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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 03/06/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno - Sezione Lavoro - nelle persone dei
Magistrati:
Dr. Maura STASSANO Presidente
Dr. Lia DI BENEDETTO Consigliere relatore
Dr. Arturo PIZZELLA Consigliere
ha pronunziato in data 26/05/2025 ai sensi dell'art. 127 ter cpc la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 206/2023 del ruolo generale appelli lavoro
TRA
, in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Benedetta
Torrese, in virtù di procura allegata alla costituzione di nuovo difensore del 16/07/2024, ed elettivamente domiciliato come da pec;
1 APPELLANTE PRINCIPALE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Controparte_1
Giordano, come da mandato in atti, ed elettivamente domiciliato con pec;
APPELLATO
NONCHE'
Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Gabriele Morreale Agnello, in virtù di procura generale ad lites
del 23/01/2023 per notaio di Fiumicino, ed elettivamente Per_1
domiciliato come da pec;
APPELLANTE INCIDENTALE
E
Controparte_3
in persona del legale
[...]
rappresentante pro tempore;
APPELLATO - CONTUMACE
OGGETTO: impugnativa avverso intimazione di pagamento.
2 Appello avverso la sentenza n. 1652/2022 emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore.
CONCLUSIONI
Per l' : in riforma della sentenza impugnata, dichiarare che i Pt_1
crediti sottesi all'intimazione di pagamento non sono prescritti, vinte le spese.
Per rigettare l'appello dell vinte le spese. CP_1 Pt_1
Per l accogliere l'appello dell' CP_2 Pt_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 03/06/2022 , premesso che Controparte_1
in data 25/05/2022 riceveva la notifica dell'intimazione di pagamento n.
053 2022 90007425 41/000, relativa a contributi e premi CP_2 CP_3
riportati in pregressi avvisi di addebito e cartelle di pagamento;
che era maturata la prescrizione;
adiva il Giudice del lavoro del Tribunale di
Nocera Inferiore, chiedendo di dichiarare estinti per prescrizione i crediti vantati dagli enti previdenziali.
Nel costituirsi in giudizio i convenuti ( , e CP_2 CP_3 [...]
confutavano l'opposizione e ne eccepivano Parte_1
l'inammissibilità e l'infondatezza.
3 Con sentenza depositata in data 26/10/2022 il Giudice di primo grado accoglieva l'opposizione, ritenendo estinti per prescrizione i crediti previdenziali;
condannava i convenuti in solido alla rifusione delle spese in favore del CP_1
Avverso tale pronunzia l proponeva Parte_1
appello con ricorso depositato in data 14/04/2023.
L evidenziava che l'eccezione di prescrizione sollevata dal Pt_1
debitore andava respinta, tenendo conto della sospensione dei termini stabilita dalla normativa emessa durante il periodo della pandemia COVID
(art. 37 e art. 68 del DL n. 18/2020) e degli atti interruttivi intervenuti
(preavviso di fermo amministrativo n. 053 80 2015 00001312000
notificato il 30/09/2015; intimazione di pagamento n. 053 2016
9000476587000 notificata il 12/05/2016).
Chiedeva quindi di dichiarare non prescritti i crediti previdenziali.
Nel costituirsi in giudizio con memoria difensiva depositata in data
16/10/2024, l aderiva al gravame dell'Agenzia e ne chiedeva CP_2
l'accoglimento.
Si costituiva il con memoria difensiva depositata il 22/05/2024, CP_1
in cui chiedeva il rigetto dell'appello dell Pt_1
4 L non si costituiva. CP_3
La causa veniva decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 ter cpc,
sostituendo l'udienza con il deposito di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che l'appello e il pedissequo decreto di fissazione di udienza sono stati notificati al difensore che patrocinava l (avv. Luigi Anziano) con pec del 25/07/2024 in vista della prima CP_3
udienza del 28/10/2024.
Successivamente è stato comunicato al predetto difensore anche il provvedimento con cui la Corte ha rinviato all'udienza del 26/05/2025,
con avviso della modalità di trattazione cd cartolare.
Malgrado ciò, l non si è costituito, onde ne va dichiarata la CP_3
contumacia.
Sempre in via preliminare si osserva che l si è costituito ed ha CP_2
aderito nella propria memoria difensiva al gravame proposto dall'Agenzia,
chiedendone l'accoglimento, onde tale domanda si configura quale appello incidentale.
Ciò posto, con il ricorso introduttivo ha impugnato Controparte_1
l'intimazione di pagamento n. 053 2022 90007425 41/000 notificata il
5 25/05/2022 con riferimento a tre AVA relativi a contributi e a una CP_2
cartella inerente premi : CP_3
- avviso di addebito n. 353 2012 0000102135000 di € 2.903,13, notificato il 19.06.2012, contributi I.V.S. anno 2011;
- avviso di addebito n. 353 2012 0000415507000 di € 1.730,36, notificato il 10.01.2013, contributi I.V.S. anno 2011;
- avviso di addebito n. 353 2013 0000023771000 di € 1.251,62, notificato il 19.04.2013, contributi I.V.S. anno 2012;
- cartella di pagamento n. 053 2013 0000048246000 di € 1.370,32,
notificata il 15.03.2014, rate premio anno 2012. CP_3
Il Tribunale ha accolto interamente l'opposizione, ritenendo estinti per prescrizione tutti i crediti riportati in detti titoli.
Avverso la decisione di primo grado l Parte_1
ha proposto l'appello principale, deducendo l'avvenuta notifica al debitore di idonei e tempestivi atti interruttivi del termine quinquennale:
-preavviso di fermo amministrativo n. 053 80 2015 00001312000 del
30/09/2015;
-intimazione di pagamento n. 053 2016 9000476587000 notificata il
12/05/2016.
6 Ha inoltre eccepito che andava applicata la sospensione dei termini prevista dalla normativa emessa durante il periodo della pandemia COVID
(art. 37 e art. 68 del DL n. 18/2020).
All'appello dell'Agenzia ha aderito l , chiedendo di dichiarare non CP_2
prescritti i crediti riportati negli AVA.
Ora, nel caso di specie dagli atti prodotti nel fascicolo telematico si evince che l'AVA n. 353 2012 0000102135000 è stato notificato a mezzo posta e il postino, non avendo rinvenuto nessuno all'indirizzo, ha lasciato l'avviso in data 17/05/2012; il plico è stato depositato presso l'ufficio postale ed è
stato restituito al mittente per compiuta giacenza il 19/06/2012; tuttavia non risulta inviata la cd CAD (comunicazione di avvenuto deposito).
In tema di notifica degli atti impositivi, le Sezioni Unite della S.C. (Cass.
Sez. Unite n. 10012/2021) hanno stabilito che occorre operare una distinzione:
-la notifica ai sensi dell'art. 139, co. 4, cpc ovvero dell'art. 7, ultimo comma, legge n. 890/1982, riguarda la consegna dell'atto notificando a persona diversa dal destinatario;
in tal caso va spedita al destinatario una raccomandata "semplice", che gli dia notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto;
7 -invece, in caso di notifica eseguita ai sensi dell'art. 140 cpc e dell'art. 8,
legge n. 890/1982 non si realizza alcuna consegna, ma solo il deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (ovvero nella notifica codicistica presso la Casa comunale); per tale motivo, con maggiore rigore, la normativa prevede che di tale adempimento venga data comunicazione dall'agente notificatore al destinatario, del tutto ignaro della notifica, secondo due distinte e concorrenti modalità: l' affissione dell'avviso di deposito nel luogo della notifica (immissione in cassetta postale) ed appunto la spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Di conseguenza, nel primo caso non occorre anche la prova della ricezione della “raccomandata informativa” (cd CAN), di cui basta la spedizione,
atteso che nei casi di consegna a "persona diversa" vi può essere una ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, trattandosi di persone (familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto che il legislatore riconosce come astrattamente idoneo a questo fine.
8 Invece nel secondo caso deve essere dimostrato che la “raccomandata informativa” (cd CAD) sia stata non solo inviata, ma anche ricevuta dal destinatario, essendo del tutto mancata la consegna dell'atto (che non è
stato ricevuto neppure dalla “persona diversa”).
Di qui il principio di diritto: “In tema di notifica di un atto impositivo
ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della
legge 890/1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al
destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del
destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a
riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può
essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione
giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'
avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD),
non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della
raccomandata medesima” (Cass. SS. UU. n. 10012/2021).
Nel caso di specie l'AVA oggetto di appello n. 353 2012 0000102135000
non è stato consegnato, non essendo stata rinvenuta alcuna persona presso il domicilio del debitore, e non risulta né inviata né tantomeno ricevuta dal debitore la cd CAD.
9 Alla luce del principio affermato dalle Sezioni Unite sopra richiamate, la decisione del Tribunale va quindi condivisa, poiché era necessaria nel caso de quo la prova della spedizione e della ricezione della cd CAD al debitore.
Il credito riportato in tale AVA, dunque, risulta già prescritto al momento della notifica della intimazione di pagamento n. 053 2016 9000476587000
(notificata il 12/05/2016).
Per quanto riguarda gli altri due AVA e la cartella , invece, la CP_3
pronunzia di prime cure va riformata:
-l'AVA n. 353 2012 0000415507000 è stato notificato a mezzo posta il
10.01.2013 al che ha firmato personalmente la ricevuta;
CP_1
trattandosi di contributi dell'anno 2011, la notifica dell'AVA ha interrotto la prescrizione, che è stata successivamente interrotta anche dal preavviso di fermo amministrativo del 30/09/2015 e dalla intimazione di pagamento n. 053 2016 9000476587000 notificata il 12/05/2016; è poi avvenuta in data 25/05/2022 la notifica dell'intimazione di pagamento n. 053 2022
90007425 41/000 oggetto di lite;
-l'AVA n. 353 2013 0000023771000 è stato notificato per posta il
19.04.2013 e risulta consegnato personalmente al che ha CP_1
10 sottoscritto la ricevuta;
trattandosi di contributi dell'anno 2012, la notifica dell'AVA ha interrotto la prescrizione, che è stata successivamente interrotta anche dal preavviso di fermo amministrativo del 30/09/2015 e dalla intimazione di pagamento n. 053 2016 9000476587000 notificata il
12/05/2016; è poi avvenuta in data 25/05/2022 la notifica dell'intimazione di pagamento n. 053 2022 90007425 41/000 oggetto di lite;
-la cartella di pagamento n. 053 2013 0000048246000 è stata recapitata a mezzo posta ai sensi dell'art. 139 cpc, con due accessi negativi, cui hanno fatto seguito il deposito presso il Comune in data 04/03/2014 e l'invio della raccomandata il 05/03/2014; vi è stato il deposito del plico presso l'ufficio postale, con avviso spedito il 05/03/2014 e restituzione per compiuta giacenza il 09/04/2014; trattandosi di premi anno 2012, la CP_3
prescrizione risulta interrotta dalla intimazione di pagamento n. 053 2016
9000476587000 notificata il 12/05/2016; è poi avvenuta in data
25/05/2022 la notifica dell'intimazione di pagamento n. 053 2022
90007425 41/000 oggetto di lite.
Il regolare recapito del preavviso di fermo amministrativo del 30/09/2015
(ricevuto da “familiare convivente” del e della intimazione di CP_1
pagamento n. 053 2016 9000476587000 notificata il 12/05/2016
11 (parimenti ricevuta da “familiare convivente” del non è stato CP_1
contestato o negato dal debitore nel presente giudizio.
Ne consegue che:
-dopo la notifica dei predetti due AVA e della cartella, il debitore non li ha impugnati, onde non poteva più eccepire la prescrizione maturata prima di tale notifica;
-dopo la notifica dell'intimazione di pagamento n. 053 2016
9000476587000 in data 12/05/2016, parimenti il debitore non ha proposto opposizione avverso la stessa per far valere la prescrizione già maturata;
-egli ha invece impugnato solo l'intimazione di pagamento n. 053 2022
90007425 41/000 notificata il 25/05/2022, che è oggetto del presente giudizio.
Va a questo punto evidenziato che l appellante ha invocato la Pt_1
sospensione dei termini, introdotta dalla normativa emessa durante la pandemia COVID e più volte novellata, con conseguente slittamento del termine di prescrizione per n. 542 giorni complessivi.
Tale deduzione è fondata.
Il termine quinquennale di prescrizione per i contributi previdenziali risulta invero sospeso più volte, e tale sospensione è stata anche prorogata:
12 -l'art. 37, co. 2, DL n. 18/2020 ha stabilito che “I termini di
prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale
obbligatoriadi cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n.
335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è
differito alla fine del periodo”;
-l'art 11, co. 9, DL n. 183/2020 ha disposto che “ I termini di
prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale
obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n.
335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”;
-l'art. 68, co. 1, DL n. 18/2020 ha previsto che “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti,
in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché
dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio
13 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122”;
-lo stesso art. 68, co. 4 bis, DL n. 18/2020 (successivamente inserito) ha altresì stabilito che “Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate
tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante
il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente,
fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.
77, sono prorogati:
a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo
3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra
disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione
relativi alle stesse entrate” .
Ne deriva che vi è stata la sospensione nel periodo dal 23/02/2020 al
30/06/2020 (n. 129 giorni) in virtù dell'art 37 DL n. 18/2020, e nel periodo
14 dal 31/12/2020 al 30/06/2021 (n. 182 giorni) ai sensi dell'art. 11, co. 9, DL
183/2020; tale sospensione è stata prorogata, ai sensi dell'art. 68 DL n.
18/2020, fino al 31/08/2021 e fino al 31/12/2021, e da ultimo per ulteriori
24 mesi (cioè fino al 31/12/2023).
Nel caso che ci occupa, per quanto riguarda gli AVA n. 353 2012
0000415507000 e n. 353 2013 0000023771000 e la cartella di pagamento
n. 053 2013 0000048246000, per il periodo intercorso tra la notifica
dell'ultimo atto interruttivo (intimazione di pagamento n. 053 2016
9000476587000 notificata il 12/05/2016) e la notifica dell'intimazione di
pagamento n. 053 2022 90007425 41/000 oggetto di lite (25/05/2022)
vanno considerati, oltre ai cinque anni di prescrizione, anche i n. 542
giorni di sospensione addotti dall sulla scorta della predetta Pt_1
normativa.
Di conseguenza, i crediti ivi riportati non risultano estinti.
La sentenza impugnata va quindi parzialmente riformata, dovendosi rigettare la domanda avanzata dal con il ricorso introduttivo per CP_1
gli AVA n. 353 2012 0000415507000 e n. 353 2013 0000023771000 e per la cartella di pagamento n. 053 2013 0000048246000.
15 Le spese del doppio grado vengono interamente compensate, alla luce della non agevole interpretazione e del difficile coordinamento delle varie disposizioni normative di volta in volta intervenute in materia, che riguardano la sospensione sia della prescrizione sia delle attività di riscossione affidate all'Agenzia.
Deve darsi atto che non sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. 1
quater, DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Lavoro, nella causa n. 206/2023
R.G. appelli lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello principale
proposto da e Parte_1
sull'appello incidentale proposto da nei confronti di CP_2 CP_1
e , avverso la sentenza n. 1652/2022 del Giudice del
[...] CP_3
lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1)accoglie per quanto di ragione l'appello principale e quello incidentale,
e, in parziale riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta da con il ricorso di primo grado avverso gli Controparte_1
AVA n. 353 2012 0000415507000 e n. 353 2013 0000023771000 e la
16 cartella di pagamento n. 053 2013 0000048246000, confermando invece la prescrizione per i crediti riportati nell'AVA n. 353 2012 0000102135000;
2)compensa per intero fra le parti le spese del doppio grado.
Salerno, 26/05/2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Lia DI BENEDETTO
Il Presidente
Dr. Maura STASSANO
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno - Sezione Lavoro - nelle persone dei
Magistrati:
Dr. Maura STASSANO Presidente
Dr. Lia DI BENEDETTO Consigliere relatore
Dr. Arturo PIZZELLA Consigliere
ha pronunziato in data 26/05/2025 ai sensi dell'art. 127 ter cpc la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 206/2023 del ruolo generale appelli lavoro
TRA
, in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Benedetta
Torrese, in virtù di procura allegata alla costituzione di nuovo difensore del 16/07/2024, ed elettivamente domiciliato come da pec;
1 APPELLANTE PRINCIPALE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Controparte_1
Giordano, come da mandato in atti, ed elettivamente domiciliato con pec;
APPELLATO
NONCHE'
Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Gabriele Morreale Agnello, in virtù di procura generale ad lites
del 23/01/2023 per notaio di Fiumicino, ed elettivamente Per_1
domiciliato come da pec;
APPELLANTE INCIDENTALE
E
Controparte_3
in persona del legale
[...]
rappresentante pro tempore;
APPELLATO - CONTUMACE
OGGETTO: impugnativa avverso intimazione di pagamento.
2 Appello avverso la sentenza n. 1652/2022 emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore.
CONCLUSIONI
Per l' : in riforma della sentenza impugnata, dichiarare che i Pt_1
crediti sottesi all'intimazione di pagamento non sono prescritti, vinte le spese.
Per rigettare l'appello dell vinte le spese. CP_1 Pt_1
Per l accogliere l'appello dell' CP_2 Pt_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 03/06/2022 , premesso che Controparte_1
in data 25/05/2022 riceveva la notifica dell'intimazione di pagamento n.
053 2022 90007425 41/000, relativa a contributi e premi CP_2 CP_3
riportati in pregressi avvisi di addebito e cartelle di pagamento;
che era maturata la prescrizione;
adiva il Giudice del lavoro del Tribunale di
Nocera Inferiore, chiedendo di dichiarare estinti per prescrizione i crediti vantati dagli enti previdenziali.
Nel costituirsi in giudizio i convenuti ( , e CP_2 CP_3 [...]
confutavano l'opposizione e ne eccepivano Parte_1
l'inammissibilità e l'infondatezza.
3 Con sentenza depositata in data 26/10/2022 il Giudice di primo grado accoglieva l'opposizione, ritenendo estinti per prescrizione i crediti previdenziali;
condannava i convenuti in solido alla rifusione delle spese in favore del CP_1
Avverso tale pronunzia l proponeva Parte_1
appello con ricorso depositato in data 14/04/2023.
L evidenziava che l'eccezione di prescrizione sollevata dal Pt_1
debitore andava respinta, tenendo conto della sospensione dei termini stabilita dalla normativa emessa durante il periodo della pandemia COVID
(art. 37 e art. 68 del DL n. 18/2020) e degli atti interruttivi intervenuti
(preavviso di fermo amministrativo n. 053 80 2015 00001312000
notificato il 30/09/2015; intimazione di pagamento n. 053 2016
9000476587000 notificata il 12/05/2016).
Chiedeva quindi di dichiarare non prescritti i crediti previdenziali.
Nel costituirsi in giudizio con memoria difensiva depositata in data
16/10/2024, l aderiva al gravame dell'Agenzia e ne chiedeva CP_2
l'accoglimento.
Si costituiva il con memoria difensiva depositata il 22/05/2024, CP_1
in cui chiedeva il rigetto dell'appello dell Pt_1
4 L non si costituiva. CP_3
La causa veniva decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 ter cpc,
sostituendo l'udienza con il deposito di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che l'appello e il pedissequo decreto di fissazione di udienza sono stati notificati al difensore che patrocinava l (avv. Luigi Anziano) con pec del 25/07/2024 in vista della prima CP_3
udienza del 28/10/2024.
Successivamente è stato comunicato al predetto difensore anche il provvedimento con cui la Corte ha rinviato all'udienza del 26/05/2025,
con avviso della modalità di trattazione cd cartolare.
Malgrado ciò, l non si è costituito, onde ne va dichiarata la CP_3
contumacia.
Sempre in via preliminare si osserva che l si è costituito ed ha CP_2
aderito nella propria memoria difensiva al gravame proposto dall'Agenzia,
chiedendone l'accoglimento, onde tale domanda si configura quale appello incidentale.
Ciò posto, con il ricorso introduttivo ha impugnato Controparte_1
l'intimazione di pagamento n. 053 2022 90007425 41/000 notificata il
5 25/05/2022 con riferimento a tre AVA relativi a contributi e a una CP_2
cartella inerente premi : CP_3
- avviso di addebito n. 353 2012 0000102135000 di € 2.903,13, notificato il 19.06.2012, contributi I.V.S. anno 2011;
- avviso di addebito n. 353 2012 0000415507000 di € 1.730,36, notificato il 10.01.2013, contributi I.V.S. anno 2011;
- avviso di addebito n. 353 2013 0000023771000 di € 1.251,62, notificato il 19.04.2013, contributi I.V.S. anno 2012;
- cartella di pagamento n. 053 2013 0000048246000 di € 1.370,32,
notificata il 15.03.2014, rate premio anno 2012. CP_3
Il Tribunale ha accolto interamente l'opposizione, ritenendo estinti per prescrizione tutti i crediti riportati in detti titoli.
Avverso la decisione di primo grado l Parte_1
ha proposto l'appello principale, deducendo l'avvenuta notifica al debitore di idonei e tempestivi atti interruttivi del termine quinquennale:
-preavviso di fermo amministrativo n. 053 80 2015 00001312000 del
30/09/2015;
-intimazione di pagamento n. 053 2016 9000476587000 notificata il
12/05/2016.
6 Ha inoltre eccepito che andava applicata la sospensione dei termini prevista dalla normativa emessa durante il periodo della pandemia COVID
(art. 37 e art. 68 del DL n. 18/2020).
All'appello dell'Agenzia ha aderito l , chiedendo di dichiarare non CP_2
prescritti i crediti riportati negli AVA.
Ora, nel caso di specie dagli atti prodotti nel fascicolo telematico si evince che l'AVA n. 353 2012 0000102135000 è stato notificato a mezzo posta e il postino, non avendo rinvenuto nessuno all'indirizzo, ha lasciato l'avviso in data 17/05/2012; il plico è stato depositato presso l'ufficio postale ed è
stato restituito al mittente per compiuta giacenza il 19/06/2012; tuttavia non risulta inviata la cd CAD (comunicazione di avvenuto deposito).
In tema di notifica degli atti impositivi, le Sezioni Unite della S.C. (Cass.
Sez. Unite n. 10012/2021) hanno stabilito che occorre operare una distinzione:
-la notifica ai sensi dell'art. 139, co. 4, cpc ovvero dell'art. 7, ultimo comma, legge n. 890/1982, riguarda la consegna dell'atto notificando a persona diversa dal destinatario;
in tal caso va spedita al destinatario una raccomandata "semplice", che gli dia notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto;
7 -invece, in caso di notifica eseguita ai sensi dell'art. 140 cpc e dell'art. 8,
legge n. 890/1982 non si realizza alcuna consegna, ma solo il deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (ovvero nella notifica codicistica presso la Casa comunale); per tale motivo, con maggiore rigore, la normativa prevede che di tale adempimento venga data comunicazione dall'agente notificatore al destinatario, del tutto ignaro della notifica, secondo due distinte e concorrenti modalità: l' affissione dell'avviso di deposito nel luogo della notifica (immissione in cassetta postale) ed appunto la spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Di conseguenza, nel primo caso non occorre anche la prova della ricezione della “raccomandata informativa” (cd CAN), di cui basta la spedizione,
atteso che nei casi di consegna a "persona diversa" vi può essere una ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, trattandosi di persone (familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto che il legislatore riconosce come astrattamente idoneo a questo fine.
8 Invece nel secondo caso deve essere dimostrato che la “raccomandata informativa” (cd CAD) sia stata non solo inviata, ma anche ricevuta dal destinatario, essendo del tutto mancata la consegna dell'atto (che non è
stato ricevuto neppure dalla “persona diversa”).
Di qui il principio di diritto: “In tema di notifica di un atto impositivo
ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della
legge 890/1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al
destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del
destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a
riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può
essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione
giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'
avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD),
non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della
raccomandata medesima” (Cass. SS. UU. n. 10012/2021).
Nel caso di specie l'AVA oggetto di appello n. 353 2012 0000102135000
non è stato consegnato, non essendo stata rinvenuta alcuna persona presso il domicilio del debitore, e non risulta né inviata né tantomeno ricevuta dal debitore la cd CAD.
9 Alla luce del principio affermato dalle Sezioni Unite sopra richiamate, la decisione del Tribunale va quindi condivisa, poiché era necessaria nel caso de quo la prova della spedizione e della ricezione della cd CAD al debitore.
Il credito riportato in tale AVA, dunque, risulta già prescritto al momento della notifica della intimazione di pagamento n. 053 2016 9000476587000
(notificata il 12/05/2016).
Per quanto riguarda gli altri due AVA e la cartella , invece, la CP_3
pronunzia di prime cure va riformata:
-l'AVA n. 353 2012 0000415507000 è stato notificato a mezzo posta il
10.01.2013 al che ha firmato personalmente la ricevuta;
CP_1
trattandosi di contributi dell'anno 2011, la notifica dell'AVA ha interrotto la prescrizione, che è stata successivamente interrotta anche dal preavviso di fermo amministrativo del 30/09/2015 e dalla intimazione di pagamento n. 053 2016 9000476587000 notificata il 12/05/2016; è poi avvenuta in data 25/05/2022 la notifica dell'intimazione di pagamento n. 053 2022
90007425 41/000 oggetto di lite;
-l'AVA n. 353 2013 0000023771000 è stato notificato per posta il
19.04.2013 e risulta consegnato personalmente al che ha CP_1
10 sottoscritto la ricevuta;
trattandosi di contributi dell'anno 2012, la notifica dell'AVA ha interrotto la prescrizione, che è stata successivamente interrotta anche dal preavviso di fermo amministrativo del 30/09/2015 e dalla intimazione di pagamento n. 053 2016 9000476587000 notificata il
12/05/2016; è poi avvenuta in data 25/05/2022 la notifica dell'intimazione di pagamento n. 053 2022 90007425 41/000 oggetto di lite;
-la cartella di pagamento n. 053 2013 0000048246000 è stata recapitata a mezzo posta ai sensi dell'art. 139 cpc, con due accessi negativi, cui hanno fatto seguito il deposito presso il Comune in data 04/03/2014 e l'invio della raccomandata il 05/03/2014; vi è stato il deposito del plico presso l'ufficio postale, con avviso spedito il 05/03/2014 e restituzione per compiuta giacenza il 09/04/2014; trattandosi di premi anno 2012, la CP_3
prescrizione risulta interrotta dalla intimazione di pagamento n. 053 2016
9000476587000 notificata il 12/05/2016; è poi avvenuta in data
25/05/2022 la notifica dell'intimazione di pagamento n. 053 2022
90007425 41/000 oggetto di lite.
Il regolare recapito del preavviso di fermo amministrativo del 30/09/2015
(ricevuto da “familiare convivente” del e della intimazione di CP_1
pagamento n. 053 2016 9000476587000 notificata il 12/05/2016
11 (parimenti ricevuta da “familiare convivente” del non è stato CP_1
contestato o negato dal debitore nel presente giudizio.
Ne consegue che:
-dopo la notifica dei predetti due AVA e della cartella, il debitore non li ha impugnati, onde non poteva più eccepire la prescrizione maturata prima di tale notifica;
-dopo la notifica dell'intimazione di pagamento n. 053 2016
9000476587000 in data 12/05/2016, parimenti il debitore non ha proposto opposizione avverso la stessa per far valere la prescrizione già maturata;
-egli ha invece impugnato solo l'intimazione di pagamento n. 053 2022
90007425 41/000 notificata il 25/05/2022, che è oggetto del presente giudizio.
Va a questo punto evidenziato che l appellante ha invocato la Pt_1
sospensione dei termini, introdotta dalla normativa emessa durante la pandemia COVID e più volte novellata, con conseguente slittamento del termine di prescrizione per n. 542 giorni complessivi.
Tale deduzione è fondata.
Il termine quinquennale di prescrizione per i contributi previdenziali risulta invero sospeso più volte, e tale sospensione è stata anche prorogata:
12 -l'art. 37, co. 2, DL n. 18/2020 ha stabilito che “I termini di
prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale
obbligatoriadi cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n.
335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è
differito alla fine del periodo”;
-l'art 11, co. 9, DL n. 183/2020 ha disposto che “ I termini di
prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale
obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n.
335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”;
-l'art. 68, co. 1, DL n. 18/2020 ha previsto che “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti,
in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché
dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio
13 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122”;
-lo stesso art. 68, co. 4 bis, DL n. 18/2020 (successivamente inserito) ha altresì stabilito che “Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate
tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante
il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente,
fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.
77, sono prorogati:
a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo
3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra
disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione
relativi alle stesse entrate” .
Ne deriva che vi è stata la sospensione nel periodo dal 23/02/2020 al
30/06/2020 (n. 129 giorni) in virtù dell'art 37 DL n. 18/2020, e nel periodo
14 dal 31/12/2020 al 30/06/2021 (n. 182 giorni) ai sensi dell'art. 11, co. 9, DL
183/2020; tale sospensione è stata prorogata, ai sensi dell'art. 68 DL n.
18/2020, fino al 31/08/2021 e fino al 31/12/2021, e da ultimo per ulteriori
24 mesi (cioè fino al 31/12/2023).
Nel caso che ci occupa, per quanto riguarda gli AVA n. 353 2012
0000415507000 e n. 353 2013 0000023771000 e la cartella di pagamento
n. 053 2013 0000048246000, per il periodo intercorso tra la notifica
dell'ultimo atto interruttivo (intimazione di pagamento n. 053 2016
9000476587000 notificata il 12/05/2016) e la notifica dell'intimazione di
pagamento n. 053 2022 90007425 41/000 oggetto di lite (25/05/2022)
vanno considerati, oltre ai cinque anni di prescrizione, anche i n. 542
giorni di sospensione addotti dall sulla scorta della predetta Pt_1
normativa.
Di conseguenza, i crediti ivi riportati non risultano estinti.
La sentenza impugnata va quindi parzialmente riformata, dovendosi rigettare la domanda avanzata dal con il ricorso introduttivo per CP_1
gli AVA n. 353 2012 0000415507000 e n. 353 2013 0000023771000 e per la cartella di pagamento n. 053 2013 0000048246000.
15 Le spese del doppio grado vengono interamente compensate, alla luce della non agevole interpretazione e del difficile coordinamento delle varie disposizioni normative di volta in volta intervenute in materia, che riguardano la sospensione sia della prescrizione sia delle attività di riscossione affidate all'Agenzia.
Deve darsi atto che non sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. 1
quater, DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Lavoro, nella causa n. 206/2023
R.G. appelli lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello principale
proposto da e Parte_1
sull'appello incidentale proposto da nei confronti di CP_2 CP_1
e , avverso la sentenza n. 1652/2022 del Giudice del
[...] CP_3
lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1)accoglie per quanto di ragione l'appello principale e quello incidentale,
e, in parziale riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta da con il ricorso di primo grado avverso gli Controparte_1
AVA n. 353 2012 0000415507000 e n. 353 2013 0000023771000 e la
16 cartella di pagamento n. 053 2013 0000048246000, confermando invece la prescrizione per i crediti riportati nell'AVA n. 353 2012 0000102135000;
2)compensa per intero fra le parti le spese del doppio grado.
Salerno, 26/05/2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Lia DI BENEDETTO
Il Presidente
Dr. Maura STASSANO
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