Articolo 1 della Legge 5 marzo 1965, n. 157
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7 aprile 1965
Art. 1. Articolo unico.

Le disposizioni di cui alla legge 10 novembre 1963, n. 1516 , si applicano anche a tutte le pensioni di riversibilita' del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, liquidate a partire dalla data di entrata in vigore della legge 28 luglio 1961, n. 830 , alla condizione che le pensioni dirette, dalle quali discende il diritto dei superstiti, abbiano avuto decorrenza, anteriore alla data suddetta.

Entrata in vigore il 7 aprile 1965