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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 28/05/2025, n. 2343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2343 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
n. R.G.A.C. 9905/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile – Prima Unità Operativa
Il Giudice designato dr.ssa Barbara Iorio
In funzione di Giudice monocratico
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 06/11/2014 al n. 9905/2014
R.G.A.C., avente ad oggetto: rapporti bancari
TRA
[...]
Parte_1
[...]
[...]
Avv. SABATINO ANTONIO
E
pagina 1 di 8 Parte_2
Avv. BIANCO TECLA
Nonché
Controparte_1
Avv. CARSILLO TEODORO
Premesso che la ha chiesto ed ottenuto dal n. 2532/2014, n. R.G. Parte_2
4187/2014, emesso dal Tribunale di Salerno in data 25.8.2014, nei confronti della soc. nonché di Parte_1 Parte_1 Parte_1
, , nella loro qualità di fideiussori, per l'importo pari
[...] Parte_1
ad euro 252.871,97, in virtù di una serie di rapporti bancari intercorsi tra loro.
Il credito del decreto ingiuntivo deriva dall'esposizione debitoria su conto corrente di cui euro 163.038,57, valuta 27.08.2013, per saldo debitore del c/c di corrispondenza n.
400156715 (nuova numerazione del c/c n. 178250), ed euro 89.833,40, valuta
27.08.2013, per saldo debitore del conto di corrispondenza n. 400153980 (nuova numerazione del c/c n. 173495), entrambi accesi presso l'UniCredit Banca di Roma Spa in data 26.06.2008.
Gli intestati opponenti hanno proposto formale e tempestiva opposizione, facendo valere una serie di eccezioni preliminari e di merito.
Successivamente la banca si è ritualmente costituita in giudizio, contrastando Parte_2
l'avversa pretesa e concludendo per il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo.
In corso di causa, il credito è stato trasferito alla soc. Controparte_1
mediante formale cessione del credito, intervenendo quindi ex art. 111 c.p.c.
Alla udienza del 17.02.2016 il giudizio veniva dichiarato interrotto a causa dell'intervenuto fallimento della soc. . Parte_1
Con ricorso depositato in data 13.05.2016, (solo) la curatela del fallimento Parte_1
riassumeva il giudizio interrotto ed il G.I. fissava per la prosecuzione del processo pagina 2 di 8 l'udienza del 08.02.2017.
Con comparsa del 07.02.2017 si costituiva nel giudizio riassunto l Parte_2
eccepiva in via preliminare e pregiudiziale, l'intervenuta estinzione parziale del presente giudizio nei confronti degli opponenti fideiussori e Parte_1 Parte_1
e, per essa, nelle more deceduta, dei suoi eredi, essendo infruttuosamente
[...]
trascorso rispetto ai predetti fideiussori il termine perentorio per la riassunzione del giudizio ex art. 303 c.p.c.
Costituendosi nel giudizio riassunto, l dava atto di aver depositato Parte_2
insinuazione al passivo del per l'ammissione dei Parte_3
medesimi crediti oggetto del presente giudizio e che, a seguito dell'esclusione dallo stato passivo, aveva proposto opposizione ex artt. 98 e 99 L.F.
Il relativo giudizio di opposizione a stato passivo incardinato presso il presente tribunale al n. R.G. 11612/2016 veniva istruito mediante C.T.U. contabile della dott.ssa
[...]
e veniva definito con Decreto ex art. 99 L.F. n. 1008/2020, emesso in data Per_1
08.04.2020, dal Tribunale di Salerno che ammetteva l allo stato passivo Parte_2
del per il complessivo importo di euro 229.334,22, non Parte_1
impugnato e, quindi, passato in cosa giudicata.
Con la comparsa di costituzione in riassunzione del 07.02.2017, l Parte_2
depositava, altresì, estratto della sentenza dichiarativa di fallimento del garante mentre con la seconda memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. Parte_4
depositava comunicazione ex art. 97 l.f. del curatore del fallimento di Parte_5
n. 40/2016 Trib. Di Salerno, relativa all'ammissione allo stato passivo del medesimo credito oggetto del presente giudizio per euro 229.334,22 (vedi doc. n. 5 all. alla comparsa di costituzione di del 09.12.2022). Parte_2
Il fallimento di veniva dichiarato chiuso in data 11.07.2022 (doc. n. 6 Parte_4
all. alla comparsa di costituzione di del 09.12.2022). Parte_2
In data 01.10.2021 l'avv. Antonio Sabatino depositava istanza con la quale comunicava l'intervenuto decesso in data 10.07.2016 della propria assistita Parte_1
pagina 3 di 8 ed il presente giudicante dichiarava in data 10.01.2022 l'interruzione del processo.
In corso di causa, la soc. ha formulato istanza diretta ad ottenere un Parte_2
provvedimento di sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. sul libretto n. 36223 acceso presso il Monte dei Paschi di Siena, intestato alla procedura esecutiva immobiliare n.
703/2012, pendente sempre presso il Tribunale di Salerno, in danno della defunta sig.ra
, quale debitrice esecutata. Parte_1
A seguito del rigetto dell'istanza, la Banca ha promosso reclamo ex artt. 624 e 669- terdecies c.p.c., anch'esso rigettato (giudizio recante RG n. 2264/2018, Repert. n.
2955/2019, del 15/05/2019).
Con ricorso depositato in data 07.04.2022 (solo) la sig.ra riassumeva il Parte_1
giudizio interrotto ed il Giudice fissava per la prosecuzione del processo l'udienza del
30.12.2022.
Parte opponente, lette le comparsi conclusionali, fermo quanto precedentemente eccepito, insiste affinché venga dichiarata carenza di legittimazione attiva della intervenuta.
Parte convenuta ed intervenuta, invece, concludono che l'opposizione sia rigettata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si rileva che non possono essere accolte le richieste di estinzione del processo per mancata riassunzione da parte tutti gli opponenti, con particolare riguardo alla posizione della , in considerazione del condiviso principio giurisprudenziale Pt_1
secondo cui in caso di cumulo di cause scindibili, l'evento interruttivo relativo a una delle parti non spiega effetti nei confronti delle altre (Cass. Civ. n. 8123/2020).
La mancata riassunzione del giudizio a seguito di interruzione dello stesso da parte di tutte le parti, nel caso di cumulo di cause scindibili, non separate dal giudice, non determina l'estinzione parziale del giudizio per coloro che non hanno effettuato la riassunzione. Per la riassunzione del processo è necessaria, ma anche sufficiente,
l'iniziativa di una sola delle parti interessate, realizzandosi attraverso di essa, una volta notificata alle altre parti, l'effetto della riattivazione dell'unico processo nei confronti di pagina 4 di 8 tutte (cfr. Cass. Civ. sez. VI, 15 maggio 2020, n. 8975).
Pertanto, alla luce dei diversi aventi interruttivi intervenuti, come ampiamente descritto in fatto, il giudizio può regolarmente proseguire nei confronti della fideiubente Pt_1
come anche confermato dall'avvocato che ha rappresentato le parti opponenti
[...]
nei cui ultimi atti specifica di patrocinare “nel solo interesse della sig.ra ”. Parte_1
Il giudizio dovrà essere dichiarato estinto nei confronti della debitrice principale, considerato il fallimento, l'insinuazione al passivo, l'accordo transattivo intervenuto con la banca della soc. di fallito, ed al cui eventuale rientro in Pt_1 Parte_1
bonis doveva necessariamente seguire specifica riassunzione, non rilevata in atti;
deceduta, e, del pari, non essendo stato riassunto il giudizio Parte_1
da parte degli eredi.
Per ciò che attiene alle eccezioni sollevate, si rileva che la lamentata carenza di legittimazione attiva propugnata dagli opponenti appare infondata.
Invero, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B. è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario (cfr. Cass. Civ.,
Sez. I, ord. n. 31188 del 29.12.2017 – Rv. 646585; Cass. Civ. n. 15884/2019; Cass. Civ.
n. 17110/2019; Cass. Civ. n. 25863/2020; Cass. Civ. n. 4334/2022;).
In tal senso, la società opposta ha esibito l'avviso di cessione dei crediti pubblicato nella
G.U., parte seconda, n. 93 del 08 agosto 2017, con cui è comunicato l'acquisto di un portafoglio di crediti e rapporti giuridici individuabili in blocco. Quindi, rientrando tra i crediti ceduti quello oggetto di contestazione, la è certamente Controparte_1
dotata di legittimazione attiva, in quanto la notificazione della cessione del credito al debitore ceduto (art. 1264 c.c.) costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, e può essere comunque effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. (Cass. Civ., Sez. 3, Sent. n. 1770 del 28/01/2014 – Rv. 629429-01).
pagina 5 di 8 Infine, rileva il giudicante come a seguito dell'intervento in corso di causa della società intervenuta, l'originaria cedente, parte convenuta del giudizio, nulla abbia obiettato o eccepito, anzi ha ribadito e confermato la cessione di quello specifico credito e, quindi, tale comportamento rappresenta una vera e propria certificazione che effettivamente il credito sia stato trasferito alla cessionaria.
In definitiva, deve essere confermata la legittimazione della intervenuta.
Si rileva, inoltre, la piena correttezza e validità del contratto di fideiussione omnibus sino alla concorrenza di euro 312.000,00, sottoscritto dalla in data 27 aprile 2010, Pt_1
prodotto dalla banca in occasione del ricorso per decreto ingiuntivo ed allegato agli atti del presente giudizio.
Si rileva, poi, che tra la banca opposta e la debitrice principale del credito Parte_2
fondante il decreto ingiuntivo, ovvero la soc. è intervenuto il Parte_1
procedimento giudiziario volto all'inserimento della banca nello stato del passivo, relativo al medesimo credito. In quella occasione, il presente Tribunale ha disposto, come specificato in fatto, consulenza tecnica al fine di verificare la fondatezza del credito in diritto e l'eventuale rideterminazione del quantum.
Il provvedimento in questione (il n. 1008/2020, pubbl. il 08/04/2020, RG n. 11612/2016)
è passato anche in giudicato, come da attestazione prodotta da parte opposta. Pertanto, il presente giudicante, considerato che la sentenza è intervenuta tra le parti principali del rapporto, ovvero la banca opposta con la quale il rapporto obbligatorio è sorto e la debitrice che ha assunto il debito, ed ha interessato esattamente il credito oggetto del decreto ingiuntivo, essa può essere considerata pienamente anche per il presente giudizio.
In occasione di quel giudizio, il Tribunale, anche con l'ausilio di CTU, ha rideterminato il quantum del credito per cui è (anche qui) causa ad euro 229.334,22.
La relazione depositata, cui ci si rimanda integralmente, può essere utilizzata, in quanto redatta in applicazione di corretti principi di diritto ed in linea con l'evoluzione della giurisprudenza.
pagina 6 di 8 Verificata e condivisa la motivazione in diritto del provvedimento e considerata ed altresì la correttezza dell'elaborato contabile d'ufficio prodotto per quel procedimento, considerato, altresì – è bene ripetere – che il giudizio attiene esattamente alle stesse parti principali – in particolare la soc. cui la è legata per un rapporto di Pt_1 Pt_1
garanzia, non autonomo – può con ragionevolezza estendersi a questo procedimento l'efficacia del giudicato di quella sentenza al credito oggetto del decreto ingiuntivo.
Considerato, pertanto, che, a seguito dell'analisi contabile, come accertato nel provvedimento finale vergato dall'intero collegio giudicante, il quantum è sostanzialmente cambiato, deve concludersi, nei confronti dell'unica opponente che ha riassunto il giudizio in data 7.4.2022, con la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna al pagamento del quantum stabilito in consulenza.
Per le altre parti dovrà invece statuirsi la definitiva estinzione del giudizio.
Le altre questioni, incluse le exceptio doli generalis, le eccezioni su violazione dei principi di correttezza e buona fede, nonché la spiegata riconvenzionale, possono intendersi superate, anche secondo il criterio della ragione più liquida, attesa anche la fondatezza in diritto del credito, considerato quanto statuito definitivamente nel giudizio
R.G. n. R.G. 11612/2016 e sostanzialmente confermato anche al giudizio n. R.G.
2264/2018, Repert. n. 2955/2019, del 15/05/2019.
Per ciò che attiene il regime delle spese di lite del presente procedimento, può essere regolato con una totale compensazione, atteso che il consulente ha rideterminato il credito, non rendendo del tutto peregrine le richieste attoree, per quanto conclude con una quantificazione simile al titolo opposto.
Diversamente, per ciò che attiene al procedimento di cui al n. R.G. 2264/2018, Repert.
n. 2955/2019, del 15/05/2019, con il quale il collegio ha demandato la definizione delle spese al merito della controversia, deve disporsi il pagamento delle spese di lite per quello specifico giudizio a favore dei resistenti (intestati opponenti), atteso che la banca
è stata in quel frangente totalmente soccombente, quantificate (proc. Cautelari, complessità bassa – atteso che il collegio ha rilevato che non fosse necessaria neanche pagina 7 di 8 attività istruttoria, essendo del tutto documentale) valori medi, escludendo l'attività istruttoria, in quanto non concretamente svolta,
P.Q.M.
DICHIARA estinto il giudizio per la , Parte_1
e Parte_1 Parte_1
;
[...]
ACCOGLIE l'opposizione proposta e, per l'effetto, REVOCA nei suoi Parte_1
confronti il decreto ingiuntivo opposto n. 2532/2014, n. R.G. 4187/2014, emesso dal
Tribunale di Salerno in data 25.8.2014;
CONDANNA nei limiti delle garanzie prestate, al pagamento di euro Parte_1
229.334,22 nei confronti della società . Controparte_1
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio;
CONDANNA la al pagamento delle spese di lite sostenute dai Parte_2
resistenti nel giudizio recante RG n. 2264/2018, Repert. n. 2955/2019, del 15/05/2019, che si liquidano in complessivi euro 3.228,00, oltre spese generali, IVA, CAP e accessori di legge, da distrarsi a favore dell'avv. Sabatino Antonio per dichiarato anticipo;
MANDA in cancelleria per le dovute comunicazioni.
Salerno, lì 27.05.2025
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52
D.L.vo n. 196/03.
Il Giudice unico
Dr.ssa Barbara Iorio
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile – Prima Unità Operativa
Il Giudice designato dr.ssa Barbara Iorio
In funzione di Giudice monocratico
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 06/11/2014 al n. 9905/2014
R.G.A.C., avente ad oggetto: rapporti bancari
TRA
[...]
Parte_1
[...]
[...]
Avv. SABATINO ANTONIO
E
pagina 1 di 8 Parte_2
Avv. BIANCO TECLA
Nonché
Controparte_1
Avv. CARSILLO TEODORO
Premesso che la ha chiesto ed ottenuto dal n. 2532/2014, n. R.G. Parte_2
4187/2014, emesso dal Tribunale di Salerno in data 25.8.2014, nei confronti della soc. nonché di Parte_1 Parte_1 Parte_1
, , nella loro qualità di fideiussori, per l'importo pari
[...] Parte_1
ad euro 252.871,97, in virtù di una serie di rapporti bancari intercorsi tra loro.
Il credito del decreto ingiuntivo deriva dall'esposizione debitoria su conto corrente di cui euro 163.038,57, valuta 27.08.2013, per saldo debitore del c/c di corrispondenza n.
400156715 (nuova numerazione del c/c n. 178250), ed euro 89.833,40, valuta
27.08.2013, per saldo debitore del conto di corrispondenza n. 400153980 (nuova numerazione del c/c n. 173495), entrambi accesi presso l'UniCredit Banca di Roma Spa in data 26.06.2008.
Gli intestati opponenti hanno proposto formale e tempestiva opposizione, facendo valere una serie di eccezioni preliminari e di merito.
Successivamente la banca si è ritualmente costituita in giudizio, contrastando Parte_2
l'avversa pretesa e concludendo per il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo.
In corso di causa, il credito è stato trasferito alla soc. Controparte_1
mediante formale cessione del credito, intervenendo quindi ex art. 111 c.p.c.
Alla udienza del 17.02.2016 il giudizio veniva dichiarato interrotto a causa dell'intervenuto fallimento della soc. . Parte_1
Con ricorso depositato in data 13.05.2016, (solo) la curatela del fallimento Parte_1
riassumeva il giudizio interrotto ed il G.I. fissava per la prosecuzione del processo pagina 2 di 8 l'udienza del 08.02.2017.
Con comparsa del 07.02.2017 si costituiva nel giudizio riassunto l Parte_2
eccepiva in via preliminare e pregiudiziale, l'intervenuta estinzione parziale del presente giudizio nei confronti degli opponenti fideiussori e Parte_1 Parte_1
e, per essa, nelle more deceduta, dei suoi eredi, essendo infruttuosamente
[...]
trascorso rispetto ai predetti fideiussori il termine perentorio per la riassunzione del giudizio ex art. 303 c.p.c.
Costituendosi nel giudizio riassunto, l dava atto di aver depositato Parte_2
insinuazione al passivo del per l'ammissione dei Parte_3
medesimi crediti oggetto del presente giudizio e che, a seguito dell'esclusione dallo stato passivo, aveva proposto opposizione ex artt. 98 e 99 L.F.
Il relativo giudizio di opposizione a stato passivo incardinato presso il presente tribunale al n. R.G. 11612/2016 veniva istruito mediante C.T.U. contabile della dott.ssa
[...]
e veniva definito con Decreto ex art. 99 L.F. n. 1008/2020, emesso in data Per_1
08.04.2020, dal Tribunale di Salerno che ammetteva l allo stato passivo Parte_2
del per il complessivo importo di euro 229.334,22, non Parte_1
impugnato e, quindi, passato in cosa giudicata.
Con la comparsa di costituzione in riassunzione del 07.02.2017, l Parte_2
depositava, altresì, estratto della sentenza dichiarativa di fallimento del garante mentre con la seconda memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. Parte_4
depositava comunicazione ex art. 97 l.f. del curatore del fallimento di Parte_5
n. 40/2016 Trib. Di Salerno, relativa all'ammissione allo stato passivo del medesimo credito oggetto del presente giudizio per euro 229.334,22 (vedi doc. n. 5 all. alla comparsa di costituzione di del 09.12.2022). Parte_2
Il fallimento di veniva dichiarato chiuso in data 11.07.2022 (doc. n. 6 Parte_4
all. alla comparsa di costituzione di del 09.12.2022). Parte_2
In data 01.10.2021 l'avv. Antonio Sabatino depositava istanza con la quale comunicava l'intervenuto decesso in data 10.07.2016 della propria assistita Parte_1
pagina 3 di 8 ed il presente giudicante dichiarava in data 10.01.2022 l'interruzione del processo.
In corso di causa, la soc. ha formulato istanza diretta ad ottenere un Parte_2
provvedimento di sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. sul libretto n. 36223 acceso presso il Monte dei Paschi di Siena, intestato alla procedura esecutiva immobiliare n.
703/2012, pendente sempre presso il Tribunale di Salerno, in danno della defunta sig.ra
, quale debitrice esecutata. Parte_1
A seguito del rigetto dell'istanza, la Banca ha promosso reclamo ex artt. 624 e 669- terdecies c.p.c., anch'esso rigettato (giudizio recante RG n. 2264/2018, Repert. n.
2955/2019, del 15/05/2019).
Con ricorso depositato in data 07.04.2022 (solo) la sig.ra riassumeva il Parte_1
giudizio interrotto ed il Giudice fissava per la prosecuzione del processo l'udienza del
30.12.2022.
Parte opponente, lette le comparsi conclusionali, fermo quanto precedentemente eccepito, insiste affinché venga dichiarata carenza di legittimazione attiva della intervenuta.
Parte convenuta ed intervenuta, invece, concludono che l'opposizione sia rigettata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si rileva che non possono essere accolte le richieste di estinzione del processo per mancata riassunzione da parte tutti gli opponenti, con particolare riguardo alla posizione della , in considerazione del condiviso principio giurisprudenziale Pt_1
secondo cui in caso di cumulo di cause scindibili, l'evento interruttivo relativo a una delle parti non spiega effetti nei confronti delle altre (Cass. Civ. n. 8123/2020).
La mancata riassunzione del giudizio a seguito di interruzione dello stesso da parte di tutte le parti, nel caso di cumulo di cause scindibili, non separate dal giudice, non determina l'estinzione parziale del giudizio per coloro che non hanno effettuato la riassunzione. Per la riassunzione del processo è necessaria, ma anche sufficiente,
l'iniziativa di una sola delle parti interessate, realizzandosi attraverso di essa, una volta notificata alle altre parti, l'effetto della riattivazione dell'unico processo nei confronti di pagina 4 di 8 tutte (cfr. Cass. Civ. sez. VI, 15 maggio 2020, n. 8975).
Pertanto, alla luce dei diversi aventi interruttivi intervenuti, come ampiamente descritto in fatto, il giudizio può regolarmente proseguire nei confronti della fideiubente Pt_1
come anche confermato dall'avvocato che ha rappresentato le parti opponenti
[...]
nei cui ultimi atti specifica di patrocinare “nel solo interesse della sig.ra ”. Parte_1
Il giudizio dovrà essere dichiarato estinto nei confronti della debitrice principale, considerato il fallimento, l'insinuazione al passivo, l'accordo transattivo intervenuto con la banca della soc. di fallito, ed al cui eventuale rientro in Pt_1 Parte_1
bonis doveva necessariamente seguire specifica riassunzione, non rilevata in atti;
deceduta, e, del pari, non essendo stato riassunto il giudizio Parte_1
da parte degli eredi.
Per ciò che attiene alle eccezioni sollevate, si rileva che la lamentata carenza di legittimazione attiva propugnata dagli opponenti appare infondata.
Invero, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B. è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario (cfr. Cass. Civ.,
Sez. I, ord. n. 31188 del 29.12.2017 – Rv. 646585; Cass. Civ. n. 15884/2019; Cass. Civ.
n. 17110/2019; Cass. Civ. n. 25863/2020; Cass. Civ. n. 4334/2022;).
In tal senso, la società opposta ha esibito l'avviso di cessione dei crediti pubblicato nella
G.U., parte seconda, n. 93 del 08 agosto 2017, con cui è comunicato l'acquisto di un portafoglio di crediti e rapporti giuridici individuabili in blocco. Quindi, rientrando tra i crediti ceduti quello oggetto di contestazione, la è certamente Controparte_1
dotata di legittimazione attiva, in quanto la notificazione della cessione del credito al debitore ceduto (art. 1264 c.c.) costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, e può essere comunque effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. (Cass. Civ., Sez. 3, Sent. n. 1770 del 28/01/2014 – Rv. 629429-01).
pagina 5 di 8 Infine, rileva il giudicante come a seguito dell'intervento in corso di causa della società intervenuta, l'originaria cedente, parte convenuta del giudizio, nulla abbia obiettato o eccepito, anzi ha ribadito e confermato la cessione di quello specifico credito e, quindi, tale comportamento rappresenta una vera e propria certificazione che effettivamente il credito sia stato trasferito alla cessionaria.
In definitiva, deve essere confermata la legittimazione della intervenuta.
Si rileva, inoltre, la piena correttezza e validità del contratto di fideiussione omnibus sino alla concorrenza di euro 312.000,00, sottoscritto dalla in data 27 aprile 2010, Pt_1
prodotto dalla banca in occasione del ricorso per decreto ingiuntivo ed allegato agli atti del presente giudizio.
Si rileva, poi, che tra la banca opposta e la debitrice principale del credito Parte_2
fondante il decreto ingiuntivo, ovvero la soc. è intervenuto il Parte_1
procedimento giudiziario volto all'inserimento della banca nello stato del passivo, relativo al medesimo credito. In quella occasione, il presente Tribunale ha disposto, come specificato in fatto, consulenza tecnica al fine di verificare la fondatezza del credito in diritto e l'eventuale rideterminazione del quantum.
Il provvedimento in questione (il n. 1008/2020, pubbl. il 08/04/2020, RG n. 11612/2016)
è passato anche in giudicato, come da attestazione prodotta da parte opposta. Pertanto, il presente giudicante, considerato che la sentenza è intervenuta tra le parti principali del rapporto, ovvero la banca opposta con la quale il rapporto obbligatorio è sorto e la debitrice che ha assunto il debito, ed ha interessato esattamente il credito oggetto del decreto ingiuntivo, essa può essere considerata pienamente anche per il presente giudizio.
In occasione di quel giudizio, il Tribunale, anche con l'ausilio di CTU, ha rideterminato il quantum del credito per cui è (anche qui) causa ad euro 229.334,22.
La relazione depositata, cui ci si rimanda integralmente, può essere utilizzata, in quanto redatta in applicazione di corretti principi di diritto ed in linea con l'evoluzione della giurisprudenza.
pagina 6 di 8 Verificata e condivisa la motivazione in diritto del provvedimento e considerata ed altresì la correttezza dell'elaborato contabile d'ufficio prodotto per quel procedimento, considerato, altresì – è bene ripetere – che il giudizio attiene esattamente alle stesse parti principali – in particolare la soc. cui la è legata per un rapporto di Pt_1 Pt_1
garanzia, non autonomo – può con ragionevolezza estendersi a questo procedimento l'efficacia del giudicato di quella sentenza al credito oggetto del decreto ingiuntivo.
Considerato, pertanto, che, a seguito dell'analisi contabile, come accertato nel provvedimento finale vergato dall'intero collegio giudicante, il quantum è sostanzialmente cambiato, deve concludersi, nei confronti dell'unica opponente che ha riassunto il giudizio in data 7.4.2022, con la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna al pagamento del quantum stabilito in consulenza.
Per le altre parti dovrà invece statuirsi la definitiva estinzione del giudizio.
Le altre questioni, incluse le exceptio doli generalis, le eccezioni su violazione dei principi di correttezza e buona fede, nonché la spiegata riconvenzionale, possono intendersi superate, anche secondo il criterio della ragione più liquida, attesa anche la fondatezza in diritto del credito, considerato quanto statuito definitivamente nel giudizio
R.G. n. R.G. 11612/2016 e sostanzialmente confermato anche al giudizio n. R.G.
2264/2018, Repert. n. 2955/2019, del 15/05/2019.
Per ciò che attiene il regime delle spese di lite del presente procedimento, può essere regolato con una totale compensazione, atteso che il consulente ha rideterminato il credito, non rendendo del tutto peregrine le richieste attoree, per quanto conclude con una quantificazione simile al titolo opposto.
Diversamente, per ciò che attiene al procedimento di cui al n. R.G. 2264/2018, Repert.
n. 2955/2019, del 15/05/2019, con il quale il collegio ha demandato la definizione delle spese al merito della controversia, deve disporsi il pagamento delle spese di lite per quello specifico giudizio a favore dei resistenti (intestati opponenti), atteso che la banca
è stata in quel frangente totalmente soccombente, quantificate (proc. Cautelari, complessità bassa – atteso che il collegio ha rilevato che non fosse necessaria neanche pagina 7 di 8 attività istruttoria, essendo del tutto documentale) valori medi, escludendo l'attività istruttoria, in quanto non concretamente svolta,
P.Q.M.
DICHIARA estinto il giudizio per la , Parte_1
e Parte_1 Parte_1
;
[...]
ACCOGLIE l'opposizione proposta e, per l'effetto, REVOCA nei suoi Parte_1
confronti il decreto ingiuntivo opposto n. 2532/2014, n. R.G. 4187/2014, emesso dal
Tribunale di Salerno in data 25.8.2014;
CONDANNA nei limiti delle garanzie prestate, al pagamento di euro Parte_1
229.334,22 nei confronti della società . Controparte_1
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio;
CONDANNA la al pagamento delle spese di lite sostenute dai Parte_2
resistenti nel giudizio recante RG n. 2264/2018, Repert. n. 2955/2019, del 15/05/2019, che si liquidano in complessivi euro 3.228,00, oltre spese generali, IVA, CAP e accessori di legge, da distrarsi a favore dell'avv. Sabatino Antonio per dichiarato anticipo;
MANDA in cancelleria per le dovute comunicazioni.
Salerno, lì 27.05.2025
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52
D.L.vo n. 196/03.
Il Giudice unico
Dr.ssa Barbara Iorio
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