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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 14/06/2025, n. 2125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2125 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 425/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. Caterina Passarelli Presidente dott. Enrico Schiavon Consigliere estensore dott. Elena Garbo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 425 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
(C.F. Parte_3 C.F._3
(C.F. ) Parte_4 C.F._4
(C.F. Parte_5 C.F._5
appellanti rappresentati e difesi dall'avv. Federico Casa contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._6
appellata rappresentata e difesa dall'avv. Marco Mion
e contro
1 (C.F. ) Controparte_2 C.F._7
(C.F. ) Controparte_3 C.F._8
appellati contumaci
Oggetto: appello avverso la sentenza non definitiva n. 1587/2018 del Tribunale di
Padova emessa in data 17.07.2018 e depositata in data 25.07.2018 e la sentenza definitiva n. 1426/2023 del Tribunale di Padova emessa in data 04.07.2023 e depositata in data 10.07.2023.
Conclusioni di parte appellante:
“in via principale
1) accertata la nullità e/o l'erroneità e/o l'inefficacia e/o la non realizzabilità delle statuizioni di cui alla sentenza non definitiva del Tribunale di Padova n. 1587/2018 emessa il 17 luglio 2018 e pubblicata il 25 luglio 2018, nella parte in cui modificava il progetto divisionale approvato dalle parti in occasione dell'udienza del 25 ottobre 2017, per
l'effetto, riformare tale sentenza e la sentenza definitiva n. 1426/2023 nella parte in cui disponeva l'assegnazione in favore dell'attrice dell'immobile catastalmente individuato al catasto terreni del Comune di Curtarolo al foglio 15, mapp. 646 e 648 (già mapp. 123C e
125A); conseguentemente, procedersi alla divisione ereditaria dei seguenti beni immobili: in comune di Curtarolo al NCEU, foglio 15, via Venezia:
M.N. 124 sub 11) D/7; M.N. 124 sub 12), C/3, cl. 1; M.N. 124 sub 13), C/2, mq. 108, cl. 1;
M.N. 124 sub 14), C/2, mq. 53, cl. 1; M.N. 124 sub 15), C/3, mq. 137, cl. 1; M.N. 124 sub
16), C/3, mq. 150, cl. 1; M.N. 124 sub 17), C/3, mq. 166, cl. 1; M.N. 124 sub 19), A/2 di vani 4, cl. 2; M.N. 124 sub 20), A/2 di vani 3, cl. 2; M.N. 124 sub 21), A/2, di vani 5, cl. 2;
M.N. 124 sub 22), A/2, di vani 4,5, cl. 1; M.N. 124 sub 23), C/6, mq. 17, cl. 1; M.N. 124 sub
24), C/6, mq. 19, cl. 1; M.N. 124 sub 25), C/6, mq. 21, cl. 1; M.N. 124 sub 26), C/6, mq. 20, cl. 1; in comune di Curtarolo al NCT, foglio 15;
M.N. 123 di ha 0.54.60; M.N. 125 di ha 0.35.50; in comune di San Giorgio delle Pertiche, foglio 9:
M.N. 296 di ha 0.53.00; M.N. 296 di ha 0.30.30; M.N. 297 di ha 0.01.20; M.N. 300 di ha
2 1.66.34; M.N. 301 di ha 0.01.50; il tutto salva migliore identificazione eseguita dal consulente del Giudice con perizia di stima del 20 dicembre 2016, successivamente integrata con perizia del 30 settembre 2022 a fronte dei frazionamenti e nuovi accatastamenti eseguiti, tramite applicazione del progetto divisionale n. 2 approvato dalle parti in occasione dell'udienza del 25 ottobre 2017; in particolare in riforma delle gravate sentenze si chiede che la Corte d'Appello voglia ricomprendere nei lotti divisionali nn. 1, 2, 3 e 4 assegnati ai fratelli l'immobile Parte_1
censito al catasto fabbricati del comune di Curtarolo individuato al NCT fg. 15, mapp.
646- 648 (già mapp. 123C e 125A), specificando che la nuova strada realizzanda a ovest del compendio immobiliare, insistente sui predetti mappali, evidenziata sulla planimetria allegata al progetto divisionale con strisce oblique di colore nero e indicata in legenda con la dicitura AC2, è area indivisa di pertinenza dei lotti nn. 1, 2, 3 e 4 assegnati ai fratelli
e assoggettata a servitù di passaggio a favore del terreno agricolo insistente sul Parte_1
mappale 123 ante frazionamento, ora 644 – 651, ricompreso nel lotto n. 5 assegnato alla
; specificando che l'area indicata nel frazionamento di cui ai mappali 123C e CP_1
125A ante frazionamento, ora 646 e 648, debba fungere da passaggio dalla via Venezia per accedere all'area agricola assegnata alla (foglio 15, mapp. 123 sub A e 125 sub CP_1
D ora mapp. 644 e 651), e la stessa area dovrà fungere da passaggio anche alle attività produttive degli immobili contraddistinti dalle lettere A1, A2, A3 e A4 in assegnazione ai fratelli ai fini dell'assegnazione delle porzioni divisionali previste dal richiamato Parte_1
progetto divisionale ai fratelli si chiede che la porzione divisionale n. 1 venga Parte_1
assegnata a la porzione divisionale n. 2 a la porzione Parte_3 Parte_2
divisionale n. 3 a e la porzione divisionale n. 4 a Parte_4 Parte_1
2) per le ragioni di cui in atti, voglia la Corte d'Appello provvedere alla divisione degli immobili e all'assegnazione dei lotti divisionali, come da progetto divisionale n. 2 di cui alla consulenza tecnica, già approvato dalle parti in occasione dell'udienza del 25 ottobre
2017, con istanza di apportare le seguenti rettifiche tecniche: - realizzazione della recinzione sul lato ovest dell'immobile identificato dalla lettera B, rientrante nel lotto divisionale 5 assegnato alla con una curvatura che escluda la creazione di uno CP_1 spigolo disfunzionale all'accesso di mezzi pesanti nella strada realizzanda ad ovest insistente sui mappali 123/C e 125/A (ora 646 e 648) con raggio di curvatura di 5 metri
3 partendo con riferimento verso sud dalla recinzione esistente;
- realizzazione di strada sul lato nord dell'immobile denominato A1 necessaria per il collegamento tra la strada realizzanda ad ovest nel frazionamento di cui ai mappali 123/C - 125/A (ora 646 e 648) e lo spazio indicato con la lettera E1 antistante all'immobile contraddistinto dalla lettera A1, con addebito dei relativi costi di realizzazione nei confronti delle parti secondo il valore della rispettiva quota divisionale;
- realizzazione di strada di collegamento tra la strada realizzanda ad ovest nel frazionamento di cui ai mappali 123/C - 125/A (ora 646 e 648) e
l'immobile indicato dalla lettera A3, con addebito dei relativi costi di realizzazione nei confronti delle parti secondo il valore della rispettiva quota divisionale;
- realizzazione di strada di collegamento carrozzabile tra la via Venezia/via Bregatei a sud del compendio immobiliare e gli immobili indicati come serra 1 e serra 2, con addebito dei relativi costi di realizzazione nei confronti delle parti secondo il valore della rispettiva quota divisionale;
in subordine
3) qualora la Corte d'Appello non intendesse procedere alla rettifica/modifica delle sentenze impugnate nei termini sopra richiesti, voglia disporre consulenza tecnica per la formulazione di nuovo progetto divisionale che preveda, anche tramite una parziale diversa distribuzione degli immobili oggetto di divisione, la realizzazione nel comune di
Curtarolo di una strada di collegamento carrozzabile tra la via pubblica e gli immobili artigianali individuati nella planimetria allegata quali A1, A2, A3, A4, facenti parte dei lotti assegnati ai fratelli che consenta l'accesso a detti immobili anche tramite Parte_1
mezzi commerciali pesanti quali, camion e furgoni;
strada di collegamento da assegnarsi in via esclusiva agli appellanti;
in ulteriore subordine
4) qualora la Corte d'Appello non ritenesse di dover riformare le gravate sentenze nei termini sopra indicati, voglia disporre integrazione della consulenza tecnica, idonea a determinare il minor valore commerciale dei lotti nn. 1, 2, 3 e 4 comprendenti gli immobili
A1, A2, A3 e A4, assegnati ai fratelli a fronte: (i) dell'attribuzione in proprietà a Parte_1
dell'area indicata nel frazionamento di cui ai mappali 123C e 125A ante CP_1
frazionamento, ora 646 e 648, che il progetto divisionale assegnava ai lotti assegnati ai fratelli (ii) a fronte della inaccessibilità degli immobili A1, A2, A3 e A4; Parte_1
procedere alla rettifica del progetto divisionale prevedendo i relativi conguagli dovuti
4 dalla in favore dei fratelli considerato il minor valore del compendio CP_1 Parte_1 divisionale agli stessi assegnato, e così condannare l'appellata a corrispondere tali importi agli appellanti;
in via principale
5) per le ragioni di cui in atti, in riforma della gravata sentenza definitiva n. 1426/2023, voglia la Corte d'Appello accertare la soccombenza dell'attrice all'esito Controparte_1
del giudizio di prime cure e conseguentemente condannare la medesima alla rifusione delle spese di lite del primo grado di giudizio e alle spese di consulenza tecnica nei confronti dei convenuti oppure diversamente determinare le spese di lite in relazione al grado di soccombenza;
in ogni caso
6) con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio;
in via istruttoria: gli appellanti rinnovano l'istanza di ammissione di tutte le prove non ammesse, anche richieste di consulenza tecnica, contenute nella memoria istruttoria ex art. 184 c.p.c. del 2 aprile 2002, nonché per l'ammissione delle prove contenute nella memoria di replica avv.
Donzi del 26 aprile 2002; gli appellanti chiedono l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del primo grado di giudizio, comprensivo delle consulenze tecniche depositate e dei relativi allegati”.
Conclusioni di parte appellata:
“NEL MERITO
- dichiarare inammissibile ovvero respingere l'appello proposto dai signori , Parte_2
, , e in quanto Parte_1 Parte_5 Parte_4 Parte_3 infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza non definitiva del Tribunale di Padova n.1587/2018 del 7 luglio
2018 pubblicata in data 25 luglio 2018 e la sentenza definitiva del Tribunale di Padova
n.1426/2023 del 4 luglio 2023 pubblicata in data 10 luglio 2023.
IN VIA ISTRUTTORIA
- si insiste per l'accoglimento delle proprie istanze istruttorie non ammesse di cui alle memorie ex art.184 c.p.c.
- dichiarare inammissibili ovvero respingere le istanze istruttorie proposte dalla parte
5 appellante, per i motivi esposti.
- ogni istanza istruttoria riservata e con espressa riserva di ulteriormente dedurre e produrre.
IN OGNI CASO con vittoria di spese e compenso professionale, oltre spese generali, C.A.P. e I.V.A. come per legge di entrambi i gradi di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, premettendo che in Controparte_1
data 25.02.1999 era deceduto , che ella aveva sposato con matrimonio Persona_1
canonico non trascritto, il quale aveva lasciato sette figli ( , , , Pt_1 CP_3 Parte_5
Part
, , e ) nati dal precedente matrimonio, e che il de cuius Parte_3 CP_2 Parte_4
aveva disposto della propria eredità con testamento olografo del 30.03.1987, lasciandole la quota disponibile, nella quale veniva ricompresa la casa coniugale “con lo scoperto verso la strada e quanto necessario negli altri lati”, conveniva in giudizio gli altri coeredi allo scopo di accertare la natura simulata dei tre atti di compravendita immobiliare stipulati da con tre dei suoi sette figli, in quanto dissimulanti altrettante donazioni, di Persona_1
cui una valida e le altre due nulle per difetto della forma prescritta ad substantiam, e per procedere allo scioglimento della comunione ereditaria secondo le disposizioni testamentarie, previa collazione dei beni donati.
Part Si costituivano , , e i quali CP_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 contestavano la fondatezza della domande svolte dall'attrice ed impugnavano il testamento redatto dal padre per incapacità di intendere e di volere di quest'ultimo.
Si costituivano (il quale aveva rinunciato all'eredità e la cui quota si era Parte_1
devoluta per rappresentazione alla figlia ) e quali genitori legali CP_4 Controparte_5 rappresentanti della figlia minore , contestando anch'essi la fondatezza della domande CP_4 svolte dall'attrice ed impugnando il testamento olografo redatto da per Persona_1
mancanza di autografia ed incapacità di intendere e volere del de cuius.
Si costituiva infine anche , aderendo alle domande e difese formulate Controparte_3
dagli altri convenuti.
6 La causa di divisione ereditaria veniva quindi riunita a quella di opposizione promossa da
Part
, , e avverso il decreto ingiuntivo Parte_5 Parte_4 Parte_3 Controparte_2
n. 2411/2000 emesso in data 15.10.2000 dal Tribunale di Padova, con il quale era stato intimato ai predetti e a di pagare a la somma di lire Controparte_3 Controparte_1
6.487.238 ciascuno (oltre interessi legali e spese della procedura monitoria) a titolo di rimborso pro quota dell'imposta di successione e dell'IRPEF dovuta da per Persona_1
l'anno 1998 da ella asseritamente anticipate con denaro proprio.
Con sentenza non definitiva n. 2296/2005 del Tribunale di Padova, confermata dalla Corte di Appello di Venezia con sentenza n. 1736/2011 passata in giudicato, veniva rigettata l'impugnazione del testamento olografo del 30.03.1987 e la domanda di simulazione dei tre contratti di compravendita conclusi da nel 1986, con ciò statuendo che Persona_1
la successione ereditaria del predetto era regolata dal testamento, e la causa veniva rimessa in istruttoria al fine di procedere allo scioglimento della comunione ereditaria.
Quindi, dopo aver esperito ctu, il Tribunale di Padova, con la sentenza non definitiva n.
1587/2018 in epigrafe indicata: a) dichiarava la carenza di legittimazione passiva di
, avendo dichiarato in corso di causa di accettare l'eredità Controparte_6 Parte_1
del padre, cui aveva precedentemente rinunciato;
b) rilevava che erede Controparte_1
per la quota disponibile di 1/3, aveva acquisito la quota di , divenendo Controparte_2
titolare della quota complessiva di 9/21 (7/21 per testamento e 2/21 per effetto della cessione); aveva acquisito la quota di , divenendo Parte_1 Parte_5
titolare della quota di 4/21 (2/21 per testamento e 2/21 per effetto della cessione);
[...]
aveva acquisito la quota di , divenendo titolare della quota di Parte_4 Controparte_3
4/21 (2/21 per testamento e 2/21 per effetto della cessione); gli altri coeredi, e Parte_2
, erano rimasti titolari della rispettiva quota di 2/21 dei beni immobili Parte_3
ereditari; c) dichiarava lo scioglimento della comunione ereditaria e approvava il progetto divisionale n. 2 predisposto dal ctu, rigettando la richiesta di modificazione formulata dai convenuti di destinare l'area ad est del compendio a passaggio non solo in favore dell'area agricola da assegnare a ma anche in favore degli immobili produttivi Controparte_1
contraddistinti dalle lettere A1, A2, A3 e A4, da assegnare ai convenuti;
d) accoglieva
1'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo n. 2411/2000 emesso in data
15.10.2000; e) rimetteva infine nuovamente la causa in istruttoria per procedere agli
7 opportuni frazionamenti ed all'individuazione dei beni compresi nei lotti da assegnare ai condividenti aventi la medesima quota.
Infine, all'esito dello svolgimento della nuova ctu e dopo aver formulato una ipotesi conciliativa riguardante la modifica del progetto divisionale che non veniva accettata dall'attrice, il Tribunale di Padova, con la succitata sentenza definitiva n. 1426/2023, così statuiva:
“assegna in proprietà esclusiva, con le relative parti comuni:
a , nato a [...] il [...] (C.F. i Parte_3 C.F._3
seguenti immobili:
Comune di Curtarolo, NCEU, fg.15, mapp.647 sub 1;
NCT fg.15, mapp. 645-647-650 (già mapp.123B-124B-125C) - area comune ai mapp.647 sub 1-2-3-4-6;
Comune di San Giorgio delle Pertiche, NCT fg.9, mapp.585 (già 300B); fg.9, mapp.581-582-588 (già mapp.296C-297A-300E) - accesso ad uso agricolo comune ai mapp.579-580-583-584-585-586-587-589-590;
a , nato Curtarolo il 4.5.1963 (C.F. i seguenti Parte_2 C.F._2
immobili: Comune di Curtarolo, NCEU, fg.15, mapp.647 sub 4-6;
NCT fg.15, mapp. 645-647-650 (già mapp.123B-124B-125C) - area comune ai mapp.647 sub 1-2-3-4-6;
Comune di San Giorgio delle Pertiche, NCT fg.9, mapp.586-590 (già mapp.300C-301B); fg.9, mapp.581-582-588 (già mapp.296C-297A-300E) - accesso ad uso agricolo comune ai mapp.579-580-583-584-585-586-587-589-590;
a , nata a [...] il [...] (C.F. ) i Parte_4 C.F._4
seguenti immobili:
Comune di Curtarolo, NCEU, fg.15, mapp.647 sub 3;
NCT fg.15, mapp. 645-647-650 (già mapp.123B-124B-125C) - area comune ai mapp.647 sub 1-2-3-4-6;
Comune di San Giorgio delle Pertiche, NCT fg.9, mapp.579 (serre e terreno agricolo) e mapp.584 (già mapp.296A-300A); fg.9, mapp.581-582-588 (già mapp.296C-297A-300E) - accesso ad uso agricolo comune ai mapp.579-580-583-584-585-586-587-589-590;
8 a , nato a [...] il [...] (C.F. ) i Parte_1 C.F._1
seguenti immobili:
Comune di Curtarolo, NCEU, fg.15, mapp.647 sub 2; NCT fg.15, mapp. 645-647-650 (già mapp.123B-124B-125C) - area comune ai mapp.647 sub 1-2-3-4-6;
Comune di San Giorgio delle Pertiche, NCT fg.9, mapp.580-583-587-589 (già mapp.296B-
297B-300D-301A); fg.9, mapp.581-582-588 (già mapp.296C-297A-300E) - accesso ad uso agricolo comune ai mapp.579-580-583-584-585-586-587-589-590;
a , nata a [...] il [...] (C.F. ) i Controparte_1 C.F._6
seguenti immobili:
Comune di Curtarolo, NCEU, fg.15, mapp.124, sub 15-16-17-23-24-25-29-30-31-32- 33-
34;
NCT fg.15, mapp.124 e 649 (già mapp.124A e 125B) - E.U. comune ai predetti fabbricati;
NCT fg.15, mapp.644 e 651 (già mapp.123A e 125D);
NCT fg.15, mapp.646-648 (già mapp.123C e 125A) - strada di accesso ai mapp.644 e 651). rigetta ogni altra domanda delle parti;
compensa interamente le spese delle due cause riunite;
pone in via definitiva a carico dei convenuti in solido le spese di CTU medico legale;
pone in via definitiva a carico delle parti, in proporzione alla rispettiva quota di proprietà, le spese di CTU di stima immobiliare e di regolarizzazione e frazionamento dei beni immobili;
ordina la trascrizione della presente sentenza”.
9 2. Avverso l'indicata pronuncia , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e hanno interposto tempestivo appello, affidato a Parte_4 Parte_5
tre motivi di gravame.
2.1 Con il primo motivo censurano l'errore in cui il tribunale è incorso per avere, nella sentenza non definitiva, modificato il progetto divisionale n. 2 che tutte i coeredi avevano approvato in occasione dell'udienza del 25.10.2017 e per avere conseguentemente, nella sentenza definitiva, assegnato in proprietà esclusiva all'attrice l'immobile Controparte_1
catastalmente individuato al catasto terreni del comune di Curtarolo al foglio 15, mapp. 646
e 648 (già mapp. 123C e 125A).
Gli appellanti denunciano che il primo giudice abbia travisato il contenuto del progetto divisionale, laddove ha affermato che lo stesso “prospetta due zone di accesso separate: una sul lato ovest per collegare i terreni assegnati all'attrice alla via Venezia e un'altra sul lato est rispetto alla porzione assegnata all'attrice, al fine di offrire un passaggio comodo dalla via pubblica alle attività produttive e ai fondi degli eredi in modo da Parte_1 dividere une volta per tutte le proprietà delle parti” ed ha escluso che l'ipotesi divisionale prospettata dal ctu abbia mantenuto un'area comune o costituito una servitù.
In tal modo, sostengono gli appellanti, il giudice di prime avrebbe modificato d'ufficio il progetto divisionale concordemente accettato dalle parti in udienza, quando invece avrebbe dovuto limitarsi a dare le disposizioni affinché tale progetto - il quale prevedeva che l'area indicata nel frazionamento 123C e 125A (ora mappali 646 e 648 a seguito del nuovo frazionamento), fungesse da accesso dalla strada pubblica via Venezia, sia al terreno agricolo da assegnare alla sia agli immobili artigianali contraddistinti dalle lettere CP_1
A1, A2, A3, e A4 da assegnare ai con la costituzione sull'area suddetta, che Parte_1
avrebbe dovuto essere assegnata in proprietà esclusiva ai di una servitù di Parte_1
10 passaggio in favore della - trovasse applicazione per procedere alla successiva CP_1
assegnazione dei lotti.
Essi denunciano altresì la contraddizione ravvisabile tra la motivazione della sentenza, dove sono espresse le considerazioni sopra riportate, ed il dispositivo, ove di dichiara di approvare il progetto divisionale n. 2, senza modifiche.
Lamentano che l'accesso sul lato est agli immobili artigianali assegnati ai convenuti non sia, in realtà, utilizzabile a tal fine perché avviene attraverso una striscia di terreno larga circa mt. 8,00 che in coincidenza dei fabbricati produttivi (B) e (C) presenta un considerevole restringimento ad imbuto;
inoltre la presenza dell'appendice superfetativa sud-est del fabbricato produttivo (A), posta centralmente rispetto alla suddetta striscia di terreno a poca distanza dalle pareti nord dei fabbricati (B) e (C), rende difficoltose le manovre degli automezzi che accedono verso sinistra alle unità produttive A3 e A4 e verso est alle unità produttive A1 e A2.
Chiedono conseguentemente la riforma della sentenza definitiva nella parte in cui, dando attuazione al progetto divisionale così come modificato dalla sentenza non definitiva, ha attribuito l'immobile censito al catasto terreni del Comune di Curtarolo al foglio 15, mapp.
646 e 648 (già mapp. 123C e 125A) in proprietà esclusiva alla anziché in proprietà CP_1
indivisa ai quale area di pertinenza dei lotti nn. 1, 2, 3 e 4. Parte_1
2.2 Con il secondo motivo si dolgono che il progetto divisionale n. 2 presenti degli errori tecnici che, pur essendo stati denunciati in primo grado, non sono stati emendati.
In particolare chiedono che, a modifica dello stesso:
a) la recinzione sul lato ovest della porzione divisionale B, da assegnarsi alla , CP_1
venga realizzata con una curvatura che escluda la creazione di uno spigolo disfunzionale all'accesso di eventuali mezzi pesanti nella strada realizzanda ad ovest nel frazionamento
123/C - 125/A (ora 646 e 648) con raggio di curvatura di 5 metri, partendo con riferimento verso sud dalla recinzione esistente;
b) sul lato nord dell'immobile denominato A1 venga realizzata una strada, che risulta necessaria per il collegamento tra la strada realizzanda ad ovest nel frazionamento 123/C -
125/A (ora 646 e 648) e lo spazio indicato con la lettera E1 antistante all'immobile contraddistinto dalla lettera A1;
11 c) tra la strada realizzanda ad ovest nel frazionamento 123/C - 125/A (ora 646 e 648) e l'immobile indicato dalla lettera A3 venga realizzata una strada di collegamento;
d) tra la via Venezia/via Bregatei a sud del compendio immobiliare e gli immobili indicati come serra 1 e serra 2, venga realizzata una strada di collegamento carrozzabile.
2.3 Con il terzo motivo affermano che il tribunale ha errato laddove ha compensato le spese di lite in ragione della parziale reciproca soccombenza, tenendo conto anche della sorte delle domande di accertamento dell'invalidità del testamento proposte dai convenuti e di simulazione degli atti di compravendita immobiliare formulate dall'attrice, e ripartito tra le parti le spese relative alla ctu immobiliare, malgrado riguardo a tali domande fosse già intervenuta una pronuncia che aveva regolato le spese di lite, essendo state le stesse decise dalla sentenza non definitiva n. 2296/2005 emessa dal Tribunale di Padova, confermata dalla sentenza n. 1736/2011 della Corte d'Appello di Venezia, la quale aveva compensato le spese tra le parti avuto riguardo all'esito complessivo della lite, e quindi anche con riferimento al giudizio di primo grado.
Essi deducono che le domande in ordine alle quali dovevano ancora essere regolate le spese erano solo quelle decise dal tribunale nella sentenza non definitiva n. 1587/2018, vale a dire la domanda di divisione giudiziale, rispetto alla quale l'attrice inopinatamente e senza addurre giustificazione alcuna aveva rifiutato la proposta conciliativa formulata dal giudice,
e l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 2411/2000 promossa dai convenuti, che era stata accolta.
3. Si è costituita chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della Controparte_1
sentenza impugnata.
4. e , pur essendo stati regolarmente evocati in Controparte_2 Controparte_3
giudizio, non si sono costituiti e sono stati dichiarati contumaci.
5. Il primo motivo di gravame è fondato.
Il progetto divisionale n. 2 predisposto dal ctu arch. , che i procuratori delle Persona_2
parti all'udienza del 25.10.2017 hanno esplicitamente accettato, senza sollevare alcuna
12 contestazione, prevede il ricavo di un nuovo e comodo accesso pedonale e carrabile sul lato ovest, a servizio delle quattro unità artigianali facenti parte del fabbricato (A), da intestare pro quota indivisa a tutti gli assegnatari delle porzioni n. 1), 2), 3) e 4), ovverosia agli odierni appellanti , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e da assoggettare nel contempo a servitù di passaggio agricolo (pedonale e
[...] carrabile) a favore dell'assegnataria della porzione del compendio n. 5), vale a dire per garantire l'accesso alla parte di terreno agricolo compresa in detta Controparte_1
porzione (Comune di Curtarolo Fg. 15 mappali 644 e 651, già mappali 123A e 125D).
Ciò perché l'accesso pedonale e carrabile al suddetto edificio (A) avviene attualmente dalla parte est dell'area comune a tutti gli edifici ubicata nel territorio del Comune di Curtarolo che confina con l'area agricola situata nel territorio del Comune di San Giorgio delle
Pertiche, attraverso una striscia di terreno larga circa ml. 8,00, la quale, in coincidenza dei fabbricati produttivi (B) e (C), presenta un considerevole restringimento ad imbuto;
inoltre la presenza dell'appendice superfetativa sud-est del fabbricato produttivo (A), posta centralmente rispetto alla suddetta striscia di terreno a poca distanza dalle pareti nord dei fabbricati (B) e (C), rende difficoltose le manovre degli automezzi che accedono verso sinistra alle unità produttive A3 e A4 e verso est alle unità produttive A1 e A2 (v. pagg. 79
e 80 della relazione peritale del 20.12.2016).
Pertanto il progetto divisionale accettato dalle parti prevede che l'area attualmente identificata nel NCT al foglio 15, mappali 646 e 648 (già mappali 123C e 125A) funga da accesso dalla strada pubblica via Venezia, sia al terreno agricolo assegnato alla , CP_1
sia agli immobili artigianali contraddistinti dalle lettere A1, A2, A3, e A4 assegnati ai e venga attribuita in proprietà indivisa a questi ultimi, come peraltro si evince Parte_1
chiaramente dall'elaborato grafico di aggiornamento del progetto divisionale n. 2 approvato dal Tribunale di Padova con gli identificativi numerici catastali definitivi derivanti dai tipi di frazionamenti e dalle dichiarazioni di variazione catastale predisposti che il ctu ha allegato sub doc. 6 alla relazione peritale integrativa del 19.06.2022, ove nella legenda la suddetta area è identificata con la dicitura AC2 e descritta come “aree indivise comuni alle porzioni 1-2-3-4 (da assoggettare a servitù di passaggio ad uso agricolo a favore del terreno agricolo N.C.T. Comune di Curtarolo (PD) fg. 15, mapp. 644 e 651 – appartenente alla porzione 5)”.
13 Il giudice di prime cure ha quindi errato nell'interpretare il contenuto del progetto divisionale accettato dalle parti e che ha espressamente dichiarato di approvare, perché ha ritenuto che lo stesso contempli l'assegnazione in proprietà esclusiva a Controparte_1
della striscia di terreno attualmente censita nel NCT del Comune di Curtarolo al foglio 15, mappali 646 e 648, mentre in realtà prevede che tale area venga attribuita in proprietà indivisa ai con costituzione sulla stessa di una servitù di passaggio agricolo Parte_1
(pedonale e carrabile) a favore dei terreni censiti al foglio 15, mappali 644 e 651, assegnati alla . CP_1
La sentenza definitiva impugnata va conseguentemente riformata nei termini anzidetti.
5. Il secondo motivo di gravame è infondato.
Gli appellanti chiedono di modificare il progetto divisionale che, come poc'anzi indicato, tutte le parti all'udienza del 25.10.2017 avevano accettato senza sollevare alcuna contestazione e che il tribunale ha approvato, assumendo che lo stesso è errato.
Come riconosciuto dagli stessi appellanti (v. pag. 25 dell'atto di citazione in appello), tra i coeredi è intervenuto un regolamento negoziale divisionale, come tale precettivo inter partes e della cui esistenza il giudice di prime cure si è limitato a dare atto (v. in senso conforme Cass. 23464 del 17/12/2004 richiamata nell'atto di appello), sicché il provvedimento che l'ha approvato, in quanto riproduttivo della volontà negoziale dei partecipanti alla comunione, può essere impugnato facendo valere solamente quei vizi deducibili con le azioni di nullità e di annullabilità dei negozi giuridici in generale (v.
Cass. n. 7708 del 02/08/1990).
Le critiche al progetto divisionale formulate dagli appellanti, non essendo riconducibili a vizi di nullità o annullabilità dei contratti, vanno quindi disattese.
6. Il terzo motivo di gravame è infondato.
La censura sollevata contro il regolamento delle spese legali adottato dal primo giudice nella sentenza definitiva si fonda su un presupposto fattuale errato, vale a dire che in relazione alle domande di accertamento dell'invalidità del testamento proposte dai convenuti e di simulazione degli atti di compravendita immobiliare formulate dall'attrice, le spese di lite fossero già state in precedenza regolate dalla sentenza n. 1736/2011 della
14 Corte d'Appello di Venezia, che aveva rigettato il gravame avverso la sentenza non definitiva n. 2296/2005 emessa dal Tribunale di Padova, la quale aveva rigettato tali domande senza pronunciarsi sulle spese.
In realtà la Corte d'Appello di Venezia, nella menzionata pronuncia, si è (correttamente) limitata a regolare le spese del giudizio di secondo grado.
Al riguardo va considerato che il disposto di cui all' art. 91 cod. proc. civ. prevede che il provvedimento di liquidazione delle spese giudiziali è dovuto solo con riguardo alla sentenza che chiude il processo.
La sentenza non definitiva emessa dal giudice di primo grado pertanto non implica il consequenziale provvedimento sulle spese giudiziali, che è riservato alla sentenza pronunciata a chiusura di quella fase del giudizio, mentre nel giudizio di appello celebratosi in seguito a impugnazione di una sentenza non definitiva, il provvedimento di liquidazione delle spese ex art. 91 cod. proc. civ. è comunque dovuto con riguardo alla pronuncia che chiude la fase di impugnazione, perché il provvedimento giudiziale si pone a definizione di un grado di giudizio ed è idoneo a passare in giudicato (v. Cass. n. 21978 del 03/09/2019).
Pertanto non incorre in censura la statuizione con cui il giudice di prime cure, con la sentenza definitiva n. 1426/2023, ha regolato le spese di lite tenendo conto anche dell'esito delle domande sulle quali si era pronunciato con la sentenza non definitiva n. 2296/2005.
7. La parziale soccombenza reciproca giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della impugnata sentenza, che conferma quanto al resto:
1) assegna in proprietà indivisa a , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
l'area attualmente censita nel NCT del Comune di Curtarolo al foglio Parte_4
15, mappali 646 e 648, con costituzione sulla medesima di una servitù di passaggio pedonale e carrabile a favore dei terreni attualmente censiti nel NCT del Comune di
15 Curtarolo al foglio 15, mappali 644 e 651, che risultano assegnati in proprietà esclusiva a
Controparte_1
2) compensa interamente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio dell'11.06.2025.
Il Consigliere estensore
Enrico Schiavon
Il Presidente
Caterina Passarelli
16
17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. Caterina Passarelli Presidente dott. Enrico Schiavon Consigliere estensore dott. Elena Garbo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 425 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
(C.F. Parte_3 C.F._3
(C.F. ) Parte_4 C.F._4
(C.F. Parte_5 C.F._5
appellanti rappresentati e difesi dall'avv. Federico Casa contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._6
appellata rappresentata e difesa dall'avv. Marco Mion
e contro
1 (C.F. ) Controparte_2 C.F._7
(C.F. ) Controparte_3 C.F._8
appellati contumaci
Oggetto: appello avverso la sentenza non definitiva n. 1587/2018 del Tribunale di
Padova emessa in data 17.07.2018 e depositata in data 25.07.2018 e la sentenza definitiva n. 1426/2023 del Tribunale di Padova emessa in data 04.07.2023 e depositata in data 10.07.2023.
Conclusioni di parte appellante:
“in via principale
1) accertata la nullità e/o l'erroneità e/o l'inefficacia e/o la non realizzabilità delle statuizioni di cui alla sentenza non definitiva del Tribunale di Padova n. 1587/2018 emessa il 17 luglio 2018 e pubblicata il 25 luglio 2018, nella parte in cui modificava il progetto divisionale approvato dalle parti in occasione dell'udienza del 25 ottobre 2017, per
l'effetto, riformare tale sentenza e la sentenza definitiva n. 1426/2023 nella parte in cui disponeva l'assegnazione in favore dell'attrice dell'immobile catastalmente individuato al catasto terreni del Comune di Curtarolo al foglio 15, mapp. 646 e 648 (già mapp. 123C e
125A); conseguentemente, procedersi alla divisione ereditaria dei seguenti beni immobili: in comune di Curtarolo al NCEU, foglio 15, via Venezia:
M.N. 124 sub 11) D/7; M.N. 124 sub 12), C/3, cl. 1; M.N. 124 sub 13), C/2, mq. 108, cl. 1;
M.N. 124 sub 14), C/2, mq. 53, cl. 1; M.N. 124 sub 15), C/3, mq. 137, cl. 1; M.N. 124 sub
16), C/3, mq. 150, cl. 1; M.N. 124 sub 17), C/3, mq. 166, cl. 1; M.N. 124 sub 19), A/2 di vani 4, cl. 2; M.N. 124 sub 20), A/2 di vani 3, cl. 2; M.N. 124 sub 21), A/2, di vani 5, cl. 2;
M.N. 124 sub 22), A/2, di vani 4,5, cl. 1; M.N. 124 sub 23), C/6, mq. 17, cl. 1; M.N. 124 sub
24), C/6, mq. 19, cl. 1; M.N. 124 sub 25), C/6, mq. 21, cl. 1; M.N. 124 sub 26), C/6, mq. 20, cl. 1; in comune di Curtarolo al NCT, foglio 15;
M.N. 123 di ha 0.54.60; M.N. 125 di ha 0.35.50; in comune di San Giorgio delle Pertiche, foglio 9:
M.N. 296 di ha 0.53.00; M.N. 296 di ha 0.30.30; M.N. 297 di ha 0.01.20; M.N. 300 di ha
2 1.66.34; M.N. 301 di ha 0.01.50; il tutto salva migliore identificazione eseguita dal consulente del Giudice con perizia di stima del 20 dicembre 2016, successivamente integrata con perizia del 30 settembre 2022 a fronte dei frazionamenti e nuovi accatastamenti eseguiti, tramite applicazione del progetto divisionale n. 2 approvato dalle parti in occasione dell'udienza del 25 ottobre 2017; in particolare in riforma delle gravate sentenze si chiede che la Corte d'Appello voglia ricomprendere nei lotti divisionali nn. 1, 2, 3 e 4 assegnati ai fratelli l'immobile Parte_1
censito al catasto fabbricati del comune di Curtarolo individuato al NCT fg. 15, mapp.
646- 648 (già mapp. 123C e 125A), specificando che la nuova strada realizzanda a ovest del compendio immobiliare, insistente sui predetti mappali, evidenziata sulla planimetria allegata al progetto divisionale con strisce oblique di colore nero e indicata in legenda con la dicitura AC2, è area indivisa di pertinenza dei lotti nn. 1, 2, 3 e 4 assegnati ai fratelli
e assoggettata a servitù di passaggio a favore del terreno agricolo insistente sul Parte_1
mappale 123 ante frazionamento, ora 644 – 651, ricompreso nel lotto n. 5 assegnato alla
; specificando che l'area indicata nel frazionamento di cui ai mappali 123C e CP_1
125A ante frazionamento, ora 646 e 648, debba fungere da passaggio dalla via Venezia per accedere all'area agricola assegnata alla (foglio 15, mapp. 123 sub A e 125 sub CP_1
D ora mapp. 644 e 651), e la stessa area dovrà fungere da passaggio anche alle attività produttive degli immobili contraddistinti dalle lettere A1, A2, A3 e A4 in assegnazione ai fratelli ai fini dell'assegnazione delle porzioni divisionali previste dal richiamato Parte_1
progetto divisionale ai fratelli si chiede che la porzione divisionale n. 1 venga Parte_1
assegnata a la porzione divisionale n. 2 a la porzione Parte_3 Parte_2
divisionale n. 3 a e la porzione divisionale n. 4 a Parte_4 Parte_1
2) per le ragioni di cui in atti, voglia la Corte d'Appello provvedere alla divisione degli immobili e all'assegnazione dei lotti divisionali, come da progetto divisionale n. 2 di cui alla consulenza tecnica, già approvato dalle parti in occasione dell'udienza del 25 ottobre
2017, con istanza di apportare le seguenti rettifiche tecniche: - realizzazione della recinzione sul lato ovest dell'immobile identificato dalla lettera B, rientrante nel lotto divisionale 5 assegnato alla con una curvatura che escluda la creazione di uno CP_1 spigolo disfunzionale all'accesso di mezzi pesanti nella strada realizzanda ad ovest insistente sui mappali 123/C e 125/A (ora 646 e 648) con raggio di curvatura di 5 metri
3 partendo con riferimento verso sud dalla recinzione esistente;
- realizzazione di strada sul lato nord dell'immobile denominato A1 necessaria per il collegamento tra la strada realizzanda ad ovest nel frazionamento di cui ai mappali 123/C - 125/A (ora 646 e 648) e lo spazio indicato con la lettera E1 antistante all'immobile contraddistinto dalla lettera A1, con addebito dei relativi costi di realizzazione nei confronti delle parti secondo il valore della rispettiva quota divisionale;
- realizzazione di strada di collegamento tra la strada realizzanda ad ovest nel frazionamento di cui ai mappali 123/C - 125/A (ora 646 e 648) e
l'immobile indicato dalla lettera A3, con addebito dei relativi costi di realizzazione nei confronti delle parti secondo il valore della rispettiva quota divisionale;
- realizzazione di strada di collegamento carrozzabile tra la via Venezia/via Bregatei a sud del compendio immobiliare e gli immobili indicati come serra 1 e serra 2, con addebito dei relativi costi di realizzazione nei confronti delle parti secondo il valore della rispettiva quota divisionale;
in subordine
3) qualora la Corte d'Appello non intendesse procedere alla rettifica/modifica delle sentenze impugnate nei termini sopra richiesti, voglia disporre consulenza tecnica per la formulazione di nuovo progetto divisionale che preveda, anche tramite una parziale diversa distribuzione degli immobili oggetto di divisione, la realizzazione nel comune di
Curtarolo di una strada di collegamento carrozzabile tra la via pubblica e gli immobili artigianali individuati nella planimetria allegata quali A1, A2, A3, A4, facenti parte dei lotti assegnati ai fratelli che consenta l'accesso a detti immobili anche tramite Parte_1
mezzi commerciali pesanti quali, camion e furgoni;
strada di collegamento da assegnarsi in via esclusiva agli appellanti;
in ulteriore subordine
4) qualora la Corte d'Appello non ritenesse di dover riformare le gravate sentenze nei termini sopra indicati, voglia disporre integrazione della consulenza tecnica, idonea a determinare il minor valore commerciale dei lotti nn. 1, 2, 3 e 4 comprendenti gli immobili
A1, A2, A3 e A4, assegnati ai fratelli a fronte: (i) dell'attribuzione in proprietà a Parte_1
dell'area indicata nel frazionamento di cui ai mappali 123C e 125A ante CP_1
frazionamento, ora 646 e 648, che il progetto divisionale assegnava ai lotti assegnati ai fratelli (ii) a fronte della inaccessibilità degli immobili A1, A2, A3 e A4; Parte_1
procedere alla rettifica del progetto divisionale prevedendo i relativi conguagli dovuti
4 dalla in favore dei fratelli considerato il minor valore del compendio CP_1 Parte_1 divisionale agli stessi assegnato, e così condannare l'appellata a corrispondere tali importi agli appellanti;
in via principale
5) per le ragioni di cui in atti, in riforma della gravata sentenza definitiva n. 1426/2023, voglia la Corte d'Appello accertare la soccombenza dell'attrice all'esito Controparte_1
del giudizio di prime cure e conseguentemente condannare la medesima alla rifusione delle spese di lite del primo grado di giudizio e alle spese di consulenza tecnica nei confronti dei convenuti oppure diversamente determinare le spese di lite in relazione al grado di soccombenza;
in ogni caso
6) con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio;
in via istruttoria: gli appellanti rinnovano l'istanza di ammissione di tutte le prove non ammesse, anche richieste di consulenza tecnica, contenute nella memoria istruttoria ex art. 184 c.p.c. del 2 aprile 2002, nonché per l'ammissione delle prove contenute nella memoria di replica avv.
Donzi del 26 aprile 2002; gli appellanti chiedono l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del primo grado di giudizio, comprensivo delle consulenze tecniche depositate e dei relativi allegati”.
Conclusioni di parte appellata:
“NEL MERITO
- dichiarare inammissibile ovvero respingere l'appello proposto dai signori , Parte_2
, , e in quanto Parte_1 Parte_5 Parte_4 Parte_3 infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza non definitiva del Tribunale di Padova n.1587/2018 del 7 luglio
2018 pubblicata in data 25 luglio 2018 e la sentenza definitiva del Tribunale di Padova
n.1426/2023 del 4 luglio 2023 pubblicata in data 10 luglio 2023.
IN VIA ISTRUTTORIA
- si insiste per l'accoglimento delle proprie istanze istruttorie non ammesse di cui alle memorie ex art.184 c.p.c.
- dichiarare inammissibili ovvero respingere le istanze istruttorie proposte dalla parte
5 appellante, per i motivi esposti.
- ogni istanza istruttoria riservata e con espressa riserva di ulteriormente dedurre e produrre.
IN OGNI CASO con vittoria di spese e compenso professionale, oltre spese generali, C.A.P. e I.V.A. come per legge di entrambi i gradi di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, premettendo che in Controparte_1
data 25.02.1999 era deceduto , che ella aveva sposato con matrimonio Persona_1
canonico non trascritto, il quale aveva lasciato sette figli ( , , , Pt_1 CP_3 Parte_5
Part
, , e ) nati dal precedente matrimonio, e che il de cuius Parte_3 CP_2 Parte_4
aveva disposto della propria eredità con testamento olografo del 30.03.1987, lasciandole la quota disponibile, nella quale veniva ricompresa la casa coniugale “con lo scoperto verso la strada e quanto necessario negli altri lati”, conveniva in giudizio gli altri coeredi allo scopo di accertare la natura simulata dei tre atti di compravendita immobiliare stipulati da con tre dei suoi sette figli, in quanto dissimulanti altrettante donazioni, di Persona_1
cui una valida e le altre due nulle per difetto della forma prescritta ad substantiam, e per procedere allo scioglimento della comunione ereditaria secondo le disposizioni testamentarie, previa collazione dei beni donati.
Part Si costituivano , , e i quali CP_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 contestavano la fondatezza della domande svolte dall'attrice ed impugnavano il testamento redatto dal padre per incapacità di intendere e di volere di quest'ultimo.
Si costituivano (il quale aveva rinunciato all'eredità e la cui quota si era Parte_1
devoluta per rappresentazione alla figlia ) e quali genitori legali CP_4 Controparte_5 rappresentanti della figlia minore , contestando anch'essi la fondatezza della domande CP_4 svolte dall'attrice ed impugnando il testamento olografo redatto da per Persona_1
mancanza di autografia ed incapacità di intendere e volere del de cuius.
Si costituiva infine anche , aderendo alle domande e difese formulate Controparte_3
dagli altri convenuti.
6 La causa di divisione ereditaria veniva quindi riunita a quella di opposizione promossa da
Part
, , e avverso il decreto ingiuntivo Parte_5 Parte_4 Parte_3 Controparte_2
n. 2411/2000 emesso in data 15.10.2000 dal Tribunale di Padova, con il quale era stato intimato ai predetti e a di pagare a la somma di lire Controparte_3 Controparte_1
6.487.238 ciascuno (oltre interessi legali e spese della procedura monitoria) a titolo di rimborso pro quota dell'imposta di successione e dell'IRPEF dovuta da per Persona_1
l'anno 1998 da ella asseritamente anticipate con denaro proprio.
Con sentenza non definitiva n. 2296/2005 del Tribunale di Padova, confermata dalla Corte di Appello di Venezia con sentenza n. 1736/2011 passata in giudicato, veniva rigettata l'impugnazione del testamento olografo del 30.03.1987 e la domanda di simulazione dei tre contratti di compravendita conclusi da nel 1986, con ciò statuendo che Persona_1
la successione ereditaria del predetto era regolata dal testamento, e la causa veniva rimessa in istruttoria al fine di procedere allo scioglimento della comunione ereditaria.
Quindi, dopo aver esperito ctu, il Tribunale di Padova, con la sentenza non definitiva n.
1587/2018 in epigrafe indicata: a) dichiarava la carenza di legittimazione passiva di
, avendo dichiarato in corso di causa di accettare l'eredità Controparte_6 Parte_1
del padre, cui aveva precedentemente rinunciato;
b) rilevava che erede Controparte_1
per la quota disponibile di 1/3, aveva acquisito la quota di , divenendo Controparte_2
titolare della quota complessiva di 9/21 (7/21 per testamento e 2/21 per effetto della cessione); aveva acquisito la quota di , divenendo Parte_1 Parte_5
titolare della quota di 4/21 (2/21 per testamento e 2/21 per effetto della cessione);
[...]
aveva acquisito la quota di , divenendo titolare della quota di Parte_4 Controparte_3
4/21 (2/21 per testamento e 2/21 per effetto della cessione); gli altri coeredi, e Parte_2
, erano rimasti titolari della rispettiva quota di 2/21 dei beni immobili Parte_3
ereditari; c) dichiarava lo scioglimento della comunione ereditaria e approvava il progetto divisionale n. 2 predisposto dal ctu, rigettando la richiesta di modificazione formulata dai convenuti di destinare l'area ad est del compendio a passaggio non solo in favore dell'area agricola da assegnare a ma anche in favore degli immobili produttivi Controparte_1
contraddistinti dalle lettere A1, A2, A3 e A4, da assegnare ai convenuti;
d) accoglieva
1'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo n. 2411/2000 emesso in data
15.10.2000; e) rimetteva infine nuovamente la causa in istruttoria per procedere agli
7 opportuni frazionamenti ed all'individuazione dei beni compresi nei lotti da assegnare ai condividenti aventi la medesima quota.
Infine, all'esito dello svolgimento della nuova ctu e dopo aver formulato una ipotesi conciliativa riguardante la modifica del progetto divisionale che non veniva accettata dall'attrice, il Tribunale di Padova, con la succitata sentenza definitiva n. 1426/2023, così statuiva:
“assegna in proprietà esclusiva, con le relative parti comuni:
a , nato a [...] il [...] (C.F. i Parte_3 C.F._3
seguenti immobili:
Comune di Curtarolo, NCEU, fg.15, mapp.647 sub 1;
NCT fg.15, mapp. 645-647-650 (già mapp.123B-124B-125C) - area comune ai mapp.647 sub 1-2-3-4-6;
Comune di San Giorgio delle Pertiche, NCT fg.9, mapp.585 (già 300B); fg.9, mapp.581-582-588 (già mapp.296C-297A-300E) - accesso ad uso agricolo comune ai mapp.579-580-583-584-585-586-587-589-590;
a , nato Curtarolo il 4.5.1963 (C.F. i seguenti Parte_2 C.F._2
immobili: Comune di Curtarolo, NCEU, fg.15, mapp.647 sub 4-6;
NCT fg.15, mapp. 645-647-650 (già mapp.123B-124B-125C) - area comune ai mapp.647 sub 1-2-3-4-6;
Comune di San Giorgio delle Pertiche, NCT fg.9, mapp.586-590 (già mapp.300C-301B); fg.9, mapp.581-582-588 (già mapp.296C-297A-300E) - accesso ad uso agricolo comune ai mapp.579-580-583-584-585-586-587-589-590;
a , nata a [...] il [...] (C.F. ) i Parte_4 C.F._4
seguenti immobili:
Comune di Curtarolo, NCEU, fg.15, mapp.647 sub 3;
NCT fg.15, mapp. 645-647-650 (già mapp.123B-124B-125C) - area comune ai mapp.647 sub 1-2-3-4-6;
Comune di San Giorgio delle Pertiche, NCT fg.9, mapp.579 (serre e terreno agricolo) e mapp.584 (già mapp.296A-300A); fg.9, mapp.581-582-588 (già mapp.296C-297A-300E) - accesso ad uso agricolo comune ai mapp.579-580-583-584-585-586-587-589-590;
8 a , nato a [...] il [...] (C.F. ) i Parte_1 C.F._1
seguenti immobili:
Comune di Curtarolo, NCEU, fg.15, mapp.647 sub 2; NCT fg.15, mapp. 645-647-650 (già mapp.123B-124B-125C) - area comune ai mapp.647 sub 1-2-3-4-6;
Comune di San Giorgio delle Pertiche, NCT fg.9, mapp.580-583-587-589 (già mapp.296B-
297B-300D-301A); fg.9, mapp.581-582-588 (già mapp.296C-297A-300E) - accesso ad uso agricolo comune ai mapp.579-580-583-584-585-586-587-589-590;
a , nata a [...] il [...] (C.F. ) i Controparte_1 C.F._6
seguenti immobili:
Comune di Curtarolo, NCEU, fg.15, mapp.124, sub 15-16-17-23-24-25-29-30-31-32- 33-
34;
NCT fg.15, mapp.124 e 649 (già mapp.124A e 125B) - E.U. comune ai predetti fabbricati;
NCT fg.15, mapp.644 e 651 (già mapp.123A e 125D);
NCT fg.15, mapp.646-648 (già mapp.123C e 125A) - strada di accesso ai mapp.644 e 651). rigetta ogni altra domanda delle parti;
compensa interamente le spese delle due cause riunite;
pone in via definitiva a carico dei convenuti in solido le spese di CTU medico legale;
pone in via definitiva a carico delle parti, in proporzione alla rispettiva quota di proprietà, le spese di CTU di stima immobiliare e di regolarizzazione e frazionamento dei beni immobili;
ordina la trascrizione della presente sentenza”.
9 2. Avverso l'indicata pronuncia , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e hanno interposto tempestivo appello, affidato a Parte_4 Parte_5
tre motivi di gravame.
2.1 Con il primo motivo censurano l'errore in cui il tribunale è incorso per avere, nella sentenza non definitiva, modificato il progetto divisionale n. 2 che tutte i coeredi avevano approvato in occasione dell'udienza del 25.10.2017 e per avere conseguentemente, nella sentenza definitiva, assegnato in proprietà esclusiva all'attrice l'immobile Controparte_1
catastalmente individuato al catasto terreni del comune di Curtarolo al foglio 15, mapp. 646
e 648 (già mapp. 123C e 125A).
Gli appellanti denunciano che il primo giudice abbia travisato il contenuto del progetto divisionale, laddove ha affermato che lo stesso “prospetta due zone di accesso separate: una sul lato ovest per collegare i terreni assegnati all'attrice alla via Venezia e un'altra sul lato est rispetto alla porzione assegnata all'attrice, al fine di offrire un passaggio comodo dalla via pubblica alle attività produttive e ai fondi degli eredi in modo da Parte_1 dividere une volta per tutte le proprietà delle parti” ed ha escluso che l'ipotesi divisionale prospettata dal ctu abbia mantenuto un'area comune o costituito una servitù.
In tal modo, sostengono gli appellanti, il giudice di prime avrebbe modificato d'ufficio il progetto divisionale concordemente accettato dalle parti in udienza, quando invece avrebbe dovuto limitarsi a dare le disposizioni affinché tale progetto - il quale prevedeva che l'area indicata nel frazionamento 123C e 125A (ora mappali 646 e 648 a seguito del nuovo frazionamento), fungesse da accesso dalla strada pubblica via Venezia, sia al terreno agricolo da assegnare alla sia agli immobili artigianali contraddistinti dalle lettere CP_1
A1, A2, A3, e A4 da assegnare ai con la costituzione sull'area suddetta, che Parte_1
avrebbe dovuto essere assegnata in proprietà esclusiva ai di una servitù di Parte_1
10 passaggio in favore della - trovasse applicazione per procedere alla successiva CP_1
assegnazione dei lotti.
Essi denunciano altresì la contraddizione ravvisabile tra la motivazione della sentenza, dove sono espresse le considerazioni sopra riportate, ed il dispositivo, ove di dichiara di approvare il progetto divisionale n. 2, senza modifiche.
Lamentano che l'accesso sul lato est agli immobili artigianali assegnati ai convenuti non sia, in realtà, utilizzabile a tal fine perché avviene attraverso una striscia di terreno larga circa mt. 8,00 che in coincidenza dei fabbricati produttivi (B) e (C) presenta un considerevole restringimento ad imbuto;
inoltre la presenza dell'appendice superfetativa sud-est del fabbricato produttivo (A), posta centralmente rispetto alla suddetta striscia di terreno a poca distanza dalle pareti nord dei fabbricati (B) e (C), rende difficoltose le manovre degli automezzi che accedono verso sinistra alle unità produttive A3 e A4 e verso est alle unità produttive A1 e A2.
Chiedono conseguentemente la riforma della sentenza definitiva nella parte in cui, dando attuazione al progetto divisionale così come modificato dalla sentenza non definitiva, ha attribuito l'immobile censito al catasto terreni del Comune di Curtarolo al foglio 15, mapp.
646 e 648 (già mapp. 123C e 125A) in proprietà esclusiva alla anziché in proprietà CP_1
indivisa ai quale area di pertinenza dei lotti nn. 1, 2, 3 e 4. Parte_1
2.2 Con il secondo motivo si dolgono che il progetto divisionale n. 2 presenti degli errori tecnici che, pur essendo stati denunciati in primo grado, non sono stati emendati.
In particolare chiedono che, a modifica dello stesso:
a) la recinzione sul lato ovest della porzione divisionale B, da assegnarsi alla , CP_1
venga realizzata con una curvatura che escluda la creazione di uno spigolo disfunzionale all'accesso di eventuali mezzi pesanti nella strada realizzanda ad ovest nel frazionamento
123/C - 125/A (ora 646 e 648) con raggio di curvatura di 5 metri, partendo con riferimento verso sud dalla recinzione esistente;
b) sul lato nord dell'immobile denominato A1 venga realizzata una strada, che risulta necessaria per il collegamento tra la strada realizzanda ad ovest nel frazionamento 123/C -
125/A (ora 646 e 648) e lo spazio indicato con la lettera E1 antistante all'immobile contraddistinto dalla lettera A1;
11 c) tra la strada realizzanda ad ovest nel frazionamento 123/C - 125/A (ora 646 e 648) e l'immobile indicato dalla lettera A3 venga realizzata una strada di collegamento;
d) tra la via Venezia/via Bregatei a sud del compendio immobiliare e gli immobili indicati come serra 1 e serra 2, venga realizzata una strada di collegamento carrozzabile.
2.3 Con il terzo motivo affermano che il tribunale ha errato laddove ha compensato le spese di lite in ragione della parziale reciproca soccombenza, tenendo conto anche della sorte delle domande di accertamento dell'invalidità del testamento proposte dai convenuti e di simulazione degli atti di compravendita immobiliare formulate dall'attrice, e ripartito tra le parti le spese relative alla ctu immobiliare, malgrado riguardo a tali domande fosse già intervenuta una pronuncia che aveva regolato le spese di lite, essendo state le stesse decise dalla sentenza non definitiva n. 2296/2005 emessa dal Tribunale di Padova, confermata dalla sentenza n. 1736/2011 della Corte d'Appello di Venezia, la quale aveva compensato le spese tra le parti avuto riguardo all'esito complessivo della lite, e quindi anche con riferimento al giudizio di primo grado.
Essi deducono che le domande in ordine alle quali dovevano ancora essere regolate le spese erano solo quelle decise dal tribunale nella sentenza non definitiva n. 1587/2018, vale a dire la domanda di divisione giudiziale, rispetto alla quale l'attrice inopinatamente e senza addurre giustificazione alcuna aveva rifiutato la proposta conciliativa formulata dal giudice,
e l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 2411/2000 promossa dai convenuti, che era stata accolta.
3. Si è costituita chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della Controparte_1
sentenza impugnata.
4. e , pur essendo stati regolarmente evocati in Controparte_2 Controparte_3
giudizio, non si sono costituiti e sono stati dichiarati contumaci.
5. Il primo motivo di gravame è fondato.
Il progetto divisionale n. 2 predisposto dal ctu arch. , che i procuratori delle Persona_2
parti all'udienza del 25.10.2017 hanno esplicitamente accettato, senza sollevare alcuna
12 contestazione, prevede il ricavo di un nuovo e comodo accesso pedonale e carrabile sul lato ovest, a servizio delle quattro unità artigianali facenti parte del fabbricato (A), da intestare pro quota indivisa a tutti gli assegnatari delle porzioni n. 1), 2), 3) e 4), ovverosia agli odierni appellanti , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e da assoggettare nel contempo a servitù di passaggio agricolo (pedonale e
[...] carrabile) a favore dell'assegnataria della porzione del compendio n. 5), vale a dire per garantire l'accesso alla parte di terreno agricolo compresa in detta Controparte_1
porzione (Comune di Curtarolo Fg. 15 mappali 644 e 651, già mappali 123A e 125D).
Ciò perché l'accesso pedonale e carrabile al suddetto edificio (A) avviene attualmente dalla parte est dell'area comune a tutti gli edifici ubicata nel territorio del Comune di Curtarolo che confina con l'area agricola situata nel territorio del Comune di San Giorgio delle
Pertiche, attraverso una striscia di terreno larga circa ml. 8,00, la quale, in coincidenza dei fabbricati produttivi (B) e (C), presenta un considerevole restringimento ad imbuto;
inoltre la presenza dell'appendice superfetativa sud-est del fabbricato produttivo (A), posta centralmente rispetto alla suddetta striscia di terreno a poca distanza dalle pareti nord dei fabbricati (B) e (C), rende difficoltose le manovre degli automezzi che accedono verso sinistra alle unità produttive A3 e A4 e verso est alle unità produttive A1 e A2 (v. pagg. 79
e 80 della relazione peritale del 20.12.2016).
Pertanto il progetto divisionale accettato dalle parti prevede che l'area attualmente identificata nel NCT al foglio 15, mappali 646 e 648 (già mappali 123C e 125A) funga da accesso dalla strada pubblica via Venezia, sia al terreno agricolo assegnato alla , CP_1
sia agli immobili artigianali contraddistinti dalle lettere A1, A2, A3, e A4 assegnati ai e venga attribuita in proprietà indivisa a questi ultimi, come peraltro si evince Parte_1
chiaramente dall'elaborato grafico di aggiornamento del progetto divisionale n. 2 approvato dal Tribunale di Padova con gli identificativi numerici catastali definitivi derivanti dai tipi di frazionamenti e dalle dichiarazioni di variazione catastale predisposti che il ctu ha allegato sub doc. 6 alla relazione peritale integrativa del 19.06.2022, ove nella legenda la suddetta area è identificata con la dicitura AC2 e descritta come “aree indivise comuni alle porzioni 1-2-3-4 (da assoggettare a servitù di passaggio ad uso agricolo a favore del terreno agricolo N.C.T. Comune di Curtarolo (PD) fg. 15, mapp. 644 e 651 – appartenente alla porzione 5)”.
13 Il giudice di prime cure ha quindi errato nell'interpretare il contenuto del progetto divisionale accettato dalle parti e che ha espressamente dichiarato di approvare, perché ha ritenuto che lo stesso contempli l'assegnazione in proprietà esclusiva a Controparte_1
della striscia di terreno attualmente censita nel NCT del Comune di Curtarolo al foglio 15, mappali 646 e 648, mentre in realtà prevede che tale area venga attribuita in proprietà indivisa ai con costituzione sulla stessa di una servitù di passaggio agricolo Parte_1
(pedonale e carrabile) a favore dei terreni censiti al foglio 15, mappali 644 e 651, assegnati alla . CP_1
La sentenza definitiva impugnata va conseguentemente riformata nei termini anzidetti.
5. Il secondo motivo di gravame è infondato.
Gli appellanti chiedono di modificare il progetto divisionale che, come poc'anzi indicato, tutte le parti all'udienza del 25.10.2017 avevano accettato senza sollevare alcuna contestazione e che il tribunale ha approvato, assumendo che lo stesso è errato.
Come riconosciuto dagli stessi appellanti (v. pag. 25 dell'atto di citazione in appello), tra i coeredi è intervenuto un regolamento negoziale divisionale, come tale precettivo inter partes e della cui esistenza il giudice di prime cure si è limitato a dare atto (v. in senso conforme Cass. 23464 del 17/12/2004 richiamata nell'atto di appello), sicché il provvedimento che l'ha approvato, in quanto riproduttivo della volontà negoziale dei partecipanti alla comunione, può essere impugnato facendo valere solamente quei vizi deducibili con le azioni di nullità e di annullabilità dei negozi giuridici in generale (v.
Cass. n. 7708 del 02/08/1990).
Le critiche al progetto divisionale formulate dagli appellanti, non essendo riconducibili a vizi di nullità o annullabilità dei contratti, vanno quindi disattese.
6. Il terzo motivo di gravame è infondato.
La censura sollevata contro il regolamento delle spese legali adottato dal primo giudice nella sentenza definitiva si fonda su un presupposto fattuale errato, vale a dire che in relazione alle domande di accertamento dell'invalidità del testamento proposte dai convenuti e di simulazione degli atti di compravendita immobiliare formulate dall'attrice, le spese di lite fossero già state in precedenza regolate dalla sentenza n. 1736/2011 della
14 Corte d'Appello di Venezia, che aveva rigettato il gravame avverso la sentenza non definitiva n. 2296/2005 emessa dal Tribunale di Padova, la quale aveva rigettato tali domande senza pronunciarsi sulle spese.
In realtà la Corte d'Appello di Venezia, nella menzionata pronuncia, si è (correttamente) limitata a regolare le spese del giudizio di secondo grado.
Al riguardo va considerato che il disposto di cui all' art. 91 cod. proc. civ. prevede che il provvedimento di liquidazione delle spese giudiziali è dovuto solo con riguardo alla sentenza che chiude il processo.
La sentenza non definitiva emessa dal giudice di primo grado pertanto non implica il consequenziale provvedimento sulle spese giudiziali, che è riservato alla sentenza pronunciata a chiusura di quella fase del giudizio, mentre nel giudizio di appello celebratosi in seguito a impugnazione di una sentenza non definitiva, il provvedimento di liquidazione delle spese ex art. 91 cod. proc. civ. è comunque dovuto con riguardo alla pronuncia che chiude la fase di impugnazione, perché il provvedimento giudiziale si pone a definizione di un grado di giudizio ed è idoneo a passare in giudicato (v. Cass. n. 21978 del 03/09/2019).
Pertanto non incorre in censura la statuizione con cui il giudice di prime cure, con la sentenza definitiva n. 1426/2023, ha regolato le spese di lite tenendo conto anche dell'esito delle domande sulle quali si era pronunciato con la sentenza non definitiva n. 2296/2005.
7. La parziale soccombenza reciproca giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della impugnata sentenza, che conferma quanto al resto:
1) assegna in proprietà indivisa a , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
l'area attualmente censita nel NCT del Comune di Curtarolo al foglio Parte_4
15, mappali 646 e 648, con costituzione sulla medesima di una servitù di passaggio pedonale e carrabile a favore dei terreni attualmente censiti nel NCT del Comune di
15 Curtarolo al foglio 15, mappali 644 e 651, che risultano assegnati in proprietà esclusiva a
Controparte_1
2) compensa interamente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio dell'11.06.2025.
Il Consigliere estensore
Enrico Schiavon
Il Presidente
Caterina Passarelli
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