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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 30/10/2025, n. 1541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1541 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3339/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni Giudice relatore dott. Giovanni Giampiccolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3339/2024 R.G. avente ad oggetto separazione giudiziale, promossa da:
, nata il [...] a [...], c.f. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. GIOMBARRESI VALENTINA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
, nato il [...] a [...], c.f. . Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
La ricorrente ha concluso come da note scritte in atti ex art. 473-bis.28 lett. a) c.p.c. nei seguenti termini. Piaccia al Tribunale adito – disattesa ogni contraria deduzione, eccezione e domanda – pronunciare la separazione personale dei coniugi;
affidare i figli ( , e ) ad entrambi i genitori con responsabilità Per_1 CP_2 Persona_2 genitoriale condivisa;
assegnare la casa familiare sita in Vittoria in C.da Pozzo Bollente, in proprietà alla sig.ra ed Parte_1 alla sorella , alla ricorrente perché vi risieda tenendo con sé i sopra nominati figli minori;
Pt_1 disporre il collocamento dei citati minori presso la ricorrente nella casa già coniugale, come Parte_1 sopra indicata;
disporre che le frequentazioni tra i figli ed il sig. avvengano nei giorni di lunedì, CP_1 mercoledì e venerdì dalle ore 17.30 alle ore 20.30 ed a settimane alterne dal sabato pomeriggio alla domenica pomeriggio;
cinque giorni consecutivi durante le festività natalizie alternando un anno la festività del Natale ed un anno quella di Capodanno, tre giorni consecutivi nel periodo pasquale alternando il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. Nel periodo estivo i figli staranno con il padre per una settimana consecutivamente nel mese di luglio o di agosto da concordarsi entro il mese di giugno;
pagina 1 di 4 stabilire l'obbligo di contribuzione per ciascun figlio in Euro 250,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, con il versamento quindi di € 750,00 in favore della sig.ra entro il Parte_1 5 di ogni mese;
disporre che le spese straordinarie e sanitarie non prevedibili vengano ripartite in ragione del 50%, in considerazione del reddito di entrambi i genitori e delle specifiche necessità dei figli. Disporre che l'assegno unico in favore dei figli minori sia percepito interamente dalla sig.ra Parte_1
Con l'intervento del PM in sede.
pagina 2 di 4 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE Le parti hanno contratto matrimonio civile a VITTORIA in data 20/04/2004, matrimonio trascritto nel registro dello stato civile degli atti di matrimonio del Comune di VITTORIA al Numero 19, Parte I, dell'anno 2004. Da tale unione sono nati i figli il 15/06/2004, il 26/01/2009, e Per_1 CP_2
, il 15/10/2015. Persona_2
in data 10/12/2024 ha presentato ricorso per separazione giudiziale chiedendo al Parte_1 Tribunale di disporre l'affidamento congiunto dei figli e di porre un contributo di mantenimento a carico dello di € 750,00 per i figli. CP_1
non si è costituito in giudizio, pur avendo ricevuto regolare notifica del Controparte_1 ricorso e del decreto di fissazione d'udienza in data 24/12/2024. All'esito dell'udienza del 14/03/2025, in cui non era possibile il tentativo di conciliazione per l'assenza del resistente, il Giudice delegato autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava i figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento degli stessi presso la madre, non disponendo una regolamentazione dettagliata circa i tempi di frequentazione padre - figli, non essendoci alcun problema relazionale tra lo e i figli;
imponeva a la corresponsione, in favore di di CP_1 CP_1 Parte_1 un assegno mensile di € 450,00 a titolo di mantenimento dei figli minori e della maggiorenne non economicamente indipendente, in ragione di € 150,00 ciascuno, oltre all'assegno unico che sarebbe stato percepito interamente dalla . Pt_1 Assegnati i termini ex art. 473-bis.28 lett. a) c.p.c., all'udienza del 30/09/2025 la causa veniva rimessa al Collegio sulle conclusioni della ricorrente precisate come da note scritte in atti. Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di , che non si è costituito. Controparte_1 La domanda di separazione è fondata e va conseguentemente accolta. La separazione di fatto tra i coniugi e le accuse rivolte dalla ricorrente al coniuge costituiscono invero elementi atti a comprovare il venir meno di ogni affectio maritalis e la sussistenza di una situazione tale da rendere improseguibile la convivenza coniugale e da giustificare la pronuncia di cui all'art. 151, comma primo, c.c. Venendo ai provvedimenti nell'interesse della prole, va rilevato che non emergono dagli atti elementi di giudizio tali da sconsigliare l'applicazione del principio generale stabilito dall'art. 337 ter, comma secondo, c.c. ovvero l'affidamento congiunto dei figli e ai genitori CP_2 Persona_2 con collocamento presso la madre, conformemente a quanto già disposto con l'ordinanza del giudice delegato, da intendersi qui interamente richiamata anche quanto alle ampie modalità di esercizio del diritto di visita da parte del padre che potrà vedere i figli quando vorranno, compatibilmente con le loro esigenze di vita e di studio. Per quanto riguarda il contributo di mantenimento, giova preliminarmente osservare che, secondo gli artt. 147 e 315 bis c.c., la determinazione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli minori è volto ad assicurare “una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fin quando l'età dei figli stessi lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione” (cfr. Cass. n. 21273/2013). Giova ulteriormente osservare che lo stato di disoccupazione o la percezione di un reddito modesto da parte del genitore non convivente con i figli, non può esonerarlo dall'obbligo di contribuzione, che, in assenza di concrete e adeguate prove che dimostrino una limitazione della capacità lavorativa, va quantificato sulla scorta della capacità lavorativa “generica”, ossia della potenzialità a lavorare. Occorre inoltre evidenziare che “Ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all'assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che tale pagina 3 di 4 obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni” (Cass. sez. I n. 17183/2020) Tanto premesso in punto di diritto, occorre esaminare le condizioni reddituali e patrimoniali delle parti come emergenti dagli atti. L'odierna ricorrente, la quale risulta essere comproprietaria della casa coniugale, lavora presso un panificio con uno stipendio mensile di € 700,00 al mese;
lo secondo quanto affermato dalla CP_1
, svolge la professione di bracciante agricolo percependo una retribuzione mensile di circa € Pt_1 1.500,00 al mese. La figlia maggiorenne di ventuno anni, non è ancora economicamente autosufficiente, essendo Per_1 in cerca di un'occupazione, mentre al figlio viene riconosciuta un'indennità di Persona_2 circa € 300,00 a causa del disturbo del linguaggio di cui è affetto. Alla luce delle condizioni economiche esposte, ritiene il Collegio che l'assegno che il resistente è tenuto a corrispondere per il mantenimento dei figli vada determinato in € 450,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, al netto dell'Assegno unico che sarà percepito integralmente dalla ricorrente, confermando quanto disposto dal Giudice delegato. Nulla deve disporsi in merito alla casa coniugale sita in Vittoria, in C.da Pozzo Bollente SS115 Km2, in quanto di proprietà della ricorrente. La soccombenza reciproca legata alla natura costitutiva necessaria della controversia in materia di stato delle persone, giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3339/2024 R.G., previa dichiarazione della contumacia di : Controparte_1 pronuncia la separazione personale dei coniugi e , che Parte_1 Controparte_1 contrassero matrimonio a VITTORIA, in data 20/04/2004, trascritto nel registro dello stato civile degli atti di matrimonio del Comune di VITTORIA al Numero 19, Parte I, dell'anno 2004; affida i figli minori e in via condivisa ad entrambi i genitori, con CP_2 Persona_2 collocamento presso la madre e diritto del padre di averli con sé quando vorranno;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere a entro il quinto giorno di Controparte_1 Parte_1 ogni mese, un assegno mensile di € 450,00 per il mantenimento dei figli, in ragione di € 150,00 per ciascuno, da rivalutare annualmente con riferimento agli indici ISTAT di cui all'art. 150 disp. att. c.p.c., oltre alla metà delle spese straordinarie – mediche, scolastiche, sportive, etc. – che si rendessero necessarie per i medesimi, somma determinata al netto dell'assegno unico che sarà percepito integralmente dalla;
Pt_1 compensa integralmente le spese tra le parti.
Così deciso in Ragusa nella camera di consiglio del 29/10/2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Claudio Maggioni dott. Massimo Pulvirenti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni Giudice relatore dott. Giovanni Giampiccolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3339/2024 R.G. avente ad oggetto separazione giudiziale, promossa da:
, nata il [...] a [...], c.f. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. GIOMBARRESI VALENTINA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
, nato il [...] a [...], c.f. . Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
La ricorrente ha concluso come da note scritte in atti ex art. 473-bis.28 lett. a) c.p.c. nei seguenti termini. Piaccia al Tribunale adito – disattesa ogni contraria deduzione, eccezione e domanda – pronunciare la separazione personale dei coniugi;
affidare i figli ( , e ) ad entrambi i genitori con responsabilità Per_1 CP_2 Persona_2 genitoriale condivisa;
assegnare la casa familiare sita in Vittoria in C.da Pozzo Bollente, in proprietà alla sig.ra ed Parte_1 alla sorella , alla ricorrente perché vi risieda tenendo con sé i sopra nominati figli minori;
Pt_1 disporre il collocamento dei citati minori presso la ricorrente nella casa già coniugale, come Parte_1 sopra indicata;
disporre che le frequentazioni tra i figli ed il sig. avvengano nei giorni di lunedì, CP_1 mercoledì e venerdì dalle ore 17.30 alle ore 20.30 ed a settimane alterne dal sabato pomeriggio alla domenica pomeriggio;
cinque giorni consecutivi durante le festività natalizie alternando un anno la festività del Natale ed un anno quella di Capodanno, tre giorni consecutivi nel periodo pasquale alternando il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. Nel periodo estivo i figli staranno con il padre per una settimana consecutivamente nel mese di luglio o di agosto da concordarsi entro il mese di giugno;
pagina 1 di 4 stabilire l'obbligo di contribuzione per ciascun figlio in Euro 250,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, con il versamento quindi di € 750,00 in favore della sig.ra entro il Parte_1 5 di ogni mese;
disporre che le spese straordinarie e sanitarie non prevedibili vengano ripartite in ragione del 50%, in considerazione del reddito di entrambi i genitori e delle specifiche necessità dei figli. Disporre che l'assegno unico in favore dei figli minori sia percepito interamente dalla sig.ra Parte_1
Con l'intervento del PM in sede.
pagina 2 di 4 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE Le parti hanno contratto matrimonio civile a VITTORIA in data 20/04/2004, matrimonio trascritto nel registro dello stato civile degli atti di matrimonio del Comune di VITTORIA al Numero 19, Parte I, dell'anno 2004. Da tale unione sono nati i figli il 15/06/2004, il 26/01/2009, e Per_1 CP_2
, il 15/10/2015. Persona_2
in data 10/12/2024 ha presentato ricorso per separazione giudiziale chiedendo al Parte_1 Tribunale di disporre l'affidamento congiunto dei figli e di porre un contributo di mantenimento a carico dello di € 750,00 per i figli. CP_1
non si è costituito in giudizio, pur avendo ricevuto regolare notifica del Controparte_1 ricorso e del decreto di fissazione d'udienza in data 24/12/2024. All'esito dell'udienza del 14/03/2025, in cui non era possibile il tentativo di conciliazione per l'assenza del resistente, il Giudice delegato autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava i figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento degli stessi presso la madre, non disponendo una regolamentazione dettagliata circa i tempi di frequentazione padre - figli, non essendoci alcun problema relazionale tra lo e i figli;
imponeva a la corresponsione, in favore di di CP_1 CP_1 Parte_1 un assegno mensile di € 450,00 a titolo di mantenimento dei figli minori e della maggiorenne non economicamente indipendente, in ragione di € 150,00 ciascuno, oltre all'assegno unico che sarebbe stato percepito interamente dalla . Pt_1 Assegnati i termini ex art. 473-bis.28 lett. a) c.p.c., all'udienza del 30/09/2025 la causa veniva rimessa al Collegio sulle conclusioni della ricorrente precisate come da note scritte in atti. Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di , che non si è costituito. Controparte_1 La domanda di separazione è fondata e va conseguentemente accolta. La separazione di fatto tra i coniugi e le accuse rivolte dalla ricorrente al coniuge costituiscono invero elementi atti a comprovare il venir meno di ogni affectio maritalis e la sussistenza di una situazione tale da rendere improseguibile la convivenza coniugale e da giustificare la pronuncia di cui all'art. 151, comma primo, c.c. Venendo ai provvedimenti nell'interesse della prole, va rilevato che non emergono dagli atti elementi di giudizio tali da sconsigliare l'applicazione del principio generale stabilito dall'art. 337 ter, comma secondo, c.c. ovvero l'affidamento congiunto dei figli e ai genitori CP_2 Persona_2 con collocamento presso la madre, conformemente a quanto già disposto con l'ordinanza del giudice delegato, da intendersi qui interamente richiamata anche quanto alle ampie modalità di esercizio del diritto di visita da parte del padre che potrà vedere i figli quando vorranno, compatibilmente con le loro esigenze di vita e di studio. Per quanto riguarda il contributo di mantenimento, giova preliminarmente osservare che, secondo gli artt. 147 e 315 bis c.c., la determinazione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli minori è volto ad assicurare “una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fin quando l'età dei figli stessi lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione” (cfr. Cass. n. 21273/2013). Giova ulteriormente osservare che lo stato di disoccupazione o la percezione di un reddito modesto da parte del genitore non convivente con i figli, non può esonerarlo dall'obbligo di contribuzione, che, in assenza di concrete e adeguate prove che dimostrino una limitazione della capacità lavorativa, va quantificato sulla scorta della capacità lavorativa “generica”, ossia della potenzialità a lavorare. Occorre inoltre evidenziare che “Ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all'assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che tale pagina 3 di 4 obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni” (Cass. sez. I n. 17183/2020) Tanto premesso in punto di diritto, occorre esaminare le condizioni reddituali e patrimoniali delle parti come emergenti dagli atti. L'odierna ricorrente, la quale risulta essere comproprietaria della casa coniugale, lavora presso un panificio con uno stipendio mensile di € 700,00 al mese;
lo secondo quanto affermato dalla CP_1
, svolge la professione di bracciante agricolo percependo una retribuzione mensile di circa € Pt_1 1.500,00 al mese. La figlia maggiorenne di ventuno anni, non è ancora economicamente autosufficiente, essendo Per_1 in cerca di un'occupazione, mentre al figlio viene riconosciuta un'indennità di Persona_2 circa € 300,00 a causa del disturbo del linguaggio di cui è affetto. Alla luce delle condizioni economiche esposte, ritiene il Collegio che l'assegno che il resistente è tenuto a corrispondere per il mantenimento dei figli vada determinato in € 450,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, al netto dell'Assegno unico che sarà percepito integralmente dalla ricorrente, confermando quanto disposto dal Giudice delegato. Nulla deve disporsi in merito alla casa coniugale sita in Vittoria, in C.da Pozzo Bollente SS115 Km2, in quanto di proprietà della ricorrente. La soccombenza reciproca legata alla natura costitutiva necessaria della controversia in materia di stato delle persone, giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3339/2024 R.G., previa dichiarazione della contumacia di : Controparte_1 pronuncia la separazione personale dei coniugi e , che Parte_1 Controparte_1 contrassero matrimonio a VITTORIA, in data 20/04/2004, trascritto nel registro dello stato civile degli atti di matrimonio del Comune di VITTORIA al Numero 19, Parte I, dell'anno 2004; affida i figli minori e in via condivisa ad entrambi i genitori, con CP_2 Persona_2 collocamento presso la madre e diritto del padre di averli con sé quando vorranno;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere a entro il quinto giorno di Controparte_1 Parte_1 ogni mese, un assegno mensile di € 450,00 per il mantenimento dei figli, in ragione di € 150,00 per ciascuno, da rivalutare annualmente con riferimento agli indici ISTAT di cui all'art. 150 disp. att. c.p.c., oltre alla metà delle spese straordinarie – mediche, scolastiche, sportive, etc. – che si rendessero necessarie per i medesimi, somma determinata al netto dell'assegno unico che sarà percepito integralmente dalla;
Pt_1 compensa integralmente le spese tra le parti.
Così deciso in Ragusa nella camera di consiglio del 29/10/2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Claudio Maggioni dott. Massimo Pulvirenti
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