'inopponibilità agli attori del difetto di giurisdizione per atti lesivi commessi iure imperii, principio che – sino alla pronuncia – aveva inibito le domande tese ad ottenere il risarcimento del danno da parte delle vittime dei criminali nazisti.
La sentenza della Corte Suprema di Cassazione a Sezioni Unite n. 20442/2020, con la quale le SS.UU. avevano ribadito la giurisdizione del giudice italiano nelle cause intentate contro la Repubblica Federale di Germania, al fine di ottenere il risarcimento dei danni, da parte di cittadini italiani (o loro eredi) che - durante il secondo conflitto mondiale - erano stati deportati dalle forze armate del Reich in e ivi sottoposti a lavoro forzato. CP_1
La Convenzione del 9 dicembre 1948 per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio e l'art. 29 dello Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale. In particolare, la difesa attorea richiamava la Convenzione suddetta per la nozione di genocidio, e l'art. 29 dello Statuto secondo il quale “I crimini di competenza della Corte non sono soggetti ad alcun termine di prescrizione”; in forza di tale richiamo, la difesa attorea affermava che il genocidio e i crimini contro l'umanità non cadono in prescrizione e obbligano al risarcimento del danno per equivalente.
Si è costituita la che ha formulato le citate Controparte_3 conclusioni di rigetto della domanda, rivendicando la propria titolarità passiva. La difesa dell'avvocatura generale dello stato, in estrema sintesi, evidenziava che il Decreto Legge
30.04.2022 n. 36, convertito con modificazioni dalla Legge 29.06.2022 n. 79, (che si dà per noto) originato dalla crisi diplomatica intercorsa tra i due Paesi dell'Unione, avesse avuto lo scopo di dare esecuzione all'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica CP_1
[... ermania, reso esecutivo con D.p.R. 14.4.1962: in quest'accordo la Repubblica Federale si era impegnata a versare alla Repubblica Italiana, a definizione delle questioni economiche pendenti, la somma di 40 milioni di marchi tedeschi. In quest'accordo, anche a nome delle vittime dei danni, il Governo Italiano aveva dichiarato “definite” tutte le rivendicazioni e le richieste della Repubblica Italiana, o delle persone fisiche o giuridiche, nei confronti di omologhe tedesche, derivanti da diritti sorti nel periodo tra il 01.09.1939 e il 08.05.1945 assumendo, inoltre, l'impegno a tenere indenne la da Controparte_1 ogni eventuale azione o pretesa legale relativa ad essi.
A tal fine, la disposizione prevede – al comma 3 – che i titoli giudiziari aventi ad oggetto le domande di risarcimento del danno proposte da vittime del Terzo Reich, siano eseguite esclusivamente a valere sul Fondo istituito presso il MEF, precludendo al contempo eventuali azioni esecutive nei confronti dello Stato estero. Ricostruita in questi termini la fattispecie introduceva una ipotesi peculiare di accollo ex lege, che trovava indice nell'Accordo di Bonn con cui l'Italia (accollante) si era obbligata a tenere indenne la
(accollata) dai debiti risarcitori contratti da questa assunti verso le vittime del CP_1
Terzo Reich ( accollatari). Ciò consentiva alla difesa dello stato di riconoscere una peculiare ipotesi di successione a titolo particolare del MEF nei debiti risarcitori della verso le vittime del III Reich. CP_1
pagina3 di 6 L'azione avrebbe, quindi, dovuto esser proposta esclusivamente nei confronti del quale successore ex lege nel debito risarcitorio originariamente Controparte_5 contratto dallo Stato tedesco. Ed in consecuzione, ciò consentiva alla
[...]
di chiedere il rigetto della domanda per difetto di legittimazione Controparte_3 passiva.
Precisava come nel caso di specie l'attrice non avesse provato la sua qualità di erede in quanto il certificato di morte ( nel caso di specie, neanche presunta, non depositato) non
è sufficiente per dimostrare di essere erede di una persona. Il certificato di morte serve, infatti, per provare l'avvenuto decesso di una persona, ma non accerta quali e quanti eredi il defunto abbia lasciato, né se i chiamati all'eredità l'abbiano accettata (tale orientamento è stato riaffermato dalla Cassazione con sentenza del 10 maggio 2018 n. 11276).
Sollevava, in ogni caso, l'eccezione di prescrizione dei diritti vantati dall'attore, stante il richiamo nel testo dell'art. 43 citato, fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione. Qualificando la responsabilità dedotta quale causa petendi, ne derivava inequivocabilmente come si fosse invariabilmente consumato il termine di prescrizione di cui all'art. 2947 comma III c.c. nei termini rappresentati.
Incardinata in tal modo la causa, in difetto di richieste per prova costituenda, la stessa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni che, rassegnate come in atti, consentivano il trattenimento della causa a sentenza con la concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta con una concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e
52 della L. n. 69/2009, trattandosi di disposizioni applicabili ratione temporis.
Nella contumacia della si è svolto il giudizio. Controparte_1
Dev'esser, inoltre, riconosciuto il difetto di legittimazione passiva della
[...]
ritenendosi legittimato passivo, in sede esecutiva ed al Controparte_3 passaggio in giudicato della sentenza, il . Controparte_5
Il presente Tribunale ritiene di poter agire seguendo il principio della c.d. ragione più liquida della decisione (cfr. frale tante 41995 del 28.09.2022, Cass Civ. 9936/2014). Tale criterio consente al giudice di selezionare gli argomenti dirimenti da sviluppare nella motivazione dei provvedimenti tralasciandone gli altri, pur prospettati dalle parti, secondo la logica della utilità marginale e quindi sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio. In altre parole, consente di decidere la pagina4 di 6 causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre.
Va precisato che delle vicende narrate la difesa di parte attrice non allega documentazione ufficiale: non viene precisato quando il dante causa sia stato avviato mediante convoglio ferroviario nel campo di Fossoli, men che meno il numero di matricola dell'internato. Non è stato neanche depositato il certificato di morte prodotto, se del caso, presunta. Infatti, la rappresentazione fattuale fonda la sua verità storica su quanto allegato nella certificazione del Segretario della Comunità Ebraica di Roma e sulla documentazione della CDEC – centro di documentazione della Comunità Ebraica e nell'autocertificazione di cui si dirà in seguito.
Nell'atto introduttivo, la difesa di dando atto di quanto allegato si Parte_1
è, infatti, riservata di produrre ulteriore documentazione in merito al rapporto di parentela e successorio allorquando i relativi documenti sarebbero stati resi disponibili dagli uffici pubblici richiesti. Ma nonostante l'eccezione di difetto di dimostrazione della propria qualità di erede, la difesa di parte attrice non ha dato corso a questa riserva. In atti, abbiamo solo l'estratto (per riassunto) dell'atto di nascita, di nascita e di morte di
[...]
( la di lei madre), nonché documentazione assertiva proveniente dalla CDEC. Persona_2
Nel merito, l'attrice dichiara di esser figlia ed erede di . Secondo la Persona_3 giurisprudenza costante della Suprema Corte di Cassazione, “….colui che promuove l'azione
(o, specularmente, vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto indicato come originario titolare del diritto, deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art.
2697 c.c., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire (o a contraddire)” (fra le tante vedi Cass. civ. n. 13738/2005). Prova non sempre semplice, considerandosi che il certificato di morte ( nel caso di specie presunta, ma neanche depositata) serve, infatti, per provare solo l'avvenuto decesso di una persona, ma non accerta quali e quanti eredi il defunto abbia lasciato, né se i chiamati all'eredità l'abbiano accettata (tale orientamento è stato recentemente riaffermato dalla Cassazione con sentenza del 10 maggio 2018 n. 11276). Non
è stato depositato uno stato di famiglia storico., né un atto di accettazione dell'eredità.
L'autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, non costituisce prova idonea della qualità di erede, esaurendo i suoi effetti nell'ambito dei rapporti con la pubblica amministrazione e nei relativi procedimenti amministrativi, ma non ha valore nell'ambito di un giudizio civile essendo una mera dichiarazione di parte.
Valore ancor minore, rispetto all'autocertificazione, va attribuita alla attestazioni del
Centro di Documentazione Ebraica, ovvero a quella del Segretario della Comunità relativa che, essendo un centro di raccolta dati di una Fondazione, nessuna valenza probatoria può assumere all'interno di un giudizio civile risarcitorio a dimostrazione della qualità contestata ma solo, indiziariamente, ai fini della dimostrazione dell'evento lesivo.
pagina5 di 6 Consapevole del difetto documentale, in sede di memorie istruttorie la difesa dell'attrice ha chiesto al Tribunale l'emissione dell'ordine di esibizione al terzo Comune di
Roma, di quanto mancante: l'ordine ex art 210 c.p.c. non è stato emesso in ragione del difetto delle condizioni che legittimano la sua emissione vieppiù della richiesta e del rifiuto della produzione della documentazione considerata da parte degli uffici anagrafici.
La Suprema Corte (cfr. Cass. civ. 2 dicembre 2019 n. 31402, in motivazione) ha osservato che il possesso della qualità di erede, in quanto incide sulla titolarità del diritto fatto valere in giudizio, non integra una questione di legittimazione in senso proprio, ma attiene al merito ed è rilevabile di ufficio dal giudice in tutto il corso del processo. Ha ulteriormente precisato che, in difetto della prova del rapporto di parentela dell'attore con il dante causa, non può attribuirsi alcuna valenza indiziaria alla dichiarazione di successione, (che nella fattispecie non è stata neanche depositata) che potrebbe dare riscontro della successione legittima: né può riconoscersi, nella proposizione della domanda, un atto di accettazione tacita dell'eredità.
Nel caso di specie l'attrice non ha, in definitiva, provato la asserita propria qualità di erede ed il difetto di dimostrazione determina il difetto di prova di un elemento costitutivo del diritto vantato.
Ne consegue il rigetto della domanda nel merito.
Al rigetto della domanda non segue la condanna alle spese processuali secondo il principio della soccombenza a cagione della contumacia della Controparte_1
[...]
Mentre le spese si compensano nei confronti della convenuta
[...]
Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. di RG
39730/2022 nella contumacia della : Controparte_1
1) Dichiara il difetto di legittimazione passiva della Controparte_3
[...]
2) Rigetta la domanda di danni proposta da Parte_1
3) Compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Roma lì 31.10.2025.
Il Giudice Dr. Claudio Patruno.
Firmato in via digitale.
pagina6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione II
in composizione monocratica, il Giudice unico - dott. Claudio Patruno - ha pronunciato,
SENTENZA
nella causa di cui al numero di ruolo generale in epigrafe richiamato, riservata in decisione
TRA
- - nata a Roma il [...], in [...] Parte_1 C.F._1 ed in qualità di erede del Sig. , nato a [...] il [...] e deceduto ad Persona_1
Auschwitz il 10.04.1944 rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'Avvocato RAUL
CAROSI del foro di Roma, c.f. , con studio in Roma, via Quintilio C.F._2
Varo n. 112, presso il quale elegge domicilio
Attore
CONTRO
Controparte_1
, in persona dell'Ambasciatore in Italia pro tempore, con sede in Roma
[...]
(Rm), Via San Martino della Battaglia, 4 – 00185.
Convenuto contumace
, (C.F. ), in persona della Controparte_2 P.IVA_1 [...] in persona del del Consiglio pro tempore, con sede in Controparte_3 CP_4
Roma (Rm), Piazza Colonna n. 370, con il patrocinio dell'AVVOCATURA GENERALE
pagina1 di 6 DELLO STATO, ex lege domiciliata presso la sua nota sede sita in Roma via dei
Portoghesi, 12.
CONVENUTA
oggetto: azione di danni per crimini di guerra.
conclusioni: “Voglia il Tribunale di Roma, contrariis reiectis: - dichiarare la competenza giurisdizionale e territoriale del Tribunale Civile di Roma, ritenere e dichiarare che la/le parte/i convenuta/e sono responsabili civilmente per il danno materiale e danno morale che il Sig. ha subito a causa della sua deportazione nel campo di Persona_1 sterminio di Auschwitz e conseguentemente, condannare la convenuta ad un equo risarcimento a favore dell'attore non inferiore a 50.000 € oltre interessi del 4 % e rivalutazione monetaria dall'evento dannoso e sino all'effettivo soddisfo, o nella misura ritenuta di giustizia;
con vittoria di spese da distrarre in favore del procuratore antistatario”.
Conclusioni per parte convenuta costituita: “Voglia il Tribunale adito, a) affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al
[...]
, giacché succeduto a titolo particolare nel debito di cui è Controparte_5 causa in data antecedente all'introduzione dell'odierno giudizio, e – per l'effetto – dichiararne il difetto in capo alla b) in ogni caso, Controparte_3 dichiarare le domande formulate dalla odierna parte attrice infondate in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, per difetto di allegazione e prova in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi della domanda;
c) nella denegata ipotesi di non accoglimento delle superiori eccezioni e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, accogliere – in sede di quantificazione del danno – l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per l'effetto, decurtare dall'eventuale risarcimento quanto l'attrice ha percepito o avrebbe potuto percepire in conseguenza dei fatti per cui è causa. Con vittoria di spese”.
FATTO E PROCESSO
in proprio e nella qualità di discendente di , Parte_1 Persona_1 nato a [...] il [...] e deceduto ad Auschwitz il 10.04.1944, ha convenuto in giudizio la Repubblica Federale di Germania e la Repubblica Italiana, formulando le conclusioni risarcitorie di cui alle conclusioni a cagione della deportazione e successiva uccisione del padre , in quel di Aushwitz ad opera delle truppe armate tedesche di Persona_1 stanza nel territorio durante la seconda guerra mondiale.
Annotava a riscontro della giurisdizione: la sentenza della Corte Cost. n. 238/2014, con la quale il Giudice delle Leggi aveva stabilito che, in caso di crimini di guerra e contro l'umanità lesivi dei diritti inviolabili della persona, dovesse in ogni caso esser garantito “il diritto al giudice”, ossia il diritto a domandare il risarcimento dei gravissimi danni inferti pagina2 di 6 alle vittime e quindi l'inopponibilità agli attori del difetto di giurisdizione per atti lesivi commessi iure imperii, principio che – sino alla pronuncia – aveva inibito le domande tese ad ottenere il risarcimento del danno da parte delle vittime dei criminali nazisti.
La sentenza della Corte Suprema di Cassazione a Sezioni Unite n. 20442/2020, con la quale le SS.UU. avevano ribadito la giurisdizione del giudice italiano nelle cause intentate contro la Repubblica Federale di Germania, al fine di ottenere il risarcimento dei danni, da parte di cittadini italiani (o loro eredi) che - durante il secondo conflitto mondiale - erano stati deportati dalle forze armate del Reich in e ivi sottoposti a lavoro forzato. CP_1
La Convenzione del 9 dicembre 1948 per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio e l'art. 29 dello Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale. In particolare, la difesa attorea richiamava la Convenzione suddetta per la nozione di genocidio, e l'art. 29 dello Statuto secondo il quale “I crimini di competenza della Corte non sono soggetti ad alcun termine di prescrizione”; in forza di tale richiamo, la difesa attorea affermava che il genocidio e i crimini contro l'umanità non cadono in prescrizione e obbligano al risarcimento del danno per equivalente.
Si è costituita la che ha formulato le citate Controparte_3 conclusioni di rigetto della domanda, rivendicando la propria titolarità passiva. La difesa dell'avvocatura generale dello stato, in estrema sintesi, evidenziava che il Decreto Legge
30.04.2022 n. 36, convertito con modificazioni dalla Legge 29.06.2022 n. 79, (che si dà per noto) originato dalla crisi diplomatica intercorsa tra i due Paesi dell'Unione, avesse avuto lo scopo di dare esecuzione all'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica CP_1
[... ermania, reso esecutivo con D.p.R. 14.4.1962: in quest'accordo la Repubblica Federale si era impegnata a versare alla Repubblica Italiana, a definizione delle questioni economiche pendenti, la somma di 40 milioni di marchi tedeschi. In quest'accordo, anche a nome delle vittime dei danni, il Governo Italiano aveva dichiarato “definite” tutte le rivendicazioni e le richieste della Repubblica Italiana, o delle persone fisiche o giuridiche, nei confronti di omologhe tedesche, derivanti da diritti sorti nel periodo tra il 01.09.1939 e il 08.05.1945 assumendo, inoltre, l'impegno a tenere indenne la da Controparte_1 ogni eventuale azione o pretesa legale relativa ad essi.
A tal fine, la disposizione prevede – al comma 3 – che i titoli giudiziari aventi ad oggetto le domande di risarcimento del danno proposte da vittime del Terzo Reich, siano eseguite esclusivamente a valere sul Fondo istituito presso il MEF, precludendo al contempo eventuali azioni esecutive nei confronti dello Stato estero. Ricostruita in questi termini la fattispecie introduceva una ipotesi peculiare di accollo ex lege, che trovava indice nell'Accordo di Bonn con cui l'Italia (accollante) si era obbligata a tenere indenne la
(accollata) dai debiti risarcitori contratti da questa assunti verso le vittime del CP_1
Terzo Reich ( accollatari). Ciò consentiva alla difesa dello stato di riconoscere una peculiare ipotesi di successione a titolo particolare del MEF nei debiti risarcitori della verso le vittime del III Reich. CP_1
pagina3 di 6 L'azione avrebbe, quindi, dovuto esser proposta esclusivamente nei confronti del quale successore ex lege nel debito risarcitorio originariamente Controparte_5 contratto dallo Stato tedesco. Ed in consecuzione, ciò consentiva alla
[...]
di chiedere il rigetto della domanda per difetto di legittimazione Controparte_3 passiva.
Precisava come nel caso di specie l'attrice non avesse provato la sua qualità di erede in quanto il certificato di morte ( nel caso di specie, neanche presunta, non depositato) non
è sufficiente per dimostrare di essere erede di una persona. Il certificato di morte serve, infatti, per provare l'avvenuto decesso di una persona, ma non accerta quali e quanti eredi il defunto abbia lasciato, né se i chiamati all'eredità l'abbiano accettata (tale orientamento è stato riaffermato dalla Cassazione con sentenza del 10 maggio 2018 n. 11276).
Sollevava, in ogni caso, l'eccezione di prescrizione dei diritti vantati dall'attore, stante il richiamo nel testo dell'art. 43 citato, fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione. Qualificando la responsabilità dedotta quale causa petendi, ne derivava inequivocabilmente come si fosse invariabilmente consumato il termine di prescrizione di cui all'art. 2947 comma III c.c. nei termini rappresentati.
Incardinata in tal modo la causa, in difetto di richieste per prova costituenda, la stessa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni che, rassegnate come in atti, consentivano il trattenimento della causa a sentenza con la concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta con una concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e
52 della L. n. 69/2009, trattandosi di disposizioni applicabili ratione temporis.
Nella contumacia della si è svolto il giudizio. Controparte_1
Dev'esser, inoltre, riconosciuto il difetto di legittimazione passiva della
[...]
ritenendosi legittimato passivo, in sede esecutiva ed al Controparte_3 passaggio in giudicato della sentenza, il . Controparte_5
Il presente Tribunale ritiene di poter agire seguendo il principio della c.d. ragione più liquida della decisione (cfr. frale tante 41995 del 28.09.2022, Cass Civ. 9936/2014). Tale criterio consente al giudice di selezionare gli argomenti dirimenti da sviluppare nella motivazione dei provvedimenti tralasciandone gli altri, pur prospettati dalle parti, secondo la logica della utilità marginale e quindi sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio. In altre parole, consente di decidere la pagina4 di 6 causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre.
Va precisato che delle vicende narrate la difesa di parte attrice non allega documentazione ufficiale: non viene precisato quando il dante causa sia stato avviato mediante convoglio ferroviario nel campo di Fossoli, men che meno il numero di matricola dell'internato. Non è stato neanche depositato il certificato di morte prodotto, se del caso, presunta. Infatti, la rappresentazione fattuale fonda la sua verità storica su quanto allegato nella certificazione del Segretario della Comunità Ebraica di Roma e sulla documentazione della CDEC – centro di documentazione della Comunità Ebraica e nell'autocertificazione di cui si dirà in seguito.
Nell'atto introduttivo, la difesa di dando atto di quanto allegato si Parte_1
è, infatti, riservata di produrre ulteriore documentazione in merito al rapporto di parentela e successorio allorquando i relativi documenti sarebbero stati resi disponibili dagli uffici pubblici richiesti. Ma nonostante l'eccezione di difetto di dimostrazione della propria qualità di erede, la difesa di parte attrice non ha dato corso a questa riserva. In atti, abbiamo solo l'estratto (per riassunto) dell'atto di nascita, di nascita e di morte di
[...]
( la di lei madre), nonché documentazione assertiva proveniente dalla CDEC. Persona_2
Nel merito, l'attrice dichiara di esser figlia ed erede di . Secondo la Persona_3 giurisprudenza costante della Suprema Corte di Cassazione, “….colui che promuove l'azione
(o, specularmente, vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto indicato come originario titolare del diritto, deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art.
2697 c.c., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire (o a contraddire)” (fra le tante vedi Cass. civ. n. 13738/2005). Prova non sempre semplice, considerandosi che il certificato di morte ( nel caso di specie presunta, ma neanche depositata) serve, infatti, per provare solo l'avvenuto decesso di una persona, ma non accerta quali e quanti eredi il defunto abbia lasciato, né se i chiamati all'eredità l'abbiano accettata (tale orientamento è stato recentemente riaffermato dalla Cassazione con sentenza del 10 maggio 2018 n. 11276). Non
è stato depositato uno stato di famiglia storico., né un atto di accettazione dell'eredità.
L'autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, non costituisce prova idonea della qualità di erede, esaurendo i suoi effetti nell'ambito dei rapporti con la pubblica amministrazione e nei relativi procedimenti amministrativi, ma non ha valore nell'ambito di un giudizio civile essendo una mera dichiarazione di parte.
Valore ancor minore, rispetto all'autocertificazione, va attribuita alla attestazioni del
Centro di Documentazione Ebraica, ovvero a quella del Segretario della Comunità relativa che, essendo un centro di raccolta dati di una Fondazione, nessuna valenza probatoria può assumere all'interno di un giudizio civile risarcitorio a dimostrazione della qualità contestata ma solo, indiziariamente, ai fini della dimostrazione dell'evento lesivo.
pagina5 di 6 Consapevole del difetto documentale, in sede di memorie istruttorie la difesa dell'attrice ha chiesto al Tribunale l'emissione dell'ordine di esibizione al terzo Comune di
Roma, di quanto mancante: l'ordine ex art 210 c.p.c. non è stato emesso in ragione del difetto delle condizioni che legittimano la sua emissione vieppiù della richiesta e del rifiuto della produzione della documentazione considerata da parte degli uffici anagrafici.
La Suprema Corte (cfr. Cass. civ. 2 dicembre 2019 n. 31402, in motivazione) ha osservato che il possesso della qualità di erede, in quanto incide sulla titolarità del diritto fatto valere in giudizio, non integra una questione di legittimazione in senso proprio, ma attiene al merito ed è rilevabile di ufficio dal giudice in tutto il corso del processo. Ha ulteriormente precisato che, in difetto della prova del rapporto di parentela dell'attore con il dante causa, non può attribuirsi alcuna valenza indiziaria alla dichiarazione di successione, (che nella fattispecie non è stata neanche depositata) che potrebbe dare riscontro della successione legittima: né può riconoscersi, nella proposizione della domanda, un atto di accettazione tacita dell'eredità.
Nel caso di specie l'attrice non ha, in definitiva, provato la asserita propria qualità di erede ed il difetto di dimostrazione determina il difetto di prova di un elemento costitutivo del diritto vantato.
Ne consegue il rigetto della domanda nel merito.
Al rigetto della domanda non segue la condanna alle spese processuali secondo il principio della soccombenza a cagione della contumacia della Controparte_1
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Mentre le spese si compensano nei confronti della convenuta
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Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. di RG
39730/2022 nella contumacia della : Controparte_1
1) Dichiara il difetto di legittimazione passiva della Controparte_3
[...]
2) Rigetta la domanda di danni proposta da Parte_1
3) Compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Roma lì 31.10.2025.
Il Giudice Dr. Claudio Patruno.
Firmato in via digitale.
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