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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 890 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 890/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
OL PE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 501/2025 depositato il 03/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249012581626000 COD. STRADA 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione n. 03420249012581626/000 notificata il 15.11.2024, con cui si chiede il pagamento della somma di euro 5.992,70 oggetto della cartella esattoriale n. 03420140024346318000 (contravvenzioni al codice della strada), deducendo l'omessa notifica della citata cartella e la prescrizione del credito.
In data 2.4.2025 l'Agenzia delle Entrate - Riscossione si è costituita in giudizio eccependo il difetto di giurisdizione di questo giudice e l'infondatezza del ricorso.
All'udienza del 10.2.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia ha ad oggetto contravvenzioni al codice della strada e, quindi, questioni rientranti nella cognizione del giudice ordinario.
Ne discende il difetto di giurisdizione di questa Corte.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza dichiara il proprio difetto di giurisdizione.
Spese di lite compensate tra le parti.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
OL PE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 501/2025 depositato il 03/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249012581626000 COD. STRADA 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione n. 03420249012581626/000 notificata il 15.11.2024, con cui si chiede il pagamento della somma di euro 5.992,70 oggetto della cartella esattoriale n. 03420140024346318000 (contravvenzioni al codice della strada), deducendo l'omessa notifica della citata cartella e la prescrizione del credito.
In data 2.4.2025 l'Agenzia delle Entrate - Riscossione si è costituita in giudizio eccependo il difetto di giurisdizione di questo giudice e l'infondatezza del ricorso.
All'udienza del 10.2.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia ha ad oggetto contravvenzioni al codice della strada e, quindi, questioni rientranti nella cognizione del giudice ordinario.
Ne discende il difetto di giurisdizione di questa Corte.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza dichiara il proprio difetto di giurisdizione.
Spese di lite compensate tra le parti.