Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/03/2025, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5151/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...] (Avv. CARRÀ RAFFAELE); Parte_1
E
, nato a [...] il [...] (Avv. CARRÀ Controparte_1
RAFFAELE);
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Scioglimento del matrimonio
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta.
Conclusioni del P.M.: Visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta in data 15/04/2010;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con decreto del 23/04/2010;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, come di seguito integralmente richiamate:
4) delle condizioni di separazione personale omologate da Codesto Ill.mo Tribunale con decreto del 23/04/20210.
Il Sig si obbliga a corrispondere alla Sig.r Controparte_1 Parte_1 la somma mensile di € 200,00 a titolo di contributo al mantenimento indiretto della figlia
, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo Per_1
l'indice Istat.
In aggiunta al contributo di cui al punto precedente, il Sig. Lo Giudice Controparte_1 contribuirà nella misura del 50% a tutte le spese straordinarie sostenute per la figlia
(mediche, scolastiche, ludiche, sportive e quant'altro dovesse rendersi necessario), Per_1 comunque previamente concordate tra i genitori.
I Sigg.ri e Lo Giudice si danno reciprocamente atto di Parte_1 Controparte_1 aver definito qualsiasi rapporto economico e patrimoniale fra di loro insorto e di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altra”.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto in PALERMO, in data
27/09/2006, da , nata a [...] il [...] e da Parte_1 [...]
, nato a [...] il [...], iscritto nei registri dello Stato civile Controparte_1 di detto Comune al n. 80, parte I, dell'anno 2006, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, il
20/03/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Pre- sidente dott. Francesco Micela e dal Giudice relatore Dott.ssa Donata D'Agostino, in conformità alle prescri- zioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.