Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 10/03/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2248/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato il 09/10/2024, da:
(C.F. ), nata a [...]-CHIOVENDA (VB) il Parte_1 C.F._1
28/03/1979, e residente in [...];
e
(C.F. ), nato a [...]-CHIOVENDA (VB) il Controparte_1 C.F._2
31/01/1973, e residente in [...];
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Maria Grazia MEDALI presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Domodossola, via Cioia di Monzone, 8, giusta procura rilasciata in calce al ricorso;
RICORRENTI
Oggetto: separazione personale su domanda congiunta
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“L'On. Tribunale adito voglia omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi convenuta congiuntamente alle seguenti
C O N D I Z I O N I
“Autorizzare i coniugi a vivere separati e pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti concordate condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
il marito ha già asportato i propri effetti personali;
3) i figli minori e saranno affidati in via condivisa ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2
residenza anagrafica presso la madre;
i pernottamenti presso il padre avverranno liberamente anche in considerazione delle esigenze lavorative del padre;
tutto ciò avverrà anche nelle feste comandate
e nelle vacanze;
4) il marito verserà alla moglie quale contributo al mantenimento dei figli e Per_1 Per_2
l'importo di € 1.000,00 mensili (€ 500,00 per ciascun figlio) oltre alla metà delle spese straordinarie, preventivamente concordate;
l'importo indicato sarà annualmente indicizzato secondo l'Istat;
5) il marito verserà alla moglie l'importo di € 500,00 al mese quale contributo al mantenimento, importo annualmente indicizzato;
la moglie si farà carico del pagamento delle rate di mutuo relative alla casa coniugale;
6) i coniugi rilasciano assenso al rilascio reciproco e per i figli di passaporto e documenti equipollenti;
7) le spese legali del presente procedimento saranno compensate tra le parti.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, depositato, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, in data 09/10/2024, e Parte_1
premesso di avere contratto matrimonio in Pieve Vergonte (VB) in data Controparte_1
11/06/2005 hanno chiesto, con domanda congiunta, emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta.
Le parti si sono avvalse della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte, con le quali hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e le condizioni concordate.
Pertanto, cessata la comunione materiale e spirituale e intervenuto il PM, sussistono i presupposti per l'accoglimento della concorde e congiunta istanza di separazione, atteso che l'accordo raggiunto anche in ordine al mantenimento dei figli minori è rispondente al loro superiore interesse.
Si dà atto che la moglie si farà carico del pagamento delle rate di mutuo relative alla casa coniugale;
e che i coniugi rilasciano assenso al rilascio reciproco e per i figli di passaporto e documenti equipollenti.
Le spese legali del presente procedimento saranno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando in camera di consiglio, così provvede:
- dichiara la separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1
uniti in matrimonio in Pieve Vergonte (VB) in data 11/06/2005; Controparte_1 - affida i figli minori e in via condivisa ad entrambi i genitori, residenza Per_1 Per_2
anagrafica presso la madre;
- assegna la casa coniugale, con gli arredi, alla moglie;
- dà facoltà al padre di poter vedere e tenere i figli con sé liberamente in considerazione delle esigenze lavorative del padre;
anche nelle feste comandate e nelle vacanze;
- pone a carico del padre l'obbligo di versare, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, l'importo di € 1.000,00 mensili (€ 500,00 per figlio); l'importo indicato sarà annualmente indicizzato secondo l'Istat;
- pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di provvedere nella misura pari al 50% ciascuno, alle spese straordinarie per i figli;
- pone a carico del marito l'obbligo di versare l'importo di € 500,00 al mese quale contributo al mantenimento della moglie, importo annualmente indicizzato;
- prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge.
Così deciso in Verbania il 28/02/2025.
Il Giudice rel. dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente dott.ssa Monica BARCO