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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 24/03/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato
In Nome del Popolo Italiano
il collegio nella seguente composizione:
Dott.ssa Lucia Schiaretti Presidente
Dott.ssa Costanza Comunale Giudice relatore
Dott.ssa Giulia Simoni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 86/2024 tra le parti:
RICORRENTE
, c.f. rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1
dall'Avv. Laura Agriesti, presso il quale ha eletto domicilio
EN
, c.f. contumace Controparte_2 CodiceFiscale_2
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Divorzio contenzioso – scioglimento del matrimonio
Conclusioni delle parti
Pagina 1 di 5 Per parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Prato, -disporre lo scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, contratto in data 14/09/2019 fra la ricorrente e il sig. ordinando tale Controparte_2 trascrizione all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Prato. -confermare a carico del sig. il contributo di mantenimento del figlio nella misura di Controparte_2 Per_1
€ 250,00 mensili oltre rivalutazione ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, sportive e scolastiche (nel limite massimo di € 50,00 mensili) e oltre al 50% delle spese sanitarie straordinarie, come già disposte nella sentenza di separazione.
Vittoria di spese ed onorari.”.
Per il Pubblico Ministero: “Visto in data 18.02.2025”.
Fatto e diritto
Con ricorso iscritto a ruolo in data 18.01.2024 e ritualmente notificato, CP_1
ha chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare lo scioglimento del
[...] matrimonio contratto con celebrato con rito civile in data Controparte_2
14.09.2019 in Prato (PO), trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Prato, al n. 179 -Parte I - anno 2019.
A sostegno del ricorso la ricorrente ha dedotto (1) di aver ottenuto la separazione personale dal coniuge con sentenza n. 224/2022 pubblicata dal Tribunale di Prato in data 15.04.2022; (2) che lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente, venendo meno ogni comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi;
(3) che dalla relazione intercorsa tra le parti è nato il figlio in data 08.11.2015. Per_1
Ha quindi richiesto la conferma a carico del convenuto del contributo di mantenimento del figlio posto, in sede di separazione, a carico del padre nella misura di € Per_1
250,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con provvedimento reso a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza di prima comparizione delle parti, tenutasi il 16.04.2024, alla presenza della sola ricorrente, il Giudice, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante la contumacia del convenuto, ha confermato le condizioni di separazione circa l'affidamento, il collocamento, ed il mantenimento del minore
; quanto al diritto di visita del padre, vista l'interruzione di ogni rapporto Per_1 con il figlio da oltre un anno, ha disposto che qualora il padre vorrà vedere , Per_1 dovrà rivolgersi ai Servizi Sociali i quali provvederanno a predisporre incontri protetti
Pagina 2 di 5 in spazio neutro, alla presenza di un educatore;
ha richiesto ai sensi dell'art. 213 c.p.c. all ed all'INPS, onerando la ricorrente della notifica di Controparte_3 trasmettere informazioni e documentazione sui redditi percepiti dall'anno 2021 all'anno 2024; ha infine ordinato a parte ricorrente di esibire gli estratti conto relativi agli 2021, 2022, 2023, 2024.
All'esito del deposito della documentazione da parte della ricorrente relativamente agli estratti conto richiesti, nonché delle informazioni pervenute dall'INPS, all'udienza del
24.09.2024 il giudice ha rinviato la causa all'udienza del 5.02.2025, per la rimessione della causa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c..
Precisate le conclusioni, mediante il deposito di note scritte, come indicate in epigrafe, la causa è stata rimessa immediatamente al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per le proprie conclusioni.
Nulla ha opposto il Pubblico Ministero.
Pronuncia di divorzio - Rileva il Tribunale che sussistono i presupposti per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio poiché ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b L.898/1970, come modificati con la legge 55/15.
Sono decorsi i termini minimi previsti dalla legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale definita dal Tribunale di Prato con sentenza n. 224/2022 senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza e non essendo stata eccepita da alcuna delle parti l'interruzione della separazione.
Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo evidenziato la ricorrente di volere una propria esistenza autonoma.
Affidamento della prole, collocamento e diritto di visita del genitore non collocatario–
Preliminarmente occorre osservare che l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori costituisce la regola dettata dal legislatore derogabile ai sensi dell'art. 337 quater c.p.c. soltanto in presenza di situazioni contrarie all'interesse morale e materiale del minore.
Non essendo state tipizzate le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del giudice, da adottarsi con provvedimento motivato, ogni qualvolta l'interesse del minore possa essere pregiudicato da un affidamento condiviso. Nella fattispecie, non frequenta da un anno il Per_1 padre, il quale si è disinteressato di sia sotto l'economico che sotto il profilo Per_1
Pagina 3 di 5 affettivo ed educativo, tanto che ogni rapporto tra padre e figlio si è interrotto da tempo.
Pertanto, il Collegio ritiene di confermare l'affidamento esclusivo del figlio Per_1 alla madre, con conferma, altresì, dei provvedimenti assunti in via temporanea ed urgente, anche per quanto riguarda il collocamento del minore che rimarrà a vivere presso la madre, nonché per il diritto di visita padre-figlio, che considerato tutto quanto sopra esposto dovrà avvenire con incontri monitorati predisposti dai Servizi
Sociali competenti qualora il padre vorrà riprendere i rapporti con il figlio.
Mantenimento figlio minore - Quanto al mantenimento del figlio minore, all'esito della documentazione acquisita a seguito di ordine del giudice delegato è risultato che il padre ha percepito una indennità NASPI con decorrenza dall'8/12/2022 fino
29.08.2024, oltre al trattamento integrativo di cui alla Legge n. 21/2020 sia nell'anno
2023 che nell'anno 2024. Pertanto, valutata anche la documentazione reddituale ed economica prodotta dalla ricorrente, e tenuto conto dell'età del figlio , di Per_1 quasi anni 10, il Collegio ritiene che sussistano le condizioni per confermare quanto stabilito in via provvisoria ed urgente.
Spese di lite – Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della concreta attività difensiva svolta (fase di studio, fase introduttiva e fase decisionale ai valori minimi) e del valore e della complessità della causa (valore indeterminabile-complessità bassa). Le stesse dovranno essere disposte in favore dello Stato essendo la ricorrente ammessa al Patrocinio a spese dello Stato.
P. Q. M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da CP_1
e in data 14.09.2019 in Prato (PO), trascritto nei
[...] Controparte_2
Registri dello stato civile di detto Comune, al n. 179 -Parte I - anno 2019.
2. conferma l'affidamento esclusivo del figlio minore, , alla Persona_2 madre , con collocamento presso la medesima;
Controparte_1
3. dispone che corrisponda a , entro il giorno Controparte_2 Controparte_1
15 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio
, un assegno mensile di € 250,00, annualmente rivalutabile secondo Per_1 gli indici Istat, da versare mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla ricorrente;
Controparte_1
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4. dispone che le spese straordinarie per il figlio sono a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno;
dette spese devono essere previamente concordate, debitamente documentate e trasmesse dal genitore, che le anticiperà, all'altro genitore per il suo assenso, salvo non siano determinate da urgenza, nel quale caso la parte che le ha anticipate deve darne immediata comunicazione all'altro genitore che provvederà a rimborsare il 50% della spesa senza indugio;
5. dispone che, qualora il padre vorrà vedere il figlio Controparte_2 minore , dovrà rivolgersi ai Servizi Sociali territorialmente Per_1 competenti in base alla residenza del minore, i quali provvederanno a predisporre incontri protetti in spazio neutro, alla presenza di un educatore;
6. condanna parte resistente al pagamento delle spese del presente giudizio sostenute da parte ricorrente quantificate in € 2.906,00, oltre al 15% per rimborso forfettario, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dello Stato.
7. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Prato di procedere all'annotazione della presente sentenza trasmessa a cura della Cancelleria ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Prato, nella camera di consiglio del 19.3.2025
Il Presidente dott.ssa Lucia Schiaretti
Il giudice rel. ed est. dott.ssa Costanza Comunale
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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