Sentenza 27 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/06/2025, n. 4093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4093 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Settima Sezione Civile
composta dai magistrati:
dott.ssa Maria Rosaria Rizzo Presidente rel.
dott.ssa Maria Speranza Ferrara Consigliere dott.ssa Paola Agresti Consigliere
Sentenza
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3692/2020 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione il
5.2.2025, con termini di legge ex art. 190 cpc, e vertente tra le seguenti parti
Appellante
(c.f. C.F. 1 Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Scifoni CF: Codice Fiscale_2
Appellata
Controparte_1 cf C.F. 3 rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Sellaroli
Oggetto: comodato servitù di passaggio.
§ La controversia ha per oggetto il contratto di comodato, stipulato dalle parti in data 7.3.2012, relativo alla quota indivisa di Controparte_1 del terreno sito in Cisterna di Latina località Colle
Finocchietto, censito al NCEU foglio n. 164, particella n. 87 e foglio n. 164 particella n. 150, di cui la stessa ha chiesto di rientrare nella materiale disponibilità, unitamente allo scioglimento della comunione, con la condanna del comodatario al risarcimento dei danni, anche quale lucro cessante, per aver violato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1804 comma 3 c.c. e 2051 c.c. gli obblighi di custodia e di conservazione del fondo, posti a suo carico, in virtù del contratto e dei precetti di legge
1 LOTTO A
Appezzamento di terreno da distinguersi in Catasto Terreni al foglio 164 particella 150/a di Ha
5.42.45 con sovrastante vigneto, impiantato nel 1998 su una superficie netta di ha 5.25.45 circa, allevato a tendone con il vitigno malvasia Bianca Per_1 e presenza di pozzo trivellato utilizzato per l'intera azienda
2 LOTTO B
Appezzamento di terreno da distinguersi in Catasto Terreni al figlio 164 particella 97 di centiare 77
e particella 150 /b di ha 4.67.74 con sovrastante kiweto impiantato nel 2004 su una superficie netta di ha 4.65.51 per la produzione di Per_2 ualità Hayward polpa verde e presenza di pozzo trivellato inutilizzabile;
- ha assegnato il lotto A) a Pt_1 ed il lotto B) ad Controparte_1
Controparte_1 (come poi si dirà
- ha condannato Parte_1 a restituire il lotto B ad in seguito, per un errore materiale, è stata sovvertita la posizione delle parti); al versamento di un conguaglio di € 2.000, oltre interessi dal dovuto, 14 ottobre 2013, fino al soddisfo, nonchè al risarcimento del danno nella misura di euro 66.660,00 da intendersi all'attualità;
- ha posto l'obbligo a carico di di garantire l'approvvigionamento idrico al fondo Parte_1
dietro il corrispettivo, da parte di quest'ultima, di un sub B, assegnato ad Controparte_1 importo di € 2000,00 annui;
Parte_1 le spese processuali, comprese quelle di CTU, da rifondere
- ha posto a carico di a parte attrice.
§ Parte_1 ha proposto appello, articolando diverse censure.
La richiesta di correzione, ex art. 287 cpc, di errori materiali contenuti nella sentenza impugnata, secondo un ordine logico, viene riservata all'esito della disamina dei motivi di appello.
Quanto al merito, è infondata e presenta addirittura profili di inammissibilità l'eccezione di nullità della sentenza, per difetto di motivazione. L'appellante lamenta un'alternanza di riti, nel corso del giudizio, in ragione delle diverse determinazioni dei giudici, succedutisi nel tempo, ma non precisa quali violazioni siano derivate al punto da invalidare la decisione;
nel merito, il giudice ha puntualmente motivato sulle ragioni della risoluzione del contratto di comodato, richiamando la documentazione in atti e le deposizioni testimoniali acquisite "sopra integralmente riportate peraltro su richiesta della stessa parte convenuta"; ha poi argomentato riguardo al mutamento delle condizioni economiche della comodante anche con riferimento ai tempi ed alle condizioni della separazione personale dei coniugi, per poi ritenere fondata la domanda di divisione dell'immobile in comproprietà indivisa e restituire alla comodante la quota di sua spettanza.
In questo ambito, ove si è deciso contestualmente di tutte le domande, accertando la comoda divisibilità del terreno, non può assumere rilievo decisivo il difetto di motivazione inerente la natura preliminare o meno della questione relativa alla divisione, ovvero se propedeutica ed inscindibile rispetto a qualsivoglia ulteriore questione, compresa quella afferente la restituzione della quota di proprietà indivisa e le sorti del contratto di comodato.
Quanto ai danni, come si vedrà meglio in seguito, sono stati accertati in base alla capacità fruttifera del terreno, tenendo conto anche dei costi sopportati dal comodatario.
§ Con il secondo ed il terzo motivo, viene ripresa la questione della natura preliminare della domanda di divisione del bene, per giustificare la mancata restituzione a dire dell'appellante, impossibile
-
prima della formazione delle quote - e, dunque, determinare una diversa decorrenza della condanna al risarcimento danni.
Il tribunale ha fissato la decorrenza al momento della richiesta di frazionamento del terreno. In ogni caso, sul piano logico, il danno non può che derivare dall'uso esclusivo del terreno, nonostante la legittima richiesta della comodante di riacquistarne la disponibilità materiale, almeno in termini di godimento dei frutti, quale comproprietaria di un bene indiviso, e ciò a prescindere dalla specifica individuazione della quota materiale ad essa spettante.
§ Per il resto, l'appellante contesta la valutazione del quadro probatorio in relazione al ritenuto stato di bisogno della comodante.
Il tribunale non avrebbe dato rilievo al momento della stipula del contratto di comodato, intervenuta un mese dopo il deposito del ricorso per separazione giudiziale, da parte del marito della CP_1 sul presupposto erroneo che la donna non avrebbe potuto prevedere il nuovo assetto economico ed, addirittura, entrando nel merito, avrebbe sostenuto l'incongruità dell'assegno di mantenimento attribuito a lei ed alle figlie. Diversamente, avrebbe dovuto considerare che la separazione era di fatto vigente da tempo, ben prima del deposito del ricorso giudiziale;
il marito aveva formalmente manifestato la volontà di separarsi giudizialmente, nel dicembre 2011, ed, al momento della stipula del contratto, Controparte_1 già conviveva con la madre e le figlie, e lavorava alle dipendenze della società LIMA;
è risultata titolare di un assegno di mantenimento di € 1140, in sede presidenziale, poi ridotto in sentenza ad € 1100, di cui € 900 per le tre figlie;
successivamente ha rinunciato all'assegno divorzile, concordando il contributo al mantenimento delle figlie nella minor somma di €
850,00; ancora, ha ottenuto un lavoro stabile, con una retribuzione mensile di 900 euro, oltre agli assegni familiari per le figlie, e, dopo il licenziamento, intervenuto nel corso del giudizio, la indennità di disoccupazione.
Anche questa censura è infondata.
Le parti convergono nel senso che il bisogno, ai sensi dell'art. 1809, comma 2, c.c., non deve essere grave, ma imprevisto (e, dunque, sopravvenuto rispetto al momento della stipula del contratto) ed urgente, senza che rilevino bisogni non attuali, né concreti o ipotizzabili esclusivamente in astratto, sicché non solo la necessità di un uso diretto ma anche il sopravvenire d'un imprevisto deterioramento della condizione economica del comodante, che giustifichi la restituzione del bene, consente di porre fine al comodato (Cass. civ. sent. n. 20892/2016; conforme a sentenza, a sezioni unite, n.
20448/2014).
Il perno della decisione del tribunale poggia sulla circostanza che le condizioni economiche del nuovo assetto familiare sono state definite solo dopo la stipula del contratto di comodato, e, dunque, a prescindere dal precedente periodo di separazione di fatto, solo in quel momento, è stato possibile verificare le effettive disponibilità economiche, per il mantenimento della CP_1 e delle due
figlie, molto piccole, una nata nell'anno 2008 e due gemelle nell'anno 2011. Si deve aggiungere che lo stato di bisogno deve sussistere al momento della domanda di restituzione e non rilevano i fatti successivi, quali la successiva assunzione della CP_1 nell'anno 2015, che poi ha anche perso il lavoro, pur godendo di un'indennità di disoccupazione così come le vicende del divorzio. La donna, all'epoca della stipula, non aveva un lavoro stabile e conviveva con la madre, che non risulta aver mai beneficiato di una pensione, se non di un reddito annuo di 7000,00 euro, per la locazione di fondo rustico, corrispostole dallo stesso appellante. La presenza di due figlie molto piccole aggravava sicuramente la situazione, che poteva essere compensata da un assegno di mantenimento. Ora non si discute della congruità dell'assegno, in sede di separazione, ma piuttosto delle valutazioni economiche della che, solo dopo i provvedimenti presidenziali, ha potuto constatare CP_1
compiutamente il decremento economico, derivato dalla separazione dal marito e la necessità di far ricorso ad altri redditi, in una condizione di lavoro poco stabile su cui fare affidamento soprattutto per il mantenimento delle figlie minori.
§ E' infondata anche l'ultima censura che riguarda la condanna al risarcimento danni, oltre il pagamento delle spese processuali, comprese quelle di ctu.
Il tribunale ha liquidato il danno in via equitativa, tenendo conto del valore del bene, della normale redditività annua e dei costi sostenuti dal comodatario. Il pregiudizio è consistito nel mancato godimento del bene, anche dopo la richiesta di restituzione, che, si ribadisce, poteva tradursi immediatamente nella disponibilità materiale, anche solo in termini di percezione del reddito. Diverso è il problema delle migliorie, di cui non vi è prova riguardo all'impianto di kiwi, ad esclusiva cura e spese dell'appellante, nemmeno documentate, e, per esse, non risulta proposta una specifica domanda;
i costi di manutenzione e di imposte sono genericamente indicati, a fronte di una valutazione equitativa del danno, che tiene espressamente conto anche di essi.
Quanto alle spese processuali, l'appellante contesta il criterio, utilizzato dal tribunale, del valore commerciale del bene, perché, secondo le norme codicistiche, valido solo per stabilire il valore delle controversie relative a diritti reali, diverse dal caso in esame, ove si discute di un rapporto di comodato gratuito. L'appellante non tiene conto della motivazione, esposta in sentenza, ove si fa, invece, riferimento, al cumulo delle domande ed in particolare al valore della quota da dividere, in linea con l'orientamento giurisprudenziale (cass. sent. n. 6765/2012) ed a quanto previsto dall'art. 5 del D.M.
55/2014, oltre a quella di risarcimento del danno.
§ Alla soccombenza, segue la condanna al pagamento delle spese processuali, anche per questo grado di giudizio, da liquidare nella misura minima, trattandosi di questioni ampiamente sviscerate nel giudizio innanzi al tribunale.
P. Q. M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del tribunale di Latina, n. 990/2020, con la condanna al pagamento delle spese processuali, liquidate, per questo grado di giudizio, in 10.060,00 euro;
oltre spese generali e accessori di legge.
Ricorrono i presupposti di legge per il pagamento di un ulteriore importo, a carico dell'appellante, a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2012.
In accoglimento della domanda di correzione, ex art. 287 cpc, nel dispositivo della sentenza impugnata, ove è scritto "condanna .." leggasi “condanna CP_2 Parte_1
[...] ."; ancora ove è scritto "condanna al versamento del conguaglio in Parte_1 di 2000 euro.. leggasi "condanna favore di Controparte_1 al "
Controparte_1 di 2000 euro...."; versamento del conguaglio in favore di Parte_1 nella parte motiva, a pag. 15, rigo 16, ove è scritto "...con conguaglio da versare a parte attrice...” leggasi "...con conguaglio da versare a parte convenuta...'
Roma, 18.6.2025
IL PRESIDENTE rel.