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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 18/09/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 481/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Nella persona del G.O.P. Dott. Carlo Marco Sgrignuoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 481/2023 del ruolo generale, passata in decisione il 13.03.2025 e promossa:
[...]
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
OCCHIONERO LUIGI e con lui elettivamente domiciliato presso il suo studio in Termoli
(CB) alla via Corsica n. 92; pec: Email_1
-ATTORE- CONTRO (C.F. ), già Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
con sede in Mogliano Veneto (TV), in persona del legale
[...]
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. FERRI ANTONIO e con lui elettivamente domiciliata presso il suo studio in Campobasso (CB) al corso Mazzini n.
112; pec: Email_2
-CONVENUTA- NONCHÈ CONTRO
(C.F. ) P_ C.F._2
-CONVENUTO CONTUMACE-
pagina 1 di 7 OGGETTO: lesioni personali .
CONCLUSIONI
Il Giudice ha trattenuto la causa in decisione all'udienza del 13.03.2025
FATTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
dinanzi al Tribunale di Larino la nonché Controparte_2 P_
, al fine di vedere accertata la responsabilità di nella causazione
[...] P_
delle lesioni riportate dall'attore e di sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dall'istante in occasione del sinistro stradale verificatosi il 09.04.2022 alle ore 20:00 circa in San Giacomo degli Schiavoni e quantificati nella misura di € 60.259,50, oltre interessi. Con vittoria delle spese di lite.
Nell'atto introduttivo si affermava che, mentre l'attore transitava in sella alla sua bicicletta, l'autovettura Fiat Stilo tg. BZ999RW, assicurata dalla , di Controparte_4
proprietà di e nell'occasione condotta dallo stesso, nell'intraprendere una P_
manovra di retromarcia per uscire dallo stallo in cui era parcheggiata, non si avvedeva della presenza dell'istante e, con la parte posteriore destra del veicolo, tamponava la ruota anteriore della bicicletta su cui viaggiava facendolo cadere. Parte_1
Si aggiungeva che l'attore veniva soccorso dai passanti e in data 10.04.2022 si recava presso il pronto soccorso dell'ospedale di Termoli (CB), ove gli veniva diagnosticato
“sospetto versamento ematico in paziente con trauma al ginocchio destro”.
Si precisava che, successivamente, veniva sottoposto ad ulteriori controlli e in data
11.05.2022 si sottoponeva ad intervento di chirurgia ricostruttiva con ricovero presso il reparto di ortopedia del suddetto ospedale. In seguito veniva nuovamente ricoverato presso lo stesso reparto per ulteriore intervento chirurgico.
pagina 2 di 7 Si esponeva in citazione che l'attore, a causa del sinistro, riportava una percentuale di invalidità permanente del 15%, ciò nonostante, inutili si erano rivelate le richieste stragiudiziali di risarcimento del danno avanzate alla compagnia di assicurazione, odierna convenuta.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la Controparte_1
titolare del rapporto giuridico per cui è causa a decorrere dal 01.07.2023, in qualità di successore della già a seguito dell'operazione di Controparte_2
riorganizzazione societaria del Gruppo autorizzato con provvedimento Ivass n. CP_1
0073646 del 28 marzo 2023.
La stessa domandava di accertare che, al momento del sinistro, la polizza r.c.a. n.
00059933409708 fosse sospesa per mancato pagamento della rata semestrale del premio, scaduta in data 26.02.2022 e, di conseguenza, dichiarare la carenza di legittimazione passiva della compagnia assicurativa in ordine alla domanda giudiziale proposta dall'attore. Chiedeva, altresì, di rigettare la domanda, con vittoria delle spese di lite.
Il convenuto ancorché regolarmente citato, non si costituiva in giudizio P_
e rimaneva contumace.
La causa veniva istruita attraverso produzione documentale, assunzione di prove orali, espletamento di CTU medico-legale e trattenuta per la decisione all'udienza del
13.03.2025.
MOTIVAZIONE
Va, anzitutto, esaminata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva rilevata dalla compagnia assicuratrice convenuta.
Come ribadito da costante giurisprudenza di legittimità: “nei contratti di assicurazione della r.c.a. con rateizzazione del premio, una volta scaduto il termine di pagamento della seconda rata, l'efficacia del contratto resta sospesa a partire dal quindicesimo giorno pagina 3 di 7 successivo alla scadenza e, tale sospensione, è opponibile anche ai terzi danneggiati, ai sensi dell'art. 1901 c.c., dovendosi ritenere il veicolo sprovvisto di assicurazione, senza che rilevi l'accettazione, da parte dell'assicuratore, di un pagamento tardivo, che non costituisce rinunzia alla sospensione della garanzia assicurativa ma impedisce solo la risoluzione di diritto del contratto” (Cass. Civ., ord. n. 38216 del 03.12.2021; Cass. Civ., ord. n. 6480 del 03.03.2023).
Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta in atti dalla compagnia di assicurazione convenuta, risulta che il 09.04.2022, data del sinistro, l'autovettura di P_
fosse sprovvista di garanzia assicurativa, essendo stata la stessa sospesa per mancato pagamento della rata semestrale del premio, scaduta il 26.02.2022. Il convenuto ha, invece, provveduto a pagare la rata di premio solamente in data 13.04.2022, ossia successivamente al verificarsi dell'incidente.
Non può sussistere copertura del rischio senza che sia intervenuto il pagamento del premio nel rispetto dei termini contrattuali. L'eccezione è, dunque, fondata e deve trovare accoglimento.
Passando a esaminare il merito, la presente controversia rientra nell'alveo applicativo di cui all'art. 2054 cod. civ., secondo cui “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie
è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
L'atto introduttivo, infatti, fa riferimento, quale causa del danno di cui si chiede il Cont risarcimento, al sinistro subito dall'attore a causa di una manovra effettuata dal
[...]
, il quale, nell'effettuare la retromarcia con la propria automobile, colpiva la ruota P_
anteriore della bicicletta condotta dall'attore, facendolo cadere.
La domanda attorea è fondata e può trovare accoglimento.
La responsabilità del conducente risulta provata dalla testimonianza resa dal teste ES
, da ritenersi attendibile per aver assistito personalmente al fatto e per non aver
[...]
alcun interesse personale e diretto alla definizione della causa. Lo stesso ha affermato che, pagina 4 di 7 mentre transitava a piedi, vedeva intraprendere la manovra di retromarcia P_
e colpire con il lato posteriore destro della sua auto la ruota anteriore della bicicletta condotta da PR che si fermava a prestare Parte_1 P_
soccorso all'sitante, caduto sull'asfalto a seguito dell'urto.
A fronte di tali dichiarazioni, deve ritenersi sussistente la responsabilità di P_
, il quale, nell'effettuare la manovra di retromarcia, non si è assicurato di non creare
[...]
pericolo per gli altri utenti della strada.
Il convenuto, non essendosi costituito, non ha non ha fornito altri e diversi elementi dai quali si possa evincere una ricostruzione diversa dell'occorso per cui è causa. Non ha, infatti, dimostrato di aver fatto il possibile per cercare di evitare il danno, né ha provato un concorso di colpa dell'attore nella causazione del sinistro e dei danni che ne sono derivati. Viceversa, dalle risultanze processuali emergono elementi probatori che confermano che l'occorso si è verificato secondo le modalità descritte dall'attore e, dunque, a causa della condotta imprudente e negligente P_
deve essere, quindi, ritenuto responsabile dell'incidente stradale per cui P_
è causa ai sensi dell'art 2054 c.c., nella misura del 100% dell'importo corrispondente al danno che ne è derivato all'attore.
Detto dell'an, l'indagine si deve spostare sul quantum del risarcimento spettante all'attore.
Soccorre sul punto la CTU espletata dal Dott. della quale si condividono Persona_1
le conclusioni, in quanto completa, analitica ed immuni da vizi logici.
Secondo la relazione, l'attore ha riportato postumi riassumibili nella diagnosi di
“prevedibili esiti anatomo-funzionali e dolorosi di “Lesione inveterarata (rottura completa con gap di 4 cm) del tendine rotuleo del ginocchio ginocchio dx da incidente della viabilità” trattata adeguatamente con Intervento di Ricostruzione tendine con legamento artificiale in poliestere LARS + innesto di tessuto connettivo.immobilizzazione
e tutore.
pagina 5 di 7 Il CTU ha ritenuto la natura delle lesioni riscontrate sulla persona dell'attore compatibili con la dinamica dell'accaduto ed ha quantificato il danno subito da in Parte_1
giorni 15 di inabilità temporanea totale, giorni 30 di inabilità temporanea parziale al 75%, giorni 15 di inabilità temporanea parziale al 50%, giorni 15 di inabilità temporanea parziale al 25%, con esisti permanenti per danno biologico del 6%.
Alla luce di tali indicazioni, tenuto conto delle Tabelle di liquidazione del danno in uso presso il Tribunale di Milano (Cass. Civ., Sez. L., Sent. n. 13982 del 07.07.2015) e dell'età di al momento del sinistro, il danno subito dall'istante, in ragione della Parte_1
responsabilità riconosciuta a nella causazione del sinistro, può essere P_
liquidato per un totale di € 14.584,25, di cui € 8.678,00 per danno biologico, € 1.725,00 per invalidità temporanea totale, € 2.587,50 per invalidità temporanea parziale al 75%, €
862,50 per invalidità temporanea parziale al 50%, € 431,25 per invalidità temporanea parziale al 25%, oltre euro 300,00 per spese medico-legali.
Sulla somma sono dovuti gli interessi dal giorno in cui il sinistro si è verificato e sino all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Le spese relative alle CTU, già liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico del convenuto P_
P.Q.M.
Il Giudice unico del Tribunale di Larino, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da contro già Parte_1 Controparte_1 [...]
e contro così dispone: Controparte_2 P_
- dichiara la carenza di legittimazione passiva di già Controparte_1
; Controparte_2
pagina 6 di 7 - accoglie la domanda attorea e dichiara la responsabilità di per P_
quanto occorso a in data 09.04.2022, per le ragioni sopra esposte;
Parte_1
- per l'effetto, condanna al pagamento in favore di P_ [...]
della somma di € 14.584,25 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi Pt_1
legali dalla data del sinistro e sino all'effettivo soddisfo;
- condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'Erario, delle P_
spese processuali prenotate e da prenotare a debito, anticipate e da anticipare da parte dell'Erario, ivi inclusi i compensi del difensore, liquidando la somma in € 2.500,00 , oltre iva e c.p.a. come per legge;
- le spese della ctu sono poste definitivamente a carico del convenuto . P_
-compensate le spese tra le altre parti in causa .
Larino, 18.09.2025 .
Il Giudice
Dott. Carlo Sgrignuoli
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Nella persona del G.O.P. Dott. Carlo Marco Sgrignuoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 481/2023 del ruolo generale, passata in decisione il 13.03.2025 e promossa:
[...]
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
OCCHIONERO LUIGI e con lui elettivamente domiciliato presso il suo studio in Termoli
(CB) alla via Corsica n. 92; pec: Email_1
-ATTORE- CONTRO (C.F. ), già Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
con sede in Mogliano Veneto (TV), in persona del legale
[...]
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. FERRI ANTONIO e con lui elettivamente domiciliata presso il suo studio in Campobasso (CB) al corso Mazzini n.
112; pec: Email_2
-CONVENUTA- NONCHÈ CONTRO
(C.F. ) P_ C.F._2
-CONVENUTO CONTUMACE-
pagina 1 di 7 OGGETTO: lesioni personali .
CONCLUSIONI
Il Giudice ha trattenuto la causa in decisione all'udienza del 13.03.2025
FATTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
dinanzi al Tribunale di Larino la nonché Controparte_2 P_
, al fine di vedere accertata la responsabilità di nella causazione
[...] P_
delle lesioni riportate dall'attore e di sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dall'istante in occasione del sinistro stradale verificatosi il 09.04.2022 alle ore 20:00 circa in San Giacomo degli Schiavoni e quantificati nella misura di € 60.259,50, oltre interessi. Con vittoria delle spese di lite.
Nell'atto introduttivo si affermava che, mentre l'attore transitava in sella alla sua bicicletta, l'autovettura Fiat Stilo tg. BZ999RW, assicurata dalla , di Controparte_4
proprietà di e nell'occasione condotta dallo stesso, nell'intraprendere una P_
manovra di retromarcia per uscire dallo stallo in cui era parcheggiata, non si avvedeva della presenza dell'istante e, con la parte posteriore destra del veicolo, tamponava la ruota anteriore della bicicletta su cui viaggiava facendolo cadere. Parte_1
Si aggiungeva che l'attore veniva soccorso dai passanti e in data 10.04.2022 si recava presso il pronto soccorso dell'ospedale di Termoli (CB), ove gli veniva diagnosticato
“sospetto versamento ematico in paziente con trauma al ginocchio destro”.
Si precisava che, successivamente, veniva sottoposto ad ulteriori controlli e in data
11.05.2022 si sottoponeva ad intervento di chirurgia ricostruttiva con ricovero presso il reparto di ortopedia del suddetto ospedale. In seguito veniva nuovamente ricoverato presso lo stesso reparto per ulteriore intervento chirurgico.
pagina 2 di 7 Si esponeva in citazione che l'attore, a causa del sinistro, riportava una percentuale di invalidità permanente del 15%, ciò nonostante, inutili si erano rivelate le richieste stragiudiziali di risarcimento del danno avanzate alla compagnia di assicurazione, odierna convenuta.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la Controparte_1
titolare del rapporto giuridico per cui è causa a decorrere dal 01.07.2023, in qualità di successore della già a seguito dell'operazione di Controparte_2
riorganizzazione societaria del Gruppo autorizzato con provvedimento Ivass n. CP_1
0073646 del 28 marzo 2023.
La stessa domandava di accertare che, al momento del sinistro, la polizza r.c.a. n.
00059933409708 fosse sospesa per mancato pagamento della rata semestrale del premio, scaduta in data 26.02.2022 e, di conseguenza, dichiarare la carenza di legittimazione passiva della compagnia assicurativa in ordine alla domanda giudiziale proposta dall'attore. Chiedeva, altresì, di rigettare la domanda, con vittoria delle spese di lite.
Il convenuto ancorché regolarmente citato, non si costituiva in giudizio P_
e rimaneva contumace.
La causa veniva istruita attraverso produzione documentale, assunzione di prove orali, espletamento di CTU medico-legale e trattenuta per la decisione all'udienza del
13.03.2025.
MOTIVAZIONE
Va, anzitutto, esaminata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva rilevata dalla compagnia assicuratrice convenuta.
Come ribadito da costante giurisprudenza di legittimità: “nei contratti di assicurazione della r.c.a. con rateizzazione del premio, una volta scaduto il termine di pagamento della seconda rata, l'efficacia del contratto resta sospesa a partire dal quindicesimo giorno pagina 3 di 7 successivo alla scadenza e, tale sospensione, è opponibile anche ai terzi danneggiati, ai sensi dell'art. 1901 c.c., dovendosi ritenere il veicolo sprovvisto di assicurazione, senza che rilevi l'accettazione, da parte dell'assicuratore, di un pagamento tardivo, che non costituisce rinunzia alla sospensione della garanzia assicurativa ma impedisce solo la risoluzione di diritto del contratto” (Cass. Civ., ord. n. 38216 del 03.12.2021; Cass. Civ., ord. n. 6480 del 03.03.2023).
Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta in atti dalla compagnia di assicurazione convenuta, risulta che il 09.04.2022, data del sinistro, l'autovettura di P_
fosse sprovvista di garanzia assicurativa, essendo stata la stessa sospesa per mancato pagamento della rata semestrale del premio, scaduta il 26.02.2022. Il convenuto ha, invece, provveduto a pagare la rata di premio solamente in data 13.04.2022, ossia successivamente al verificarsi dell'incidente.
Non può sussistere copertura del rischio senza che sia intervenuto il pagamento del premio nel rispetto dei termini contrattuali. L'eccezione è, dunque, fondata e deve trovare accoglimento.
Passando a esaminare il merito, la presente controversia rientra nell'alveo applicativo di cui all'art. 2054 cod. civ., secondo cui “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie
è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
L'atto introduttivo, infatti, fa riferimento, quale causa del danno di cui si chiede il Cont risarcimento, al sinistro subito dall'attore a causa di una manovra effettuata dal
[...]
, il quale, nell'effettuare la retromarcia con la propria automobile, colpiva la ruota P_
anteriore della bicicletta condotta dall'attore, facendolo cadere.
La domanda attorea è fondata e può trovare accoglimento.
La responsabilità del conducente risulta provata dalla testimonianza resa dal teste ES
, da ritenersi attendibile per aver assistito personalmente al fatto e per non aver
[...]
alcun interesse personale e diretto alla definizione della causa. Lo stesso ha affermato che, pagina 4 di 7 mentre transitava a piedi, vedeva intraprendere la manovra di retromarcia P_
e colpire con il lato posteriore destro della sua auto la ruota anteriore della bicicletta condotta da PR che si fermava a prestare Parte_1 P_
soccorso all'sitante, caduto sull'asfalto a seguito dell'urto.
A fronte di tali dichiarazioni, deve ritenersi sussistente la responsabilità di P_
, il quale, nell'effettuare la manovra di retromarcia, non si è assicurato di non creare
[...]
pericolo per gli altri utenti della strada.
Il convenuto, non essendosi costituito, non ha non ha fornito altri e diversi elementi dai quali si possa evincere una ricostruzione diversa dell'occorso per cui è causa. Non ha, infatti, dimostrato di aver fatto il possibile per cercare di evitare il danno, né ha provato un concorso di colpa dell'attore nella causazione del sinistro e dei danni che ne sono derivati. Viceversa, dalle risultanze processuali emergono elementi probatori che confermano che l'occorso si è verificato secondo le modalità descritte dall'attore e, dunque, a causa della condotta imprudente e negligente P_
deve essere, quindi, ritenuto responsabile dell'incidente stradale per cui P_
è causa ai sensi dell'art 2054 c.c., nella misura del 100% dell'importo corrispondente al danno che ne è derivato all'attore.
Detto dell'an, l'indagine si deve spostare sul quantum del risarcimento spettante all'attore.
Soccorre sul punto la CTU espletata dal Dott. della quale si condividono Persona_1
le conclusioni, in quanto completa, analitica ed immuni da vizi logici.
Secondo la relazione, l'attore ha riportato postumi riassumibili nella diagnosi di
“prevedibili esiti anatomo-funzionali e dolorosi di “Lesione inveterarata (rottura completa con gap di 4 cm) del tendine rotuleo del ginocchio ginocchio dx da incidente della viabilità” trattata adeguatamente con Intervento di Ricostruzione tendine con legamento artificiale in poliestere LARS + innesto di tessuto connettivo.immobilizzazione
e tutore.
pagina 5 di 7 Il CTU ha ritenuto la natura delle lesioni riscontrate sulla persona dell'attore compatibili con la dinamica dell'accaduto ed ha quantificato il danno subito da in Parte_1
giorni 15 di inabilità temporanea totale, giorni 30 di inabilità temporanea parziale al 75%, giorni 15 di inabilità temporanea parziale al 50%, giorni 15 di inabilità temporanea parziale al 25%, con esisti permanenti per danno biologico del 6%.
Alla luce di tali indicazioni, tenuto conto delle Tabelle di liquidazione del danno in uso presso il Tribunale di Milano (Cass. Civ., Sez. L., Sent. n. 13982 del 07.07.2015) e dell'età di al momento del sinistro, il danno subito dall'istante, in ragione della Parte_1
responsabilità riconosciuta a nella causazione del sinistro, può essere P_
liquidato per un totale di € 14.584,25, di cui € 8.678,00 per danno biologico, € 1.725,00 per invalidità temporanea totale, € 2.587,50 per invalidità temporanea parziale al 75%, €
862,50 per invalidità temporanea parziale al 50%, € 431,25 per invalidità temporanea parziale al 25%, oltre euro 300,00 per spese medico-legali.
Sulla somma sono dovuti gli interessi dal giorno in cui il sinistro si è verificato e sino all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Le spese relative alle CTU, già liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico del convenuto P_
P.Q.M.
Il Giudice unico del Tribunale di Larino, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da contro già Parte_1 Controparte_1 [...]
e contro così dispone: Controparte_2 P_
- dichiara la carenza di legittimazione passiva di già Controparte_1
; Controparte_2
pagina 6 di 7 - accoglie la domanda attorea e dichiara la responsabilità di per P_
quanto occorso a in data 09.04.2022, per le ragioni sopra esposte;
Parte_1
- per l'effetto, condanna al pagamento in favore di P_ [...]
della somma di € 14.584,25 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi Pt_1
legali dalla data del sinistro e sino all'effettivo soddisfo;
- condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'Erario, delle P_
spese processuali prenotate e da prenotare a debito, anticipate e da anticipare da parte dell'Erario, ivi inclusi i compensi del difensore, liquidando la somma in € 2.500,00 , oltre iva e c.p.a. come per legge;
- le spese della ctu sono poste definitivamente a carico del convenuto . P_
-compensate le spese tra le altre parti in causa .
Larino, 18.09.2025 .
Il Giudice
Dott. Carlo Sgrignuoli
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