Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 19/03/2025, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. 41/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Cesare de Sapia Presidente rel.
dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice
Giudice on. dott.ssa Carlotta Rosa Maria Griffini
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa ex art. art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di divorzio congiunto depositato in data
7/01/2025, da:
,, nato a [...] il [...] e residente a [...], Parte 1
alla via dalla Chiesa n. 2;
e nata a [...] e residente in [...]
Foiadelli n. 3;
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Ester Invernizzi e dall'avv. Marcello Di Sclafani del Foro di
Lecco, presso lo studio del quale sono elettivamente domiciliati in Oggiono (LC), alla via Dante Alighieri
n. 16;
-Ricorrenti-
Con l'intervento del P.M. ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI:
per i ricorrenti: come da ricorso introduttivo;
per il Pubblico Ministero: "parere favorevole".
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in data
15/09/2012 in TE OP (BG) e che dalla loro unione è nato il figlio Per 1 (n. 18/04/2015).
Le parti, inoltre, si separavano consensualmente avanti questo Tribunale con sentenza n. 1201/2024 pubblicata il 23/05/2024.
Deve ritenersi accertato, dunque, che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970 n.
898 (come modificata dalla Legge 6.3.1987 n. 74 e dalla Legge 6.5.2015 n. 55).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto né con l'interesse superiore della prole, né con norme di legge imperative, il Tribunale accerta e dichiara che sussistono le condizioni per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni enunciate in ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., data la condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale che appare conforme all'interesse attuale delle del figlio minore.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51, comma 4 c.p.c.:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra
[...]
il 15/09/2012 in TE OP (BG) (trascritto nei registri Parte 1 e Controparte_1
dello stato civile del medesimo Comune, anno 2012, atto n. 13; Parte II;
Serie A);
2. Dispone in conformità agli accordi intervenuti tra le parti, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, e ciò a tutti gli effetti di legge;
3. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TE OP (BG) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 13/03/2025.
Il Presidente
Cesare de Sapia