Art. 2.
Ai fini previsti dal secondo comma del precedente articolo, gli uffici provinciali del servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura, viste anche le eventuali proposte delle commissioni comunali, compilano ai sensi dell' articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949 , gli elenchi di variazione e li trasmettono quindi, alle commissioni competenti per territorio; queste debbono far pervenire il loro parere nel termine perentorio di trenta giorni; trascorso tale termine, gli uffici provinciali predetti procedono alla pubblicazione degli elenchi stessi.
I pareri delle commissioni comunali, qualora non coincidano con le determinazioni degli uffici provinciali del servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura, debbono essere motivati; in particolare, nel caso di nuove iscrizioni o di diverse classificazioni, deve essere specificato il numero delle giornate di lavoro prestato dai lavoratori interessati, con la indicazione dei periodi di lavoro, nonche' dei datori di lavoro o dei concedenti in compartecipazione od a piccola colonia, presso i quali hanno avuto luogo le prestazioni di opera.
Gli uffici provinciali del servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura, qualora non possano, a seguito di accertamenti effettuati, adeguarsi, in tutto od in parte, al parere delle commissioni comunali, notificano ai singoli lavoratori interessati e alle commissioni comunali stesse la loro motivata determinazione in ordine alle variazioni apportate negli elenchi riguardo alla loro iscrizione o non iscrizione o all'assegnazione in una od in un'altra categoria. In tali casi, il termine per proporre ricorso ai sensi dell' articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949 , avverso l'iscrizione o la non iscrizione negli elenchi o l'assegnazione in una od in un'altra categoria, decorre dal giorno in cui ha avuto luogo la predetta notifica individuale a mezzo di messo comunale raccomandata postale.
Nel caso di accoglimento del ricorso, gli effetti della decisione retroagiscono dall'inizio del periodo di lavoro per il quale era sorta contestazione nei limiti dell'anno in corso e dei quattro anni precedenti.
In presenza di ricorso gli uffici provinciali del servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura terranno sospesi i provvedimenti di cancellazione o di non iscrizione o di assegnazione in una o in altra categoria fino alla decisione finale del ricorso stesso, continuando le prestazioni.
Queste sono erogate dagli enti competenti per in periodo massimo di cento giorni dalla data di presentazione del ricorso in prima istanza. Entro i suddetti cento giorni il ricorso deve essere deciso dalla commissione provinciale competente.
Avverso la decisione di primo grado emessa dalla commissione provinciale di cui al primo comma dell'articolo 4 della presente legge e' ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla notifica della decisione stessa, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che decide entro il termine di 180 giorni, sentita la commissione centrale di cui al decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75 .
Ai fini previsti dal secondo comma del precedente articolo, gli uffici provinciali del servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura, viste anche le eventuali proposte delle commissioni comunali, compilano ai sensi dell' articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949 , gli elenchi di variazione e li trasmettono quindi, alle commissioni competenti per territorio; queste debbono far pervenire il loro parere nel termine perentorio di trenta giorni; trascorso tale termine, gli uffici provinciali predetti procedono alla pubblicazione degli elenchi stessi.
I pareri delle commissioni comunali, qualora non coincidano con le determinazioni degli uffici provinciali del servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura, debbono essere motivati; in particolare, nel caso di nuove iscrizioni o di diverse classificazioni, deve essere specificato il numero delle giornate di lavoro prestato dai lavoratori interessati, con la indicazione dei periodi di lavoro, nonche' dei datori di lavoro o dei concedenti in compartecipazione od a piccola colonia, presso i quali hanno avuto luogo le prestazioni di opera.
Gli uffici provinciali del servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura, qualora non possano, a seguito di accertamenti effettuati, adeguarsi, in tutto od in parte, al parere delle commissioni comunali, notificano ai singoli lavoratori interessati e alle commissioni comunali stesse la loro motivata determinazione in ordine alle variazioni apportate negli elenchi riguardo alla loro iscrizione o non iscrizione o all'assegnazione in una od in un'altra categoria. In tali casi, il termine per proporre ricorso ai sensi dell' articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949 , avverso l'iscrizione o la non iscrizione negli elenchi o l'assegnazione in una od in un'altra categoria, decorre dal giorno in cui ha avuto luogo la predetta notifica individuale a mezzo di messo comunale raccomandata postale.
Nel caso di accoglimento del ricorso, gli effetti della decisione retroagiscono dall'inizio del periodo di lavoro per il quale era sorta contestazione nei limiti dell'anno in corso e dei quattro anni precedenti.
In presenza di ricorso gli uffici provinciali del servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura terranno sospesi i provvedimenti di cancellazione o di non iscrizione o di assegnazione in una o in altra categoria fino alla decisione finale del ricorso stesso, continuando le prestazioni.
Queste sono erogate dagli enti competenti per in periodo massimo di cento giorni dalla data di presentazione del ricorso in prima istanza. Entro i suddetti cento giorni il ricorso deve essere deciso dalla commissione provinciale competente.
Avverso la decisione di primo grado emessa dalla commissione provinciale di cui al primo comma dell'articolo 4 della presente legge e' ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla notifica della decisione stessa, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che decide entro il termine di 180 giorni, sentita la commissione centrale di cui al decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75 .