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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/04/2025, n. 1773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1773 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Saioni, quale giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia n. 340/2025 R.G. instaurata da
, Parte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Rinaldi, Walter Miceli, Nicola Zampieri,
Fabio Ganci, domicilio eletto, ai fini del presente giudizio, in Monreale, via Roma n.
48,
ricorrente contro
, Controparte_1 [...]
e Controparte_2 Controparte_3
,
[...]
resistenti
Oggetto: altre ipotesi.
All'udienza di discussione, il procuratore della ricorrente concludeva come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
l'Amministrazione indicata in epigrafe perché venissero accolte le seguenti domande:
“In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L.
n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28
novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4
e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del
Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della
“Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/25 o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a
Cont tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM
2 somma pari a complessivi € 2.500,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente.
In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n.
297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica”
per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015, per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/25 condannarsi
Cont il . al risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 1.500,00 o nella diversa somma risultante dovuta.
***
Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute,
la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali.
***
Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.
Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018”.
Si costituiva l'Amministrazione convenuta contrastando la pretesa avversaria di cui chiedeva il rigetto.
La causa, vertente su nota questione di diritto, è stata discussa e decisa senza necessità di incombenti istruttori.
Ciò posto, la ricorrente ha rappresentato in causa di essere una docente iscritta nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) con ultima sede di servizio presso l'Istituto Comprensivo “Morante - Filzi” di LA (MI).
3 La ricorrente ha prestato servizio d'insegnamento con i seguenti contratti a tempo determinato alle dipendenze del come Controparte_5
da (doc. 1) attestazione stato di servizio:
- a. s. 2020/2021, contratto dal 28.10.2020 al 30.06.2021, per n. 24 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto “Piazza Costa” di EL SA (MI) MIEE8AP01B;
- a. s. 2021/2022, contratto dal 11.10.2021 al 31.08.2022, per n. 24 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto “P. Thouar e L. Gonzaga” di LA (MI) MIEE8CD01L;
- a. s. 2022/2023, contratto dal 12.09.2022 al 30.06.2023, per n. 24 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto “Via Antonini” di LA (MI) MIEE80901X;
- a. s. 2023/2024, contratto dal 04.09.2023 al 30.06.2024, per n. 24 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto “Via Antonini” di LA (MI) MIEE80901X;
- a. s. 2024/2025, contratto dal 01.09.2024 al 30.06.2025, per n. 24 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto “Via Antonini” di LA (MI) MIEE80901X.
In tali anni scolastici, l'istante non ha fruito della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione … dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico”
(c.d. «Carta Elettronica del docente»), in quanto l'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015,
pur riconoscendo che la carta docente è finalizzata a “sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”, ha riservato tale strumento formativo al solo personale assunto a tempo indeterminato.
La ricorrente si duole di tale omissione.
In diritto, ha sostenuto l'illegittimità dell'esclusione dei docenti a tempo determinato dai destinatari del beneficio per violazione del principio di non discriminazione nell'ambito delle condizioni di impiego di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70, nonché per violazione dell'art. 14 della CDFUE, dell'art. 10 della Carta Sociale Europea e della clausola 6
dell'Accordo Quadro citato sul diritto/dovere di formazione e aggiornamento professionale di tutto il personale in servizio. Sotto diverso profilo, ha sottolineato la
4 violazione dell'art. 2 del D.L. n. 22/2020 in forza del quale, in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza, a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nella modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, potendo anche disporre per l'acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui alla carta elettronica docenti.
Così delineata la fattispecie, si rammenta che la carta del docente consiste in un bonus da utilizzare per l'acquisto di libri, riviste, ingressi nei musei, biglietti per eventi culturali, teatro e cinema o per iscriversi a corsi di laurea e master universitari, a corsi per attività di aggiornamento, svolti da enti qualificati o accreditati presso i
[...]
. L'art. 1 comma 121 della L. 107/2015 Controparte_6
prevede:
“Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta
elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_7
specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo,
nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La
somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria nè reddito imponibile”.
5 Il successivo comma 122 stabilisce che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Controparte_8
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale,
nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta
medesima.
Il comma 124 sancisce poi che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale.
Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano
nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
[...]
, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di Controparte_8
categoria”.
Il d. P.C.M. 23 settembre 2015 rubricato “modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta
elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” all'art. 2 ha individuato i destinatari della suddetta
Carta elettronica, nei “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni
scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”.
Il successivo comma 4 ribadisce che “la Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1”.
Il seguente d. P.C.M. del 28.11.2016, all'art 3, ha confermato che «la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno
6 che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari».
In tale contesto, si inserisce, altresì, la nota prot. 15219 del 15.10.2015, il cui CP_9
punto n. 2 rubricato «Destinatari» dispone che «La Carta del docente (e il relativo importo nominale di 500 euro/anno) è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale compresi i docenti di periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari (art.2 DPCM)».
Dalla lettura di tali disposizioni emerge, dunque, che i docenti con contratto a tempo determinato sono stati esclusi dal novero dei destinatari della carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente.
Ciò posto, deve evidenziarsi che sulla dibattuta questione è recentemente intervenuta la Corte di Cassazione con l'attesa pronuncia n. 29961/2023 che ha chiarito in modo definitivo, con esaustiva motivazione i termini per il riconoscimento del bonus docenti negli di docenza precaria: “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L.
107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999,
senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione,
7 ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1,
comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948
n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
È pacifico e documentale in causa che la ricorrente abbia prestato servizio, quali docente a tempo determinato, negli anni scolastici oggetto di domanda.
A fronte di ciò, il convenuto, nel presente giudizio non ha allegato né CP_1
offerto di dimostrare ragioni obiettive in forza delle quali si possa ritenere giustificato il differente trattamento tra i docenti assunti a termine e quelli già in ruolo (essendo invece irrilevante la natura non di ruolo del rapporto di impiego ovvero la novità di ogni singolo contratto di assunzione a termine).
8 Va dunque affermato il diritto della ricorrente di usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con condanna dell'Amministrazione convenuta al pagamento in favore della ricorrente, per gli anni scolastici suindicati, della complessiva somma di € 2.500,00 (€ 500,00 per ciascun anno).
Con riferimento alle pretese azionate per l'a. s. 2024/2025, si osserva quanto segue.
L'art. 1, comma 572, Legge 30 dicembre 2024 n. 207 ha così modificato l'art. 1, comma
121, Legge 107/2015: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo fino a euro 500
annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea Controparte_7
magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, per l'acquisto di strumenti musicali nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile. Con decreto del Ministro e del merito, di Controparte_7
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123”.
9 Essa regolamenta, per l'a. s. individuato (2024/25), le supplenze annuali su posto vacante e disponibile (ossia, le supplenze con decorrenza sino al 31 agosto di ciascun anno scolastico) e quindi continua a lasciare prive di disciplina le altre tipologie di supplenze, quali quella di parte ricorrente, il cui contratto viene a scadenza il 30
giugno 2025.
le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente;
2) conseguentemente, condanna il ad attribuire Controparte_1
alla ricorrente il beneficio suindicato, tramite la Carta elettronica, per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/25;
3) condanna l'Amministrazione convenuta al pagamento delle spese di lite sostenute dalle parti ricorrenti, liquidate in euro 1.900,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA;
con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
4) fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
LA, 10/04/2025
Il giudice
Francesca Saioni
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28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della