Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 05/02/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4673/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO SEZIONE Terza CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annarita D'Elia ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4673/2023 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso, giusta delega a margine in calce all'atto Parte_1 P.IVA_1 di citazione dall'avv. TORELLA ERMINIO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso lo studio del medesimo ATTRICE contro
(C.F. : ), Controparte_1 P.IVA_2
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_3
CONVENUTE
CONCLUSIONI Parte attrice concludeva riportandosi ai propri atti di causa. Fatto e Diritto
in persona del l.r. p.t. (di seguito ), ha convenuto in giudizio Parte_1 Parte_1 [...]
e in persona dei rispettivi ll.rr. p.t., per sentir accertare e dichiarare CP_1 Controparte_3
l'avvenuta risoluzione del contratto concluso con in data 13.10.2023, avente ad Controparte_1 oggetto la merce portata dalla fattura n. 280/2023, per grave inadempimento di quest'ultima e, conseguentemente, nei confronti di come nessuna somma fosse a quest'ultima Controparte_3 società dovuta in forza e per effetto del contratto di cessione del credito del 20.10.2023 intervenuto tra le società convenute, oltre al risarcimento dei danni subiti. Riferiva la società attrice di aver acquistato dalla in data 13.10.2023 una partita di n. 2580 airpods di terza generazione per il Controparte_1 corrispettivo di €380.544,84, merce che le sarebbe dovuta essere consegnata presso i depositi della Geo
ma di fatto mai consegnata, sicché la parte venditrice aveva emesso nota di credito per Controparte_4 stornare la fattura commerciale n. 280 del 13.10.2023. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, nessuno si è costituito per le convenute. Trattata la causa, svolta la prova ritenuta ammissibile e rilevante, ritenuta matura per la decisione, la vertenza era trattenuta in decisione. La domanda proposta dalla società attrice è fondata e, pertanto, deve trovare accoglimento.
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- I' ) aveva concluso con in data 13.10.2023 un contratto avente ad Parte_1 Controparte_1 oggetto n. 2580 airpods di terza generazione per il corrispettivo di €380.544,84, di cui alla fattura n. 280/2023, che le sarebbe dovuta essere consegnata presso i depositi della Geo ma in Controparte_4 concreto mai consegnata, con conseguente grave inadempimento della società venditrice, che aveva emesso nota di credito per stornare la fattura commerciale n. 280 del 13.10.2023;
- la società venditrice aveva concluso con in data 20.10.2023 un contratto relativo Controparte_3 alla cessione del credito portato dalla predetta fattura. Proprio la ricostruzione degli eventi come sopra narrati e riscontrati sia documentalmente sia all'esito della prova orale svolta, porta a concludere come l'inadempimento della debba qualificarsi di non CP_1 scarsa importanza e dimostra l'interesse di parte attrice all'accertamento della intervenuta risoluzione del contratto di vendita ed alla conseguente declaratoria della inesistenza di alcun debito in capo alla stessa derivante dalla successiva e correlata cessione del credito intervenuto tra le parti convenute. Premesso che nella fattispecie concreta esaminata debbano ritenersi opponibili al cessionario gli eventi narrati, essendo sempre ammessa l'opponibilità delle eccezioni concernenti l'esistenza e la validità del negozio da cui deriva il credito ceduto a causa di inadempimento del contratto sottostante la cessione per fatto imputabile al cedente (cfr. Cass.11719/2003, Cass.2821/1999, Cass.575/2001), consentendo così al ceduto di sottrarsi al pagamento, ne deriva che la risoluzione del contratto opera, secondo le regole generali, con efficacia ex tunc, non sottraendosi la risoluzione del contratto de quo alla regola generale di cui all'art. 1458, 1 co., c.c.. Considerato che ai sensi dell'art.1455 c.c. il contratto si può risolvere solo se l'inadempimento di una delle parti non è di scarsa importanza avuto riguardo all'interesse dell'altra, si ritiene che l'inadempimento della debba considerarsi grave ed imputabile solo alla stessa, non avendo provveduto ad CP_1 adempiere le proprie obbligazioni contrattuali assunte nei confronti della società attrice, sicché va dichiarata la risoluzione del contratto concluso inter partes per grave inadempimento di parte venditrice. Ciò posto, è noto che a seguito della risoluzione del contratto, avendo effetto retroattivo, ne deriva, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1458 c.c., la restituzione di quanto versato in adempimento dello stesso e la conseguente responsabilità risarcitoria della parte inadempiente (domanda quest'ultima, relativa al risarcimento dei danni, da ritenersi infondata, essendo rimasta priva di riscontri probatori, e comunque non più coltivata da parte attrice non avendo ulteriormente sul punto insistito). Logico corollario di quanto sopra deciso è che va accolta la domanda proposta dalla società attrice nei limiti sopra indicati, e, per l'effetto, va dichiarato non solo risolto il contratto di vendita, datato 13.10.2023 relativo alla merce portata dalla fattura n.263/2023, concluso tra e Parte_1 Controparte_1 per grave inadempimento di quest'ultima società, ma anche, conseguentemente, come nessuna somma sia dovuta da parte attrice in forza e per effetto del contratto di cessione del credito del 20.10.2023 intervenuto tra le società convenute. Decisa la causa ut supra, tutte le ulteriori istanze, richieste e deduzioni delle parti devono ritenersi assorbite ovvero rigettate.
pagina 2 di 3 Le spese di lite della società attrice seguono la soccombenza principale e si liquidano come indicato in dispositivo valutate sulla base dei parametri minimi del D.M. 55/2014 come successivamente modificato, in considerazione dell'attività processuale effettivamente svolta,
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti in epigrafe indicate, ogni ulteriore domanda istanza od eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie le domande di parte attrice e, per l'effetto,
2. dichiara risolto il contratto di vendita datato 13.10.2023 concluso tra e Parte_1 CP_1 per grave inadempimento di quest'ultima e, per l'effetto,
[...]
3. dichiara come nessuna somma sia dovuta da parte attrice a in forza e per effetto Controparte_3 del contratto di cessione del credito del 20.10.2023 intervenuto tra le società convenute,
4. condanna le società convenute, in solido tra loro, a rimborsare alla parte attrice le spese di giudizio, che si liquidano in complessivi €11.229,00, oltre oneri di legge ed anticipazioni. Così deciso in Busto Arsizio il 5.2.2025 Il Giudice
A. D'Elia
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