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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 13/11/2025, n. 1000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 1000 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. 539/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Unica Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del G. O., dott.ssa Filomena
GI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 539 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto OPPOSIZIONE AD ATTO DI PRECETTO promossa da:
C.F.: , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante,
C.F.: Parte_1 C.F._1
C.F.: , tutti con il patrocinio Parte_2 C.F._2
degli Avvocati Fabio DI SALVO e Gilberto GRIGUOLI, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo avvocato in CA al Viale Regina Elena, n. 36
OPPONENTI
Contro
La con sede in Napoli alla Via Controparte_1
Santa Brigida n. 39, C.F. , per essa , con sede P.IVA_2 Controparte_2
legale in Venezia-Mestre, via Terraglio n° 63, codice fiscale e numero di iscrizione al n.
, partecipante al gruppo Partita IVA con il patrocinio dell'avv. P.IVA_3 P.IVA_4
AB ZI (CF ) presso il cui studio in Isernia alla Via C.F._3
Occidentale n. 148 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Isernia alla
Via Occidentale n. 148
OPPOSTA
*****
Concise ragioni in fatto ed in diritto della decisione
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, L. 18 giugno 2009, n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45,
comma 17, della L. n. 69 del 2009, con omissione dello “svolgimento del processo” (salvo richiamarlo ove necessario od opportuno per una migliore comprensione delle motivazioni della presente decisione). Inoltre, ai sensi del citato art. 118 disp. att. c.p.c.,
così come in ogni caso in vigore dal 21.06.2013 ex Dl. 69/13, “la motivazione della sentenza di
cui all'art. 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella concisa esposizione dei fatti decisivi
e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti
conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa”.
___________________________
Con atto di precetto, datato 18.02.2023, notificato alla Soc. Parte_1
ed a in data 24.02.2023 ed a
[...] Parte_1 Parte_2
in data 10.03.2023, la a mezzo della sua procuratrice,
[...] CP_1 CP_2
intimava agli odierni opponenti di pagare in proprio favore, asserita creditrice, la somma di € 131.399,60 interessi e spese in virtù dei titoli esecutivi, asseritamente rimasti inadempiuti che notificava unitamente al precetto e ,segnatamente:
- il contratto di finanziamento del 13/01/2011 a rogito del Notaio, dott. Persona_1
di CA, rep. n. 26075; racc. n. 13324, spedito in forma esecutiva in data
25/01/2011;
- l'atto di erogazione e quietanza del 26/09/2012 a rogito del Notaio, dott. Per_1
di CA, rep. 28773, racc. 15577, spedito in forma esecutiva in data
[...]
16/11/2012
Allegava il creditore precettante che:
- con contratto di mutuo ipotecario del 13.01.2011 (Welcome Energy – Finanziamento
fotovoltaico - rep. 26075 racc. 13324 registrato a CA il 14.01.2011 al n. 288 serie 1T
e munito di formula esecutiva il 25.01.2011) e con successivo atto di erogazione e quietanza del 26.09.2012 (rep. 28773 racc. 15577 registrato a CA il 19.10.2012 al n.
3567 serie 1T e munito di formula esecutiva il 16.11.2012) MP S.p.A. concedeva ed erogava alla n finanziamento di € 275.000,00; Parte_1
-a garanzia delle obbligazioni assunte dalla suddetta società a responsabilità limitata,
e rilasciavano in via solidale, Parte_1 Parte_2
a semplice richiesta e senza eccezioni, garanzia personale fino all'importo massimo di €
550.000,00 e concedeva ipoteca per € 550.000,00 Parte_1
sull'immobile di sua piena proprietà;
- era divenuta titolare del credito precettato in quanto in data 1.12.2020 Banca Monte dei
Paschi di Siena S.p.A. (MP) si era scissa in trasferendo a quest'ultima CP_1
compendio scisso composto al passivo, da debito finanziario, contratti derivati e patrimonio netto, e all'attivo, da crediti deteriorati, accessori e rapporti giuridici, titoli obbligazionari e azionari, contratti derivati e attività fiscali differite, ivi incluso il credito vantato da MP nei confronti di Parte_1
Con il precetto opposto, lamentando l'inadempimento della mutuataria al CP_1
pagamento di alcune rate del mutuo, intimava il pagamento di €131.098,21 comprensivo di interessi al 05.10.2022 e spese.
- Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c., notificato in data
09/03/2023, e i suoi soci e Parte_1 Parte_1 [...]
proponevano opposizione avverso il precetto loro notificato e Parte_2
rassegnavano le seguenti testuali conclusioni: “…Voglia il Tribunale di CA, ogni
contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, in accoglimento della spiegata opposizione, in via
preliminare: - sospendere, con decreto da emettersi inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva dei
titoli indicati nell'atto di precetto opposto;
- fissare apposita udienza per la conferma o la revoca del
provvedimento emanato;
in via principale: - in accoglimento della presente opposizione, accertare e
dichiarare che la e, per essa, la Controparte_3 Controparte_2
non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata con riferimento ai titoli esecutivi costituiti
[...]
da contratto di finanziamento del 13/01/2011 a rogito del Notaio, dott. di Persona_1
CA, rep. n. 26075; racc. n. 13324, spedito in forma esecutiva in data 25/01/2011 e da atto
di erogazione e quietanza del 26/09/2012 a rogito del Notaio, dott. di Persona_1
CA, rep. 28773, racc. 15577, spedito in forma esecutiva in data 16/11/2012, nei confronti
della nonché dei signori e Parte_1 Parte_1 [...]
, per le ragioni di fatto e di diritto addotte. Per l'effetto: - condannare parte opposta Parte_2
al pagamento delle spese del presente procedimento per anticipazioni, competenze, rimborso spese
generali nella misura del 15%, CA Avvocati ed IV come per legge.” Con comparsa depositata telematicamente il 22/05/2023 la nella menzionata CP_2
qualità, si costituiva in giudizio precisando le seguenti testuali conclusioni: “Si confida nel
rigetto di ogni avversa domanda in quanto infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e
compensi di giudizio.”
introducevano il presente giudizio
, censurando l'illegittimità e infondatezza del precetto opposto ed eccependo in punto che:
- le rate di mutuo insolute risultavano coperte da sufficiente provvista sul conto corrente dedicato;
- la sospensione degli addebiti era dipesa da condotta imputabile alla creditrice, in quanto l'ammortamento era sempre stato regolare ed i ratei pagati fino a gennaio 2022
mediante addebito diretto sul cennato conto corrente finché, a partire dal secondo semestre 2022, non eseguiva più agli addebiti risultando così insolute due CP_1
rate (secondo semestre 2022 - scadenza 01/07/2022 e primo semestre 2023 - scadenza
02/01/2023);
- non era mai stata formalmente comunicata alla mutuataria la risoluzione del contratto di mutuo né la decadenza dal beneficio del termine, condizioni necessarie per l'esigibilità
dell'intero capitale residuo.
Gli opponenti chiedevano conclusivamente la sospensione in via preliminare dell'efficacia esecutiva del precetto opposto ed, in via principale, dichiararsi che la , per CP_1 essa, la non aveva diritto a procedere ad esecuzione forzata con Controparte_2
riferimento ai titoli esecutivi intimati nel precetto, con vittoria di spese e onorari di giudizio.”.
-Con comparsa di costituzione depositata il 22/05/2023, , nella sua in CP_2
qualità di procuratrice di si costituiva in giudizio eccependo, in via CP_1
preliminare, la nullità della vocatio in ius operata dagli opponenti, i quali avrebbero promosso il giudizio in forme e termini della riforma c.d. Cartabia, anziché ai sensi della normativa di rito previgente.
L'opposta deduceva altresì che:
- veva assolto il proprio onere probatorio allegando l'inadempimento della CP_1
mutuataria e provando la fonte negoziale del proprio diritto;
- il conto corrente in contestazione non aveva carattere vincolato in quanto la MP, dante causa della creditrice, con nota del 25.11.2020 ebbe a revocare alla mutuataria le facilitazioni di credito in essere;
- con nota del 21.06.2021 comunicava alla mutuataria la decadenza dal CP_1
beneficio del termine e, con nota del 22.02.2022, il passaggio a sofferenza della posizione;
- il contratto recava all'art. 7 apposita clausola risolutiva espressa, della quale unitamente alla decadenza del beneficio del termine si sarebbe avvalsa mediante la CP_1
notificazione dell'atto di precetto.
L'opposta concludeva pertanto per il rigetto di ogni avversa domanda in quanto infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Depositate le memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c., il Tribunale, rigettata l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto, istruiva la causa mediante l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e l'assunzione della prova testimoniale articolata dagli opponenti.
Conclusa la fase istruttoria, all'udienza del 30/10/2025, precisate le rispettive conclusioni,
la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di rito per gli scritti conclusivi.
____________________
In via preliminare
E' infondata l'eccezione di nullità della vocatio in ius avanzata dall'opposta.
La giurisprudenza di legittimità si è espressa più volte in punto affermando la natura stragiudiziale dell'atto di precetto, “configurabile come atto introduttivo del processo di
esecuzione: esso non contiene alcuna domanda di tutela rivolta ad un giudice (e, in tal senso, rileva
significativamente la non necessità di indicare i beni da sottoporre ad espropriazione, a differenza di
quanto statuito dall'abrogato codice di procedura civile del 1865), concreta una mera minaccia di
esecuzione, è finalizzato alla realizzazione del diritto portato dal titolo attraverso l'adempimento
spontaneo dell'obbligato (e ciò spiega perché vada notificato alla parte personalmente: art. 480,
comma 4, cod. proc. civ.) e non già contro la sua volontà attraverso l'attività dell'organo
giurisdizionale. In sintesi estrema, il precetto «sta fuori e prima del processo esecutivo» (Cass. Civ.
Sez. III n. 18759 /2017, Cass. 10/11/1992, n. 12084). Ne discende che, ai fini della normativa di rito applicabile, occorre considerare quale atto introduttivo, stante la sua natura processuale, non l'atto di precetto, ma l'atto di opposizione ex art. 615 c.p.c (con conseguente notifica e iscrizione a ruolo effettuate nel caso in esame in data 09/03/2023).
Il presente giudizio procedimento segue pertanto le regole processuali innovate dal D.Lgs.
n. 149/2022, la cd. riforma Cartabia. A tanto consegue la fondatezza dell'eccezione di costituzione tardiva di CP_2
avanzata dalla mutuataria e dai soci . Il termine per la costituzione della parte Pt_1
convenuta era quindi di 70 giorni prima dell'udienza del 10/07/2023, ( 28 Aprile 2023)
mentre la costituzione dell'opposta è avvenuta soltanto in data 22/05/2023; va quindi preliminarmente rilevata la tardiva costituzione di con decadenza dalle CP_2
domande riconvenzionali e dalle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.
Nel merito
Giova osservare, in limine, che il giudizio di opposizione all'esecuzione c.d. preventiva (o a precetto) “è un ordinario processo di cognizione, nel quale la domanda giudiziale va identificata,
nell'aspetto oggettivo, con i suoi elementi costitutivi, del petitum, consistente nella richiesta di un
provvedimento giurisdizionale che accerti e dichiari l'inesistenza, in tutto o in parte, del diritto del
creditore di procedere ad esecuzione forzata e della causa petendi, che consiste nella situazione
giuridica sostanziale dedotta dalla parte istante a fondamento della assunta inesistenza del diritto di
procedere in executivis (cfr. già Cass. 3 maggio 1980 n. 2911, nonché Cass. 11 dicembre 2002,
n. 17630; 29 aprile 2004, n. 8219; 13 novembre 2009, n. 24047); dal punto di vista soggettivo,
l'opponente, vale a dire il soggetto precettato, ha veste sostanziale e processuale di attore e,
specularmente, l'opposto, vale a dire il creditore procedente, ha la posizione del convenuto” (cfr.
Cass. 9 novembre 2000, n. 14554 ed altre).
Nel merito l'opposizione è fondata;
all'esito dell'istruttoria e degli elementi ivi acquisiti va' dichiarata l'illegittimità dell'intimazione contenuta nell'atto di precetto risultando imputabile alla opposta una condotta contraria alla buona fede ex artt. 1175 – 1375 c.c.
integrata da un esercizio abusivo sia della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 7 del contratto di mutuo sia della decadenza del beneficio ex art.1186 c.c.., essendo altresì insussistenti i presupposti di totale insolvenza del debitore e di diminuzione per fatto proprio delle garanzie promesse.
Previamente non può condividersi l'assunto degli opponenti di inesigibilità dell'intero credito mutuato per non aver mai formalmente comunicato la risoluzione CP_1
del contratto di mutuo né la decadenza dal beneficio del termine.
In punto occorre considerare che “la disposizione di carattere generale dell'art. 1186 c.c. non
postula il conseguimento di una preventiva pronuncia giudiziale ne' la formulazione di un'espressa
domanda, potendo essere il diritto al pagamento immediato virtualmente dedotto con la domanda o
il ricorso per ingiunzione di pagamento del debito non ancora scaduto, in quanto la sentenza o il
decreto che tale domanda accolgano devono ritenersi contenere un implicito accertamento positivo
delle condizioni per l'applicabilità della citata norma, salva la possibilità per il debitore (in sede di
opposizione, nel caso di decreto ingiuntivo) di far valere le sue ragioni circa l'insussistenza della
ritenuta insolvenza” (Cass. Civ. n. 20042/2020).
Tanto premesso deve, tuttavia, sin d'ora rilevarsi che, con nota del 21.06.2021
[...]
comunicava alla mutuataria la sussistenza di inadempimento e la decadenza dal CP_1
beneficio del termine in relazione ad esposizioni debitorie ben differenti da quella attinente il mutuo in oggetto, mai menzionata nella predetta nota, nella quale espresso riferimento è rinvenibile solo rispetto alle posizioni B-1 e B-2 (rispettivamente rapporto n.
01/770/21825 sul c.c. n. 7380/6077.52 e rapporto n. 01/770/21926 ex conto anticipi fatture n. 7380/60687310.36, cfr. all. 4 a comparsa costituzione) ma non a quella relativa al c.c.
9101-30 inerente l'inadempimento invocato a titolo del precetto.
Comunque sia “la notificazione da parte della banca di un atto di precetto al mutuatario
inadempiente per il pagamento dell'intero credito residuo da essa vantato, manifesta - quanto meno
per fatti concludenti - la volontà della stessa banca di avvalersi della clausola risolutiva espressa, comportando, quindi, di per sè la risoluzione del contratto” (Cass. Civ n. 37734/2022) e ciò
consente al Tribunale di vagliare alla luce delle circostanze emerse dall'istruttoria la legittimità dell'esercizio del diritto sancito nella clausola, a cui, tra l'altro, l'opposta fa plurimo riferimento in comparsa e negli ulteriori atti difensivi.
Nel caso specifico è proprio il richiamo e l'attivazione, anche per facta concludentia a mezzo intimazione per precetto, della clausola risolutiva prevista all'art. 7 del contratto di mutuo a palesare il suo carattere abusivo, alla luce delle peculiari circostanze emerse nel corso dell'istruttoria, da cui può ritenersi che il mancato addebito delle rate non fosse imputabile a fatto proprio della e dei soci e che il debitore mantenesse comunque Parte_1
una posizione di solvenza rispetto ad un saldo dei ratei insoluti (solvenza, tra l'altro, già
garantita e salvaguardata ex se dalla ipoteca presente sull'immobile del
[...]
). Parte_1
Ed infatti, il contratto di mutuo ipotecario stipulato in data 13.01.2011 prevedeva espressamente il pagamento di rate semestrali a mezzo addebito sul conto corrente n.
9101-30 acceso presso la filiale MP di CA, esclusivamente finalizzato al finanziamento di un impianto fotovoltaico, conto corrente sul quale pervenivano gli accrediti del GSE tramite cui venivano saldate le rate di mutuo semestrali (cfr. all. 12 alla memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c.); l'art. 1 del predetto contratto stabiliva che “le somme via
via erogate sono da considerare indisponibili per la Parte finanziata in quanto esclusivamente
destinate al pagamento delle spese connesse al la realizzazione dell'investimento in un impianto
fotovoltaico”…; e l'art. 3 comma 2 prescriveva che “La Parte finanziata dà sin da ora mandato
alla Banca affinché, a fronte di ciascuna richiesta di erogazione avanzata: - provveda al versamento
delle somme, al netto degli importi trattenuti dalla Banca ai sensi di quanto disposto dal successivo
articolo 9.2, sul conto corrente a Lei intestato n. 910130 acceso presso la Filiale/Agenzia di CA (Fil.73B0) codice Abi 01030, CAB 03800 della medesima Banca;
utilizzi
contestualmente tali somme per provvedere al paga mento tramite bonifico bancario delle fatture di
spesa a suo carico presentate, inerenti la realizzazione dell'investimento. La Parte finanziata
esonera pertanto sin d'ora la Banca da ogni responsabilità circa l'erogazione o le erogazioni in più
tranches del finanziamento e l'esecuzione del mandato irrevocabile, effettuati con le modalità di cui
al presente articolo”.
Già tale dato letterale lascia ritenere che il conto corrente e l'IBAN di accredito delle rate del GSE fossero vincolati soltanto a detta operazione bancaria e di conseguenza che l'amministratore della non potesse disporne in autonomia eseguendo Parte_1
personalmente gli addebiti o accrediti. Vi è di più che nel corso del giudizio sono emersi ulteriori elementi dall' istruttoria orale espletata che confermano la presunzione che il conto corrente 9101-30 avesse un carattere vincolato (ciò anche dopo l'avvio del piano di ammortamento) e che il mancato addebito delle rate non possa imputarsi al debitore, il quale, tra l'altro, si attivava proprio per sbloccare gli addebiti in favore della
[...]
ciò trova conferma nella dichiarazioni rese dal testimone secondo cui, CP_1 Tes_1
successivamente al 31.01.2023, data in cui la mutuataria riceveva il rendiconto annuale del mutuo da cui risultavano alcune rate inevase, si recava più volte in Parte_1
filiale per porre rimedio alla situazione nonostante avesse già percepito CP_1
almeno tre addebiti diretti dopo la scissione da MP (cfr. Verb. ud. Del 15.12.2023, teste
“Si è vero, ricordo che più volte il sig. veniva in filiale per sistemare la rata Tes_1 Pt_1
del finanziamento. Ricordo che non riuscì a regolarizzare la posizione perché il suo debito fu ceduto
ad mi sembra a Dicembre 2020”; “La società del sig. ha anche oggi un conto CP_1 Pt_1
corrente attivo preso la Monte dei Paschi. A quanto mi risulta ha percepito almeno tre CP_1
RID”, “preciso che quando ho riferito RID mi riferivo ad addebiti diretti”. Le difficoltà del sig. a relazionarsi con la in tempi postumi alla Pt_1 CP_1
scissione da MP venivano confermate anche dalla testimone che ricordava come Tes_2
il medesimo fosse “passato in banca perché aveva difficoltà a Parte_1
mettersi in contatto con la ” (cfr. verb. ud del 15.12.2023). CP_1
Tali affermazioni trovano ulteriore riscontro documentale nell'autorizzazione ad operare sul conto corrente (prodotta dagli opponenti al n.18 della memoria secondo termine 171
ter c.p.c) dalla quale si evince che lo sblocco, mediante concessione di apposita password per eseguire le operazioni, e la conseguente operatività del conto corrente n.9101-30 in capo al sig. si siano perfezionati solo in data 05.06.2023. Pt_1
Sulla base delle predette evidenze non può pertanto colpevolmente addebitarsi all'opponente il mancato addebito delle rate insolute successive al Parte_1
30.06.2022, valorizzando altresì la circostanza che la aveva la possibilità di CP_1
addebitare direttamente le rate su detto conto anche successivamente alla scissione da
MP, come ricordato dal teste secondo cui aveva già proceduto Tes_1 CP_1
ad almeno tre addebiti riscuotendo gli importi delle relative rate;
per altro verso, l'opposta non ha fornito prova contraria in tal senso, né di aver revocato l'addebito diretto in conto corrente, né che sia stata la a revocare l'addebito diretto o abbia Parte_1
disposto di non procedere al passaggio della rata del finanziamento sul conto corrente n.9101-30.
-Da un analisi dei documenti n. 15- 16-17 allegati alle memorie ex art. 171 ter n. 2 c.p.c degli opponenti, acquisiti in istruttoria, si evince inoltre che fino alla data del 04/10/2020
data di perfezionamento della scissione MP – le rate di mutuo sono state CP_1
saldate regolarmente sempre con addebito sul conto corrente 9101-30 disposto sempre dal gestore MP e che anche i successivi ratei siano stati saldati sino al 31.12.2021, come risulta da stessa certificazione rendiconto del 31.01.2022 (doc.15, allegato CP_1
alle memorie 171 ter n. 2 c.p.c di parte opponente).
Occorre osservare come nessuna comunicazione di mancato pagamento delle ratei inerenti il mutuo regolato sul conto corrente n.9101-30 veniva inviata alla Parte_1
all'infuori di quella recante la decadenza dal beneficio del termine, ove CP_1
come anticipato, non specificava nel dettaglio le rate rimaste insolute, riferendosi a esposizioni debitorie differenti da quelle inerenti il mutuo in oggetto, nella specie le posizioni B-1 B-2 per un debito di 55.605, 40, tra l'altro anche l'importo e'diverso da quello intimato nel precetto.
Dai documenti versati in istruttoria ed, in particolare, da un raffronto tra il piano rate di cui al precetto e gli estratti conto prodotti dagli opponenti, si evidenzia non solo come l'odierna opposta abbia omesso di acquisire i ratei successivi al 30.06.2022 ma anche l'insussistenza dell'invocata insolvenza del debitore e diminuzione della garanzia patrimoniale ex art.1186 c.c. richiamata dalla clausola risolutiva di cui all'art.7 del contratto di mutuo ipotecario (art.7: “Il verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art.1186 cod.
civ. ivi compreso il prodursi di eventi tali da incidere negativamente sulla situazione patrimoniale,
finanziaria o economica dell'Impresa […]costituisce causa di decadenza dal beneficio del termine.
La Banca, inoltre, avrà il diritto di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., qualora:
a) la Parte finanziata non provveda al puntuale integrale pagamento anche di una sola rata di
rimborso fermo restando la disciplina di cui all'art.40 del D. Lgs.385/1993; b) la Parte finanziata
non adempia agli obblighi posti a suo carico dal presente contratto;
c) la documentazione prodotta
e le comunicazioni fatte alla Banca risultino non veritiere;
d) la Parte finanziata non destini il
finanziamento agli scopi per cui è stato concesso;
e) la Parte finanziata cessi la propria attività.
Nei suddetti casi di decadenza o di risoluzione del contratto, la Banca avrà il diritto di esigere
l'immediato rimborso del credito per capitale, interessi anche di mora nella misura indicata al VI comma dell'art. 2 ed accessori tutti e di agire senza bisogno di alcuna preventiva formalità sia nei
confronti della Parte finanziata, nei modi e con la procedura che riterrà più opportuni. Re stano
ferme, in ogni caso tutte le garanzie reali e/o personali prestate dalla Parte finanziata, sia se
costituite con il presente atto sia se successivamente acquisite”.
Gli opponenti hanno documentato in giudizio la sussistenza sul conto corrente n. 910130
di giacenza tale da poter assolvere al pagamento dei ratei dell'01.07.2022 e del 02.01.2023
qualora la non avesse proceduto ad attivare in modo così rapido, gravoso e CP_1
sproporzionato rispetto alle suddette specifiche circostanze la clausola di cui all'art.
7. Alla
data dell' 01.07.2022, infatti, era presente un saldo di 10.622,53 che al 30.09.2022 che arrivava ad essere di €15.277,58, così come alla data del 01.01.2023 il saldo era di 18.262,02
incrementandosi sino al 31.03.2023 fino ad un saldo di 26.029,26 (cfr. all.
9-10 atto di citazione in opposizione).
E' risultato documentalmente provato che ,pur essendoci la disponibilità (come si evince dall'estratto conto, cfr. all. 9 all'atto di citazione), la – cessionaria dell'originaria CP_1
mutuante Monte dei Paschi di Siena – ometteva di procedere all'addebito delle somme dovute per la rata di luglio 2022 e per quelle successive. Parimenti, si evince documentalmente che ,sin dall'inizio dell'ammortamento e fino alla rata di gennaio 2022,
gli addebiti erano regolarmente passati sul conto della societa' opponente, anche in seguito alla cessione del credito alla (Cfr. estratti conto bancari per il periodo CP_1
gennaio 2021 – marzo 2023 allegati all'atto di citazione: all. 3, all. 4, all. 5, all. 6, all. 7, all. 8,
all. 9, all. 10 e all. 11).
Nonostante la situazione di solvenza del debitore o comunque di non totale compromissione della garanzia patrimoniale, senza prima procedere preventivamente agli addebiti in suo favore, si avvaleva della clausola risolutiva di cui all'art.7 CP_1 del contratto di mutuo ed eccepiva la sussistenza dei requisiti per la decadenza all'art.1186
c.c. notificando in data 24.02.2023 atto di precetto alla Parte_1
prima di tale intimazione risulta in atti unicamente una comunicazione datata 11/10/2022
di esposizione debitoria della nei confronti di MP inviata da IFIS NPL Parte_1
- Banca IFIS, su procura ricevuta da dalla quale non è dato evincersi nel CP_1
dettaglio né l'inadempimento ed in particolare i ratei insoluti né alcuna sofferenza correlata al predetto conto corrente n.9101.30, in quanto, solo con comunicazione del
31/01/2023, inviava a rendiconto annuale del mutuo da CP_1 Parte_1
cui risultavano inevase alcune rate (all. 16 - 17 mem. 171 ter n. 2 c.p.c opponenti).
Vi è di più che, a fronte dell'importo complessivo e non dettagliato dell'inadempimento di cui all'atto di precetto, la certificazione del rendiconto el 31.01.2022 attesta CP_1
che fino ai al 31.12.2021 i ratei erano stati regolarmente saldati e che ne rimanevano insoluti solo due (secondo semestre 2022 con scadenza 01/07/2022 e primo semestre 2023
con scadenza 02/01/2023) ciò è ulteriore indice di esercizio abusivo della clausola risolutiva rispetto al disposto dell'art. 40 D. Lgs 1 settembre 1993 n. 385 (La banca può
invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento quando lo stesso si sia
verificato almeno sette volte, anche non consecutive. A tal fine costituisce ritardato pagamento
quello effettuato tra il trentesimo e il centoottantesimo giorno dalla scadenza della rata), cui la stessa clausola fa espresso richiamo nel contratto di mutuo del 13.01.2011.
Pertanto, alla luce dei risultati dell'istruttoria nonché del disvalore delle predette evidenze,
la condotta della banca opposta, la quale si è avvalsa del diritto, grave per le sue conseguenze giuridiche, previsto dalla clausola risolutiva espressa invocando altresì la decadenza dal beneficio del termine in assenza dei presupposti ex art.1186 c.c., deve considerarsi abusiva per contrarietà a buona fede oggettiva in virtù del combinato disposto degli art. 1375 e 1175 C.c.. La Corte di CAzione si è già espressa in punto affermando che “pure in presenza della clausola risolutiva espressa, per il contraente non
inadempiente vige il precetto generale ex art. 1375 c.c., il quale gli impone in primis di valutare la
condotta di controparte in tale prospettiva collaborativa;
quindi, sarà il giudice a dover valutare le
condotte in concreto tenute da entrambe le parti del rapporto obbligatorio, allorché sia adito con la
domanda volta alla pronuncia dichiarativa ex art. 1456 c.c. (cfr. Cass. 6 febbraio 2007, n. 2553); e
,se da tale valutazione risulti che la condotta del debitore, pur realizzando sotto il profilo materiale il
fatto contemplato dalla clausola risolutiva espressa, è conforme al principio della buona fede, ciò lo
condurrà ad escludere la sussistenza dell'inadempimento tout court e, quindi, dei presupposti per
dichiarare la risoluzione del contratto (Cass. Civ. Sez. I n. 23868 del 23 novembre 2015). Anche in presenza di clausola risolutiva espressa, i contraenti sono tenuti a rispettare il principio generale della buona fede ed il divieto di abuso del diritto, preservando l'uno gli interessi dell'altro.
Il divieto di abuso del diritto secondo la Relazione ministeriale al Codice Civile “richiama
nella sfera del creditore la considerazione dell'interesse del debitore e nella sfera del debitore il giusto
riguardo all'interesse del creditore” , opera come un criterio di reciprocità e, una volta collocato nel quadro di valori introdotto dalla Carta Costituzionale, deve essere inteso come una specificazione degli “inderogabili doveri di solidarietà sociale” dettati dall'art. 2
Cost. La sua rilevanza si esplica nell'imporre, a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge (Cass. Civ., Sentenza n. 4057 del 16/02/2021; Cass. Civ. Sez. 3,
Ordinanza n. 24691 del 05/11/2020; Cass. n. 12310/1999). In altri termini, la buona fede oggettiva ha assunto valenza di fonte di obblighi ulteriori rispetto all'obbligo di prestazione riveniente dal contratto, che si pongono in posizione ancillare rispetto a quest'ultimo, assicurando la realizzazione dell'assetto di interessi prospettato dalle parti. E
ciò in virtù del combinato disposto degli art. 1375 e 1175 c.c.. In sostanza la buona fede si è
evoluta da mero criterio per la valutazione delle condotte a vero e proprio strumento di integrazione degli obblighi nascenti dal contratto in capo alle parti.
Come noto, la giurisprudenza di legittimità è giunta a considerare l'abuso del diritto quale indice rivelatore della violazione del principio di buona fede oggettiva.
La compiuta affermazione del divieto di abuso del diritto quale principio generale dell'ordinamento giuridico (positivizzato a livello comunitario all'art. 54 della Carta dei
Diritti Fondamentali dell'Unione Europea -“Divieto dell'abuso del diritto”-) è usualmente ricondotta a due pronunce della CAzione in cui la stessa ha enucleato il “decalogo”
degli elementi costituitivi della figura in oggetto rappresentati:
-dalla titolarità di un dritto in capo ad un soggetto;
-dalla possibilità che il concreto esercizio del diritto sia esercitato attraverso plurime modalità;
- dalla circostanza che tale esercizio concreto, anche se formalmente rispettoso della cornice attributiva del medesimo sia esercitato in via stragiudiziale e o giudiziale secondo modalità censurabili rispetto ad un criterio di valutazione giuridico o extra-giudirico;
- dal verificarsi di una sproporzione ingiustificata tra il beneficio del titolare del diritto ed il sacrificio cui è soggetta la controparte (Cass. Civ. n. 3775/1994 ,“Caso Fiuggi”; Cass. Civ.
n. 20106/2009, “Caso Renault”: nella quale la Corte ha affermato in tema di recesso ad
nutum che, anche qualora esso sia previsto a favore di una o entrambe le parti consentendo a chi ne sia titolare di sciogliersi dal vincolo negoziale senza dover addurre una giusta causa, non conferisce un potere incondizionato nei modi e nei fini, essendo consentito al Giudice di verificare che lo stesso non sia stato esercitato in concreto con modalità tali da arrecare alla controparte in posizione di soggezione un pregiudizio ingiustificatamente proporzionato;
Cass. Civ. n. 18947/2005).
Sulle conseguenze derivanti dalla violazione del principio di buona fede “è consentito al
Giudice di merito sindacare e dichiarare inefficaci gli atti compiuti in violazione del divieto di abuso
del diritto (Trib. Brindisi, sentenza del 6 Luglio 2025; Cass. Civ. 20106/2009); questo
Tribunale, pertanto, a fronte dell'eterogeneità delle reazioni sanzionatorie predisposte dall'ordinamento rispetto alla accertata condotta di esercizio abusivo della clausola risolutiva espressa e della decadenza ex art.1186 c.c., ritiene che, nel caso concreto, quella più congruamente applicabile consista nella dichiarazione di illegittimità del precetto opposto e conseguente inefficacia dello stesso.
Per le ragioni sovraesposte - che assorbono anche gli ulteriori motivi di doglianza in applicazione del principio della ragione più liquida (Cass. SS. UU. n.9936/2014), a tanto consegue l'accoglimento dell'opposizione.
Sulla regolamentazione delle spese del giudizio.
Le spese seguono la soccombenza, vanno liquidate sulla base del D.M. 55/14 , 147/22 e s.
m. e i, sancite pertanto a carico di parte opposta applicando i parametri medi sullo scaglione di valore di riferimento e liquidate come in dispositivo.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di CA, in composizione monocratica, in persona del G. O., dott.ssa
Filomena GI, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o istanza assorbita e/o disattesa, così provvede: - accoglie l'opposizione promossa da Parte_1
e e e, per Parte_1 Parte_2 CP_1
l'effetto, dichiara l'illegittimità con conseguente inefficacia dell'impugnato atto di precetto;
- CO l'opposta al pagamento delle spese di lite che si liquidano in favore degli avvocati Fabio Di Salvo e Gilberto Griguoli ,dichiaratisi antistatari, in € 14.103,00 per compensi oltre rimborso forfetario del 15%, IV e Cap, se dovuti come per legge e rimborso del contributo unificato.
Così deciso in CA, 10 Novembre 2025.
Il G. O.
Filomena GI