Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 09/06/2025, n. 1549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1549 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
Causa n. 6286 /2024 R.G.
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Genova
Undicesima Sezione Stranieri
Riunito nella Camera di Consiglio del 3.6.25 in composizione collegiale, nelle persone di:
Laura Cresta Presidente
Paola Bozzo Costa Giudice relatore
Ottavio Colamartino Giudice ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa n. R.G. 6286 / 2024, avente ad oggetto: Impugnazione avverso il diniego del
Questore di MASSA CARRARA dell'istanza per il rilascio del permesso di soggiorno per “protezione speciale”, promossa da: nato in [...] il [...] - alias alias Parte_1 Persona_1
- C.F. - CUI Parte_2 C.F._1 C.F._2
AVV. FRANCO GELLI del foro di Lucca
RICORRENTE in RIASSUNZIONE
Contro
in persona del Ministro pro tempore – AVVOCATURA Controparte_1
DISTRETTUALE di GENOVA ex lege -
CONVENUTO
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La controversia concerne l'impugnativa del provvedimento di diniego emesso in data 23.01.2024 dal Questore di Massa Carrara a seguito di istanza di riconoscimento della protezione speciale, manifestata e formalizzata in questura in data non precisata dal ricorrente (e non indicata dal Questore), ma secondo quanto allegato dal , CP_1 il 2.11.2022 (cfr. pag. 1 comparsa e parere C.T. Livorno).
Il Questore, ritenuta la competenza territoriale sul presupposto della dimora dichiarata dal ricorrente in Carrara Via Ghibellina 6, ha rifiutato la domanda di protezione speciale dando atto che la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Firenze/sez.Livorno, con il parere del 27.11.2023, ha ritenuto non sussistenti i presupposti per il permesso di soggiorno per protezione speciale, esprimendo parere contrario (senza riportarne in sintesi i motivi), avendo altresì considerato di non dover dare comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo di rifiuto ex art. 10 bis legge 241/90 per la ritenuta natura vincolata della decisione ed avendo ritenuto di non avere alcuna possibilità di valutazione discrezionale in ordine al rilascio di un permesso di soggiorno.
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- ingresso nel territorio nazionale del richiedente il 10.07.2006 dalla frontiera di
Lampedusa senza essere mai stato titolare di regolare permesso di soggiorno;
- presenza di reati a carico, emergenti dagli accertamenti SDI della Questura, per inosservanza delle disposizioni previste dal D.Lgs. 286/98 concernenti la disciplina dell'immigrazione, delitti contro il patrimonio, contro la persona, resistenza e minaccia a P.U., guida senza patente, reati in materia di stupefacenti, con ultima scarcerazione al 23.08.2022 per reati di cui al D.P.R.
309/1990 art. 73 co. 1 e 1 bis;
- formalizzazione della domanda di protezione speciale in data 2.11.2022 presso la Questura di Massa alla quale risulta allegata la seguente documentazione:
1) questionario integrativo all'istanza, nel quale il richiedente precisa di essere giunto in Italia nel 2006, di essere rientrato in Marocco nel 2012 per un anno, rientrando in Italia nel 2013, conservando i legami con i genitori ed una sorella in Marocco ed avendo sul TN legami familiari con una sorella, residente in
Italia da circa 13 anni, svolgendo attualmente attività lavorativa in nero come apprendista elettricista;
2) copia di passaporto valido fino al 26/09/2027 rilasciato dal Consolato del Marocco a Milano;
3) comunicazione di ospitalità
e contratto di locazione intestato a terzi registrato il 19.10.22; 4) CU 2017, 2020 e
2021; 5) cedolini emessi dal Ministero della Giustizia (DAP di Cassino e
NZ per redditi percepiti dal 2016 al 2021; 6) lettera di assunzione a tempo determinato part time del 11.06.2020 presso cooperativa sociale Mventicinque in regime di semi-libertà e buste paga emesse dal 2020 al 2022; 7) lettera di licenziamento per assenza di titolo di soggiorno valido del 21.09.22; 8) documentazione relativa ai percorsi di studio seguiti in detenzione (Diploma
CPIA NZ I ciclo di istruzione 2018/2019; attestato di frequenza corso di informatica di base del 2018 e del 10/05/21; laboratorio teatrale 2018-2019; attestato formazione professionale 2019 come addetto alle colture biologiche).
Su tali premesse, la Commissione ha ritenuto non sussistenti fondati motivi a che l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare per il ricorrente una situazione riconducibile ai profili evocati dall'art. 19 del D. Lgs. 286/1998 così come novellato dal D.L. 130/2020, convertito dalla L. 173/2020 e, con riguardo all'applicazione del principio di non refoulement, ha ritenuto non emergenti, né forniti dall'istante, elementi tali da far ritenere che, in caso di rimpatrio, lo stesso: a) possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro
Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione;
b) possa essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani e degradanti ovvero di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non ha quindi ritenuto che potessero trovare applicazione i limiti
Pagina 2 di 18 all'allontanamento del soggetto previsti dall'art. 19 co. 1 e co. 1.1, primo e secondo periodo, TUI. Con riguardo ai limiti all'allontanamento contemplati dall'art. 19 co. 1.1, terzo e quarto periodo, TUI, sulla sussistenza di elementi atti ad integrare la nozione di
“vita privata e familiare” meritevole di tutela ai sensi dell'art. 8 CEDU con prevalenza sulla prospettiva del rimpatrio, ha ritenuto che, nonostante il lungo periodo trascorso in Italia, non emergessero nuovi elementi che potessero giustificare un giudizio positivo, atteso che il richiedente vi ha risieduto privo di un titolo di soggiorno, compiendo nel corso degli anni molteplici reati, fino all'arresto. Ha evidenziato che, al netto dell'attività lavorativa e di formazione svolta nel corso del periodo detentivo, non sono emersi indici di un effettivo e positivo inserimento sociale in Italia, che la condotta del richiedente in Italia e, nello specifico, la condanna per i reati sopra menzionati, non è compatibile con una integrazione proficua nel corpo sociale italiano, non permettendo di operare un bilanciamento a lui favorevole tra le esigenze di ordine pubblico e sicurezza nazionale e la tutela del diritto al rispetto della vita privata dell'istante. Ha evidenziato, infine, che non è emersa l'esistenza di vincoli familiari rilevanti dell'interessato sul territorio italiano, né di elementi riconducibili a profili di particolare vulnerabilità dell'istante, che, al contrario, mantiene tuttora legami con i genitori ed una sorella residenti in Marocco, ove è rientrato nel 2012 e ha vissuto per un anno.
Nel ricorso - inizialmente radicato dinnanzi al Tribunale della Immigrazione di
Firenze, che si è dichiarato incompetente, e riqualificato d'ufficio come promosso ex art. 19 ter d.lgs 150/11, essendo stato presentato in riassunzione, erroneamente, ex artt.
35 e 35 bis d.lgs 25/08 – il ricorrente si duole preliminarmente del fatto di non avere avuto conoscenza del contenuto del parere negativo della CT., non conscendo pertanto le ragioni del rigetto del Questore e si fonda sui seguenti elementi in fatto:
- essere entrato in Italia la prima volta nel 2002, all'età di sedici anni, avendo svolto attività lavorativa in nero per quattro anni come muratore nel territorio di Saronno (VA)
- essere rientrato, nel 2006, in Marocco per ottenere il rilascio di carta di identità e passaporto con ritorno in Italia lo stesso anno, previo transito dalla Tunisia e dalla Libia da dove si è imbarcato con altre 243 persone, con arrivo dopo due giorni di navigazione a Lampedusa dove è stato trasferito in un centro di permanenza a Crotone da dove ha raggiunto il nord Italia (ndr., Milano) dove dimora la famiglia di uno zio e dove ha lavorato in nero
- essersi spostato a AV (BG) l'anno seguente per stare da un cugino sino al 2009 quando ha avuto la possibilità di presentare domanda di emersione come badante, sebbene - nella realtà - dovesse lavorare come giardiniere
- essere rientrato nuovamente in Marocco nel 2015 per problematiche di carattere economico facendo tuttavia ritorno in Italia nel medesimo anno
- essere stato arrestato al suo arrivo a Roma in forza di condanna divenuta esecutiva
- aver conseguito, durante la carcerazione, diploma di terza media, attestato di frequentazione di corso di informatica- base, di addetto alle colture biologiche e
Pagina 3 di 18 di un corso di teatro, avendo partecipato anche alle attività nell'ambito del
Progetto Gaia Esodo 2019 ricevendo un contributo volto a promuovere le attività di carattere educativo ed occupazionale gestite dalla
[...]
CP_2
- essere stato assunto, da maggio 2020, a tempo determinato e parziale, presso la
Mventicinque Società Cooperativa Sociale con sede in NZ, rapporto prorogato sino al settembre 2022 quando è stato licenziato per la carenza del titolo/permesso di soggiorno
- avere - da allora e tutt'ora - svolto lavori in nero per poter sopravvivere potendo contare sull'appoggio familiare e logistico, come nel corso della sua permanenza in Italia, della sorella residente a [...]
n.9 piano 2 int.5 presso la quale dimora contribuendo al menage aiutando ad occuparsi delle nipotine.
Sostiene che, in ragione del tempo trascorso sul territorio (nel complesso di oltre vent'anni), di aver radicato e “costruito” la propria vita in Italia, sia nell'accezione di vita privata che di vita familiare stante anche il legame con la sorella residente in
Verona con la propria famiglia, derivandone che, un'eventuale obbligo di ritorno al proprio paese di origine concreterebbe una lesione dell'art.8 CEDU con il rischio reale di detrimento. Rileva inoltre che il suo vissuto, anche negli errori, pone in risalto il cammino evolutivo, migliorativo e, per l'effetto, delineante la propria vita;
il conseguimento del diploma di terza media, il conseguimento degli attestati di corsi formativi come informatico di base e di addetto alle colture biologiche per arrivare ad assunzioni e contratti regolari per il triennio 2020, 2021, 2022 testimoniano l'interazione ed integrazione del predetto nel territorio dove peraltro dimora con la famiglia della sorella in Verona.
Lamenta quindi – in diritto - la violazione dell' art.19 TUI, invocando la sospensiva dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato (ex art. 35 bis comma 3 lett.
d.lgs. n.25/2008) e conclude affinché il tribunale voglia “..in via preliminare: accertare la violazione del diritto di difesa ex art.24 Cost. ed adottare ogni provvedimento conseguente e necessario perché possa essere ripristinato per i motivi indicati in narrativa; - in via principale: dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento della protezione speciale ex art.19 co.I,II
Dlgs 286/1998 con riferimento all'art.8 CEDU e, nelle more della definizione del presente ricorso ordinare alla competente Questura il rilascio di un titolo che consenta al ricorrente di permanere sul territorio nazionale;
in via subordinata: dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento della protezione umanitaria, sussistendo gli obblighi costituzionale ed internazionali ai sensi dell'art. 5, comma 6, d.lgs n.286/98 e dell'art.32, comma 3, d.lgs
n.25/2008;”
A riscontro della domanda, oltre agli atti della fase amministrativa, il ricorrente produce la seguente documentazione: copia parziale di passaporto scadente il 26.9.27; domanda del 28.9.2009 di emersione datore;
dich.ospitalità in Controparte_3
AV del 30.9.09 di;
certificato del 20.02.2017 di residenza e stato Controparte_3 di famiglia del comune di Verona riferito alla sig.ra con indicata famiglia Parte_3 anagrafica ( e ); attestato del 29.10.18 Persona_2 Persona_3 Persona_4
Pagina 4 di 18 corso formazione professionale “informatica di base” di 30 ore a NZ;
attestato del
22.10.19 corso formazione professionale “addetto colture biologiche” di 30 ore a
NZ; attestato a.s. 2018/19 laboratorio di teatro con frequenza di 6 ore su 33 previste a NZ;
diploma del 7.02.19 di licenzia media del CPIA di NZ;
CP_4 quattro ricevute del 2020 per contributo incentivo al lavoro in carcere;
lettera del
11.6.2020 della Mventicinque soc.coop.sociale di NZ di assunzione a t.d. fino al
31.12.2020; 4 proroghe da Mventicinque soc.coop.sociale di NZ fino al 30.4.21, al
31.8.21, al 31.12.21, al 15.6.22; lettera del 15.6.2022 della Mventicinque soc.coop.sociale di NZ di trasformazione rapporto a t. ind. dal 15.6.22; dichiarazione del 25.1.22 della di disponibilità ad inserire il ricorrente presso il laboratorio Parte_4 occupazionale in Brendolo (VI) purché semilibero;
lettera del 21.7.2022 della
[...]
di NZ (stessa sede della precedente) di assunzione a t.d. fino Parte_5 al 07.10.2022; lettera del 21.9.2022 della di NZ di Parte_5 licenziamento per g.m. oggettivo (ndr., carenza titolo/permesso di soggiorno); otto buste paga del 2020, 2021 e 2022 per lavoro per Mventicinque soc.coop.sociale di
NZ; copie parziali delle CU del 2019, 2020 e 2022 per lavoro presso la C.C. di
NZ per Mventicinque soc.coop.sociale di NZ.
Acquisite informative in via sommaria e preliminare e riqualificato d'ufficio il ricorso come promosso ex art. 19 ter d.lgs 150/11, con decreto del 10.7.24, la giudice designata ha fissato udienza per discutere e decidere – a contraddittorio formato – sulla richiesta sospensiva.
Nelle more - in data 29.8.24 - si è costituita parte convenuta contestando il merito della domanda, eccependo che nonostante il lungo periodo trascorso in Italia, non emergono nuovi elementi che possano giustificare un giudizio favorevole alla domanda. Il ricorrente, ad avviso del , vi ha risieduto privo di un titolo di CP_1 soggiorno, compiendo nel corso degli anni molteplici reati, fino all'arresto. Al netto dell'attività lavorativa e di formazione svolta nel corso del periodo detentivo, non sono emersi indici di un effettivo e positivo inserimento sociale in Italia. La condotta in Italia
e, nello specifico, la condanna per i reati, non appare compatibile con una integrazione proficua nel corpo sociale italiano, non permettendo di operare un bilanciamento a lui favorevole tra le esigenze di ordine pubblico e sicurezza nazionale e la tutela del diritto al rispetto della vita privata dell'istante che proviene da un Paese designato Sicuro.
Su tali premesso ha quindi concluso “Piaccia al Tribunale Ill.mo respingere il ricorso ed ogni domanda cautelare. Spese per legge.”
A riscontro, sono pervenuti a PCT i seguenti atti: certificato del casellario alla data del
2.5.24 (ndr., dall'esame del quale risultano a carico del ricorrente due precedenti penali di condanna del tribunale di Milano, uno dei quali alla pena di tre anni di reclusione e
12mila euro di multa); certificato dei carichi pendenti a Massa (ndr., negativo); parere negativo della Commissione T. della sezione di Livorno al 19.7.24.
Dopo alcuni rinvii per mancato riscontro da parte del ricorrente su esito notifica mancando la costituzione del , sentite le parti all'udienza del 25.9.24, la CP_1 giudice designata ha rigettato la domanda cautelare per le ragioni di cui all'ordinanza
Pagina 5 di 18 del 25.9.24 e, con ordinanza del 13.11.24, ha fissato udienza per sentire il ricorrente ed aggiornare la situazione penale (casellario e carichi pendenti).
Dopo alcuni rinvii, sentito all'udienza del 20 febbraio 2025, il ricorrente – comprendendo e parlando italiano – ha riferito alla giudice quanto segue:
➢ sulla situazione personale in Italia e sui legami in Marocco, di avere il passaporto a casa di uno zio a Milano;
di non aver mai avuto un titolo di soggiorno per stare in Italia, avendo provato – nel 2009 – a fare domanda di emersione come badante senza esito;
di essere stato in Italia una prima volta, dal 2002 alla fine del 2005, a Milano e dintorni vivendo da uno zio e poi da cugini, una seconda volta, dal 2006 al 2012, sempre a Milano ed anche Bergamo
e poi, dal 2015 a tutt'oggi, vivendo fino a settembre-ottobre 2022 in carcere presso diverse C.C.; di aver fatto “avanti-indietro” tra Italia e Marocco perché aveva dei parenti in Italia e voleva fare una esperienza ma tornava nel suo
Paese perché gli mancava la madre, ma poi non resisteva e ritornava in Italia, infine, vista la condanna definitiva, aveva avuto paura ed era tornato a casa;
di essere in contatto con i genitori che vivono a Casablanca, avendo in Italia una compagna - – con la quale ha una relazione da 8 mesi e Persona_5 dalla quale aspetta un figlio da 8 settimane, oltre ad una sorella, nipoti, zii e cugini;
di vivere a Verona con la sorella, che non gli ha mai fatto “l'ospitalità”, mentre la sua ragazza vive altrove ma sempre a Verona;
di aver fatto domanda di protezione speciale a Massa, anziché a Verona, perché – in quel momento
(ndr., il 2.11.2022) - abitava a Carrara e di aver atteso diversi anni prima di fare la domanda di protezione speciale perché l'ha fatta “appena uscito dal carcere”
(ndr., dalla C.C. di NZ, in agosto/settembre 2022); di lavorare a Verona “in nero in campo edile” guadagnando poco;
➢ sulle vicende penali che lo hanno riguardato in Italia, di essere stato arrestato nel luglio 2015 - appena arrivato in aereo- essendo stato trasferito nel carcere di Civitavecchia ed essendo rimasto in esecuzione pena detentiva fino ad agosto-settembre 2022; di aver fatto 2 giorni agli arresti domiciliare nel 2010; di non avere segnalazioni di reato e neppure processi pendenti, ma solo un
“affidamento in corso”, riservandosi di chiedere al suo avvocato per fare avere agli atti le sentenze di condanna in ragione delle quali ha scontato la pena ed i provvedimenti della Magistratura di Sorveglianza o comunque relativi alla esecuzione, tra cui l'affidamento in corso menzionato.
La causa è stata quindi rinviata all'udienza del 8.4.25, per consentire al ricorrente di allegare le sentenze di condanna ed i provvedimenti relativi all'esecuzione della pena con acquisizione da parte della cancelleria del certificato del casellario giudiziale aggiornato.
Dai certificati del casellario giudiziale - acquisiti d'ufficio anche con riferimento agli alias ed aggiornati ad aprile e maggio 2025 – a carico del ricorrente risultano i seguenti
5 precedenti penali:
Pagina 6 di 18 1. sentenza del 22.06.2007 del tribunale di Milano di condanna alla reclusione di mesi 8, con pena sospesa ex art. 163 cp., per violazione norme su immigrazione commesso a Milano il 18.11.06 (violazione art.14/comma 5 ter TUI)
2. sentenza del 26.10.2010 del GIP del tribunale di Bergamo di applicazione pena
– cd. allargato – alla reclusione di anni 3 e la multa di 14.000 euro, ritenute le diminuenti del rito, per i reati di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, resistenza a PU, lesione personale e porto d'armi commessi il 29.1.2010 a
IG (violazione artt. 73/comma 1-bis dpr 309/90, 4 legge 110/75, 337 e 582 cp)
3. sentenza del 21.05.2013 del tribunale di Milano di condanna alla reclusione di anni 3 con multa di 12.000,00 euro, per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti commesso in diversi giorni tra novembre e dicembre 2010 in luogo non indicato (violazione artt. 73/comma 1 bis dpr 309/90)
4. sentenza del 12.04.2018 della CdA di Brescia di condanna alla reclusione di anni
6 e mesi 8 con multa di 30.000 euro, ritenute le diminuenti del rito abbreviato, per il reato di acquisto, detenzione ed offerta illecita di sostanze stupefacenti continuato commesso fino ad aprile 2011 a IG ed in altri luoghi con espulsione (violazione art. 73 dpr 309/90 ed 81 cp);
5. sentenza del 16.04.2024 della CdA di Roma di condanna alla reclusione di anni
2 e mesi 8, ritenuta la continuazione per possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi e violazione disciplina su immigrazione commessi il
5.7.2015 (violazione artt. 497 bis/comma 1 cp. ed art. 5/comma 8 bis TUI).
Risultano anche tre provvedimenti della procura di Milano di cumulo delle pene inflitte.
Il primo, del 14.7.15, determina la pena da scontare nella reclusione per anni 4, mesi 9 e gg. 15 con multa di euro 26 mila, essendo riportate anche due ordinanze del di CP_5
Frosinone del 2016 e 2017 di riduzione pena per lib.ant.; il secondo, del 7.7.17, determina la pena da scontare nella reclusione per anni 5, mesi 5 e gg. 15 con multa di euro 22 mila, essendo riportata anche una ordinanza del di Verona del 2018 di CP_5 riduzione pena per lib.ant.; il terzo, del 16.8.19, determina la pena da scontare nella reclusione per anni 9, mesi 5 e gg. 15 con multa di euro 42 mila, con espulsione perpetua dallo Stato, tenuto conto della custodia cautelare per mesi 2 e gg 15, essendo riportata anche una ordinanza del di Venezia del 2022 di ammissione al regime CP_5 di semilibertà con pena eseguita dal 5.7.15 al 23.8.22.
Dalle SDI della Questura di Massa del 18.2.25 il ricorrente risulta segnalato per i fatti di cui ai precedenti penali oltreché per guida senza patente e sotto effetto stupefacenti
(nel 2007 e 2008) e, il 22.01.25, per rintraccio per notifica ordine di esecuzione pena con contestuale decreto sospensione della Procura di Civitavecchia.
Con note del 3-4.04.2025, autorizzate per l'udienza, la difesa del ricorrente ha dato atto di depositare “quanto è stato possibile reperire”.
Contestualmente risultano pervenuti a PCT i seguenti ulteriori documenti: sentenza per esteso della CDA di Brescia del 12.4-25.5.18 (ndr., a casellario sub 4.; dove risulta riconosciuta la responsabilità penale per plurime cessione, dietro pagamento, di
Pagina 7 di 18 cocaina a 19 persone ed in diverse località precisate dal 2006 ad aprile 2011; risulta riconosciuta la responsabilità penale per plurime cessione, dietro pagamento, di hashish ad 12 persone, ad una delle quali di un ingente quantitativo, nelle stesse diverse località dal 2006 ad aprile 2011; risulta riconosciuta la responsabilità penale per plurime cessione di hashish e cocaina a soggetti non identificati nelle stesse diverse località dal 2006 a marzo 2011; si legge in particolare – secondo l'impianto motivazionale del giudice di prime cure che la Corte non ha disatteso - che il ricorrente risulta aver spacciato per anni, costituendo un punto di riferimento per gli assuntori di hashish e cocaina della bassa bergamasca, avendo a disposizione collaboratori in modo da poter soddisfare i numerosi clienti distribuendo il suo numero di telefono in occasione del primo acquisto ed invitando il cliente ad utilizzarlo per i futuri ordinativi, tenendolo anche aggiornato sui cambi di utenza, trattando sostanze di diversa natura ed in quantitativi considerevoli, essendo punto di riferimento anche per soggetti che a loro volta spacciavano con giudizio di pericolosità sociale in ragione del precedente uguale); relazione del 10.2.22 della C.C. di NZ indirizzata al di CP_5
Verona (ndr., dalla quale -in sintesi- si legge di difficoltà nel riconoscere l'importanza del legame affettivo con la sorella che ha comunque ribadito più volte la propria Pt_3 disponibilità a fornire ospitalità al ricorrente presso la propria abitazione in Verona via
Goito 9, dove abita con il coniuge e i due figli minori, e che ha presentato un'offerta lavorativa stagionale presso l'azienda agricola Grappolo D'Oro; si legge inoltre che il ricorrente ha preferito invece proseguire il rapporto di lavoro con la Coop M25 che si è espressa favorevole all'assunzione, chiedendo di poter usufruire di permessi premio dalla sorella che si è detta disponibile ad accoglierlo;
viene rilevata una regolare condotta fatta eccezione per un episodio in danno di un agente penitenziario a ragione del quale a giugno 2021 è stato sanzionato dal Consiglio di disciplina;
si legge ancora che - nell'ambito della Coop M25 dove si occupa di assemblaggio e giardinaggio- sono emersi dati di autonomia, impegno ed affidabilità; che ha ripreso anche a frequentare il
Ser.D. per un passato di dipendenza, nel gruppo di mutuo aiuto “liberi dentro” sino ad aprile 2021 con un comportamento adeguato, collaborativo con gli operatori penitenziari, i compagni di detenzione e la famiglia. Si legge infine che, valutando le ragioni di sicurezza legate anche alla pendenza del decreto di espulsione, viene ipotizzato un beneficio premiale giornaliero strutturato con accompagnamento della sorella per consentire una presa di contatto con la struttura del laboratorio Pt_3 all'esterno ai fini di un'eventuale misura alternativa e come supporto agli affetti familiari); ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Venezia del 13-14.7.22 nella quale viene rigettata la richiesta di Affidamento in Prova al S.S. e detenzione domiciliare mentre viene concesso il beneficio della semilibertà ritenuto più consono alle richieste del detenuto di lavoro con la Coop. Il Gabbiano2 (ndr., si evince che il titolo esecutivo in esame si riferisce al cumulo della Procura generale della Repubblica di Brescia del 14 dicembre 2020 con pene in espiazione in anni 8 e mesi 9 di reclusione con inizio pena 5 luglio 2015 e fine pena, dedotta la liberazione anticipata, il 6 ottobre
2022; che il titolo di esecuzione comprende tre condanne, tutte per detenzione illecita di stupefacenti commesse in novembre e dicembre 2012 a Milano, nel gennaio 2009 a
Pagina 8 di 18 IG e dal 2006 al 2011 a IG Ciserano;
che ricorrente ha avuto un passato di tossicodipendenza per cui era in carico al Ser.D. di IG essendosi affrancato solo con la detenzione).
La causa è stata infine discussa oralmente all'udienza del 14.05.25 - presente la sola
Avvocatura - e quindi rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni.
Per parte ricorrente (cfr., memoria 28.10.24):” .. in via preliminare: accertare la violazione del diritto di difesa ex art.24 Cost. ed adottare ogni provvedimento conseguente e necessario perché possa essere ripristinato per i motivi indicati in narrativa;
in via principale: dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento della protezione speciale ex art.19 co.I,II Dlgs 286/1998 con riferimento all'art.8 CEDU e, nelle more della definizione del presente ricorso ordinare alla competente Questura il rilascio di un titolo che consenta al ricorrente di permanere sul territorio nazionale;
in via subordinata: dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento della protezione umanitaria, sussistendo gli obblighi costituzionale ed internazionali ai sensi dell'art. 5, comma 6, d.lgs n.286/98 e dell'art.32, comma 3, d.lgs n.25/2008.”
Per parte convenuta:” Piaccia al Tribunale Ill.mo respingere il ricorso e ogni domanda cautelare .Spese per legge.”
Tutto ciò premesso
OSSERVA
La domanda è infondata andando integralmente rigettata.
Preliminarmente è necessario fare chiarezza sul rito applicabile al caso che presenta la peculiarità di essere stato introdotto con ricorso ex art. 35 e 35 bis d.lgs.25/2008 pur avendo ad oggetto il diniego del questore di domanda di protezione speciale del ricorrente.
Da tempo infatti l'art. 19 ter d.lgs 150/11 disciplina le "Controversie in materia di diniego o di revoca dei permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario” e prevede inoltre (dalla riforma cd. Cartabia d.lgs. 149/22) che siano regolate dal rito semplificato di cognizione dinanzi al tribunale civile sede della sezione specializzata "le controversie di cui all'art. 3, comma 1, lettere d) e d bis) del DL 13/17 convertito, con modificazioni, dalla legge 46/17” (e modificato, dallo stesso art 1 DL 113/18).
A sua volta, l''art.3 del DL 13/17, come novellato dal DL sicurezza, al comma 1, individua (sottolineatura della redattrice):
- alla lett. d): “.. le controversie in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'articolo
32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;
- alla lett. d-bis: “..le controversie in materia di rifiuto di rilascio, di diniego di rinnovo
e di revoca dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 19, comma 2, lettere
d) e d-bis), 20-bis, 22, comma 12-quater, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286..”.
Il procedimento semplificato di cognizione di cui all'art. 19 ter d.lgs 150/11 si applica, dunque, alle controversie come è quella in esame che nascono in seguito al rifiuto di rilascio o al diniego di rinnovo o alla revoca di uno dei titoli di soggiorno introdotti dal decreto sicurezza e che hanno sostituito la figura generale di permesso di soggiorno per motivi umanitari, avendola contestualmente abrogata.
Pagina 9 di 18 Sempre preliminarmente deve essere chiarito che oggetto del presente giudizio resta l'impugnazione del provvedimento del Questore di diniego del permesso di soggiorno per protezione speciale, previo parere negativo della Commissione territoriale, ragione questa per cui il Tribunale non può esaminare anche una domanda di protezione internazionale, che deve seguire iter amministrativo diverso, essendo competente in via amministrativa sulle domande c.d. di protezione maggiori la
Commissione territoriale.
E' infatti estranea alla disciplina vigente un'azione di accertamento del diritto alla protezione internazionale che sia svincolato da una preventiva pronuncia dell'organo deputato a riconoscere, in prima battuta, lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria. Non è invero proponibile dinanzi al giudice una domanda di protezione internazionale in assenza del previo procedimento avanti alla Commissione territoriale ed il potere eccezionale del giudice - relativo all'acquisizione ufficiosa di informazioni sul paese di origine del richiedente - trova attuazione nell'ambito dell'impugnazione del provvedimento della commissione territoriale (cfr. Cassazione civile sez. I, 08/06/2023, -ud. 14/04/2023, dep. 08/06/2023-,
n.16179).
Nel merito della domanda. Venendo alle censure di cui al ricorso, si rileva che l'oggetto del giudizio non riguarda la verifica della illegittimità dell'atto ed il conseguente annullamento, bensì l'accertamento del diritto soggettivo del ricorrente alla protezione invocata.
In tal senso il ricorso deve essere interpretato, essendo del resto le domande chiaramente dirette alla tutela di una posizione di diritto soggettivo.
Sono pertanto irrilevanti ai fini del decidere le censure del ricorrente di tipo formale o procedurale relative al provvedimento della questura e volte ad accertarne l'illegittimità (cfr: Cass. n. 3898 del 2011, 10636 del 2010, 26253 del 2009, Cass., Sez. Un.,
17 giugno 2013, n. 15115; Cass., Sez. Un. ord. 25 ottobre 2013, n. 24155; Cass. Sez. Un., 9 settembre 2009, n. 10393, testualmente che il decreto «rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria»- così come in precedenza per l'art.19 della legge 150/11 - cfr. Cass 3 settembre 2014, n 18632; 9 dicembre 2011, n. 2648, Cass., ord. 31 marzo 2016, n. 6245;
Cass. ord. 8 giugno 2016, n. 11754; Cass., ord., 31 marzo 2016, n. 6245).
Precisato quanto sopra, pur non essendo state comunicate le ragioni ostative della domanda, con riferimento al caso in esame, non si ritiene sussistano i presupposti per il riconoscimento del richiesto riconoscimento della protezione speciale né di altre forme di protezione complementare per le ragioni di seguito esposte.
Sulla protezione speciale, ratione temporis (non rilevando la novella di cui al D.L. 20/23, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, applicabile solo alle domande presentate successivamente alla sua entrata in vigore ovvero dall'11.03.2023 essendo quella in esame del 2.11.2022), si osserva, innanzitutto, che l'art. 1 del d.l. 21 ottobre 2020, n. 130 (convertito nella legge 173/2020), ha modificato la disciplina delle protezioni “minori” e, per quanto qui interessa:
Pagina 10 di 18 - alla lett. a) ha così modificato l'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98, aggiungendo nuovamente una parte che il D.L.- 113/18 aveva eliminato (in grassetto le parti aggiunte): “Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”.
- alla lett. e), il DL citato ha così modificato l'art. 19, comma 1.1., d. lgs. n. 286/1998 (in grassetto le parti aggiunte): “
1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o
l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani.
Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno
Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della
Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.».
Il comma 1.2. successivo prevede che nell'ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, qualora sussistano i requisiti di cui ai commi precedenti, la
Commissione territoriale trasmetta gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Il D.L. n. 130/20 ha inoltre ampliato i contenuti del permesso di soggiorno per protezione speciale, equiparandolo a quello del previgente (anteriormente al D.l. n.
113/18) permesso di soggiorno per motivi umanitari (in sintesi: durata biennale, rinnovabilità, convertibilità alla scadenza in permesso di soggiorno per lavoro).
Sulla Protezione umanitaria. Come noto, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 29459/2019 (in conformità a quanto generalmente ritenuto dalla stessa
Corte1 - con eccezione delle tre ordinanze gemelle di rimessione alle Sezioni Unite - e dalla parte preponderante della giurisprudenza di merito), ha espresso il seguente principio di diritto (grassetto aggiunto, N.d.r.): “In tema di successione delle leggi nel
Pagina 11 di 18 tempo in materia di protezione umanitaria, il diritto alla protezione, espressione di quello costituzionale di asilo, sorge al momento dell'ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilità per rischio di compromissione dei diritti umani fondamentali e la domanda volta a ottenere il relativo permesso attrae il regime normativo applicabile;
ne consegue che la normativa introdotta con il d.l. n. 113 del 2018, convertito con I. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina contemplata dall'art. 5, comma 6, del d.lgs. n.
286 del 1998 e dalle altre disposizioni consequenziali, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell'entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge; tali domande saranno, pertanto, scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione, ma, in tale ipotesi, l'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base delle norme esistenti prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018, convertito nella I. n. 132 del 2018, comporterà il rilascio del permesso di soggiorno per "casi speciali" previsto dall'art. 1, comma 9, del suddetto decreto legge".
Tale orientamento delle Corte di Cassazione a Sezioni Unite si fonda, in estrema sintesi:
a) sull'assenza di una disciplina transitoria nel D.L. 113/18 in relazione alla modifica dell'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98, ovvero all'abrogazione de permesso di soggiorno per motivi umanitari (così in motivazione: “Non è espressamente regolata la sorte del caso che si
è verificato nell'odierno giudizio, in cui il permesso è stato denegato dalla Commissione territoriale e riconosciuto dal giudice antecedentemente all'entrata in vigore del d.l. n. 113/18.
Ineludibile è quindi il ricorso alle regole che scandiscono la successione delle leggi nel tempo”);
b) sull'assenza, quindi, di una espressa previsione di retroattività. Specificando, in proposito, che “il principio generale d'irretroattività (…) non gode di copertura costituzionale nella materia in questione, ma (-…) è pur sempre stabilito, salvo deroghe, dall'art. 11 delle preleggi. (…)” e garantisce “il divieto di modificazione della rilevanza giuridica dei fatti che già si siano compiutamente verificati (nel caso di fattispecie istantanea) o di una fattispecie non ancora esauritasi (nel caso di fattispecie durevole non completata all'epoca dell'abrogazione)”.
c) sulla considerazione che “la situazione giuridica soggettiva dello straniero nei confronti del quale sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria ha natura di diritto soggettivo, da annoverarsi tra i diritti umani fondamentali garantiti dagli artt. 2 Cost. e 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo” ribadendo poi che “tutte le protezioni, compresa quella umanitaria, sono espressione del diritto di asilo costituzionale (…) Se ne legge conferma, pure da ultimo, nella giurisprudenza costituzionale, secondo la quale la protezione umanitaria, insieme con la tutela dei rifugiati e la protezione sussidiaria, attua il diritto di asilo costituzionale ex art. 10, comma 3, Cost.”
d) sulla critica dell'approccio seguito dalle ordinanze interlocutorie, secondo cui la riconducibilità del permesso per motivi umanitari nell'alveo dell'asilo costituzionale non gioverebbe alla tesi della retroattività, essendo la materia lasciata alla discrezionalità del legislatore, in quanto l'art. 10 Cost. prevede il diritto d'asilo «secondo le condizioni stabilite dalla legge». La Corte conferma qui il suo consolidato indirizzo, che
Pagina 12 di 18 relega “la discrezionalità, anche del legislatore, al solo accertamento e all'individuazione delle modalità di esercizio del diritto”;
e) sulla ritenuta irrilevanza che la sommatoria delle forme di protezione attualmente vigenti sia sufficiente o meno a garantire il nucleo minimo dell'asilo garantito dalla
Costituzione: “ininfluente è che sia garantito il nucleo minimo dell'asilo costituzionalmente protetto, giacché la rilevanza del relativo diritto ne merita la massima espansione”.
f) sulla conclusione che “In questo contesto di rilevanza costituzionale, sarebbe ben difficile prospettare la retroattività delle disposizioni abrogatrici dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286/98. Prospettazione, questa, prodromica e comunque autonoma rispetto alle valutazioni sulla legittimità della scelta di retroattività” anche tenendo conto che la retroattività (qui comunque non prevista) deve (citando Corte Cost. 73/17 e
174/129) “trovare «adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza attraverso un puntuale bilanciamento tra le ragioni che ne hanno motivato la previsione e i valori, costituzionalmente tutelati, al contempo potenzialmente lesi dall'efficacia a ritroso della norma adottata»”
Pertanto, condensando ulteriormente, in una frase, il ragionamento delle Sezioni unite, possiamo affermare che l'istituto della protezione umanitaria, come originariamente prevista dall'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98, deve continuare ad avere applicazione per le domande anteriori all'entrata in vigore del d.l. 113/18 in assenza di un'espressa previsione di retroattività della norma che l'ha abrogata, alla luce dei diritti fondamentali che esso tutela;
e fermo restando che una previsione di retroattività dovrebbe essere sottoposta al vaglio di costituzionalità, in quanto dovrebbe trovare adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza.
In un successivo passaggio, relativo alla diversa questione della rilevanza del percorso di integrazione in Italia del richiedente ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, la Corte afferma poi che “Quanto ai presupposti utili a ottenere la protezione umanitaria (…) gli interessi protetti non possono restare ingabbiati in regole rigide e parametri severi, che ne limitino le possibilità di adeguamento, mobile ed elastico, ai valori costituzionali e sovranazionali;
sicché, ha puntualizzato questa Corte, l'apertura e la residualità della tutela non consentono tipizzazioni”. Considerazione che si lega alla necessità di “massima espansione” del diritto di asilo costituzionale, sopra enunciata al punto e).
Ciò precisato, occorre chiedersi se la protezione umanitaria, prevista dall'art. 5 comma
6 cit. e poi abrogata con la modifica dello stesso operata dal D.L. 113/18, sia un istituto ancora applicabile per le domande proposte anteriormente al 5/10/2018 (come non è quella in esame). La risposta non può che essere positiva, alla luce delle seguenti considerazioni:
1) il D.L. 130/2020 ha – si –modificato l'art. 19 comma 1.1 cit. prevedendo nuove ipotesi di protezione speciale, ma non ha modificato il D.L. 113/18 nella parte in cui era assente una normativa transitoria e non era prevista la retroattività della modifica dell'art. 5 comma 6 cit.;
2) pertanto, le considerazioni svolte dalle Sezioni Unite della Suprema Corte sopra sintetizzate sono pienamente attuali anche nel vigore della nuova normativa.
Ritenendo abrogata a partire dal 22/10/2020 la protezione umanitaria nascerebbero
Pagina 13 di 18 infatti i medesimi problemi di lacuna nel sistema della protezione dei diritti umani fondamentali;
3) la Suprema Corte ha infatti ritenuto necessaria la massima espansione del diritto di asilo costituzionale e, in tale ottica, l'impossibilità di una tipizzazione. Sotto questo profilo, si osserva – tra l'altro - che il nuovo art. 19 comma 1.1 si concentra espressamente sulla tutela del diritto al rispetto della vita privata e familiare, garantito dall'art. 8 CEDU;
ma lascia sfornite di tutela innumerevoli situazioni nelle quali il previgente art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98 impone il riconoscimento della protezione umanitaria;
tra queste, ad esempio, e senza pretesa di completezza: quelle relative ai traumi subiti nel percorso migratorio (cfr. in proposito: Cass. Civ. Sez. 1, Ordinanza n.
13096 del 15/05/2019; Cass. Civ. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020); o a forme di vulnerabilità che non rientrino nei parametri dell'art. 19 comma 1.1; o altre, legate alle condizioni del Paese di origine e pertanto più strettamente connesse al diritto di asilo costituzionale [ad es.: discriminazioni di natura etnica che non integrino la gravità degli atti di persecuzione di cui all'art. 7 d.lgs. 51/07; donne vittime di tratta che per tale motivo (escluso il pericolo di persecuzione o di danno grave) rischino discriminazione ed esclusione sociale in caso di rimpatrio;
altre gravi violazioni subite e subende nel Paese di origine, ecc.].
4) La retroattività della modifica dell'art. 5 comma 6 cit. di cui al D.L. 113/18, se anche fosse prevista, dovrebbe affrontare il vaglio di costituzionalità, che difficilmente potrebbe superare per quanto sopra detto. In tale prospettiva, non sono condivisibili interpretazioni che propongono una abrogazione implicita della protezione umanitaria ex art. 5 comma 6 previgente, abrogazione che sarebbe coerente con il nuovo sistema;
tale interpretazione, infatti, si scontrerebbe con il canone della ragionevolezza;
di conseguenza – non essendo costituzionalmente orientata – appare da escludere.
Per concludere, dovrà pertanto riconoscersi il diritto alla protezione umanitaria ai sensi del previgente art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98 (con conseguente rilascio del permesso di soggiorno per «casi speciali») in favore di coloro che abbiano presentato domanda di asilo prima del 5/10/2018 (come non è nel caso di specie) e la cui situazione non soddisfi i requisiti dell'art. 19 comma 1.1, come modificato dal D.L. 130/2020.
Ciò premesso, con riferimento al caso in esame, la situazione del ricorrente non consente il riconoscimento di tali forme di protezione “complementari”.
Invero, dalla disamina di tutti gli elementi in fatto acquisiti in giudizio ed illustrati in premessa, pur a fronte di una indubbia padronanza dell'italiano – come è naturale che sia avendo vissuto in Italia per circa 20 anni ed avendo anche studiato durante gli oltre
7 anni trascorsi in carcere – e della presenza di una sorella regolare sul T.N., non emergono fondati motivi per ritenere che l'allontanamento del ricorrente dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, considerato che tutta la restante famiglia vive stabilmente in Marocco, che in
Italia ha dedotto un solo recentissimo legame affettivo di cui ha riferito per la prima volta nel corso dell'udienza di febbraio 2025 (ndr., nulla era stato dedotto nei precedenti atti difensivi) e del quale comunque non ha dato alcun riscontro documentale (nulla su residenza, documenti identità e lavoro della donna) oltre a non
Pagina 14 di 18 esservi stabile e regolare convivenza, non avendo neppure riscontrato documentalmente l'asserita gravidanza.
Il ricorrente non ha inoltre documentato alcuna regolare collocazione abitativa, tanto meno a Verona presso la sorella che pure, contrariamente a quanto dichiarato in udienza, risulta essersi resa disponibile ad accoglierlo secondo quanto si legge negli atti relativi al periodo di carcerazione, avendo – anzi- preferito allontanarsi, avendo presentato domanda di protezione speciale a Massa.
Per riassumere, non depone a favore di un percorso inclusivo effettivo il fatto che, pur segnalato dal 2006 sul TN, vi sia rimasto circa 6 anni (fino al 2012) senza aver mai regolarizzato la propria posizione, salvo un tentativo - fallito - di emersione come badante, per sua stessa ammissione non effettivo e durante i quali risulta aver commesso i gravissimi reati di cui alle numerose condanne citate in premessa.
Rientrato in Marocco, al suo ritorno in Italia a luglio 2015 risulta essere stato arrestato, restando detenuto fino ad ottobre/novembre 2022 presso diverse C.C. - in espiazione pene detentive cumulate – periodo durante il quale risulta aver seguito alcuni corsi di formazione oltre ad aver lavorato.
Per ragioni non coerenti con i presupposti della domanda speciale, non ha presentato la domanda in esame dal carcere e neppure appena uscito restando in zona, perdendo così la possibilità di proseguire il lavoro che aveva in corso al momento della scarcerazione.
Non solo. All'uscita dal carcere, anziché restare in Veneto dove vive la sorella e dove ha trascorso gli ultimi anni in espiazione pena con le documentate esperienze lavorative anche all'esterno in regime di semilibertà, si è spostato inspiegabilmente a
Massa, dove non deduce né documenta l'esistenza di legami affettivi/familiari, neppure allega né documenta proposte di lavoro in regola, né tanto meno regolari collocazioni abitative e dove invece presenta domanda di protezione speciale per poi riferire in udienza di vivere invece a Verona presso la sorella che tuttavia non ha formalizzato la sua ospitalità, derivandone la seria inattendibilità anche di tale allegazione, vista la disponibilità espressa dalla donna e di cui si legge negli atti dell'esecuzione pena.
Così facendo, con condotta non compatibile con un compiuto percorso inclusivo, il ricorrente ha ovviamente perso la possibilità di avere una regolare collocazione abitativa presso un familiare e la prosecuzione del percorso inclusivo e lavorativo avviato negli anni della detenzione e con la semi-libertà.
In sintesi, dalle allegazioni e dai documenti emerge che il ricorrente, nei quasi 20 anni sul T.N., i primi 6 anni li ha trascorsi senza titolo di soggiorno, con un tentativo di emersione fasulla e commettendo i gravissimi illeciti di cui alle condanne, i successivi 3 anni li ha trascorsi in Marocco dove è ritornato quando ha saputo della definitività di una delle condanne, i successivi 7 anni li ha trascorsi in esecuzione pena detentiva e gli ultimi anni (poco più di due anni) li ha trascorsi senza una regolare collocazione abitativa e senza una regolare occupazione lavorativa.
Pur avendo avuto un lungo periodo di attività inclusiva da detenuto in semilibertà avviato in Veneto, dove ha pure sorella e nipoti, quando esce dal carcere, si sposta a
Pagina 15 di 18 Massa dove presenta la domanda in esame ma dove non allega né documenta l'esistenza di legami affettivi/familiari, né possibili lavori in regola e neppure una regolare collocazione abitativa, risultando, infine, nuovamente in esecuzione pena da gennaio 2025 per la condanna definitiva del 16.04.2024 della C.d.A. di Roma alla reclusione di anni 2 e mesi 8 (ritenuta la continuazione per possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi e violazione disciplina su immigrazione commessi il
5.7.2015 di cui all'ultima condanna definitiva a casellario).
Su tali premesse in fatto, non è quindi possibile in alcun modo valutare la sussistenza di un effettivo inserimento, derivandone che non si evincono i presupposti della violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare in caso di rimpatrio ai fini della protezione speciale.
Inoltre, a fronte delle condanne definitive per i gravi reati di pregnante allarme sociale descritti in premessa, in assenza di deduzioni e riscontri obiettivi sul percorso inclusivo proseguito all'uscita dal regime di detenzione, in assenza di stabili legami affettivi (tale non potendo essere ritenuto quello di soli 8 mesi allegato per la prima volta in udienza)
è anche superfluo compiere il bilanciamento tra i diritti contrapposti, nella specie l'interesse pubblico ad allontanare lo straniero pericoloso e il diritto alla tutela della sua vita privata e familiare ed a non essere sradicato dal luogo in cui intrattiene la gran parte dei rapporti sociali, lavorativi ed affettivi, tutelato dall'art. 8 CEDU (cfr.C.Cost.
8.5.23 n.88, C. cost.n. 202/2013 Corte EDU sentenza della grande camera Uner c. Olanda P del 18.10.2006 - ribadita dalla sentenza IV sez., 27.9.2022, Otite c. ).
Nel caso in esame il ragionevole e proporzionato bilanciamento di tutti i diritti ed interessi coinvolti vede infatti all'esame, da un lato, la natura dei numerosi e gravissimi reati commessi di evidente e pregnante allarme sociale e, dall'altro lato, la presenza di un solo stabile legame affettivo con la sorella che tuttavia non ha formalizzato la sua ospitalità e dove del resto lo stesso ricorrente non ha stabilizzato la propria abitazione all'uscita dal carcere, avendo preferito spostarsi a Massa per ragioni mai illustrate.
La presenza poi di una recentissima relazione senza convivenza regolarizzata, in assenza di altro, non è di per sé sola indicativa di un radicamento sul T.N. meritevole di tutela, soccombendo quindi a fronte della pericolosità desumibile dalla natura dei reati (con violenza su persone, con presenza di armi, ecc.), dal fatto che sono stati commessi in concorso con altri e dalla entità elevata della pena inflitta pur con le diminuenti del rito.
Le circostanze di cui sopra, globalmente considerate, non concretizzano dunque i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, ai sensi dell'art. 19 comma
1.1 D. Lgs. n. 286/98.
La situazione del ricorrente, vigente la pregressa disciplina, non avrebbe permesso neanche il riconoscimento del diritto alla protezione per motivi umanitari.
Detta considerazione non richiede pertanto di affrontare il problema dell'applicabilità diretta dell'art.10 Cost. e della verifica dei profili di incostituzionalità della nuova normativa, problema che invece si sarebbe posto se vi fossero state le condizioni per riconoscere la protezione umanitaria prevista dal previgente art.5/6°comma TUI.
Pagina 16 di 18 Le situazioni di vulnerabilità che avrebbero potuto dar luogo alla richiesta di rilascio di un permesso per motivi umanitari costituivano un catalogo aperto (Cass., 27 novembre
2013, n. 26566) che poteva comprendere situazioni soggettive, quali per esempio motivi di salute, di età, familiari, ma anche situazioni oggettive (cioè relative al paese di provenienza), quali una grave instabilità politica, episodi di violenza o insufficiente rispetto dei diritti umani, carestie, disastri naturali o ambientali o altre situazioni similari.
L'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98 infatti non definiva i “seri” motivi di carattere umanitario che potevano impedire il rientro del richiedente nel suo paese di origine e gli stessi venivano generalmente ricondotti a significativi fattori soggettivi di vulnerabilità, ovvero a fattori oggettivi di vulnerabilità, che potevano essere legati a guerre civili, a rivolgimenti violenti di regime, a catastrofi naturali, a rischi di tortura o di trattamenti degradanti ed altre gravi e reiterate violazioni dei diritti umani, a traumi subiti in patria o durante il viaggio, di cui egli risentiva le conseguenze.
Nel caso di specie, per le stesse ragioni viste in relazione alla altra protezione complementare, alcuna situazione di vulnerabilità personale è stata allegata dal ricorrente che non ha rappresentato neppure problemi di salute. Pur richiesta, non è neppure pervenuta documentazione sulla asserita partner in attesa di un figlio.
Le circostanze riferite, per le ragioni esposte, con specifico riguardo alle ragioni della partenza dal Marocco, non fanno emergere alcuna situazione di vulnerabilità individuale attuale od accertata, con giudizio prognostico, come conseguenza discendente dal suo rimpatrio, andando ribadito che il ricorrente si è allontanato per ragioni prettamente economico- personali (il desiderio di fare esperienze in Italia;
cfr. verbale audizione del 20.2.25).
L'accertamento della situazione oggettiva del Paese d'origine e della condizione soggettiva del ricorrente in quel contesto, alla luce della sua vicenda personale rimasta priva di rilevanza, costituiscono il punto di partenza ineludibile dell'accertamento da compiere. (cfr. Cass. n. 420/2012, n. 359/2013, n. 15756/2013, cass.civ.sez.I 4455/18, cass.civ.sez.I 538/19). Dovendo partire dalla situazione oggettiva del paese di origine del richiedente correlata alla condizione personale che ha determinato la ragione della partenza, ai fini della protezione umanitaria, nel caso di specie non emerge una condizione personale/individuale di effettiva deprivazione dei diritti umani che possa da sola giustificare l'impossibilità di un rimpatrio.
Il raggiungimento di un livello d'integrazione sociale personale - peraltro nel caso di specie assente per le ragioni illustrate - non può costituire un elemento di valutazione isolato, dovendo essere comparativo e finalizzato a verificare la sussistenza di una delle variabili rilevanti della "vulnerabilità" non potendo esaurirne il contenuto.
Non è infatti sufficiente l'allegazione di un'esistenza migliore nel paese di accoglienza, sotto il profilo del radicamento affettivo, sociale e/o lavorativo, indicandone genericamente la carenza nel paese d'origine, ma è necessaria una valutazione comparativa che consenta, in concreto, di verificare che il ricorrente si è allontanato da una condizione di vulnerabilità effettiva, sotto il profilo specifico della violazione o dell'impedimento all'esercizio dei diritti umani inalienabili. Solo all'interno di questa
Pagina 17 di 18 puntuale indagine comparativa, che nel caso ha dato esito negativo, deve essere valutata, come fattore di rilievo concorrente, l'effettività dell'inserimento sociale e lavorativo e/o la significatività dei legami personali e familiari in base alla loro durata nel tempo e stabilità.
Il richiedente del resto è originario del Marocco dove non risulta essere in atto alcun conflitto interno o internazionale, nemmeno a bassa intensità. A ciò si aggiunga che il
Marocco è stato inserito da tempo nell'elenco dei Paesi di origine sicura ai sensi dell'art.
2-bis del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, valutazione confermata anche con decreto ministeriale in sede di aggiornamento della lista dei Paesi sicuri avvenuta il
17.03.2023 e nel successivo decreto 7 maggio 2024 (Aggiornamento della lista dei Paesi di origine sicuri prevista dall'articolo 2-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.
25. Su GU n.105 del 7-5-2024). In effetti, i dati ACLED hanno registrato in tutto il
Paese, nell'ultimo periodo - dal 01.06.2024 al 30.05.2025 - solo 47 eventi violenti con 41 vittime2.
Per tutte le ragioni esposte, non si ritiene che il ricorrente, una volta rientrato nel suo
Paese, si troverebbe in una condizione di specifica estrema vulnerabilità (cfr. Cass.
3347/2015 e anche Cass. 4455/2018), idonea a pregiudicare la possibilità di esercitare i diritti fondamentali, né tanto meno, a rischio di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti.
Ritiene dunque il Collegio che non possano in alcun modo ritenersi sussistenti le condizioni per il riconoscimento di una protezione cd.”complementare”, conseguendone il rigetto del ricorso.
Spese di giudizio. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (forfetariamente in assenza di nota spese e considerata la partecipazione alla sola prima udienza di comparizione ed a quella di discussione).
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
• Rigetta il ricorso.
• Pone a carico del ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in € 1.800, oltre accessori di legge se dovuti.
Inviato per la controfirma in data 8 giugno 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
(Paola Bozzo Costa) (Laura Cresta)
Pagina 18 di 18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. sentenza 4 febbraio 2019, n. 4890, seguita da Cass. 2 aprile 2019, n. 9090; 5 aprile 2019, n. 9650; 10 aprile 2019, n. 10107; 18 aprile 2019, n. 10922; 2 maggio 2019, nn. 11558, 11559, 11560, 11561; 3 maggio 2019,
n. 11593; 8 maggio 2019, n. 12182; Ric. 2017. n. 14044 sez. SU- ud. 24-09-2019, 15 maggio 2019, nn. 13079 e
13082; 20 maggio 2019, nn. 13558, 13560, 13561; 22 maggio 2019, nn. 13883 e 13884; 24 maggio 2019, n.
14278; 19 giugno 2019, nn. 16457, 16460, 16461, 16462, 16463 e 16464; 27 giugno 2019, nn. 17306, 17308,
17310, 17311; 5 luglio 2019, nn. 18208, 18211, 18212, 18213 e 18214 2 https://acleddata.com/explorer/; consultato il 3.6.25