Articolo 271 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 277Articolo 272
Versione
9 ottobre 2010
>
Versione
9 febbraio 2013
>
Versione
23 aprile 2023
Art. 271. Inventariazione e affidamento dei sepolcreti nel territorio nazionale 1. I sepolcreti, previa iscrizione negli inventari tenuti dall'amministrazione finanziaria, sono dati in consegna, ove possibile, a cura del ((capo dell'Ufficio)) mediante stipula di regolari atti, ai Comuni nel cui territorio si trovano, con l'obbligo di mantenerli e custodirli in perpetuo.
2. L'obbligo dell'iscrizione negli inventari tenuti dall'amministrazione finanziaria si riferisce anche ai diritti di uso costituiti a favore dello Stato su sepolcreti di guerra esistenti o sistemati a cura dei Comuni o di altri enti locali.
3. Le salme dei Caduti in guerra e nella lotta di liberazione, sepolte nei cimiteri civili, sono esenti dai normali turni di esumazione previsti dal regolamento di polizia mortuaria, e i comuni interessati hanno l'obbligo di conservarle fino a quando tali salme non sono definitivamente sistemate negli ossari o sacrari all'uopo costruiti.
4. A richiesta dei comuni interessati e mediante apposite convenzioni da approvarsi dal Ministero della difesa, di concerto con i Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze, in base alle competenze di cui all'articolo 267, sono stabilite le somme da corrispondere dallo Stato a titolo di contributo nelle spese di manutenzione e custodia delle opere date in consegna e a titolo di contributo nelle spese di manutenzione e custodia delle sepolture di cui al comma 3.
Entrata in vigore il 23 aprile 2023
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente