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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 04/04/2025, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
SENT.N°_______
REPUBBLICA ITALIANA R.G. N° 1069/2018
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. N°________
Rep. N° ________ La Corte di Appello di Bari - Seconda Sezione Civile-, composta dai signori magistrati:
1)dott. Filippo Labellarte Presidente
OGGETTO:
Contratti bancari
2) dott. Matteo Antonio Sansone Consigliere
3) avv. Giuseppe Dellosso Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente -------------------------------------------------------------------------
S E N T E N Z A
nella causa civile di nuovo rito, di appello, avverso la sentenza n. 2565/2017, emessa dal
Tribunale di Trani, il 13.11.2017, pubblicata 1'1.12.2017, nella causa iscritta al n. 4399/2009
R.G., non notificata;
tra con sede in Trani in persona dell'amministratore e legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, dott. , quest'ultimo anche in proprio e CP_2
nato a [...] il [...], entrambi in qualità di fideiussori della Parte_1
stessa società rappresentati e difensi dagli avv.ti Giovanni Franzese e Controparte_1
Caterina Ventura in forza di procura in calce all'atto di appello;
-appellanti -
e
con sede legale in Milano rappresentata e difesa dall'Avv.to Paola Controparte_3
Alberta Laterza giusta procura generale alle liti per notar di Bologna del Per_1
29.10.2010, rep.115840 - racc.33105, rilasciata dal Sig. nella qualità di Persona_2
Direttore Generale
- appellati –
* * * * * *
1 All'udienza collegiale del 30.06.2023 la causa è passata in decisione, senza concessione dei ermini ex art. 190 c.p.c. sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come formulate in atti e precisate a verbale di udienza, come di seguito:---------------------------------------------------
per l'appellante: dichiarare nulla ed improduttiva di effetti, per violazione dell'art. 1284
c.c. la clausola di rinvio agli usi per la determina-zione degli interessi convenzionali;
accertata, in ogni caso, l'applicazione di interessi secondo saggi ultra-legali, dichiarare
non dovute le somme richieste e percepite nel corso degli anni a tale titolo;
dichiarare nulla
ed improduttiva di effetti, per violazione dell'art. 1283 c.c. la clausola anatocistica, relativa
al computo trimestrale degli interessi;
dichiarare nulle e/o inefficaci le altre clausole
contenute nel contratto di conto corrente;
dichiarare nulle e/o inefficaci, perché vessatorie,
le clausole contenute nei contratti fideiussori sottoscritti da e CP_2 [...]
dichiarare inesistente il credito di € 145.395,14 = (al 30.06.2009) nei confronti Pt_1
della e dei suoi fideiussori;
determinare il credito dell'attrice nella Controparte_1
misura di € 1.025.233,86= ovvero in quell'altra, maggiore o minore, determinata a seguito
della CTU espletata nel giudizio di primo grado, essendo, quella espletata nel secondo
grado, del tutto, irrilevante, incongrua ed ininfluente;
condannare al pagamento della
somma predetta oltre agli interessi ed al danno da svalutazione monetaria fino al soddisfo;
accertato e dichiarato il passaggio in giudicato del capo della sentenza con cui il Tribunale
di Trani ha rigettato la domanda di accertamento del credito della e, venuta meno la CP_4
causa della detenzione dei titoli rilasciati a garanzia del debito, ordinarne la loro
restituzione e/o svincolo dalla garanzia a suo tempo prestata;
condannare, in ogni caso, al
risarcimento del danno nella misura che la Corte vorrà liquidare secondo equità;
condannare al pagamento delle spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio
da distrarsi in favore degli avv.ti Giovanni Franzese e Caterina Ventura che se ne
dichiarano antistatari;
condannare al pagamento delle spese, competenze ed onorari del
sub-procedimento cautelare da distrarsi in favore degli avv.ti Giovanni Franzese e Caterina
Ventura che se ne dichiarano antistatari.
2 per l'appellata: rigettare integralmente l'appello perché del tutto infondato in punto di fatto
e di diritto per le ragioni esposte;
con conferma, per l'effetto, dell'impugnata sentenza;
condannare gli appellanti al pagamento di spese e compensi del presente grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 14.12.2009 la ed i suoi fideiussori, Controparte_1
e convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Trani la CP_2 Parte_1
ora al fine di accertare una serie di nullità Controparte_5 Controparte_3
riguardanti sia il contratto di conto corrente che le polizze fideiussorie, chiedendo il ricalcolo del saldo del conto corrente da cui sarebbe rinvenuto un credito a favore della correntista e ordinando la restituzione di alcuni titoli rilasciati all'epoca in bianco a garanzia del debito.
Gli attori, a sostegno delle domande, deducevano di aver sottoscritto in data 9.01.1978
presso il - filiale di Trani - (ora un contratto CP_6 Controparte_7
di conto corrente n. 09560000691, successivamente trasformatosi nel n. 69132 e poi nel n.
400078930, per il quale era stata pretesa la garanzia fideiussoria da parte di CP_2
e ed il rilascio a garanzia di titoli in bianco per l'importo di ex-lire Parte_1
50.000.000.
Inoltre, la società deduceva che per tutta la durata del rapporto la banca aveva applicato al rapporto clausole nulle e illegittime nonché condizioni mai pattuite quali quelle relative all'applicazione delle commissioni di massimo scoperto, di pagamento di spese e di commissioni mai pattuite, attribuendo valute diverse alle operazioni in addebito ed in accredito, antergando le prime e postergando le seconde, con un TEG applicato dalla banca superiore al tasso soglia usura, commissioni di massimo scoperto nulle ed illegittime per mancanza di causa.
Inoltre, a suo dire, la aveva arbitrariamente ed illegittimamente addebitato sul conto CP_4
corrente ordinario operazioni e competenze relative ad altri conti e rapporti giuridici
(30012194; 30002695; 65009293; 32002293; 056000301; 0956500306; 0956500101;
0956000061; 0956500151; 0956500161; 0956500136; 095600751; 0956000741;
3 000400875051), e che tali addebiti avevano comportato un notevole appesantimento del conto corrente aggravando ulteriormente gli effetti anatocistici.
Infine, i contratti fideiussori sottoscritti da e erano da CP_2 Parte_1
dichiararsi inefficaci e, quindi, nulli, a causa della vessatorietà delle clausole contenute e per l'indeterminatezza dell'oggetto.
Si costituiva in giudizio, la banca convenuta, la quale eccepiva l'incompletezza della documentazione contabile in atti, l'irripetibilità dei pagamenti annotati sul conto, sia perché
eseguiti spontaneamente agli effetti dell'art. 2034 c.c.., che coperti da prescrizione decennale.
Nel merito, contestava gli avversi assunti e chiedeva il rigetto delle domande;
in via riconvenzionale, chiedeva di accertare il saldo del rapporto 69132 intestato alla CP_1
alla data del 30.6.2009 ed il conseguente diritto di credito della banca nei confronti della
[...]
correntista oltre che nei confronti dei garanti e CP_2 Parte_1
Nel corso del giudizio veniva ammessa ed espletata CTU contabile.
Il Tribunale di Trani, con la sentenza impugnata n. 2565/2017, rigettava la domanda di ripetizione di indebito proposta dagli attori, i quali pur avendo prodotto il contratto di apertura del conto corrente (riportante la data del 9.1.1978) non avevano prodotto tutti gli estratti conto, atteso che, come rilevato dal c.t.u., gli estratti conto depositati partivano dal
2.1.1986 (otto anni dopo l'apertura del conto) e, per il periodo successivo, la documentazione non era neppure continua per tutti gli anni di durata del conto, sia in relazione agli estratti conto (lista movimenti) che in relazione ai conti scalare per tutti i trimestri del 1993,1994,
1°, 2° e 30 trimestre 1995 e 2° trimestre 2005.
Quindi, per il giudice di primo grado, pur risultando documentalmente provata la presenza di clausole nulle nel contratto (in primis: manca la determinazione per iscritto del tasso
debitore ed è prevista la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi), l'incompletezza degli estratti conto, tenuto conto della durata del rapporto, superiore ai 30 anni, la documentazione non consentiva la completa ricostruzione dei rapporti di dare/avere tra le
4 parti, “avendo il nominato CTU dovuto far ricorso ad interpolazioni o a c.d. “scritture di
raccordo” per raccordare i periodi per i quali mancavano gli estratti conto”.
Per tale ragione, il giudice di primo grado rigettava la domanda attorea di ripetizione di indebito, e la domanda riconvenzionale proposta dalla banca.
Con atto di citazione in appello notificato il 9.4.2018, la Controparte_1 [...]
e hanno impugnato la sentenza di primo grado emessa dal CP_2 Parte_1
Tribunale di Trani con diversi motivi di gravame.
Si è costituita la banca, la quale ha chiesto il rigetto della domanda e la condanna alle spese.
La Corte ha disposto una parziale rinnovazione della CTU con una richiesta di chiarimenti integrativi all'esito dei quali, si è riservata per la decisione.
Motivi della decisione
Con il primo motivo, la società appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice di primo grado pur accertando documentalmente la presenza di clausole nulle nel contratto di conto corrente ha rigettato la domanda di ripetizione delle somme illegittimamente percepite dalla e quella di risarcimento dei danni, nonché quella di CP_4
restituzione dei titoli consegnati a garanzia del credito riveniente dallo scoperto dei rapporti intrattenuti dalla debitrice principale Controparte_1
A tal proposito la società ha richiamato quella giurisprudenza che consente di rideterminare il saldo di conto corrente anche in assenza di alcuni estratti conto.
A dire dell'appellante, il CTU, dott. avrebbe potuto ricostruire l'intero Persona_3
rapporto poiché solo per limitati periodi non erano stati prodotti gli estratti di conto corrente,
che si sarebbero potuti colmare allegando le scritture contabili risultanti dal libro giornale di essa correntista.
Il motivo è fondato per quanto di ragione.
Come ha affermato dalla Corte suprema di cassazione, in caso di domanda di ripetizione di indebito oggettivo l'onere della prova grava sul creditore istante, il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa, e quindi sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una
5 causa che lo giustifichi (Cass. 13 novembre 2003, n. 17146; sull'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento, cfr. pure, ad es.: Cass. 14 maggio
2012, n. 7501; Cass. 10 novembre 2010, n. 22872; Cass. 9 febbraio, n. 2903; Cass. 17 marzo
2006, n. 5896); sicché' spetta all'attore documentare, attraverso gli estratti conto, gli addebiti illegittimamente attuati in suo danno e le somme percepite dalla in dipendenza di essi. CP_4
Con riferimento al periodo per cui manchi idonea documentazione delle intercorse movimentazioni del conto, l'attore non potrebbe dunque aspirare a un azzeramento del saldo:
una tale operazione si tradurrebbe infatti nel riconoscimento, in assenza di idonei riscontri,
di pregressi illegittimi addebiti per un importo corrispondente al saldo passivo documentato dalla alla suddetta data. CP_4
Né vale opporre l'onere, in capo alla di produrre gli estratti conto a far data dal CP_4
momento di apertura del conto.
Infatti, se è vero che tale onere sussiste, la Banca non potendovisi sottrarre invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni (Cass. 25
maggio 2017, n. 13258; Cass. 20 aprile 2016, n. 7972; Cass. 18 settembre 2014, n. 19696;
Cass. 26 gennaio 2011, n. 1842; Cass. 25 novembre 2010, n. 23974; Cass. 10 maggio 2007,
n. 10692), esso opera con riferimento al diritto di pagamento azionato dalla banca: mentre,
se ad agire in giudizio è il correntista, l'onere di provare l'andamento del conto dal suo inizio incombe su detto soggetto.
Quindi, il correntista che agisce in giudizio per la restituzione di quanto indebitamente riscosso dalla ha l'onere di dimostrare, nella sua precisa entità, l'appostazione in conto CP_4
di somme non dovute, successivamente oggetto di riscossione da parte dell'istituto di credito.
Alla stregua di tale principio, infatti, il correntista, ove non provveda a produrre gli estratti conto dall'inizio del rapporto – dando così integrale dimostrazione degli addebiti e delle rimesse che siano stati operati – non può pretendere l'azzeramento del saldo debitorio documentato dal primo degli estratti conto utilizzabili per la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti, potendo l'accertamento giudiziale prendere le mosse proprio da tale
6 evidenza contabile, ossia di di effettuare la ricostruzione dell'andamento del conto corrente effettuando i conteggi dal primo saldo disponibile, in questo caso a debito della società
correntista, fino al saldo finale laddove in tale periodo sussiste una continuità della documentazione tale consentire la ricostruzione dell'ultimo periodo.
Quindi, la incompletezza della documentazione costituita dagli estratti conto in definitiva,
non può giustificare il rigetto della domanda di ripetizione di indebito avanzata dal correntista, qualora attraverso la documentazione prodotta sia possibile anche con la consulenza tecnica di ufficio pervenire alla ricostruzione delle condizioni applicate dall'istituto bancario escludendo gli addebiti illegittimi per violazione di legge in modo da rideterminare il saldo del conto.
Dalla produzione documentale si è potuto ricavare che le operazioni contabilizzate sugli estratti di conto corrente bancario relativi al conto corrente ordinario n.400078930 (già
69132 e precedentemente 0956 0000691) intrattenuto dalla società Controparte_1
con sede a Trani, presso la Filiale di Trani della Controparte_7
partono dal saldo iniziale negativo di euro 105.640,74 (equivalenti di lire 204.549.003) al
01/01/1996 e con continuità terminano il 30/06/2009, con l'addebito di “imposta di bollo conto corrente DPR 642/72 legge 35/95” di euro 18,45, con saldo finale dell'ultimo estratto conto disponibile a debito della società correntista di euro 145.395,14.
Il CTU ha esaminato la documentazione agli atti, ed ha rilevato la continuità per quanto attiene i “fogli capitale” degli estratti conto, ossia i fogli in cui vengono riportate in ordine cronologico tutte le operazioni transitate sul conto corrente, mentre ha rilevato la mancanza del conto scalare relativo al 2° trimestre 2005, non necessitando l'operazione di raccordo in quanto sono presenti agli atti gli estratti conto del 1° trimestre 2005, sia fogli scalari che fogli capitale.
Ciò che risulta mancante nella documentazione è il conto scalare del 2° trimestre 2005, che come riferito dal CTU non implica la necessità di alcun raccordo, essendo tutte le competenze bancarie di tale trimestre risultate addebitate nel foglio capitale dell'estratto 7 conto.
La parte attrice ha prodotto il contratto di apertura del conto corrente (riportante la data del
9.1.1978) e gli interessi dovuti dal correntista sono stabiliti nel contratto secondo le condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito operanti su piazza.
Si tratta di una clausola nulla quanto al riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, perché priva del carattere di univocità, per difetto di inequivoca determinabilità dell'ammontare del tasso (Cass. 26.9.2019, n. 24048).
Pertanto al c.t.u. è stato chiesto di applicare il saggio legale ex articolo 1284 del codice civile pro tempore vigente senza capitalizzazione degli interessi, con eliminazione delle commissioni di massimo scoperto e delle spese di tenuta conto in quanto non pattuite fino al contratt0 di apertura di credito del 8/07/2002.
Dal 9/07/2002 sono state rinvenute le pattuizioni del tasso d'interesse debitore, mentre,
per quanto riguarda invece il tasso degli interessi creditori, poiché è stata rinvenuta la pattuizione dal 14/08/2007 dello 0,01%, è stato applicato tale tasso fino al 30/06/2009 a decorrere dal 14/08/2007, mentre dal 09/07/2002 al 13/08/2007 è stato applicato il tasso legale del 3% fino al 31/12/2003, del 2,5% dall'01/01/2004 fino al 14/08/2007 più favorevoli al correntista.
E' stato chiesto inoltre al CTU l'azzeramento della CMS per tutto il periodo esaminato in quanto dai contratti prodotti non risulta sufficiente determinato il periodo e l'importo senza rilevare superamento del tasso-soglia quale usura sopravvenuta né ai fini dell'usura originaria.
Il conteggio (cfr. all. doc. n.28) evidenzia al 30/06/2009 un saldo finale del conto corrente pari ad euro 97.734,56 a credito del cliente correntista.
Infine, è stato chiesto al CTU per completare l'accertamento peritale, poiché evidenziato nelle proprie osservazione dalla difesa della parte appellante, “l'espunzione totale degli
addebiti per interessi e competenze derivanti da altri rapporti (conti anticipi) per euro
173.943,97 nel periodo indicato (01.01.1996 al 09.07.2022) e successivamente (dal
8 09.07.2002 fino alla data della domanda 30.06.2009) scorporando tutti gli addebiti privi di causa non risultante da contratti prodotti nel giudizio.
In tale periodo risulterebbe che sul predetto conto siano confluiti dall'01/01/1996 al
30/06/2009 spese e competenze per complessivi euro 173.813,75 a titolo di “giroconto competenze”.
E' utile, infine, rammentare che il conto anticipi è uno strumento di natura prettamente contabile nella prassi bancaria, privo di autonomia strutturale e funzionale, ma finalizzato alla annotazione delle operazioni relative alla anticipazione di fatture, da regolare poi nell'ambito del rapporto principale di conto corrente;
pertanto, il saldo passivo del conto anticipi non può da solo risultare indice di "scoperto", dovendosi il relativo "saldo" riversare nel conto principale, sul quale le operazioni integranti anticipazioni affluiscono mediante giroconto.
Le rimesse annotate sui conti anticipi non hanno natura solutoria e non sono revocabili,
costituendo tali conti una mera evidenza contabile dei finanziamenti per anticipazioni su crediti concessi dalla al cliente, ove vengono annotati in "dare" le anticipazioni erogate CP_4
al correntista ed in "avere" l'esito positivo della riscossione del credito, sottostante agli effetti commerciali presentati dal cliente.
Il rapporto tra la banca e il cliente viene rappresentato, invece, esclusivamente dal saldo del conto corrente ordinario, ove affluiscono tutte le somme portate dai titoli, dalle ricevute bancarie e dalle fatture presentate per l'incasso, somme che possono essere considerate pagamenti nei limiti in cui abbiano contribuito a ridurre lo scoperto del conto ordinario. (cfr.
in tal senso Cassazione civile sez. I, 16/03/2018 n. 6575).
L'appellante ha sostenuto che la aveva arbitrariamente ed illegittimamente addebitato CP_4
sul conto corrente ordinario operazioni e competenze relative ad altri conti e rapporti giuridici (30012194; 30002695; 65009293; 32002293; 056000301; 0956500306;
0956500101; 0956000061;0956500151; 0956500161; 0956500136; 095600751;
0956000741; 000400875051).
9 Tali addebiti, a dire dell'appellante, avevano comportato un notevole appesantimento del conto corrente aggravando ulteriormente gli effetti anatocistici.
Mentre, su tale punto la banca si è difesa allegando che le competenze relative ai rapporti n.
3/12194, n. 3/2695, n. 320022-93, n. 4/875051, n. 65/92193, n. 65/9293, n. 875051, in quanto relative a conti anticipi non compiutamente documentati e provati e non oggetto di specifica contestazione e domanda non potrebbero essere eliminate dal ricalcolo in quanto sarebbero delle mere annotazioni contabili di addebito per il correntista che non concorrono alla formazione delle competenze trimestrali.
La banca ha evidenziato che le stesse, unitamente a tutti gli addebiti con diversa causale
(assicurazione, canone mensile, canoni fissi mensili, etc..) sono delle mere annotazioni contabili di addebito per il correntista che non concorrono alla formazione delle competenze trimestrali del rapporto di conto corrente ordinario.
Quindi, la società correntista aveva l'onere di allegare e dimostrare oltre all'esistenza di specifiche poste passive confluite sul conto corrente oggetto di causa rispetto alle quali l'applicazione delle stesse avrebbe determinato esborsi maggiori anche i singoli contratti e le relative pattuizione date da poter accertare se ci fossero competenze annotata diverse rispetto a quelli contrattualmente dovute.
La società correntista non ha contestato l'addebito di tale competenze ma gli effetti anatocistici che avrebbero prodotto tali annotazioni.
Ebbene, rilevato che gli estratti conto attestano il giroconto sul conto ordinario delle competenze e delle spese maturate su diversi e autonomi conto anticipi, i cui saldi evidenziano solo movimenti in conto capitale, non è possibile rilevare se le competenze maturate sul conto anticipi risulta coerente con le previsioni contrattuali, appunto funzionali a creare strumento per la negoziazione anticipata con la banca delle fatture, trattenendo l'interesse inteso come costo dell'operazione.
Il periodico giroconto sul conto ordinario delle competenze maturate sui conti anticipi comporta infatti una sostanziale capitalizzazione delle prime e si risolve dunque - ove tale
10 modalità di addebito non sia stata specificamente prevista e regolata in contratto - in un surrettizio aumento dei tassi di interesse convenuto.
Tuttavia, sarebbe stato necessario che la società avesse prodotto i rispettivi contratti dei singoli conti come era suo onere e, per tale ragione, in mancanza di documentazione provante le condizioni contrattuali, la domanda di ripetizione delle somme confluite nei conti, peraltro contestati da parte della società solo sotto l'effetto anatocistico, non possono essere riconosciute, in quanto nel caso in cui il correntista agisce in giudizio per la ripetizione di indebito (nella specie: si tratta di illegittimità delle condizioni applicate ai rapporti di conto anticipi del conto corrente quali applicazione di interessi anatocistici), incombe sullo stesso,
ai sensi e per gli effetti dell'art. 2967, comma 1 c.c., l'onere di allegare i fatti posti a base della domanda, ossia, dimostrare l'esistenza di specifiche poste passive del conto corrente oggetto di causa rispetto alle quali l'applicazione delle stesse avrebbe determinato esborsi maggiori rispetto a quelli contrattualmente dovuti, né la carenza di prova quale la produzione del contratto può essere sopperita dalla consulenza di parte in quanto le deduzioni svolte dal consulente sulla illegittimità delle condizioni sono generiche e prive di ogni minimo riscontro, per cui non possono essere poste a fondamento per l'accoglimento della domanda nè costituire valido elemento di prova.
Con un secondo motivo, i fideiussori, E hanno CP_2 Parte_1
chiesto dichiararsi la nullità e l'inefficacia, perché vessatorie, delle clausole contenute nei contratti fideiussori sottoscritti da e ex artt. 1469 bis e 1469 CP_2 Parte_1
quinquies, rilevando che le stesse non erano state oggetto di specifica trattativa essendo intervenuta la sottoscrizione di moduli e formulari nonché la loro nullità per indeterminatezza dell'oggetto e dei soggetti garantiti in quanto il giudice di primo grado avrebbe dovuto esaminare autonomamente la relativa domanda senza che fosse dichiarata assorbita sia dalla domanda di rigetto della società correntista che quella riconvenzionale della banca.
La parte appellante ripropone sostanzialmente le censure di nullità delle fideiussioni
11 presentandole in maniera generica e limitato a una mera riproposizione delle censure svolte in primo grado, che il giudice aveva ritenuto assorbita in quanto la domanda riconvenzionale della banca di pagamento, non adeguatamente provata, era stata rigettata, oltre alla genericità
della relativa contestazione.
In questa sede i fideiussori hanno riproposto la questione con la stessa genericità pur non avendo la banca riproposto la propria domanda riconvenzionale di pagamento per la quale avevano prestato fideiussione.
Le copie delle due fideiussioni del 24.09.1979 prodotte dalla parte appellante, ai numeri 5 e
6 del fascicolo di primo grado, presentano un modello predisposto dalla banca e recano una doppia sottoscrizione per ognuno dei due moduli degli obbligati con l'indicazione della società a favore del quale è stata prestata la relativa fideiussione.
Orbene, non è molto chiaro che tipo di nullità gli appellanti eccepiscono e, in ogni caso, a quali clausole si riferiscono, avendo genericamente fatto riferimento alla indeterminatezza dell'oggetto, dei soggetti garantiti, né oggetto di specifica trattativa.
La fideiussione omnibus è caratterizzata dall'impegno assunto da un soggetto (privato,
società o altra banca) verso una banca, con cui il primo garantisce l'adempimento di tutti i debiti - compresi quelli che potranno sorgere successivamente al rilascio della fideiussione
- che un terzo (beneficiario della garanzia, debitore principale della banca) risulterà avere verso la banca nel momento della scadenza pattuita, ovvero nel momento in cui la banca deciderà di recedere dal rapporto e domandare il saldo dei propri crediti.
In tal caso, ove il debitore principale non sia in grado di provvedere all'estinzione dei propri debiti, la banca potrà rivolgersi al fideiussore omnibus, il quale non potrà opporre di non essere a conoscenza dell'entità dei debiti del garantito verso la banca creditrice.
La fideiussione omnibus concretizza, in sostanza, una particolare ipotesi di fideiussione per obbligazioni future ex art. 1938 c.c., la cui specificità sta nel fatto che è futuro, rispetto al momento della conclusione del contratto di fideiussione, non solo il sorgere del credito, ma può essere futuro anche l'atto generatore del credito.
12 Ciò detto, va esclusa la nullità della detta fideiussione per indeterminatezza dell'oggetto,
essendo lo stesso determinabile per relationem, in quanto il garante sa, quando assume il suo impegno, che potrà essere tenuto a rimborsare alla banca tutti i debiti che verso di questa dovesse assumere il soggetto a cui favore ha rilasciato la fideiussone omnibus.
Mentre la "doppia firma", come sottoscrizione ulteriore, diversa e separata da quella apposta per la generica adesione al contenuto del contratto, ha portato all'attenzione dell'aderente la contestuale presenza in contratto di una clausola di contenuto vessatorio.
Qualora sia presente più di una clausola vessatoria, queste possono essere sottoscritte anche con un'unica firma, in via cumulativa, purché il richiamo non sia effettuato in maniera generica e tale da rendere difficoltosa la conoscenza del contenuto vessatorio, in quanto lo spirito della norma impone la scelta di una tecnica redazionale idonea a suscitare l'attenzione del sottoscrittore sul significato delle clausole specificamente approvate (Cass. civ.,
31/10/2016, n.22026).
Pertanto, risulta pienamente legittimo il richiamo numerico alla clausola della quale sia sinteticamente descritto l'oggetto in quanto, lungi dall'essere confuso ed ingannevole, appare idoneo a richiamare nel contraente il suo sommario contenuto.
Per tale ragione, il motivo non può trovare accoglimento.
Con un terzo motivo, la società ha chiesto nelle conclusioni la restituzione di titolo rilasciati
“in bianco” a garanzia del debito, mentre nel corpo dell'atto di impugnazione ha specificato che e per svariati anni fa, furono costretti ad acquistare i Parte_1 CP_2
titoli “fondi Pioneer Investiments [...] PF AZ crescita P ed a costituirli nel deposito titoli n. 34956/10319284 a garanzia del presunto debito riveniente dallo scoperto dei rapporti intrattenuti dalla Tecnoshoes con la che avevano alla data del Controparte_7
30.09.2017 un controvalore di € 85.964,51.
A loro dire, la non avrebbe contestato di aver ricevuto detti titoli né chiesto il rigetto CP_4
della domanda di restituzione.
A tal proposito nel giudizio di appello ha proposto un ricorso ex.art. 700 c.p.c. in corso di
13 causa.
Tuttavia, di tale rilascio di titoli in bianco per l'importo di circa euro 100.000 a garanzia del credito, di cui ha chiesto la restituzione la parte appellante non ha fornito alcuna prova, come evidenziato anche dalla banca appellata.
Mentre, nell'atto di appello la difesa pur chiedendo la restituzione dei titoli in bianco nelle proprie conclusioni, fa riferimento a fondi di investimento costituiti in un deposito titoli a garanzia del credito della banca, in ordine ai quali deposita, un estratto conto al 30.9.2017
con una nuova produzione documentale del tutto inammissibile.
Tale questione è del tutto nuova nel giudizio di appello e l'art 345 c.p.c. impedisce, infatti,
che possano essere esaminate ragioni di indagine diverse da quelle sviluppate ed esplorate dal giudice di primo grado, con conseguente inammissibilità delle nuove domande o delle nuove eccezioni proposte dalle parti.
Il divieto dello "ius novorum" non concerne soltanto le allegazioni in fatto e l'indicazione degli elementi di prova, ma anche (e soprattutto) la specificazione delle "causa petendi" fatte valere in giudizio a sostegno delle azioni e delle eccezioni, pur se la nuova prospettazione sia fondata sulle stesse circostanze di fatto, ma non si risolva in una semplice precisazione di una tematica già acquisita al giudizio.
Pertanto, il motivo di appello oltre ad essere infondato, e altresì inammissibile per quanto riguarda i fondi indicati dalla società appellante sia nell'atto di appello che nel ricorso ex-
art. 700 c.p.c.
Pertanto, l'appello merita accoglimento per quanto di ragione, con una rideterminazione del credito in favore della società correntista di Euro 97.734,56 oltre interessi legali dalla data della domanda al soddisfo.
In considerazione della riforma della sentenza di primo grado si procede ad una nuova regolamentazione delle spese processuali che assorbe il motivo di impugnazione relativa alla operata compensazione delle spese processuali stabilita dal giudice di primo grado, con una valutazione unitaria e globale della lite e del procedimento cautelare.
14 Le spese processuali del doppio grado di giudizio si liquidano nella misura in dispositivo secondo il principio della soccombenza, avuto riguardo al valore della causa (valore
52.000,00-260.000,00), con una parziale compensazione del 50% per il rigetto delle ulteriori domande proposte dagli appellanti, ponendo la residua metà a carico della appellata. CP_4
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari - Seconda Sezione Civile -, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dalla società dal dott. Controparte_1 [...]
, e da avverso la sentenza n. 2565/2017, emessa dal CP_2 Parte_1
Tribunale di Trani, il 13.11.2017, pubblicata 1'1.12.2017, non notificata, così provvede:
1) Accoglie l'appello per quanto di ragione e, in riforma della sentenza di primo grado,
condanna la banca appellata al pagamento in favore della società Controparte_1
della somma di Euro 97.734,56 oltre interessi legali dalla data della domanda al soddisfo;
2) Rigetta le domande proposte dai fideiussori e CP_2 Parte_1
3) Rigetta tutte le altre domande proposte dalla società in quanto infondate Controparte_1
e inammissibili come in motivazione;
4) Condanna la banca appellata al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio in favore degli appellanti, compensandole per la metà, ponendo la residua metà
a carico della banca appellata, che liquida per l'intero quanto al primo grado in Euro
392,96 per spese ed Euro 12.000,00 per compensi, quanto al grado di appello in Euro
2.650,00 per spese, Euro 14.000,00 per compensi, oltre alle spese generali, CAP ed IVA
come per legge, oltre alle spese di CTU come liquidate in decreto, con la medesima compensazione, da distrarsi in favore dei difensore della società appellante che si sono dichiarati anticipatari.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio in videoconferenza 20.01.2024
Il Giudice ausiliario relatore
avv. Giuseppe Dellosso
Il Presidente
dott. Filippo Labellarte
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