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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 11/03/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 135/25 Registro generale Appello Lavoro n. 1297/24
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott. Giovanni PICCIAU Presidente Dott.ssa Susanna MANTOVANI Consigliera Dott. Giovanni CASELLA Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso le sentenze nn. 4324/2023 e 2715/24 del Tribunale di Milano, est. Dott.ssa Martini, discussa all'udienza collegiale del 13 febbraio 2025 e promossa
DA
in proprio e quale titolare della cessata Parte_1 ditta individuale ' Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Manlio Marino, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Milano, Corso Italia n. 50
APPELLANTE
CONTRO
rappresentato e difeso dagli avv.ti Giancarlo Cassandro e Controparte_1
Marina Buono, presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliato in Milano, Viale Andrea Doria 5
E
, in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Cristiana Vivian, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via Savarè, n. 1
APPELLATI
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE:
“NEL MERITO Riformare parzialmente, con riferimento ai capi impugnati a mezzo del presente ricorso, la Sentenza provvisoria n. 4324 / 2023 del 15.1.2024 del Tribunale di Milano e la Sentenza Definitiva n. 2715/2024 del Tribunale di Milano, pronunciate a
[1] definizione del procedimento R.G. n. 4438/2022, confermandole per il resto, con conseguente integrale rigetto delle domande avversarie. IN VIA SUBORDINATA Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, e nell'ipotesi in cui il Giudicante ritenesse di accertare, per tutto o parte del periodo lamentato dal signor , l'avvenuto svolgimento di un Controparte_1 rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno, limitare la condanna dell'appellante alla sola regolarizzazione della posizione CP contributiva del signor , nei confronti dell' . Controparte_1 IN OGNI CASO, condannare l'appellata a corrispondere all'appellante – in persona del legale rappresentante pro tempore - spese legali, competenze ed onorari di causa, I.V.A., C.P.A. e spese generali (15%) ex art. 13, comma 10, della legge n. 247 del 2012, oltre che l'integrale rimborso delle spese vive sostenute (contrubuto unificato e marca da bollo) in relazione al primo ed al secondo grado di giudizio”
PER : CP_1
“Nel merito In via principale: rigettare il ricorso in appello e tutte le domande ex adverso svolte con ogni più ampia statuizione e declaratoria di legge, in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto per i motivi dedotti nella presente memoria difensiva. Spese di lite rifuse”.
PER : CP_2
“Confermare le sentenze del Tribunale di Milano qui impugnate e per l'effetto rigettare il ricorso in appello. Spese, diritti ed onorari di causa interamente rifusi e posti a carico di chi di ragione, come per legge, secondo tariffa.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza parziale n. 4324/2023, pubblicata il 15.1.2024 il Tribunale di Milano (Dott.ssa Martini), ha parzialmente accolto il ricorso proposto da
[...]
nei confronti dell'impresa individuale CP_1 Parte_2
nonché di per la regolarizzazione della posizione
[...] CP_2 contributiva. Il Tribunale ha accertato l'avvenuta cessione dell'azienda da parte dell' CP_3 individuale di a favore della ditta Controparte_4 individuale nel luglio 2015, accertando Parte_2 al contempo che il sig. ha prestato attività lavorativa in regime di CP_1 subordinazione e a tempo pieno a favore di Controparte_4
dal 9.5.2012 al 23.7.2015 ed a favore di
[...] Pt_2 Parte_1
dal 24 luglio 2015 al 6 aprile 2021, con conseguente diritto alle
[...] conseguenti differenze retributive. Con relazione peritale, depositata in data 9.5.2024, il nominato CTU ha concluso nel senso che le differenze retributive maturate dal ricorrente in costanza di rapporto ammontavano ad un totale di Euro 84.738,20, di cui euro 30.828,15 per il periodo di competenza di CP_4 CP_4
dal 9.5.2012 al 23.7.2015 ed euro 53.910,05 per il periodo di
[...] competenza di dal 24 luglio 2015 al 6 Parte_2 aprile 2021. Il CTU ha precisato, tuttavia, che, avendo il ricorrente dichiarato in ricorso di aver percepito un importo netto superiore a quanto indicato nelle buste paga per un totale di euro 123.458,00 (p. 19 del ricorso), tenuto conto di quanto effettivamente percepito e dichiarato dal lavoratore, l'importo a lui spettante era pari complessivamente ad euro 79.808,82. All'udienza del 28.5.2024, i procuratori di parte ricorrente hanno confermato quanto dichiarato in ricorso in merito all'importo netto percepito dal ricorrente
[2] in costanza del rapporto di lavoro, mentre il procuratore di parte resistente ha mosso obiezioni, del tutto generiche, ai conteggi elaborati dal CTU. Tali conteggi sono stati invece recepiti dal primo giudice con la sentenza definitiva n. 2715/2024, che li ha ritenuti esenti da vizi, emettendo la conseguente pronuncia di condanna nei confronti della parte resistente. In particolare, il Giudice ha fondato la propria decisione sulla continuità Contr aziendale tra e , confermata dal teste , che ha lavorato per Pt_2 Tes_1 entrambe le imprese individuali, il quale ha dichiarato che l'ufficio era rimasto invariato. Il lavoratore aveva chiesto, altresì, che fosse riconosciuto un inquadramento superiore rispetto al 5° livello del CCNL formalmente attribuito. Tuttavia, il Giudice ha rilevato che il sig. ha del tutto omesso di riportare la CP_1 declaratoria del 5° livello, limitandosi a menzionare i livelli di inquadramento richiesti, non assolvendo al proprio onere probatorio. Peraltro, il teste ha dichiarato che il si occupava, tra l'altro, di Tes_2 CP_1 registrazione manuale delle fatture acquisti e vendite, registrazione manuale e compilazione dei fogli Corrispettivi, Liquidazione IVA trimestrale e mensile. Siffatte mansioni non sono state ritenute riconducibili al 3° livello da parte del primo giudice, poiché la prova testimoniale non ha dato evidenza che il
[...] svolgesse mansioni di concetto, come il 3° livello richiederebbe, nel CP_1 periodo 9.5.2012-23.7.2015. Il Tribunale è giunto alle medesime conclusioni anche in riferimento al 3° livello super richiesto per il periodo 1.1.2013-31.12.2017, al quale appartengono i contabili amministrativi. Nonostante fosse emerso che il sig. avesse effettivamente assegnato al Tes_1 [...] altre attività oltre alla contabilità semplificata, come la contabilità CP_1 ordinaria, il precisava anche che, soprattutto nel primo periodo e, quindi, Tes_1 almeno fino ad aprile 2019, ciò avveniva comunque sotto le sue istruzioni e direttive e sempre sotto il suo controllo e supervisione. Peraltro, il non CP_1 coordinava un gruppo di lavoro e non operava con l'autonomia richiesta dalla declaratoria del 3 livello super CCNL. In riferimento all'anno 2018, il Tribunale ha rilevato come il 5° livello fosse inadeguato alle mansioni concretamente svolte dal di ma, a partire da CP_1 quell'anno nonostante quest'ultimo operasse in autonomia, essa non era comunque sufficiente a giustificare l'inquadramento al 2° livello. Per il periodo 1.1.2019-6.4.2021 il lavoratore rivendicava il 1° livello del CCNL. Il Tribunale ha ritenuto pacifico, poiché non contestato, che in quel lasso temporale il fosse stato assegnato al 4° livello CCNL fino alla CP_1 cessazione del rapporto. Dal momento che anche in quel periodo il era CP_1 sempre affiancato da una figura di dottore commercialista, il Giudice ha rigettato anche la domanda relativa al 1° livello. Il Tribunale, ritenuto che dall'istruttoria era emerso quanto dedotto dal ricorrente, ha infine accertato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a
[3] tempo pieno di 40 ore settimanali sin dal 9.5.2012 fino alla cessazione del rapporto.
Con ricorso del 27.11.2024 , titolare della Parte_1 cessata impresa individuale , ha proposto appello avverso la sentenza Pt_2 parziale e quella definitiva di primo grado per i seguenti motivi: 1) Violazione dell'art. 112 c.p.c. secondo cui il Giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa: vizio di ultrapetizione Con la prima censura, l'appellante lamenta la totale erroneità della sentenza parziale, dal momento che il sig. non aveva chiesto di ottenere le CP_1 differenze retributive per il lavoro a tempo pieno prestato per LMP e GLEM, ma solo quelle riferibili al superiore inquadramento non riconosciuto dal Tribunale. Il non avrebbe mai lamentato di essere stato pagato meno o in misura CP_1 incongrua rispetto alle ore di lavoro effettivamente svolte. Anzi, avrebbe dichiarato di aver ricevuto in contanti il compenso netto da lui spettante per il full time e straordinari. Al più, ha reclamato la necessità che la sua posizione contributiva- previdenziale fosse regolarizzata. Il lavoratore, infatti, non avrebbe fornito alcuna precisa informazione in ordine a quanto ammonterebbero le differenze retributive tra il percepito e il dovuto in riferimento al tempo pieno. Lo stesso lavoratore, in sede di interrogatorio libero, avrebbe dichiarato di avere sempre lavorato 8 ore con pagamento in contanti per lavoro full time e straordinari. Il primo giudice sarebbe dunque incorso nel vizio di ultrapetizione. L'appellante contesta, altresì, i criteri di calcolo e le motivazioni impiegati dalla CTU. Infatti, il CTU avrebbe inserito nei propri conteggi voci come “ferie non godute” / “permessi non retribuiti” / TFR, su cui non c'è stata alcuna domanda e/o ricostruzione in fatto nella narrativa del ricorso e il risultato finale di circa
€ 80.000 sarebbe al lordo. 2) Omessa considerazione di elementi probatori rilevanti / Carenza motivazionale – violazione artt. 115 e 132 c.p.c. Con il secondo motivo, l'appellante lamenta l'erroneità delle sentenze, in quanto non vi sarebbe stato alcun trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c. In particolare, il Tribunale avrebbe omesso di considerare che lo stesso
[...] avrebbe dichiarato in sede di interrogatorio libero la chiusura dell'ufficio CP_1 da parte di . Inoltre, il si sarebbe anche dimesso CP_4 CP_1 Contr volontariamente dal rapporto con La testimonianza del sig. avrebbe confermato che la GLEM preesisteva Tes_3 Contr alla e aveva una propria attività dall'anno 2011, ovverosia prima dell'assunzione del in data 12.4.2012. L'unicità del luogo di lavoro si CP_1 giustificherebbe, secondo l'appellante, in virtù di una “coesistenza” di due imprese che operavano parallelamente.
[4] Tale assunto sarebbe altresì confermato dalla circostanza che a seguito della Contr cessazione dell'attività di avrebbe assunto il solo quale Pt_2 CP_1 Contr precedente dipendente di 3) Omessa considerazione di elementi probatori rilevanti / Carenza motivazionale – violazione artt. 115 e 132 c.p.c. Con la terza censura, l'appellante contesta l'errata valutazione delle risultanze istruttorie da parte del primo giudice. Nello specifico, evidenzia che la teste non poteva conoscere con Tes_4 certezza l'orario di lavoro del sig. , poiché la stessa rimaneva in ufficio CP_1 Contr fino alle 14:00, e nulla poteva riferire in ordine al periodo presso Contr Viceversa, il teste , che aveva lavorato presso non avrebbe potuto Tes_2 riferire dell'orario di lavoro presso . Pt_2
In ogni caso, nessuno dei testi avrebbe chiarito l'effettivo orario di lavoro del
[...]
CP_1
In calce ai propri motivi d'appello, la sig.ra asserendo l'esistenza di Pt_2 una lampante evidenza del gravissimo vizio di ultra-petizione dei provvedimenti impugnati, nonché le gravi conseguenze che l'esecuzione (già avviata) della condanna alla ingente somma di euro 79.000,00 può comportare all'appellante, insiste per la sospensiva immediata delle sentenze provvisoria e definitiva oggetto di gravame, ai sensi dell'art 283 c.p.c.
Con memoria del 21.1.2025 si è costituito in giudizio l' , chiedendo il CP_2 rigetto del gravame avversario in quanto infondato, dal momento che dall'istruttoria sarebbe emersa inconfutabilmente l'irregolarità della posizione Contr contributiva del sig. già dal periodo in cui era assunto presso CP_1
Con memoria del 3.2.2025 si è costituito in giudizio Controparte_1 chiedendo il rigetto del gravame avversario in quanto infondato. Nello specifico, sottolinea che nel proprio ricorso in primo grado si era più volte riferito, nelle proprie domande, al lavoro a tempo pieno e agli importi ritenuti di giustizia, ricomprendendo dunque anche le somme riferibili alle differenze retributive tra part time e full time. Inoltre, l'appellato contesta di avere dichiarato di aver ricevuto tutto il compenso a lui spettante, ma anzi nel ricorso aveva allegato di non aver ottenuto le somme a titolo di TFR. Ripercorre, per il resto, l'iter logico-argomentativo delle sentenze di primo Contr grado, allegando, inoltre, che anche gli altri lavoratori presso erano stati poi assunti da . Pt_2
L'appellato nega, in relazione all'istanza di sospensione, che fosse in atto alcuna procedura esecutiva. Prima delle conclusioni, l'appellato ha voluto sottolineare che “per scelta processuale, al fine di contenere i costi della proposizione dell'appello incidentale e della rinnovazione della CTU, … rinuncia a chiedere il corretto
[5] inquadramento nel “diverso livello” di cui alle conclusioni rassegnate quanto meno per il periodo dal 2019 al 2021, laddove in sentenza il Tribunale riconosceva l'autonomia acquisita, ma non il secondo livello retributivo: pacifico almeno il terzo livello in luogo di quello molto inferiore come formalizzato”.
All'udienza di discussione la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appellante ha censurato la sentenza qui impugnata per distinti ordini di ragioni: in primo luogo, per essere il Tribunale incorso nel vizio di ultrapetizione, avendo condannato l'impresa resistente al pagamento delle differenze retributive per il lavoro a tempo pieno prestato per LMP e , Pt_2 quando il ricorrente aveva invece richiesto solo le differenze riferibili al superiore inquadramento;
in secondo luogo, per avere il Giudice ingiustamente Contr ravvisato nella specie il trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c. tra e;
in terzo luogo, per aver accertato l'esistenza di un rapporto di lavoro Pt_2 subordinato a tempo pieno di 40 ore settimanali.
L'appello è infondato.
1. In merito al primo motivo d'appello, non si ravvisa nella specie alcun vizio di ultrapetizione: vizio che ricorre quando il giudice del merito, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri gli elementi obiettivi dell'azione (petitum e causa petendi) e, sostituendo i fatti costitutivi della pretesa, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), ovvero attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato); in particolare, il vizio di mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato riguarda soltanto l'ambito oggettivo della pronuncia, e non anche le ragioni di diritto e di fatto assunte a sostegno della decisione (vedi, ex plurimis, Cass., 09/04/2024, n.9589). Nella fattispecie in esame si osserva che il ricorrente, nelle sue conclusioni, disconoscendo la natura part-time del rapporto inter partes, ha chiesto che le resistenti, una volta accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato
“a tempo pieno”, “con inquadramento nel III livello …, nel III livello Super ..., nel II livello …, nel I livello …, ovvero nel diverso livello ritenuto di giustizia”, venissero condannate al pagamento delle differenze retributive derivanti dall'inquadramento ritenuto di giustizia. E' evidente, pertanto, che tale domanda ricomprendesse tutte le eventuali differenze retributive risultanti dall'inquadramento invocato ovvero da quello riconosciuto dal Giudice con riferimento ad un rapporto di lavoro subordinato “a tempo pieno”.
[6] Il Tribunale, coerentemente all'accertamento di un rapporto di lavoro a tempo pieno, mantenuti i livelli di inquadramento riconosciuti inter partes, ha condannato le resistenti al pagamento delle conseguenti differenze retributive tra part time e full time. Nel momento in cui il Tribunale ha accertato la sussistenza di un rapporto a tempo pieno irregolare, a prescindere dall'inquadramento, correttamente ha disposto la Consulenza Tecnica per accertare le somme eventualmente dovute al lavoratore ai sensi dell'art. 36 Cost. e degli istituti retributivi indicati dalla contrattazione collettiva come invocati dal ricorrente. Non si rinviene, pertanto, alcun sovvertimento del petitum immediato o mediato. Ad avviso dell'appellante, poi, il Tribunale sarebbe incorso nella violazione dell'art. 112 c.p.c. non avendo tenuto conto che il lavoratore avrebbe riferito che
“il datore ed il dipendente sarebbero stati d'accordo a simulare contrattualmente un part time” con la paga in contanti per la parte non formalizzata. Tale censura non è fondata poiché, da un lato, le rimostranze del lavoratore e lo scambio di corrispondenza di cui ai documenti 14, 15 e 16 fascicolo primo grado, mai contestati, confermano che il ha sempre lamentato i profili di CP_1 illiceità del rapporto, rivendicando il diritto alla regolarizzazione. Dall'altro, non risulta affatto che il lavoratore “ha chiaramente ammesso di avere ricevuto tutto il compenso a lui spettante”. Ha soltanto ammesso di aver ricevuto somme in contanti come fuori busta. Ciò non equivale affatto ad ammettere di essere stato esattamente pagato per tutti gli istituti diretti ed indiretti connessi alla prestazione full-time. Secondo le ordinarie regole probatorie, una volta invocato dal creditore il proprio titolo costitutivo (in questo caso l'accertato rapporto di lavoro a tempo pieno), spetta al debitore (in questo caso l'appellante) dimostrare di aver adempiuto completamente alle obbligazioni retributive poste a suo carico. In relazione alla quantificazione delle differenze retributive, che sono state calcolate sulla base delle regole desumibili dal CCNL di settore (comprensive – necessariamente – delle voci permessi, ferie, trattamento di fine rapporto, etc.), si rileva che il CTU ha calcolato il differenziale tenendo presente che, nel ricorso introduttivo, il lavoratore aveva affermato “di aver percepito un importo netto superiore a quanto indicato nelle buste paga per un totale 123.458,00”.
2. Anche il secondo motivo di censura non è meritevole di accoglimento. Per costante giurisprudenza, affinché si configuri un trasferimento di azienda (o di ramo di azienda) ex art. 2112 c.c. è necessaria un'operazione che comporti il solo mutamento della titolarità di un'attività economica, a condizione che l'entità oggetto del trasferimento conservi, successivamente allo stesso, la propria identità. In sostanza si ha cessione di azienda quando l'entità economica conserva la sua identità a prescindere dal cambiamento del proprietario, il che si
[7] desume in particolare dal proseguimento effettivo o dalla ripresa della sua gestione. Per determinare se questa condizione sia soddisfatta, si deve prendere in considerazione il complesso delle circostanze di fatto che caratterizzano l'operazione, fra le quali rientrano, in particolare, il tipo d'impresa o di stabilimento in questione, la cessione o meno degli elementi materiali, il valore degli elementi materiali al momento del trasferimento, la riassunzione o meno della maggior parte del personale da parte del nuovo imprenditore, il trasferimento o meno della clientela nonché il grado di analogia delle attività esercitate prima e dopo la cessione e la durata di un'eventuale sospensione di tali attività. Questi elementi, tuttavia, sono soltanto aspetti parziali di una valutazione complessiva sicché l'importanza da attribuire rispettivamente ai singoli criteri varia in funzione dell'attività esercitata o addirittura in funzione dei metodi di produzione o di gestione utilizzati nell'impresa, nello stabilimento o nella parte di stabilimento di cui trattasi (v. ex multis Cass., sent. n. 6770 del 2017). Ciò premesso, si rileva che, sul punto, le deduzioni del lavoratore sono state puntuali e hanno trovato conferma nell'istruttoria espletata. Nel ricorso il sig. aveva rappresentato di aver lavorato a favore della CP_1 ditta individuale dall'aprile 2012, con formale CP_4 Controparte_4 assunzione il 09.05.2012 (doc. 2 fascicolo primo grado). Successivamente, dopo due contratti di lavoro a tempo determinato e successiva trasformazione a tempo indeterminato (doc. 3 fascicolo primo grado), il lavoratore, senza soluzione di continuità, cessava formalmente il rapporto di lavoro alle dipendenze di in data 23.07.2015, e veniva assunto il giorno Parte_3 seguente, in data 24.07.2015 (docc. 4 e 5 fascicolo primo grado), dalla sorella della datrice, , titolare della Parte_2 Controparte_5 sempre con un contratto di lavoro “part time 5 ore
[...] giornaliere pari a 25 ore settimanali medie”, con mansioni di impiegato, inquadrato nel 5° livello retributivo del CCNL Centri Elaborazione Dati (cfr. doc. 4 fascicolo primo grado). precisava pure che lo studio era un'attività avviata decenni CP_1 Pt_2 prima dal Signor padre di , alle Persona_1 Parte_4 quali, quest'ultimo, – in considerazione dell'età avanzata – aveva lasciato l'impresa di famiglia. Al momento del formale passaggio alle dipendenze dell'odierna appellante, venivano trasferiti anche tutti gli altri dipendenti e collaboratori: , Persona_2 Per_3
, , .
[...] Persona_4 Persona_5 Persona_6
In più, in tale passaggio continuavano ad utilizzarsi, senza soluzione di continuità: il medesimo software gestionale EBRIDGE, i medesimi recapiti di telefono, il medesimo ufficio di Milano in Via Giorgione n. 8, come arredato, i
[8] medesimi strumenti di lavoro quali telefoni, computer, stampanti. Il tutto per i medesimi clienti (a titolo esemplificativo indicati nel documento prodotto sub 6 fascicolo primo grado) e con i medesimi fornitori. Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, le circostanze dedotte dal lavoratore hanno trovato piena conferma nelle deposizioni testimoniali. Il teste (comune) ha dichiarato: “Io conosco lo studio dal Persona_4 Pt_2
2013, sono entrato tramite il padre, nel 2013 […]. Con il Persona_7 [...] ho lavorato perché quando sono arrivato nel 2013 lui era già lì […] Quando CP_1 ho cambiato da a , posso dire che l'ufficio è rimasto sempre lì, c'è CP_4 Parte_2 stata solo una traslazione dei dati da a tipo cambio credenziali CP_4 Parte_2 presso gli enti competenti, il resto software applicativi e strumenti di lavoro sono rimasti gli stessi come anche i clienti […]”. Il teste , che ha lavorato prima del 2015 (2011-2013) per la Persona_2 CP_4 ha riferito “nel periodo in cui io ho lavorato per la in
[...] CP_4 ufficio c'era anche che si occupava della parte che riguardava le paghe Parte_2 dei dipendenti dei clienti nonché dei dipendenti stessi dello studio CP_4
. Il che depone nel senso di una effettiva prosecuzione dell'attività tra le
[...] due sorelle. Anche il teste di parte resistente , dichiaratosi “compagno e Testimone_5 convivente della da circa 20 anni”, ha reso dichiarazioni che Parte_2 confermano la ricostruzione in fatto operata dal ricorrente, vale a dire che non vi sia stata alcuna soluzione di continuità tra la ditta individuale di LMP di OR Maria TR NE a favore della ditta individuale Parte_2
nel luglio 2015 (“ ha sempre lavorato per la
[...] CP_1 Parte_2 dal 2011”).
[...]
Dal canto suo, invece, in sede di interrogatorio libero, ha Parte_2 ammesso il subentro di fatto all'attività della sorella, atteso che, senza soluzione di continuità (dal 23 al 24 luglio 2015), proseguiva l'attività di questa con la medesima struttura operativa, ancor più considerando la mancanza assoluta di competenze “io non sono né commercialista né ragioniera, io il lavoro non lo gestivo, il lavoro lo gestiva il dottore commercialista io ero la titolare”. Orbene, appare evidente che nella specie – come correttamente rilevato dal primo Giudice – non si è registrato alcun passaggio di consegne tra i due studi di contabilità, alcuna conclusione di autonomi contratti con clienti e fornitori, ma fornendo il servizio, già offerto alla clientela dalla sorella , con i medesimi CP_4 dipendenti e la medesima struttura nella stessa sede. L'appellante non ha affatto dimostrato (com'era suo onere) di avere già una propria struttura atta a svolgere la nuova attività e di averla implementata con importanti innovazioni: anzi la dichiarazione di sopra riportata, prova al Parte_2 contrario l'assoluta incapacità di gestione del lavoro. Il Tribunale ha, sul punto, rilevato che “neppure è specificamente contestato dalla convenuta la circostanza che lo studio e la struttura fossero già riconducibili al
[9] padre delle due datrici, Signor quale indice presuntivo Persona_1 in merito al fatto che vi è effettivamente stato un mero cambio di titolarità di un'azienda che è rimasta sempre per clienti, strumentazione e sede di lavoro, la medesima”. A fronte di tale quadro probatorio e della mancata contestazione circa il trasferimento in blocco dei dipendenti, clienti, fornitori, nonché di tutta la struttura, non può che configurarsi – sulla base dei criteri fissati dalla giurisprudenza sopra richiamata – la fattispecie del trasferimento d'azienda con inevitabile prosecuzione senza soluzione di continuità del rapporto di lavoro del dall'impresa cessata a quella subentrata (con le conseguenze di cui CP_1 all'art. 2112 cod. civ.).
3. Col terzo motivo, l'appellante ha censurato l'accertamento dell'orario a tempo pieno. Ad avviso dell'appellante, invero, la valutazione del Tribunale sarebbe
“approssimativa” dal momento che avrebbe erroneamente considerato le dichiarazioni dei testi che si sono limitati a riferire di vedere l'appellato al lavoro, senza però che fosse dimostrato quale orario venisse in concreto osservato. Tale censura è palesemente infondata. L'osservanza da parte del dell'orario full-time emerge in modo evidente CP_1 dalle deposizioni testimoniali.
, riferendosi al periodo dal 2011 al 2013, ha riferito: “Io lavoravo dal Persona_2 lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 ed ero sempre in studio, il lo vedevo CP_1 sempre stessi orari e stessi giorni”.
, riferendosi al periodo dal 2013 al 2019, ha precisato: “Io lavoravo Persona_4 le 8 ore canoniche, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18, in periodi di lavoro più intenso anche il sabato mattina e qualche sera anche ulteriori due ore. Il CP_1 per tutto il periodo in cui ho lavorato lì l'ho visto nei miei stessi giorni ed orari, a volte anche il sabato quando c'ero anche io”.
, riferendosi al periodo dal 2019 al 2021, ha affermato: “Io Testimone_6 andavo in ufficio tutti i giorni per circa 5 ore, dalle 9 alle 14.00. Il l'ho CP_1 sempre visto, lo vedevo arrivare allo stesso orario mio e quando andavo via lui era ancora lì”. Il fatto che l'ultima testimone non lavorasse di pomeriggio non ha alcuna rilevanza in quanto, nella specie, la 'trasformazione' dell'orario part-time in full- time si era ormai consolidata sin dal 2011. Il teste non appare pienamente attendibile sull'orario in Testimone_7 quanto – come affermato dal primo Giudice – “lo stesso testimone ha riferito di non essere presente tutti i giorni in ufficio o comunque per poche ore, quindi, poco può riferire sugli orari osservati dal ricorrente”.
Per tutti i motivi sopra esposti, l'appello va rigettato con conseguente conferma integrale delle sentenze impugnate.
[10] Le spese del grado sono poste a carico della parte soccombente e liquidate come da dispositivo, in ragione della controversia e delle tabelle dei compensi professionali di cui al DM n. 55 del 10 marzo 2014, come modificato dal decreto 13-8-2022, n. 147.
P.Q.M.
Rigetta l'appello avverso le sentenze nn. 4324/2023 e 2715/24 del Tribunale di Milano;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate, a favore di
[...]
in euro 3.500,00 oltre spese generali ed accessori di legge e, a favore CP_1 dell' , in euro 1.500,00 oltre accessori di legge;
CP_2 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228. Milano, il 13 febbraio 2025
IL PRESIDENTE IL RELATORE (dott. Giovanni Picciau) (dott. Giovanni Casella)
[11]
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott. Giovanni PICCIAU Presidente Dott.ssa Susanna MANTOVANI Consigliera Dott. Giovanni CASELLA Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso le sentenze nn. 4324/2023 e 2715/24 del Tribunale di Milano, est. Dott.ssa Martini, discussa all'udienza collegiale del 13 febbraio 2025 e promossa
DA
in proprio e quale titolare della cessata Parte_1 ditta individuale ' Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Manlio Marino, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Milano, Corso Italia n. 50
APPELLANTE
CONTRO
rappresentato e difeso dagli avv.ti Giancarlo Cassandro e Controparte_1
Marina Buono, presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliato in Milano, Viale Andrea Doria 5
E
, in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Cristiana Vivian, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via Savarè, n. 1
APPELLATI
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE:
“NEL MERITO Riformare parzialmente, con riferimento ai capi impugnati a mezzo del presente ricorso, la Sentenza provvisoria n. 4324 / 2023 del 15.1.2024 del Tribunale di Milano e la Sentenza Definitiva n. 2715/2024 del Tribunale di Milano, pronunciate a
[1] definizione del procedimento R.G. n. 4438/2022, confermandole per il resto, con conseguente integrale rigetto delle domande avversarie. IN VIA SUBORDINATA Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, e nell'ipotesi in cui il Giudicante ritenesse di accertare, per tutto o parte del periodo lamentato dal signor , l'avvenuto svolgimento di un Controparte_1 rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno, limitare la condanna dell'appellante alla sola regolarizzazione della posizione CP contributiva del signor , nei confronti dell' . Controparte_1 IN OGNI CASO, condannare l'appellata a corrispondere all'appellante – in persona del legale rappresentante pro tempore - spese legali, competenze ed onorari di causa, I.V.A., C.P.A. e spese generali (15%) ex art. 13, comma 10, della legge n. 247 del 2012, oltre che l'integrale rimborso delle spese vive sostenute (contrubuto unificato e marca da bollo) in relazione al primo ed al secondo grado di giudizio”
PER : CP_1
“Nel merito In via principale: rigettare il ricorso in appello e tutte le domande ex adverso svolte con ogni più ampia statuizione e declaratoria di legge, in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto per i motivi dedotti nella presente memoria difensiva. Spese di lite rifuse”.
PER : CP_2
“Confermare le sentenze del Tribunale di Milano qui impugnate e per l'effetto rigettare il ricorso in appello. Spese, diritti ed onorari di causa interamente rifusi e posti a carico di chi di ragione, come per legge, secondo tariffa.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza parziale n. 4324/2023, pubblicata il 15.1.2024 il Tribunale di Milano (Dott.ssa Martini), ha parzialmente accolto il ricorso proposto da
[...]
nei confronti dell'impresa individuale CP_1 Parte_2
nonché di per la regolarizzazione della posizione
[...] CP_2 contributiva. Il Tribunale ha accertato l'avvenuta cessione dell'azienda da parte dell' CP_3 individuale di a favore della ditta Controparte_4 individuale nel luglio 2015, accertando Parte_2 al contempo che il sig. ha prestato attività lavorativa in regime di CP_1 subordinazione e a tempo pieno a favore di Controparte_4
dal 9.5.2012 al 23.7.2015 ed a favore di
[...] Pt_2 Parte_1
dal 24 luglio 2015 al 6 aprile 2021, con conseguente diritto alle
[...] conseguenti differenze retributive. Con relazione peritale, depositata in data 9.5.2024, il nominato CTU ha concluso nel senso che le differenze retributive maturate dal ricorrente in costanza di rapporto ammontavano ad un totale di Euro 84.738,20, di cui euro 30.828,15 per il periodo di competenza di CP_4 CP_4
dal 9.5.2012 al 23.7.2015 ed euro 53.910,05 per il periodo di
[...] competenza di dal 24 luglio 2015 al 6 Parte_2 aprile 2021. Il CTU ha precisato, tuttavia, che, avendo il ricorrente dichiarato in ricorso di aver percepito un importo netto superiore a quanto indicato nelle buste paga per un totale di euro 123.458,00 (p. 19 del ricorso), tenuto conto di quanto effettivamente percepito e dichiarato dal lavoratore, l'importo a lui spettante era pari complessivamente ad euro 79.808,82. All'udienza del 28.5.2024, i procuratori di parte ricorrente hanno confermato quanto dichiarato in ricorso in merito all'importo netto percepito dal ricorrente
[2] in costanza del rapporto di lavoro, mentre il procuratore di parte resistente ha mosso obiezioni, del tutto generiche, ai conteggi elaborati dal CTU. Tali conteggi sono stati invece recepiti dal primo giudice con la sentenza definitiva n. 2715/2024, che li ha ritenuti esenti da vizi, emettendo la conseguente pronuncia di condanna nei confronti della parte resistente. In particolare, il Giudice ha fondato la propria decisione sulla continuità Contr aziendale tra e , confermata dal teste , che ha lavorato per Pt_2 Tes_1 entrambe le imprese individuali, il quale ha dichiarato che l'ufficio era rimasto invariato. Il lavoratore aveva chiesto, altresì, che fosse riconosciuto un inquadramento superiore rispetto al 5° livello del CCNL formalmente attribuito. Tuttavia, il Giudice ha rilevato che il sig. ha del tutto omesso di riportare la CP_1 declaratoria del 5° livello, limitandosi a menzionare i livelli di inquadramento richiesti, non assolvendo al proprio onere probatorio. Peraltro, il teste ha dichiarato che il si occupava, tra l'altro, di Tes_2 CP_1 registrazione manuale delle fatture acquisti e vendite, registrazione manuale e compilazione dei fogli Corrispettivi, Liquidazione IVA trimestrale e mensile. Siffatte mansioni non sono state ritenute riconducibili al 3° livello da parte del primo giudice, poiché la prova testimoniale non ha dato evidenza che il
[...] svolgesse mansioni di concetto, come il 3° livello richiederebbe, nel CP_1 periodo 9.5.2012-23.7.2015. Il Tribunale è giunto alle medesime conclusioni anche in riferimento al 3° livello super richiesto per il periodo 1.1.2013-31.12.2017, al quale appartengono i contabili amministrativi. Nonostante fosse emerso che il sig. avesse effettivamente assegnato al Tes_1 [...] altre attività oltre alla contabilità semplificata, come la contabilità CP_1 ordinaria, il precisava anche che, soprattutto nel primo periodo e, quindi, Tes_1 almeno fino ad aprile 2019, ciò avveniva comunque sotto le sue istruzioni e direttive e sempre sotto il suo controllo e supervisione. Peraltro, il non CP_1 coordinava un gruppo di lavoro e non operava con l'autonomia richiesta dalla declaratoria del 3 livello super CCNL. In riferimento all'anno 2018, il Tribunale ha rilevato come il 5° livello fosse inadeguato alle mansioni concretamente svolte dal di ma, a partire da CP_1 quell'anno nonostante quest'ultimo operasse in autonomia, essa non era comunque sufficiente a giustificare l'inquadramento al 2° livello. Per il periodo 1.1.2019-6.4.2021 il lavoratore rivendicava il 1° livello del CCNL. Il Tribunale ha ritenuto pacifico, poiché non contestato, che in quel lasso temporale il fosse stato assegnato al 4° livello CCNL fino alla CP_1 cessazione del rapporto. Dal momento che anche in quel periodo il era CP_1 sempre affiancato da una figura di dottore commercialista, il Giudice ha rigettato anche la domanda relativa al 1° livello. Il Tribunale, ritenuto che dall'istruttoria era emerso quanto dedotto dal ricorrente, ha infine accertato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a
[3] tempo pieno di 40 ore settimanali sin dal 9.5.2012 fino alla cessazione del rapporto.
Con ricorso del 27.11.2024 , titolare della Parte_1 cessata impresa individuale , ha proposto appello avverso la sentenza Pt_2 parziale e quella definitiva di primo grado per i seguenti motivi: 1) Violazione dell'art. 112 c.p.c. secondo cui il Giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa: vizio di ultrapetizione Con la prima censura, l'appellante lamenta la totale erroneità della sentenza parziale, dal momento che il sig. non aveva chiesto di ottenere le CP_1 differenze retributive per il lavoro a tempo pieno prestato per LMP e GLEM, ma solo quelle riferibili al superiore inquadramento non riconosciuto dal Tribunale. Il non avrebbe mai lamentato di essere stato pagato meno o in misura CP_1 incongrua rispetto alle ore di lavoro effettivamente svolte. Anzi, avrebbe dichiarato di aver ricevuto in contanti il compenso netto da lui spettante per il full time e straordinari. Al più, ha reclamato la necessità che la sua posizione contributiva- previdenziale fosse regolarizzata. Il lavoratore, infatti, non avrebbe fornito alcuna precisa informazione in ordine a quanto ammonterebbero le differenze retributive tra il percepito e il dovuto in riferimento al tempo pieno. Lo stesso lavoratore, in sede di interrogatorio libero, avrebbe dichiarato di avere sempre lavorato 8 ore con pagamento in contanti per lavoro full time e straordinari. Il primo giudice sarebbe dunque incorso nel vizio di ultrapetizione. L'appellante contesta, altresì, i criteri di calcolo e le motivazioni impiegati dalla CTU. Infatti, il CTU avrebbe inserito nei propri conteggi voci come “ferie non godute” / “permessi non retribuiti” / TFR, su cui non c'è stata alcuna domanda e/o ricostruzione in fatto nella narrativa del ricorso e il risultato finale di circa
€ 80.000 sarebbe al lordo. 2) Omessa considerazione di elementi probatori rilevanti / Carenza motivazionale – violazione artt. 115 e 132 c.p.c. Con il secondo motivo, l'appellante lamenta l'erroneità delle sentenze, in quanto non vi sarebbe stato alcun trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c. In particolare, il Tribunale avrebbe omesso di considerare che lo stesso
[...] avrebbe dichiarato in sede di interrogatorio libero la chiusura dell'ufficio CP_1 da parte di . Inoltre, il si sarebbe anche dimesso CP_4 CP_1 Contr volontariamente dal rapporto con La testimonianza del sig. avrebbe confermato che la GLEM preesisteva Tes_3 Contr alla e aveva una propria attività dall'anno 2011, ovverosia prima dell'assunzione del in data 12.4.2012. L'unicità del luogo di lavoro si CP_1 giustificherebbe, secondo l'appellante, in virtù di una “coesistenza” di due imprese che operavano parallelamente.
[4] Tale assunto sarebbe altresì confermato dalla circostanza che a seguito della Contr cessazione dell'attività di avrebbe assunto il solo quale Pt_2 CP_1 Contr precedente dipendente di 3) Omessa considerazione di elementi probatori rilevanti / Carenza motivazionale – violazione artt. 115 e 132 c.p.c. Con la terza censura, l'appellante contesta l'errata valutazione delle risultanze istruttorie da parte del primo giudice. Nello specifico, evidenzia che la teste non poteva conoscere con Tes_4 certezza l'orario di lavoro del sig. , poiché la stessa rimaneva in ufficio CP_1 Contr fino alle 14:00, e nulla poteva riferire in ordine al periodo presso Contr Viceversa, il teste , che aveva lavorato presso non avrebbe potuto Tes_2 riferire dell'orario di lavoro presso . Pt_2
In ogni caso, nessuno dei testi avrebbe chiarito l'effettivo orario di lavoro del
[...]
CP_1
In calce ai propri motivi d'appello, la sig.ra asserendo l'esistenza di Pt_2 una lampante evidenza del gravissimo vizio di ultra-petizione dei provvedimenti impugnati, nonché le gravi conseguenze che l'esecuzione (già avviata) della condanna alla ingente somma di euro 79.000,00 può comportare all'appellante, insiste per la sospensiva immediata delle sentenze provvisoria e definitiva oggetto di gravame, ai sensi dell'art 283 c.p.c.
Con memoria del 21.1.2025 si è costituito in giudizio l' , chiedendo il CP_2 rigetto del gravame avversario in quanto infondato, dal momento che dall'istruttoria sarebbe emersa inconfutabilmente l'irregolarità della posizione Contr contributiva del sig. già dal periodo in cui era assunto presso CP_1
Con memoria del 3.2.2025 si è costituito in giudizio Controparte_1 chiedendo il rigetto del gravame avversario in quanto infondato. Nello specifico, sottolinea che nel proprio ricorso in primo grado si era più volte riferito, nelle proprie domande, al lavoro a tempo pieno e agli importi ritenuti di giustizia, ricomprendendo dunque anche le somme riferibili alle differenze retributive tra part time e full time. Inoltre, l'appellato contesta di avere dichiarato di aver ricevuto tutto il compenso a lui spettante, ma anzi nel ricorso aveva allegato di non aver ottenuto le somme a titolo di TFR. Ripercorre, per il resto, l'iter logico-argomentativo delle sentenze di primo Contr grado, allegando, inoltre, che anche gli altri lavoratori presso erano stati poi assunti da . Pt_2
L'appellato nega, in relazione all'istanza di sospensione, che fosse in atto alcuna procedura esecutiva. Prima delle conclusioni, l'appellato ha voluto sottolineare che “per scelta processuale, al fine di contenere i costi della proposizione dell'appello incidentale e della rinnovazione della CTU, … rinuncia a chiedere il corretto
[5] inquadramento nel “diverso livello” di cui alle conclusioni rassegnate quanto meno per il periodo dal 2019 al 2021, laddove in sentenza il Tribunale riconosceva l'autonomia acquisita, ma non il secondo livello retributivo: pacifico almeno il terzo livello in luogo di quello molto inferiore come formalizzato”.
All'udienza di discussione la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appellante ha censurato la sentenza qui impugnata per distinti ordini di ragioni: in primo luogo, per essere il Tribunale incorso nel vizio di ultrapetizione, avendo condannato l'impresa resistente al pagamento delle differenze retributive per il lavoro a tempo pieno prestato per LMP e , Pt_2 quando il ricorrente aveva invece richiesto solo le differenze riferibili al superiore inquadramento;
in secondo luogo, per avere il Giudice ingiustamente Contr ravvisato nella specie il trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c. tra e;
in terzo luogo, per aver accertato l'esistenza di un rapporto di lavoro Pt_2 subordinato a tempo pieno di 40 ore settimanali.
L'appello è infondato.
1. In merito al primo motivo d'appello, non si ravvisa nella specie alcun vizio di ultrapetizione: vizio che ricorre quando il giudice del merito, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri gli elementi obiettivi dell'azione (petitum e causa petendi) e, sostituendo i fatti costitutivi della pretesa, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), ovvero attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato); in particolare, il vizio di mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato riguarda soltanto l'ambito oggettivo della pronuncia, e non anche le ragioni di diritto e di fatto assunte a sostegno della decisione (vedi, ex plurimis, Cass., 09/04/2024, n.9589). Nella fattispecie in esame si osserva che il ricorrente, nelle sue conclusioni, disconoscendo la natura part-time del rapporto inter partes, ha chiesto che le resistenti, una volta accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato
“a tempo pieno”, “con inquadramento nel III livello …, nel III livello Super ..., nel II livello …, nel I livello …, ovvero nel diverso livello ritenuto di giustizia”, venissero condannate al pagamento delle differenze retributive derivanti dall'inquadramento ritenuto di giustizia. E' evidente, pertanto, che tale domanda ricomprendesse tutte le eventuali differenze retributive risultanti dall'inquadramento invocato ovvero da quello riconosciuto dal Giudice con riferimento ad un rapporto di lavoro subordinato “a tempo pieno”.
[6] Il Tribunale, coerentemente all'accertamento di un rapporto di lavoro a tempo pieno, mantenuti i livelli di inquadramento riconosciuti inter partes, ha condannato le resistenti al pagamento delle conseguenti differenze retributive tra part time e full time. Nel momento in cui il Tribunale ha accertato la sussistenza di un rapporto a tempo pieno irregolare, a prescindere dall'inquadramento, correttamente ha disposto la Consulenza Tecnica per accertare le somme eventualmente dovute al lavoratore ai sensi dell'art. 36 Cost. e degli istituti retributivi indicati dalla contrattazione collettiva come invocati dal ricorrente. Non si rinviene, pertanto, alcun sovvertimento del petitum immediato o mediato. Ad avviso dell'appellante, poi, il Tribunale sarebbe incorso nella violazione dell'art. 112 c.p.c. non avendo tenuto conto che il lavoratore avrebbe riferito che
“il datore ed il dipendente sarebbero stati d'accordo a simulare contrattualmente un part time” con la paga in contanti per la parte non formalizzata. Tale censura non è fondata poiché, da un lato, le rimostranze del lavoratore e lo scambio di corrispondenza di cui ai documenti 14, 15 e 16 fascicolo primo grado, mai contestati, confermano che il ha sempre lamentato i profili di CP_1 illiceità del rapporto, rivendicando il diritto alla regolarizzazione. Dall'altro, non risulta affatto che il lavoratore “ha chiaramente ammesso di avere ricevuto tutto il compenso a lui spettante”. Ha soltanto ammesso di aver ricevuto somme in contanti come fuori busta. Ciò non equivale affatto ad ammettere di essere stato esattamente pagato per tutti gli istituti diretti ed indiretti connessi alla prestazione full-time. Secondo le ordinarie regole probatorie, una volta invocato dal creditore il proprio titolo costitutivo (in questo caso l'accertato rapporto di lavoro a tempo pieno), spetta al debitore (in questo caso l'appellante) dimostrare di aver adempiuto completamente alle obbligazioni retributive poste a suo carico. In relazione alla quantificazione delle differenze retributive, che sono state calcolate sulla base delle regole desumibili dal CCNL di settore (comprensive – necessariamente – delle voci permessi, ferie, trattamento di fine rapporto, etc.), si rileva che il CTU ha calcolato il differenziale tenendo presente che, nel ricorso introduttivo, il lavoratore aveva affermato “di aver percepito un importo netto superiore a quanto indicato nelle buste paga per un totale 123.458,00”.
2. Anche il secondo motivo di censura non è meritevole di accoglimento. Per costante giurisprudenza, affinché si configuri un trasferimento di azienda (o di ramo di azienda) ex art. 2112 c.c. è necessaria un'operazione che comporti il solo mutamento della titolarità di un'attività economica, a condizione che l'entità oggetto del trasferimento conservi, successivamente allo stesso, la propria identità. In sostanza si ha cessione di azienda quando l'entità economica conserva la sua identità a prescindere dal cambiamento del proprietario, il che si
[7] desume in particolare dal proseguimento effettivo o dalla ripresa della sua gestione. Per determinare se questa condizione sia soddisfatta, si deve prendere in considerazione il complesso delle circostanze di fatto che caratterizzano l'operazione, fra le quali rientrano, in particolare, il tipo d'impresa o di stabilimento in questione, la cessione o meno degli elementi materiali, il valore degli elementi materiali al momento del trasferimento, la riassunzione o meno della maggior parte del personale da parte del nuovo imprenditore, il trasferimento o meno della clientela nonché il grado di analogia delle attività esercitate prima e dopo la cessione e la durata di un'eventuale sospensione di tali attività. Questi elementi, tuttavia, sono soltanto aspetti parziali di una valutazione complessiva sicché l'importanza da attribuire rispettivamente ai singoli criteri varia in funzione dell'attività esercitata o addirittura in funzione dei metodi di produzione o di gestione utilizzati nell'impresa, nello stabilimento o nella parte di stabilimento di cui trattasi (v. ex multis Cass., sent. n. 6770 del 2017). Ciò premesso, si rileva che, sul punto, le deduzioni del lavoratore sono state puntuali e hanno trovato conferma nell'istruttoria espletata. Nel ricorso il sig. aveva rappresentato di aver lavorato a favore della CP_1 ditta individuale dall'aprile 2012, con formale CP_4 Controparte_4 assunzione il 09.05.2012 (doc. 2 fascicolo primo grado). Successivamente, dopo due contratti di lavoro a tempo determinato e successiva trasformazione a tempo indeterminato (doc. 3 fascicolo primo grado), il lavoratore, senza soluzione di continuità, cessava formalmente il rapporto di lavoro alle dipendenze di in data 23.07.2015, e veniva assunto il giorno Parte_3 seguente, in data 24.07.2015 (docc. 4 e 5 fascicolo primo grado), dalla sorella della datrice, , titolare della Parte_2 Controparte_5 sempre con un contratto di lavoro “part time 5 ore
[...] giornaliere pari a 25 ore settimanali medie”, con mansioni di impiegato, inquadrato nel 5° livello retributivo del CCNL Centri Elaborazione Dati (cfr. doc. 4 fascicolo primo grado). precisava pure che lo studio era un'attività avviata decenni CP_1 Pt_2 prima dal Signor padre di , alle Persona_1 Parte_4 quali, quest'ultimo, – in considerazione dell'età avanzata – aveva lasciato l'impresa di famiglia. Al momento del formale passaggio alle dipendenze dell'odierna appellante, venivano trasferiti anche tutti gli altri dipendenti e collaboratori: , Persona_2 Per_3
, , .
[...] Persona_4 Persona_5 Persona_6
In più, in tale passaggio continuavano ad utilizzarsi, senza soluzione di continuità: il medesimo software gestionale EBRIDGE, i medesimi recapiti di telefono, il medesimo ufficio di Milano in Via Giorgione n. 8, come arredato, i
[8] medesimi strumenti di lavoro quali telefoni, computer, stampanti. Il tutto per i medesimi clienti (a titolo esemplificativo indicati nel documento prodotto sub 6 fascicolo primo grado) e con i medesimi fornitori. Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, le circostanze dedotte dal lavoratore hanno trovato piena conferma nelle deposizioni testimoniali. Il teste (comune) ha dichiarato: “Io conosco lo studio dal Persona_4 Pt_2
2013, sono entrato tramite il padre, nel 2013 […]. Con il Persona_7 [...] ho lavorato perché quando sono arrivato nel 2013 lui era già lì […] Quando CP_1 ho cambiato da a , posso dire che l'ufficio è rimasto sempre lì, c'è CP_4 Parte_2 stata solo una traslazione dei dati da a tipo cambio credenziali CP_4 Parte_2 presso gli enti competenti, il resto software applicativi e strumenti di lavoro sono rimasti gli stessi come anche i clienti […]”. Il teste , che ha lavorato prima del 2015 (2011-2013) per la Persona_2 CP_4 ha riferito “nel periodo in cui io ho lavorato per la in
[...] CP_4 ufficio c'era anche che si occupava della parte che riguardava le paghe Parte_2 dei dipendenti dei clienti nonché dei dipendenti stessi dello studio CP_4
. Il che depone nel senso di una effettiva prosecuzione dell'attività tra le
[...] due sorelle. Anche il teste di parte resistente , dichiaratosi “compagno e Testimone_5 convivente della da circa 20 anni”, ha reso dichiarazioni che Parte_2 confermano la ricostruzione in fatto operata dal ricorrente, vale a dire che non vi sia stata alcuna soluzione di continuità tra la ditta individuale di LMP di OR Maria TR NE a favore della ditta individuale Parte_2
nel luglio 2015 (“ ha sempre lavorato per la
[...] CP_1 Parte_2 dal 2011”).
[...]
Dal canto suo, invece, in sede di interrogatorio libero, ha Parte_2 ammesso il subentro di fatto all'attività della sorella, atteso che, senza soluzione di continuità (dal 23 al 24 luglio 2015), proseguiva l'attività di questa con la medesima struttura operativa, ancor più considerando la mancanza assoluta di competenze “io non sono né commercialista né ragioniera, io il lavoro non lo gestivo, il lavoro lo gestiva il dottore commercialista io ero la titolare”. Orbene, appare evidente che nella specie – come correttamente rilevato dal primo Giudice – non si è registrato alcun passaggio di consegne tra i due studi di contabilità, alcuna conclusione di autonomi contratti con clienti e fornitori, ma fornendo il servizio, già offerto alla clientela dalla sorella , con i medesimi CP_4 dipendenti e la medesima struttura nella stessa sede. L'appellante non ha affatto dimostrato (com'era suo onere) di avere già una propria struttura atta a svolgere la nuova attività e di averla implementata con importanti innovazioni: anzi la dichiarazione di sopra riportata, prova al Parte_2 contrario l'assoluta incapacità di gestione del lavoro. Il Tribunale ha, sul punto, rilevato che “neppure è specificamente contestato dalla convenuta la circostanza che lo studio e la struttura fossero già riconducibili al
[9] padre delle due datrici, Signor quale indice presuntivo Persona_1 in merito al fatto che vi è effettivamente stato un mero cambio di titolarità di un'azienda che è rimasta sempre per clienti, strumentazione e sede di lavoro, la medesima”. A fronte di tale quadro probatorio e della mancata contestazione circa il trasferimento in blocco dei dipendenti, clienti, fornitori, nonché di tutta la struttura, non può che configurarsi – sulla base dei criteri fissati dalla giurisprudenza sopra richiamata – la fattispecie del trasferimento d'azienda con inevitabile prosecuzione senza soluzione di continuità del rapporto di lavoro del dall'impresa cessata a quella subentrata (con le conseguenze di cui CP_1 all'art. 2112 cod. civ.).
3. Col terzo motivo, l'appellante ha censurato l'accertamento dell'orario a tempo pieno. Ad avviso dell'appellante, invero, la valutazione del Tribunale sarebbe
“approssimativa” dal momento che avrebbe erroneamente considerato le dichiarazioni dei testi che si sono limitati a riferire di vedere l'appellato al lavoro, senza però che fosse dimostrato quale orario venisse in concreto osservato. Tale censura è palesemente infondata. L'osservanza da parte del dell'orario full-time emerge in modo evidente CP_1 dalle deposizioni testimoniali.
, riferendosi al periodo dal 2011 al 2013, ha riferito: “Io lavoravo dal Persona_2 lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 ed ero sempre in studio, il lo vedevo CP_1 sempre stessi orari e stessi giorni”.
, riferendosi al periodo dal 2013 al 2019, ha precisato: “Io lavoravo Persona_4 le 8 ore canoniche, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18, in periodi di lavoro più intenso anche il sabato mattina e qualche sera anche ulteriori due ore. Il CP_1 per tutto il periodo in cui ho lavorato lì l'ho visto nei miei stessi giorni ed orari, a volte anche il sabato quando c'ero anche io”.
, riferendosi al periodo dal 2019 al 2021, ha affermato: “Io Testimone_6 andavo in ufficio tutti i giorni per circa 5 ore, dalle 9 alle 14.00. Il l'ho CP_1 sempre visto, lo vedevo arrivare allo stesso orario mio e quando andavo via lui era ancora lì”. Il fatto che l'ultima testimone non lavorasse di pomeriggio non ha alcuna rilevanza in quanto, nella specie, la 'trasformazione' dell'orario part-time in full- time si era ormai consolidata sin dal 2011. Il teste non appare pienamente attendibile sull'orario in Testimone_7 quanto – come affermato dal primo Giudice – “lo stesso testimone ha riferito di non essere presente tutti i giorni in ufficio o comunque per poche ore, quindi, poco può riferire sugli orari osservati dal ricorrente”.
Per tutti i motivi sopra esposti, l'appello va rigettato con conseguente conferma integrale delle sentenze impugnate.
[10] Le spese del grado sono poste a carico della parte soccombente e liquidate come da dispositivo, in ragione della controversia e delle tabelle dei compensi professionali di cui al DM n. 55 del 10 marzo 2014, come modificato dal decreto 13-8-2022, n. 147.
P.Q.M.
Rigetta l'appello avverso le sentenze nn. 4324/2023 e 2715/24 del Tribunale di Milano;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate, a favore di
[...]
in euro 3.500,00 oltre spese generali ed accessori di legge e, a favore CP_1 dell' , in euro 1.500,00 oltre accessori di legge;
CP_2 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228. Milano, il 13 febbraio 2025
IL PRESIDENTE IL RELATORE (dott. Giovanni Picciau) (dott. Giovanni Casella)
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