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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 24/10/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1267/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, EN AR, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1267/2023 R.G., avente ad oggetto “opposizione avverso intimazione di pagamento e cartelle esattoriali”,
PROMOSSA DA
, con l'avv. Antonio Eugenio Muscia;
Parte_1
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del suo presidente Controparte_1
pro tempore;
, in persona del legale rappresentate Controparte_2
pro tempore, con l'avv. Nicola Balistreri;
- Resistente -
***********
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso depositato il 14 novembre 2023, ha promosso Parte_1 opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 292202290033174117000 e alle sottostanti cartelle di pagamento e avvisi di addebito deducendo l'insussistenza dei crediti dovuti a titolo di I.V.S. coltivatori diretti -lavoratori autonomi per gli anni 2012 e
2020, per la mancanza dei presupposti per l'iscrizione alla gestione separata.
Si è costituita l' deducendo che “A seguito di riesame della posizione del CP_1
CP_ ricorrente, la sede di Ragusa ha disposto l'annullamento degli avvisi di addebito relativi a contributi e sanzioni a partire dall'1.7.2017”. Si è costituita l' preliminarmente rilevando l'estraneità ai motivi di CP_3 merito inerenti alla sussistenza dei presupposti per l'imposizione contributiva e, comunque, eccependo l'inammissibilità dell'opposizione e la sua infondatezza.
Con ordinanza del 20 novembre 2024, il Tribunale ha sottoposto alle parti la questione relativa all'eventuale difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario in relazione alle cartelle non aventi ad oggetto crediti previdenziali.
L'udienza del 22 ottobre 2025 è stata sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte. Quindi, a seguito del loro deposito, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Difetto di giurisdizione.
Va preliminarmente, dichiarato ex art. 37 c.p.c. il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore del giudice tributario, in relazione alle cartelle nn.
29220160008961661000, 29220170003670045000, 29220170004333880000,
29220170008193178000, 29220180008363288000, 29220190001423552000,
29220190002345262000, aventi ad oggetto imposte di natura non contributiva.
Ed invero, ai sensi dell'art. 5 c.p.c., nel testo risultante dall'art. 2 della legge n.
353/1990, in forza del quale la giurisdizione si determina con riguardo alla legge vigente al momento della proposizione della domanda e non hanno rilevanza rispetto ad essa i mutamenti legislativi successivi, va ritenuto che, nel caso de quo, il riparto di giurisdizione deve essere operato con riguardo alla “nuova versione” dell'art. 2 del d.lgs. 546/1992, così come sostituito dall'art. 12 l. 448/2001, vigente al momento della proposizione della domanda.
Tale nuova disposizione ha esteso la competenza giurisdizionale delle commissioni tributarie “a tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie”, tra cui quelle in oggetto.
La predetta norma dispone, infatti, che “appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi ed ogni altro accessorio”.
Il legislatore dunque con la nuova formulazione della norma ha inteso introdurre una nozione generale e onnicomprensiva di tutti i tributi, che di fatto sostituisce l'elenco
2 tassativo di cui al precedente testo del citato art. 2, rimarcando, così, la natura di specialità della giurisdizione delle commissioni tributarie rispetto a quella del giudice ordinario.
In questo senso si è di recente espressa la Suprema Corte di Cassazione a S.U. con l'ordinanza n. 123 del 9.1.2007, con la quale è stato affermato che “in applicazione del nuovo testo dell'art. 2 del d. lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, introdotto dall'art. 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale ha previsto l'attribuzione alla giurisdizione tributaria di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio
Sanitario Nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio, è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario ogni controversia riguardante l'omesso versamento di contributi per il SSN in riferimento a prestazioni di lavoro subordinato e relative sanzioni - È devoluta alla giurisdizione delle commissioni tributarie - e non a quella dell'autorità giudiziaria ordinaria - la controversia, instaurata successivamente all'entrata in vigore dall'art. 12, comma 2, l. n. 448 del 2001, anche se relativa ad anni pregressi, avente ad oggetto l'omesso versamento di contributi per il servizio sanitario nazionale in riferimento a prestazioni di lavoro subordinato e relative sanzioni” (cfr., altresì, C. Cass. S.U. 8279/2008, secondo cui “A norma dell'art. 2 d.lg. 31 dicembre
1992 n. 546, come modificato dall'art. 12 l. 28 dicembre 2001 n. 448, sono sottratte alla giurisdizione del giudice tributario le sole controversie attinenti alla fase dell'esecuzione forzata;
ne consegue che l'impugnazione degli atti prodromici all'esecuzione, quali la cartella esattoriale o l'avviso di mora (o l'intimazione di pagamento ex art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, rilevante nella specie) è devoluta alla giurisdizione delle commissioni tributarie, se autonomamente impugnabili ai sensi dell'art. 19 del medesimo d.lg.”).
3. Parziale cessazione della materia del contendere.
Va, poi, rilevato che l' , come già espresso in seno alla memoria di CP_1
costituzione, attraverso il deposito telematico degli estratti di ruolo aggiornati, avvenuta l'8 novembre 2024, ha allegato l'intervenuto annullamento in autotutela dell'avviso di addebito n. 592 2019 0001707702 (l'unico, tra quelli sgravati, portato dall'intimazione di pagamento oggi opposta).
3 In assenza di specifiche contestazioni sul punto delle restanti parti, va dunque dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo all'avviso in oggetto.
Come precisato in giurisprudenza, infatti, “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito...” (cfr., ex multis, C Cass. 10553/09; C. Cass. 22650/08).
4. Tempestività.
Ciò posto, con riguardo ai restanti avvisi di addebito, deve dichiararsi l'intempestività dell'opposizione.
Sul punto, va precisato che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art.24, comma 5°, del
D.Lgs. n. 46 del 1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, così come di recente ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. C.
Cass. 4506/2007; in merito alla rilevabilità d'ufficio della inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c., inoltre, v. C. Cass. 8765 del 1997, C. Cass. 9912 del 2001, C. Cass. 17460/2007, C.
Cass. 3404/2004).
In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24 co. 5
d.lgs. 46/1999 stabilisce che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
In relazione al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, invece, l'art. 29 d.lgs. 46/1999 stabilisce che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”, per cui trova applicazione l'art. 617 co. 1 c.p.c., secondo cui “le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto” (il previgente termine
4 di 5 giorni è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal d.l. 35/2005, conv. in l. 80/2005).
Al riguardo, la Suprema Corte ha statuito che “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999.
Ne consegue che, qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l. 14 marzo
2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente "ratione temporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione”, così superando l'indirizzo in precedenza espresso da C. Cass. 14963/2012 (cfr. C. Cass. 15116/2015, che richiama C.
Cass. 25757/2008 e C. Cass. 18207/2003).
Infine, ha precisato che “l'accertamento della tempestività dell'opposizione, con riguardo all'osservanza del termine prescritto dal D.L. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5, in quanto involge la verifica di un presupposto processuale quale la proponibilità della domanda, è un compito che il giudice deve assolvere a prescindere dalla sollecitazione delle parti, conseguendo dal mancato rilievo della eventuale carenza di quel presupposto la stessa nullità della sentenza - rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, in ragione del difetto di potestas judicandi derivante dalla preclusione dell'azione giudiziale (cfr. Cass., Sezioni unite, n. 3176 del 1984; con riferimento al processo previdenziale, applicabile nella specie ai sensi del sesto comma dell'art. 24 cit., cfr. Cass. n. 13331 del 2001; n. 3947 del 2002). Ciò comporta che, nella specie, l'allegazione dell' , contenuta nella memoria di costituzione CP_1
depositata tardivamente, si configura come una mera difesa, volta alla declaratoria di inammissibilità dell'opposizione, e non come un'eccezione in senso stretto, cioè, a norma dell'art. 416 c.p.c., comma 2, come un'eccezione (processuale) non rilevabile d'ufficio, da proporre, a pena di decadenza, con la memoria costitutiva da depositare nel termine previsto dal primo comma dello stesso articolo (almeno dieci giorni prima
5 dell'udienza), ne' come una contestazione "circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda", da proporre anch'essa nello stesso termine - giusta il disposto del medesimo art. 416 c.p.c., comma 3, - ma con esclusivo riguardo a fatti costitutivi non rilevabili d'ufficio e non, dunque, con riguardo a presupposti processuali
(cfr. Cass., Sezioni unite, n. 761 del 2002). Quanto alle censure riguardanti i documenti depositati in ritardo, mette conto rilevare che la correttezza della acquisizione deriva - per la sentenza qui impugnata - non tanto dalla considerazione di una facoltà di produzione sine die (esclusa anche per le prove documentali: cfr., da ultimo, Cass.,
Sezioni unite, n. 8202 del 2005; Cass. n. 2035 del 2006), come lamenta la ricorrente, quanto dalla "legittimità di un accertamento anche d'ufficio". L'affermazione merita di essere condivisa in base alla considerazione che, sebbene vada esclusa una consequenzialità fra accertamento officioso e ammissibilità di prove tardive (atteso che il principio generale secondo cui l'allegazione dei fatti non può andare disgiunta dalla prova della loro esistenza opera anche per le eccezioni rilevabili d'ufficio: cfr. Cass.,
Sezioni unite, n. 15661 del 2005; id. n. 1099 del 1998), tuttavia il potere-dovere del giudice di verificare la tempestività dell'opposizione implica un accertamento correlato non soltanto alle risultanze già ritualmente acquisite al processo ma anche a quelle che, in base alle circostanze del caso concreto, il giudice può e deve acquisire per sua iniziativa anche aliunde, in applicazione degli artt. 421 e 437 c.p.c., in considerazione della natura pubblicistica della decadenza (cfr. Cass. n. 11798 del 2006; n. 10038 del
2004; n. 8549 del 1987; Cass., Sezioni unite, n. 1006 del 2002): nella specie,
l'utilizzazione dei documenti prodotti dall'Istituto opposto risulta correttamente effettuata anche in ragione di un criterio di economia processuale, stante che la pregressa e rituale acquisizione di documenti relativi al procedimento di comunicazione della cartella esattoriale, non comprendente l'avviso di ricevimento, ben avrebbe giustificato la integrazione di essi per iniziativa del giudice, con l'acquisizione d'ufficio di tale avviso al fine di verificare la data di ricevimento” (cfr. C. Cass.
11274/07, in motivazione).
Pertanto, la mancata opposizione nel termine suddetto rende definitivo e non più contestabile il credito dell'ente previdenziale.
Nella specie, il ricorrente non ha mai eccepito la mancata notifica degli avvisi di addebito, anzi il contegno processuale depone verso l'ammissione del ricevimento delle
6 precedenti notifica. Sicché, appare evidente che il termine di 40 giorni per proporre validamente l'opposizione al ruolo è ampiamente decorso (cfr. date di notifica contenute nella intimazione di pagamento impugnata).
Ne discende che i motivi di merito formulati dall'opponente non possono essere esaminati.
5. Spese.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Invero, non sussistono ragionevoli motivi per la compensazione, nemmeno parziale, posto l'erronea proposizione della domanda a giudice carente di giurisdizione e dell'inammissibilità dell'opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara il parziale difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario, in relazione ai crediti iscritti a ruolo e portati dalle cartelle di pagamento nn. 29220160008961661000, 29220170003670045000,
29220170004333880000, 29220170008193178000, 29220180008363288000,
29220190001423552000, 29220190002345262000; dichiara cessata la materia del contendere in relazione all'avviso di addebito n.
592 2019 0001707702; dichiara inammissibile l'opposizione al ruolo in relazione agli avvisi di addebito nn. 59220140000127502000, 59220140000714917000,
59220140001158784000, 59220150000865821000, 59220150000875121000,
59220160000920687000, 59220160001434518000, 59220170000948065000,
59220170001159743000 e 59220180001203289000; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell' e dell' per CP_1 CP_3
ognuna, delle spese processuali, che si liquidano, in complessivi € 4.217,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge.
Gela, 24 ottobre 2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
EN AR
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, EN AR, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1267/2023 R.G., avente ad oggetto “opposizione avverso intimazione di pagamento e cartelle esattoriali”,
PROMOSSA DA
, con l'avv. Antonio Eugenio Muscia;
Parte_1
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del suo presidente Controparte_1
pro tempore;
, in persona del legale rappresentate Controparte_2
pro tempore, con l'avv. Nicola Balistreri;
- Resistente -
***********
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso depositato il 14 novembre 2023, ha promosso Parte_1 opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 292202290033174117000 e alle sottostanti cartelle di pagamento e avvisi di addebito deducendo l'insussistenza dei crediti dovuti a titolo di I.V.S. coltivatori diretti -lavoratori autonomi per gli anni 2012 e
2020, per la mancanza dei presupposti per l'iscrizione alla gestione separata.
Si è costituita l' deducendo che “A seguito di riesame della posizione del CP_1
CP_ ricorrente, la sede di Ragusa ha disposto l'annullamento degli avvisi di addebito relativi a contributi e sanzioni a partire dall'1.7.2017”. Si è costituita l' preliminarmente rilevando l'estraneità ai motivi di CP_3 merito inerenti alla sussistenza dei presupposti per l'imposizione contributiva e, comunque, eccependo l'inammissibilità dell'opposizione e la sua infondatezza.
Con ordinanza del 20 novembre 2024, il Tribunale ha sottoposto alle parti la questione relativa all'eventuale difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario in relazione alle cartelle non aventi ad oggetto crediti previdenziali.
L'udienza del 22 ottobre 2025 è stata sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte. Quindi, a seguito del loro deposito, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Difetto di giurisdizione.
Va preliminarmente, dichiarato ex art. 37 c.p.c. il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore del giudice tributario, in relazione alle cartelle nn.
29220160008961661000, 29220170003670045000, 29220170004333880000,
29220170008193178000, 29220180008363288000, 29220190001423552000,
29220190002345262000, aventi ad oggetto imposte di natura non contributiva.
Ed invero, ai sensi dell'art. 5 c.p.c., nel testo risultante dall'art. 2 della legge n.
353/1990, in forza del quale la giurisdizione si determina con riguardo alla legge vigente al momento della proposizione della domanda e non hanno rilevanza rispetto ad essa i mutamenti legislativi successivi, va ritenuto che, nel caso de quo, il riparto di giurisdizione deve essere operato con riguardo alla “nuova versione” dell'art. 2 del d.lgs. 546/1992, così come sostituito dall'art. 12 l. 448/2001, vigente al momento della proposizione della domanda.
Tale nuova disposizione ha esteso la competenza giurisdizionale delle commissioni tributarie “a tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie”, tra cui quelle in oggetto.
La predetta norma dispone, infatti, che “appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi ed ogni altro accessorio”.
Il legislatore dunque con la nuova formulazione della norma ha inteso introdurre una nozione generale e onnicomprensiva di tutti i tributi, che di fatto sostituisce l'elenco
2 tassativo di cui al precedente testo del citato art. 2, rimarcando, così, la natura di specialità della giurisdizione delle commissioni tributarie rispetto a quella del giudice ordinario.
In questo senso si è di recente espressa la Suprema Corte di Cassazione a S.U. con l'ordinanza n. 123 del 9.1.2007, con la quale è stato affermato che “in applicazione del nuovo testo dell'art. 2 del d. lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, introdotto dall'art. 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale ha previsto l'attribuzione alla giurisdizione tributaria di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio
Sanitario Nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio, è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario ogni controversia riguardante l'omesso versamento di contributi per il SSN in riferimento a prestazioni di lavoro subordinato e relative sanzioni - È devoluta alla giurisdizione delle commissioni tributarie - e non a quella dell'autorità giudiziaria ordinaria - la controversia, instaurata successivamente all'entrata in vigore dall'art. 12, comma 2, l. n. 448 del 2001, anche se relativa ad anni pregressi, avente ad oggetto l'omesso versamento di contributi per il servizio sanitario nazionale in riferimento a prestazioni di lavoro subordinato e relative sanzioni” (cfr., altresì, C. Cass. S.U. 8279/2008, secondo cui “A norma dell'art. 2 d.lg. 31 dicembre
1992 n. 546, come modificato dall'art. 12 l. 28 dicembre 2001 n. 448, sono sottratte alla giurisdizione del giudice tributario le sole controversie attinenti alla fase dell'esecuzione forzata;
ne consegue che l'impugnazione degli atti prodromici all'esecuzione, quali la cartella esattoriale o l'avviso di mora (o l'intimazione di pagamento ex art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, rilevante nella specie) è devoluta alla giurisdizione delle commissioni tributarie, se autonomamente impugnabili ai sensi dell'art. 19 del medesimo d.lg.”).
3. Parziale cessazione della materia del contendere.
Va, poi, rilevato che l' , come già espresso in seno alla memoria di CP_1
costituzione, attraverso il deposito telematico degli estratti di ruolo aggiornati, avvenuta l'8 novembre 2024, ha allegato l'intervenuto annullamento in autotutela dell'avviso di addebito n. 592 2019 0001707702 (l'unico, tra quelli sgravati, portato dall'intimazione di pagamento oggi opposta).
3 In assenza di specifiche contestazioni sul punto delle restanti parti, va dunque dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo all'avviso in oggetto.
Come precisato in giurisprudenza, infatti, “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito...” (cfr., ex multis, C Cass. 10553/09; C. Cass. 22650/08).
4. Tempestività.
Ciò posto, con riguardo ai restanti avvisi di addebito, deve dichiararsi l'intempestività dell'opposizione.
Sul punto, va precisato che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art.24, comma 5°, del
D.Lgs. n. 46 del 1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, così come di recente ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. C.
Cass. 4506/2007; in merito alla rilevabilità d'ufficio della inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c., inoltre, v. C. Cass. 8765 del 1997, C. Cass. 9912 del 2001, C. Cass. 17460/2007, C.
Cass. 3404/2004).
In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24 co. 5
d.lgs. 46/1999 stabilisce che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
In relazione al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, invece, l'art. 29 d.lgs. 46/1999 stabilisce che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”, per cui trova applicazione l'art. 617 co. 1 c.p.c., secondo cui “le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto” (il previgente termine
4 di 5 giorni è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal d.l. 35/2005, conv. in l. 80/2005).
Al riguardo, la Suprema Corte ha statuito che “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999.
Ne consegue che, qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l. 14 marzo
2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente "ratione temporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione”, così superando l'indirizzo in precedenza espresso da C. Cass. 14963/2012 (cfr. C. Cass. 15116/2015, che richiama C.
Cass. 25757/2008 e C. Cass. 18207/2003).
Infine, ha precisato che “l'accertamento della tempestività dell'opposizione, con riguardo all'osservanza del termine prescritto dal D.L. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5, in quanto involge la verifica di un presupposto processuale quale la proponibilità della domanda, è un compito che il giudice deve assolvere a prescindere dalla sollecitazione delle parti, conseguendo dal mancato rilievo della eventuale carenza di quel presupposto la stessa nullità della sentenza - rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, in ragione del difetto di potestas judicandi derivante dalla preclusione dell'azione giudiziale (cfr. Cass., Sezioni unite, n. 3176 del 1984; con riferimento al processo previdenziale, applicabile nella specie ai sensi del sesto comma dell'art. 24 cit., cfr. Cass. n. 13331 del 2001; n. 3947 del 2002). Ciò comporta che, nella specie, l'allegazione dell' , contenuta nella memoria di costituzione CP_1
depositata tardivamente, si configura come una mera difesa, volta alla declaratoria di inammissibilità dell'opposizione, e non come un'eccezione in senso stretto, cioè, a norma dell'art. 416 c.p.c., comma 2, come un'eccezione (processuale) non rilevabile d'ufficio, da proporre, a pena di decadenza, con la memoria costitutiva da depositare nel termine previsto dal primo comma dello stesso articolo (almeno dieci giorni prima
5 dell'udienza), ne' come una contestazione "circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda", da proporre anch'essa nello stesso termine - giusta il disposto del medesimo art. 416 c.p.c., comma 3, - ma con esclusivo riguardo a fatti costitutivi non rilevabili d'ufficio e non, dunque, con riguardo a presupposti processuali
(cfr. Cass., Sezioni unite, n. 761 del 2002). Quanto alle censure riguardanti i documenti depositati in ritardo, mette conto rilevare che la correttezza della acquisizione deriva - per la sentenza qui impugnata - non tanto dalla considerazione di una facoltà di produzione sine die (esclusa anche per le prove documentali: cfr., da ultimo, Cass.,
Sezioni unite, n. 8202 del 2005; Cass. n. 2035 del 2006), come lamenta la ricorrente, quanto dalla "legittimità di un accertamento anche d'ufficio". L'affermazione merita di essere condivisa in base alla considerazione che, sebbene vada esclusa una consequenzialità fra accertamento officioso e ammissibilità di prove tardive (atteso che il principio generale secondo cui l'allegazione dei fatti non può andare disgiunta dalla prova della loro esistenza opera anche per le eccezioni rilevabili d'ufficio: cfr. Cass.,
Sezioni unite, n. 15661 del 2005; id. n. 1099 del 1998), tuttavia il potere-dovere del giudice di verificare la tempestività dell'opposizione implica un accertamento correlato non soltanto alle risultanze già ritualmente acquisite al processo ma anche a quelle che, in base alle circostanze del caso concreto, il giudice può e deve acquisire per sua iniziativa anche aliunde, in applicazione degli artt. 421 e 437 c.p.c., in considerazione della natura pubblicistica della decadenza (cfr. Cass. n. 11798 del 2006; n. 10038 del
2004; n. 8549 del 1987; Cass., Sezioni unite, n. 1006 del 2002): nella specie,
l'utilizzazione dei documenti prodotti dall'Istituto opposto risulta correttamente effettuata anche in ragione di un criterio di economia processuale, stante che la pregressa e rituale acquisizione di documenti relativi al procedimento di comunicazione della cartella esattoriale, non comprendente l'avviso di ricevimento, ben avrebbe giustificato la integrazione di essi per iniziativa del giudice, con l'acquisizione d'ufficio di tale avviso al fine di verificare la data di ricevimento” (cfr. C. Cass.
11274/07, in motivazione).
Pertanto, la mancata opposizione nel termine suddetto rende definitivo e non più contestabile il credito dell'ente previdenziale.
Nella specie, il ricorrente non ha mai eccepito la mancata notifica degli avvisi di addebito, anzi il contegno processuale depone verso l'ammissione del ricevimento delle
6 precedenti notifica. Sicché, appare evidente che il termine di 40 giorni per proporre validamente l'opposizione al ruolo è ampiamente decorso (cfr. date di notifica contenute nella intimazione di pagamento impugnata).
Ne discende che i motivi di merito formulati dall'opponente non possono essere esaminati.
5. Spese.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Invero, non sussistono ragionevoli motivi per la compensazione, nemmeno parziale, posto l'erronea proposizione della domanda a giudice carente di giurisdizione e dell'inammissibilità dell'opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara il parziale difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario, in relazione ai crediti iscritti a ruolo e portati dalle cartelle di pagamento nn. 29220160008961661000, 29220170003670045000,
29220170004333880000, 29220170008193178000, 29220180008363288000,
29220190001423552000, 29220190002345262000; dichiara cessata la materia del contendere in relazione all'avviso di addebito n.
592 2019 0001707702; dichiara inammissibile l'opposizione al ruolo in relazione agli avvisi di addebito nn. 59220140000127502000, 59220140000714917000,
59220140001158784000, 59220150000865821000, 59220150000875121000,
59220160000920687000, 59220160001434518000, 59220170000948065000,
59220170001159743000 e 59220180001203289000; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell' e dell' per CP_1 CP_3
ognuna, delle spese processuali, che si liquidano, in complessivi € 4.217,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge.
Gela, 24 ottobre 2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
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