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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 04/11/2025, n. 1939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1939 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
RG 385 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La CORTE D'APPELLO di FIRENZE
Sez. I – civile
La Corte di Appello di Firenze – Sezione Prima Civile, composta da:
DOTT. ISABELLA MARIANI PRESIDENTE
DOTT. ALESSANDRA GUERRIERI CONSIGLIERE
DOTT. BARBARA ERCOLANI CONSIGLIERE G.A.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sull' appello proposto da e in Parte_1 Parte_2 proprio e quali soci e legali rappresentanti p.t. della
[...]
con gli Avv.ti Controparte_1
LA SA e AR SA di LI (FI) appellanti nei confronti di con l'avv. Giuseppe Mannini e l'avv. Franco Cioli Controparte_2 di Fucecchio (FI)
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n.2178\2022 del Tribunale di
Firenze, pubblicata in data 14\07\2022, sulle seguenti conclusioni: per gli appellanti: Voglia l'adita Corte di Appello adita,
“contrariis reiectis” ed in riforma integrale della gravata sentenza, così giudicare: - in tesi, dichiarare il decreto ingiuntivo opposto nullo, illegittimo o, comunque, inefficace per carenza dei presupposti previsti dalla legge per la sua emissione e/o per
1 l'infondatezza della pretesa creditoria, e per l'effetto, revocarlo, annullarlo, dichiararlo nullo e/o inefficace;
ovvero dichiarare infondata la pretesa creditoria con lo stesso azionato;
- in via subordinata, rideterminare la somma del dovuto in ragione di quanto eccepito in parte motiva. Con vittoria di spese e onorari, oltre al rimborso di quanto versato a titolo di C.U., per entrambi i gradi. per l'appellato: Conclude in sede preliminare affinché l'Ecc.ma
Corte voglia emettere ordinanza con dichiarazione di inammissibilità del presente appello a norma degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c., disponendo anche sulle spese. Nel merito affinché l'Ecc.ma Corte voglia respingere il presente appello in ogni sua parte, previa conferma integrale della sentenza impugnata, perché totalmente infondato sia in fatto che in diritto, con condanna degli appellanti al pagamento delle spese legali del II° grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DI PRIMO GRADO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo,
[...]
e convenivano in giudizio il fratello del Parte_1 Parte_2 primo, , che aveva chiesto e ottenuto dal Tribunale Controparte_2 di Firenze un decreto ingiuntivo basato su di una scrittura privata di riconoscimento di debito, per € 38.734,26, che gli odierni appellanti ritenevano essere senza causa oppure prescritto. I coniugi deducevano di essere soci illimitatamente Parte_1 responsabili della oreficeria di famiglia, a favore della quale erano stati chiesti in passato prestiti a familiari, che essi allegavano però di aver restituito mediante la cessione di orologi e preziosi della collezione personale di . Gli opponenti ora Parte_1 appellanti sostenevano che fra il padre dei contendenti e Pt_1
e quest'ultimo, , era stato articolato un patto CP_2 Per_1 successorio, vietato dall'articolo 458 del codice civile, al fine di diseredare di fatto il fratello . Al riguardo, venivano Pt_1 altresì indicati un'operazione di cessione della casa al mare dai genitori dei fratelli a e consorte nonché un Controparte_2
2 legato di beni preziosi a favore del nipote di Persona_2 figlio di . Gli opponenti ammettevano che vi erano stati CP_2 prestiti da parte del padre al figlio nel corso degli anni, CP_2 ma che questi prestiti erano stati restituiti e comunque, siccome egli non li aveva richiesti, erano comunque prescritti. Concludeva insistendo sulla qualificazione della scrittura privata azionata in via monitoria da nell'ambito del patto Controparte_2 successorio invece che nell'ambito del riconoscimento di debito, posto che i contraenti avevano posto termine alla restituzione del prestito correlandolo all'apertura della successione del padre,
Si costituiva in giudizio Persona_2 Controparte_2 contestando tutto quanto ex adverso dedotto perché infondato in fatto ed in diritto e comunque non provato, concludendo per il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese di procedura. Respinta
l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione, concessi i termini ex art 183 cpc e istruita la causa solo documentalmente, la causa era rinviata per la decisione ex art 281 sexies cpc, con trattazione cartolare.
LA SENTENZA IMPUGNATA
Il tribunale ha cominciato la sua disamina premettendo cenni di diritto sulla posizione sostanziale di attore e convenuto nel giudizio di opposizione e in particolare sull'onere della prova che incombe, rispettivamente, sull'uno e sull'altro. Ha poi valutato che parte opposta, e cioè aveva documentato il Controparte_2 proprio credito producendo la scrittura privata datata 11 ottobre
1996, in forza della quale e si Parte_1 Parte_2 obbligavano a restituire a la somma loro mutuata Controparte_2 di £. 75.000,00. Ha altresì ritenuto che siccome Parte_1
e non avevano eccepito di non avere firmato la scrittura Parte_2 privata, ma si erano difesi con altre argomentazioni di fatto e di diritto, la stessa si consolidava nell'istituto del riconoscimento di debito. Inoltre, ha statuito che «La stessa contestazione
3 dell'avvenuto pagamento, costituisce conferma dell'esistenza della scrittura dell'11 ottobre 1996 e su di essa non è stato idoneamente provato l'effettivo pagamento tenuto conto che “in tema di pagamento del credito occorre ritenere che sebbene il creditore che agisce per il pagamento ha l'onere di provare il titolo del suo autore, non anche il mancato pagamento, giacché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca”.» Ha infine respinto la tesi della sussistenza del patto successorio, citando giurisprudenza che nega tale fattispecie qualora non siano individuati i beni oggetto del patto e qualora tra le parti non sia stata contratta una specifica convenzione;
questo, anche in virtù del fatto che qualora il testatore abbia manifestato solo verbalmente a terzi le proprie intenzioni, ciò non crea vincolo giuridico e non limita la libertà del testatore, che è l'oggetto della tutela della disciplina del divieto del patto successorio. Il giudice di prime cure ha quindi concluso il suo ragionamento spiegando che la parte opponente non ha adempiuto all'onere di contestazione di cui all'articolo 115 cpc e comunque non ha disconosciuto la documentazione posta da a base del credito e della Controparte_2 procedura monitoria. Ha quindi respinto l'opposizione condannando la parte opponente alla rifusione delle spese di lite a favore dell'opposto.
L'APPELLO
Con atto di citazione in secondo grado gli appellanti hanno impugnato la sentenza in oggetto affidando le loro doglianze ai seguenti motivi.
Con il primo motivo d'appello, essi hanno lamentato la VIOLAZIONE
E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 111 COST., 132 C.P.C., 118 DISP.
ATT. C.P.C. ES E/O APPARENTE MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA
DENUNCIATA NULLITÀ DELLA SCRITTURA POSTA A FONDAMENTO DELLA PRETESA
MONITORIA PER VIOLAZIONE DELL'ART. 458 C.C.
Il tribunale avrebbe citato un precedente della Suprema Corte inconferente al caso di specie, perché incentrato sull'istituto del
4 patto successorio istitutivo, mentre nel caso in esame si tratterebbe di un patto successorio dispositivo. Questo errore avrebbe portato ad una anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante per violazione dell'art. 111 Cost., integrando altresì un “error in procedendo” che comporta la nullità della sentenza. Peraltro, il ragionamento motivazionale non sarebbe comprensibile, perché cita istituti giuridici che non si attagliano alla difesa proposta da parte dei coniugi . Parte_1
Col secondo motivo d'appello, gli appellanti hanno lamentato la
VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 458 C.C.: ES
PRONUNCIA DELLA NULLITÀ DELLA SCRITTURA POSTA A FONDAMENTO DELLA
PRETESA MONITORIA.
L'errore del giudice si sostanzierebbe nel non aver compreso che l'effetto della scrittura privata era quello della “trasmissione o estinzione di diritti relativi ad una successione non ancora aperta, tali da far sorgere un "vinculum iuris" di cui la disposizione ereditaria rappresenta l'adempimento”. Il tribunale avrebbe omesso di considerare che la scrittura disponeva che il prestito non avrebbe dovuto essere rimborsato prima dell'apertura della successione in morte del padre e che in seguito avrebbe dovuto essere estinto Per_1 su quella provvista, integrando queste clausole gli estremi del patto successorio. La nullità del patto porterebbe con sé la conseguenza che il decreto ingiuntivo era stato emesso in carenza dei presupposti richiesti dall'articolo 633 cpc e doveva essere revocato per inesistenza del credito.
Col terzo motivo d'appello i coniugi hanno lamentato la Parte_1
ULTERIORE VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 458 C.C.:
ES PRONUNCIA DELLA NULLITÀ DELLA SCRITTURA POSTA A FONDAMENTO
DELLA PRETESA MONITORIA.
Il tribunale avrebbe omesso l'esame degli altri atti prodotti relativi alla distribuzione del patrimonio familiare dei genitori dei fratelli che avrebbero dovuto determinarlo a Parte_1 statuire che l'intera operazione era stata fatta per depauperare
5 anche della sua quota di legittima. Gli appellanti Parte_1 hanno richiamato a tal fine la vendita della nuda proprietà della casa al mare al figlio e alla di lui moglie ad un prezzo CP_2 inferiore a quello catastale, evidenziando che il notaio dava atto che il prezzo era già stato pagato prima della comparizione a rogito;
hanno altresì indicato che il padre nel testamento olografo si dichiarava creditore di € 90.000 nei confronti del figlio , CP_2 ma senza specificarne il titolo;
hanno evidenziato che il padre aveva poi rinunciato all'usufrutto della casa al mare, compiendo un altro gesto di liberalità nei confronti di . Omettendo l'esame di CP_2 questi documenti, il tribunale sarebbe incorso in errore, per non aver valutato che l'operazione era tesa a diseredare
[...]
anche attraverso il patto successorio redatto in forma Parte_1 di riconoscimento di debito e nullo.
Col quarto motivo d'appello gli appellanti hanno lamentato la
VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 458 E 771 C.C.: NULLITÀ
DELLA SCRITTURA POSTA A FONDAMENTO DELLA PRETESA MONITORIA, perché la scrittura azionata sarebbe inficiata anche dalla nullità comminata dall'art. 771 c.c., inerente la “donazione di beni futuri”.
Il tribunale, omettendo di decidere sulla natura di patto successorio della scrittura privata, sarebbe anche incorso nella violazione dell'articolo 771 CC, che, se rettamente applicato, porterebbe ad una seconda nullità della scrittura privata.
Col quinto motivo d'appello i coniugi hanno lamentato la Parte_1
VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 111 COST., 132 C.P.C.,
118 DISP. ATT. C.P.C. ES E/O APPARENTE MOTIVAZIONE
SULL'ECCEZIONE DI INTERVENUTA PRESCRIZIONE. La motivazione della sentenza sarebbe anche su questo punto solo apparente perché il tribunale, non avendo tenuto conto del testamento del padre e della madre dei due contendenti, nonché della vendita della nuda proprietà della casa al mare, a cui si è riunito l'usufrutto ben prima della morte del genitore, per atto di liberalità di questi, avrebbe omesso
6 di decidere sull'eccezione di prescrizione di un credito che datava da oltre un ventennio, senza che fossero provati atti interruttivi.
Col sesto motivo d'appello gli appellanti hanno lamentato la
VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 111 COST., 132 C.P.C.,
118 DISP. ATT. C.P.C. ES E/O APPARENTE MOTIVAZIONE SU QUANTO
ECCEPITO CIRCA LA POSIZIONE DELLA SIG.RA NC RI.
L'obbligazione sarebbe impossibile per quanto riguarda la signora che non aveva alcun potere dopo l'apertura della successione Pt_2 del suocero non essendo erede e prima di tale Persona_2 evento non poteva essere considerata inadempiente. Omettendo di decidere in merito a questi argomenti, il tribunale non avrebbe motivato l'iter del suo ragionamento, restringendolo all'asserzione che i coniugi non avevano efficacemente contestato la Parte_1 scrittura privata di riconoscimento di debito e incorrendo quindi, ex articolo 115 cpc, nell'omessa specifica contestazione del documento posto a base del monitorio.
Parte appellata si è costituita in giudizio resistendo all'appello e chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza cartolare del 17 dicembre 2024, le parti costituite hanno precisato le conclusioni come riportato in epigrafe e sono stati concessi i termini per le difese finali.
Scaduti i già menzionati termini, la causa è stata decisa dalla Corte in camera di consiglio.
---------
La causa può essere decisa sulla base delle seguenti considerazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo, il secondo, il terzo, il quarto e il sesto motivo
d'appello, che possono essere trattati congiuntamente per le questioni che pongono, sono infondati e meritano di essere respinti.
Questi motivi si basano sulla tesi che sia stato stipulato un patto successorio tra il padre dei fratelli , , e il figlio Parte_1 Per_1
, odierno appellato. Secondo gli appellanti, il padre e il CP_2 fratello di si sarebbero accordati per aggirare Parte_1
7 il suo diritto alla quota di legittima che gli sarebbe spettata alla morte di ponendo in essere una serie di atti di Persona_2 liberalità che lo defraudavano di tale diritto (la vendita della nuda proprietà della casa al mare dei genitori al figlio CP_2 ad un prezzo inferiore a quello di mercato, la successiva rinuncia del padre all'usufrutto su tale casa e il lascito di un legato di oggetti preziosi al nipote figlio di ). Questi atti, che il CP_2 tribunale non avrebbe sufficientemente valorizzato, unitamente alla dichiarazione di credito presente nel testamento del padre , Per_1 avrebbero avuto il fine di diseredare implicitamente , senza Pt_1 incorrere nel divieto di togliere a costui la quota di legittima.
Secondo gli appellanti, l'atto che il tribunale aveva qualificato come riconoscimento di debito e che era stato posto a fondamento del decreto ingiuntivo emesso, altro non era che un patto successorio vietato dall'art. 458 c.c.; peraltro, il tribunale aveva utilizzato la giurisprudenza relativa al patto successorio istitutivo, mentre nella fattispecie si tratterebbe di patto successorio dispositivo,
e questo errore vizierebbe la motivazione, incorrendo anche nel divieto della donazione di beni futuri, così come previsto dall'articolo 771 cpc.
La Corte non ritiene accoglibile la tesi che sia stato stipulato un patto successorio vietato tra e . Persona_2 Controparte_2
L'atto dell'11 ottobre 1996 posto da a fondamento Controparte_2 della richiesta del decreto ingiuntivo, è un atto di riconoscimento di debito nel quale sia che la moglie Parte_1 Parte_2 si impegnano a restituire tanto a quanto a Controparte_2 [...] somme di denaro (£ 75.000.000 per quanto riguarda Per_2 CP_2
e £ 49.000.000 per quanto riguarda ) ottenute per far fronte a Per_1 debiti della loro attività. Va ricordato che i coniugi gestivano quali soci illimitatamente responsabili l'oreficeria di famiglia e i debiti in questione erano attinenti all'attività, tant'è che viene contratto anche dalla moglie , socia del marito , Parte_2 Pt_1 specificando altresì che le somme occorrevano per far fronte alle
8 obbligazioni assunte dalla società nei confronti di propri creditori. Va evidenziato che la scrittura in esame viene in rilievo, ai fini di causa, solo per quanto riguarda il riconoscimento di debito in favore di che l'ha azionata in via Controparte_2 monitoria appunto per l'importo di £ 75.000.00 corrispondente ad attuali € 38.734,26. Il tribunale ha valutato che Parte_1
e consorte non hanno eccepito la mancata sottoscrizione del documento, né hanno allegato circostanze modificative dell'obbligazione o impeditive, come l'estinzione del debito. La loro difesa si è incentrata esclusivamente su altri elementi, relativi al piano successorio e alla reputata violazione dei diritti ereditari di operata dal padre Cfr. pag.3: Parte_1 Per_1
” Pertanto le eccezioni formulate dalla parte opponente inerenti alla prova del credito non risultano tali da superare l'onere di specifica contestazione ex art. 115 c.p.c. così come la documentazione prodotta dall'opposta, non disconosciuta dalla parte opponente appare idonea
a provare la sussistenza del credito azionato.”
La tesi della parte appellante circa l'esistenza di un patto successorio vietato, non è apprezzabile documentalmente dall'esame letterale dell'atto dell'undici ottobre 1996. Va premesso che il patto successorio istitutivo prevede che il testatore designi i propri eredi con un contratto invece che con un testamento, mentre i patti successori dispositivi sono quelli in cui le parti dispongono dei beni di una futura successione altrui, ad esempio in presenza di un accordo con un creditore per cedere la futura eredità, che si devolverà da una persona che è ancora in vita al momento della pattuizione. Invece, nell'atto in esame, che è ben distinto dal testamento di i coniugi si Persona_2 Controparte_3 impegnano a restituire a (per quanto di interesse) la somma CP_2 individuata in suo favore con la seguente testuale modalità temporale di cui alla pagina 2 del documento in esame: ”la scadenza massima per il rimborso delle somme mutuate è fissata con il giorno dell'apertura della eventuale successione di padre Persona_2
9 di e e nelle more non vi è obbligo di effettuare somme Pt_1 CP_2
a rimborso sia in conto che a saldo, da parte dei sottoscritti obbligati.”
Quindi, non è esatto il rilievo della parte appellante secondo cui la somma non avrebbe dovuto essere rimborsata prima dell'apertura della successione di e che quindi questo termine Persona_2 così apposto costituiva un patto successorio e non un riconoscimento di debito. Al contrario, il dato testuale evidenzia che la data dell'apertura della successione era il termine massimo concesso per la restituzione del debito, ma ciò non significa che esso non avrebbe potuto essere restituito in qualsiasi momento precedente. Tra
l'altro, nulla aveva a che fare con l'eredità del Parte_2 suocero e ben avrebbe potuto restituire il debito in qualsiasi momento precedente del periodo durato 20 anni, ma al massimo entro la data di apertura della successione. A ben vedere, lungi dal voler svantaggiare il figlio , il termine correlato all'apertura Pt_1 della successione sembra volere concedergli la possibilità di onorarlo in un momento in cui il padre valutava che sarebbe Pt_1 entrato certamente in possesso di una somma di denaro sufficiente, senza aggravarlo ulteriormente prima di quel momento. Va ricordato nuovamente che si trattava di debiti inerenti allo svolgimento dell'attività imprenditoriale dei coniugi, che nulla aveva a che vedere con questioni successorie della famiglia di . Persona_2
Non sono quindi ravvisabili gli estremi del patto successorio, vietato: nella difesa di e non risulta Parte_1 Parte_2 disconoscimento del contenuto della scrittura privata o delle firme o anche della modalità (invio per raccomandata) che conferisce all'atto data certa. Ne deriva che tale atto è stato correttamente posto a base del decreto ingiuntivo, integrando i presupposti, previsti dall'articolo 633 cpc, di certezza e liquidità, mentre l'esigibilità era stata differita, ma sussisteva comunque al momento della richiesta effettuata col procedimento monitorio. Nemmeno la paventata donazione di beni futuri in violazione dell'articolo 771
10 c.c. è tesi che può essere accolta, essendo il riferimento a detta disposizione del tutto inconferente.
Il quinto motivo d'appello è infondato e merita di essere respinto.
Gli appellanti imputano al tribunale di non aver considerato il fatto che il credito è stato azionato da solo dopo la Controparte_2 morte del padre . Ritengono altresì che in mancanza di atti Per_1 interruttivi della prescrizione, il debito più che ventennale era prescritto. In realtà, questa tesi è errata proprio per il fatto che all'atto di riconoscimento di debito era stato apposto un termine comodo per la restituzione, che spostava, al più tardi, l'esigibilità al momento della successione in morte di La Persona_2 prescrizione, nel caso, avrebbe cominciato a decorrere qualora non avesse richiesto in termini la restituzione Controparte_2 del suo credito. Dato invece che il termine massimo era correlato all'apertura della successione e che comunque gli appellanti hanno solo allegato, ma non dimostrato, di averlo restituito mediante la corresponsione di oggetti preziosi, nessun termine prescrizionale può ritenersi decorso, avendo agito in monitorio Controparte_2 poco dopo il decesso del padre. Il fatto che all'obbligazione di restituzione sia stato applicato un termine che permetteva di differire tale restituzione, fa sì che solo dalla scadenza di quel termine vada conteggiato il periodo prescrizionale, a prescindere dal decorso del ventennio, dato che altrimenti si svuoterebbe di significato tale apposizione, danneggiando ingiustamente il creditore, che aveva pure rinunciato agli interessi e alla rivalutazione, essendo ovviamente imprevedibile il momento dell'apertura della successione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.p.r. n. 115 del 2002, si dà atto che ricorrono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
11
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'impugnazione in oggetto, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa:
RESPINGE l'appello come in atti proposto da e Parte_1
in proprio e quali soci e legali rappresentanti p.t. Parte_2 della Controparte_1 avverso la sentenza n. 2178\2022 del Tribunale di Firenze, pubblicata in data 14\07\2022, sentenza che conferma integralmente;
NN e , in proprio e quali soci Parte_1 Parte_2
e legali rappresentanti p.t. della Controparte_1
al rimborso, a favore della controparte
[...]
delle spese di lite relative al presente grado Controparte_2 di giudizio, che liquida in € 6.946,00 per compenso (controversia rientrante nello scaglione di valore indicato in atto di citazione, escluso il compenso per la sola fase istruttoria non tenuta), oltre spese generali, Iva e quant'altro per legge.
DICHIARA, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115/2022 che ricorrono, a carico di e , Parte_1 Parte_2 in proprio e quali soci e legali rappresentanti p.t. della
[...]
i presupposti per Controparte_1 il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Firenze, 31 ottobre 2025
Il consigliere relatore G.A.
Dott. Barbara Ercolani
Il Presidente
Dott. Isabella Mariani
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell 'ambito strettamente processuale, è condizionata all 'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La CORTE D'APPELLO di FIRENZE
Sez. I – civile
La Corte di Appello di Firenze – Sezione Prima Civile, composta da:
DOTT. ISABELLA MARIANI PRESIDENTE
DOTT. ALESSANDRA GUERRIERI CONSIGLIERE
DOTT. BARBARA ERCOLANI CONSIGLIERE G.A.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sull' appello proposto da e in Parte_1 Parte_2 proprio e quali soci e legali rappresentanti p.t. della
[...]
con gli Avv.ti Controparte_1
LA SA e AR SA di LI (FI) appellanti nei confronti di con l'avv. Giuseppe Mannini e l'avv. Franco Cioli Controparte_2 di Fucecchio (FI)
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n.2178\2022 del Tribunale di
Firenze, pubblicata in data 14\07\2022, sulle seguenti conclusioni: per gli appellanti: Voglia l'adita Corte di Appello adita,
“contrariis reiectis” ed in riforma integrale della gravata sentenza, così giudicare: - in tesi, dichiarare il decreto ingiuntivo opposto nullo, illegittimo o, comunque, inefficace per carenza dei presupposti previsti dalla legge per la sua emissione e/o per
1 l'infondatezza della pretesa creditoria, e per l'effetto, revocarlo, annullarlo, dichiararlo nullo e/o inefficace;
ovvero dichiarare infondata la pretesa creditoria con lo stesso azionato;
- in via subordinata, rideterminare la somma del dovuto in ragione di quanto eccepito in parte motiva. Con vittoria di spese e onorari, oltre al rimborso di quanto versato a titolo di C.U., per entrambi i gradi. per l'appellato: Conclude in sede preliminare affinché l'Ecc.ma
Corte voglia emettere ordinanza con dichiarazione di inammissibilità del presente appello a norma degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c., disponendo anche sulle spese. Nel merito affinché l'Ecc.ma Corte voglia respingere il presente appello in ogni sua parte, previa conferma integrale della sentenza impugnata, perché totalmente infondato sia in fatto che in diritto, con condanna degli appellanti al pagamento delle spese legali del II° grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DI PRIMO GRADO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo,
[...]
e convenivano in giudizio il fratello del Parte_1 Parte_2 primo, , che aveva chiesto e ottenuto dal Tribunale Controparte_2 di Firenze un decreto ingiuntivo basato su di una scrittura privata di riconoscimento di debito, per € 38.734,26, che gli odierni appellanti ritenevano essere senza causa oppure prescritto. I coniugi deducevano di essere soci illimitatamente Parte_1 responsabili della oreficeria di famiglia, a favore della quale erano stati chiesti in passato prestiti a familiari, che essi allegavano però di aver restituito mediante la cessione di orologi e preziosi della collezione personale di . Gli opponenti ora Parte_1 appellanti sostenevano che fra il padre dei contendenti e Pt_1
e quest'ultimo, , era stato articolato un patto CP_2 Per_1 successorio, vietato dall'articolo 458 del codice civile, al fine di diseredare di fatto il fratello . Al riguardo, venivano Pt_1 altresì indicati un'operazione di cessione della casa al mare dai genitori dei fratelli a e consorte nonché un Controparte_2
2 legato di beni preziosi a favore del nipote di Persona_2 figlio di . Gli opponenti ammettevano che vi erano stati CP_2 prestiti da parte del padre al figlio nel corso degli anni, CP_2 ma che questi prestiti erano stati restituiti e comunque, siccome egli non li aveva richiesti, erano comunque prescritti. Concludeva insistendo sulla qualificazione della scrittura privata azionata in via monitoria da nell'ambito del patto Controparte_2 successorio invece che nell'ambito del riconoscimento di debito, posto che i contraenti avevano posto termine alla restituzione del prestito correlandolo all'apertura della successione del padre,
Si costituiva in giudizio Persona_2 Controparte_2 contestando tutto quanto ex adverso dedotto perché infondato in fatto ed in diritto e comunque non provato, concludendo per il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese di procedura. Respinta
l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione, concessi i termini ex art 183 cpc e istruita la causa solo documentalmente, la causa era rinviata per la decisione ex art 281 sexies cpc, con trattazione cartolare.
LA SENTENZA IMPUGNATA
Il tribunale ha cominciato la sua disamina premettendo cenni di diritto sulla posizione sostanziale di attore e convenuto nel giudizio di opposizione e in particolare sull'onere della prova che incombe, rispettivamente, sull'uno e sull'altro. Ha poi valutato che parte opposta, e cioè aveva documentato il Controparte_2 proprio credito producendo la scrittura privata datata 11 ottobre
1996, in forza della quale e si Parte_1 Parte_2 obbligavano a restituire a la somma loro mutuata Controparte_2 di £. 75.000,00. Ha altresì ritenuto che siccome Parte_1
e non avevano eccepito di non avere firmato la scrittura Parte_2 privata, ma si erano difesi con altre argomentazioni di fatto e di diritto, la stessa si consolidava nell'istituto del riconoscimento di debito. Inoltre, ha statuito che «La stessa contestazione
3 dell'avvenuto pagamento, costituisce conferma dell'esistenza della scrittura dell'11 ottobre 1996 e su di essa non è stato idoneamente provato l'effettivo pagamento tenuto conto che “in tema di pagamento del credito occorre ritenere che sebbene il creditore che agisce per il pagamento ha l'onere di provare il titolo del suo autore, non anche il mancato pagamento, giacché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca”.» Ha infine respinto la tesi della sussistenza del patto successorio, citando giurisprudenza che nega tale fattispecie qualora non siano individuati i beni oggetto del patto e qualora tra le parti non sia stata contratta una specifica convenzione;
questo, anche in virtù del fatto che qualora il testatore abbia manifestato solo verbalmente a terzi le proprie intenzioni, ciò non crea vincolo giuridico e non limita la libertà del testatore, che è l'oggetto della tutela della disciplina del divieto del patto successorio. Il giudice di prime cure ha quindi concluso il suo ragionamento spiegando che la parte opponente non ha adempiuto all'onere di contestazione di cui all'articolo 115 cpc e comunque non ha disconosciuto la documentazione posta da a base del credito e della Controparte_2 procedura monitoria. Ha quindi respinto l'opposizione condannando la parte opponente alla rifusione delle spese di lite a favore dell'opposto.
L'APPELLO
Con atto di citazione in secondo grado gli appellanti hanno impugnato la sentenza in oggetto affidando le loro doglianze ai seguenti motivi.
Con il primo motivo d'appello, essi hanno lamentato la VIOLAZIONE
E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 111 COST., 132 C.P.C., 118 DISP.
ATT. C.P.C. ES E/O APPARENTE MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA
DENUNCIATA NULLITÀ DELLA SCRITTURA POSTA A FONDAMENTO DELLA PRETESA
MONITORIA PER VIOLAZIONE DELL'ART. 458 C.C.
Il tribunale avrebbe citato un precedente della Suprema Corte inconferente al caso di specie, perché incentrato sull'istituto del
4 patto successorio istitutivo, mentre nel caso in esame si tratterebbe di un patto successorio dispositivo. Questo errore avrebbe portato ad una anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante per violazione dell'art. 111 Cost., integrando altresì un “error in procedendo” che comporta la nullità della sentenza. Peraltro, il ragionamento motivazionale non sarebbe comprensibile, perché cita istituti giuridici che non si attagliano alla difesa proposta da parte dei coniugi . Parte_1
Col secondo motivo d'appello, gli appellanti hanno lamentato la
VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 458 C.C.: ES
PRONUNCIA DELLA NULLITÀ DELLA SCRITTURA POSTA A FONDAMENTO DELLA
PRETESA MONITORIA.
L'errore del giudice si sostanzierebbe nel non aver compreso che l'effetto della scrittura privata era quello della “trasmissione o estinzione di diritti relativi ad una successione non ancora aperta, tali da far sorgere un "vinculum iuris" di cui la disposizione ereditaria rappresenta l'adempimento”. Il tribunale avrebbe omesso di considerare che la scrittura disponeva che il prestito non avrebbe dovuto essere rimborsato prima dell'apertura della successione in morte del padre e che in seguito avrebbe dovuto essere estinto Per_1 su quella provvista, integrando queste clausole gli estremi del patto successorio. La nullità del patto porterebbe con sé la conseguenza che il decreto ingiuntivo era stato emesso in carenza dei presupposti richiesti dall'articolo 633 cpc e doveva essere revocato per inesistenza del credito.
Col terzo motivo d'appello i coniugi hanno lamentato la Parte_1
ULTERIORE VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 458 C.C.:
ES PRONUNCIA DELLA NULLITÀ DELLA SCRITTURA POSTA A FONDAMENTO
DELLA PRETESA MONITORIA.
Il tribunale avrebbe omesso l'esame degli altri atti prodotti relativi alla distribuzione del patrimonio familiare dei genitori dei fratelli che avrebbero dovuto determinarlo a Parte_1 statuire che l'intera operazione era stata fatta per depauperare
5 anche della sua quota di legittima. Gli appellanti Parte_1 hanno richiamato a tal fine la vendita della nuda proprietà della casa al mare al figlio e alla di lui moglie ad un prezzo CP_2 inferiore a quello catastale, evidenziando che il notaio dava atto che il prezzo era già stato pagato prima della comparizione a rogito;
hanno altresì indicato che il padre nel testamento olografo si dichiarava creditore di € 90.000 nei confronti del figlio , CP_2 ma senza specificarne il titolo;
hanno evidenziato che il padre aveva poi rinunciato all'usufrutto della casa al mare, compiendo un altro gesto di liberalità nei confronti di . Omettendo l'esame di CP_2 questi documenti, il tribunale sarebbe incorso in errore, per non aver valutato che l'operazione era tesa a diseredare
[...]
anche attraverso il patto successorio redatto in forma Parte_1 di riconoscimento di debito e nullo.
Col quarto motivo d'appello gli appellanti hanno lamentato la
VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 458 E 771 C.C.: NULLITÀ
DELLA SCRITTURA POSTA A FONDAMENTO DELLA PRETESA MONITORIA, perché la scrittura azionata sarebbe inficiata anche dalla nullità comminata dall'art. 771 c.c., inerente la “donazione di beni futuri”.
Il tribunale, omettendo di decidere sulla natura di patto successorio della scrittura privata, sarebbe anche incorso nella violazione dell'articolo 771 CC, che, se rettamente applicato, porterebbe ad una seconda nullità della scrittura privata.
Col quinto motivo d'appello i coniugi hanno lamentato la Parte_1
VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 111 COST., 132 C.P.C.,
118 DISP. ATT. C.P.C. ES E/O APPARENTE MOTIVAZIONE
SULL'ECCEZIONE DI INTERVENUTA PRESCRIZIONE. La motivazione della sentenza sarebbe anche su questo punto solo apparente perché il tribunale, non avendo tenuto conto del testamento del padre e della madre dei due contendenti, nonché della vendita della nuda proprietà della casa al mare, a cui si è riunito l'usufrutto ben prima della morte del genitore, per atto di liberalità di questi, avrebbe omesso
6 di decidere sull'eccezione di prescrizione di un credito che datava da oltre un ventennio, senza che fossero provati atti interruttivi.
Col sesto motivo d'appello gli appellanti hanno lamentato la
VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 111 COST., 132 C.P.C.,
118 DISP. ATT. C.P.C. ES E/O APPARENTE MOTIVAZIONE SU QUANTO
ECCEPITO CIRCA LA POSIZIONE DELLA SIG.RA NC RI.
L'obbligazione sarebbe impossibile per quanto riguarda la signora che non aveva alcun potere dopo l'apertura della successione Pt_2 del suocero non essendo erede e prima di tale Persona_2 evento non poteva essere considerata inadempiente. Omettendo di decidere in merito a questi argomenti, il tribunale non avrebbe motivato l'iter del suo ragionamento, restringendolo all'asserzione che i coniugi non avevano efficacemente contestato la Parte_1 scrittura privata di riconoscimento di debito e incorrendo quindi, ex articolo 115 cpc, nell'omessa specifica contestazione del documento posto a base del monitorio.
Parte appellata si è costituita in giudizio resistendo all'appello e chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza cartolare del 17 dicembre 2024, le parti costituite hanno precisato le conclusioni come riportato in epigrafe e sono stati concessi i termini per le difese finali.
Scaduti i già menzionati termini, la causa è stata decisa dalla Corte in camera di consiglio.
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La causa può essere decisa sulla base delle seguenti considerazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo, il secondo, il terzo, il quarto e il sesto motivo
d'appello, che possono essere trattati congiuntamente per le questioni che pongono, sono infondati e meritano di essere respinti.
Questi motivi si basano sulla tesi che sia stato stipulato un patto successorio tra il padre dei fratelli , , e il figlio Parte_1 Per_1
, odierno appellato. Secondo gli appellanti, il padre e il CP_2 fratello di si sarebbero accordati per aggirare Parte_1
7 il suo diritto alla quota di legittima che gli sarebbe spettata alla morte di ponendo in essere una serie di atti di Persona_2 liberalità che lo defraudavano di tale diritto (la vendita della nuda proprietà della casa al mare dei genitori al figlio CP_2 ad un prezzo inferiore a quello di mercato, la successiva rinuncia del padre all'usufrutto su tale casa e il lascito di un legato di oggetti preziosi al nipote figlio di ). Questi atti, che il CP_2 tribunale non avrebbe sufficientemente valorizzato, unitamente alla dichiarazione di credito presente nel testamento del padre , Per_1 avrebbero avuto il fine di diseredare implicitamente , senza Pt_1 incorrere nel divieto di togliere a costui la quota di legittima.
Secondo gli appellanti, l'atto che il tribunale aveva qualificato come riconoscimento di debito e che era stato posto a fondamento del decreto ingiuntivo emesso, altro non era che un patto successorio vietato dall'art. 458 c.c.; peraltro, il tribunale aveva utilizzato la giurisprudenza relativa al patto successorio istitutivo, mentre nella fattispecie si tratterebbe di patto successorio dispositivo,
e questo errore vizierebbe la motivazione, incorrendo anche nel divieto della donazione di beni futuri, così come previsto dall'articolo 771 cpc.
La Corte non ritiene accoglibile la tesi che sia stato stipulato un patto successorio vietato tra e . Persona_2 Controparte_2
L'atto dell'11 ottobre 1996 posto da a fondamento Controparte_2 della richiesta del decreto ingiuntivo, è un atto di riconoscimento di debito nel quale sia che la moglie Parte_1 Parte_2 si impegnano a restituire tanto a quanto a Controparte_2 [...] somme di denaro (£ 75.000.000 per quanto riguarda Per_2 CP_2
e £ 49.000.000 per quanto riguarda ) ottenute per far fronte a Per_1 debiti della loro attività. Va ricordato che i coniugi gestivano quali soci illimitatamente responsabili l'oreficeria di famiglia e i debiti in questione erano attinenti all'attività, tant'è che viene contratto anche dalla moglie , socia del marito , Parte_2 Pt_1 specificando altresì che le somme occorrevano per far fronte alle
8 obbligazioni assunte dalla società nei confronti di propri creditori. Va evidenziato che la scrittura in esame viene in rilievo, ai fini di causa, solo per quanto riguarda il riconoscimento di debito in favore di che l'ha azionata in via Controparte_2 monitoria appunto per l'importo di £ 75.000.00 corrispondente ad attuali € 38.734,26. Il tribunale ha valutato che Parte_1
e consorte non hanno eccepito la mancata sottoscrizione del documento, né hanno allegato circostanze modificative dell'obbligazione o impeditive, come l'estinzione del debito. La loro difesa si è incentrata esclusivamente su altri elementi, relativi al piano successorio e alla reputata violazione dei diritti ereditari di operata dal padre Cfr. pag.3: Parte_1 Per_1
” Pertanto le eccezioni formulate dalla parte opponente inerenti alla prova del credito non risultano tali da superare l'onere di specifica contestazione ex art. 115 c.p.c. così come la documentazione prodotta dall'opposta, non disconosciuta dalla parte opponente appare idonea
a provare la sussistenza del credito azionato.”
La tesi della parte appellante circa l'esistenza di un patto successorio vietato, non è apprezzabile documentalmente dall'esame letterale dell'atto dell'undici ottobre 1996. Va premesso che il patto successorio istitutivo prevede che il testatore designi i propri eredi con un contratto invece che con un testamento, mentre i patti successori dispositivi sono quelli in cui le parti dispongono dei beni di una futura successione altrui, ad esempio in presenza di un accordo con un creditore per cedere la futura eredità, che si devolverà da una persona che è ancora in vita al momento della pattuizione. Invece, nell'atto in esame, che è ben distinto dal testamento di i coniugi si Persona_2 Controparte_3 impegnano a restituire a (per quanto di interesse) la somma CP_2 individuata in suo favore con la seguente testuale modalità temporale di cui alla pagina 2 del documento in esame: ”la scadenza massima per il rimborso delle somme mutuate è fissata con il giorno dell'apertura della eventuale successione di padre Persona_2
9 di e e nelle more non vi è obbligo di effettuare somme Pt_1 CP_2
a rimborso sia in conto che a saldo, da parte dei sottoscritti obbligati.”
Quindi, non è esatto il rilievo della parte appellante secondo cui la somma non avrebbe dovuto essere rimborsata prima dell'apertura della successione di e che quindi questo termine Persona_2 così apposto costituiva un patto successorio e non un riconoscimento di debito. Al contrario, il dato testuale evidenzia che la data dell'apertura della successione era il termine massimo concesso per la restituzione del debito, ma ciò non significa che esso non avrebbe potuto essere restituito in qualsiasi momento precedente. Tra
l'altro, nulla aveva a che fare con l'eredità del Parte_2 suocero e ben avrebbe potuto restituire il debito in qualsiasi momento precedente del periodo durato 20 anni, ma al massimo entro la data di apertura della successione. A ben vedere, lungi dal voler svantaggiare il figlio , il termine correlato all'apertura Pt_1 della successione sembra volere concedergli la possibilità di onorarlo in un momento in cui il padre valutava che sarebbe Pt_1 entrato certamente in possesso di una somma di denaro sufficiente, senza aggravarlo ulteriormente prima di quel momento. Va ricordato nuovamente che si trattava di debiti inerenti allo svolgimento dell'attività imprenditoriale dei coniugi, che nulla aveva a che vedere con questioni successorie della famiglia di . Persona_2
Non sono quindi ravvisabili gli estremi del patto successorio, vietato: nella difesa di e non risulta Parte_1 Parte_2 disconoscimento del contenuto della scrittura privata o delle firme o anche della modalità (invio per raccomandata) che conferisce all'atto data certa. Ne deriva che tale atto è stato correttamente posto a base del decreto ingiuntivo, integrando i presupposti, previsti dall'articolo 633 cpc, di certezza e liquidità, mentre l'esigibilità era stata differita, ma sussisteva comunque al momento della richiesta effettuata col procedimento monitorio. Nemmeno la paventata donazione di beni futuri in violazione dell'articolo 771
10 c.c. è tesi che può essere accolta, essendo il riferimento a detta disposizione del tutto inconferente.
Il quinto motivo d'appello è infondato e merita di essere respinto.
Gli appellanti imputano al tribunale di non aver considerato il fatto che il credito è stato azionato da solo dopo la Controparte_2 morte del padre . Ritengono altresì che in mancanza di atti Per_1 interruttivi della prescrizione, il debito più che ventennale era prescritto. In realtà, questa tesi è errata proprio per il fatto che all'atto di riconoscimento di debito era stato apposto un termine comodo per la restituzione, che spostava, al più tardi, l'esigibilità al momento della successione in morte di La Persona_2 prescrizione, nel caso, avrebbe cominciato a decorrere qualora non avesse richiesto in termini la restituzione Controparte_2 del suo credito. Dato invece che il termine massimo era correlato all'apertura della successione e che comunque gli appellanti hanno solo allegato, ma non dimostrato, di averlo restituito mediante la corresponsione di oggetti preziosi, nessun termine prescrizionale può ritenersi decorso, avendo agito in monitorio Controparte_2 poco dopo il decesso del padre. Il fatto che all'obbligazione di restituzione sia stato applicato un termine che permetteva di differire tale restituzione, fa sì che solo dalla scadenza di quel termine vada conteggiato il periodo prescrizionale, a prescindere dal decorso del ventennio, dato che altrimenti si svuoterebbe di significato tale apposizione, danneggiando ingiustamente il creditore, che aveva pure rinunciato agli interessi e alla rivalutazione, essendo ovviamente imprevedibile il momento dell'apertura della successione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.p.r. n. 115 del 2002, si dà atto che ricorrono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
11
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'impugnazione in oggetto, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa:
RESPINGE l'appello come in atti proposto da e Parte_1
in proprio e quali soci e legali rappresentanti p.t. Parte_2 della Controparte_1 avverso la sentenza n. 2178\2022 del Tribunale di Firenze, pubblicata in data 14\07\2022, sentenza che conferma integralmente;
NN e , in proprio e quali soci Parte_1 Parte_2
e legali rappresentanti p.t. della Controparte_1
al rimborso, a favore della controparte
[...]
delle spese di lite relative al presente grado Controparte_2 di giudizio, che liquida in € 6.946,00 per compenso (controversia rientrante nello scaglione di valore indicato in atto di citazione, escluso il compenso per la sola fase istruttoria non tenuta), oltre spese generali, Iva e quant'altro per legge.
DICHIARA, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115/2022 che ricorrono, a carico di e , Parte_1 Parte_2 in proprio e quali soci e legali rappresentanti p.t. della
[...]
i presupposti per Controparte_1 il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Firenze, 31 ottobre 2025
Il consigliere relatore G.A.
Dott. Barbara Ercolani
Il Presidente
Dott. Isabella Mariani
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell 'ambito strettamente processuale, è condizionata all 'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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