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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/10/2025, n. 5969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5969 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA QUARTA SEZIONE CIVILE
dott. ssa LA IZ, presidente rel dott. Giuseppe Staglianò, consigliere dott. Marco Emilio Lugi Cirillo, consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1561/2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, vertente tra
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Menale Giuseppe e Verde Franco per procura in calce all'atto di citazione in appello
- appellante e
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Frangini Alfredo e Vozza Lia per procura in calce alla comparsa di risposta
- appellata oggetto: appello avverso sentenza del tribunale di Roma n.2004/2021 pubblicata in data 4.2.2021
FATTO E DIRITTO
§ 1. - La vicenda oggetto di causa è esposta nella sentenza impugnata come segue.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in telematico in data 14.7.2016 e ritualmente notificato, la società conveniva in giudizio la società Parte_2 Parte_1
[...] Esponeva all'uopo 1)- di avere, in data 1.3.3013, stipulato, con la società convenuta, contratto di appalto avente ad oggetto i servizi necessari per la gestione del Punto Vendita (carburanti) Q8, sito in Teverola (CE), S.S. 7 bis, km 11 + 096, coll'espressa previsione, all'art. 4 II co, della facoltà, in favore della società appaltante, di recedere dal contratto in qualunque momento, anche senza preavviso, previa corresponsione all'appaltatrice di una somma pari al compenso fisso annuo riproporzionato per il periodo utile al completamento dell'annualità contrattuale in corso;
2)- che il contratto descritto veniva tacitamente rinnovato, di anno in anno, sino a quando, in data 17 maggio 2016, essa società appaltante, valendosi della riportata clausola contrattuale, dichiarava di esercitare il diritto di recesso, quale previsto dalla clausola stessa, provvedendo quindi a versare all'appaltatrice la somma di 14.639,96, a titolo di completamento dell'annualità in corso, in scadenza al 28.2.2017; 3)- che, all'esito, la società appaltatrice si rifiutava di restituire il Punto Vendita presso il quale svolgeva la prestazione di servizi oggetto del contratto di appalto sul presupposto della pretesa invalidità della clausola che l'esercitato diritto di recesso prevedeva;
e 4)- che, diversamente, il diritto di recesso in discussione era da ritenersi perfettamente valido, nella relativa previsione contrattuale, siccome sostanzialmente riproduttiva del dettato dell'art. 1671 c.c., che regola, in via generale, il recesso unilaterale nel contratto di appalto, quanto legittimo nel relativo concreto esercizio, siccome privo di alcuna connotazione di abusività ovvero di vessatorietà. E concludeva pertanto chiedendo che, accertato l'intervenuto scioglimento del contratto di appalto stipulato colla convenuta, per legittimo recesso esercitato con comunicazione in data 17.5.2016, ovvero, in subordine, per successiva disdetta alla scadenza annuale, quest'ultima venisse condannata alla immediata riconsegna del complesso di beni costituenti il Punto Vendita presso il quale svolgeva le prestazione di servizi oggetto dell'appalto medesimo;
con vittoria di spese;
Costituitasi in giudizio, la convenuta, preliminarmente eccepiva l'inammissibilità della domanda siccome proposta, secondo il rito sommario di cognizione, riguardo a controversia, per contro, complessa e necessitante istruzione probatoria tipica del processo ordinario di cognizione;
assumeva quindi, nel merito, -che la clausola contrattuale con la quale era stato alla società appaltante, quale appartenente all'importante gruppo Kuwait Petroleum Italia s.p.a., attribuito il diritto di recesso ad nutum, senza preavviso, quale poi effettivamente dalla stessa esercitato, era nulla per abuso di posizione dominante ai sensi dell'art. 9 l. n. 192/1998, e -che il diritto di recesso stesso era stato comunque abusivamente esercitato, in funzione meramente ritorsiva, senza alcuna prospettiva di realizzazione di apprezzabile interesse dell'appaltante medesima, ed in palese violazione del principio di buona fede, sul semplice presupposto dell'instaurazione di procedimento penale a carico , socio accomandante della società appaltatrice nonché coniuge Parte_3 separato, in regime di separazione dei beni, dell'accomandataria la quale risultava, Parte_1 tuttavia, pacificamente estranea ai fatti di reato al primo contestati;
e concludeva pertanto chiedendo la reiezione dell'avversa domanda, con vittoria di spese. Alla prima udienza del 20 febbraio 2017 la parte convenuta la convenuta eccepiva inoltre che, dal tempo della comunicazione del recesso, in data 17.5.2016, il rapporto colla parte attrice era comunque proseguito, con regolare fornitura di carburante, così quest'ultima manifestando, per fatti concludenti, volontà incompatibile con il l'invocato scioglimento. Con ordinanza in data 27.9.2017, veniva disposto il mutamento del rito.
§ 2. - All'esito del giudizio, istruito per documenti, il Tribunale, respinta l'eccezione preliminare di inammissibilità della domanda perché introdotta con il rito sommario di cognizione, nel merito ha rigettato la domanda con la motivazione che segue.
II]- Nel merito, la domanda di condanna della convenuta al rilascio dell'impianto di erogazione di carburante da lei detenuto in ragione del contratto di appalto di servizi stipulato colla parte attrice, quale da quest'ultima proposta, deve essere accolta, per le ragioni di seguito esposte. 1)- L'eccezione di merito con la quale la stessa parte convenuta, pacifica l'esistenza del rapporto di appalto di servizi quale dedotto dalla parte attrice, invoca la nullità della clausola contrattuale che attribuisce alla stessa impresa appaltatrice il diritto di recesso ad nutum, senza preavviso (v. art. 4 II co, contratto di appalto: “La ha facoltà di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, CP_2 anche senza preavviso, previa corresponsione di una somma pari al compenso fisso annuo riproporzionato per il periodo utile al completamento dell'annualità contrattuale in corso.”), per abuso di posizione dominante ai sensi dell'art. 9 l. n. 192/1998, deve essere disattesa. Sebbene sia ormai, infatti, pacifico che le disposizioni contenute nell'art. 9 cit. (“
1. E' vietato l'abuso da parte di una o più imprese dello stato di dipendenza economica nel quale si trova, nei suoi o nei loro riguardi, una impresa cliente o fornitrice. Si considera dipendenza economica la situazione in cui un'impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. La dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subito l'abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti.
2. L'abuso può anche consistere nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nella imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto.
3. Il patto attraverso il quale si realizzi l'abuso di dipendenza economica è nullo…”) abbiano portata generale, per cui esse possono trovare, in astratto, applicazione nell'ambito di qualsiasi tipologia di rapporto contrattuale tra imprese clienti o fornitrici (v. Cass. Civ. n. 24906/11, in motivazione;
conf. Cass. Civ. n. 1184); nel caso di specie, la parte convenuta, essendosi limitata ad allegare, in termini peraltro del tutto generici, la dimensione di “colosso industriale della Kuwait, al cui gruppo economico appartiene la società ricorrente
[...]
rispetto alla piccolissima realtà aziendale rappresentata dalla resistente” (v. Controparte_1 comparsa di costituzione, p. 4), ha tuttavia poi mancato di provare la sussistenza, in concreto, degli elementi di fatto che integrano l'abuso eccepito, quali i)- la situazione di "dipendenza economica", sotto il profilo della eccessività dello squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti, per cui il contraente che lo subisce risulti privo di reali alternative economiche sul mercato (p. es., perché impossibilitato a differenziare agevolmente la propria attività o per avere adeguato l'organizzazione e gli investimenti in vista di quel rapporto); ii)- la condotta arbitraria contraria a buona fede, ovvero l'intenzionalità di una vessazione perpetrata sull'altra impresa, in vista di fini esulanti dalla lecita iniziativa commerciale retta da un apprezzabile interesse dell'impresa dominante (quale, p. es., modificare le proprie strategie di espansione, adattare il tipo o la quantità di prodotto, o anche spuntare migliori condizioni), mirando la condotta soltanto ad appropriarsi del margine di profitto altrui (v., in tal senso, da ultimo, Cass. Civ. n. 1184/20, anche in motivazione). E ciò tanto più ove si consideri che il diritto di recesso ad nutum è stabilito, in termini generali, in materia di appalto dall'art. 1671 c.c., a mente del quale, “Il committente ha diritto di recedere dal contratto, anche se è stata iniziata l'esecuzione dell'opera o della prestazione di servizio, purché tenga indenne l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno.”; con la conseguenza che l'abuso nella specie denunciato non potrebbe in alcun modo riguardare la previsione del diritto di recesso in sé, per definizione conforme a sistema, ma, semmai, lo specifico contenuto della disciplina prevista per il relativo esercizio. 2)- Parimenti infondata risulta la successiva eccezione, con la quale la parte convenuta intende far valere la pretesa abusività del concreto esercizio del detto diritto di recesso da parte dell'attrice. Come noto, per consolidata giurisprudenza di legittimità, l'abuso del diritto “non è ravvisabile nel solo fatto che una parte del contratto abbia tenuto una condotta non idonea a salvaguardare gli interessi dell'altra, quando tale condotta persegua un risultato lecito attraverso mezzi legittimi, essendo, invece, configurabile allorché il titolare di un diritto soggettivo, pur in assenza di divieti formali, lo eserciti con modalità non necessarie ed irrispettose del dovere di correttezza e buona fede, causando uno sproporzionato ed ingiustificato sacrificio della controparte contrattuale, ed al fine di conseguire risultati diversi ed ulteriori rispetto a quelli per i quali quei poteri o facoltà sono attribuiti” (così, Cass. Civ. n. 15885/18; conf., tra le tante, Cass. Civ. n. 10324/20, n. 10568/13, n. 20106/09). Mentre, nel caso di specie, la circostanza, quale espressamente dedotta dalla stessa parte convenuta, per cui il recesso in discussione sarebbe stato esercitato dall'impresa appaltante (in data 17.5.2016) in diretta ed immediata conseguenza dell'instaurazione di procedimento penale a carico Parte_3
, socio accomandante della società appaltatrice, esclude di per sé ogni prospettiva di abuso
[...] atteso che, al di là del possibile esito del procedimento stesso, trattasi di reati di frode nell'uso di carte di credito, in ipotesi commessi, da esso socio accomandatario, presso lo stesso impianto condotto dalla società convenuta (v. denunce-querela di Kuwait Petroleum Italia s.p.a.
5.5.2016 e 9.5.2016, in fascicolo di parte convenuta;
cfr. comparsa di costituzione, pp. 7 e ss.); per cui stante comunque l'appartenenza di quest'ultimo, alla compagine sociale della società appaltatrice, in qualità appunto di socio accomandante, con conseguente possibilità di accesso ai luoghi di pertinenza dell'impresa da essa esercitata e fisiologica capacità di influenza sulla relativa attività, la semplice pendenza del procedimento in discussione è certamente idonea, secondo l'id quod plerumque accidit, a generare, nella società appaltante, ragionevole sentimento sfiducia nei confronti della stessa società appaltatrice e a giustificare così l'esercizio del diritto di recesso contestato, siccome finalizzato a tutelare rilevanti interessi commerciali e di immagine propri della società appaltante medesima.
3)- La validità della contestata clausola di recesso e la legittimità dell'esercizio del recesso stesso da parte della società appaltante, quali appena riconosciute, comportano, di necessità, la condanna dell'appaltatrice società convenuta al rilascio dell'impianto di erogazione di carburante da lei stessa detenuto per i previsti adempimenti contrattuali.
4)- Né vale, secondo l'assunto difensivo della convenuta, ancora invocare la circostanza per cui l'attrice avrebbe comunque successivamente manifestato, per fatti concludenti, volontà incompatibile colla volontà di recesso, continuando, dopo la comunicazione di quest'ultima, a dare corso al rapporto di appalto, con regolare fornitura di carburante;
poiché, stanti il rifiuto della società appaltatrice di restituire il Punto Vendita, quale formalizzato in data 23.5.2016, e la tempestiva introduzione, da parte dell'appaltante, del (presente) giudizio finalizzato all'ottenimento del rilascio negato (luglio 2016), la successiva regolare prosecuzione del rapporto, siccome comunque oggettivamente strumentale rispetto all'esigenza di scongiurare il pregiudizio economico derivante dalla paralisi dell'attività commerciale dell'impianto di erogazione di carburante, non risulta affatto, in sé, inequivocamente espressiva della volontà dell'appaltante di revocare il recesso già comunicato;
dovendosi, diversamente, ritenersi per tale la condotta assolutamente incompatibile colla relativa volontà contraria, ossia quella che nessuno terrebbe se non al fine della stessa revoca del recesso, e senz'altro scopo se non quest'ultimo (v., in tal senso, tra le tante, in tema di manifestazione tacita di volontà negoziale, Cass. Civ. n. 7108/17; n. 14993/16; n. 2733/13; n. 14091/01; n. 13169/00).
III]- Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo.
§ 3. - La sentenza è stata impugnata da Parte_4
(da ora in poi: ) con un atto di appello contenente quattro motivi. Parte_1
Resiste all'appello (da ora in poi: che ne ha eccepito Parte_5 CP_2 preliminarmente l'inammissibilità ex artt.342 e 348 bis c.p.c.. La causa è stata discussa oralmente all'udienza del 17.10.2025 e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c. (comma aggiunto dall'art.3 d.lgs.n.149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art.7 comma 3 d.lgs.n.164/2024) sulle conclusioni precisate dalle parti come segue. Per : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in totale riforma della sentenza n. 2004/2021 del Tribunale di Roma: In via principale, accogliere l'appello e, per l'effetto, a) dichiarare la nullità della clausola di cui all'art. 4, co. 2, del contratto di appalto del 1.3.2013 per abuso di dipendenza economica e, conseguentemente, dichiarare l'inefficacia del recesso comunicato in data 17.5.2016, con declaratoria di vigenza del rapporto contrattuale tra le parti;
b) accertare e dichiarare l'illegittimità e/o l'inefficacia del recesso per esercizio abusivo del diritto e contrario a buona fede e, per l'effetto, dichiarare la vigenza del rapporto contrattuale tra le parti;
In subordine, accertare e dichiarare che il recesso è stato tacitamente revocato e/o che il rapporto contrattuale è proseguito per fatti concludenti e, per l'effetto, dichiarare la vigenza dello stesso;
- In ogni caso, rigettare tutte le domande proposte da in Controparte_1 primo grado;
- Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge con attribuzione ai procuratori antistatari.” Per CP_2
“in via principale
- dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto da Parte_1
e, ai sensi dell'art. 342 c.p.c. o, comunque dell'art. 348-bis c.p.c.;
[...] in via gradata
- rigettare l'appello proposto da in Parte_1 quanto infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare integralmente la sen- tenza impugnata;
in ogni caso
- condannare al pagamento di com- Parte_1 pensi e spese anche del giudizio di appello.”
§ 4. – L'eccezione di inammissibilità dell'appello per vizi di formulazione dell'atto introduttivo è infondata, avendo l'appellante esposto chiaramente i motivi di doglianza rispetto alla decisione impugnata, eccezion fatta per il terzo motivo come si dirà più avanti. Sul punto si rammenta il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite sull'interpretazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012: “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Sez. U., sentenza n. 27199 del 16/11/2017)”. Deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., in quanto assorbita dal fatto che la Corte, con delibazione in senso reiettivo, implicitamente resa, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e ha scelto di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (cfr. Cass. n. 37272/2021).
§ 5. – L'appello contiene quattro motivi.
§ 5.1. – Con il primo motivo l'appellante critica la sentenza nella parte in cui accerta che ha omesso di provare la sussistenza in concreto degli elementi di fatto Parte_1 che integrano l'abuso di dipendenza economica. Afferma che l'abuso di posizione dominante e di conseguente dipendenza economica sarebbe ravvisabile nel fatto che a causa dell'abissale differenza Parte_1 dimensionale rispetto a è stata indotta ad accettare supinamente la clausola che CP_2 limita a un anno la durata del contratto e la clausola che consente a il recesso ad CP_2 nutum, clausole che determinerebbero una notevole sperequazione nel rapporto contrattuale a danno dell'appellante, atteso che la possibilità di disdetta ostativa al rinnovo tacito del contratto e quella di recesso ad nutum vanificherebbero i notevoli investimenti iniziali che essa ha dovuto effettuare all'inizio del rapporto. Afferma di aver provato per documenti che la sua unica fonte di reddito dal 2015 è il contratto con e che il Tribunale avrebbe omesso di sindacare l'equilibrio CP_2 normativo ed economico del contratto.
Il motivo è infondato. Va premesso che oggetto di questo giudizio è l'abuso di dipendenza economica di cui all'art.9 legge n.192/1998, cosa del tutto distinta dall'abuso di posizione dominante di cui all'art.102 TFUE e all'art.3 L.n.287/1990. Il primo concerne il rapporto di forza tra le imprese parti di un singolo contratto, il secondo invece il rapporto tra imprese concorrenti.
“Il divieto di abuso di dipendenza economica, previsto dall'art. 9 della l. n. 192 del 1998, avendo il duplice scopo di riequilibrare la posizione di forza nel singolo contratto e di tutelare i meccanismi concorrenziali del mercato, presuppone la sussistenza di una disparità di potere contrattuale tale da determinare un eccessivo squilibrio nelle rispettive prestazioni, di cui costituisce elemento sintomatico la mancanza di reali possibilità di reperire nel mercato alternative soddisfacenti, nonché l'abuso di tale situazione, che ricorre allorché la condotta arbitraria sia contraria a buona fede, ovvero sia volta, in vista di fini esulanti dalla lecita iniziativa commerciale retta da un apprezzabile interesse dell'impresa dominante, ad appropriarsi del margine di profitto altrui” (Cass.n.27435/2024).
pur avendo evidenziato la differenza dimensionale e di potere Parte_1 contrattuale con non ha individuato in concreto lo squilibrio eccessivo tra le CP_2 rispettive prestazioni che ne sarebbe conseguito. Il riferimento al diritto di di CP_2 recedere nel corso del rapporto non è di per sé indice di squilibrio, atteso che il recesso è compensato dal pagamento dei corrispettivi spettanti all'esercente fino alla scadenza naturale del contratto. Quanto alla durata annuale del contratto – salvo tacito rinnovo
– l'appellante non ha dedotto né provato di essere stata costretta ad acconsentirvi in mancanza di alternative soddisfacenti nel mercato della rivendita di carburanti. Gli ingenti investimenti iniziali che l'appellante sarebbe stata costretta a compiere per avviare l'attività sono stati dedotti in modo del tutto generico oltre che inverosimile, atteso che l'attività commerciale viene esercitata utilizzando in regime di comodato l'impianto di distribuzione di proprietà di CP_2
§ 5.2. – Con il secondo motivo l'appellante critica la sentenza nella parte in cui ha respinto come infondata la deduzione riguardante la pretesa abusività nel concreto esercizio del diritto di recesso da parte di CP_2
Afferma che l'abuso sarebbe ravvisabile nel fatto che il recesso ha frustrato l'aspettativa di prosecuzione del rapporto generata nella controparte e ha sacrificato ingiustamente gli interessi della stessa. Alla luce dei canoni di correttezza e buona fede che devono regolare l'esecuzione del contratto, il recesso si rivelerebbe abusivo perché privo di un'attendibile ragione giustificatrice e dunque non conciliabile con il principio di solidarietà che permea l'intero ordinamento giuridico. In particolare, il recesso di sarebbe stato esercitato senza alcun interesse e CP_2 rivelerebbe una finalità sanzionatoria e ritorsiva del tutto ingiustificata, atteso che la eventuale responsabilità penale del socio accomandante non Parte_3 riguarderebbe la società appellante, in cui il ha una partecipazione di scarso Pt_3 valore, oltre a essere separato dalla accomandataria. Il avrebbe Pt_1 Pt_3 avuto accesso all'impianto di distribuzione non perché socio o coniuge della Pt_1 ma solo perché l'impianto è aperto al pubblico.
Il motivo è infondato. Premessa, per quanto scritto poc'anzi, la validità delle clausole che disciplinano la durata del contratto e il diritto di recesso ad nutum di esclusa CP_2 quindi la necessità di una causa giustificativa del recesso stesso da ravvisare nell'inadempimento contrattuale dell'esercente, non può trarsi dal canone di buona fede una limitazione del diritto di recesso che non attenga alle concrete modalità con cui esso viene esercitato. Sono quindi prive di pregio le considerazioni con cui l'appellante si sofferma sulla pretesa assenza di interesse di a interrompere il CP_2 rapporto contrattuale. Per altro verso, il processo penale a carico di Parte_3 per frode nell'uso di carte di credito commessa presso l'impianto di distribuzione oggetto del contratto, lungi da rivelare una finalità ritorsiva dell'appellata, giustifica il venir meno della fiducia di nella società di cui è socio, ancorché di CP_2 Pt_3 minoranza e accomandante, e ciò indipendentemente dall'esistenza di un grave inadempimento della società stessa, che non è in questione.
§ 5.3. – Con il terzo motivo l'appellante critica la sentenza nella parte in cui accerta che la prosecuzione di fatto del rapporto tra le parti non è sintomatica della volontà di di revocare il recesso precedente, non presentando quel carattere di univocità che CP_2
è necessario per pervenire a tale conclusione. L'appellante illustra tutte le attività esecutive del contratto che continua a CP_2 compiere e che dimostrerebbero la mera vessatorietà del recesso e si porrebbero in antitesi con esso. Contesta che si sia vista costretta alla prosecuzione dell'esecuzione del contratto, CP_2 osservando che in prossimità dell'impianto vi sono altri distributori di carburante di marchi diversi e che la ragione che muove sarebbe quella di ricavare enormi CP_2 profitti grazie alla proficua gestione di . Parte_1
Il motivo è inammissibile, perché non si confronta con la motivazione della sentenza, che evidenzia le ragioni per cui la prosecuzione dell'esecuzione del contratto non può essere intesa come sintomatica della volontà di di revocare il recesso, ossia il CP_2 fatto che abbia rifiutato di restituire l'impianto, il fatto che abbia Parte_1 CP_2 tempestivamente introdotto il giudizio volto a ottenere la condanna al rilascio dello stesso, il fatto che nelle more fosse necessario scongiurare il pregiudizio economico derivante dalla paralisi dell'attività commerciale.
§ 5.4. Con il quarto e ultimo motivo l'appellante critica la sentenza in punto di spese, affermando che l'importo liquidato a suo carico non troverebbe fondamento nei parametri dettati dal DM 55/14 e non terrebbe conto del fatto che la fase istruttoria non si è svolta.
Il motivo è infondato. Il Tribunale ha liquidato un compenso del tutto conforme ai valori medi di cui alla tabella allegata al D.M.n.55/14 in vigore alla data della decisione, riferibili alle cause di valore indeterminabile di media complessità, con una riduzione di circa la metà del compenso medio per la fase di trattazione/istruttoria giustificato dalla mancata assunzione di prove, che non significa che la fase di trattazione, comprendente lo scambio di memorie ex art.183 c.p.c., non si sia svolta.
§ 6. – Conclusivamente, l'appello va respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i valori medi di cui alla tabella allegata al D.M.n.55/14, modificata dal D.M.n.147/2022, per le cause di valore indeterminabile di media complessità, salvo il valore minimo per la fase di trattazione che ha avuto minimo svolgimento.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.2004/2021, pubblicata in data 04/02/2021, così decide:
- rigetta l'appello;
- condanna a rifondere a e Parte_6 CP_1 le spese processuali liquidate in € 10.313,00 per compenso, Controparte_1 oltre spese generali ex art.2 D.M.n.55/14, c.a.p. e i.v.a. come per legge.
- dichiara che vi sono i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'importo di cui all'art.13 comma 1 quater D.P.R.n.115/2002.
Così deciso in Roma il giorno 17/10/2025 Il presidente est.
LA IZ
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA QUARTA SEZIONE CIVILE
dott. ssa LA IZ, presidente rel dott. Giuseppe Staglianò, consigliere dott. Marco Emilio Lugi Cirillo, consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1561/2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, vertente tra
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Menale Giuseppe e Verde Franco per procura in calce all'atto di citazione in appello
- appellante e
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Frangini Alfredo e Vozza Lia per procura in calce alla comparsa di risposta
- appellata oggetto: appello avverso sentenza del tribunale di Roma n.2004/2021 pubblicata in data 4.2.2021
FATTO E DIRITTO
§ 1. - La vicenda oggetto di causa è esposta nella sentenza impugnata come segue.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in telematico in data 14.7.2016 e ritualmente notificato, la società conveniva in giudizio la società Parte_2 Parte_1
[...] Esponeva all'uopo 1)- di avere, in data 1.3.3013, stipulato, con la società convenuta, contratto di appalto avente ad oggetto i servizi necessari per la gestione del Punto Vendita (carburanti) Q8, sito in Teverola (CE), S.S. 7 bis, km 11 + 096, coll'espressa previsione, all'art. 4 II co, della facoltà, in favore della società appaltante, di recedere dal contratto in qualunque momento, anche senza preavviso, previa corresponsione all'appaltatrice di una somma pari al compenso fisso annuo riproporzionato per il periodo utile al completamento dell'annualità contrattuale in corso;
2)- che il contratto descritto veniva tacitamente rinnovato, di anno in anno, sino a quando, in data 17 maggio 2016, essa società appaltante, valendosi della riportata clausola contrattuale, dichiarava di esercitare il diritto di recesso, quale previsto dalla clausola stessa, provvedendo quindi a versare all'appaltatrice la somma di 14.639,96, a titolo di completamento dell'annualità in corso, in scadenza al 28.2.2017; 3)- che, all'esito, la società appaltatrice si rifiutava di restituire il Punto Vendita presso il quale svolgeva la prestazione di servizi oggetto del contratto di appalto sul presupposto della pretesa invalidità della clausola che l'esercitato diritto di recesso prevedeva;
e 4)- che, diversamente, il diritto di recesso in discussione era da ritenersi perfettamente valido, nella relativa previsione contrattuale, siccome sostanzialmente riproduttiva del dettato dell'art. 1671 c.c., che regola, in via generale, il recesso unilaterale nel contratto di appalto, quanto legittimo nel relativo concreto esercizio, siccome privo di alcuna connotazione di abusività ovvero di vessatorietà. E concludeva pertanto chiedendo che, accertato l'intervenuto scioglimento del contratto di appalto stipulato colla convenuta, per legittimo recesso esercitato con comunicazione in data 17.5.2016, ovvero, in subordine, per successiva disdetta alla scadenza annuale, quest'ultima venisse condannata alla immediata riconsegna del complesso di beni costituenti il Punto Vendita presso il quale svolgeva le prestazione di servizi oggetto dell'appalto medesimo;
con vittoria di spese;
Costituitasi in giudizio, la convenuta, preliminarmente eccepiva l'inammissibilità della domanda siccome proposta, secondo il rito sommario di cognizione, riguardo a controversia, per contro, complessa e necessitante istruzione probatoria tipica del processo ordinario di cognizione;
assumeva quindi, nel merito, -che la clausola contrattuale con la quale era stato alla società appaltante, quale appartenente all'importante gruppo Kuwait Petroleum Italia s.p.a., attribuito il diritto di recesso ad nutum, senza preavviso, quale poi effettivamente dalla stessa esercitato, era nulla per abuso di posizione dominante ai sensi dell'art. 9 l. n. 192/1998, e -che il diritto di recesso stesso era stato comunque abusivamente esercitato, in funzione meramente ritorsiva, senza alcuna prospettiva di realizzazione di apprezzabile interesse dell'appaltante medesima, ed in palese violazione del principio di buona fede, sul semplice presupposto dell'instaurazione di procedimento penale a carico , socio accomandante della società appaltatrice nonché coniuge Parte_3 separato, in regime di separazione dei beni, dell'accomandataria la quale risultava, Parte_1 tuttavia, pacificamente estranea ai fatti di reato al primo contestati;
e concludeva pertanto chiedendo la reiezione dell'avversa domanda, con vittoria di spese. Alla prima udienza del 20 febbraio 2017 la parte convenuta la convenuta eccepiva inoltre che, dal tempo della comunicazione del recesso, in data 17.5.2016, il rapporto colla parte attrice era comunque proseguito, con regolare fornitura di carburante, così quest'ultima manifestando, per fatti concludenti, volontà incompatibile con il l'invocato scioglimento. Con ordinanza in data 27.9.2017, veniva disposto il mutamento del rito.
§ 2. - All'esito del giudizio, istruito per documenti, il Tribunale, respinta l'eccezione preliminare di inammissibilità della domanda perché introdotta con il rito sommario di cognizione, nel merito ha rigettato la domanda con la motivazione che segue.
II]- Nel merito, la domanda di condanna della convenuta al rilascio dell'impianto di erogazione di carburante da lei detenuto in ragione del contratto di appalto di servizi stipulato colla parte attrice, quale da quest'ultima proposta, deve essere accolta, per le ragioni di seguito esposte. 1)- L'eccezione di merito con la quale la stessa parte convenuta, pacifica l'esistenza del rapporto di appalto di servizi quale dedotto dalla parte attrice, invoca la nullità della clausola contrattuale che attribuisce alla stessa impresa appaltatrice il diritto di recesso ad nutum, senza preavviso (v. art. 4 II co, contratto di appalto: “La ha facoltà di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, CP_2 anche senza preavviso, previa corresponsione di una somma pari al compenso fisso annuo riproporzionato per il periodo utile al completamento dell'annualità contrattuale in corso.”), per abuso di posizione dominante ai sensi dell'art. 9 l. n. 192/1998, deve essere disattesa. Sebbene sia ormai, infatti, pacifico che le disposizioni contenute nell'art. 9 cit. (“
1. E' vietato l'abuso da parte di una o più imprese dello stato di dipendenza economica nel quale si trova, nei suoi o nei loro riguardi, una impresa cliente o fornitrice. Si considera dipendenza economica la situazione in cui un'impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. La dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subito l'abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti.
2. L'abuso può anche consistere nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nella imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto.
3. Il patto attraverso il quale si realizzi l'abuso di dipendenza economica è nullo…”) abbiano portata generale, per cui esse possono trovare, in astratto, applicazione nell'ambito di qualsiasi tipologia di rapporto contrattuale tra imprese clienti o fornitrici (v. Cass. Civ. n. 24906/11, in motivazione;
conf. Cass. Civ. n. 1184); nel caso di specie, la parte convenuta, essendosi limitata ad allegare, in termini peraltro del tutto generici, la dimensione di “colosso industriale della Kuwait, al cui gruppo economico appartiene la società ricorrente
[...]
rispetto alla piccolissima realtà aziendale rappresentata dalla resistente” (v. Controparte_1 comparsa di costituzione, p. 4), ha tuttavia poi mancato di provare la sussistenza, in concreto, degli elementi di fatto che integrano l'abuso eccepito, quali i)- la situazione di "dipendenza economica", sotto il profilo della eccessività dello squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti, per cui il contraente che lo subisce risulti privo di reali alternative economiche sul mercato (p. es., perché impossibilitato a differenziare agevolmente la propria attività o per avere adeguato l'organizzazione e gli investimenti in vista di quel rapporto); ii)- la condotta arbitraria contraria a buona fede, ovvero l'intenzionalità di una vessazione perpetrata sull'altra impresa, in vista di fini esulanti dalla lecita iniziativa commerciale retta da un apprezzabile interesse dell'impresa dominante (quale, p. es., modificare le proprie strategie di espansione, adattare il tipo o la quantità di prodotto, o anche spuntare migliori condizioni), mirando la condotta soltanto ad appropriarsi del margine di profitto altrui (v., in tal senso, da ultimo, Cass. Civ. n. 1184/20, anche in motivazione). E ciò tanto più ove si consideri che il diritto di recesso ad nutum è stabilito, in termini generali, in materia di appalto dall'art. 1671 c.c., a mente del quale, “Il committente ha diritto di recedere dal contratto, anche se è stata iniziata l'esecuzione dell'opera o della prestazione di servizio, purché tenga indenne l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno.”; con la conseguenza che l'abuso nella specie denunciato non potrebbe in alcun modo riguardare la previsione del diritto di recesso in sé, per definizione conforme a sistema, ma, semmai, lo specifico contenuto della disciplina prevista per il relativo esercizio. 2)- Parimenti infondata risulta la successiva eccezione, con la quale la parte convenuta intende far valere la pretesa abusività del concreto esercizio del detto diritto di recesso da parte dell'attrice. Come noto, per consolidata giurisprudenza di legittimità, l'abuso del diritto “non è ravvisabile nel solo fatto che una parte del contratto abbia tenuto una condotta non idonea a salvaguardare gli interessi dell'altra, quando tale condotta persegua un risultato lecito attraverso mezzi legittimi, essendo, invece, configurabile allorché il titolare di un diritto soggettivo, pur in assenza di divieti formali, lo eserciti con modalità non necessarie ed irrispettose del dovere di correttezza e buona fede, causando uno sproporzionato ed ingiustificato sacrificio della controparte contrattuale, ed al fine di conseguire risultati diversi ed ulteriori rispetto a quelli per i quali quei poteri o facoltà sono attribuiti” (così, Cass. Civ. n. 15885/18; conf., tra le tante, Cass. Civ. n. 10324/20, n. 10568/13, n. 20106/09). Mentre, nel caso di specie, la circostanza, quale espressamente dedotta dalla stessa parte convenuta, per cui il recesso in discussione sarebbe stato esercitato dall'impresa appaltante (in data 17.5.2016) in diretta ed immediata conseguenza dell'instaurazione di procedimento penale a carico Parte_3
, socio accomandante della società appaltatrice, esclude di per sé ogni prospettiva di abuso
[...] atteso che, al di là del possibile esito del procedimento stesso, trattasi di reati di frode nell'uso di carte di credito, in ipotesi commessi, da esso socio accomandatario, presso lo stesso impianto condotto dalla società convenuta (v. denunce-querela di Kuwait Petroleum Italia s.p.a.
5.5.2016 e 9.5.2016, in fascicolo di parte convenuta;
cfr. comparsa di costituzione, pp. 7 e ss.); per cui stante comunque l'appartenenza di quest'ultimo, alla compagine sociale della società appaltatrice, in qualità appunto di socio accomandante, con conseguente possibilità di accesso ai luoghi di pertinenza dell'impresa da essa esercitata e fisiologica capacità di influenza sulla relativa attività, la semplice pendenza del procedimento in discussione è certamente idonea, secondo l'id quod plerumque accidit, a generare, nella società appaltante, ragionevole sentimento sfiducia nei confronti della stessa società appaltatrice e a giustificare così l'esercizio del diritto di recesso contestato, siccome finalizzato a tutelare rilevanti interessi commerciali e di immagine propri della società appaltante medesima.
3)- La validità della contestata clausola di recesso e la legittimità dell'esercizio del recesso stesso da parte della società appaltante, quali appena riconosciute, comportano, di necessità, la condanna dell'appaltatrice società convenuta al rilascio dell'impianto di erogazione di carburante da lei stessa detenuto per i previsti adempimenti contrattuali.
4)- Né vale, secondo l'assunto difensivo della convenuta, ancora invocare la circostanza per cui l'attrice avrebbe comunque successivamente manifestato, per fatti concludenti, volontà incompatibile colla volontà di recesso, continuando, dopo la comunicazione di quest'ultima, a dare corso al rapporto di appalto, con regolare fornitura di carburante;
poiché, stanti il rifiuto della società appaltatrice di restituire il Punto Vendita, quale formalizzato in data 23.5.2016, e la tempestiva introduzione, da parte dell'appaltante, del (presente) giudizio finalizzato all'ottenimento del rilascio negato (luglio 2016), la successiva regolare prosecuzione del rapporto, siccome comunque oggettivamente strumentale rispetto all'esigenza di scongiurare il pregiudizio economico derivante dalla paralisi dell'attività commerciale dell'impianto di erogazione di carburante, non risulta affatto, in sé, inequivocamente espressiva della volontà dell'appaltante di revocare il recesso già comunicato;
dovendosi, diversamente, ritenersi per tale la condotta assolutamente incompatibile colla relativa volontà contraria, ossia quella che nessuno terrebbe se non al fine della stessa revoca del recesso, e senz'altro scopo se non quest'ultimo (v., in tal senso, tra le tante, in tema di manifestazione tacita di volontà negoziale, Cass. Civ. n. 7108/17; n. 14993/16; n. 2733/13; n. 14091/01; n. 13169/00).
III]- Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo.
§ 3. - La sentenza è stata impugnata da Parte_4
(da ora in poi: ) con un atto di appello contenente quattro motivi. Parte_1
Resiste all'appello (da ora in poi: che ne ha eccepito Parte_5 CP_2 preliminarmente l'inammissibilità ex artt.342 e 348 bis c.p.c.. La causa è stata discussa oralmente all'udienza del 17.10.2025 e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c. (comma aggiunto dall'art.3 d.lgs.n.149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art.7 comma 3 d.lgs.n.164/2024) sulle conclusioni precisate dalle parti come segue. Per : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in totale riforma della sentenza n. 2004/2021 del Tribunale di Roma: In via principale, accogliere l'appello e, per l'effetto, a) dichiarare la nullità della clausola di cui all'art. 4, co. 2, del contratto di appalto del 1.3.2013 per abuso di dipendenza economica e, conseguentemente, dichiarare l'inefficacia del recesso comunicato in data 17.5.2016, con declaratoria di vigenza del rapporto contrattuale tra le parti;
b) accertare e dichiarare l'illegittimità e/o l'inefficacia del recesso per esercizio abusivo del diritto e contrario a buona fede e, per l'effetto, dichiarare la vigenza del rapporto contrattuale tra le parti;
In subordine, accertare e dichiarare che il recesso è stato tacitamente revocato e/o che il rapporto contrattuale è proseguito per fatti concludenti e, per l'effetto, dichiarare la vigenza dello stesso;
- In ogni caso, rigettare tutte le domande proposte da in Controparte_1 primo grado;
- Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge con attribuzione ai procuratori antistatari.” Per CP_2
“in via principale
- dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto da Parte_1
e, ai sensi dell'art. 342 c.p.c. o, comunque dell'art. 348-bis c.p.c.;
[...] in via gradata
- rigettare l'appello proposto da in Parte_1 quanto infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare integralmente la sen- tenza impugnata;
in ogni caso
- condannare al pagamento di com- Parte_1 pensi e spese anche del giudizio di appello.”
§ 4. – L'eccezione di inammissibilità dell'appello per vizi di formulazione dell'atto introduttivo è infondata, avendo l'appellante esposto chiaramente i motivi di doglianza rispetto alla decisione impugnata, eccezion fatta per il terzo motivo come si dirà più avanti. Sul punto si rammenta il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite sull'interpretazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012: “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Sez. U., sentenza n. 27199 del 16/11/2017)”. Deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., in quanto assorbita dal fatto che la Corte, con delibazione in senso reiettivo, implicitamente resa, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e ha scelto di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (cfr. Cass. n. 37272/2021).
§ 5. – L'appello contiene quattro motivi.
§ 5.1. – Con il primo motivo l'appellante critica la sentenza nella parte in cui accerta che ha omesso di provare la sussistenza in concreto degli elementi di fatto Parte_1 che integrano l'abuso di dipendenza economica. Afferma che l'abuso di posizione dominante e di conseguente dipendenza economica sarebbe ravvisabile nel fatto che a causa dell'abissale differenza Parte_1 dimensionale rispetto a è stata indotta ad accettare supinamente la clausola che CP_2 limita a un anno la durata del contratto e la clausola che consente a il recesso ad CP_2 nutum, clausole che determinerebbero una notevole sperequazione nel rapporto contrattuale a danno dell'appellante, atteso che la possibilità di disdetta ostativa al rinnovo tacito del contratto e quella di recesso ad nutum vanificherebbero i notevoli investimenti iniziali che essa ha dovuto effettuare all'inizio del rapporto. Afferma di aver provato per documenti che la sua unica fonte di reddito dal 2015 è il contratto con e che il Tribunale avrebbe omesso di sindacare l'equilibrio CP_2 normativo ed economico del contratto.
Il motivo è infondato. Va premesso che oggetto di questo giudizio è l'abuso di dipendenza economica di cui all'art.9 legge n.192/1998, cosa del tutto distinta dall'abuso di posizione dominante di cui all'art.102 TFUE e all'art.3 L.n.287/1990. Il primo concerne il rapporto di forza tra le imprese parti di un singolo contratto, il secondo invece il rapporto tra imprese concorrenti.
“Il divieto di abuso di dipendenza economica, previsto dall'art. 9 della l. n. 192 del 1998, avendo il duplice scopo di riequilibrare la posizione di forza nel singolo contratto e di tutelare i meccanismi concorrenziali del mercato, presuppone la sussistenza di una disparità di potere contrattuale tale da determinare un eccessivo squilibrio nelle rispettive prestazioni, di cui costituisce elemento sintomatico la mancanza di reali possibilità di reperire nel mercato alternative soddisfacenti, nonché l'abuso di tale situazione, che ricorre allorché la condotta arbitraria sia contraria a buona fede, ovvero sia volta, in vista di fini esulanti dalla lecita iniziativa commerciale retta da un apprezzabile interesse dell'impresa dominante, ad appropriarsi del margine di profitto altrui” (Cass.n.27435/2024).
pur avendo evidenziato la differenza dimensionale e di potere Parte_1 contrattuale con non ha individuato in concreto lo squilibrio eccessivo tra le CP_2 rispettive prestazioni che ne sarebbe conseguito. Il riferimento al diritto di di CP_2 recedere nel corso del rapporto non è di per sé indice di squilibrio, atteso che il recesso è compensato dal pagamento dei corrispettivi spettanti all'esercente fino alla scadenza naturale del contratto. Quanto alla durata annuale del contratto – salvo tacito rinnovo
– l'appellante non ha dedotto né provato di essere stata costretta ad acconsentirvi in mancanza di alternative soddisfacenti nel mercato della rivendita di carburanti. Gli ingenti investimenti iniziali che l'appellante sarebbe stata costretta a compiere per avviare l'attività sono stati dedotti in modo del tutto generico oltre che inverosimile, atteso che l'attività commerciale viene esercitata utilizzando in regime di comodato l'impianto di distribuzione di proprietà di CP_2
§ 5.2. – Con il secondo motivo l'appellante critica la sentenza nella parte in cui ha respinto come infondata la deduzione riguardante la pretesa abusività nel concreto esercizio del diritto di recesso da parte di CP_2
Afferma che l'abuso sarebbe ravvisabile nel fatto che il recesso ha frustrato l'aspettativa di prosecuzione del rapporto generata nella controparte e ha sacrificato ingiustamente gli interessi della stessa. Alla luce dei canoni di correttezza e buona fede che devono regolare l'esecuzione del contratto, il recesso si rivelerebbe abusivo perché privo di un'attendibile ragione giustificatrice e dunque non conciliabile con il principio di solidarietà che permea l'intero ordinamento giuridico. In particolare, il recesso di sarebbe stato esercitato senza alcun interesse e CP_2 rivelerebbe una finalità sanzionatoria e ritorsiva del tutto ingiustificata, atteso che la eventuale responsabilità penale del socio accomandante non Parte_3 riguarderebbe la società appellante, in cui il ha una partecipazione di scarso Pt_3 valore, oltre a essere separato dalla accomandataria. Il avrebbe Pt_1 Pt_3 avuto accesso all'impianto di distribuzione non perché socio o coniuge della Pt_1 ma solo perché l'impianto è aperto al pubblico.
Il motivo è infondato. Premessa, per quanto scritto poc'anzi, la validità delle clausole che disciplinano la durata del contratto e il diritto di recesso ad nutum di esclusa CP_2 quindi la necessità di una causa giustificativa del recesso stesso da ravvisare nell'inadempimento contrattuale dell'esercente, non può trarsi dal canone di buona fede una limitazione del diritto di recesso che non attenga alle concrete modalità con cui esso viene esercitato. Sono quindi prive di pregio le considerazioni con cui l'appellante si sofferma sulla pretesa assenza di interesse di a interrompere il CP_2 rapporto contrattuale. Per altro verso, il processo penale a carico di Parte_3 per frode nell'uso di carte di credito commessa presso l'impianto di distribuzione oggetto del contratto, lungi da rivelare una finalità ritorsiva dell'appellata, giustifica il venir meno della fiducia di nella società di cui è socio, ancorché di CP_2 Pt_3 minoranza e accomandante, e ciò indipendentemente dall'esistenza di un grave inadempimento della società stessa, che non è in questione.
§ 5.3. – Con il terzo motivo l'appellante critica la sentenza nella parte in cui accerta che la prosecuzione di fatto del rapporto tra le parti non è sintomatica della volontà di di revocare il recesso precedente, non presentando quel carattere di univocità che CP_2
è necessario per pervenire a tale conclusione. L'appellante illustra tutte le attività esecutive del contratto che continua a CP_2 compiere e che dimostrerebbero la mera vessatorietà del recesso e si porrebbero in antitesi con esso. Contesta che si sia vista costretta alla prosecuzione dell'esecuzione del contratto, CP_2 osservando che in prossimità dell'impianto vi sono altri distributori di carburante di marchi diversi e che la ragione che muove sarebbe quella di ricavare enormi CP_2 profitti grazie alla proficua gestione di . Parte_1
Il motivo è inammissibile, perché non si confronta con la motivazione della sentenza, che evidenzia le ragioni per cui la prosecuzione dell'esecuzione del contratto non può essere intesa come sintomatica della volontà di di revocare il recesso, ossia il CP_2 fatto che abbia rifiutato di restituire l'impianto, il fatto che abbia Parte_1 CP_2 tempestivamente introdotto il giudizio volto a ottenere la condanna al rilascio dello stesso, il fatto che nelle more fosse necessario scongiurare il pregiudizio economico derivante dalla paralisi dell'attività commerciale.
§ 5.4. Con il quarto e ultimo motivo l'appellante critica la sentenza in punto di spese, affermando che l'importo liquidato a suo carico non troverebbe fondamento nei parametri dettati dal DM 55/14 e non terrebbe conto del fatto che la fase istruttoria non si è svolta.
Il motivo è infondato. Il Tribunale ha liquidato un compenso del tutto conforme ai valori medi di cui alla tabella allegata al D.M.n.55/14 in vigore alla data della decisione, riferibili alle cause di valore indeterminabile di media complessità, con una riduzione di circa la metà del compenso medio per la fase di trattazione/istruttoria giustificato dalla mancata assunzione di prove, che non significa che la fase di trattazione, comprendente lo scambio di memorie ex art.183 c.p.c., non si sia svolta.
§ 6. – Conclusivamente, l'appello va respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i valori medi di cui alla tabella allegata al D.M.n.55/14, modificata dal D.M.n.147/2022, per le cause di valore indeterminabile di media complessità, salvo il valore minimo per la fase di trattazione che ha avuto minimo svolgimento.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.2004/2021, pubblicata in data 04/02/2021, così decide:
- rigetta l'appello;
- condanna a rifondere a e Parte_6 CP_1 le spese processuali liquidate in € 10.313,00 per compenso, Controparte_1 oltre spese generali ex art.2 D.M.n.55/14, c.a.p. e i.v.a. come per legge.
- dichiara che vi sono i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'importo di cui all'art.13 comma 1 quater D.P.R.n.115/2002.
Così deciso in Roma il giorno 17/10/2025 Il presidente est.
LA IZ