Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/06/2025, n. 2901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2901 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere -
- dr.ssa Maria Luisa Arienzo - Consigliere relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 599/2021, riservata in decisione all'udienza cartolare dell'8.1.2025 e vertente
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa, giusto mandato in Parte_1 C.F._1 calce all'atto di appello, dall'Avv. Francesco De Cicco (C.F. , C.F._2
presso il cui studio in Pannarano (BN), alla Piazza D'Alessio n. 1, è elettivamente domiciliata
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._3 CP_2
), entrambi rappresentati e difesi, giusto mandato in calce alla C.F._4
comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale, sia unitamente che disgiuntamente dagli Avv. Mario Omaggio ( ), e Avv. CodiceFiscale_5
Antonella Cuozzo (C.F. ), presso il cui studio in Airola, alla via San C.F._6
Carlo n.30, sono elettivamente domiciliati
APPELLATI-APPELLANTI INCIDENTALI
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 22.03.2019 , Parte_1
premettendo di essere, unitamente al coniuge , comproprietaria di un fondo Parte_2
RGn°599/21 -sentenza
- 1 -
Benevento, al fine di sentir accertare l'esatta demarcazione del confine tra i due fondi
(corrispondente alla linea identificata dal CTU designato nella procedura di ATP R.G.
4797/2017, esitata nella relazione depositata in data 07.03.2019) e la conseguente condanna dei convenuti alla restituzione della striscia di terreno ricadente nella particella n° 470 foglio
13 del C.T. di Airola di (com)proprietà dell'esponente ed illegittimamente usurpata dalle controparti.
Parte attrice sosteneva che nel corso degli anni il confine tra le particelle era stato modificato, non essendo più coincidente con la mezzeria del canale, poiché i convenuti ne avevano causato lo spostamento verso l'interno. Sosteneva, ancora, che i convenuti avevano effettuato dei lavori lungo la linea di confine, alterando lo stato dei luoghi, motivo per cui avevano promosso un procedimento di ATP per accertare l'esatto confine dei fondi in questione, che era stato individuato dal CTU nominato, il quale aveva confermato le risultanze di una propria consulenza di parte e la conseguente l'usurpazione della porzione di terreno risultata arbitrariamente appresa dai convenuti.
1.1 Si costituivano in giudizio e , i quali eccepivano il Controparte_1 Persona_1
difetto di legittimazione attiva ed impugnavano gli esiti dell'ATP; a loro volta avanzavano domanda riconvenzionale per l'acquisto ad usucapionem della proprietà esclusiva della striscia di terreno contesa, assumendo di avere sulla stessa esercitato un possesso pacifico e continuativo sin dall'acquisto del proprio fondo risalente al 23/01/1975.
1.2 Espletata la prova testimoniale ammessa e denegata l'istanza di una nuova CTU, la causa, all'udienza del 19.10.2020, veniva assegnata in decisione e definita con sentenza n.
225 del 18.01.2021, con la quale veniva rigettata la domanda attorea.
1.3 Segnatamente il giudice di prime cure riteneva non provata la legittimazione attiva, non risultando dagli atti la titolarità del diritto di proprietà sul fondo oggetto di causa, essendo stato allegato un atto di compravendita relativo ad un terreno differente (foglio 13, particella
219) rispetto a quello oggetto di controversia (foglio 13, particella 470). Il giudice a quo soggiungeva che, difettando il titolo di proprietà, risultava anche impossibile determinare l'esatta linea di confine tra i due fondi, poiché, in tema di regolamento di confine,
l'individuazione dello stesso va effettuata sulla base dei titoli di proprietà, essendo il criterio
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- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda del ricorso alle mappe catastali solo sussidiario. Per tali ragioni la domanda veniva rigettata con condanna di parte attrice alle spese di lite.
1.4 Avverso tale pronuncia, con appello notificato in data 11.02.2021, ha Parte_1
proposto gravame affidato a due motivi.
1.5 Con il primo motivo l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui
(capo 1, pag.2) il Tribunale si pronuncia sulla legittimazione attiva. Sostiene l'appellante che il giudice di prime cure è incorso in errore affermando che il titolo allegato si riferisce ad altra particella;
in realtà, già in allegato alla citazione introduttiva erano stati prodotti
(all.3 e all.5) sia il titolo di proprietà che la visura catastale comprovante che nell'anno 2017 la particella n. 219 è stata frazionata e che dal relativo identificativo sono derivate la particella n. 469 e la particella n. 470. In conclusione, allo stato non vi è un autonomo titolo per la particella n. 470, bensì solo quello relativo alla particella n. 219, idoneo a comprovare la sua legittimazione attiva.
1.6 Con il secondo motivo l'appellante impugna la sentenza (capo 2, pagina 3) nella parte relativa alla condanna alla refusione delle spese legali, sostenendo che dalla riforma della sentenza sollecitata con il gravame discende anche quella del capo accessorio della statuizione di condanna alle spese di lite in favore di controparte.
Pa
insiste, inoltre, per la declaratoria di inammissibilità (per mancanza di Parte_1
un litisconsorte necessario, identificabile nel proprio coniuge comproprietario Pt_2
) nonché in subordine per il rigetto della domanda riconvenzionale di usucapione
[...]
avanzata da controparte, non essendo stato provato l'esercizio di un possesso sulla striscia di terreno in contestazione. Quanto, poi, alle risultanze dell'ATP, l'appellante sostiene che con la perizia depositata in data 07.03.2019 il CTU ha individuato l'esatto confine fra le particelle, attraverso una linea compresa fra i punti 102 e 113, riscontrando la sua non corrispondenza materiale sui luoghi, ove il confine è spostato in danno del fondo dell'appellante di mq 136.
1.8 Con comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale depositata in data
19.05.2021 si sono costituiti in giudizio e , resistendo Controparte_1 Persona_1 all'impugnazione principale ed interponendo a loro volta appello incidentale affidato ad un unico motivo.
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- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
1.9 Con tale motivo di gravame e reiterano la domanda Controparte_1 CP_2
riconvenzionale tesa al riconoscimento dell'acquisto per usucapione della proprietà esclusiva della striscia di terreno di mq 136 oggetto del preteso “sconfinamento”
(ricompresa nel poligono passante per i punti 113-114-115-116-117-119-102-113 di cui alla consulenza del geom. ), sulla quale il giudice di primo grado ha omesso di Persona_2
pronunciarsi, instando, in via preliminare, per l'integrazione del contraddittorio ex art 102
c.p.c. nei confronti di;
adducono che il possesso su tale porzione di suolo si è Parte_2 protratto “animo domini” per oltre 40 anni in maniera pubblica, pacifica, continua ed ininterrotta, come confermato anche dalla prova testimoniale raccolta;
in via istruttoria chiedono la nomina di un nuovo C.T.U. per l'accertamento del confine fra i due fondi, o in alternativa di voler richiamare a chiarimenti il C.T.U. geom. . Persona_2
1.10 All'udienza dell'8.01.2025 sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse e delle repliche conclusionali.
2. Deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con citazione notificata in data 11.02.2021, risultando rispettato il termine di sei mesi previsto dall'art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza avvenuta in data
05.02.2021.
2.1 In via preliminare va rilevata la nullità degli atti del giudizio di primo grado in relazione alla domanda riconvenzionale avanzata da e per Controparte_1 CP_2
l'accertamento dell'acquisto ad usucapionem della proprietà esclusiva della zona di terreno di mq 136 ricompresa nel poligono passante per i punti individuati nella perizia del geom.
in sede di ATP, oggetto del preteso sconfinamento. Persona_2
Costituisce ius receptum che sulla domanda di accertamento dell'acquisto per usucapione del diritto dominicale su un fondo in comunione sussiste, dal lato passivo, litisconsorzio necessario nei confronti di tutti i contitolari, dovendo l'accertamento compiersi in maniera inscindibile con la partecipazione di tutti i comproprietari del bene asseritamente da altri usucapito, con la conseguenza che un'eventuale sentenza resa nei confronti di alcuni soltanto dei comunisti sarebbe “inutiliter data” (Cass. 35593/2023).
Nella specie, sin dall'atto di citazione di primo grado si è dichiarata Parte_1
comproprietaria, unitamente al marito , del fondo a tutela del quale ha Parte_2
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- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda proposto l'azione di regolamento di confini, nella cui consistenza ricadrebbe, secondo la linea dividente tracciata dal CTU designato nel procedimento di ATP, la zona di terreno di cui i coniugi invocano l'acquisto dominicale ad usucapionem in virtù di Parte_4
un possesso iniziato sin dall'anno 1975.
Il regime di comproprietà su detto fondo è comprovato dalla nota di trascrizione dell'atto di compravendita per notar del 30/7/1988 dell'appezzamento di terreno in agro di Per_3
Airola alla località Sorlati, da cui , a favore della quale è eseguita la Parte_1
formalità, figura come acquirente in regime di comunione. Coerente con tale risultanza è la visura catastale prodotta sub doc. n. 5 del foliario del fascicolo di parte di primo grado, in cui gli intestatari del terreno sono indicati in e in per la Parte_1 Parte_2
rispettiva quota di ½ di comproprietà.
La riconducibilità del summenzionato titolo di acquisto al terreno di cui è causa, descritto dalla come riportato in catasto al foglio 13 p.lla 470, è, poi, ricavabile dalla Pt_1
medesima visura storica catastale, che indica la p.lla 470 come derivata per soppressione, in virtù di frazionamento del 22/11/2007, dalla p.lla 219, che costituisce, appunto, l'oggetto dell'atto di compravendita del 30/7/1988 in favore della in regime di comunione Pt_1
legale.
Ulteriore conferma della derivazione della p.lla 470 dalla originaria 219 si trae dall'annotazione, nella visura, del titolo posto a fondamento dell'intestazione catastale, che coincide proprio con l'atto per notar del 30/7/1988. Per_3
Tali elementi probatori sono idonei ad individuare nei coniugi e Parte_1 Pt_2
i legittimati passivi della domanda di usucapione, che, come è noto, deve essere
[...]
rivolta a coloro che risultino intestatari dai RR.II., nella specie in convergenza con le risultanze catastali.
Comprovata l'esistenza di un comproprietario del fondo attualmente riportato in catasto al foglio 13 p.lla 470, riconosciuta, sia pure in limine litis, dagli stessi appellati, i quali, nella comparsa conclusionale del presente grado, chiedono preliminarmente disporsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti di , va rilevata, in applicazione Parte_2 del principio sopra esposto, l'assenza di un contraddittore necessario, non convenuto autonomamente dagli attori in riconvenzionale né chiamato per ordine del giudice ex art. 102 c.p.c.
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- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
L'incompletezza del contraddittorio, a causa della pretermissione di un litisconsorte necessario identificabile in , impone la declaratoria di nullità degli atti del Parte_2
giudizio di primo grado e l'impossibilità di emettere la pronuncia sulla domanda riconvenzionale di usucapione avanzata da e e reiterata Controparte_1 CP_2 con l'appello incidentale, con conseguente rimessione degli atti al primo giudice, rientrando in una delle tassative ipotesi previste dall'art. 354 primo comma c.p.c..
La mancata partecipazione al giudizio di uno dei comproprietari, integrando una irregolare costituzione del rapporto processuale, è, infatti, rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, quando la relativa prova risulti dagli atti acquisiti, e determina come unico possibile esito la regressione del procedimento al primo grado, senza che si possa rimediare al vizio rilevato mediante una integrazione del contraddittorio in fase di gravame, come richiesto dagli appellanti incidentali.
Sul punto vale la pena rimarcare che l'esigenza di bilanciamento dei principi sulla necessaria integrazione del contraddittorio con il diritto ad una ragionevole durata del processo, che pure è affermata in alcuni arresti della Suprema Corte, è limitata ad ipotesi eccezionali -ricorso inammissibile o prima facie infondato- e sempre solo riferibile al grado di legittimità, restando esclusa una sua possibile estensione ai precedenti gradi di merito (in tal senso vedi, in motivazione, Cass. 32933/2024).
Inoltre, la rimessione del giudizio al primo grado deve investire anche l'actio finium regundorum formulata da , oggetto dell'impugnazione principale. Parte_1
E' vero, infatti, che la legittimazione all'esperimento dell'azione ex art. 950 c.c spetta anche al singolo comproprietario e che, pertanto, su tale domanda non si ravvisa un'analoga esigenza di integrazione del contraddittorio.
E, tuttavia, tra le due domande, pur autonome, sussiste un nesso di stretta interdipendenza logico-giuridica e di reciproco condizionamento, che impedisce di “contenere” il provvedimento di rimessione al primo giudice alla sola domanda riconvenzionale, trattenendo il giudizio sulla domanda principale, su cui decidere separatamente per essersi il relativo rapporto processuale correttamente instaurato.
In proposito, viene in rilievo innanzitutto che la domanda riconvenzionale di usucapione non è stata formulata in via subordinata, per la sola evenienza dell'accertamento dello
“sconfinamento” denunziato da bensì in via concorrente, seppur Parte_1
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- 6 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda antagonistica, con quella di regolamento di confini;
inoltre, l'eventuale accoglimento della domanda riconvenzionale, con l'accertamento di un acquisto a titolo originario della striscia di terreno in contestazione, sarebbe idoneo a paralizzare la tutela “restitutoria” richiesta da in conseguenza della delimitazione della linea dividente secondo le Parte_1
risultanze della CTU.
In conclusione, va disposta la rimessione al primo giudice degli atti relativi ad entrambe le originarie domande, rispettivamente oggetto di impugnazione principale ed incidentale;
è onere delle parti riassumere il giudizio innanzi al giudice a quo nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della presente sentenza, sancito dall'art. 353 comma 2 c.p.c.
3. Le spese del presente grado vengono integralmente compensate tra le parti, tenuto conto che, pur essendo stati prodotti, sin dalla citazione introduttiva di primo grado, i documenti comprovanti la contitolarità del fondo, su una cui porzione si è innestata la domanda riconvenzionale di usucapione, ha, soltanto negli scritti conclusionali del Parte_5
precedente grado, preso una specifica posizione sulla contestazione avversaria, precisando che la provenienza della p.lla 470 fosse fondata sullo stesso titolo ab origine allegato, riferito alla p.lla 219, da cui la p.lla 470 è derivata per frazionamento eseguito nel 2007.
Tale ambiguo comportamento processuale non ha agevolato l'emersione della circostanza in ragione della quale si impone(va) l'integrazione del contraddittorio, anche in vista della proposizione, da parte dei convenuti, di istanze sollecitatorie dell'ordine ex art. 102 c.p.c. da emettersi a cura dell'organo giudicante.
Per quanto concerne, invece, le spese relative al giudizio culminato con la sentenza posta nel nulla, la competenza spetta al giudice di primo grado (Cass. civ., sez. III, 12 giugno
2006, n. 13550).
P.QM
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sugli appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di
Benevento n. 225/2021, così provvede:
1. dichiara la nullità degli atti del giudizio RG 1384/2019 e della conclusiva sentenza del Tribunale di Benevento n. 225/2021 e rimette gli atti al Tribunale di Benevento ai sensi dell'art. 354 c.p.c, con termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della presente sentenza per la riassunzione a cura delle parti;
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- 7 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
2. compensa le spese del presente grado;
3. riserva al giudice al quale gli atti sono stati rimessi la regolamentazione delle spese del giudizio dichiarato nullo.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 28.5.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maria Luisa Arienzo dr.ssa Alessandra Piscitiello
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