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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 09/04/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 572 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025
vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. GIACCARDI DANIELA, giusta delega in atti Parte_1
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. GIACCARDI DANIELA, giusta delega in Controparte_1
atti
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE
Le risultanze processuali permettono di affermare con certezza che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi era ormai divenuta intollerabile. Tanto si Parte_1 Controparte_1
evince dalle decise e categoriche affermazioni rese in proposito dalle parti durante il presente giudizio. Ne consegue che deve essere dichiarata la separazione personale dei coniugi Pt_1
.
[...] Controparte_1
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che vengono quindi omologate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando;
- omologa la separazione personale di e , coniugi per Parte_1 Controparte_1
matrimonio contratto in data 12.09.2004 in Savona (SV), trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di Savona al numero 70, parte II, serie A, anno 2004, alle condizioni di seguito esposte:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge, compresa la facoltà di assistenza reciproca, e supporto.
2. La casa coniugale ubicata nel Comune di Savona, Via Magnano, 9/3, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, rimarrà nella piena e libera disponibilità della moglie, che continuerà a viverci.
3. I coniugi, in occasione della separazione, nell'ambito della regolamentazione dei loro rapporti economici e patrimoniali, anche pregressi, funzionale alla stessa, connessa ed indispensabile alla risoluzione della crisi coniugale, con sistemazione complessiva dell'assetto familiare e a scioglimento della comunione legale, a totale e definitiva sistemazione, anche compensativa, di ogni possibile rapporto e pendenza reciproca tra loro esistente relativi al loro matrimonio, convengono di ricomprendere tra le condizioni di separazione le attribuzioni patrimoniali come di seguito meglio specificate.
4. Con la sottoscrizione del ricorso, il IG si impegna ed obbliga a cedere e a Controparte_1
trasferire alla sig.ra , che si impegna ed obbliga ad accettare, la propria quota pari ad CP_2
un mezzo (1/2) indiviso del diritto di proprietà della casa già coniugale, e più precisamente dei seguenti immobili (con relative pertinenze, nullo escluso e con ogni garanzia di legge):
A) unità sita in Savona, località Legino, con accesso da Via Angelo Magnano, 9, e precisamente:
- nel fabbricato denominato “L2”, distinto con il civico 9, al piano primo, appartamento distinto con il numero interno 3 della scala C, composto di ingresso, soggiorno, cucina, bagno, ripostiglio, a confini nel complesso: vano scala, muri perimetrali, appartamento interno 4, salvo altri;
avente annessi quali pertinenze:
- nel piano seminterrato (che è comune ai fabbricati “B1”, “B2”, “L1” (civico 13), “L2” (civici numeri 9 e 11) e “L3” (civico numero 7): locale ad uso box cantina, rispettivamente distinti con i numeri 54 e C56, a confini: cantine C55, C58, C57, box 52 e box 53, area comune di accesso, box
55, salvo altri;
il tutto censito alla competente agenzia del territorio - Catasto fabbricati, al foglio
72, particella 752, con i subalterni: * 23, zona censuaria prima, categoria A/2, classe prima, vani
6,5, rendita euro 872,81 (l'appartamento); * 103, zona censuaria prima, categoria C/6, classe quarta,
metri quadrati 21, rendita euro 153,57; beni alle parti pervenuti in esito a compravendita del
18/11/2010, a rogito ministero Dott. rep. n. 8445, racc. n. 5019, registrato in data Persona_1
02/12/2010 al n. 8311, atto a cui le parti fanno espresso richiamo in questa sede, con riserva di meglio descrivere il suddetto immobile con più precisa consistenza, confini, dati catastali e di rendere le dichiarazioni e garanzie di legge in sede di stipula dell'atto notarile esecutivo dei presenti accordi.
5. La suddetta cessione/assegnazione verrà fatta a corpo, una di ogni diritto, azione, ragione,
annessione, dipendenza, pertinenze, servitù attive e passive inerenti a quanto ceduto che resterà
trasferito nello stato di fatto e diritto in cui si trova, visto conosciuto e gradito, con riserva di ogni migliore indicazione, documentazione, adempimento e dichiarazione in sede di stipula dell'atto notarile esecutivo.
6. La IG con tale cessione/assegnazione diventerà pertanto proprietaria per CP_2
l'intero dei suddetti immobili essendone già proprietaria per la quota di un mezzo (1/2), con rinuncia delle parti fin da ora, per quanto occorra, all'ipoteca legale ed esonero per il IG Conservatore
dei RR.II. da ogni responsabilità al riguardo.
7. I coniugi, trattandosi di trasferimento in esecuzione di un accordo assunto in sede di separazione ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare, si avvarranno dell'applicazione dei benefici fiscali previsti e, quindi, dichiarano, con riguardo a detto trasferimento immobiliare, di volersi avvalere in sede di atto pubblico, dell'esenzione dalle imposte di registro, bollo, ipotecaria,
catastale e da ogni altra tassa ai sensi dell'art. 19 Legge 6 marzo 1987 n. 74 e della normativa vigente, in conformità a quanto disposto dalla Corte Cost. con sentenza n.154 del 10 maggio 1999
(Circolare Agenzia delle Entrate n. 2/E del 21 febbraio 2014 punto 9.2).
8. L'atto pubblico, in esecuzione degli obblighi conseguenti all'odierno accordo alle condizioni ivi previste, verrà stipulato presso un Notaio scelto di comune accordo dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione che avrà recepito e omologato le condizioni congiunte concordate, con oneri e spese a carico della IG . CP_2
9. A fronte di quanto definito tra le parti, che, con la sottoscrizione della presente, rinunciano reciprocamente a richiedere qualsivoglia contributo al mantenimento;
la IG , CP_2
economicamente autosufficiente, si impegna a sostenere il marito durante l'intero percorso che
Questi dovrà affrontare a causa della vicenda penale tuttora in corso, ove necessario anche economicamente, e ciò fino a quando il IG sarà nuovamente e completamente Controparte_1
autosufficiente;
dichiarano entrambi di nulla doversi reciprocamente avendo risolto, anche con la sottoscrizione del presente ricorso, ogni altra ed ulteriore pendenza tra loro in essere di qualsiasi natura e/o a qualsiasi titolo. 10. Con l'esatto adempimento e perfezionamento degli accordi e delle reciproche pattuizioni come sopra riportate, le parti dichiarano e reciprocamente riconoscono di aver risolto, anche con la sottoscrizione del ricorso, ogni pendenza tra loro in essere di qualsiasi natura e/o a qualsiasi titolo e nulla più avranno a pretendere reciprocamente.”
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 07.04.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Daniela Mele Dott.ssa Lorena Canaparo