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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 04/12/2024, n. 951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 951 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
1
n. 1620 2023 rg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova – Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giorgio Bertola - Presidente-
2) Dott. Valeria Monti - Giudice rel -
3) Dott. Elisabetta Pagliarini - Giudice-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1620 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023 , avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1
dall'avv. CORDIOLI ANNALISA presso cui elettivamente domicilia in VIA ALDO MORO
13 25124 BRESCIA
RICORRENTE
E
- rappresentata e difesa, giusta procura in _1 C.F._2
atti, dall'avv. TONIATO LAURA presso cui elettivamente domicilia in VIA CESARE
BATTISTI 2144 46043 CASTIGLIONE D/STIVIERE
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Mantova.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Ricorrente : “ 1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 _1
per le motivazioni dedotte nel ricorso introduttivo del giudizio, autorizzando i coniugi
[...]
alla vita separata con obbligo del mutuo rispetto e rigettando ogni eventuale pretesa di mantenimento avversariamente sollevata.
1 2
2)Assegnare la casa coniugale, di proprietà del sig. e sita in Castiglione delle Pt_1
Stiviere - Località Gozzolina via S. Antonio 8 D a quest'ultimo affinché vi abiti con le figlie Per_
ed , con l'uso degli arredi e delle suppellettili ivi presenti. Per_1
Per_ 3)Disporre l'affidamento condiviso delle figlie ed ad entrambi i genitori, Per_1 con collocamento prevalente e residenza delle stesse presso l'abitazione del padre, consentendo alla madre il diritto di visita senza limitazioni di giorni ed orari delle figlie presso la propria reperenda abitazione e consentendo alle figlie stesse di pernottare presso la futura abitazione della mamma a loro discrezione e preferenza, compatibilmente con gli impegni ed esigenze di queste ultime e lavorativi della sig.ra _1
4) Disporre che l'assegno unico venga percepito integralmente dalla sig.ra con _1
rinuncia del sig. alla pretesa del 50% del valore del medesimo. Pt_1
5) Disporre la divisione al 50% delle spese straordinarie riguardanti le figlie minori Per_
ed , come da protocollo in uso presso l'intestato Tribunale, che andranno Per_1
corrisposte al padre entro 20 gg. dalla richiesta documentata, somme da versarsi a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice Iban verrà indicato nella richiesta.
6) Accertare e dichiarare, per quanto documentato dedotto e motivato, che la somma impiegata per la costituzione della polizza assicurativa Univalore n. 700410888, costituita presso l'istituto bancario Unicredit, a nome della sig.ra (doc. 9), proviene da _1 denaro personale del sig. e, per l'effetto, disporre lo svincolo immediato di detta polizza Pt_1
con condanna della sig.ra al pagamento del 100% del controvalore attuale della stessa _1
al sig. mediante accredito del denaro sul conto corrente personale del medesimo. Parte_1
7) Accertare e dichiarare, per quanto documentato dedotto e motivato, che la somma impiegata per la costituzione della polizza assicurativa Uniopportunità n. 11391493 costituita
a nome della sig.ra presso l'istituto bancario Unicredit (doc.9), proviene da _1 apporti comuni di entrambi i coniugi (provenienti dai conti correnti cointestati) e, per l'effetto, disporre lo svincolo immediato di detta polizza con condanna della sig.ra al _1
pagamento del 50% del controvalore attuale della stessa al sig. , mediante accredito Parte_1
del denaro sul conto corrente personale del medesimo.
8) Disporre la chiusura del conto corrente comune presso l'istituto bancario UniCredit – conto n. 0000104261480e divisione al 50% tra i coniugi delle somme residue.
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, "
2 3
Resistente: “1) Autorizzare i coniugi a vivere separati, liberi di fissare la residenza ove meglio loro aggrada, con il solo reciproco obbligo di comunicarne l'indirizzo e l'eventuale variazione;
2) Disporre che la casa coniugale sita in Castiglione delle Stiviere, loc. Gozzolina Via sant'Antonio 8/d, di cui il sig. è nudo proprietario, venga assegnata, unitamente a Parte_1
tutti gli arredi e corredi, in godimento esclusivo alla sig.ra che vi abiterà con le _1
Per_ figlie e;
Per_1
Per_ 3) Disporre che le figlie ed vengano affidate ad entrambi i genitori. La Per_1
responsabilità genitoriale sarà esercitata dai genitori disgiuntamente, a seconda del momento in cui le figlie si troveranno con l'uno oppure con l'altro genitore. Per le decisioni inerenti all'istruzione, all'educazione ed alla salute delle minori, i genitori raggiungeranno accordi comuni, di volta in volta, esercitando in questo caso la responsabilità genitoriale congiuntamente;
4) Disporre che il signor corrisponda entro il giorno 5 del mese alla sig.ra Parte_1
a titolo di concorso nel mantenimento delle figlie, un assegno mensile di €. 800,00 _1
(400,00 per ciascuna figlia) da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, senza necessità di richiesta da parte della moglie;
5) Disporre che il signor provveda inoltre nella misura del 100% a sostenere Parte_1
le spese scolastiche e mediche relative alle figlie purché documentate, in considerazione della grande differenza nella capacità patrimoniale e reddituale dei coniugi;
6) Disporre che il sig. corrisponda entro il giorno 5 del mese a titolo di Parte_1
concorso nel mantenimento della sig.ra un assegno mensile di euro 400,00 da _1
rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, senza necessità di richiesta da parte della moglie.;
7) Avuto riguardo dell'età delle figlie, il sig. potrà vederle ogni volta che lo vorrà e Pt_1
potrà tenerle con sé ogniqualvolta lo desideri compatibilmente con la volontà delle stesse ed i loro impegni scolastici attuali e futuri;
8) Disporre che le autovetture di cui i coniugi sono intestatari rimangano nella esclusiva disponibilità di ciascuno di essi;
9) Respingersi le richieste di accertamento e di condanna della sig.ra al _1
pagamento totale e parziale del controvalore delle polizze Univalore e Uniopportunità di cui in atti, in quanto domande del tutto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni di cui alla presente difesa, essendo state sottoscritte con risorse apportate sul conto corrente comune dalla sola;
_1
3 4
10) Accertare e dichiarare, per quanto dedotto e motivato in atti, che la somma di euro
45.625,00 impiegata per la costituzione delle polizze Unibonus Strategy n. 3603621 del
13.052016 e n. 3725548 del 15.06.2017 a nome di proviene da dette polizze con Parte_1
condanna del al pagamento del 50% del controvalore attuale delle stesse alla sig.ra Pt_1
. _1
IN SUBORDINE nel caso in cui le figlie vengano affidate in via prevalente al padre con contestuale assegnazione in uso esclusivo al dell'abitazione familiare: Parte_1
Disporre che il sig. corrisponda entro il giorno 5 del mese a titolo di concorso nel Parte_1
mantenimento della sig.ra un assegno mensile di euro 1.000,00 da rivalutarsi _1
annualmente in base agli indici ISTAT, senza necessità di richiesta da parte della moglie;
Disporre che il signor provveda inoltre, nella misura del 100% a sostenere le spese Parte_1
scolastiche e mediche relative alle figlie purché documentate;
La sig.ra potrà tenere con sé le figlie a fine settimana alternati e per due sere ogni _1
settimana, nelle giornate di martedì e giovedì, compatibilmente con la volontà delle stesse ed i loro impegni scolastici attuali e futuri;
Disporre che le autovetture di cui i coniugi sono intestatari rimangano nella esclusiva disponibilità di ciascuno di essi;
respingersi le richieste di accertamento e di condanna della sig.ra al pagamento totale e _1
parziale del controvalore delle polizze Univalore e Uniopportunità di cui in atti, in quanto domande del tutto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni di cui alla presente difesa, essendo state sottoscritte con risorse apportate sul conto corrente comune dalla sola _1
;
[...]
accertare e dichiarare, per quanto dedotto e motivato in atti, che la somma di euro 45.625,00 impiegata per la costituzione delle polizze Unibonus Strategy n. 3603621 del 13.052016 e n.
3725548 del 15.06.2017 a nome di proviene da apporti comuni di entrambi i coniugi Parte_1
e per l'effetto disporre lo svincolo immediato di dette polizze con condanna del al Parte_1
pagamento del 50% del controvalore attuale delle stesse alla sig.ra . _1
IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”
Il Pubblico Ministero ha avuto conoscenza del procedimento.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente depositato, il ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio in data 02.04.2005, con ( iscritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di _1
4 5
Carpenedolo al num. 3parte 1anno 2005) e che dall'unione sono nate due figlie, in data
15.04.2006, ed, in data 12.09.2009, , ha dedotto che: Per_1 Per_2
1. la casa coniugale è di proprietà esclusiva dello stesso, ed è sita in Castiglione delle
Stiviere (località Gozzolina);
2. il ricorrente è altresì proprietario di alcuni terreni e fabbricati sede della propria azienda agricola;
la sig.ra è assunta con contratto part-time a tempo indeterminato presso _1
una cooperativa che si occupa di ristorazione nelle mense scolastiche, ella percepisce uno stipendio netto di circa euro 1.100,00 netti;
3. il matrimonio ha subito una crisi irreversibile sin dal 2018 e, dal 2019, i coniugi non hanno più avuto alcun contatto fisico né rapporti intimi;
la relazione da lì in avanti si manteneva solo sotto un profilo meramente formale, tanto che nel 2022 il ricorrente iniziava una nuova relazione.
Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto accogliersi le su riportate conclusioni.
La resistente , costituendosi in giudizio, ha smentito che il rapporto coniugale fosse in crisi già dal 2018, affermando che la causa della crisi sarebbe stata determinata dalla relazione extra coniugale del marito;
ha sostenuto di essersi sempre occupata delle figlie e che i redditi del ricorrente sarebbero ben superiori a quelli risultanti dalle dichiarazioni dei redditi. Ha concluso come sopra riportato.
All'esito della prima udienza di comparizione delle parti, del 7.11.2023, il giudice delegato, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, ha così provveduto: “1)autorizza i coniugi a vivere separati;
2) rileva l'inammissibilità delle domande relative ai beni mobili della coppia;
3) Per_ affida le minori (nata il [...]) e (nata il [...]) in via condivisa ad Per_1
entrambi i genitori, con collocazione in via prevalente presso la madre;
il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie il martedì dall'uscita di scuola sino al mercoledì mattina e il venerdì dall'uscita di scuola sino al sabato mattina, e a settimane alterne il weekend dal venerdì dall'uscita di scuola sino alla domenica sera alle 21.00; 3 giorni durante le vacanze pasquali, 7 giorni durante le vacanze natalizie, con alternanza annuale tra il giorno di Natale e quello di capodanno, 3 settimane anche non consecutive durante le vacanze estive;
4) assegna alla resistente la casa coniugale, sita in Castiglione delle Stiviere, loc. Gozzolina Via sant'Antonio
8/d; 5) pone a carico del ricorrente l'obbligo di versare a , entro il giorno 10 di _1 ogni mese, con decorrenza dal mese di novembre 2023, l'assegno di euro 700,00 per il mantenimento ordinario delle figlie ( 350 euro per ciascuna figlia), con rivalutazione ISTAT annuale, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo lo schema di cui in parte motiva;
6) pone a carico del ricorrente l'obbligo di versare a , entro il giorno 10 di ogni mese, _1
5 6
con decorrenza dal mese di novembre 2023, l'assegno di euro 250,00 per il suo mantenimento, con rivalutazione ISTAT annuale;
” ; ha poi disposto indagine di Polizia Tributaria sui redditi del ricorrente.
Successivamente, il giudice delegato ha proceduto all'ascolto delle due minori.
All'esito dell'udienza del 4.11.24, tenutasi mediante trattazione scritta, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione, con ordinanza del 5.11.2024.
Sulla separazione.
Tanto premesso, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento nei limiti e per gli argomenti appresso esplicitati.
Preliminarmente, si osserva che pur avendo le parti esposto le rispettive ragioni circa le cause della crisi coniugale , non hanno proposto domanda di addebito della separazione, sicché
l'origine della crisi appare in questa sede irrilevante.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato l'impossibilità di ricostituire l'unione familiare ed un contesto di condivisione ed armonia che rappresenta il principale presupposto per la vita familiare.
La crisi del rapporto coniugale e il conseguente clima di tensione determinatosi emergono in modo chiaro tanto dalle deduzioni delle parti, quanto dalle risultanze processuali dalle quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Sull'affido della minore.
Deve preliminarmente darsi atto che nelle more del giudizio la figlia , nata il [...], è Per_1
divenuta maggiorenne , e pertanto nessun provvedimento verrà assunto circa il suo affidamento, collocamento e regime di visite.
Quanto alla figlia ancora minorenne, ( nata il [...]), la stessa , sentita dal giudice Per_2 delegato, ha riferito che preferirebbe vivere con il papà, con il quale ha “un rapporto più stretto” e che già attualmente lo vede tutti i giorni a pranzo e, in alcuni giorni della settimana, anche la sera a cena, e che vorrebbe anche poter pernottare presso di lui.
Ciò posto, preliminarmente si osserva che entrambe le parti chiedono l'affido condiviso della minore e danno atto dell'assenza di problematiche relative alla gestione della figlia, per cui non sussistono ragioni per derogare all'ordinario regime di affido condiviso. Quanto al suo collocamento, tenuto conto del fatto che attualmente vive presso la madre assieme alla Per_2
sorella, ma che è opportuno, in conformità ai desideri dalla stessa manifestati, sopra riportati,
6 7
assicurare maggiori tempi di permanenza presso il padre, garantendo allo stesso tempo l'attuale rapporto con la madre e con la sorella , il regime di collocamento più confacente al caso di specie appare quello paritetico. Tale regime è infatti quello da preferire tutte le volte in cui , come nel caso di specie, non emergano ragioni ostative (Cass. Civ., 17 settembre 2020, n. 19323).
La minore va quindi collocata in via paritetica presso ciascun genitore, con alternanza Per_2
settimanale ( una settimana presso ciascun genitore) o, in caso di sussistenza di un diverso accordo tra i genitori, in base all'alternanza da questi concordata.
Assegnazione della casa.
Tenuto conto della collocazione della figlia minore in via paritetica presso ciascun genitore e del fatto che anche la figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente ha riferito di recarsi tutti i giorni presso il padre e di non pernottare presso di lui solo perché nell'abitazione attuale non vi è la possibilità, e che quindi anche per la figlia maggiore non vi è un collocamento che può dirsi prevalente, deve essere revocata, con decorrenza dalla presente pronuncia, l'assegnazione, disposta dal giudice delegato, della ex casa familiare, sita in
Castiglione delle Stiviere, loc. Gozzolina Via sant'Antonio 8/d, alla resistente.
Provvedimenti accessori di carattere economico per le figlie.
Si osserva preliminarmente che non è contestato che anche la figlia maggiorenne, Per_1
sia economicamente non autosufficiente. Quanto quindi al mantenimento di entrambe le figlie, deve rilevarsi che, pur essendo stato disposto un collocamento paritetico della minore ed Per_2
avendo preso atto di un collocamento pressoché paritetico anche della figlia sussiste, Per_1
come si vedrà, una disparità economica tra le parti, tale da giustificare la previsione di un assegno a titolo di contributo al mantenimento delle figlie a carico del padre ed in favore della madre, al fine di garantire che le figlie possano godere del medesimo tenore di vita presso ciascun genitore.
A ciò si aggiunga che in ragione del collocamento paritetico è venuta meno da parte del padre la contribuzione indiretta al mantenimento delle figlie, che era determinata dall'assegnazione della casa coniugale alla resistente.
Ciò posto, come detto, sussiste tra le parti una forte disparità economica. Il ricorrente , anche a seguito degli accertamenti da parte della polizia tributaria, è risultato essere titolare di diversi terreni e fabbricati (cfr. relazione depositata in data 7 e 8 /3 72024), nonché di un'azienda agricola, che per l'anno 2022 ha visto un volume d'affari pari a 429.000 €; inoltre lo stesso ricorrente ha dichiarato in udienza di percepire un reddito netto annuale di circa 50.000 €. Pur non essendo quindi possibile determinare l'esatto reddito annuale del ricorrente, deve ritenersi che il suo reddito netto annuale corrisponda a un valore superiore o almeno pari ai 50.000 € netti.
Di contro la resistente, come dichiarato dalla stessa e non contestato dal ricorrente, e come
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risultante anche dai modelli CU depositati in atti, ha un reddito netto di 1100 € al mese. È chiaro quindi che il ricorrente ha un reddito mensile che è pari a quasi 4 volte quello della resistente.
Tenuto quindi conto delle rispettive capacità economiche delle parti, e delle considerazioni sopra riportate, il Collegio ritiene equo fissare in €600,00 (€300,00 per figlia) l'assegno di contributo al mantenimento ordinario delle figlie. La somma andrà versata dal resistente alla ricorrente entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla presente pronuncia , posto che la situazione è mutata e si è così delineata solo nel corso del giudizio, ed automaticamente rivalutata secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Mantova del 28.5.2024.
Si dà atto che la percezione dell'assegno cd. unico, in assenza di diverso accordo tra le parti, segue le disposizioni di legge.
Assegno di mantenimento per la moglie.
Quanto al contributo al mantenimento della moglie, considerata la disparità economica tra le parti e tenuto conto che il matrimonio ha avuto una durata di quasi 18 anni, nonché del fatto che la resistente dovrà reperire una nuova abitazione, il Collegio ritiene equo fissare in €900,00
l'assegno di contributo al mantenimento della moglie. La somma andrà versata dal resistente alla ricorrente entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla presente pronuncia , posto che la situazione è mutata e si è così delineata solo nel corso del giudizio, ed automaticamente rivalutata secondo gli indici Istat.
Ulteriori domande.
Sulle ulteriori domande di cui ai punti 6,7 e 8 delle conclusioni del ricorrente e di cui ai punti 8 e 10 delle conclusioni della resistente, il giudice delegato ha già pronunciato l'inammissibilità delle stesse, che non può che essere confermata, trattandosi di domande soggette al rito ordinario.
Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Tenuto conto della natura del giudizio e della parziale soccombenza, ricorrono eccezionali ragioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1) pronunzia la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 _1
2) affida la minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione paritetica Persona_3
presso ciascun genitore , con alternanza settimanale;
8 9
3) revoca l'assegnazione della ex casa familiare, sita in Castiglione delle Stiviere, loc. Gozzolina
Via sant'Antonio 8/d, a con decorrenza dalla presente pronuncia;
_1
4) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a entro e non oltre il Parte_1 _1 giorno cinque di ogni mese, la somma mensile di euro € 600,00 (seicento/00) a titolo di contributo per il mantenimento ordinario delle figlie (300,00 euro per ciascuna figlia), con decorrenza dal mese di dicembre 2024. Detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata secondo gli indici ISTAT dal mese di gennaio 2026;
5) pone a carico di entrambe le parti l'obbligo di contribuire nella misura del 50% ciascuna alle spese straordinarie per i figli secondo il Protocollo del Tribunale di Mantova del 28.5.2024;
6) dà atto che la percezione dell'assegno cd. unico, in assenza di diverso accordo tra le parti, segue le disposizioni di legge;
7) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a entro e non oltre il Parte_1 _1 giorno cinque di ogni mese, la somma mensile di euro € 900,00 (novecento/00) a titolo di contributo per il suo mantenimento, con decorrenza dal mese di dicembre 2024. Detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata secondo gli indici ISTAT dal mese di gennaio
2026;
8) dichiara l'inammissibilità delle ulteriori domande;
9) compensa le spese di giudizio;
10) manda all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Carpenedolo (MN) per l'iscrizione della presente sentenza ex art. 63 DPR 396/2000 e per le ulteriori annotazioni di rito (atto n.3 P.1 dell'anno 2005).
Così deciso in Mantova nella Camera di Consiglio del 28.11.2024.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Valeria Monti dott. Giorgio Bertola
9
n. 1620 2023 rg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova – Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giorgio Bertola - Presidente-
2) Dott. Valeria Monti - Giudice rel -
3) Dott. Elisabetta Pagliarini - Giudice-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1620 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023 , avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1
dall'avv. CORDIOLI ANNALISA presso cui elettivamente domicilia in VIA ALDO MORO
13 25124 BRESCIA
RICORRENTE
E
- rappresentata e difesa, giusta procura in _1 C.F._2
atti, dall'avv. TONIATO LAURA presso cui elettivamente domicilia in VIA CESARE
BATTISTI 2144 46043 CASTIGLIONE D/STIVIERE
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Mantova.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Ricorrente : “ 1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 _1
per le motivazioni dedotte nel ricorso introduttivo del giudizio, autorizzando i coniugi
[...]
alla vita separata con obbligo del mutuo rispetto e rigettando ogni eventuale pretesa di mantenimento avversariamente sollevata.
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2)Assegnare la casa coniugale, di proprietà del sig. e sita in Castiglione delle Pt_1
Stiviere - Località Gozzolina via S. Antonio 8 D a quest'ultimo affinché vi abiti con le figlie Per_
ed , con l'uso degli arredi e delle suppellettili ivi presenti. Per_1
Per_ 3)Disporre l'affidamento condiviso delle figlie ed ad entrambi i genitori, Per_1 con collocamento prevalente e residenza delle stesse presso l'abitazione del padre, consentendo alla madre il diritto di visita senza limitazioni di giorni ed orari delle figlie presso la propria reperenda abitazione e consentendo alle figlie stesse di pernottare presso la futura abitazione della mamma a loro discrezione e preferenza, compatibilmente con gli impegni ed esigenze di queste ultime e lavorativi della sig.ra _1
4) Disporre che l'assegno unico venga percepito integralmente dalla sig.ra con _1
rinuncia del sig. alla pretesa del 50% del valore del medesimo. Pt_1
5) Disporre la divisione al 50% delle spese straordinarie riguardanti le figlie minori Per_
ed , come da protocollo in uso presso l'intestato Tribunale, che andranno Per_1
corrisposte al padre entro 20 gg. dalla richiesta documentata, somme da versarsi a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice Iban verrà indicato nella richiesta.
6) Accertare e dichiarare, per quanto documentato dedotto e motivato, che la somma impiegata per la costituzione della polizza assicurativa Univalore n. 700410888, costituita presso l'istituto bancario Unicredit, a nome della sig.ra (doc. 9), proviene da _1 denaro personale del sig. e, per l'effetto, disporre lo svincolo immediato di detta polizza Pt_1
con condanna della sig.ra al pagamento del 100% del controvalore attuale della stessa _1
al sig. mediante accredito del denaro sul conto corrente personale del medesimo. Parte_1
7) Accertare e dichiarare, per quanto documentato dedotto e motivato, che la somma impiegata per la costituzione della polizza assicurativa Uniopportunità n. 11391493 costituita
a nome della sig.ra presso l'istituto bancario Unicredit (doc.9), proviene da _1 apporti comuni di entrambi i coniugi (provenienti dai conti correnti cointestati) e, per l'effetto, disporre lo svincolo immediato di detta polizza con condanna della sig.ra al _1
pagamento del 50% del controvalore attuale della stessa al sig. , mediante accredito Parte_1
del denaro sul conto corrente personale del medesimo.
8) Disporre la chiusura del conto corrente comune presso l'istituto bancario UniCredit – conto n. 0000104261480e divisione al 50% tra i coniugi delle somme residue.
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, "
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Resistente: “1) Autorizzare i coniugi a vivere separati, liberi di fissare la residenza ove meglio loro aggrada, con il solo reciproco obbligo di comunicarne l'indirizzo e l'eventuale variazione;
2) Disporre che la casa coniugale sita in Castiglione delle Stiviere, loc. Gozzolina Via sant'Antonio 8/d, di cui il sig. è nudo proprietario, venga assegnata, unitamente a Parte_1
tutti gli arredi e corredi, in godimento esclusivo alla sig.ra che vi abiterà con le _1
Per_ figlie e;
Per_1
Per_ 3) Disporre che le figlie ed vengano affidate ad entrambi i genitori. La Per_1
responsabilità genitoriale sarà esercitata dai genitori disgiuntamente, a seconda del momento in cui le figlie si troveranno con l'uno oppure con l'altro genitore. Per le decisioni inerenti all'istruzione, all'educazione ed alla salute delle minori, i genitori raggiungeranno accordi comuni, di volta in volta, esercitando in questo caso la responsabilità genitoriale congiuntamente;
4) Disporre che il signor corrisponda entro il giorno 5 del mese alla sig.ra Parte_1
a titolo di concorso nel mantenimento delle figlie, un assegno mensile di €. 800,00 _1
(400,00 per ciascuna figlia) da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, senza necessità di richiesta da parte della moglie;
5) Disporre che il signor provveda inoltre nella misura del 100% a sostenere Parte_1
le spese scolastiche e mediche relative alle figlie purché documentate, in considerazione della grande differenza nella capacità patrimoniale e reddituale dei coniugi;
6) Disporre che il sig. corrisponda entro il giorno 5 del mese a titolo di Parte_1
concorso nel mantenimento della sig.ra un assegno mensile di euro 400,00 da _1
rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, senza necessità di richiesta da parte della moglie.;
7) Avuto riguardo dell'età delle figlie, il sig. potrà vederle ogni volta che lo vorrà e Pt_1
potrà tenerle con sé ogniqualvolta lo desideri compatibilmente con la volontà delle stesse ed i loro impegni scolastici attuali e futuri;
8) Disporre che le autovetture di cui i coniugi sono intestatari rimangano nella esclusiva disponibilità di ciascuno di essi;
9) Respingersi le richieste di accertamento e di condanna della sig.ra al _1
pagamento totale e parziale del controvalore delle polizze Univalore e Uniopportunità di cui in atti, in quanto domande del tutto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni di cui alla presente difesa, essendo state sottoscritte con risorse apportate sul conto corrente comune dalla sola;
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10) Accertare e dichiarare, per quanto dedotto e motivato in atti, che la somma di euro
45.625,00 impiegata per la costituzione delle polizze Unibonus Strategy n. 3603621 del
13.052016 e n. 3725548 del 15.06.2017 a nome di proviene da dette polizze con Parte_1
condanna del al pagamento del 50% del controvalore attuale delle stesse alla sig.ra Pt_1
. _1
IN SUBORDINE nel caso in cui le figlie vengano affidate in via prevalente al padre con contestuale assegnazione in uso esclusivo al dell'abitazione familiare: Parte_1
Disporre che il sig. corrisponda entro il giorno 5 del mese a titolo di concorso nel Parte_1
mantenimento della sig.ra un assegno mensile di euro 1.000,00 da rivalutarsi _1
annualmente in base agli indici ISTAT, senza necessità di richiesta da parte della moglie;
Disporre che il signor provveda inoltre, nella misura del 100% a sostenere le spese Parte_1
scolastiche e mediche relative alle figlie purché documentate;
La sig.ra potrà tenere con sé le figlie a fine settimana alternati e per due sere ogni _1
settimana, nelle giornate di martedì e giovedì, compatibilmente con la volontà delle stesse ed i loro impegni scolastici attuali e futuri;
Disporre che le autovetture di cui i coniugi sono intestatari rimangano nella esclusiva disponibilità di ciascuno di essi;
respingersi le richieste di accertamento e di condanna della sig.ra al pagamento totale e _1
parziale del controvalore delle polizze Univalore e Uniopportunità di cui in atti, in quanto domande del tutto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni di cui alla presente difesa, essendo state sottoscritte con risorse apportate sul conto corrente comune dalla sola _1
;
[...]
accertare e dichiarare, per quanto dedotto e motivato in atti, che la somma di euro 45.625,00 impiegata per la costituzione delle polizze Unibonus Strategy n. 3603621 del 13.052016 e n.
3725548 del 15.06.2017 a nome di proviene da apporti comuni di entrambi i coniugi Parte_1
e per l'effetto disporre lo svincolo immediato di dette polizze con condanna del al Parte_1
pagamento del 50% del controvalore attuale delle stesse alla sig.ra . _1
IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”
Il Pubblico Ministero ha avuto conoscenza del procedimento.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente depositato, il ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio in data 02.04.2005, con ( iscritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di _1
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Carpenedolo al num. 3parte 1anno 2005) e che dall'unione sono nate due figlie, in data
15.04.2006, ed, in data 12.09.2009, , ha dedotto che: Per_1 Per_2
1. la casa coniugale è di proprietà esclusiva dello stesso, ed è sita in Castiglione delle
Stiviere (località Gozzolina);
2. il ricorrente è altresì proprietario di alcuni terreni e fabbricati sede della propria azienda agricola;
la sig.ra è assunta con contratto part-time a tempo indeterminato presso _1
una cooperativa che si occupa di ristorazione nelle mense scolastiche, ella percepisce uno stipendio netto di circa euro 1.100,00 netti;
3. il matrimonio ha subito una crisi irreversibile sin dal 2018 e, dal 2019, i coniugi non hanno più avuto alcun contatto fisico né rapporti intimi;
la relazione da lì in avanti si manteneva solo sotto un profilo meramente formale, tanto che nel 2022 il ricorrente iniziava una nuova relazione.
Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto accogliersi le su riportate conclusioni.
La resistente , costituendosi in giudizio, ha smentito che il rapporto coniugale fosse in crisi già dal 2018, affermando che la causa della crisi sarebbe stata determinata dalla relazione extra coniugale del marito;
ha sostenuto di essersi sempre occupata delle figlie e che i redditi del ricorrente sarebbero ben superiori a quelli risultanti dalle dichiarazioni dei redditi. Ha concluso come sopra riportato.
All'esito della prima udienza di comparizione delle parti, del 7.11.2023, il giudice delegato, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, ha così provveduto: “1)autorizza i coniugi a vivere separati;
2) rileva l'inammissibilità delle domande relative ai beni mobili della coppia;
3) Per_ affida le minori (nata il [...]) e (nata il [...]) in via condivisa ad Per_1
entrambi i genitori, con collocazione in via prevalente presso la madre;
il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie il martedì dall'uscita di scuola sino al mercoledì mattina e il venerdì dall'uscita di scuola sino al sabato mattina, e a settimane alterne il weekend dal venerdì dall'uscita di scuola sino alla domenica sera alle 21.00; 3 giorni durante le vacanze pasquali, 7 giorni durante le vacanze natalizie, con alternanza annuale tra il giorno di Natale e quello di capodanno, 3 settimane anche non consecutive durante le vacanze estive;
4) assegna alla resistente la casa coniugale, sita in Castiglione delle Stiviere, loc. Gozzolina Via sant'Antonio
8/d; 5) pone a carico del ricorrente l'obbligo di versare a , entro il giorno 10 di _1 ogni mese, con decorrenza dal mese di novembre 2023, l'assegno di euro 700,00 per il mantenimento ordinario delle figlie ( 350 euro per ciascuna figlia), con rivalutazione ISTAT annuale, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo lo schema di cui in parte motiva;
6) pone a carico del ricorrente l'obbligo di versare a , entro il giorno 10 di ogni mese, _1
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con decorrenza dal mese di novembre 2023, l'assegno di euro 250,00 per il suo mantenimento, con rivalutazione ISTAT annuale;
” ; ha poi disposto indagine di Polizia Tributaria sui redditi del ricorrente.
Successivamente, il giudice delegato ha proceduto all'ascolto delle due minori.
All'esito dell'udienza del 4.11.24, tenutasi mediante trattazione scritta, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione, con ordinanza del 5.11.2024.
Sulla separazione.
Tanto premesso, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento nei limiti e per gli argomenti appresso esplicitati.
Preliminarmente, si osserva che pur avendo le parti esposto le rispettive ragioni circa le cause della crisi coniugale , non hanno proposto domanda di addebito della separazione, sicché
l'origine della crisi appare in questa sede irrilevante.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato l'impossibilità di ricostituire l'unione familiare ed un contesto di condivisione ed armonia che rappresenta il principale presupposto per la vita familiare.
La crisi del rapporto coniugale e il conseguente clima di tensione determinatosi emergono in modo chiaro tanto dalle deduzioni delle parti, quanto dalle risultanze processuali dalle quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Sull'affido della minore.
Deve preliminarmente darsi atto che nelle more del giudizio la figlia , nata il [...], è Per_1
divenuta maggiorenne , e pertanto nessun provvedimento verrà assunto circa il suo affidamento, collocamento e regime di visite.
Quanto alla figlia ancora minorenne, ( nata il [...]), la stessa , sentita dal giudice Per_2 delegato, ha riferito che preferirebbe vivere con il papà, con il quale ha “un rapporto più stretto” e che già attualmente lo vede tutti i giorni a pranzo e, in alcuni giorni della settimana, anche la sera a cena, e che vorrebbe anche poter pernottare presso di lui.
Ciò posto, preliminarmente si osserva che entrambe le parti chiedono l'affido condiviso della minore e danno atto dell'assenza di problematiche relative alla gestione della figlia, per cui non sussistono ragioni per derogare all'ordinario regime di affido condiviso. Quanto al suo collocamento, tenuto conto del fatto che attualmente vive presso la madre assieme alla Per_2
sorella, ma che è opportuno, in conformità ai desideri dalla stessa manifestati, sopra riportati,
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assicurare maggiori tempi di permanenza presso il padre, garantendo allo stesso tempo l'attuale rapporto con la madre e con la sorella , il regime di collocamento più confacente al caso di specie appare quello paritetico. Tale regime è infatti quello da preferire tutte le volte in cui , come nel caso di specie, non emergano ragioni ostative (Cass. Civ., 17 settembre 2020, n. 19323).
La minore va quindi collocata in via paritetica presso ciascun genitore, con alternanza Per_2
settimanale ( una settimana presso ciascun genitore) o, in caso di sussistenza di un diverso accordo tra i genitori, in base all'alternanza da questi concordata.
Assegnazione della casa.
Tenuto conto della collocazione della figlia minore in via paritetica presso ciascun genitore e del fatto che anche la figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente ha riferito di recarsi tutti i giorni presso il padre e di non pernottare presso di lui solo perché nell'abitazione attuale non vi è la possibilità, e che quindi anche per la figlia maggiore non vi è un collocamento che può dirsi prevalente, deve essere revocata, con decorrenza dalla presente pronuncia, l'assegnazione, disposta dal giudice delegato, della ex casa familiare, sita in
Castiglione delle Stiviere, loc. Gozzolina Via sant'Antonio 8/d, alla resistente.
Provvedimenti accessori di carattere economico per le figlie.
Si osserva preliminarmente che non è contestato che anche la figlia maggiorenne, Per_1
sia economicamente non autosufficiente. Quanto quindi al mantenimento di entrambe le figlie, deve rilevarsi che, pur essendo stato disposto un collocamento paritetico della minore ed Per_2
avendo preso atto di un collocamento pressoché paritetico anche della figlia sussiste, Per_1
come si vedrà, una disparità economica tra le parti, tale da giustificare la previsione di un assegno a titolo di contributo al mantenimento delle figlie a carico del padre ed in favore della madre, al fine di garantire che le figlie possano godere del medesimo tenore di vita presso ciascun genitore.
A ciò si aggiunga che in ragione del collocamento paritetico è venuta meno da parte del padre la contribuzione indiretta al mantenimento delle figlie, che era determinata dall'assegnazione della casa coniugale alla resistente.
Ciò posto, come detto, sussiste tra le parti una forte disparità economica. Il ricorrente , anche a seguito degli accertamenti da parte della polizia tributaria, è risultato essere titolare di diversi terreni e fabbricati (cfr. relazione depositata in data 7 e 8 /3 72024), nonché di un'azienda agricola, che per l'anno 2022 ha visto un volume d'affari pari a 429.000 €; inoltre lo stesso ricorrente ha dichiarato in udienza di percepire un reddito netto annuale di circa 50.000 €. Pur non essendo quindi possibile determinare l'esatto reddito annuale del ricorrente, deve ritenersi che il suo reddito netto annuale corrisponda a un valore superiore o almeno pari ai 50.000 € netti.
Di contro la resistente, come dichiarato dalla stessa e non contestato dal ricorrente, e come
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risultante anche dai modelli CU depositati in atti, ha un reddito netto di 1100 € al mese. È chiaro quindi che il ricorrente ha un reddito mensile che è pari a quasi 4 volte quello della resistente.
Tenuto quindi conto delle rispettive capacità economiche delle parti, e delle considerazioni sopra riportate, il Collegio ritiene equo fissare in €600,00 (€300,00 per figlia) l'assegno di contributo al mantenimento ordinario delle figlie. La somma andrà versata dal resistente alla ricorrente entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla presente pronuncia , posto che la situazione è mutata e si è così delineata solo nel corso del giudizio, ed automaticamente rivalutata secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Mantova del 28.5.2024.
Si dà atto che la percezione dell'assegno cd. unico, in assenza di diverso accordo tra le parti, segue le disposizioni di legge.
Assegno di mantenimento per la moglie.
Quanto al contributo al mantenimento della moglie, considerata la disparità economica tra le parti e tenuto conto che il matrimonio ha avuto una durata di quasi 18 anni, nonché del fatto che la resistente dovrà reperire una nuova abitazione, il Collegio ritiene equo fissare in €900,00
l'assegno di contributo al mantenimento della moglie. La somma andrà versata dal resistente alla ricorrente entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla presente pronuncia , posto che la situazione è mutata e si è così delineata solo nel corso del giudizio, ed automaticamente rivalutata secondo gli indici Istat.
Ulteriori domande.
Sulle ulteriori domande di cui ai punti 6,7 e 8 delle conclusioni del ricorrente e di cui ai punti 8 e 10 delle conclusioni della resistente, il giudice delegato ha già pronunciato l'inammissibilità delle stesse, che non può che essere confermata, trattandosi di domande soggette al rito ordinario.
Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Tenuto conto della natura del giudizio e della parziale soccombenza, ricorrono eccezionali ragioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1) pronunzia la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 _1
2) affida la minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione paritetica Persona_3
presso ciascun genitore , con alternanza settimanale;
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3) revoca l'assegnazione della ex casa familiare, sita in Castiglione delle Stiviere, loc. Gozzolina
Via sant'Antonio 8/d, a con decorrenza dalla presente pronuncia;
_1
4) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a entro e non oltre il Parte_1 _1 giorno cinque di ogni mese, la somma mensile di euro € 600,00 (seicento/00) a titolo di contributo per il mantenimento ordinario delle figlie (300,00 euro per ciascuna figlia), con decorrenza dal mese di dicembre 2024. Detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata secondo gli indici ISTAT dal mese di gennaio 2026;
5) pone a carico di entrambe le parti l'obbligo di contribuire nella misura del 50% ciascuna alle spese straordinarie per i figli secondo il Protocollo del Tribunale di Mantova del 28.5.2024;
6) dà atto che la percezione dell'assegno cd. unico, in assenza di diverso accordo tra le parti, segue le disposizioni di legge;
7) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a entro e non oltre il Parte_1 _1 giorno cinque di ogni mese, la somma mensile di euro € 900,00 (novecento/00) a titolo di contributo per il suo mantenimento, con decorrenza dal mese di dicembre 2024. Detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata secondo gli indici ISTAT dal mese di gennaio
2026;
8) dichiara l'inammissibilità delle ulteriori domande;
9) compensa le spese di giudizio;
10) manda all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Carpenedolo (MN) per l'iscrizione della presente sentenza ex art. 63 DPR 396/2000 e per le ulteriori annotazioni di rito (atto n.3 P.1 dell'anno 2005).
Così deciso in Mantova nella Camera di Consiglio del 28.11.2024.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Valeria Monti dott. Giorgio Bertola
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