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Sentenza 29 ottobre 2024
Sentenza 29 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 29/10/2024, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 36-1/2024 PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
UFFICIO CRISI D'IMPRESA E PROCEDURE CONCORSUALI
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Alessandro DI GIACOMO - Presidente
Dott.ssa Federica LUNARI - Giudice
Dott.ssa Antonia PALOMBELLA - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella procedura per la dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata promossa con istanza N. 36-1/2024 rg. PU da
, nata a [...], il [...] Parte_1 ed ivi residente a[...], C.F. C.F._1
Rappresentata e difesa dagli avv.ti ALESSANDRO ROJCH e CP_1
- ricorrente
Con ricorso depositato in data 1 agosto 2024, Parte_1 ha presentato domanda di ammissione alla procedura di liquidazione controllata ex artt. 268
e ss. di cui al d.lgs. 14/2019 e ss. modifiche (CCI).
Sussiste ex art. 27 CCI la competenza del Tribunale di Tempio Pausania, avendo la ricorrente la residenza, corrispondente al centro principale dei propri interessi, nel circondario di Tempio Pausania (cfr. art. 27, III comma, lett. b).
In via generale, si devono ritenere applicabili al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata gli artt. 65 e 66 CCI (Sezione I – Disposizioni di carattere generale alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento). L'art. 270, V comma,
CCI consente inoltre, per i casi non regolati dal capo IX, di applicare – purché compatibili
– le disposizioni sul procedimento unitario di cui al Titolo III (Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza – artt. 26 e ss. CCI).
Le considerazioni espresse riguardo la applicabilità delle norme in materia di procedimento unitario, inducono a ritenere necessario verificare se – nel caso di domanda di apertura della liquidazione controllata proposta dal debitore – debba farsi applicazione delle previsioni dell'art. 39, I comma, CCI che descrive la documentazione che il debitore
1 deve depositare unitamente alla domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza.
Al riguardo va osservato che l'art. 269 CCI non contiene alcuna previsione specifica in punto a documentazione da allegare alla domanda, ma al secondo comma dispone che l'OCC nella propria relazione “esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda”. In funzione di tale verifica, pertanto, dovrà essere depositata unitamente al ricorso almeno la documentazione già prevista all'art. 14ter
l. 3/2012 in materia di liquidazione del patrimonio (cfr. Tribunale Verona, 20 settembre
2022, pubblicata su www.ilcaso.it).
Nel caso di debitore persona fisica non esercente attività di impresa, in particolare, appare necessario – anche alla luce delle previsioni dell'art. 67, II comma, in materia di ristrutturazione dei debiti del consumatore – produrre i seguenti documenti: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni o, nel caso in cui non siano state presentate, la relativa dichiarazione negativa e l'indicazione delle ragioni dell'omessa presentazione;
2) inventario dei beni;
3) elenco dei creditori, con specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione per ciascuno soggetto del domicilio digitale;
4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (anche in funzione delle scelte che il liquidatore dovrà compiere ai sensi dell'art. 274, II comma, CCI) e, in caso negativo, la dichiarazione del debitore di omessa esecuzione di atti dispositivi;
5) stato di famiglia, provvedimenti relativi ad obblighi di mantenimento, stipendi (o pensioni) ed altre entrate del debitore, elenco delle spese necessarie al mantenimento del debitore e della famiglia, fornendo specifiche indicazioni con riguardo all'intero reddito familiare (indicazioni necessarie per consentire di adottare i provvedimenti di cui all'art. 268, IV comma, lett. b CCI).
A corredo del ricorso introduttivo, o meglio, della relazione dell'OCC, sono stati depositati e acquisiti gli atti e i documenti richiesti dal dettato normativo ut supra richiamato.
Al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata redatta dal Gestore della Crisi
Dott.ssa contenente la valutazione sulla completezza e attendibilità della Persona_1 documentazione depositata dalla ricorrente in allegazione alla domanda, oltreché l'analisi della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore come previsto dall'art. 269, II comma, CCI.
Dalla narrativa dell'istanza e dalla documentazione allegata risulta altresì che il ricorrente si trova in stato di sovraindebitamento (inteso nella fattispecie in esame come lo stato di crisi o di insolvenza ex art. 2, I comma, lett. c, CCI).
Ricorrono inoltre i rimanenti presupposti di cui all'art. 2, I comma, lett. c) CCI in quanto il debitore, persona fisica, non risulta assoggettabile a liquidazione giudiziale ovvero ad altra procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza.
2 La domanda, pertanto, può essere accolta.
La ricorrente non risulta titolare – secondo la documentazione in atti - di alcun bene immobile o mobile.
La debitrice è coniugata in regime di separazione dei beni con il sig. Parte_2
e dall'unione dei coniugi è nata la figlia indipendente
[...] Persona_2 economicamente e non sostiene il costo di un canone di locazione.
La sola fonte di guadagno dell'istante è rappresentata dal reddito di lavoro quale dipendente pubblico con contratto a tempo indeterminato full time per cui percepisce una retribuzione pari a circa euro 1.680,00 netti mensili, al lordo dei gravami attualmente presenti sullo stipendio.
Le giacenze sui conti correnti bancari, non derivanti dal versamento dello stipendio nella misura riservata al mantenimento della debitrice, devono ritenersi acquisite alla procedura.
Lo stipendio è attualmente gravato dalla cessione del quinto a favore di Banca Sistema
S.p.A.. per un importo mensile di € 350,00.
Il Codice della Crisi e dell'Insolvenza ha certamente confermato – per effetto del previsto spossessamento del debitore (art. 270, II comma, lett. e) e del richiamo agli artt.
143, 150 e 151 - il carattere concorsuale della procedura. Ne deriva quindi che il principio di parità di tutela dei creditori deve prevalere rispetto al mantenimento di situazioni preferenziali acquisite e non esaurite in epoca anteriore all'inizio della procedura.
I pagamenti che dovrebbero essere eseguiti successivamente all'apertura della presente procedura da parte del terzo debitore, quindi, devono considerarsi inefficaci.
L'espresso richiamo all'art. 150 CCI rende improseguibili le procedure esecutive promosse prima della presente pronuncia, senza necessità di alcun provvedimento da parte del Tribunale.
Sulla base del carattere concorsuale della presente procedura, deve affermarsi l'inopponibilità alla stessa, non solo del pignoramento del quinto dello stipendio, ma, a fortiori, anche della cessione del quinto dello stipendio attualmente in essere. Tale conclusione, già sostenuta per la liquidazione prevista dall'art. 14 ter L. n. 3 del 2012, vale senz'altro anche “per la liquidazione controllata prevista dal CCI, in ragione dell'ulteriore assimilazione di quest'ultima alla procedura liquidatoria maggiore (ed infatti, alla regolazione espressa dello spossessamento dei beni, contenuta prima negli artt. 14 ter, 14 quinquies, art. 14 decies L. n. 3 del 2012
e ora negli artt. 268, 270, 271 CCI, si è aggiunto il richiamo espresso, nell'art. 270, comma 5, CCI, della norma corollario dello spossessamento dei beni, ossia l'art. 143 CCI, e delle norme relative alla concorsualità obbligatoria formale e sostanziale per i debitori, ossia gli artt. 150 e 151 CCI)” (cfr. Trib.
Verona 20.09.2022). È inoltre estensibile alla liquidazione controllata la disciplina in materia di ristrutturazione dei debiti del consumatore, di cui all'art. 67 co. 3, che prevede la “la
3 falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio”.
La determinazione dell'importo da destinare al mantenimento del debitore non costituisce contenuto necessario della sentenza ex art. 270 CCI. Tenuto conto delle indicazioni contenute nel ricorso e della valutazione compiuta dall'OCC si ritiene potersi già provvedere provvisoriamente in questa sede sulla base degli atti, fatta salva la successiva rivalutazione da parte del giudice delegato ex art. 268, IV comma, lett. b) CCI una volta aperta la procedura. A tal fine il Liquidatore dovrà compiere i necessari accertamenti sulla condizione personale della ricorrente e della sua famiglia, da sottoporre all'attenzione del giudice delegato con relazione (e documentazione di supporto allegata) da depositarsi entro trenta giorni dalla presente sentenza e nella quale il Liquidatore deve prendere posizione sulle richieste del debitore.
Allo stato può dunque essere lasciata a parte ricorrente la somma mensile netta di euro
1.050,00, mentre i redditi ulteriori dovranno essere posti a disposizione dei creditori
(dunque per complessivi euro 630,00 mensili ed euro 1.680,00 per la mensilità percepita a titolo di tredicesima, per cui si prospetta il seguente importo annuale a favore della procedura: euro 7.560 + euro 1.680,00 = euro 9.240,00).
Peraltro, va altresì ricompreso, tra i beni acquisiti alla procedura, l'importo di euro
10.000,00 oggetto di conferimento da parte del coniuge (cfr. Parte_2 all.2 e doc. A integrazione relazione dep. in data 11.10.2024) con espressa rinuncia Tes_1 alla restituzione (cfr. all. 3). Stante l'impegno al versamento in unica soluzione e la espressa rinuncia alla restituzione, non si rinvengono ostacoli, nel caso di specie, all'ammissibilità della finanza esterna conferita da un terzo, qualificabile come bene attualmente presente nel patrimonio di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 268 co.1 CCII, non espressamente escluso dalla liquidazione ai sensi del successivo co.4.
Con riguardo alla durata della procedura, va osservato che le norme del Codice della
Crisi e dell'Insolvenza non contengono indicazioni analoghe a quelle previste nella legge
3/2012 (artt. 14quinquies, IV comma e 14undecies). Sembra dunque possibile chiudere la procedura una volta terminata la liquidazione dei beni e compiuto il riparto finale, nonché negli altri casi previsti all'art. 233 CCI (richiamato dall'art. 276).
Sul punto, si ritiene di aderire all'orientamento già espresso da una parte della giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Padova, 20.10.2022, www.ilcaso.it), che individua, tenuto conto delle norme previste in tema di esdebitazione del soggetto sottoposto a liquidazione controllata, un termine minimo di durata della procedura coincidente con quello richiesto per pronunciare l'esdebitazione, nonché – in caso di esdebitazione – un identico termine massimo, in considerazione delle previsioni dell'art. 21, co. 3, della
4 Direttiva 1023/2019 (Direttiva sulla ristrutturazione e l'insolvenza – recepita in Italia con il dlgs 83/2022).
Tale orientamento ha trovato recentemente conferma nella sentenza del 19 gennaio
2024, n. 6 della Corte Costituzionale che, nel rigettare la questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Arezzo, ha affermato che ai fini della decisione riguardo alla durata della procedura il parametro di riferimento dev'essere costituito dal soddisfacimento dei crediti concorsuali e di quelli aventi a oggetto le spese della procedura, coerentemente con la funzione dell'istituto della liquidazione controllata correlata alla responsabilità patrimoniale del debitore. Tale parametro deve poi coordinarsi con due ulteriori istanze: “da un lato, deve raccordarsi con l'istituto della esdebitazione, che comporta una responsabilità patrimoniale contenuta nel tempo e, pertanto, limita l'apprensione dei beni sopravvenuti del debitore. Da un altro lato, va considerata
l'esigenza di porre un limite alla durata della procedura concorsuale, che indirettamente si riverbera sulla durata del meccanismo acquisitivo, in quanto il procedimento giurisdizionale non può protrarsi per una durata irragionevole, tanto più ove si consideri che la sua apertura inibisce ogni azione individuale esecutiva
o cautelare (Art. 150 CCII)”.
La Corte riconosce che, nel rispetto del diritto dell'Unione europea (Art. 21, co1, della direttiva 2019/1023/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019)
“l'esdebitazione pone un limite temporale massimo alla apprensione die beni sopravvenuti del debitore, poiché incide sulle stesse ragioni creditorie, d'altro canto, in presenza di crediti concorsuali non ancora soddisfatti prima del triennio, essa finisce per limitare anche quale termine minimo. Ove, infatti, per adempiere ai debiti relativi ai crediti concorsuali e a quelli concernenti le spese della procedura sia necessario acquisire i beni sopravvenuti del debitore (compresi i crediti futuri non ancora esigibili), i liquidatori – salvo che riescano a soddisfare integralmente i crediti citati tramite la vendita di beni futuri o la cessione di crediti futuri o non ancora esigibili – sono tenuti a prevedere un programma di liquidazione che sfrutti tutto il tempo antecedente alla esdebitazione e che, dunque, sia di durata inferiore al triennio”; precisando altresì che la durata dell'apprensione dei beni sopravvenuti dipende “dall'ammontare delle risorse complessive disponibili e dall'entità dei crediti concorsuali, oltre che dalle spese di procedura, fatto salvo il limite temporale desumibile dall'istituto dell'esdebitazione e fermo restando il rispetto della ragionevole durata della procedura”.
Ne deriva dunque che se la procedura può certamente apprendere tutti i beni che pervengono entro i tre anni dall'apertura e che può proseguire finché tutti i beni non sono liquidati, si deve tuttavia rilevare che qualora il debitore ottenga l'esdebitazione,
l'apprensione di quote di reddito non sarà più possibile, poiché la prosecuzione dell'attività liquidatoria è limitata ai beni già presenti nel patrimonio del debitore in quel momento. Il termine di tre anni, pertanto, costituisce – in caso di riconoscimento dell'esdebitazione – anche il limite temporale massimo per l'acquisizione della quota di stipendio.
5 La nomina del Liquidatore, compiuta in dispositivo, è effettuata ai sensi dell'art. 270,
II comma, lett. b), CCI, come modificato con D.lgs. 13 settembre 2024, n. 136, secondo il quale, in caso di domanda del debitore, il Liquidatore può essere liberamente scelto, nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, di regola, tra i gestori aventi il domicilio nel distretto di corte d'appello cui appartiene il Tribunale competente.
Al momento dell'accettazione dell'incarico, il Liquidatore dovrà dichiarare l'insussistenza di situazioni significative ai sensi degli artt. 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
P . Q . M .
Il Tribunale di Tempio Pausania, visti ed applicati gli artt. 40 e ss. e 268 e ss. CCI
d i c h i a r a
l'apertura della Liquidazione controllata nei confronti di Parte_1
, nata a [...], il [...] ed ivi residente a[...], C.F. C.F._1
n o m i n a
Giudice Delegato la dott.ssa Antonia Palombella;
n o m i n a
Liquidatore dott.ssa Gabriella Sotgiu, C.F. , dando atto che entro C.F._2 due giorni dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria con le previsioni di cui all'art. 270, III comma, CCI;
o r d i n a alla debitrice di depositare, entro sette giorni, l'elenco dei creditori, se non già allegato al ricorso;
a s s e g n a ai creditori ed ai terzi che vantino diritti sui beni della debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine non superiore a 60 giorni dalla ricezione della notifica della sentenza entro il quale – a pena di inammissibilità – devono trasmettere al Liquidatore a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendicazione o insinuazione al passivo, da predisporsi ai sensi dell'art. 201 CCI;
d i s p o n e c h e i l L i q u i d a t o r e
− notifichi la sentenza alla debitrice, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione ex art. 270, IV comma, CCI, indicando un indirizzo PEC al quale inoltrare le domande;
6 − esegua l'inserimento della sentenza sul sito web del Tribunale di Tempio Pausania
o del Ministero della Giustizia, nel rispetto della normativa della GDPR Privacy ex art. 270, II comma, lett. f), CCI, e quindi, in relazione alle finalità della pubblicità in rapporto alla disciplina sulla tutela dei dati personali, con oscuramento di tutti i dati della ricorrente diversi da: nome, cognome e codice fiscale;
a tal fine il Gestore della crisi entro 5 giorni provvederà al deposito nel fascicolo di apposita versione oscurata della sentenza;
− aggiorni entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza l'elenco dei creditori ai quali notificare il presente provvedimento;
− depositi entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione controllata la relazione sulle condizioni del debitore (unitamente alla documentazione di supporto) ai fini dell'adozione del provvedimento di cui all'art. 268, IV comma, lett. b) da parte del giudice delegato;
− entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni della debitrice e rediga il programma di liquidazione ex art. 272,
II comma, CCI, che dovrà essere depositato in cancelleria per l'approvazione del giudice delegato;
− scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, I comma, CCI e lo comunichi agli interessati. Lo stato passivo, una volta formato, dovrà essere depositato in cancelleria (unitamente alla prova della notifica ai creditori) e inserito nel sito web del tribunale ex art. 273, III comma, CCI;
− ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al giudice delegato riguardo l'attività compiuta e da compiere per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione e copia degli estratti conto bancari aggiornati alla data della relazione;
− due mesi prima della scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione, trasmetta alla debitrice ed ai creditori una relazione in cui prende posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI;
esamini e prenda posizione riguardo alle eventuali osservazioni e, in ogni caso, depositi al tribunale una relazione finale
(allegando eventuali osservazioni e, in ogni caso, la prova della notifica della relazione ai creditori) entro il mese successivo alla scadenza del triennio;
− provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto ex art. 275, III comma CCI ed a domandare la liquidazione del compenso;
− chieda, una volta compiuto il riparto finale tra i creditori, la chiusura della procedura ex art. 276 CCI;
7 a u t o r i z z a
il Liquidatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti;
o r d i n a la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e che gli stessi siano messi immediatamente nella disponibilità del Liquidatore;
d i s p o n e che sia lasciata allo stato nella disponibilità della ricorrente Parte_1
la somma mensile netta di euro 1.050,00, ai sensi dell'art. 268, IV comma, lett. b)
[...]
CCI, in considerazione della necessità di destinarla al mantenimento proprio, in base alle spese quantificate come necessarie per il sostentamento, mentre i redditi ulteriori – anche sopravvenuti - dovranno essere posti a disposizione del Liquidatore mano a mano che maturano.
Si comunichi all'OCC e al Liquidatore.
Così deciso in Tempio Pausania, nella Camera di Consiglio dell'Ufficio Crisi d'impresa e Procedure concorsuali del 23 ottobre 2024.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Antonia Palombella Dott. Alessandro Di Giacomo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
UFFICIO CRISI D'IMPRESA E PROCEDURE CONCORSUALI
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Alessandro DI GIACOMO - Presidente
Dott.ssa Federica LUNARI - Giudice
Dott.ssa Antonia PALOMBELLA - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella procedura per la dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata promossa con istanza N. 36-1/2024 rg. PU da
, nata a [...], il [...] Parte_1 ed ivi residente a[...], C.F. C.F._1
Rappresentata e difesa dagli avv.ti ALESSANDRO ROJCH e CP_1
- ricorrente
Con ricorso depositato in data 1 agosto 2024, Parte_1 ha presentato domanda di ammissione alla procedura di liquidazione controllata ex artt. 268
e ss. di cui al d.lgs. 14/2019 e ss. modifiche (CCI).
Sussiste ex art. 27 CCI la competenza del Tribunale di Tempio Pausania, avendo la ricorrente la residenza, corrispondente al centro principale dei propri interessi, nel circondario di Tempio Pausania (cfr. art. 27, III comma, lett. b).
In via generale, si devono ritenere applicabili al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata gli artt. 65 e 66 CCI (Sezione I – Disposizioni di carattere generale alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento). L'art. 270, V comma,
CCI consente inoltre, per i casi non regolati dal capo IX, di applicare – purché compatibili
– le disposizioni sul procedimento unitario di cui al Titolo III (Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza – artt. 26 e ss. CCI).
Le considerazioni espresse riguardo la applicabilità delle norme in materia di procedimento unitario, inducono a ritenere necessario verificare se – nel caso di domanda di apertura della liquidazione controllata proposta dal debitore – debba farsi applicazione delle previsioni dell'art. 39, I comma, CCI che descrive la documentazione che il debitore
1 deve depositare unitamente alla domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza.
Al riguardo va osservato che l'art. 269 CCI non contiene alcuna previsione specifica in punto a documentazione da allegare alla domanda, ma al secondo comma dispone che l'OCC nella propria relazione “esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda”. In funzione di tale verifica, pertanto, dovrà essere depositata unitamente al ricorso almeno la documentazione già prevista all'art. 14ter
l. 3/2012 in materia di liquidazione del patrimonio (cfr. Tribunale Verona, 20 settembre
2022, pubblicata su www.ilcaso.it).
Nel caso di debitore persona fisica non esercente attività di impresa, in particolare, appare necessario – anche alla luce delle previsioni dell'art. 67, II comma, in materia di ristrutturazione dei debiti del consumatore – produrre i seguenti documenti: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni o, nel caso in cui non siano state presentate, la relativa dichiarazione negativa e l'indicazione delle ragioni dell'omessa presentazione;
2) inventario dei beni;
3) elenco dei creditori, con specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione per ciascuno soggetto del domicilio digitale;
4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (anche in funzione delle scelte che il liquidatore dovrà compiere ai sensi dell'art. 274, II comma, CCI) e, in caso negativo, la dichiarazione del debitore di omessa esecuzione di atti dispositivi;
5) stato di famiglia, provvedimenti relativi ad obblighi di mantenimento, stipendi (o pensioni) ed altre entrate del debitore, elenco delle spese necessarie al mantenimento del debitore e della famiglia, fornendo specifiche indicazioni con riguardo all'intero reddito familiare (indicazioni necessarie per consentire di adottare i provvedimenti di cui all'art. 268, IV comma, lett. b CCI).
A corredo del ricorso introduttivo, o meglio, della relazione dell'OCC, sono stati depositati e acquisiti gli atti e i documenti richiesti dal dettato normativo ut supra richiamato.
Al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata redatta dal Gestore della Crisi
Dott.ssa contenente la valutazione sulla completezza e attendibilità della Persona_1 documentazione depositata dalla ricorrente in allegazione alla domanda, oltreché l'analisi della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore come previsto dall'art. 269, II comma, CCI.
Dalla narrativa dell'istanza e dalla documentazione allegata risulta altresì che il ricorrente si trova in stato di sovraindebitamento (inteso nella fattispecie in esame come lo stato di crisi o di insolvenza ex art. 2, I comma, lett. c, CCI).
Ricorrono inoltre i rimanenti presupposti di cui all'art. 2, I comma, lett. c) CCI in quanto il debitore, persona fisica, non risulta assoggettabile a liquidazione giudiziale ovvero ad altra procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza.
2 La domanda, pertanto, può essere accolta.
La ricorrente non risulta titolare – secondo la documentazione in atti - di alcun bene immobile o mobile.
La debitrice è coniugata in regime di separazione dei beni con il sig. Parte_2
e dall'unione dei coniugi è nata la figlia indipendente
[...] Persona_2 economicamente e non sostiene il costo di un canone di locazione.
La sola fonte di guadagno dell'istante è rappresentata dal reddito di lavoro quale dipendente pubblico con contratto a tempo indeterminato full time per cui percepisce una retribuzione pari a circa euro 1.680,00 netti mensili, al lordo dei gravami attualmente presenti sullo stipendio.
Le giacenze sui conti correnti bancari, non derivanti dal versamento dello stipendio nella misura riservata al mantenimento della debitrice, devono ritenersi acquisite alla procedura.
Lo stipendio è attualmente gravato dalla cessione del quinto a favore di Banca Sistema
S.p.A.. per un importo mensile di € 350,00.
Il Codice della Crisi e dell'Insolvenza ha certamente confermato – per effetto del previsto spossessamento del debitore (art. 270, II comma, lett. e) e del richiamo agli artt.
143, 150 e 151 - il carattere concorsuale della procedura. Ne deriva quindi che il principio di parità di tutela dei creditori deve prevalere rispetto al mantenimento di situazioni preferenziali acquisite e non esaurite in epoca anteriore all'inizio della procedura.
I pagamenti che dovrebbero essere eseguiti successivamente all'apertura della presente procedura da parte del terzo debitore, quindi, devono considerarsi inefficaci.
L'espresso richiamo all'art. 150 CCI rende improseguibili le procedure esecutive promosse prima della presente pronuncia, senza necessità di alcun provvedimento da parte del Tribunale.
Sulla base del carattere concorsuale della presente procedura, deve affermarsi l'inopponibilità alla stessa, non solo del pignoramento del quinto dello stipendio, ma, a fortiori, anche della cessione del quinto dello stipendio attualmente in essere. Tale conclusione, già sostenuta per la liquidazione prevista dall'art. 14 ter L. n. 3 del 2012, vale senz'altro anche “per la liquidazione controllata prevista dal CCI, in ragione dell'ulteriore assimilazione di quest'ultima alla procedura liquidatoria maggiore (ed infatti, alla regolazione espressa dello spossessamento dei beni, contenuta prima negli artt. 14 ter, 14 quinquies, art. 14 decies L. n. 3 del 2012
e ora negli artt. 268, 270, 271 CCI, si è aggiunto il richiamo espresso, nell'art. 270, comma 5, CCI, della norma corollario dello spossessamento dei beni, ossia l'art. 143 CCI, e delle norme relative alla concorsualità obbligatoria formale e sostanziale per i debitori, ossia gli artt. 150 e 151 CCI)” (cfr. Trib.
Verona 20.09.2022). È inoltre estensibile alla liquidazione controllata la disciplina in materia di ristrutturazione dei debiti del consumatore, di cui all'art. 67 co. 3, che prevede la “la
3 falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio”.
La determinazione dell'importo da destinare al mantenimento del debitore non costituisce contenuto necessario della sentenza ex art. 270 CCI. Tenuto conto delle indicazioni contenute nel ricorso e della valutazione compiuta dall'OCC si ritiene potersi già provvedere provvisoriamente in questa sede sulla base degli atti, fatta salva la successiva rivalutazione da parte del giudice delegato ex art. 268, IV comma, lett. b) CCI una volta aperta la procedura. A tal fine il Liquidatore dovrà compiere i necessari accertamenti sulla condizione personale della ricorrente e della sua famiglia, da sottoporre all'attenzione del giudice delegato con relazione (e documentazione di supporto allegata) da depositarsi entro trenta giorni dalla presente sentenza e nella quale il Liquidatore deve prendere posizione sulle richieste del debitore.
Allo stato può dunque essere lasciata a parte ricorrente la somma mensile netta di euro
1.050,00, mentre i redditi ulteriori dovranno essere posti a disposizione dei creditori
(dunque per complessivi euro 630,00 mensili ed euro 1.680,00 per la mensilità percepita a titolo di tredicesima, per cui si prospetta il seguente importo annuale a favore della procedura: euro 7.560 + euro 1.680,00 = euro 9.240,00).
Peraltro, va altresì ricompreso, tra i beni acquisiti alla procedura, l'importo di euro
10.000,00 oggetto di conferimento da parte del coniuge (cfr. Parte_2 all.2 e doc. A integrazione relazione dep. in data 11.10.2024) con espressa rinuncia Tes_1 alla restituzione (cfr. all. 3). Stante l'impegno al versamento in unica soluzione e la espressa rinuncia alla restituzione, non si rinvengono ostacoli, nel caso di specie, all'ammissibilità della finanza esterna conferita da un terzo, qualificabile come bene attualmente presente nel patrimonio di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 268 co.1 CCII, non espressamente escluso dalla liquidazione ai sensi del successivo co.4.
Con riguardo alla durata della procedura, va osservato che le norme del Codice della
Crisi e dell'Insolvenza non contengono indicazioni analoghe a quelle previste nella legge
3/2012 (artt. 14quinquies, IV comma e 14undecies). Sembra dunque possibile chiudere la procedura una volta terminata la liquidazione dei beni e compiuto il riparto finale, nonché negli altri casi previsti all'art. 233 CCI (richiamato dall'art. 276).
Sul punto, si ritiene di aderire all'orientamento già espresso da una parte della giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Padova, 20.10.2022, www.ilcaso.it), che individua, tenuto conto delle norme previste in tema di esdebitazione del soggetto sottoposto a liquidazione controllata, un termine minimo di durata della procedura coincidente con quello richiesto per pronunciare l'esdebitazione, nonché – in caso di esdebitazione – un identico termine massimo, in considerazione delle previsioni dell'art. 21, co. 3, della
4 Direttiva 1023/2019 (Direttiva sulla ristrutturazione e l'insolvenza – recepita in Italia con il dlgs 83/2022).
Tale orientamento ha trovato recentemente conferma nella sentenza del 19 gennaio
2024, n. 6 della Corte Costituzionale che, nel rigettare la questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Arezzo, ha affermato che ai fini della decisione riguardo alla durata della procedura il parametro di riferimento dev'essere costituito dal soddisfacimento dei crediti concorsuali e di quelli aventi a oggetto le spese della procedura, coerentemente con la funzione dell'istituto della liquidazione controllata correlata alla responsabilità patrimoniale del debitore. Tale parametro deve poi coordinarsi con due ulteriori istanze: “da un lato, deve raccordarsi con l'istituto della esdebitazione, che comporta una responsabilità patrimoniale contenuta nel tempo e, pertanto, limita l'apprensione dei beni sopravvenuti del debitore. Da un altro lato, va considerata
l'esigenza di porre un limite alla durata della procedura concorsuale, che indirettamente si riverbera sulla durata del meccanismo acquisitivo, in quanto il procedimento giurisdizionale non può protrarsi per una durata irragionevole, tanto più ove si consideri che la sua apertura inibisce ogni azione individuale esecutiva
o cautelare (Art. 150 CCII)”.
La Corte riconosce che, nel rispetto del diritto dell'Unione europea (Art. 21, co1, della direttiva 2019/1023/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019)
“l'esdebitazione pone un limite temporale massimo alla apprensione die beni sopravvenuti del debitore, poiché incide sulle stesse ragioni creditorie, d'altro canto, in presenza di crediti concorsuali non ancora soddisfatti prima del triennio, essa finisce per limitare anche quale termine minimo. Ove, infatti, per adempiere ai debiti relativi ai crediti concorsuali e a quelli concernenti le spese della procedura sia necessario acquisire i beni sopravvenuti del debitore (compresi i crediti futuri non ancora esigibili), i liquidatori – salvo che riescano a soddisfare integralmente i crediti citati tramite la vendita di beni futuri o la cessione di crediti futuri o non ancora esigibili – sono tenuti a prevedere un programma di liquidazione che sfrutti tutto il tempo antecedente alla esdebitazione e che, dunque, sia di durata inferiore al triennio”; precisando altresì che la durata dell'apprensione dei beni sopravvenuti dipende “dall'ammontare delle risorse complessive disponibili e dall'entità dei crediti concorsuali, oltre che dalle spese di procedura, fatto salvo il limite temporale desumibile dall'istituto dell'esdebitazione e fermo restando il rispetto della ragionevole durata della procedura”.
Ne deriva dunque che se la procedura può certamente apprendere tutti i beni che pervengono entro i tre anni dall'apertura e che può proseguire finché tutti i beni non sono liquidati, si deve tuttavia rilevare che qualora il debitore ottenga l'esdebitazione,
l'apprensione di quote di reddito non sarà più possibile, poiché la prosecuzione dell'attività liquidatoria è limitata ai beni già presenti nel patrimonio del debitore in quel momento. Il termine di tre anni, pertanto, costituisce – in caso di riconoscimento dell'esdebitazione – anche il limite temporale massimo per l'acquisizione della quota di stipendio.
5 La nomina del Liquidatore, compiuta in dispositivo, è effettuata ai sensi dell'art. 270,
II comma, lett. b), CCI, come modificato con D.lgs. 13 settembre 2024, n. 136, secondo il quale, in caso di domanda del debitore, il Liquidatore può essere liberamente scelto, nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, di regola, tra i gestori aventi il domicilio nel distretto di corte d'appello cui appartiene il Tribunale competente.
Al momento dell'accettazione dell'incarico, il Liquidatore dovrà dichiarare l'insussistenza di situazioni significative ai sensi degli artt. 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
P . Q . M .
Il Tribunale di Tempio Pausania, visti ed applicati gli artt. 40 e ss. e 268 e ss. CCI
d i c h i a r a
l'apertura della Liquidazione controllata nei confronti di Parte_1
, nata a [...], il [...] ed ivi residente a[...], C.F. C.F._1
n o m i n a
Giudice Delegato la dott.ssa Antonia Palombella;
n o m i n a
Liquidatore dott.ssa Gabriella Sotgiu, C.F. , dando atto che entro C.F._2 due giorni dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria con le previsioni di cui all'art. 270, III comma, CCI;
o r d i n a alla debitrice di depositare, entro sette giorni, l'elenco dei creditori, se non già allegato al ricorso;
a s s e g n a ai creditori ed ai terzi che vantino diritti sui beni della debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine non superiore a 60 giorni dalla ricezione della notifica della sentenza entro il quale – a pena di inammissibilità – devono trasmettere al Liquidatore a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendicazione o insinuazione al passivo, da predisporsi ai sensi dell'art. 201 CCI;
d i s p o n e c h e i l L i q u i d a t o r e
− notifichi la sentenza alla debitrice, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione ex art. 270, IV comma, CCI, indicando un indirizzo PEC al quale inoltrare le domande;
6 − esegua l'inserimento della sentenza sul sito web del Tribunale di Tempio Pausania
o del Ministero della Giustizia, nel rispetto della normativa della GDPR Privacy ex art. 270, II comma, lett. f), CCI, e quindi, in relazione alle finalità della pubblicità in rapporto alla disciplina sulla tutela dei dati personali, con oscuramento di tutti i dati della ricorrente diversi da: nome, cognome e codice fiscale;
a tal fine il Gestore della crisi entro 5 giorni provvederà al deposito nel fascicolo di apposita versione oscurata della sentenza;
− aggiorni entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza l'elenco dei creditori ai quali notificare il presente provvedimento;
− depositi entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione controllata la relazione sulle condizioni del debitore (unitamente alla documentazione di supporto) ai fini dell'adozione del provvedimento di cui all'art. 268, IV comma, lett. b) da parte del giudice delegato;
− entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni della debitrice e rediga il programma di liquidazione ex art. 272,
II comma, CCI, che dovrà essere depositato in cancelleria per l'approvazione del giudice delegato;
− scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, I comma, CCI e lo comunichi agli interessati. Lo stato passivo, una volta formato, dovrà essere depositato in cancelleria (unitamente alla prova della notifica ai creditori) e inserito nel sito web del tribunale ex art. 273, III comma, CCI;
− ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al giudice delegato riguardo l'attività compiuta e da compiere per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione e copia degli estratti conto bancari aggiornati alla data della relazione;
− due mesi prima della scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione, trasmetta alla debitrice ed ai creditori una relazione in cui prende posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI;
esamini e prenda posizione riguardo alle eventuali osservazioni e, in ogni caso, depositi al tribunale una relazione finale
(allegando eventuali osservazioni e, in ogni caso, la prova della notifica della relazione ai creditori) entro il mese successivo alla scadenza del triennio;
− provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto ex art. 275, III comma CCI ed a domandare la liquidazione del compenso;
− chieda, una volta compiuto il riparto finale tra i creditori, la chiusura della procedura ex art. 276 CCI;
7 a u t o r i z z a
il Liquidatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti;
o r d i n a la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e che gli stessi siano messi immediatamente nella disponibilità del Liquidatore;
d i s p o n e che sia lasciata allo stato nella disponibilità della ricorrente Parte_1
la somma mensile netta di euro 1.050,00, ai sensi dell'art. 268, IV comma, lett. b)
[...]
CCI, in considerazione della necessità di destinarla al mantenimento proprio, in base alle spese quantificate come necessarie per il sostentamento, mentre i redditi ulteriori – anche sopravvenuti - dovranno essere posti a disposizione del Liquidatore mano a mano che maturano.
Si comunichi all'OCC e al Liquidatore.
Così deciso in Tempio Pausania, nella Camera di Consiglio dell'Ufficio Crisi d'impresa e Procedure concorsuali del 23 ottobre 2024.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Antonia Palombella Dott. Alessandro Di Giacomo
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