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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/01/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 12979 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice Rel. Est ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 20 novembre 2024 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...]
cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
e
2) Parte_2
nato a [...] il [...]
cittadino: italiano pagina 1 di 6 Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] ed entrambi con l'Avv. Sergio Massimiliano Rallo
presso il quale hanno eletto domicilio telematico,
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano in data 10 gennaio 2015 (anno 2015, atto n.
18, parte I, in regime di comunione dei beni);
sono separati consensualmente con verbale in data 21 marzo 2023 omologato con decreto n. cronol.
5464/23 del 28 marzo 2023;
dal loro matrimonio è nata la figlia nata a [...] il [...], cittadinanza Persona_1 italiana.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 20 novembre 2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
- la figlia minore è affidata congiuntamente a entrambi i genitori, con collocamento prevalente Per_1 presso la madre nella residenza dichiarata di Milano, Via Ugo Frigerio n. 43/B e con esercizio congiunto della potestà genitoriale;
- il padre potrà vedere la figlia un giorno a settimana, notte compresa, nel proprio giorno di riposo, andandola a prendere e riportandola presso la madre e/o presso la scuola;
- trascorrerà le ferie natalizie alternativamente dal 23 dicembre al 30 dicembre con un genitore e Per_1 dal 30 dicembre al 6 gennaio con l'altro, e così alternativamente un anno con un genitore e l'anno dopo con l'altro anche per il Carnevale e la Pasqua. In caso di ponti infra annuali questi verranno suddivisi sempre alternativamente;
- trascorrerà le ferie estive, almeno due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore e Per_1 comunque alternando annualmente la prima e la seconda quindicina del mese di agosto, periodi da concordarsi sempre entro e non oltre il 15 di giugno di ogni anno;
- in occasione di ciascuna vacanza o festività entrambi i coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente l'indirizzo dove ciascuno di essi si recherà con la figlia a trascorrere questi periodi e a rilasciare un recapito telefonico che garantisca la reperibilità;
- entrambi i genitori dichiarano di essere economicamente indipendenti e di rinunciare reciprocamente al mantenimento e/o a qualsiasi altra forma di sostegno economico;
- il Sig. verserà alla Sig.ra a titolo di assegno di mantenimento per la minore , Parte_2 Parte_1 Per_1 come già sta versando, la somma mensile di € 200,00, da rivalutarsi annualmente al 100% degli indici Istat;
pagina 2 di 6 - il Sig. come accennato in premessa, dichiara e riconosce di essere in ritardo con le Parte_2 mensilità, per la somma alla data del ricorso, pari a € 666,66, debito che ha contratto nelle more che venisse assunto, e che provvederà a saldare in n. 10 rate mensili di € 66,66 l'una che verranno pagate insieme all'assegno di mantenimento per a mezzo di bonifico bancario al primo di ogni mese con Per_1 causale “mantenimento mese di … + 1°/2°/3°...etc. rata arretrato scaduto” a cominciare dal giorno 1° di dicembre;
- entrambi i genitori provvederanno a far fronte nella misura del 50% al pagamento delle spese mediche non coperte dal SSN, ivi incluse quelle dentistiche e farmaceutiche non convenzionate, delle spese scolastiche e comunque di educazione-istruzione (rette e/o iscrizioni, libri di testo, materiale vario, refezione e/o mensa, eventuali lezioni integrative e/o di supporto, etc.), delle spese parascolastiche (gite organizzate dalla scuola, campi estivi, etc.), delle spese sportive e/o ricreative, ivi comprese le spese per la relativa attrezzatura, delle spese di baby-sitting (necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in mancanza di alternative gratuite), di tutte le spese necessarie ovvero decise dai genitori
(secondo effettiva necessità e congruità).
- le spese straordinarie saranno anch'esse suddivise tra i genitori al 50% come individuate nelle Linee
Guida in uso presso la Corte di Appello di Milano qui tutte richiamate e tra le quali rientrano a mero titolo di esempio non esaustivo: spese mediche documentate senza preventivo accordo, visite specialistiche, cure dentistiche presso strutture pubbliche;
ticket sanitari trattamenti sanitari erogati dal
SS NN;
occhiali e lenti, farmaci anche se non coperti dal SS NN;
spese mediche documentate che necessitano di preventivo accordo: tutto quello che non è erogato dal SSNN, ovvero trattamenti, visite e cure presso privati, cure termali/fisioterapiche e/o omeopatiche etc.; spese scolastiche da documentare senza preventivo accordo: tasse scolastiche o universitarie di istituti pubblici, libri di testo e ogni corredo scolastico necessario per ordinaria programmazione scolastica/universitaria, assicurazione, fondi richiesti dall'istituzione scolastica, gite, trasporti;
spese scolastiche da documentare che richiedono preventivo accordo tra genitori: tutte le spese relative a qualsiasi istituto scolastico/universitario privato, attività sportiva extrascolastica, lezioni di ripetizione, corsi e master sia in Italia che all'estero; spese extrascolastiche da documentare che non richiedono preventivo accordo: pre scuola e dopo scuola, centri estivi e campus organizzati da oratori, scuole pubbliche ed enti territoriali etc.; spese extrascolastiche da documentare che richiedono il preventivo accordo: corsi di lingue, sportivi, musicali, di arte (hobby, teatro, etc,) e anche tutto il relativo abbigliamento/strumentazione/attrezzi, spese per la patente di guida, spese per l'eventuale mezzo di trasporto messo a disposizione del figlio, etc. Resta inteso che in ogni caso di spesa straordinaria da concordare, il genitore che ne viene richiesto per iscritto dall'altro dovrà manifestare un motivato dissenso anch'esso per iscritto entro 10 gg dalla richiesta e il silenzio oltre detto termine sarà inteso come consenso. Il genitore anticipatario dovrà inviare a mezzo email o raccomandata all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 gg e il rimborso dovrà intervenire entro i
15 gg successivi. Tra le elencate spese straordinarie rientra anche l'eventuale utilizzo di babysitter il cui costo però resterà a carico del genitore che dovesse trovarsi nella necessità di usufruirne e che dovrà comunicarne generalità e recapito telefonico della babysitter all'altro genitore. Detrazioni e deduzioni fiscali saranno di competenza di entrambi i genitori nella misura del 50%;
- entrambi i genitori si prestano il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto, carta d'identità e documenti validi per l'espatrio anche con l'iscrizione della figlia minore nel passaporto di ciascuno;
- entrambi i genitori si impegnano a comunicare tempestivamente ogni cambiamento di residenza o domicilio, a comunicare i recapiti telefonici e/o cellulari, dei luoghi di villeggiatura e a concedersi reciproco assenso al rilascio/rinnovo del passaporto individuale (anche elettronico) della figlia e, ove pagina 3 di 6 necessario, alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio/rinnovo della carta d'identità della figlia valida anche per l'espatrio;
- i Signori e dichiarano che, con l'adempimento di quanto previsto nei patti che Parte_1 Parte_2 precedono, null'altro avranno a pretendere l'uno dall'altro per alcun titolo o ragione e rinunciano pertanto a qualsivoglia ulteriore azione, diritto e pretesa espressamente rinunciando sin d'ora ad appellare l'emananda sentenza;
- i Signori e convengono che le spese legali per il presente procedimento e le Parte_1 Parte_2 competenze dell'Avv. Sergio M. Rallo, come concordate nel preventivo e conferimento incarico del 5 settembre 2024, saranno suddivise tra loro al 50%.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico,
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Milano in data 10 gennaio 2015 tra Parte_1
e ;
[...] Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
pagina 4 di 6 3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese di procedura;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 15.1.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Di Peppe Dott. Anna Cattaneo
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