CA
Sentenza 13 marzo 2024
Sentenza 13 marzo 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/03/2024, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N.R.G. 1214/2023
La Corte di Appello, in persona dei magistrati:
Monica Vitali Presidente
Susanna Mantovani Consigliere
Laura Bertoli Consigliere rel. nella causa di appello avverso la sentenza n. 24/2023 (pubblicata il 23.5.2023) del Tribunale di Sondrio, est. Marchini, promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Nino Parte_1 C.F._1
Filippo Moriggia ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in
Romano di Lombardia (BG), via Duca d'Aosta n. 135/D
appellante contro
(C.F. ), rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso dall'Avvocatura dello Stato, nei cui uffici è domiciliato in Milano, via
Freguglia n. 1 appellato in data 29/02/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulle conclusioni delle parti come di seguito precisate:
Per l'appellante:
“Voglia la Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza n. 24/2023 emessa dal
Tribunale di Sondrio – Sez. Lavoro, in persona del Giudice Maria Martina Marchini, all'esito del giudizio di cui al n. 120/2021 R.G., pubblicata in data 24.05.2023 e non notificata:
In via preliminare:
- Considerata la rilevanza ai fini del decidere e la non manifesta infondatezza delle questioni sollevate col presente ricorso, investire la Corte Costituzionale per l'esame delle questioni di costituzionalità relative alla violazione, da parte del d.l.
n. 44/2021, degli artt. 1, 2, 3, 4, 10, 13, 32 e 117 Cost. nonché per violazione dei citati principi di diritto comunitario;
In via principale:
- Disapplicare il d.l. n. 111 del 6 agosto 2021, conv. nella l. 24 settembre 2021,
n. 133, e il d.l. n. 172 del 26 novembre 2021, conv. nella l. 21 gennaio 2022, n.
3, per contrasto con il Regolamento UE n. 953/2021;
- Accertare e dichiarare l'illegittimità della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione comminata ai danni della sig.ra per il periodo Parte_1 intercorrente tra il 07.09.2021 e il 27.12.2021;
- Disporre il versamento, da parte del datore di lavoro ed in favore della lavoratrice, di tutte le somme a titolo retributivo, contributivo e fiscale relative al suddetto periodo, nonché gli interessi connessi alla mancata corresponsione.
In via subordinata:
- Disporre il versamento, da parte del datore di lavoro ed in favore della lavoratrice, di una somma a titolo di assegno alimentare pari alla metà della retribuzione prevista dal contratto di lavoro, a far data dal 07.09.2021 e sino al
27.12.2021.
In ogni caso: - Con vittoria di spese, competenze ed onorari di ambo i gradi di giudizio”;
per l'appellato:
“Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello:
- Rigettare l'appello avversario con conferma della sentenza di primo grado.
- Rigettare le richieste di rimessione alla Corte Costituzionale. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria si allega copia del fascicolo di primo grado”.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 24/2023 il Tribunale di Sondrio ha respinto le domande formulate dall'assistente amministrativa nei confronti del Parte_1 [...]
e così precisate dalla lavoratrice nella memoria Controparte_1
pag. 2/16 depositata in data 10.12.2012: “Disapplicare il D.L. 111/2021 istitutivo del green pass e l'4-ter.1, d.l. n. 44/2021 per contrasto con Regolamento europeo UE
953/2021, e per l' effetto dichiarare l'illegittimità della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione comminata ai danni della sig.ra per il periodo dal Pt_1
07.09.2021 al 27.12.2021 e disporre il versamento in favore della lavoratrice di tutte le somme a titolo retributivo, contributivo e fiscale per il suddetto periodo, nonché gli interessi connessi alla mancata corresponsione. In subordine: Disporre il versamento, da parte del datore di lavoro ed in favore della ricorrente, di un assegno alimentare pari alla metà della retribuzione prevista dal contratto di lavoro, a far data della sospensione e sino alla data della cessazione degli effetti della normativa contestata”.
Nonostante l'integrale soccombenza DI , il primo giudice ha integralmente Pt_1 compensato le spese di lite, atteso che le pronunce della Corte Costituzionale richiamate ai fini della decisione erano sopravvenute rispetto all'introduzione del giudizio.
Avverso la sentenza ha proposto appello . Parte_1
Con il primo motivo di gravame ha criticato la sentenza per avere escluso la Pt_1 violazione di norme costituzionali e sovranazionali ad opera del d.l. n. 52/2021, istitutivo della c.d. certificazione verde (green pass), nonché del d.l. n. 172/2021, nella parte in cui esso aveva esteso al personale scolastico l'obbligo vaccinale già previsto per il personale sanitario.
Nella prospettiva del gravame, il primo giudice si era limitato a far apoditticamente proprio il contenuto di altra decisione del Tribunale di Milano e del decreto n.
7394/2021 del TAR Lazio in essa richiamati, senza valutare i profili di discriminatorietà nei confronti della lavoratrice come prospettati nel caso di specie, limitandosi ad affermare che l'obbligo vaccinale risulterebbe
“correttamente e scientificamente giustificato alla luce dell'autorevolezza degli studi e delle ricerche effettuati dagli Enti statali istituzionalmente competenti in materia di sicurezza sanitaria (così TAR Lazio - Roma, Sez. III-bis, decr. n. 7394 del
17 dicembre 2021)” e che la compressione del diritto individuale di scelta di non sottoporsi a vaccino “deve essere razionalmente correlato e contemperato con gli pag. 3/16 altri fondamentali, essenziali e poziori interessi pubblici quali quello attinente alla salute pubblica a circoscrivere l'estendersi della pandemia e a quello di assicurare il regolare svolgimento dell'essenziale servizio pubblico della scuola in presenza”.
Ad avviso dell'appellante, la realtà quotidiana ed i dati scientifici sopravvenuti avevano per un verso dimostrato l'inidoneità dei vaccini a prevenire l'infezione da
Coronavirus e per altro verso registrato il verificarsi di una pluralità di eventi avversi, dovendosi pertanto escludere la sussistenza dei presupposti cui la giurisprudenza costituzionale subordinava la legittimità dell'introduzione di un obbligo vaccinale.
Sotto altro profilo, l'appellante ha stigmatizzato che il Tribunale aveva omesso di valutare se la normativa in materia di obbligo vaccinale fosse, o meno, compatibile con i divieti di discriminazione dettati dalla Costituzione, oltre che dalla normativa eurounitaria e sovranazionale.
Con il secondo motivo di gravame, connesso al primo, l'appellante ha criticato la decisione per avere omesso di disapplicare la normativa nazionale in quanto contrastante con il diritto dell'Unione Europea.
Con il terzo motivo di impugnazione, ha criticato la decisione nella parte in Pt_1 cui ha respinto la richiesta di assegno alimentare, sulla scorta del richiamo della motivazione della sentenza n. 15/2023 della Corte Costituzionale.
Secondo l'appellante, diversamente da quanto opinato dal primo giudice, la scelta di di sottoporsi o meno a vaccinazione non poteva dirsi libera, Pt_1 considerando la gravità ed insostenibilità delle conseguenze correlate a detta scelta;
per altro verso, ad avviso di , il Tribunale non aveva valutato la Pt_1 necessità di effettuare un adeguato contemperamento tra i contrapposti interessi in gioco, alla luce dei principi costituzionali di cui all'art. 3 e 36 Cost.
Infine, l'appellante ha formulato istanza di rimessione alla Corte Costituzionale delle norme di cui al d.l. n. 44 e 52 del 2021, per contrasto con gli art. 1,2,3,4,10,13,32 e 117 Cost., reputando non esaustive e comunque non condivisibili le motivazioni delle sentenze n. 14,15 e 16/2023 della Corte
Costituzionale.
pag. 4/16 Per queste ragioni, ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni sopra Parte_1 trascritte.
Con memoria difensiva depositata il data 19.2.2024 il Controparte_1
si è costituito per il gravame, contestando la fondatezza
[...] dell'impugnazione avversaria e chiedendone il rigetto.
All'udienza del 29.2.2024 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
L'appello è infondato e deve essere respinto.
E' opportuno richiamare sinteticamente il quadro normativo di riferimento.
L'art.
9-ter del Decreto Legge 22 aprile 2021, n.52 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, così come integrato dall'art. 1, comma 6, del
Decreto Legge 6 agosto 2O21, n. 111, rubricato “Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario” nella versione ratione temporis applicabile al presente procedimento stabiliva che “Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie e quello universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. 1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche al personale dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore e degli istituti tecnici superiori. Le verifiche di cui al comma 4 sono effettuate dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni di cui al primo periodo del presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 (…) 2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale delle istituzioni di cui ai commi 1 e 1-bis è considerato assenza ingiustificata e non sono corrisposti la pag. 5/16 retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. A decorrere dal quinto giorno di assenza ingiustificata il rapporto di lavoro è sospeso. La sospensione del rapporto di lavoro è disposta dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni di cui ai commi 1 e 1-bis e mantiene efficacia fino al conseguimento della condizione di cui al comma 1 e alla scadenza del contratto attribuito per la sostituzione che non supera i quindici giorni”
L'art. 2 d.l. 26 novembre 2021 n. 172, convertito in legge 21 gennaio 2022 n. 3, ha poi introdotto nel d.l. 1 aprile 2021 n. 44, come convertito, l'art. 4 ter che ha esteso, a decorrere dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da Sars-Cov-2 ad una serie di categorie professionali, tra cui il
“personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore”.
Il comma 2 del citato art. 4 ter (nel testo vigente ed applicabile ratione temporis alla presente controversia) precisa che “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati” e stabilisce che i dirigenti scolastici, i responsabili delle istituzioni e i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale assicurano il rispetto dell'obbligo in parola. In quest'ottica il successivo comma 3 dispone che “i soggetti di cui al comma 2 verificano immediatamente l'adempimento del predetto obbligo vaccinale” e delinea la procedura di accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale, stabilendo che “l'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”.
A seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legge del 24/12/2021, n. 221, la norma dell'art. 9 ter sopra riprodotta è stata abrogata ed è stato previsto che per l'accesso alle strutture del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti,
pag. 6/16 dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore e degli istituti tecnici superiori fosse necessario possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base;
l'appellante ha quindi limitato le proprie domande nei termini e con riferimento al periodo meglio precisati nelle conclusioni sopra trascritte.
Così individuate le norme di legge poste alla base del provvedimento di sospensione che censura, i primi due motivi di appello (che per la loro Pt_1 connessione logico- giuridica possono essere esaminati congiuntamente) devono essere respinti, alla luce dei principi enunciati dalla Corte costituzionale nelle sentenze nn. 14 e 15 del 2023.
La Corte costituzionale – richiamata la propria giurisprudenza in materia di vaccinazioni obbligatorie e ribadito che il contemperamento del diritto alla salute del singolo (comprensivo del profilo negativo di non essere assoggettato a trattamenti sanitari non richiesti o non accettati) con l'interesse della collettività costituisce il contenuto proprio dell'art. 32 Cost. e rappresenta una specifica concretizzazione dei doveri di solidarietà di cui all'art. 2 Cost. - ha evidenziato innanzitutto che le misure approntate dal legislatore non possono, nel caso di specie, non essere valutate tenendo conto della situazione determinata da Organ un'emergenza sanitaria dai tratti del tutto peculiari, valutata dall' in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale, come
“pandemia”.
Ha poi rilevato che l'imposizione dell'obbligo vaccinale, gradualmente introdotta dal legislatore, si è fondata su conoscenze medico-scientifiche ed evidenze sperimentali e che, alla luce dei dati scientifici a disposizione, tale decisione “non può […] reputarsi irragionevole, in quanto è sorretta dalle indicazioni delle competenti Autorità nazionali e sovranazionali alla luce della gravità della situazione che tale vaccinazione era destinata ad affrontare” (cfr. sentenza n.
15/2023 paragrafo 11.1).
Ha evidenziato come “le autorità scientifiche attestino concordemente la sicurezza dei vaccini per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 oggetto di CMA e la pag. 7/16 loro efficacia nella riduzione della circolazione del virus (come emerge dalla diminuzione del numero dei contagi, nonché del numero di casi ricoverati, in area medica e in terapia intensiva, e dall'entità dei decessi associati al SARS-CoV-2 relativi al periodo che parte dall'inizio della campagna di vaccinazione di massa risalente a marzo-aprile 2021)” (cfr. sentenza n. 14/2023 paragrafo 11).
La Corte è così giunta alla conclusione che “appare evidente […] in coerenza con il dato medico-scientifico che attesta la piena efficacia del vaccino e l'idoneità dell'obbligo vaccinale rispetto allo scopo di ridurre la circolazione del virus, la non irragionevolezza del ricorso ad esso, «[a] fronte di “un virus respiratorio altamente contagioso, diffuso in modo ubiquo nel mondo, e che può venire contratto da chiunque” (sentenza n. 127 del 2022)» (sentenza n. 171 del 2022), caratterizzato da rapidità e imprevedibilità del contagio” (cfr. sentenza n. 14/2023 paragrafo
11).
Le disposizioni censurate, in altri termini, “hanno operato un contemperamento del diritto alla libertà di cura del singolo con il coesistente e reciproco diritto degli altri e con l'interesse della collettività” (cfr. sentenza n. 15/2023 paragrafo 11.2).
La decisione del legislatore è stata, inoltre, giudicata non sproporzionata, atteso che la conseguenza del mancato adempimento dell'obbligo vaccinale non ha la natura e gli effetti di una sanzione, non eccede quanto necessario per il raggiungimento degli scopi pubblici di riduzione della circolazione del virus, è stato costantemente modulato in base all'andamento della situazione sanitaria e si rivela altresì idoneo e necessario a questo stesso fine.
Diversamente da quanto prospettato dall'appellante, il rischio di insorgenza di un evento avverso, anche grave, in conseguenza della vaccinazione, non rende poi di per sé costituzionalmente illegittima la previsione di un obbligo vaccinale, costituendo una tale evenienza- statisticamente rara, secondo le evidenze scientifiche disponibili -titolo per l'indennizzabilità a favore del danneggiato;
indennizzabilità estesa anche in relazione alle vaccinazioni raccomandate.
Soccorre anche in questo caso l'insegnamento della Corte Costituzionale
(sentenza n. 14/2023): “Il principale dato medico-scientifico garantito dalle autorità istituzionali nazionali ed europee, preposte al settore, è costituito, fin dal pag. 8/16 momento dell'adozione della disposizione censurata e a tutt'oggi, dalla natura non sperimentale del vaccino e dalla sua efficacia, oltre che dalla sua sicurezza. Org_ Pa Relativamente ai primi due profili (…) convergono le conclusioni del , del e del Segretariato generale del Ministero della salute. Viene innanzitutto attestato che i «vaccini anti COVID-19 non possono in alcun modo considerarsi sperimentali», poiché «[i] vaccini attualmente in uso nella campagna vaccinale in
Italia [...] sono vaccini regolarmente immessi in commercio dopo aver completato l'iter per determinarne qualità, sicurezza ed efficacia» (così, testualmente, la nota Pa del sopra menzionata, pagina 2). Come attestato più dettagliatamente dall'AIFA, tali vaccini sono oggetto di autorizzazioni all'immissione in commercio condizionate (CMA), sulla base di un protocollo preesistente e già utilizzato in passato in ambito europeo per una serie di medicinali destinati a soddisfare un elevato bisogno terapeutico insoddisfatto (così la nota dell'AIFA sopra menzionata, pagina 9). Ciò posto, l'Unione europea ha quindi ritenuto che, a fronte di minacce gravi per la salute pubblica, quale è senz'altro la pandemia, la scelta tecnica di ricorrere alla CMA rappresentasse la scelta migliore al fine di garantire la tutela della salute. E ciò in quanto «questa autorizzazione certifica che la sicurezza,
l'efficacia e la qualità dei medicinali autorizzati, nel caso specifico del vaccino, sono comprovate e che i benefici sono superiori ai rischi» (pagina 8 della nota dell'AIFA). Sempre secondo quanto attestato dall'AIFA, nessuna delle fasi dello sviluppo pre-clinico e clinico (test di qualità, valutazione dell'efficacia e del profilo di sicurezza) dei vaccini è stata omessa e il numero dei pazienti coinvolti negli studi clinici è lo stesso di quello relativo a vaccini sviluppati con tempistiche standard. È stato infatti possibile «affiancare temporalmente le diverse fasi di sviluppo clinico e di arruolare negli studi di fase 3 un numero molto elevato Org_ (decine di migliaia) di partecipanti» (pagina 10 della nota del ). Sull'efficacia della vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 si sofferma Pa
, esponendo che «[l]a vaccinazione anti-COVID-19 costituisce una misura di prevenzione fondamentale per contenere la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-
2. Numerose evidenze scientifiche internazionali hanno dimostrato l'elevata efficacia dei vaccini anti-COVlD-19 disponibili ad oggi, sia nella popolazione pag. 9/16 generale sia in specifici sottogruppi di categorie a rischio, inclusi gli operatori Pa sanitari» (pagine 2 e 3 della nota del ). Al di là della fisiologica eterogeneità delle risposte immunitarie dei singoli individui e della maggiore capacità della variante Omicron di eludere l'immunità rispetto alle varianti precedenti, viene attestato che «la protezione rimane elevata specialmente nei confronti della Pa malattia severa o peggior esito» (pagina 3 della nota dell'ISS). chiarisce, inoltre, che «anche se l'efficacia vaccinale non è pari al l00%, ma del resto nessun vaccino ha una tale efficacia, l'elevata circolazione del virus SARS-CoV-2 rende comunque rilevante la quota di casi prevenibile» (pagina 5 della nota dell'ISS).-
Quanto al profilo della sicurezza, l'AIFA, come sopra riportato, sostiene con chiarezza che la CMA «certifica che la sicurezza, l'efficacia e la qualità dei medicinali autorizzati, nel caso specifico del vaccino, sono comprovate e che i benefici sono superiori ai rischi». Inoltre - …- attesta l'assoluta CP_2 attendibilità del sistema di raccolta dati, basato sulla farmacovigilanza passiva
(pagine da 16 a 23 della nota dell'AIFA), e, soprattutto, evidenzia la differenza tra
«segnalazioni di eventi avversi dopo vaccini anti-COVID-19» e «analisi del segnale»
(pagine da 23 a 25 della nota dell'AIFA). Alla base della segnalazione dell'evento avverso vi è infatti il solo criterio temporale, il quale, tuttavia, è condizione necessaria ma non sufficiente a stabilire un nesso causale fra vaccinazione ed evento (pagine da 23 a 25 della nota dell'AIFA). Secondo le conclusioni esposte,
«la maggior parte delle reazioni avverse ai vaccini sono non gravi e con esito in risoluzione completa. Le reazioni avverse gravi hanno una frequenza da rara a molto rara e non configurano un rischio tale da superare i benefici della vaccinazione. Non è stato inoltre osservato alcun eccesso di decessi a seguito di vaccinazione e il numero di casi in cui la vaccinazione può aver contribuito all'esito fatale dell'evento avverso è estremamente esiguo e comunque non tale da inficiare il beneficio di tali medicinali» (pagine 26 e 27 della nota dell'AIFA). Sempre Pa relativamente al profilo della sicurezza, , a sua volta, attesta che «[a]d oggi miliardi di persone nel mondo sono state vaccinate
contro
COVID-19. I vaccini anti
SARS-CoV-2 approvati sono stati attentamente testati e continuano ad essere monitorati costantemente. Numerose evidenze scientifiche internazionali hanno pag. 10/16 confermato la sicurezza dei vaccini anti-COVID-19» (pagina 6 della nota dell'ISS).
Si segnala, infine, la mole di dati di sicurezza relativi ai soggetti che hanno ricevuto un vaccino per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, posto che, secondo l'EMA, fino all'inizio di aprile 2022 sono state più di 868 milioni le dosi di vaccini somministrate alle persone nell'UE e nello Spazio economico europeo
(SEE), concludendo nel senso che «[d]ai dati emerge che la stragrande maggioranza degli effetti collaterali noti dei vaccini COVID-19 sono lievi e di breve durata. Problemi di sicurezza classificabili come gravi sono estremamente rari»
(pagina 8 della nota dell'ISS). Alla luce dei dati sin qui ripercorsi, deve ritenersi che le autorità scientifiche attestino concordemente la sicurezza dei vaccini per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 oggetto di CMA e la loro efficacia nella riduzione della circolazione del virus (come emerge dalla diminuzione del numero dei contagi, nonché del numero di casi ricoverati, in area medica e in terapia intensiva, e dall'entità dei decessi associati al SARS-CoV-2 relativi al periodo che parte dall'inizio della campagna di vaccinazione di massa risalente a marzo-aprile
2021). Ed è su questi dati scientifici - forniti dalle autorità di settore e che non possono perciò essere sostituiti con dati provenienti da fonti diverse, ancorché riferibili a "esperti" del settore - che si è basata la scelta politica del legislatore;
legislatore che altrimenti, anziché alle autorità istituzionali, avrebbe dovuto affidarsi a "esperti" non è dato vedere con quali criteri scelti”.
Né, ad avviso della Consulta, può ritenersi che il legislatore, nel bilanciamento dei valori sottesi agli artt. 4, 32 e 35 Cost., abbia trascurato il rispetto dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza, atteso che “il diritto fondamentale al lavoro, garantito nei principi enunciati dagli artt. 4 e 35 Cost., avuto riguardo al dipendente che abbia scelto di non adempiere all'obbligo vaccinale, nell'esercizio della libertà di autodeterminazione individuale attinente alle decisioni inerenti alle cure sanitarie, tutelata dall'art. 32 Cost., non implica necessariamente il diritto di svolgere l'attività lavorativa ove la stessa costituisca fattore di rischio per la tutela della salute pubblica e per il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza” (cfr. sentenza n. 15/2023 paragrafo 12.2).
pag. 11/16 Deve altresì considerarsi, a tale riguardo, che “la situazione di temporanea impossibilità della prestazione lavorativa in cui si viene a trovare il dipendente che non abbia adempiuto all'obbligo vaccinale deriva pur sempre da una scelta individuale di quest'ultimo e non da un fatto oggettivo. Nondimeno il legislatore, proprio nel rispetto della eventuale scelta del lavoratore di non attenersi all'obbligo vaccinale, si è limitato a prevedere la sospensione del rapporto di lavoro, disciplinando la fattispecie alla stregua di una impossibilità temporanea non imputabile. Di conseguenza, poiché la prestazione offerta dal lavoratore che non si è sottoposto all'obbligo vaccinale non è conforme al contratto, come integrato dalla legge, è certamente giustificato il rifiuto della stessa da parte del datore di lavoro e lo stato di quiescenza in cui entra l'intero rapporto è semplicemente un mezzo per la conservazione dell'equilibrio giuridicoeconomico del contratto” (cfr. sentenza n. 15/2023 paragrafo 13.5).
I principi enunciati dalla Corte costituzionale nelle pronunce richiamate forniscono piena ed esaustiva risposta ai dubbi di legittimità costituzionale e di contrarietà al diritto eurounitario del complesso normativo in esame, formulati da parte appellante, e confutano efficacemente gli argomenti spesi nei primi due motivi di gravame, che devono essere, pertanto, respinti.
Solo per completezza si osserva che la lacunosità del quadro assertivo ed argomentativo che correda le doglianze di discriminatorietà formulate- in modo apodittico- dall'appellante negli ultimi due capoversi di pagina 6 e nel primo di pagina 7 dell'atto di impugnazione è tale da non giustificare alcuna modifica alla decisione impugnata.
Parimenti infondato è il terzo motivo di appello, concernente il rigetto della domanda di corresponsione dell'assegno alimentare.
Va premesso che il primo giudice non ha mancato di evidenziare la tardività della domanda svolta dall'appellante; tardività che di per sé osterebbe all'accoglimento delle relative richieste, da reputare non esaminabili nel merito.
In ogni caso, va evidenziato che la Corte costituzionale ha già giudicato infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate nei confronti del disposto normativo che esclude l'erogazione dell'assegno alimentare al personale sospeso pag. 12/16 dal servizio per inadempimento dell'obbligo vaccinale, sulla base dei seguenti argomenti, che pienamente si attagliano anche al caso di specie: “nel meccanismo degli artt. 4, 4-bis e 4-ter del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, e sue successive modifiche, la mancata sottoposizione a vaccinazione ha determinato la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni, e la sospensione del medesimo lavoratore ha rappresentato per il datore di lavoro l'adempimento di un obbligo nominato di sicurezza, inserito nel sinallagma contrattuale. L'effetto stabilito dalle norme censurate, secondo cui al lavoratore che decida di non sottoporsi alla vaccinazione non sono dovuti, nel periodo di sospensione, «la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati», giustifica, pertanto, anche la non erogazione al lavoratore sospeso di un assegno alimentare (in misura non superiore alla metà dello stipendio, come, ad esempio, previsto per gli impiegati civili dello Stato dall'art. 82 del d.P.R. n. 3 del 1957, e in altri casi dalla contrattazione collettiva), considerando che il lavoratore decide di non vaccinarsi per una libera scelta, in ogni momento rivedibile. 14.3.– In sostanza, poiché nel periodo di sospensione del dipendente non vaccinato, pur essendo formalmente in essere il rapporto, è carente medio tempore la sussistenza del sinallagma funzionale del contratto, la negazione altresì del diritto all'erogazione di un assegno alimentare in favore del lavoratore inadempiente all'obbligo vaccinale, che i rimettenti riconducono all'applicazione delle norme censurate, si giustifica quale conseguenza del principio generale di corrispettività, essendo il diritto alla retribuzione, come ad ogni altro compenso o emolumento, comunque collegato alla prestazione lavorativa, eccetto i casi in cui, mancando la prestazione lavorativa in conseguenza di un illegittimo rifiuto del datore di lavoro, l'obbligazione retributiva sia comunque da quest'ultimo dovuta. 14.4.– L'interpretazione delle disposizioni in esame prescelta dai rimettenti valorizza la portata onnicomprensiva del riferimento testuale a ogni emolumento, inteso come ogni entrata o beneficio che trovi causa nel rapporto di lavoro, tale perciò da escludere altresì il diritto all'assegno alimentare del lavoratore non vaccinato. Questa interpretazione non può comunque dirsi costituzionalmente illegittima con riguardo al diverso trattamento pag. 13/16 riservato alle situazioni del lavoratore del quale sia stata disposta la sospensione dal servizio a seguito della sottoposizione a procedimento penale o disciplinare, in base all'art. 82 del d.P.R. n. 3 del 1957 o al sopravvenuto contratto collettivo di comparto, come stabilito dall'art. 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della L. 23 ottobre 1992, n. 421) e poi dall'art. 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). La disciplina dell'assegno alimentare invocata nelle ordinanze di rimessione, quale fattispecie cui raffrontare le norme censurate per verificarne la ragionevolezza, configura la sospensione come misura provvisoria, priva di carattere sanzionatorio e piuttosto disposta cautelarmente nell'interesse pubblico (ordinanze n. 541 e n. 258 del 1988), destinata ad essere travolta dall'esaurimento dei paralleli procedimenti, il che rende improponibile la comparazione. Invero, la scelta del legislatore di equiparare quei determinati periodi di inattività lavorativa alla prestazione effettiva trova lì giustificazione nella esigenza sociale di sostegno temporaneo del lavoratore per il tempo occorrente alla definizione dei relativi giudizi e alla verifica della sua effettiva responsabilità, ancora non accertata. Se, quindi, in tali casi, il riconoscimento dell'assegno alimentare si giustifica alla luce della necessità di assicurare al lavoratore un sostegno allorquando la temporanea impossibilità della prestazione sia determinata da una rinuncia unilaterale del datore di lavoro ad avvalersene e da atti o comportamenti che richiedono di essere accertati in vista della prosecuzione del rapporto, ben diverso è il caso in cui, per il fatto di non aver adempiuto all'obbligo vaccinale, è il lavoratore che decide di sottrarsi unilateralmente alle condizioni di sicurezza che rendono la sua prestazione lavorativa, nei termini anzidetti, legittimamente esercitabile. 14.5.– I rimettenti fanno leva, altrimenti, sull'argomento che l'assegno alimentare, concesso ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. n.
3 del 1957 o previsto dalla contrattazione collettiva, secondo diffusa interpretazione giurisprudenziale, non ha natura retributiva, ma assistenziale, in quanto non rappresenta il corrispettivo dell'attività lavorativa svolta, ma trova pag. 14/16 fondamento nell'assicurazione delle esigenze di vita di colui che risulta comunque medio tempore dipendente. Avendo l'assegno alimentare lo scopo di fornire una fonte di reddito al dipendente pubblico e alla sua famiglia, di carattere temporaneo, in quanto limitato al periodo di efficacia della sospensione dal servizio, si reputa dai giudici a quibus che la relativa corresponsione spetti ope legis e indipendentemente dalla sua specifica previsione nel provvedimento di sospensione. In tale prospettiva, l'assegno alimentare in favore dell'impiegato sospeso costituirebbe un diritto soggettivo di automatica applicazione, nonostante la temporanea interruzione del termine sinallagmatico dello svolgimento della prestazione da parte del lavoratore. Anche muovendo da tale premessa interpretativa, tuttavia, rimane smentita la conclusione che configuri quale soluzione costituzionalmente obbligata l'accollo al datore di lavoro della erogazione solidaristica, in favore del lavoratore che non abbia inteso vaccinarsi e che sia perciò solo temporaneamente inidoneo allo svolgimento della propria attività lavorativa, di una provvidenza di natura assistenziale, esulante dai diritti di lavoro, atta a garantire la soddisfazione delle esigenze di vita del dipendente e della sua famiglia. Posto cioè che l'erogazione dell'assegno alimentare rappresenta per il datore di lavoro un costo netto, senza corrispettivo, non è irragionevole che il legislatore ne faccia a lui carico quando l'evento impeditivo della prestazione lavorativa abbia carattere oggettivo, e non anche quando l'evento stesso rifletta invece una scelta – pur legittima – del prestatore d'opera” (sentenza n. 15/2023
Corte Costituzionale).
Quanto poi all'istanza di proposizione di ulteriori questioni di illegittimità costituzionale, è sufficiente evidenziare che l'appellante nemmeno individua puntualmente nuovi e diversi profili di illegittimità che dovrebbero formare oggetto di vaglio da parte della Consulta, limitandosi-infondatamente- a criticare le pronunce già intervenute e in questa sede richiamate.
Per questi motivi
, ogni ulteriore profilo di gravame assorbito, l'appello deve essere respinto e la sentenza confermata.
In applicazione del principio di soccombenza, le spese del presente grado di giudizio vengono poste a carico della parte appellante.
pag. 15/16 Avuto riguardo al valore della controversia, alla natura della stessa, all'omesso svolgimento di istruttoria orale, esse vengono determinate – secondo le tabelle di cui al DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022- in euro 3.500,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%.
Si dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24.12.2012 n. 228; l'appellante risulta infatti esente dall'obbligo per ragioni di reddito.
PQM
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 24/2023 del Tribunale di Sondrio;
condanna a rifondere al Parte_1 Controparte_1
le spese di lite del grado, liquidate in euro 3.500,00 per compenso
[...] professionale.
Milano, 29/02/2024
Il Presidente Il Consigliere rel.
Monica Vitali Laura Bertoli
pag. 16/16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N.R.G. 1214/2023
La Corte di Appello, in persona dei magistrati:
Monica Vitali Presidente
Susanna Mantovani Consigliere
Laura Bertoli Consigliere rel. nella causa di appello avverso la sentenza n. 24/2023 (pubblicata il 23.5.2023) del Tribunale di Sondrio, est. Marchini, promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Nino Parte_1 C.F._1
Filippo Moriggia ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in
Romano di Lombardia (BG), via Duca d'Aosta n. 135/D
appellante contro
(C.F. ), rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso dall'Avvocatura dello Stato, nei cui uffici è domiciliato in Milano, via
Freguglia n. 1 appellato in data 29/02/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulle conclusioni delle parti come di seguito precisate:
Per l'appellante:
“Voglia la Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza n. 24/2023 emessa dal
Tribunale di Sondrio – Sez. Lavoro, in persona del Giudice Maria Martina Marchini, all'esito del giudizio di cui al n. 120/2021 R.G., pubblicata in data 24.05.2023 e non notificata:
In via preliminare:
- Considerata la rilevanza ai fini del decidere e la non manifesta infondatezza delle questioni sollevate col presente ricorso, investire la Corte Costituzionale per l'esame delle questioni di costituzionalità relative alla violazione, da parte del d.l.
n. 44/2021, degli artt. 1, 2, 3, 4, 10, 13, 32 e 117 Cost. nonché per violazione dei citati principi di diritto comunitario;
In via principale:
- Disapplicare il d.l. n. 111 del 6 agosto 2021, conv. nella l. 24 settembre 2021,
n. 133, e il d.l. n. 172 del 26 novembre 2021, conv. nella l. 21 gennaio 2022, n.
3, per contrasto con il Regolamento UE n. 953/2021;
- Accertare e dichiarare l'illegittimità della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione comminata ai danni della sig.ra per il periodo Parte_1 intercorrente tra il 07.09.2021 e il 27.12.2021;
- Disporre il versamento, da parte del datore di lavoro ed in favore della lavoratrice, di tutte le somme a titolo retributivo, contributivo e fiscale relative al suddetto periodo, nonché gli interessi connessi alla mancata corresponsione.
In via subordinata:
- Disporre il versamento, da parte del datore di lavoro ed in favore della lavoratrice, di una somma a titolo di assegno alimentare pari alla metà della retribuzione prevista dal contratto di lavoro, a far data dal 07.09.2021 e sino al
27.12.2021.
In ogni caso: - Con vittoria di spese, competenze ed onorari di ambo i gradi di giudizio”;
per l'appellato:
“Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello:
- Rigettare l'appello avversario con conferma della sentenza di primo grado.
- Rigettare le richieste di rimessione alla Corte Costituzionale. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria si allega copia del fascicolo di primo grado”.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 24/2023 il Tribunale di Sondrio ha respinto le domande formulate dall'assistente amministrativa nei confronti del Parte_1 [...]
e così precisate dalla lavoratrice nella memoria Controparte_1
pag. 2/16 depositata in data 10.12.2012: “Disapplicare il D.L. 111/2021 istitutivo del green pass e l'4-ter.1, d.l. n. 44/2021 per contrasto con Regolamento europeo UE
953/2021, e per l' effetto dichiarare l'illegittimità della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione comminata ai danni della sig.ra per il periodo dal Pt_1
07.09.2021 al 27.12.2021 e disporre il versamento in favore della lavoratrice di tutte le somme a titolo retributivo, contributivo e fiscale per il suddetto periodo, nonché gli interessi connessi alla mancata corresponsione. In subordine: Disporre il versamento, da parte del datore di lavoro ed in favore della ricorrente, di un assegno alimentare pari alla metà della retribuzione prevista dal contratto di lavoro, a far data della sospensione e sino alla data della cessazione degli effetti della normativa contestata”.
Nonostante l'integrale soccombenza DI , il primo giudice ha integralmente Pt_1 compensato le spese di lite, atteso che le pronunce della Corte Costituzionale richiamate ai fini della decisione erano sopravvenute rispetto all'introduzione del giudizio.
Avverso la sentenza ha proposto appello . Parte_1
Con il primo motivo di gravame ha criticato la sentenza per avere escluso la Pt_1 violazione di norme costituzionali e sovranazionali ad opera del d.l. n. 52/2021, istitutivo della c.d. certificazione verde (green pass), nonché del d.l. n. 172/2021, nella parte in cui esso aveva esteso al personale scolastico l'obbligo vaccinale già previsto per il personale sanitario.
Nella prospettiva del gravame, il primo giudice si era limitato a far apoditticamente proprio il contenuto di altra decisione del Tribunale di Milano e del decreto n.
7394/2021 del TAR Lazio in essa richiamati, senza valutare i profili di discriminatorietà nei confronti della lavoratrice come prospettati nel caso di specie, limitandosi ad affermare che l'obbligo vaccinale risulterebbe
“correttamente e scientificamente giustificato alla luce dell'autorevolezza degli studi e delle ricerche effettuati dagli Enti statali istituzionalmente competenti in materia di sicurezza sanitaria (così TAR Lazio - Roma, Sez. III-bis, decr. n. 7394 del
17 dicembre 2021)” e che la compressione del diritto individuale di scelta di non sottoporsi a vaccino “deve essere razionalmente correlato e contemperato con gli pag. 3/16 altri fondamentali, essenziali e poziori interessi pubblici quali quello attinente alla salute pubblica a circoscrivere l'estendersi della pandemia e a quello di assicurare il regolare svolgimento dell'essenziale servizio pubblico della scuola in presenza”.
Ad avviso dell'appellante, la realtà quotidiana ed i dati scientifici sopravvenuti avevano per un verso dimostrato l'inidoneità dei vaccini a prevenire l'infezione da
Coronavirus e per altro verso registrato il verificarsi di una pluralità di eventi avversi, dovendosi pertanto escludere la sussistenza dei presupposti cui la giurisprudenza costituzionale subordinava la legittimità dell'introduzione di un obbligo vaccinale.
Sotto altro profilo, l'appellante ha stigmatizzato che il Tribunale aveva omesso di valutare se la normativa in materia di obbligo vaccinale fosse, o meno, compatibile con i divieti di discriminazione dettati dalla Costituzione, oltre che dalla normativa eurounitaria e sovranazionale.
Con il secondo motivo di gravame, connesso al primo, l'appellante ha criticato la decisione per avere omesso di disapplicare la normativa nazionale in quanto contrastante con il diritto dell'Unione Europea.
Con il terzo motivo di impugnazione, ha criticato la decisione nella parte in Pt_1 cui ha respinto la richiesta di assegno alimentare, sulla scorta del richiamo della motivazione della sentenza n. 15/2023 della Corte Costituzionale.
Secondo l'appellante, diversamente da quanto opinato dal primo giudice, la scelta di di sottoporsi o meno a vaccinazione non poteva dirsi libera, Pt_1 considerando la gravità ed insostenibilità delle conseguenze correlate a detta scelta;
per altro verso, ad avviso di , il Tribunale non aveva valutato la Pt_1 necessità di effettuare un adeguato contemperamento tra i contrapposti interessi in gioco, alla luce dei principi costituzionali di cui all'art. 3 e 36 Cost.
Infine, l'appellante ha formulato istanza di rimessione alla Corte Costituzionale delle norme di cui al d.l. n. 44 e 52 del 2021, per contrasto con gli art. 1,2,3,4,10,13,32 e 117 Cost., reputando non esaustive e comunque non condivisibili le motivazioni delle sentenze n. 14,15 e 16/2023 della Corte
Costituzionale.
pag. 4/16 Per queste ragioni, ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni sopra Parte_1 trascritte.
Con memoria difensiva depositata il data 19.2.2024 il Controparte_1
si è costituito per il gravame, contestando la fondatezza
[...] dell'impugnazione avversaria e chiedendone il rigetto.
All'udienza del 29.2.2024 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
L'appello è infondato e deve essere respinto.
E' opportuno richiamare sinteticamente il quadro normativo di riferimento.
L'art.
9-ter del Decreto Legge 22 aprile 2021, n.52 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, così come integrato dall'art. 1, comma 6, del
Decreto Legge 6 agosto 2O21, n. 111, rubricato “Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario” nella versione ratione temporis applicabile al presente procedimento stabiliva che “Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie e quello universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. 1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche al personale dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore e degli istituti tecnici superiori. Le verifiche di cui al comma 4 sono effettuate dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni di cui al primo periodo del presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 (…) 2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale delle istituzioni di cui ai commi 1 e 1-bis è considerato assenza ingiustificata e non sono corrisposti la pag. 5/16 retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. A decorrere dal quinto giorno di assenza ingiustificata il rapporto di lavoro è sospeso. La sospensione del rapporto di lavoro è disposta dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni di cui ai commi 1 e 1-bis e mantiene efficacia fino al conseguimento della condizione di cui al comma 1 e alla scadenza del contratto attribuito per la sostituzione che non supera i quindici giorni”
L'art. 2 d.l. 26 novembre 2021 n. 172, convertito in legge 21 gennaio 2022 n. 3, ha poi introdotto nel d.l. 1 aprile 2021 n. 44, come convertito, l'art. 4 ter che ha esteso, a decorrere dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da Sars-Cov-2 ad una serie di categorie professionali, tra cui il
“personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore”.
Il comma 2 del citato art. 4 ter (nel testo vigente ed applicabile ratione temporis alla presente controversia) precisa che “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati” e stabilisce che i dirigenti scolastici, i responsabili delle istituzioni e i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale assicurano il rispetto dell'obbligo in parola. In quest'ottica il successivo comma 3 dispone che “i soggetti di cui al comma 2 verificano immediatamente l'adempimento del predetto obbligo vaccinale” e delinea la procedura di accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale, stabilendo che “l'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”.
A seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legge del 24/12/2021, n. 221, la norma dell'art. 9 ter sopra riprodotta è stata abrogata ed è stato previsto che per l'accesso alle strutture del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti,
pag. 6/16 dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore e degli istituti tecnici superiori fosse necessario possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base;
l'appellante ha quindi limitato le proprie domande nei termini e con riferimento al periodo meglio precisati nelle conclusioni sopra trascritte.
Così individuate le norme di legge poste alla base del provvedimento di sospensione che censura, i primi due motivi di appello (che per la loro Pt_1 connessione logico- giuridica possono essere esaminati congiuntamente) devono essere respinti, alla luce dei principi enunciati dalla Corte costituzionale nelle sentenze nn. 14 e 15 del 2023.
La Corte costituzionale – richiamata la propria giurisprudenza in materia di vaccinazioni obbligatorie e ribadito che il contemperamento del diritto alla salute del singolo (comprensivo del profilo negativo di non essere assoggettato a trattamenti sanitari non richiesti o non accettati) con l'interesse della collettività costituisce il contenuto proprio dell'art. 32 Cost. e rappresenta una specifica concretizzazione dei doveri di solidarietà di cui all'art. 2 Cost. - ha evidenziato innanzitutto che le misure approntate dal legislatore non possono, nel caso di specie, non essere valutate tenendo conto della situazione determinata da Organ un'emergenza sanitaria dai tratti del tutto peculiari, valutata dall' in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale, come
“pandemia”.
Ha poi rilevato che l'imposizione dell'obbligo vaccinale, gradualmente introdotta dal legislatore, si è fondata su conoscenze medico-scientifiche ed evidenze sperimentali e che, alla luce dei dati scientifici a disposizione, tale decisione “non può […] reputarsi irragionevole, in quanto è sorretta dalle indicazioni delle competenti Autorità nazionali e sovranazionali alla luce della gravità della situazione che tale vaccinazione era destinata ad affrontare” (cfr. sentenza n.
15/2023 paragrafo 11.1).
Ha evidenziato come “le autorità scientifiche attestino concordemente la sicurezza dei vaccini per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 oggetto di CMA e la pag. 7/16 loro efficacia nella riduzione della circolazione del virus (come emerge dalla diminuzione del numero dei contagi, nonché del numero di casi ricoverati, in area medica e in terapia intensiva, e dall'entità dei decessi associati al SARS-CoV-2 relativi al periodo che parte dall'inizio della campagna di vaccinazione di massa risalente a marzo-aprile 2021)” (cfr. sentenza n. 14/2023 paragrafo 11).
La Corte è così giunta alla conclusione che “appare evidente […] in coerenza con il dato medico-scientifico che attesta la piena efficacia del vaccino e l'idoneità dell'obbligo vaccinale rispetto allo scopo di ridurre la circolazione del virus, la non irragionevolezza del ricorso ad esso, «[a] fronte di “un virus respiratorio altamente contagioso, diffuso in modo ubiquo nel mondo, e che può venire contratto da chiunque” (sentenza n. 127 del 2022)» (sentenza n. 171 del 2022), caratterizzato da rapidità e imprevedibilità del contagio” (cfr. sentenza n. 14/2023 paragrafo
11).
Le disposizioni censurate, in altri termini, “hanno operato un contemperamento del diritto alla libertà di cura del singolo con il coesistente e reciproco diritto degli altri e con l'interesse della collettività” (cfr. sentenza n. 15/2023 paragrafo 11.2).
La decisione del legislatore è stata, inoltre, giudicata non sproporzionata, atteso che la conseguenza del mancato adempimento dell'obbligo vaccinale non ha la natura e gli effetti di una sanzione, non eccede quanto necessario per il raggiungimento degli scopi pubblici di riduzione della circolazione del virus, è stato costantemente modulato in base all'andamento della situazione sanitaria e si rivela altresì idoneo e necessario a questo stesso fine.
Diversamente da quanto prospettato dall'appellante, il rischio di insorgenza di un evento avverso, anche grave, in conseguenza della vaccinazione, non rende poi di per sé costituzionalmente illegittima la previsione di un obbligo vaccinale, costituendo una tale evenienza- statisticamente rara, secondo le evidenze scientifiche disponibili -titolo per l'indennizzabilità a favore del danneggiato;
indennizzabilità estesa anche in relazione alle vaccinazioni raccomandate.
Soccorre anche in questo caso l'insegnamento della Corte Costituzionale
(sentenza n. 14/2023): “Il principale dato medico-scientifico garantito dalle autorità istituzionali nazionali ed europee, preposte al settore, è costituito, fin dal pag. 8/16 momento dell'adozione della disposizione censurata e a tutt'oggi, dalla natura non sperimentale del vaccino e dalla sua efficacia, oltre che dalla sua sicurezza. Org_ Pa Relativamente ai primi due profili (…) convergono le conclusioni del , del e del Segretariato generale del Ministero della salute. Viene innanzitutto attestato che i «vaccini anti COVID-19 non possono in alcun modo considerarsi sperimentali», poiché «[i] vaccini attualmente in uso nella campagna vaccinale in
Italia [...] sono vaccini regolarmente immessi in commercio dopo aver completato l'iter per determinarne qualità, sicurezza ed efficacia» (così, testualmente, la nota Pa del sopra menzionata, pagina 2). Come attestato più dettagliatamente dall'AIFA, tali vaccini sono oggetto di autorizzazioni all'immissione in commercio condizionate (CMA), sulla base di un protocollo preesistente e già utilizzato in passato in ambito europeo per una serie di medicinali destinati a soddisfare un elevato bisogno terapeutico insoddisfatto (così la nota dell'AIFA sopra menzionata, pagina 9). Ciò posto, l'Unione europea ha quindi ritenuto che, a fronte di minacce gravi per la salute pubblica, quale è senz'altro la pandemia, la scelta tecnica di ricorrere alla CMA rappresentasse la scelta migliore al fine di garantire la tutela della salute. E ciò in quanto «questa autorizzazione certifica che la sicurezza,
l'efficacia e la qualità dei medicinali autorizzati, nel caso specifico del vaccino, sono comprovate e che i benefici sono superiori ai rischi» (pagina 8 della nota dell'AIFA). Sempre secondo quanto attestato dall'AIFA, nessuna delle fasi dello sviluppo pre-clinico e clinico (test di qualità, valutazione dell'efficacia e del profilo di sicurezza) dei vaccini è stata omessa e il numero dei pazienti coinvolti negli studi clinici è lo stesso di quello relativo a vaccini sviluppati con tempistiche standard. È stato infatti possibile «affiancare temporalmente le diverse fasi di sviluppo clinico e di arruolare negli studi di fase 3 un numero molto elevato Org_ (decine di migliaia) di partecipanti» (pagina 10 della nota del ). Sull'efficacia della vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 si sofferma Pa
, esponendo che «[l]a vaccinazione anti-COVID-19 costituisce una misura di prevenzione fondamentale per contenere la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-
2. Numerose evidenze scientifiche internazionali hanno dimostrato l'elevata efficacia dei vaccini anti-COVlD-19 disponibili ad oggi, sia nella popolazione pag. 9/16 generale sia in specifici sottogruppi di categorie a rischio, inclusi gli operatori Pa sanitari» (pagine 2 e 3 della nota del ). Al di là della fisiologica eterogeneità delle risposte immunitarie dei singoli individui e della maggiore capacità della variante Omicron di eludere l'immunità rispetto alle varianti precedenti, viene attestato che «la protezione rimane elevata specialmente nei confronti della Pa malattia severa o peggior esito» (pagina 3 della nota dell'ISS). chiarisce, inoltre, che «anche se l'efficacia vaccinale non è pari al l00%, ma del resto nessun vaccino ha una tale efficacia, l'elevata circolazione del virus SARS-CoV-2 rende comunque rilevante la quota di casi prevenibile» (pagina 5 della nota dell'ISS).-
Quanto al profilo della sicurezza, l'AIFA, come sopra riportato, sostiene con chiarezza che la CMA «certifica che la sicurezza, l'efficacia e la qualità dei medicinali autorizzati, nel caso specifico del vaccino, sono comprovate e che i benefici sono superiori ai rischi». Inoltre - …- attesta l'assoluta CP_2 attendibilità del sistema di raccolta dati, basato sulla farmacovigilanza passiva
(pagine da 16 a 23 della nota dell'AIFA), e, soprattutto, evidenzia la differenza tra
«segnalazioni di eventi avversi dopo vaccini anti-COVID-19» e «analisi del segnale»
(pagine da 23 a 25 della nota dell'AIFA). Alla base della segnalazione dell'evento avverso vi è infatti il solo criterio temporale, il quale, tuttavia, è condizione necessaria ma non sufficiente a stabilire un nesso causale fra vaccinazione ed evento (pagine da 23 a 25 della nota dell'AIFA). Secondo le conclusioni esposte,
«la maggior parte delle reazioni avverse ai vaccini sono non gravi e con esito in risoluzione completa. Le reazioni avverse gravi hanno una frequenza da rara a molto rara e non configurano un rischio tale da superare i benefici della vaccinazione. Non è stato inoltre osservato alcun eccesso di decessi a seguito di vaccinazione e il numero di casi in cui la vaccinazione può aver contribuito all'esito fatale dell'evento avverso è estremamente esiguo e comunque non tale da inficiare il beneficio di tali medicinali» (pagine 26 e 27 della nota dell'AIFA). Sempre Pa relativamente al profilo della sicurezza, , a sua volta, attesta che «[a]d oggi miliardi di persone nel mondo sono state vaccinate
contro
COVID-19. I vaccini anti
SARS-CoV-2 approvati sono stati attentamente testati e continuano ad essere monitorati costantemente. Numerose evidenze scientifiche internazionali hanno pag. 10/16 confermato la sicurezza dei vaccini anti-COVID-19» (pagina 6 della nota dell'ISS).
Si segnala, infine, la mole di dati di sicurezza relativi ai soggetti che hanno ricevuto un vaccino per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, posto che, secondo l'EMA, fino all'inizio di aprile 2022 sono state più di 868 milioni le dosi di vaccini somministrate alle persone nell'UE e nello Spazio economico europeo
(SEE), concludendo nel senso che «[d]ai dati emerge che la stragrande maggioranza degli effetti collaterali noti dei vaccini COVID-19 sono lievi e di breve durata. Problemi di sicurezza classificabili come gravi sono estremamente rari»
(pagina 8 della nota dell'ISS). Alla luce dei dati sin qui ripercorsi, deve ritenersi che le autorità scientifiche attestino concordemente la sicurezza dei vaccini per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 oggetto di CMA e la loro efficacia nella riduzione della circolazione del virus (come emerge dalla diminuzione del numero dei contagi, nonché del numero di casi ricoverati, in area medica e in terapia intensiva, e dall'entità dei decessi associati al SARS-CoV-2 relativi al periodo che parte dall'inizio della campagna di vaccinazione di massa risalente a marzo-aprile
2021). Ed è su questi dati scientifici - forniti dalle autorità di settore e che non possono perciò essere sostituiti con dati provenienti da fonti diverse, ancorché riferibili a "esperti" del settore - che si è basata la scelta politica del legislatore;
legislatore che altrimenti, anziché alle autorità istituzionali, avrebbe dovuto affidarsi a "esperti" non è dato vedere con quali criteri scelti”.
Né, ad avviso della Consulta, può ritenersi che il legislatore, nel bilanciamento dei valori sottesi agli artt. 4, 32 e 35 Cost., abbia trascurato il rispetto dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza, atteso che “il diritto fondamentale al lavoro, garantito nei principi enunciati dagli artt. 4 e 35 Cost., avuto riguardo al dipendente che abbia scelto di non adempiere all'obbligo vaccinale, nell'esercizio della libertà di autodeterminazione individuale attinente alle decisioni inerenti alle cure sanitarie, tutelata dall'art. 32 Cost., non implica necessariamente il diritto di svolgere l'attività lavorativa ove la stessa costituisca fattore di rischio per la tutela della salute pubblica e per il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza” (cfr. sentenza n. 15/2023 paragrafo 12.2).
pag. 11/16 Deve altresì considerarsi, a tale riguardo, che “la situazione di temporanea impossibilità della prestazione lavorativa in cui si viene a trovare il dipendente che non abbia adempiuto all'obbligo vaccinale deriva pur sempre da una scelta individuale di quest'ultimo e non da un fatto oggettivo. Nondimeno il legislatore, proprio nel rispetto della eventuale scelta del lavoratore di non attenersi all'obbligo vaccinale, si è limitato a prevedere la sospensione del rapporto di lavoro, disciplinando la fattispecie alla stregua di una impossibilità temporanea non imputabile. Di conseguenza, poiché la prestazione offerta dal lavoratore che non si è sottoposto all'obbligo vaccinale non è conforme al contratto, come integrato dalla legge, è certamente giustificato il rifiuto della stessa da parte del datore di lavoro e lo stato di quiescenza in cui entra l'intero rapporto è semplicemente un mezzo per la conservazione dell'equilibrio giuridicoeconomico del contratto” (cfr. sentenza n. 15/2023 paragrafo 13.5).
I principi enunciati dalla Corte costituzionale nelle pronunce richiamate forniscono piena ed esaustiva risposta ai dubbi di legittimità costituzionale e di contrarietà al diritto eurounitario del complesso normativo in esame, formulati da parte appellante, e confutano efficacemente gli argomenti spesi nei primi due motivi di gravame, che devono essere, pertanto, respinti.
Solo per completezza si osserva che la lacunosità del quadro assertivo ed argomentativo che correda le doglianze di discriminatorietà formulate- in modo apodittico- dall'appellante negli ultimi due capoversi di pagina 6 e nel primo di pagina 7 dell'atto di impugnazione è tale da non giustificare alcuna modifica alla decisione impugnata.
Parimenti infondato è il terzo motivo di appello, concernente il rigetto della domanda di corresponsione dell'assegno alimentare.
Va premesso che il primo giudice non ha mancato di evidenziare la tardività della domanda svolta dall'appellante; tardività che di per sé osterebbe all'accoglimento delle relative richieste, da reputare non esaminabili nel merito.
In ogni caso, va evidenziato che la Corte costituzionale ha già giudicato infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate nei confronti del disposto normativo che esclude l'erogazione dell'assegno alimentare al personale sospeso pag. 12/16 dal servizio per inadempimento dell'obbligo vaccinale, sulla base dei seguenti argomenti, che pienamente si attagliano anche al caso di specie: “nel meccanismo degli artt. 4, 4-bis e 4-ter del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, e sue successive modifiche, la mancata sottoposizione a vaccinazione ha determinato la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni, e la sospensione del medesimo lavoratore ha rappresentato per il datore di lavoro l'adempimento di un obbligo nominato di sicurezza, inserito nel sinallagma contrattuale. L'effetto stabilito dalle norme censurate, secondo cui al lavoratore che decida di non sottoporsi alla vaccinazione non sono dovuti, nel periodo di sospensione, «la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati», giustifica, pertanto, anche la non erogazione al lavoratore sospeso di un assegno alimentare (in misura non superiore alla metà dello stipendio, come, ad esempio, previsto per gli impiegati civili dello Stato dall'art. 82 del d.P.R. n. 3 del 1957, e in altri casi dalla contrattazione collettiva), considerando che il lavoratore decide di non vaccinarsi per una libera scelta, in ogni momento rivedibile. 14.3.– In sostanza, poiché nel periodo di sospensione del dipendente non vaccinato, pur essendo formalmente in essere il rapporto, è carente medio tempore la sussistenza del sinallagma funzionale del contratto, la negazione altresì del diritto all'erogazione di un assegno alimentare in favore del lavoratore inadempiente all'obbligo vaccinale, che i rimettenti riconducono all'applicazione delle norme censurate, si giustifica quale conseguenza del principio generale di corrispettività, essendo il diritto alla retribuzione, come ad ogni altro compenso o emolumento, comunque collegato alla prestazione lavorativa, eccetto i casi in cui, mancando la prestazione lavorativa in conseguenza di un illegittimo rifiuto del datore di lavoro, l'obbligazione retributiva sia comunque da quest'ultimo dovuta. 14.4.– L'interpretazione delle disposizioni in esame prescelta dai rimettenti valorizza la portata onnicomprensiva del riferimento testuale a ogni emolumento, inteso come ogni entrata o beneficio che trovi causa nel rapporto di lavoro, tale perciò da escludere altresì il diritto all'assegno alimentare del lavoratore non vaccinato. Questa interpretazione non può comunque dirsi costituzionalmente illegittima con riguardo al diverso trattamento pag. 13/16 riservato alle situazioni del lavoratore del quale sia stata disposta la sospensione dal servizio a seguito della sottoposizione a procedimento penale o disciplinare, in base all'art. 82 del d.P.R. n. 3 del 1957 o al sopravvenuto contratto collettivo di comparto, come stabilito dall'art. 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della L. 23 ottobre 1992, n. 421) e poi dall'art. 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). La disciplina dell'assegno alimentare invocata nelle ordinanze di rimessione, quale fattispecie cui raffrontare le norme censurate per verificarne la ragionevolezza, configura la sospensione come misura provvisoria, priva di carattere sanzionatorio e piuttosto disposta cautelarmente nell'interesse pubblico (ordinanze n. 541 e n. 258 del 1988), destinata ad essere travolta dall'esaurimento dei paralleli procedimenti, il che rende improponibile la comparazione. Invero, la scelta del legislatore di equiparare quei determinati periodi di inattività lavorativa alla prestazione effettiva trova lì giustificazione nella esigenza sociale di sostegno temporaneo del lavoratore per il tempo occorrente alla definizione dei relativi giudizi e alla verifica della sua effettiva responsabilità, ancora non accertata. Se, quindi, in tali casi, il riconoscimento dell'assegno alimentare si giustifica alla luce della necessità di assicurare al lavoratore un sostegno allorquando la temporanea impossibilità della prestazione sia determinata da una rinuncia unilaterale del datore di lavoro ad avvalersene e da atti o comportamenti che richiedono di essere accertati in vista della prosecuzione del rapporto, ben diverso è il caso in cui, per il fatto di non aver adempiuto all'obbligo vaccinale, è il lavoratore che decide di sottrarsi unilateralmente alle condizioni di sicurezza che rendono la sua prestazione lavorativa, nei termini anzidetti, legittimamente esercitabile. 14.5.– I rimettenti fanno leva, altrimenti, sull'argomento che l'assegno alimentare, concesso ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. n.
3 del 1957 o previsto dalla contrattazione collettiva, secondo diffusa interpretazione giurisprudenziale, non ha natura retributiva, ma assistenziale, in quanto non rappresenta il corrispettivo dell'attività lavorativa svolta, ma trova pag. 14/16 fondamento nell'assicurazione delle esigenze di vita di colui che risulta comunque medio tempore dipendente. Avendo l'assegno alimentare lo scopo di fornire una fonte di reddito al dipendente pubblico e alla sua famiglia, di carattere temporaneo, in quanto limitato al periodo di efficacia della sospensione dal servizio, si reputa dai giudici a quibus che la relativa corresponsione spetti ope legis e indipendentemente dalla sua specifica previsione nel provvedimento di sospensione. In tale prospettiva, l'assegno alimentare in favore dell'impiegato sospeso costituirebbe un diritto soggettivo di automatica applicazione, nonostante la temporanea interruzione del termine sinallagmatico dello svolgimento della prestazione da parte del lavoratore. Anche muovendo da tale premessa interpretativa, tuttavia, rimane smentita la conclusione che configuri quale soluzione costituzionalmente obbligata l'accollo al datore di lavoro della erogazione solidaristica, in favore del lavoratore che non abbia inteso vaccinarsi e che sia perciò solo temporaneamente inidoneo allo svolgimento della propria attività lavorativa, di una provvidenza di natura assistenziale, esulante dai diritti di lavoro, atta a garantire la soddisfazione delle esigenze di vita del dipendente e della sua famiglia. Posto cioè che l'erogazione dell'assegno alimentare rappresenta per il datore di lavoro un costo netto, senza corrispettivo, non è irragionevole che il legislatore ne faccia a lui carico quando l'evento impeditivo della prestazione lavorativa abbia carattere oggettivo, e non anche quando l'evento stesso rifletta invece una scelta – pur legittima – del prestatore d'opera” (sentenza n. 15/2023
Corte Costituzionale).
Quanto poi all'istanza di proposizione di ulteriori questioni di illegittimità costituzionale, è sufficiente evidenziare che l'appellante nemmeno individua puntualmente nuovi e diversi profili di illegittimità che dovrebbero formare oggetto di vaglio da parte della Consulta, limitandosi-infondatamente- a criticare le pronunce già intervenute e in questa sede richiamate.
Per questi motivi
, ogni ulteriore profilo di gravame assorbito, l'appello deve essere respinto e la sentenza confermata.
In applicazione del principio di soccombenza, le spese del presente grado di giudizio vengono poste a carico della parte appellante.
pag. 15/16 Avuto riguardo al valore della controversia, alla natura della stessa, all'omesso svolgimento di istruttoria orale, esse vengono determinate – secondo le tabelle di cui al DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022- in euro 3.500,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%.
Si dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24.12.2012 n. 228; l'appellante risulta infatti esente dall'obbligo per ragioni di reddito.
PQM
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 24/2023 del Tribunale di Sondrio;
condanna a rifondere al Parte_1 Controparte_1
le spese di lite del grado, liquidate in euro 3.500,00 per compenso
[...] professionale.
Milano, 29/02/2024
Il Presidente Il Consigliere rel.
Monica Vitali Laura Bertoli
pag. 16/16