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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 12/03/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
n. 1891/2018 r.g.
Tribunale di Spoleto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice Federico Falfari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1891/2018 promossa da
(C.F. ), anche quale erede di (c.f.: Parte_1 C.F._1 Persona_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Campana del Foro di Spoleto, ed C.F._2
elettivamente domiciliato prezzo il suo Studio in Trevi, Via Sant'Egidio, 56, giusta delega a margine della comparsa di costituzione e risposta del 17 aprile 2019;
ATTORE e TERZO CHIAMATO nei confronti di
(C.F. ), residente a [...], rappresentato e Controparte_1 C.F._3
difeso dall'Avv. Tiziana Tarara ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Foligno, Via G.
Piermarini n. 8, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Parte attrice: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione respinta:
pagina 1 di 19 A. accertare e dichiarare la nullità, assoluta ed insanabile, della donazione eseguita in data 26 luglio 2018 da Per_1
in favore di a mezzo bonifico bancario con causale “regalia”, avente ad oggetto la somma di €
[...] Controparte_1
204.000,00, per difetto di forma ex art. 782 c.c.;
B. conseguentemente, condannare alla restituzione, in favore dell'asse ereditario di , della Controparte_1 Persona_1
somma di € 204.000,00, costituente indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., oltre interessi dalla domanda al saldo;
C. dichiarare la domanda riconvenzionale proposta da ed oggi rivolta nei confronti del solo odierno Controparte_1
concludente, inammissibile e improcedibile, per originaria carenza di interesse ad agire e, quindi, originaria carenza di azione;
D. nel merito, in via principale, rigettare la predetta domanda riconvenzionale, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
E. nel merito, in via subordinata, nel caso in cui dovesse essere accertato che il valore dell'immobile ecceda il prezzo pattuito e pagato, dichiarare che l'atto ha natura di negozio misto con donazione, e che quest'ultima rappresenta esclusivamente il maggior valore eventualmente accertato rispetto a quanto effettivamente pagato dall'odierno concludente;
F. nel merito, in via ulteriormente subordinata, nel caso in cui la domanda di simulazione promossa da Controparte_1
dovesse essere accolta e l'atto di compravendita essere dichiarato assolutamente simulato, dichiarare che sussiste un debito dell'asse ereditario di , in favore di della somma di € 204.125,00, con conseguente Persona_1 Parte_1
condanna restitutoria;
G. in ogni caso, con vittoria di spese”.
pagina 2 di 19 Parte convenuta: “si conclude per il rigetto della domanda proposta da parte attrice perché infondata in fatto ed in diritto.
In via gradata accertare e dichiarare che la dazione di denaro effettuata dall'attrice in data 30.07.2018, in favore del convenuto è valida ed efficace sino alla concorrenza di € 102.000,00.
In via riconvenzionale.
Accertare e dichiarare la natura di atto simulato della compravendita a rogito Notaio Dott. del 26.06.2018 tra Per_2
e e per l'effetto dichiarare che l'atto stipulato in pari data è una donazione. Persona_1 Parte_1
Accertare e dichiarare che il sig. ha ricevuto € 70.395,00, o quella diversa somma che dovesse risultare, Parte_1
in vita dalla madre a titolo di donazioni indirette e, per l'effetto, disporre la collazione di tutti i beni dalla de cuius donati.
Con vittoria delle spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio il figlio Persona_1 CP1
chiedendo di accertare la nullità della donazione effettuata a favore di questo attraverso bonifico
[...]
del 26/07/2018 per la somma di euro 204.000,00.
In particolare, l'attrice ha rappresentato che, nell'ottica di regolare i futuri rapporti successori fra i suoi due figli, e , secondo le indicazioni del loro padre premorto, ha alienato Controparte_1 Parte_1
in favore del figlio la nuda proprietà dell'immobile di sua proprietà, sito in Foligno, via San Pt_1
Sebastiano, con riserva di usufrutto in capo a sé medesima, al prezzo di euro 204.000,00, con l'intenzione
CP di dividere il ricavato fra i due fratelli. Tuttavia, nell'estate 2018, il fratello spingeva la madre a bonificarle l'intera somma ricavata dalla vendita, contro le originarie indicazioni della medesima. Ebbene,
CP nonostante le richieste di restituzione della detta somma, il figlio non riscontrava le medesime.
Per tali ragioni ha agito in giudizio per chiedere l'accertamento della nullità della donazione effettuata nei
CP confronti del figlio , per difetto della necessaria forma di legge, e la restituzione della somma versata.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito in giudizio , il quale ha contestato Controparte_1
in toto la domanda attorea, ritenendo come la suddetta dazione non avesse natura liberatoria, bensì
pagina 3 di 19 compensativa rispetto a quanto ricevuto dall'altro fratello. Invero, la compravendita dell'immobile di San
Sebastiano sarebbe da considerarsi dissimulante una donazione, in quanto il prezzo non sarebbe stato realmente corrisposto e comunque sarebbe di molto inferiore all'effettivo valore della nuda proprietà del cespite. Il ha concluso, dunque, chiedendo il rigetto della domanda attorea e chiedendo Controparte_1
di essere autorizzato alla chiamata in causa del terzo, , chiedendo in via riconvenzionale Parte_1
l'accertamento della natura dissimulata della compravendita sopra detta.
Differita la prima udienza, si è poi costituito , eccependo il difetto di interesse ad agire Parte_1
del fratello e comunque contestando nel merito la domanda trasversale del convenuto, nonché aderendo alla ricostruzione di fatto e diritto effettuata dalla di lui madre.
Alla prima udienza il giudizio è stato interrotto per il decesso dell'attrice, il giudizio è Persona_1
stato riassunto dal terzo chiamato, anche quale erede dell'attrice, . Sono poi stati CP1 Parte_1
concessi alle parti i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c.; la causa è stata poi istruita attraverso espletamento di c.t.u.. Ritenuta all'esito la causa matura per la decisione, la stessa è stata rinviata all'udienza del 05/12/2024, nella quale il giudice, dato atto che i procuratori avevano depositato le note scritte contenti le rispettive conclusioni, ha trattenuto la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
*******
1. Prima di entrare nel merito della controversia, si ritiene necessario analizzare le eccezioni pregiudiziali sollevate dal presente giudice istruttore, con ordinanza del 05/07/2022, e ribadite da parte convenuta nella propria comparsa conclusionale.
Nello specifico, il giudice istruttore aveva evidenziato il potenziale conflitto di interessi fra le odierne parti in causa, eredi e successori a titolo universale, anche in sede processuale, dell'attrice nonché il sopravvenuto difetto di interesse ad agire con riferimento alla domanda principale.
Ebbene, come è noto, si realizza il fenomeno della confusione soggettiva quando la qualità di successore universale è assunta dalla controparte. Se il de cuius ha come unico erede la controparte possono verificarsi due differenti situazioni: la prima ipotesi si realizza quando la confusione si attua sia sul piano processuale,
pagina 4 di 19 che nel diritto sostanziale, comportando l'assunzione, da parte del successore universale, del duplice ruolo di attore e convenuto, nonché di soggetto che si afferma titolare del diritto controverso e di soggetto che si assume essere obbligato. Trattasi di fattispecie cui si applica l'art. 1253 c.c. in punto di effetti della confusione, in virtù del quale, quando la qualità di creditore e di debitore si riuniscono nella stessa persona,
l'obbligazione si estingue. Processualmente parlando, tale fenomeno implica molteplici conseguenze a seconda dell'atteggiamento assunto dalla parte che assume il predetto duplice ruolo: se costei rimane inattiva cessando di partecipare al processo in corso, il processo medesimo si estingue;
qualora, invece, ella renda edotto il giudice dell'avvenuta confusione processuale, quest'ultimo pronuncerà una sentenza di cessazione della materia del contendere. Il principio vale naturalmente anche in relazione ai giudizi di gravame (cfr Cass. Civ., sent. n. 2986/2005 che, in una fattispecie in cui un ente era stato soppresso ed interamente incorporato da un altro, ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto da uno dei due enti nei riguardi dell'altro per sopravvenuta carenza di interesse, non sussistendo più alcun interesse delle parti (o rectius dell'unica parte ormai presente in causa) nell'accertamento di un'obbligazione che sarebbe estinta ai sensi dell'art. 1253 c.c..
La seconda ipotesi, invece, si concreta laddove la confusione operi sul piano meramente processuale: il diritto controverso si trasferisce ad un terzo a titolo di legato ed il processo prosegue nei riguardi del legatario. Se il de cuius oltre alla sua controparte, ha altri successori universali, il processo può proseguire: gli altri eredi assumono la posizione della parte originaria estinta e la controparte-successore conserva il ruolo che rivestiva all'inizio del processo. Fermo restando che, in tale ultima ipotesi, la sentenza deve necessariamente tener conto del fatto che la controparte originaria è, al contempo, successore universale del de cuius, cosicché, in caso di esito positivo della vertenza nei confronti degli eredi, occorre computare la quota di eredità spettante alla controparte medesima, operando le opportune compensazioni.
Ebbene, alla luce di tali considerazioni, non si ritiene né sussistere un'ipotesi di conflitto di interessi con riferimento alla domanda principale (non essendo parte con riferimento alla suddetta Parte_1
domanda e avendo comunque il riassumente un interesse omogeneo a quello del soggetto che, quale erede pagina 5 di 19 universale, sostituisce processualmente), né un difetto di interesse ad agire, residuando in capo agli eredi della parte interesse all'accertamento della validità del contratto in esame.
2. In secondo luogo, sempre in via preliminare, occorre delineare quali siano le domande effettivamente proposte in giudizio e riproposte (pertanto confermate e non rinunciate) in sede di precisazione delle conclusioni.
Invero, oltre alla domanda principale di nullità e quella riconvenzionale nei confronti del terzo di simulazione, fra le domande presenti nelle conclusioni precisate come sopra espressamente riportate, figura anche la domanda del convenuto di “Accertare e dichiarare che il sig. ha ricevuto € 70.395,00, o Parte_1
quella diversa somma che dovesse risultare, in vita dalla madre a titolo di donazioni indirette e, per l'effetto, disporre la collazione di tutti i beni dalla de cuius donati”.
Sul punto, la parte ha eccepito l'inammissibilità della proposta domanda in quanto Parte_1
tardivamente proposta nell'ambito della prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c..
Nello specifico, occorre ricordare, al netto del lungo e complesso dibattito dottrinale e giurisprudenziale sul punto (che non si intende ripercorrere essendo un fuor d'opera in questa sede), che ormai da tempo Cass.
S.U. 12310/2015, ha affermato il presente principio: la modifica della domanda iniziale può riguardare anche gli elementi identificativi oggettivi della medesima, causa petendi e petitum, purché si riferisca alla stessa vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l'atto introduttivo o sia a questa collegata. Tale “regola”, che si evincerebbe dal codice di rito in relazione alle ipotesi di connessione e, in particolare, al rapporto di connessione per “alternatività” o “per incompatibilità”, risulterebbe coerente con i principi di economia processuale e ragionevole durata del processo e limiterebbe il rischio di giudicati contrastanti.
Tale orientamento è stato poi riaffermato da Cass. S.U. 22404/2018, la quale ha ribadito come non sia dirimente, al fine di determinare l'ammissibilità o meno di una nuova domanda in sede di prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., la valutazione sulla modifica del petitum e della causa petendi, quanto piuttosto la verifica sulla circostanza che sia la domanda iniziale sia quella proposta successivamente riguardino la stessa vicenda sostanziale. Nella citata pronuncia, nello specifico, si è affermato il seguente principio: “È
pagina 6 di 19 ammissibile la domanda di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. proposta, in via subordinata, con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6, nel corso del processo introdotto con domanda di adempimento contrattuale, qualora si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, trattandosi di domanda comunque connessa (per incompatibilità) a quella inizialmente formulata”. Ebbene, la pronuncia del 2015 sembrava sottendere che la domanda modificata dovesse sostituire la precedente a cui la parte aveva perso interesse e, pertanto, rimaneva il dubbio se la domanda modificata, per essere ammissibile, dovesse essere sostitutiva di quella originaria. Invece, “la domanda “complanare” ex art. 183 c.p.c., comma 1, n. 6, non necessariamente dovrà sostituirsi alla domanda originaria, ma potrà ad essa cumularsi (quale domanda principale o in via vicaria)”.
Dunque, al fine di distinguere una domanda tecnicamente “nuova” e inammissibile da una legittima modifica o proposizione di domanda connessa, occorre far riferimento alla “teleologica complanarità”. In altri termini, il diritto fatto valere con la domanda deve riguardare la stessa vicenda sostanziale già dedotta, avvenire tra le stesse parti e, soprattutto, tendere alla realizzazione, almeno in parte, della stessa utilità finale
(salva la differenza di petitum mediato) e risultare incompatibile con il diritto originariamente dedotto in giudizio.
Ancor più di recente, tale principio è stato ribadito da Cass. Ord. n. 18546/2020: “[…] ciò che rende ammissibile la introduzione in giudizio di un diritto diverso da quello originariamente fatto valere oltre la barriera preclusiva segnata dall'udienza ex art. 183 c.p.c., e che, quindi, consente di distinguere la domanda che tale diritto deduce da quella riconvenzionale di cui si occupa il comma 5 del medesimo articolo (cd. reconventio reconventionis), è il carattere della
teleologica “complanarità”: il diritto così introdotto in giudizio deve attenere alla medesima vicenda sostanziale già dedotta, correre tra le stesse parti, tendere dopo tutto alla realizzazione, almeno in parte, salva la differenza tecnica di petitum mediato, dell'utilità finale già avuta di mira dalla parte con la sua iniziativa giudiziale e dunque risultare incompatibile con il diritto originariamente dedotto in giudizio” (ancor più di recente Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 08/11/2024, n. 28873 nonché per certi versi anche la nota Cass. civ., Sez. Unite, 15/10/2024, n. 26727, in materia di procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo).
pagina 7 di 19 Dunque, nel caso di specie pare difettare sia la sussistenza della medesima vicenda sostanziale che quella della teleologica finalità della nuova domanda proposta. Invero, parte convenuta introduce questioni di fatto del tutto nuove e legate a diverse vicende sostanziali;
le domande originarie, le quali riguardavano esclusivamente la compravendita del 26/06/2018 e la successiva destinazione del ricavato. Invece, con la suddetta domanda, si contestano per la prima volta asserite donazioni indirette intervenute nel corso della vita della in favore del figlio , in alcun modo ricollegate alle domande originarie che non Per_1 Pt_1
attenevano in alcun modo né ai rapporti successori, né alla collazione e divisone del patrimonio ereditario, ancora nemmeno venuto ad esistenza. Ancora, tale domanda non è in alcun modo teleologicamente orientata all'ottenimento della medesima utilità cui era tesa l'iniziale iniziativa giudiziaria, nel caso di specie la domanda riconvenzionale trattandosi del convenuto. Infatti, la domanda di collazione delle somme asseritamente prelevate dal figlio dai conti della madre nel corso della vita non mira ad ottenere la Pt_1
medesima utilità della domanda di simulazione, svolta tra i fratelli, di una specifica e diversa compravendita immobiliare.
In ogni caso e ad abundantiam, è noto che la collazione consiste nel conferimento all'asse ereditario di tutte le liberalità che i soggetti indicati dall'art. 737 c.c. abbiano ricevuto dal de cuius quando il medesimo era in vita;
la ratio dell'istituto risiederebbe nel fatto che le donazioni fatte ai soggetti destinati a rivestire la qualifica di eredi costituirebbero un'anticipazione dell'eredità, sicché il computo di esse, ai fini della divisione del patrimonio ereditario, andrebbe a rimuovere la disparità di trattamento che le donazioni fatte in vita dal de cuius altrimenti potrebbero determinare tra i coeredi. Tale domanda, dunque, è funzionale alla divisione del patrimonio ereditario e, a differenza dell'azione di riduzione, perde la sua ragion d'essere qualora sia proposta autonomamente. Difatti, anche la Suprema Corte ha affermato che “La collazione è disciplinata dalla legge come una fase della divisione ereditaria, sicché non può formare oggetto di un'azione giudiziale autonoma dalla divisione stessa, neppure a fini di mero accertamento” (Cass. civ. Sez. II Sent., 21/05/2015, n. 10478).
Pertanto, la medesima, nella presente sede, non apparirebbe comunque ammissibile, non essendo stata pagina 8 di 19 formulata dalla parte con la memoria richiamata (né in sede di precisazione delle conclusioni) domanda di divisione.
La domanda in questione, pertanto, dovrà ritenersi inammissibile.
3. Passando alle due domande originariamente proposte, merita primaria attenzione quella formulata in via principale.
Trattasi, in verità, di una lineare domanda di nullità per difetto di forma legale di una donazione ex artt.
1418 e 728 c.c..
Ebbene, la questione dell'esatta qualificazione dell'operazione negoziale sottoposta all'esame dell'odierno decidente, è stata risolta in termini di donazione diretta dalle Sezioni Unite della Suprema Corte avendo affermato che “In tema di atti di liberalità, il trasferimento, attraverso un ordine di bancogiro del disponente, di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta, soggetta alla forma dell'atto pubblico, salvo che sia di modico valore, poiché realizzato non tramite un'operazione triangolare di intermediazione giuridica, ma mediante un'intermediazione gestoria dell'ente creditizio. Infatti, l'operazione bancaria tra il donante ed il donatario costituisce mero adempimento di un distinto accordo negoziale fra loro concluso e ad essa rimasto esterno, il quale solo realizza il passaggio immediato di valori da un patrimonio all'altro, e tale circostanza esclude la configurabilità di un contratto in favore di terzo, considerato che il patrimonio della banca rappresenta una “zona di transito” tra l'ordinante ed il destinatario, non direttamente coinvolta nel processo attributivo, e che il beneficiario non acquista alcun diritto verso l'istituto di credito in seguito al contratto intercorso fra
quest'ultimo e l'ordinante” (Cass. SS. UU. 18725/2017).
In altri termini, le parti stipulano un negozio che prevede il passaggio di denaro dal patrimonio di uno al patrimonio dell'altro; l'operazione bancaria rappresenta mero adempimento della donazione, che si presenta come diretta seppur ad esecuzione indiretta (in quanto mediata dalla banca) ed è soggetto alla forma dell'atto pubblico, salvo che sia di modico valore.
Ciò posto, nella fattispecie in esame, il trasferimento della somma di € 204.000,00 è sì avvenuto attraverso un'operazione bancaria (la disposizione di bonifico del 26/07/2018) ma questa rappresenta l'adempimento pagina 9 di 19 di un negozio tra beneficiante ( e beneficiario ( ) che, sorretta dallo Persona_1 Controparte_1
spirito di liberalità tipico della donazione, ha integrato la donazione diretta, per la quale era necessaria la forma dell'atto pubblico.
Né tali conclusioni sono messe in discussione dalla presunta scrittura sottoscritta dalla (doc. 4 Per_1
parte convenuta) avente pari data, attraverso la quale, nella prospettazione del convenuto, verrebbe esplicitata la finalità compensativa dell'atto in questione.
Ebbene, a prescindere dalla genuinità di tale scrittura, il cui tenore è contrastante con quello delle successive missive mandate dalla al figlio beneficiario del bonifico, non va confuso il motivo di un Per_1
determinato trasferimento immobiliare con la causa dello stesso. Infatti, anche qualora si ritenesse che
CP realmente la avesse inteso beneficiare il figlio dell'intera somma in questione, sulla base della Per_1
considerazione per cui aveva già trasferito l'immobile di sua proprietà all'altro figlio per un valore inferiore a quello reale, ciò comunque non significherebbe che l'atto in questione non sia comunque connotato dall'animo liberale. Anzi, a ben vedere, anche tale documento, non riportando altre ragioni (notasi bene, intercorrenti fra donante e donatario) che giustificassero causalmente tale spostamento patrimoniale, conferma che lo strumento utilizzato dalla madre per “compensare” e quindi di fatto anticipare i trasferimenti paritetici mortis causa verso i figli, è proprio quello della donazione.
Ulteriore conferma della suddetta circostanza, inoltre, è fornita dalla indicazione, quale causale del suddetto bonifico, del termine “regalia”; sul punto, non coglie nel segno la tesi del convenuto per cui a tale indicaizone non potrebbe riconoscersi rilevanza alcuna in quanto compilata dall'addetto dell'istituto bancario. Invero, la stessa Suprema Corte ha affermato di recente che “le distinte dei bonifici – quand'anche redatte in via telematica attraverso compilazione dell'ordine – sono infatti ascrivibili alla volontà dell'ordinante. Esse specificano nel dettaglio le informazioni essenziali che riguardano la transazione e la identificano, dovendo riportare l'importo, la causale, i dati anagrafici personali del mittente (ove si tratti di distinte cartacee), i dati del destinatario, il giorno e la data di emissione, la firma (ove redatte in cartaceo) o la convalida della disposizione (ove impartite online). Pertanto, l'indicazione della causale non è riconducibile alla compilazione dell'addetto bancario, cui sia rimesso l'ordine, quale mera imputazione
pagina 10 di 19 contabile. Piuttosto, all'esito dell'ordine impartito che riporta la causale, viene rilasciato un documento cartaceo allo sportello
o un documento elettronico sull'online banking. Solo tale documento costituisce una copia contabile, all'interno della quale sono riepilogati tutti dettagli dell'operazione, i dati del beneficiario, del mittente, l'importo e la causale, la data e l'ora dell'operazione e altri dati essenziali, a fini probatori dell'operazione di trasferimento di denaro effettuata. Siffatti dati cristallizzano comunque le indicazioni del bonifico fomite dall'ordinante” (Cass. Civ., Sezione II, ord. n. 20052 depositata il 22 luglio 2024). Dunque, in assenza di una contraria prova in merito alla compilazione da parte dell'addetto dell'istituto di credito contrastante con la volontà dell'ordinante, tale elemento istruttorio ben può essere valorizzato unitamente alle circostanze già sopra riepilogate.
Dunque, trattandosi pacificamente di donazione e chiaramente, stante l'elevato ammontare, di non modica misura, occorre accogliere la domanda originariamente formulata da parte attrice.
Essendo la medesima deceduta nel corso del giudizio, considerato anche quanto affermato al par. 1 (la sentenza deve necessariamente tener conto del fatto che la controparte originaria è, al contempo, successore universale del de cuius, cosicché, in caso di esito positivo della vertenza nei confronti degli eredi, occorre computare la quota di eredità spettante alla controparte medesima, operando le opportune compensazioni), dovrà pronunciarsi condanna alla restituzione di metà della somma in favore dell'altro coerede , oltre interessi dalla domanda al saldo effettivo. Parte_1
4. Infine, quanto alla domanda di simulazione relativa dell'atto di compravendita del 26/06/2018, preliminarmente parte terza chiamata ne sostiene l'inammissibilità, per carenza di interesse ad agire non essendo ancora aperta (all'epoca della proposizione della stessa) la successione di Persona_1
Non si disconosce il precedente, ormai superato, della Suprema Corte risalente al 1987 secondo il quale:
“poiché al figlio non spetta alcun diritto sul patrimonio del genitore prima della morte e dell'accettazione dell'eredità, neppure in quanto legittimario, data la non configurabilità di una lesione di legittima in ordine ad un patrimonio non ancora relitto, deve escludersi la legittimazione del figlio a far valere la simulazione di una compravendita intercorsa fra il genitore, tuttora in vita, ed un altro figlio, senza che l'adesione alla domanda del genitore, titolare del diritto, possa spiegare un effetto integrativo della carente legittimazione” (Cass. Civ., sent. 27 marzo 1987, n. 2968). La pronuncia, come detto del tutto pagina 11 di 19 superata, appare affermare il difetto di legittimazione del potenziale erede in relazione alla domanda di simulazione nei confronti del proprio (futuro) dante causa a titolo universale.
In verità, deve rilevarsi come tale affermazione non sia condivisibile.
In primo luogo, le conclusioni cui era giunta la Suprema Corte nel 1987 sono state rimeditate, anche alla luce delle novità legislative in materia. In particolare, Cass. civ. Sez. I, Sent., 09/05/2013, n. 11012 ha condivisibilmente ritenuto che “l'art. 563 cod. civ., comma 1, prevede che la sentenza che accoglie l'azione di riduzione avanzata del legittimario non è opponibile nei confronti di terzi che abbiano acquistato un immobile da parte di donatari soggetti ad azione di riduzione, qualora siano trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione. A temperare le esigenze di certezza sottese a tale disposizione con il tradizionale favor - di natura reale - accordato al legittimario pretermesso, soccorre il comma 4 del medesimo art. 563 cod. civ., secondo cui: "Salvo il disposto del n. 8 dell'art. 2652, il decorso del termine di cui al comma 1 e di quello di cui all'art. 561, comma 1, è sospeso nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta del donante che abbiano notificato e trascritto, nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa, un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione". Non si tratta, quindi, di proporre un'azione di simulazione direttamente finalizzata all'esercizio dell'azione di riduzione, che presuppone, secondo l'insegnamento di questa Corte (Cass., 30 luglio 2004, n. 14562; Cass., 21 febbraio
2007, n. 4021), l'apertura della successione dell'alienante, bensì di notificare - e trascrivere - l'atto di opposizione previsto dal richiamato art. 563 cod. civ., comma 4, che, diversamente dalla prima ipotesi, è preordinato alla sospensione del termine per
l'eventuale proposizione dell'istanza di restituzione e non richiede, quindi, la previa lesione delle ragioni del legittimario (non a caso il legislatore, diversamente dalle norme contenute negli altri articoli che regolano la materia, non adopera qui il termine
"legittimario", riferendosi al "coniuge e ai parenti in linea retta del donante"). Tanto premesso, non può omettersi di rilevare che, per poter proporre l'opposizione, il coniuge o i parenti in linea retta del simulato alienante debbono previamente aver esperito con successo l'azione di simulazione relativa, onde far accertare che le parti abbiano effettivamente inteso realizzare una donazione, nei cui confronti è unicamente previsto l'atto di opposizione: sotto tale profilo è innegabile, alla luce delle recenti modifiche degli artt. 561 e 563 cod. civ., nei termini sopra indicati, la proponibilità dell'azione di simulazione ancor prima dell'apertura della successione dell'alienante. Tale soluzione presuppone una risposta positiva al quesito circa la proponibilità dell'azione di restituzione, nei confronti di terzi, da parte del legittimario che abbia vittoriosamente agito in riduzione, nei
pagina 12 di 19 limiti di cui all'art. 563 cod. civ., comma 1, anche nell'ipotesi di atto formalmente oneroso che dissimuli una donazione.
Quest'ultima soluzione, ad avviso del Collegio, appare preferibile in quanto conforme alla previsione dell'art. 1415 cod. civ., comma 1, che sancisce l'inopponibilità della simulazione ai terzi che abbiano acquistato in buona fede diritti dal titolare apparente (a diversa conclusione sembra doversi pervenire in tema di donazione indiretta, alla luce di quanto affermato da
Cass., 12 maggio 2010, n. 11496)”.
Tali conclusioni, peraltro, sono state di recente condivise da Cass. civ. Sez. II Sent., 11/02/2022, n. 4523, la quale ha affermato che “L'azione di simulazione di un contratto dissimulante una donazione di un bene immobile può essere esperita, dal coniuge o dal parente in linea retta del disponente, anche prima dell'apertura della successione di quest'ultimo, allo specifico scopo di consentire l'opposizione di cui all'art. 563, comma 4, c.c. e di rendere, in futuro, possibile
l'esperimento della domanda di restituzione del bene donato di cui all'art. 563, comma 1, c.c.”.
Pertanto, la domanda in esame si ritiene ammissibile.
4.1 Passando al merito della domanda formulata, occorre preliminarmente precisare come non sia corrispondente con i fatti di causa la tesi del convenuto per la quale il fratello non avrebbe versato il prezzo pattuito.
Tale circostanza, invero, risulta palesemente sconfessata dal fatto che tali somme (la maggior parte delle quali, peraltro, provenivano da una provvista ottenuta mediante un contratto di mutuo stipulato da
[...]
) furono versate in un conto cointestato con la madre e che questa ne ha integralmente Parte_1
CP disposto mediante donazione in favore del figlio .
Ciò posto, e potendosi al più ragionare nei termini di compravendita effettuata a prezzo inferiore a quello del valore effettivo del cespite, occorre premettere che tale circostanza non integra di per sé stessa una donazione o meglio un negotium mixtum cum donatione, il quale deve essere caratterizzato da una causa onerosa e da una finalità del negozio commutativo volta a raggiungere per via indiretta, attraverso la sproporzione di significativa entità delle prestazioni corrispettive, l'arricchimento di uno dei contraenti.
Inoltre, deve sussistere la consapevolezza da parte dell'alienante di cagionare, per puro spirito di liberalità, un arricchimento della controparte acquirente, costituito dalla differenza tra il valore reale del bene ceduto pagina 13 di 19 e la minore entità del corrispettivo ricevuto, che appare del tutto insufficiente. In questo modo il negozio posto in essere realizza una fattispecie di donazione indiretta. Il negotium mixtum cum donatione può tradursi in una simulazione relativa e in tal caso spetterà alla parte, che intenda far valere in giudizio la simulazione, provare la sussistenza di una sproporzione di significativa entità tra le prestazioni, la consapevolezza di essa e l'animus donandi dell'alienante.
Ebbene, quanto al requisito soggettivo, ossia la consapevolezza della presunta sproporzione rilevante fra valore del bene compravenduto e animus donandi dell'alienante, chiaramente limitato alla differenza di valore, potrebbe rivestire valore probatorio la citata dichiarazione della del 26/07/2018. Si Per_1
evidenzia, comunque, come tale documento sia stato contestato dal terzo chiamato (non potendo farlo l'attrice nelle more deceduta in data antecedente alla prima udienza), evidenziando come la dichiarazione non fosse stata scritta dalla (era redatta a computer, strumento che la medesima non sapeva usare) Per_1
e fatta sottoscrivere in pari data rispetto al bonifico di cui si è detto;
viceversa, assumono più pregnante significato le due missive, scritte di proprio pugno dalla , nella quale si rappresenta come sia Per_1
avvenuto contrariamente alla sua volontà il versamento della somma integrale al fratello e la scarsa consapevolezza della madre di ciò che stava facendo, considerata anche l'età della medesima (87 anni) e il fatto che delle operazioni materiali si era occupato il figlio.
In ogni caso, pare difettare il requisito oggettivo della sproporzione di significativa entità fra le prestazioni.
Sul punto, vale ribadire che nel negotium mixtum cum donatione deve prevalere l'intento liberale, altrimenti si verserebbe comunque nell'ambito della compravendita vera e propria, nella quale una sproporzione di non significativa entità costituisce un elemento privo di rilevanza giuridica in virtù del principio di insindacabilità dell'equilibrio economico stabilito dalle parti dotate di uguale forza contrattuale.
Ciò premesso, occorre evidenziare come dagli esiti delle c.t.u., il bene oggetto di compravendita (recte il diritto di nuda proprietà sullo stesso) risulta stimato alla data del trasferimento in euro 274.793,08, a fronte dei 204.000,00 euro versati dall'acquirente. Ebbene, una tale differenza, quantificabile in circa il 25% del valore, non si ritiene sufficiente da costituire una sproporzione di rilevante entità dalla quale desumere pagina 14 di 19 l'esistenza di una donazione indiretta, andandosi altrimenti a interferire in modo eccessivo con quella liberta contrattuale, diretta espressione dell'art. 41 Cost.. Occorre, inoltre, tenere in considerazione che i due paciscenti erano madre e figlio e che pertanto appare ancor più comprensibile un prezzo ridotto, ma non eccessivamente, rispetto a quello di mercato.
Le censure mosse avverso l'elaborato peritale da parte del convenuto, peraltro, non paiono accoglibili.
Posto che si condividono le diffuse e argomentate considerazioni di replica del consulente alle osservazioni mosse dal c.t.p. del convenuto, si ritiene opportuno evidenziare come il tecnico abbia correttamente risposto alla medesime e, nello specifico, quanto all'asserita erronea valutazione della zona in cui ricade l'immobile (e quindi del parametro base utilizzato che terrebbe conto solamente delle tabelle dell'OMI dell'Agenzia delle Entrate), il c.t.u. ha rilevato “La scrivente C.T.U., di fatto, ha effettuato una puntuale ricerca sulla piattaforma dell'Agenzia delle Entrate dedicata alla Consultazione valori immobiliari dichiarati dove è possibile rilevare, per indirizzo o per area, il numero di transazioni e il valore effettivamente dichiarato negli atti per diverse tipologie di immobile.
Sfortunatamente, come si può agevolmente verificare, nessun dato è reperibile né per l'anno di riferimento (2018) né per caratteristiche tipologiche, zona e consistenza degli immobili. Riscontrata la oggettiva difficoltà a reperire i dati di riferimento necessari, non si è ritenuto proficuo interpellare le agenzie di mediazione locali o i siti di annunci immobiliari che espongono immobili posti recentemente in commercio, dunque, non allineati cronologicamente alla data del rogito notarile del 26.06.2018 come richiesto dal Magistrato. Il valore degli immobili rinvenibile da suddette fonti, inoltre, non è attendibile poiché il prezzo richiesto dal venditore non necessariamente coincide con il prezzo finale della compravendita. Si aggiunga che gli immobili
oggetto di stima ricadono in una zona in cui vi è una carente dinamica di mercato. Ovviamente non si può pensare che uno o due prezzi possano rappresentare validamente l'andamento delle compravendite. Il metodo suggerito, infatti, presuppone il reperimento di una pluralità di prezzi, riferiti ad altrettanti immobili con caratteristiche omogenee assimilabili al bene in esame, tali da formare una ampia scala di valori che, opportunamente diagrammati, si dispongono lungo la tipica curva gaussiana la cui cuspide centrale rappresenta il valore modale, ossia il valore più probabile per quel tipo di immobile, con quella ubicazione, caratteristiche, ecc.. Il perito sa perfettamente che rivolgersi ai pubblici registri immobiliari o agli archivi notarili senza avere riferimenti precisi, pone diverse criticità dovute alla poco agevole, per non dire ardua, individuazione e
pagina 15 di 19 reperimento di atti utili al caso specifico, repertoriati in ordine cronologico e non per tipologia di immobile, spesso non consultabili compiutamente per la insufficienza di dati circa la destinazione, categoria e classificazione dei beni nonché per la mancanza delle planimetrie catastali necessarie al confronto. Sopperiscono a tali difficoltà proprio le mercuriali ossia i valori modali pubblicati da Enti di ricerca, grandi società immobiliari, istituti bancari, Agenzia delle Entrate (OMI), Camere di
Commercio, ecc., determinati sulla base di dati di mercato omogenei, reali e attendibili, opportunamente tabulati in appositi prospetti per agevolarne la consultazione. Detti valori di riferimento, comunemente assunti per le stime sintetico-comparative e utilizzati dal C.T.U. nella presente perizia di stima, oltre ad essere pubblicati con cadenza semestrale (OMI) o trimestrale
(Borsa Immobiliare) in base all'effettivo valore dichiarato nei trasferimenti immobiliari, sono aggiornati, oggettivi e assolutamente affidabili. Resta inteso che le mercuriali sono riferite a unità immobiliari libere da vincoli locatizi, in condizioni medie di manutenzione e conservazione, suddivise per classi di età, in normale stato di conservazione e con classe energetica media. Attraverso l'applicazione di opportuni coefficienti correttivi, come già puntualizzato in perizia, si tiene conto dell'unicità del cespite e si considerano le effettive caratteristiche di ubicazione, consistenza, classificazione, situazione giuridica ed amministrativa, caratteristiche tipologiche, finiture, impianti, ecc.. A pagina 25 dell'elaborato peritale sono esposti distintamente i motivi per cui sono stati utilizzati i valori minimi indicati nelle tabelle consultate ma, per opportunità, qui si ribadiscono: scarso stato manutentivo del fabbricato, assenza delle obbligatorie certificazioni di conformità degli impianti tecnologici, bassa prestazione energetica (Classe energetica “G”) dell'edificio residenziale desumibile dall'attestazione di prestazione energetica (APE) già allegata all'elaborato peritale inviato alle parti”.
Pertanto, si ritiene che il c.t.u. abbia utilizzato dei criteri oggettivi e in grado di fornire un valore base realistico per procedere alla stima, in alcun modo mostrando “una certa prevenzione rispetto all'oggetto della sua valutazione”, censura piuttosto grave che non trova riscontro nel dettagliato e motivato elaborato peritale, nel quale, contrariamente a quanto affermato dalla convenuta, si tiene conto della localizzazione (ad esempio, nei coefficienti correttivi è stato utilizzato il valore massimo, 1,05, per il punteggio relativo alla
“esposizione”, qualificandola come “di pregio/panoramica”), delle dimensioni e finiture.
Ancora, quanto alle detrazioni, il c.t.u. giustifica motivatamente la riduzione per la servitù di elettrodotto sul fondo agricolo (pag. 34 relazione c.t.u.), in relazione alla quale alcuna rilevanza il fatto che l'ente gestore pagina 16 di 19 della linea abbia risarcito, in epoca presumibilmente lontana o comunque non nota, il proprietario, dovendosi in questo caso limitare a considerare il valore dell'immobile all'epoca del trasferimento (quando la servitù era già esistente); quanto alle detrazioni relative all'assenza di allaccio alla rete fognaria, se ne ritiene la congruità, non avendo rilevanza che anche altri immobili della zona non lo abbiano e che ciò fosse noto alle parti, dovendosi il c.t.u. limitare a prendere atto del valore oggettivo e assoluto del bene (e dei relativi costi di gestione) a prescindere da circostanze esterne e ultronee, quale lo stato degli immobili limitrofi;
quanto alla presenza di eternit nel manto di copertura, a prescindere da un immediato obbligo legislativo di rimozione dello stesso o di un attuale stato di degrado, il c.t.u. evidenzia come la presenza del medesimo in sé (considerata la sua durata nel tempo, la necessità di vigilare sul suo stato, segnalarlo all'asl ed eventualmente intervenire per prevenire conseguenze nocive per gli abitanti dell'immobile) sia un fattore che incide sul valore complessivo dell'immobile; quanto all'intervento di riparazione dell'immobile e dei benefici statali post-sisma 2016, si evidenzia come il procedimento in questione sia iniziato nel 2020 e sia stato approvato solo nel 2022, quindi in epoca successiva all'alienazione e da parte dell'odierno proprietario.
Infine, quanto alla vetustà degli impianti rilevata dal c.t.u., il quale ha fatto accesso ai luoghi, non vi è motivo di dubitare, sulla base della sola circostanza per cui vi sono delle fatture emesse dalla ditta Geo
[...]
nei confronti della madre risalenti a un intervento di efficientamento energetico nel Controparte_2
2012/2013. Eventualmente, è possibile che tali lavori non siano stati fatti, ovvero non siano stati fatti a regola d'arte, ma non è questa la sede per contestare la suddetta circostanza;
come ribadito più volte, nella presente sede occorre limitarci a prendere atto dello stato e del valore dell'immobile in questione al momento dell'acquisto.
pagina 17 di 19 Alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene di condividere gli esiti cui è giunto il c.t.u. e, pertanto, le conclusioni di cui sopra in merito all'insussistenza di prova di simulazione relativa con riferimento al contratto di compravendita del 26/06/2018.
La domanda riconvenzionale del convenuto, pertanto, merita integrale rigetto.
5. Le spese di lite, ivi incluse quelle di c.t.u., seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al d.m. 55/2014, così come aggiornato dal d.m. 147/2022, tenuto conto del valore e della durata della controversia, dell'istruttoria espletata e delle questioni sottoposte all'attenzione del Tribunale che legittimano l'utilizzo dei parametri medi dello scaglione di riferimento, ad eccezione della fase di trattazione/istruttoria per cui è opportuno operare la riduzione al 50% stante la semplicità della medesima.
Le spese della sub procedura cautelare di sequestro preventivo, rigettato, devono essere poste a carico della massa ereditaria, in quanto introdotto dalla e quindi il coerede dovrà Persona_1 Parte_1
sopportare le medesime per il 50% mentre il restante 50% non sarà ripetibile, in quanto posto a carico del convenuto coerede.
Le spese quelle del procedimento di istruzione preventiva, anche questo rigettato, saranno poste a carico di
. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica definitivamente pronunciando:
- Accoglie le domande di parte attrice e per l'effetto dichiara la nullità della donazione della somma di euro 204.000,00 effettuata da in favore di , in data Persona_1 Controparte_1
26/07/2018;
- Condanna alla restituzione della somma di euro 102.000,00, oltre interessi Controparte_1
dalla domanda al saldo effettivo, in favore di;
Parte_1
pagina 18 di 19 - Rigetta la domanda riconvenzionale di simulazione di parte convenuta e dichiara inammissibile quella di collazione;
- Condanna al pagamento in favore di delle spese legali del Controparte_1 Parte_1
presente giudizio liquidate in euro 786,00 per spese ed euro 11.268,00 (euro 2.552,00 per fase di studio, euro 1.628,00 per fase introduttiva, euro 2.835,00 per fase trattazione/istruttoria, euro
4.253,00 per fase decisionale) per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%,
i.v.a. e c.a.p. come per legge;
- Condanna al pagamento in favore di del 50% delle spese Parte_1 Controparte_1
legali del sub procedimento di sequestro preventivo, liquidate in euro 2.612,00 (euro 1.125,50 per fase di studio, euro 601,00 per fase introduttiva, euro 885,50 per fase decisionale) per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge;
- Condanna al pagamento in favore di delle spese legali del Parte_1 Controparte_1
sub procedimento di a.t.p. in corso di causa, liquidate in euro 2.126,00 (euro 1.134,00 per fase di studio, euro 992,00 per fase introduttiva) per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge;
- Pone le spese di c.t.u., così come liquidate con separato provvedimento, definitivamente a carico di parte convenuta.
Spoleto, 11/03/2025
Il giudice
Federico Falfari
pagina 19 di 19
Tribunale di Spoleto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice Federico Falfari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1891/2018 promossa da
(C.F. ), anche quale erede di (c.f.: Parte_1 C.F._1 Persona_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Campana del Foro di Spoleto, ed C.F._2
elettivamente domiciliato prezzo il suo Studio in Trevi, Via Sant'Egidio, 56, giusta delega a margine della comparsa di costituzione e risposta del 17 aprile 2019;
ATTORE e TERZO CHIAMATO nei confronti di
(C.F. ), residente a [...], rappresentato e Controparte_1 C.F._3
difeso dall'Avv. Tiziana Tarara ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Foligno, Via G.
Piermarini n. 8, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Parte attrice: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione respinta:
pagina 1 di 19 A. accertare e dichiarare la nullità, assoluta ed insanabile, della donazione eseguita in data 26 luglio 2018 da Per_1
in favore di a mezzo bonifico bancario con causale “regalia”, avente ad oggetto la somma di €
[...] Controparte_1
204.000,00, per difetto di forma ex art. 782 c.c.;
B. conseguentemente, condannare alla restituzione, in favore dell'asse ereditario di , della Controparte_1 Persona_1
somma di € 204.000,00, costituente indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., oltre interessi dalla domanda al saldo;
C. dichiarare la domanda riconvenzionale proposta da ed oggi rivolta nei confronti del solo odierno Controparte_1
concludente, inammissibile e improcedibile, per originaria carenza di interesse ad agire e, quindi, originaria carenza di azione;
D. nel merito, in via principale, rigettare la predetta domanda riconvenzionale, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
E. nel merito, in via subordinata, nel caso in cui dovesse essere accertato che il valore dell'immobile ecceda il prezzo pattuito e pagato, dichiarare che l'atto ha natura di negozio misto con donazione, e che quest'ultima rappresenta esclusivamente il maggior valore eventualmente accertato rispetto a quanto effettivamente pagato dall'odierno concludente;
F. nel merito, in via ulteriormente subordinata, nel caso in cui la domanda di simulazione promossa da Controparte_1
dovesse essere accolta e l'atto di compravendita essere dichiarato assolutamente simulato, dichiarare che sussiste un debito dell'asse ereditario di , in favore di della somma di € 204.125,00, con conseguente Persona_1 Parte_1
condanna restitutoria;
G. in ogni caso, con vittoria di spese”.
pagina 2 di 19 Parte convenuta: “si conclude per il rigetto della domanda proposta da parte attrice perché infondata in fatto ed in diritto.
In via gradata accertare e dichiarare che la dazione di denaro effettuata dall'attrice in data 30.07.2018, in favore del convenuto è valida ed efficace sino alla concorrenza di € 102.000,00.
In via riconvenzionale.
Accertare e dichiarare la natura di atto simulato della compravendita a rogito Notaio Dott. del 26.06.2018 tra Per_2
e e per l'effetto dichiarare che l'atto stipulato in pari data è una donazione. Persona_1 Parte_1
Accertare e dichiarare che il sig. ha ricevuto € 70.395,00, o quella diversa somma che dovesse risultare, Parte_1
in vita dalla madre a titolo di donazioni indirette e, per l'effetto, disporre la collazione di tutti i beni dalla de cuius donati.
Con vittoria delle spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio il figlio Persona_1 CP1
chiedendo di accertare la nullità della donazione effettuata a favore di questo attraverso bonifico
[...]
del 26/07/2018 per la somma di euro 204.000,00.
In particolare, l'attrice ha rappresentato che, nell'ottica di regolare i futuri rapporti successori fra i suoi due figli, e , secondo le indicazioni del loro padre premorto, ha alienato Controparte_1 Parte_1
in favore del figlio la nuda proprietà dell'immobile di sua proprietà, sito in Foligno, via San Pt_1
Sebastiano, con riserva di usufrutto in capo a sé medesima, al prezzo di euro 204.000,00, con l'intenzione
CP di dividere il ricavato fra i due fratelli. Tuttavia, nell'estate 2018, il fratello spingeva la madre a bonificarle l'intera somma ricavata dalla vendita, contro le originarie indicazioni della medesima. Ebbene,
CP nonostante le richieste di restituzione della detta somma, il figlio non riscontrava le medesime.
Per tali ragioni ha agito in giudizio per chiedere l'accertamento della nullità della donazione effettuata nei
CP confronti del figlio , per difetto della necessaria forma di legge, e la restituzione della somma versata.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito in giudizio , il quale ha contestato Controparte_1
in toto la domanda attorea, ritenendo come la suddetta dazione non avesse natura liberatoria, bensì
pagina 3 di 19 compensativa rispetto a quanto ricevuto dall'altro fratello. Invero, la compravendita dell'immobile di San
Sebastiano sarebbe da considerarsi dissimulante una donazione, in quanto il prezzo non sarebbe stato realmente corrisposto e comunque sarebbe di molto inferiore all'effettivo valore della nuda proprietà del cespite. Il ha concluso, dunque, chiedendo il rigetto della domanda attorea e chiedendo Controparte_1
di essere autorizzato alla chiamata in causa del terzo, , chiedendo in via riconvenzionale Parte_1
l'accertamento della natura dissimulata della compravendita sopra detta.
Differita la prima udienza, si è poi costituito , eccependo il difetto di interesse ad agire Parte_1
del fratello e comunque contestando nel merito la domanda trasversale del convenuto, nonché aderendo alla ricostruzione di fatto e diritto effettuata dalla di lui madre.
Alla prima udienza il giudizio è stato interrotto per il decesso dell'attrice, il giudizio è Persona_1
stato riassunto dal terzo chiamato, anche quale erede dell'attrice, . Sono poi stati CP1 Parte_1
concessi alle parti i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c.; la causa è stata poi istruita attraverso espletamento di c.t.u.. Ritenuta all'esito la causa matura per la decisione, la stessa è stata rinviata all'udienza del 05/12/2024, nella quale il giudice, dato atto che i procuratori avevano depositato le note scritte contenti le rispettive conclusioni, ha trattenuto la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
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1. Prima di entrare nel merito della controversia, si ritiene necessario analizzare le eccezioni pregiudiziali sollevate dal presente giudice istruttore, con ordinanza del 05/07/2022, e ribadite da parte convenuta nella propria comparsa conclusionale.
Nello specifico, il giudice istruttore aveva evidenziato il potenziale conflitto di interessi fra le odierne parti in causa, eredi e successori a titolo universale, anche in sede processuale, dell'attrice nonché il sopravvenuto difetto di interesse ad agire con riferimento alla domanda principale.
Ebbene, come è noto, si realizza il fenomeno della confusione soggettiva quando la qualità di successore universale è assunta dalla controparte. Se il de cuius ha come unico erede la controparte possono verificarsi due differenti situazioni: la prima ipotesi si realizza quando la confusione si attua sia sul piano processuale,
pagina 4 di 19 che nel diritto sostanziale, comportando l'assunzione, da parte del successore universale, del duplice ruolo di attore e convenuto, nonché di soggetto che si afferma titolare del diritto controverso e di soggetto che si assume essere obbligato. Trattasi di fattispecie cui si applica l'art. 1253 c.c. in punto di effetti della confusione, in virtù del quale, quando la qualità di creditore e di debitore si riuniscono nella stessa persona,
l'obbligazione si estingue. Processualmente parlando, tale fenomeno implica molteplici conseguenze a seconda dell'atteggiamento assunto dalla parte che assume il predetto duplice ruolo: se costei rimane inattiva cessando di partecipare al processo in corso, il processo medesimo si estingue;
qualora, invece, ella renda edotto il giudice dell'avvenuta confusione processuale, quest'ultimo pronuncerà una sentenza di cessazione della materia del contendere. Il principio vale naturalmente anche in relazione ai giudizi di gravame (cfr Cass. Civ., sent. n. 2986/2005 che, in una fattispecie in cui un ente era stato soppresso ed interamente incorporato da un altro, ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto da uno dei due enti nei riguardi dell'altro per sopravvenuta carenza di interesse, non sussistendo più alcun interesse delle parti (o rectius dell'unica parte ormai presente in causa) nell'accertamento di un'obbligazione che sarebbe estinta ai sensi dell'art. 1253 c.c..
La seconda ipotesi, invece, si concreta laddove la confusione operi sul piano meramente processuale: il diritto controverso si trasferisce ad un terzo a titolo di legato ed il processo prosegue nei riguardi del legatario. Se il de cuius oltre alla sua controparte, ha altri successori universali, il processo può proseguire: gli altri eredi assumono la posizione della parte originaria estinta e la controparte-successore conserva il ruolo che rivestiva all'inizio del processo. Fermo restando che, in tale ultima ipotesi, la sentenza deve necessariamente tener conto del fatto che la controparte originaria è, al contempo, successore universale del de cuius, cosicché, in caso di esito positivo della vertenza nei confronti degli eredi, occorre computare la quota di eredità spettante alla controparte medesima, operando le opportune compensazioni.
Ebbene, alla luce di tali considerazioni, non si ritiene né sussistere un'ipotesi di conflitto di interessi con riferimento alla domanda principale (non essendo parte con riferimento alla suddetta Parte_1
domanda e avendo comunque il riassumente un interesse omogeneo a quello del soggetto che, quale erede pagina 5 di 19 universale, sostituisce processualmente), né un difetto di interesse ad agire, residuando in capo agli eredi della parte interesse all'accertamento della validità del contratto in esame.
2. In secondo luogo, sempre in via preliminare, occorre delineare quali siano le domande effettivamente proposte in giudizio e riproposte (pertanto confermate e non rinunciate) in sede di precisazione delle conclusioni.
Invero, oltre alla domanda principale di nullità e quella riconvenzionale nei confronti del terzo di simulazione, fra le domande presenti nelle conclusioni precisate come sopra espressamente riportate, figura anche la domanda del convenuto di “Accertare e dichiarare che il sig. ha ricevuto € 70.395,00, o Parte_1
quella diversa somma che dovesse risultare, in vita dalla madre a titolo di donazioni indirette e, per l'effetto, disporre la collazione di tutti i beni dalla de cuius donati”.
Sul punto, la parte ha eccepito l'inammissibilità della proposta domanda in quanto Parte_1
tardivamente proposta nell'ambito della prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c..
Nello specifico, occorre ricordare, al netto del lungo e complesso dibattito dottrinale e giurisprudenziale sul punto (che non si intende ripercorrere essendo un fuor d'opera in questa sede), che ormai da tempo Cass.
S.U. 12310/2015, ha affermato il presente principio: la modifica della domanda iniziale può riguardare anche gli elementi identificativi oggettivi della medesima, causa petendi e petitum, purché si riferisca alla stessa vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l'atto introduttivo o sia a questa collegata. Tale “regola”, che si evincerebbe dal codice di rito in relazione alle ipotesi di connessione e, in particolare, al rapporto di connessione per “alternatività” o “per incompatibilità”, risulterebbe coerente con i principi di economia processuale e ragionevole durata del processo e limiterebbe il rischio di giudicati contrastanti.
Tale orientamento è stato poi riaffermato da Cass. S.U. 22404/2018, la quale ha ribadito come non sia dirimente, al fine di determinare l'ammissibilità o meno di una nuova domanda in sede di prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., la valutazione sulla modifica del petitum e della causa petendi, quanto piuttosto la verifica sulla circostanza che sia la domanda iniziale sia quella proposta successivamente riguardino la stessa vicenda sostanziale. Nella citata pronuncia, nello specifico, si è affermato il seguente principio: “È
pagina 6 di 19 ammissibile la domanda di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. proposta, in via subordinata, con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6, nel corso del processo introdotto con domanda di adempimento contrattuale, qualora si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, trattandosi di domanda comunque connessa (per incompatibilità) a quella inizialmente formulata”. Ebbene, la pronuncia del 2015 sembrava sottendere che la domanda modificata dovesse sostituire la precedente a cui la parte aveva perso interesse e, pertanto, rimaneva il dubbio se la domanda modificata, per essere ammissibile, dovesse essere sostitutiva di quella originaria. Invece, “la domanda “complanare” ex art. 183 c.p.c., comma 1, n. 6, non necessariamente dovrà sostituirsi alla domanda originaria, ma potrà ad essa cumularsi (quale domanda principale o in via vicaria)”.
Dunque, al fine di distinguere una domanda tecnicamente “nuova” e inammissibile da una legittima modifica o proposizione di domanda connessa, occorre far riferimento alla “teleologica complanarità”. In altri termini, il diritto fatto valere con la domanda deve riguardare la stessa vicenda sostanziale già dedotta, avvenire tra le stesse parti e, soprattutto, tendere alla realizzazione, almeno in parte, della stessa utilità finale
(salva la differenza di petitum mediato) e risultare incompatibile con il diritto originariamente dedotto in giudizio.
Ancor più di recente, tale principio è stato ribadito da Cass. Ord. n. 18546/2020: “[…] ciò che rende ammissibile la introduzione in giudizio di un diritto diverso da quello originariamente fatto valere oltre la barriera preclusiva segnata dall'udienza ex art. 183 c.p.c., e che, quindi, consente di distinguere la domanda che tale diritto deduce da quella riconvenzionale di cui si occupa il comma 5 del medesimo articolo (cd. reconventio reconventionis), è il carattere della
teleologica “complanarità”: il diritto così introdotto in giudizio deve attenere alla medesima vicenda sostanziale già dedotta, correre tra le stesse parti, tendere dopo tutto alla realizzazione, almeno in parte, salva la differenza tecnica di petitum mediato, dell'utilità finale già avuta di mira dalla parte con la sua iniziativa giudiziale e dunque risultare incompatibile con il diritto originariamente dedotto in giudizio” (ancor più di recente Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 08/11/2024, n. 28873 nonché per certi versi anche la nota Cass. civ., Sez. Unite, 15/10/2024, n. 26727, in materia di procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo).
pagina 7 di 19 Dunque, nel caso di specie pare difettare sia la sussistenza della medesima vicenda sostanziale che quella della teleologica finalità della nuova domanda proposta. Invero, parte convenuta introduce questioni di fatto del tutto nuove e legate a diverse vicende sostanziali;
le domande originarie, le quali riguardavano esclusivamente la compravendita del 26/06/2018 e la successiva destinazione del ricavato. Invece, con la suddetta domanda, si contestano per la prima volta asserite donazioni indirette intervenute nel corso della vita della in favore del figlio , in alcun modo ricollegate alle domande originarie che non Per_1 Pt_1
attenevano in alcun modo né ai rapporti successori, né alla collazione e divisone del patrimonio ereditario, ancora nemmeno venuto ad esistenza. Ancora, tale domanda non è in alcun modo teleologicamente orientata all'ottenimento della medesima utilità cui era tesa l'iniziale iniziativa giudiziaria, nel caso di specie la domanda riconvenzionale trattandosi del convenuto. Infatti, la domanda di collazione delle somme asseritamente prelevate dal figlio dai conti della madre nel corso della vita non mira ad ottenere la Pt_1
medesima utilità della domanda di simulazione, svolta tra i fratelli, di una specifica e diversa compravendita immobiliare.
In ogni caso e ad abundantiam, è noto che la collazione consiste nel conferimento all'asse ereditario di tutte le liberalità che i soggetti indicati dall'art. 737 c.c. abbiano ricevuto dal de cuius quando il medesimo era in vita;
la ratio dell'istituto risiederebbe nel fatto che le donazioni fatte ai soggetti destinati a rivestire la qualifica di eredi costituirebbero un'anticipazione dell'eredità, sicché il computo di esse, ai fini della divisione del patrimonio ereditario, andrebbe a rimuovere la disparità di trattamento che le donazioni fatte in vita dal de cuius altrimenti potrebbero determinare tra i coeredi. Tale domanda, dunque, è funzionale alla divisione del patrimonio ereditario e, a differenza dell'azione di riduzione, perde la sua ragion d'essere qualora sia proposta autonomamente. Difatti, anche la Suprema Corte ha affermato che “La collazione è disciplinata dalla legge come una fase della divisione ereditaria, sicché non può formare oggetto di un'azione giudiziale autonoma dalla divisione stessa, neppure a fini di mero accertamento” (Cass. civ. Sez. II Sent., 21/05/2015, n. 10478).
Pertanto, la medesima, nella presente sede, non apparirebbe comunque ammissibile, non essendo stata pagina 8 di 19 formulata dalla parte con la memoria richiamata (né in sede di precisazione delle conclusioni) domanda di divisione.
La domanda in questione, pertanto, dovrà ritenersi inammissibile.
3. Passando alle due domande originariamente proposte, merita primaria attenzione quella formulata in via principale.
Trattasi, in verità, di una lineare domanda di nullità per difetto di forma legale di una donazione ex artt.
1418 e 728 c.c..
Ebbene, la questione dell'esatta qualificazione dell'operazione negoziale sottoposta all'esame dell'odierno decidente, è stata risolta in termini di donazione diretta dalle Sezioni Unite della Suprema Corte avendo affermato che “In tema di atti di liberalità, il trasferimento, attraverso un ordine di bancogiro del disponente, di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta, soggetta alla forma dell'atto pubblico, salvo che sia di modico valore, poiché realizzato non tramite un'operazione triangolare di intermediazione giuridica, ma mediante un'intermediazione gestoria dell'ente creditizio. Infatti, l'operazione bancaria tra il donante ed il donatario costituisce mero adempimento di un distinto accordo negoziale fra loro concluso e ad essa rimasto esterno, il quale solo realizza il passaggio immediato di valori da un patrimonio all'altro, e tale circostanza esclude la configurabilità di un contratto in favore di terzo, considerato che il patrimonio della banca rappresenta una “zona di transito” tra l'ordinante ed il destinatario, non direttamente coinvolta nel processo attributivo, e che il beneficiario non acquista alcun diritto verso l'istituto di credito in seguito al contratto intercorso fra
quest'ultimo e l'ordinante” (Cass. SS. UU. 18725/2017).
In altri termini, le parti stipulano un negozio che prevede il passaggio di denaro dal patrimonio di uno al patrimonio dell'altro; l'operazione bancaria rappresenta mero adempimento della donazione, che si presenta come diretta seppur ad esecuzione indiretta (in quanto mediata dalla banca) ed è soggetto alla forma dell'atto pubblico, salvo che sia di modico valore.
Ciò posto, nella fattispecie in esame, il trasferimento della somma di € 204.000,00 è sì avvenuto attraverso un'operazione bancaria (la disposizione di bonifico del 26/07/2018) ma questa rappresenta l'adempimento pagina 9 di 19 di un negozio tra beneficiante ( e beneficiario ( ) che, sorretta dallo Persona_1 Controparte_1
spirito di liberalità tipico della donazione, ha integrato la donazione diretta, per la quale era necessaria la forma dell'atto pubblico.
Né tali conclusioni sono messe in discussione dalla presunta scrittura sottoscritta dalla (doc. 4 Per_1
parte convenuta) avente pari data, attraverso la quale, nella prospettazione del convenuto, verrebbe esplicitata la finalità compensativa dell'atto in questione.
Ebbene, a prescindere dalla genuinità di tale scrittura, il cui tenore è contrastante con quello delle successive missive mandate dalla al figlio beneficiario del bonifico, non va confuso il motivo di un Per_1
determinato trasferimento immobiliare con la causa dello stesso. Infatti, anche qualora si ritenesse che
CP realmente la avesse inteso beneficiare il figlio dell'intera somma in questione, sulla base della Per_1
considerazione per cui aveva già trasferito l'immobile di sua proprietà all'altro figlio per un valore inferiore a quello reale, ciò comunque non significherebbe che l'atto in questione non sia comunque connotato dall'animo liberale. Anzi, a ben vedere, anche tale documento, non riportando altre ragioni (notasi bene, intercorrenti fra donante e donatario) che giustificassero causalmente tale spostamento patrimoniale, conferma che lo strumento utilizzato dalla madre per “compensare” e quindi di fatto anticipare i trasferimenti paritetici mortis causa verso i figli, è proprio quello della donazione.
Ulteriore conferma della suddetta circostanza, inoltre, è fornita dalla indicazione, quale causale del suddetto bonifico, del termine “regalia”; sul punto, non coglie nel segno la tesi del convenuto per cui a tale indicaizone non potrebbe riconoscersi rilevanza alcuna in quanto compilata dall'addetto dell'istituto bancario. Invero, la stessa Suprema Corte ha affermato di recente che “le distinte dei bonifici – quand'anche redatte in via telematica attraverso compilazione dell'ordine – sono infatti ascrivibili alla volontà dell'ordinante. Esse specificano nel dettaglio le informazioni essenziali che riguardano la transazione e la identificano, dovendo riportare l'importo, la causale, i dati anagrafici personali del mittente (ove si tratti di distinte cartacee), i dati del destinatario, il giorno e la data di emissione, la firma (ove redatte in cartaceo) o la convalida della disposizione (ove impartite online). Pertanto, l'indicazione della causale non è riconducibile alla compilazione dell'addetto bancario, cui sia rimesso l'ordine, quale mera imputazione
pagina 10 di 19 contabile. Piuttosto, all'esito dell'ordine impartito che riporta la causale, viene rilasciato un documento cartaceo allo sportello
o un documento elettronico sull'online banking. Solo tale documento costituisce una copia contabile, all'interno della quale sono riepilogati tutti dettagli dell'operazione, i dati del beneficiario, del mittente, l'importo e la causale, la data e l'ora dell'operazione e altri dati essenziali, a fini probatori dell'operazione di trasferimento di denaro effettuata. Siffatti dati cristallizzano comunque le indicazioni del bonifico fomite dall'ordinante” (Cass. Civ., Sezione II, ord. n. 20052 depositata il 22 luglio 2024). Dunque, in assenza di una contraria prova in merito alla compilazione da parte dell'addetto dell'istituto di credito contrastante con la volontà dell'ordinante, tale elemento istruttorio ben può essere valorizzato unitamente alle circostanze già sopra riepilogate.
Dunque, trattandosi pacificamente di donazione e chiaramente, stante l'elevato ammontare, di non modica misura, occorre accogliere la domanda originariamente formulata da parte attrice.
Essendo la medesima deceduta nel corso del giudizio, considerato anche quanto affermato al par. 1 (la sentenza deve necessariamente tener conto del fatto che la controparte originaria è, al contempo, successore universale del de cuius, cosicché, in caso di esito positivo della vertenza nei confronti degli eredi, occorre computare la quota di eredità spettante alla controparte medesima, operando le opportune compensazioni), dovrà pronunciarsi condanna alla restituzione di metà della somma in favore dell'altro coerede , oltre interessi dalla domanda al saldo effettivo. Parte_1
4. Infine, quanto alla domanda di simulazione relativa dell'atto di compravendita del 26/06/2018, preliminarmente parte terza chiamata ne sostiene l'inammissibilità, per carenza di interesse ad agire non essendo ancora aperta (all'epoca della proposizione della stessa) la successione di Persona_1
Non si disconosce il precedente, ormai superato, della Suprema Corte risalente al 1987 secondo il quale:
“poiché al figlio non spetta alcun diritto sul patrimonio del genitore prima della morte e dell'accettazione dell'eredità, neppure in quanto legittimario, data la non configurabilità di una lesione di legittima in ordine ad un patrimonio non ancora relitto, deve escludersi la legittimazione del figlio a far valere la simulazione di una compravendita intercorsa fra il genitore, tuttora in vita, ed un altro figlio, senza che l'adesione alla domanda del genitore, titolare del diritto, possa spiegare un effetto integrativo della carente legittimazione” (Cass. Civ., sent. 27 marzo 1987, n. 2968). La pronuncia, come detto del tutto pagina 11 di 19 superata, appare affermare il difetto di legittimazione del potenziale erede in relazione alla domanda di simulazione nei confronti del proprio (futuro) dante causa a titolo universale.
In verità, deve rilevarsi come tale affermazione non sia condivisibile.
In primo luogo, le conclusioni cui era giunta la Suprema Corte nel 1987 sono state rimeditate, anche alla luce delle novità legislative in materia. In particolare, Cass. civ. Sez. I, Sent., 09/05/2013, n. 11012 ha condivisibilmente ritenuto che “l'art. 563 cod. civ., comma 1, prevede che la sentenza che accoglie l'azione di riduzione avanzata del legittimario non è opponibile nei confronti di terzi che abbiano acquistato un immobile da parte di donatari soggetti ad azione di riduzione, qualora siano trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione. A temperare le esigenze di certezza sottese a tale disposizione con il tradizionale favor - di natura reale - accordato al legittimario pretermesso, soccorre il comma 4 del medesimo art. 563 cod. civ., secondo cui: "Salvo il disposto del n. 8 dell'art. 2652, il decorso del termine di cui al comma 1 e di quello di cui all'art. 561, comma 1, è sospeso nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta del donante che abbiano notificato e trascritto, nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa, un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione". Non si tratta, quindi, di proporre un'azione di simulazione direttamente finalizzata all'esercizio dell'azione di riduzione, che presuppone, secondo l'insegnamento di questa Corte (Cass., 30 luglio 2004, n. 14562; Cass., 21 febbraio
2007, n. 4021), l'apertura della successione dell'alienante, bensì di notificare - e trascrivere - l'atto di opposizione previsto dal richiamato art. 563 cod. civ., comma 4, che, diversamente dalla prima ipotesi, è preordinato alla sospensione del termine per
l'eventuale proposizione dell'istanza di restituzione e non richiede, quindi, la previa lesione delle ragioni del legittimario (non a caso il legislatore, diversamente dalle norme contenute negli altri articoli che regolano la materia, non adopera qui il termine
"legittimario", riferendosi al "coniuge e ai parenti in linea retta del donante"). Tanto premesso, non può omettersi di rilevare che, per poter proporre l'opposizione, il coniuge o i parenti in linea retta del simulato alienante debbono previamente aver esperito con successo l'azione di simulazione relativa, onde far accertare che le parti abbiano effettivamente inteso realizzare una donazione, nei cui confronti è unicamente previsto l'atto di opposizione: sotto tale profilo è innegabile, alla luce delle recenti modifiche degli artt. 561 e 563 cod. civ., nei termini sopra indicati, la proponibilità dell'azione di simulazione ancor prima dell'apertura della successione dell'alienante. Tale soluzione presuppone una risposta positiva al quesito circa la proponibilità dell'azione di restituzione, nei confronti di terzi, da parte del legittimario che abbia vittoriosamente agito in riduzione, nei
pagina 12 di 19 limiti di cui all'art. 563 cod. civ., comma 1, anche nell'ipotesi di atto formalmente oneroso che dissimuli una donazione.
Quest'ultima soluzione, ad avviso del Collegio, appare preferibile in quanto conforme alla previsione dell'art. 1415 cod. civ., comma 1, che sancisce l'inopponibilità della simulazione ai terzi che abbiano acquistato in buona fede diritti dal titolare apparente (a diversa conclusione sembra doversi pervenire in tema di donazione indiretta, alla luce di quanto affermato da
Cass., 12 maggio 2010, n. 11496)”.
Tali conclusioni, peraltro, sono state di recente condivise da Cass. civ. Sez. II Sent., 11/02/2022, n. 4523, la quale ha affermato che “L'azione di simulazione di un contratto dissimulante una donazione di un bene immobile può essere esperita, dal coniuge o dal parente in linea retta del disponente, anche prima dell'apertura della successione di quest'ultimo, allo specifico scopo di consentire l'opposizione di cui all'art. 563, comma 4, c.c. e di rendere, in futuro, possibile
l'esperimento della domanda di restituzione del bene donato di cui all'art. 563, comma 1, c.c.”.
Pertanto, la domanda in esame si ritiene ammissibile.
4.1 Passando al merito della domanda formulata, occorre preliminarmente precisare come non sia corrispondente con i fatti di causa la tesi del convenuto per la quale il fratello non avrebbe versato il prezzo pattuito.
Tale circostanza, invero, risulta palesemente sconfessata dal fatto che tali somme (la maggior parte delle quali, peraltro, provenivano da una provvista ottenuta mediante un contratto di mutuo stipulato da
[...]
) furono versate in un conto cointestato con la madre e che questa ne ha integralmente Parte_1
CP disposto mediante donazione in favore del figlio .
Ciò posto, e potendosi al più ragionare nei termini di compravendita effettuata a prezzo inferiore a quello del valore effettivo del cespite, occorre premettere che tale circostanza non integra di per sé stessa una donazione o meglio un negotium mixtum cum donatione, il quale deve essere caratterizzato da una causa onerosa e da una finalità del negozio commutativo volta a raggiungere per via indiretta, attraverso la sproporzione di significativa entità delle prestazioni corrispettive, l'arricchimento di uno dei contraenti.
Inoltre, deve sussistere la consapevolezza da parte dell'alienante di cagionare, per puro spirito di liberalità, un arricchimento della controparte acquirente, costituito dalla differenza tra il valore reale del bene ceduto pagina 13 di 19 e la minore entità del corrispettivo ricevuto, che appare del tutto insufficiente. In questo modo il negozio posto in essere realizza una fattispecie di donazione indiretta. Il negotium mixtum cum donatione può tradursi in una simulazione relativa e in tal caso spetterà alla parte, che intenda far valere in giudizio la simulazione, provare la sussistenza di una sproporzione di significativa entità tra le prestazioni, la consapevolezza di essa e l'animus donandi dell'alienante.
Ebbene, quanto al requisito soggettivo, ossia la consapevolezza della presunta sproporzione rilevante fra valore del bene compravenduto e animus donandi dell'alienante, chiaramente limitato alla differenza di valore, potrebbe rivestire valore probatorio la citata dichiarazione della del 26/07/2018. Si Per_1
evidenzia, comunque, come tale documento sia stato contestato dal terzo chiamato (non potendo farlo l'attrice nelle more deceduta in data antecedente alla prima udienza), evidenziando come la dichiarazione non fosse stata scritta dalla (era redatta a computer, strumento che la medesima non sapeva usare) Per_1
e fatta sottoscrivere in pari data rispetto al bonifico di cui si è detto;
viceversa, assumono più pregnante significato le due missive, scritte di proprio pugno dalla , nella quale si rappresenta come sia Per_1
avvenuto contrariamente alla sua volontà il versamento della somma integrale al fratello e la scarsa consapevolezza della madre di ciò che stava facendo, considerata anche l'età della medesima (87 anni) e il fatto che delle operazioni materiali si era occupato il figlio.
In ogni caso, pare difettare il requisito oggettivo della sproporzione di significativa entità fra le prestazioni.
Sul punto, vale ribadire che nel negotium mixtum cum donatione deve prevalere l'intento liberale, altrimenti si verserebbe comunque nell'ambito della compravendita vera e propria, nella quale una sproporzione di non significativa entità costituisce un elemento privo di rilevanza giuridica in virtù del principio di insindacabilità dell'equilibrio economico stabilito dalle parti dotate di uguale forza contrattuale.
Ciò premesso, occorre evidenziare come dagli esiti delle c.t.u., il bene oggetto di compravendita (recte il diritto di nuda proprietà sullo stesso) risulta stimato alla data del trasferimento in euro 274.793,08, a fronte dei 204.000,00 euro versati dall'acquirente. Ebbene, una tale differenza, quantificabile in circa il 25% del valore, non si ritiene sufficiente da costituire una sproporzione di rilevante entità dalla quale desumere pagina 14 di 19 l'esistenza di una donazione indiretta, andandosi altrimenti a interferire in modo eccessivo con quella liberta contrattuale, diretta espressione dell'art. 41 Cost.. Occorre, inoltre, tenere in considerazione che i due paciscenti erano madre e figlio e che pertanto appare ancor più comprensibile un prezzo ridotto, ma non eccessivamente, rispetto a quello di mercato.
Le censure mosse avverso l'elaborato peritale da parte del convenuto, peraltro, non paiono accoglibili.
Posto che si condividono le diffuse e argomentate considerazioni di replica del consulente alle osservazioni mosse dal c.t.p. del convenuto, si ritiene opportuno evidenziare come il tecnico abbia correttamente risposto alla medesime e, nello specifico, quanto all'asserita erronea valutazione della zona in cui ricade l'immobile (e quindi del parametro base utilizzato che terrebbe conto solamente delle tabelle dell'OMI dell'Agenzia delle Entrate), il c.t.u. ha rilevato “La scrivente C.T.U., di fatto, ha effettuato una puntuale ricerca sulla piattaforma dell'Agenzia delle Entrate dedicata alla Consultazione valori immobiliari dichiarati dove è possibile rilevare, per indirizzo o per area, il numero di transazioni e il valore effettivamente dichiarato negli atti per diverse tipologie di immobile.
Sfortunatamente, come si può agevolmente verificare, nessun dato è reperibile né per l'anno di riferimento (2018) né per caratteristiche tipologiche, zona e consistenza degli immobili. Riscontrata la oggettiva difficoltà a reperire i dati di riferimento necessari, non si è ritenuto proficuo interpellare le agenzie di mediazione locali o i siti di annunci immobiliari che espongono immobili posti recentemente in commercio, dunque, non allineati cronologicamente alla data del rogito notarile del 26.06.2018 come richiesto dal Magistrato. Il valore degli immobili rinvenibile da suddette fonti, inoltre, non è attendibile poiché il prezzo richiesto dal venditore non necessariamente coincide con il prezzo finale della compravendita. Si aggiunga che gli immobili
oggetto di stima ricadono in una zona in cui vi è una carente dinamica di mercato. Ovviamente non si può pensare che uno o due prezzi possano rappresentare validamente l'andamento delle compravendite. Il metodo suggerito, infatti, presuppone il reperimento di una pluralità di prezzi, riferiti ad altrettanti immobili con caratteristiche omogenee assimilabili al bene in esame, tali da formare una ampia scala di valori che, opportunamente diagrammati, si dispongono lungo la tipica curva gaussiana la cui cuspide centrale rappresenta il valore modale, ossia il valore più probabile per quel tipo di immobile, con quella ubicazione, caratteristiche, ecc.. Il perito sa perfettamente che rivolgersi ai pubblici registri immobiliari o agli archivi notarili senza avere riferimenti precisi, pone diverse criticità dovute alla poco agevole, per non dire ardua, individuazione e
pagina 15 di 19 reperimento di atti utili al caso specifico, repertoriati in ordine cronologico e non per tipologia di immobile, spesso non consultabili compiutamente per la insufficienza di dati circa la destinazione, categoria e classificazione dei beni nonché per la mancanza delle planimetrie catastali necessarie al confronto. Sopperiscono a tali difficoltà proprio le mercuriali ossia i valori modali pubblicati da Enti di ricerca, grandi società immobiliari, istituti bancari, Agenzia delle Entrate (OMI), Camere di
Commercio, ecc., determinati sulla base di dati di mercato omogenei, reali e attendibili, opportunamente tabulati in appositi prospetti per agevolarne la consultazione. Detti valori di riferimento, comunemente assunti per le stime sintetico-comparative e utilizzati dal C.T.U. nella presente perizia di stima, oltre ad essere pubblicati con cadenza semestrale (OMI) o trimestrale
(Borsa Immobiliare) in base all'effettivo valore dichiarato nei trasferimenti immobiliari, sono aggiornati, oggettivi e assolutamente affidabili. Resta inteso che le mercuriali sono riferite a unità immobiliari libere da vincoli locatizi, in condizioni medie di manutenzione e conservazione, suddivise per classi di età, in normale stato di conservazione e con classe energetica media. Attraverso l'applicazione di opportuni coefficienti correttivi, come già puntualizzato in perizia, si tiene conto dell'unicità del cespite e si considerano le effettive caratteristiche di ubicazione, consistenza, classificazione, situazione giuridica ed amministrativa, caratteristiche tipologiche, finiture, impianti, ecc.. A pagina 25 dell'elaborato peritale sono esposti distintamente i motivi per cui sono stati utilizzati i valori minimi indicati nelle tabelle consultate ma, per opportunità, qui si ribadiscono: scarso stato manutentivo del fabbricato, assenza delle obbligatorie certificazioni di conformità degli impianti tecnologici, bassa prestazione energetica (Classe energetica “G”) dell'edificio residenziale desumibile dall'attestazione di prestazione energetica (APE) già allegata all'elaborato peritale inviato alle parti”.
Pertanto, si ritiene che il c.t.u. abbia utilizzato dei criteri oggettivi e in grado di fornire un valore base realistico per procedere alla stima, in alcun modo mostrando “una certa prevenzione rispetto all'oggetto della sua valutazione”, censura piuttosto grave che non trova riscontro nel dettagliato e motivato elaborato peritale, nel quale, contrariamente a quanto affermato dalla convenuta, si tiene conto della localizzazione (ad esempio, nei coefficienti correttivi è stato utilizzato il valore massimo, 1,05, per il punteggio relativo alla
“esposizione”, qualificandola come “di pregio/panoramica”), delle dimensioni e finiture.
Ancora, quanto alle detrazioni, il c.t.u. giustifica motivatamente la riduzione per la servitù di elettrodotto sul fondo agricolo (pag. 34 relazione c.t.u.), in relazione alla quale alcuna rilevanza il fatto che l'ente gestore pagina 16 di 19 della linea abbia risarcito, in epoca presumibilmente lontana o comunque non nota, il proprietario, dovendosi in questo caso limitare a considerare il valore dell'immobile all'epoca del trasferimento (quando la servitù era già esistente); quanto alle detrazioni relative all'assenza di allaccio alla rete fognaria, se ne ritiene la congruità, non avendo rilevanza che anche altri immobili della zona non lo abbiano e che ciò fosse noto alle parti, dovendosi il c.t.u. limitare a prendere atto del valore oggettivo e assoluto del bene (e dei relativi costi di gestione) a prescindere da circostanze esterne e ultronee, quale lo stato degli immobili limitrofi;
quanto alla presenza di eternit nel manto di copertura, a prescindere da un immediato obbligo legislativo di rimozione dello stesso o di un attuale stato di degrado, il c.t.u. evidenzia come la presenza del medesimo in sé (considerata la sua durata nel tempo, la necessità di vigilare sul suo stato, segnalarlo all'asl ed eventualmente intervenire per prevenire conseguenze nocive per gli abitanti dell'immobile) sia un fattore che incide sul valore complessivo dell'immobile; quanto all'intervento di riparazione dell'immobile e dei benefici statali post-sisma 2016, si evidenzia come il procedimento in questione sia iniziato nel 2020 e sia stato approvato solo nel 2022, quindi in epoca successiva all'alienazione e da parte dell'odierno proprietario.
Infine, quanto alla vetustà degli impianti rilevata dal c.t.u., il quale ha fatto accesso ai luoghi, non vi è motivo di dubitare, sulla base della sola circostanza per cui vi sono delle fatture emesse dalla ditta Geo
[...]
nei confronti della madre risalenti a un intervento di efficientamento energetico nel Controparte_2
2012/2013. Eventualmente, è possibile che tali lavori non siano stati fatti, ovvero non siano stati fatti a regola d'arte, ma non è questa la sede per contestare la suddetta circostanza;
come ribadito più volte, nella presente sede occorre limitarci a prendere atto dello stato e del valore dell'immobile in questione al momento dell'acquisto.
pagina 17 di 19 Alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene di condividere gli esiti cui è giunto il c.t.u. e, pertanto, le conclusioni di cui sopra in merito all'insussistenza di prova di simulazione relativa con riferimento al contratto di compravendita del 26/06/2018.
La domanda riconvenzionale del convenuto, pertanto, merita integrale rigetto.
5. Le spese di lite, ivi incluse quelle di c.t.u., seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al d.m. 55/2014, così come aggiornato dal d.m. 147/2022, tenuto conto del valore e della durata della controversia, dell'istruttoria espletata e delle questioni sottoposte all'attenzione del Tribunale che legittimano l'utilizzo dei parametri medi dello scaglione di riferimento, ad eccezione della fase di trattazione/istruttoria per cui è opportuno operare la riduzione al 50% stante la semplicità della medesima.
Le spese della sub procedura cautelare di sequestro preventivo, rigettato, devono essere poste a carico della massa ereditaria, in quanto introdotto dalla e quindi il coerede dovrà Persona_1 Parte_1
sopportare le medesime per il 50% mentre il restante 50% non sarà ripetibile, in quanto posto a carico del convenuto coerede.
Le spese quelle del procedimento di istruzione preventiva, anche questo rigettato, saranno poste a carico di
. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica definitivamente pronunciando:
- Accoglie le domande di parte attrice e per l'effetto dichiara la nullità della donazione della somma di euro 204.000,00 effettuata da in favore di , in data Persona_1 Controparte_1
26/07/2018;
- Condanna alla restituzione della somma di euro 102.000,00, oltre interessi Controparte_1
dalla domanda al saldo effettivo, in favore di;
Parte_1
pagina 18 di 19 - Rigetta la domanda riconvenzionale di simulazione di parte convenuta e dichiara inammissibile quella di collazione;
- Condanna al pagamento in favore di delle spese legali del Controparte_1 Parte_1
presente giudizio liquidate in euro 786,00 per spese ed euro 11.268,00 (euro 2.552,00 per fase di studio, euro 1.628,00 per fase introduttiva, euro 2.835,00 per fase trattazione/istruttoria, euro
4.253,00 per fase decisionale) per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%,
i.v.a. e c.a.p. come per legge;
- Condanna al pagamento in favore di del 50% delle spese Parte_1 Controparte_1
legali del sub procedimento di sequestro preventivo, liquidate in euro 2.612,00 (euro 1.125,50 per fase di studio, euro 601,00 per fase introduttiva, euro 885,50 per fase decisionale) per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge;
- Condanna al pagamento in favore di delle spese legali del Parte_1 Controparte_1
sub procedimento di a.t.p. in corso di causa, liquidate in euro 2.126,00 (euro 1.134,00 per fase di studio, euro 992,00 per fase introduttiva) per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge;
- Pone le spese di c.t.u., così come liquidate con separato provvedimento, definitivamente a carico di parte convenuta.
Spoleto, 11/03/2025
Il giudice
Federico Falfari
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