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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/10/2025, n. 5722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5722 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Terza Sezione Civile
composta dai signori magistrati
Dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere, rel.
Dott. Renato Castaldo Consigliere
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa civile di II° grado iscritta al n. 6879/2022 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi tra
in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante Parte_1 pro tempore, con sede in Roma, Via Caldonazzo n.22/A, C.F. Parte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio Altieri P.IVA_1
( - C.F. , e dall'Avv. Email_1 C.F._1
RC NA SO ( - C.F. Email_2
), elettivamente domiciliato presso il loro Studio C.F._2 CP_1
), sito in Roma, Via Principessa Clotilde n.7
[...]
- appellante
La in persona dell'Amministratore unico legale rappresentante Controparte_2 in carica Sig. rappresentata e difesa per delega in calce alla Parte_2 comparsa di costituzione e risposta del 5/8/2015 innanzi al Tribunale di Civitavecchia dagli Avv.ti Fabrizio Berliri (c.f. ) e Costanza Nucci CodiceFiscale_3 [...]
) ed elett.te dom.ta presso il loro studio in Roma Via D. Chelini n° C.F._4
5.
P.IVA con sede in Roma, via Ascanio Vitozzi Controparte_3 P.IVA_2
n. 50, in persona del suo Amministratore e legale rappresentante pro-tempore sig. C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Paola CP_4 C.F._5
RO (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._6 studio in Roma, via G. Zanardelli n. 34
Condominio Edificio P 10 ABCL” Via Stoccolma n. 25 C.F. in P.IVA_3
1 persona dell'amministratore pro tempore sig. elettivamente dom.to Controparte_5 in grado di appello presso lo studio dell'Avv. Gianguido Mascia – C.F.
-, sito in Roma, Via Emilio Almansi n. 85, che lo rapp.ta e C.F._7
Difende nel presente procedimento.
C.F.: P.IVA: con sede in Controparte_6 P.IVA_4 P.IVA_5
00145 Roma, Via Cristoforo Colombo, 436, in persona dell'amministratore e legale rappresentante Sig. (C.F.: , nato a Controparte_7 C.F._8
Cittareale (RI) il 25/11/1953 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizia Cappelli (C.F.: . C.F._9
già , con sede legale in Parte_3 Parte_4
LA RE (BO), Via Poli 4, C.F. e P.IVA n. in persona del P.IVA_6
Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore Sig. (in seguito, a seconda del contesto, “ ”, oppure Parte_5 Pt_3 Parte_
“ ”), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Pietro Buccarelli (C.F.
) e RD NI ( ed elettivamente C.F._10 C.F._11 domiciliata presso il loro Studio in Bologna, Via Finelli n. 8.
(p.iva – c.f. , in persona del Legale Parte_7 P.IVA_7 P.IVA_8
Rappresentante pro-tempore, Sig. , con sede in Roma (RM) alla Via CP_8
Liberiana n.17, rappresentata e difesa dall'avv. Teodolinda Testa (c.f.
) con studio legale in Roma, giusta procura rilasciata in atto C.F._12 separato, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Seneca, 33.
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_9 partita IVA n. soggetta all'attività di direzione e coordinamento P.IVA_9 dell'Azionista unico ed appartenente al Controparte_10 [...] iscritto al n. 026 dell'Albo dei Gruppi Assicurativi), in persona dei suoi legali CP_11 rappresentanti, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Maranella (CF:
). appellati C.F._13
Controparte_12
Controparte_13
Appellati non costituiti Controparte_14
Oggetto: Impugnazione in Appello della sentenza n. 1230/2022 del Tribunale di Civitavecchia depositata e pubblicata in data 28.11.2022.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione, ritualmente notificato, il , di via Parte_8
Stoccolma n.25, di Fiumicino (RM), (ora innanzi solo “Condominio” o parte attrice) ha convenuto in giudizio la società – nella qualità di Controparte_2 venditrice/costruttrice dell'immobile condominiale - deducendo:
- che la società convenuta aveva realizzato dopo l'anno 2005 il plesso condominiale costituito da n. 8 scale (A-H), per un totale di 278 appartamenti, 3 negozi, vialetti di
2 camminamento e di congiunzione tra le scale, due piani autorimessa (24 posti auto totali), 290 box e zone comuni di accesso e manovra, nonché locali tecnici e locale idrico;
-che nei predetti edifici erano sorte numerose problematiche relative a lesioni strutturali in evoluzione, infiltrazioni d'acqua – soprattutto in corrispondenza dei piani autorimessa e locale idrico, ma provenienti anche dal lastrico solare -, problematiche di carattere impiantistico, mancanza di rifiniture del complesso immobiliare;
-che tali gravi problematiche dello stabile erano state tempestivamente denunciate dall'Amministratore alla società all'inizio dell'anno 2009, tramite Controparte_2 lettera ricevuta dalla società convenuta in data 2.2.2009, con invito a provvedere alla eliminazione dei vizi e ripristino dei luoghi;
-cha alla fine di giugno 2009 erano emerse altre anomalie relative alla dotazione antincendio dello stabile, ulteriormente denunciate alla con Controparte_2 raccomandata dell'8.7.2009, ricevuta il 13.7.2009;
-che, sempre dal mese di luglio 2009, l'ing. , qualificatosi come Testimone_1 delegato della convenuta società, aveva eseguito numerosi sopralluoghi unitamente all'Amministratore onde verificare le denunciate problematiche e porvi rimedio;
-che, nonostante le successive intimazioni ad adempiere, la non Controparte_2 aveva eseguito alcun intervento;
- che, pertanto, in data 13.1.2010, veniva avviato innanzi al Tribunale di Civitavecchia su ricorso del Condominio un accertamento tecnico preventivo (RGN 102/2010), onde cristallizzare lo stato dei luoghi, accertare la presenza delle problematiche evidenziate, nonché evidenziarne le cause, i possibili rimedi e costi di ripristino;
-che, a causa della ampiezza di dimensioni dello stabile il CTU aveva CP_15 depositato sino alla introduzione del presente procedimento solo una prima parte della relazione accertando in generale la sussistenza dei vizi lamentati e, quanto specificamente alle infiltrazioni dei locali autorimessa e del lastrico solare, la loro derivazione da una errata posa in opera o perdita di capacità isolante dell'impermeabilizzazione;
-che, pertanto, le problematiche denunciate e i danni lamentati erano tutti da ricondursi a gravi vizi/difetti di costruzione imputabili alla che, sotto Controparte_2 la propria responsabilità, aveva edificato lo stabile condominiale e venduto le singole unità immobiliari in esso ricomprese, con conseguente obbligo di risarcimento del danno a suo carico. Si è costituita la società chiedendo, in via preliminare, la chiamata Controparte_2 in causa della e della . Parte_1 Controparte_14
Nel merito ha contestato gli avversi assunti ritenuti infondati in fatto ed in diritto e chiedeva il rigetto della domanda attorea per difetto di legittimazione passiva, insussistenza della gravità dei difetti denunciati ex art. 1669 c.c., intervenuta decadenza e prescrizione della domanda ex art. 1490 et 1495 c.c. In via subordinata, in caso di accoglimento della domanda proposta dal Condominio attore, ha chiesto accertarsi e dichiararsi la e la compagnia assicuratrice Parte_1
obbligate, ciascuna per propria ragione, a Controparte_14 tenerla indenne da qualsiasi conseguenza pregiudizievole. Autorizzata la chiamata in causa, si è costituita anche la chiedendo, in Parte_1 via preliminare, la chiamata in causa delle società subappaltatrici: Controparte_16
[...
[...] [...] CP_17 CP_13 Pt_7 Parte_7 Parte_4
.
[...]
Ha contestato tutte le avverse domande, eccependo l'insussistenza dei presupposti per qualificare la domanda attorea come proposta ai sensi dell'art. 1669 c.c., bensì a termini degli artt. 1490 ss. c.c. con conseguente proprio difetto di legittimazione passiva, nonché l'insussistenza dei gravi vizi lamentati;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande formulate nei suoi confronti, ha richiesto accertarsi e dichiararsi le società terze chiamate – in qualità di subappaltatrice ed esclusive esecutrici delle opere rispetto alle quali il Condominio assumeva l'esistenza dei gravi difetti – obbligate a tenerla indenne da qualsivoglia pregiudizio. Vinte le spese di lite. Si è costituita altresì la chiedendo, in via Controparte_14 preliminare, la chiamata in causa delle società dichiararsi CP_6 inammissibile ed improcedibile la domanda svolta dalla dichiararsi Controparte_2 prescritto il diritto della ad essere manlevata e garantita dalla Controparte_2
Assicurazione terza chiamata, essendo trascorsi i termini di legge, nonché la decadenza dalla garanzia per mancata denuncia nei termini di legge e di polizza;
rilevando, nel merito, l'inoperatività della garanzia prestata dalla polizza n. Z053263, il difetto di legittimazione passiva della nonché il difetto di prova Controparte_18 in ordine ai danni di cui parte attrice ha chiesto ristoro. Si è costituita altresì la chiedendo in via preliminare, la chiamata Controparte_3 in causa delle società e della CP_6 Controparte_14
[...]
Ha contestato nel merito le domande svolte nei suoi confronti dalla Pt_1 sostenendo di avere svolto le opere appaltate in c.a. in conformità al progetto redatto dallo e sotto diretto controllo della committente Controparte_19
quanto invece alle opere di impermeabilizzazione, di averle subappaltate Pt_1 alla società alla quale chiedeva essere manlevata, unitamente alla CP_6 compagnia assicuratrice parimenti chiamata in causa, in caso di accoglimento della domanda svolta nei propri confronti dalla chiamante in causa Pt_1
Si costituiva altresì la (ora innanzi anche solo Parte_4 Parte_
“ ”) chiedendo, in via preliminare, la chiamata in causa delle società:
[...]
ove il Tribunale adito non Controparte_3 CP_17 CP_13 Parte_7 ritenesse di ammettere sotto forma di riconvenzionale semplice le domande trasversali tra convenuti;
rigettare l'azione avversaria ex art. 1669-2055 c.c.: a. per Parte_ difetto di legittimazione passiva sostanziale di , b. per decadenza di ex Pt_1 art. 1669 c.c. comma 1° c.c., c. per prescrizione dei diritti di ex art. 1669 ult. Pt_1 comma c.c., d. per difetto di legittimazione attiva del Condominio;
rigettare l'azione avversaria ex art. 1667-1670 c.c.: a. per decadenza di dall'azione ex art. Pt_1
1670 c.c., b. per prescrizione dei diritti di ex art. 1667 c.c., c. per difetto di Pt_1 legittimazione attiva del Condominio;
nel merito, rigettare le azioni avversarie tutte perché infondate in fatto e diritto;
in subordine, per il caso di accoglimento delle domande di a. accertare e dichiarare il grado di responsabilità di ciascun Pt_1 Parte_ convenuto e, conseguentemente, limitare la condanna di all'importo corrispondente alla mera quota di responsabilità della stessa, con esclusione della quota di risarcimento dovuta in base al vincolo di solidarietà; b. in subordine,
4 Parte_ condannare ciascun altro convenuto al pagamento in favore di , nella misura che verrà accertata nel corso del procedimento de quo, previa graduazione delle rispettive responsabilità, di quanto la stessa dovesse corrispondere per effetto della sentenza resa in esito al presente giudizio, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria. Si costituiva altresì la società eccependo l'insussistenza dei Parte_7 presupposti per qualificare la domanda attorea come proposta ai sensi dell'art. 1669 c.c., bensì a termini degli artt. 1490 ss. c.c. con conseguente proprio difetto di legittimazione passiva;
nel merito, l'infondatezza degli avversi assunti avendo la stessa realizzato le opere commissionate in subappalto dalla secondo la Pt_1 regola d'arte. Si costituiva altresì la società chiedendo in via preliminare, la Controparte_6 chiamata in causa della compagnia assicurativa . Sempre in via Controparte_9 preliminare eccepiva l'improcedibilità della domanda di garanzia e di manleva formulata dalla nei confronti della Controparte_2 Controparte_14
(e, per l'effetto, delle domande svolte dalla Compagnia verso la
[...]
; chiedeva, poi, il rigetto di tutte le domande formulate nei propri CP_6 confronti in quanto prescritte o infondate in fatto ed in diritto;
in subordine, condannare la a manlevare e tenere indenne la Controparte_9 Controparte_6 in relazione a tutte quelle somme che, all'esito del giudizio, fosse tenuta a corrispondere, giusta polizza n. 39802121. Si costituiva altresì la , chiedendo in via preliminare, accertarsi il Controparte_9 proprio difetto di legittimazione passiva;
nel merito, in caso di operatività della polizza e riconosciuta responsabilità in capo alla limitarsi il risarcimento del CP_6 danno nella misura accertata in corso di giudizio. Le società e pur ritualmente citatesono rimaste CP_17 CP_13 contumaci. Il procedimento è stato istruito mediante produzione documentale con acquisizione, inter alia, del fascicolo di ATP R.G.n. 102/2010. Assegnata la causa al giudice in data 22.1.2019, all'udienza del 24.5.2022– all'esito della precisazione delle conclusioni – la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi. Il Tribunale con sentenza 1230/2022, ha statuito in tal senso: “1) ACCOGLIE la domanda svolta dal via Stoccolma n.25, Parte_8
Fiumicino (RM), nei confronti di e, per l'effetto, CONDANNA tale Parte_1 convenuta al pagamento in favore della parte attrice, della somma di € 482.000,00 oltre rivalutazione ed interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla data della domanda al soddisfo;
2) RIGETTA la domanda svolta dal via Parte_8
Stoccolma n.25, Fiumicino (RM), nei confronti di Controparte_2
3) ACCOGLIE la domanda di manleva svolta da nei confronti di Parte_1 [...]
, per l'effetto, CONDANNA tale terza chiamata al pagamento in Controparte_3 favore della della somma di € 472.000,00 oltre rivalutazione ed Parte_1 interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla data della domanda al soddisfo;
5 4) ACCOGLIE la domanda di manleva svolta da nei confronti di Parte_1 [...]
, per l'effetto, CONDANNA tale terza chiamata al pagamento in favore Parte_7 della della somma di € 10.000,00 oltre rivalutazione ed interessi legali Parte_1 sulla somma annualmente rivalutata dalla data della domanda al soddisfo;
5) RIGETTA le domande di manleva svolte da nei confronti delle terze Parte_1 chiamate CP_17 CP_13 Parte_7 [...]
Parte_4
6) RIGETTA la domanda di manleva formulata dalla società Controparte_3 nei confronti di
[...] CP_6
7) DICHIARA assorbite la domanda di garanzia formulata da CP_6 verso la e la domanda di manleva dispiegata dalla Controparte_9 compagnia assicuratrice verso Controparte_14 Controparte_14
CP_6
8) RIGETTA la domanda di garanzia formulata da verso Controparte_3
; 9) PONE le spese di lite Controparte_14 sostenute dalla convenuta 89 e della terza chiamata CP_2 CP_2 [...]
liquidate, per ciascuna, in € 22.457,00 Controparte_14 oltre accessori e spese generali come per legge, a carico del
[...]
via Stoccolma n.25, Fiumicino (RM); PONE le spese di lite Parte_8 sostenute dal via Stoccolma n.25, Fiumicino Parte_8
(RM), liquidate in € 22.457,00 oltre accessori e spese generali come per legge, a carico della PONE le spese di lite sostenute da liquidate Parte_1 Parte_1 in € 22.457,00 oltre accessori e spese generali come per legge, a carico solidale della della quest'ultima, nei rapporti Controparte_3 Parte_7 interni, sino alla concorrenza di 1/10 dell'importo dovuto alla;
PONE Parte_1 le spese di lite sostenute da Parte_4 liquidate in € 22.457,00 oltre accessori e spese generali come per legge, a carico della PONE le spese di lite sostenute da e Parte_1 CP_20
liquidate, per ciascuna, in € 22.457,00 oltre accessori e Controparte_9 spese generali come per legge, a carico della Controparte_3
10) PONE le spese di ATP, come liquidate in separato provvedimento, definitivamente a carico solidale delle parti soccombenti e Parte_1 [...]
. Controparte_3
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello la chiedendo la Parte_1 parziale riforma della sentenza impugnata, rassegnando el seguenti conclusioni: In via immediata, ritenuta che l'esecuzione provvisoria della sentenza impugnata risulterebbe gravemente lesiva e pregiudizievole nei confronti di disporre la Pt_1 sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza appellata;
In via pregiudiziale e/o preliminare: accertare e dichiarare inammissibile e/o invalida e/o inopponibile la domanda introduttiva e l'atto di chiamata in causa con ogni conseguente statuizione;
in via subordinata, nel merito: rigettare le domande ex adverso formulate nei confronti della in quando infondate in fatto e in diritto;
Pt_1
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa di entrambi i gradi del giudizio;
In via istruttoria: senza inversione alcuna dell'onere della prova, anche in considerazione dei rilievi sollevati in merito alle risultanze dell'ATP, si rimette alla Corte di Appello di Roma di valutare l'opportunità di disporre il rinnovo della CTU che
6 verifichi lo stato dei luoghi all'epoca dei fatti di cui è causa anche sulla base dei documenti in atti”. Si è costituito in giudizio il Condominio Edificio P 10 ABCL, presentando appello incidentale e rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, per tutti i motivi in fatto e in diritto dedotti ed articolati nell'interesse del : = previo rigetto dell'istanza di Parte_8 sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza appellata, non ricorrendone i presupposti di legge, in via principale rigettare l'appello esperito da;
= accogliere l'appello incidentale e in parziale riforma della sentenza Parte_1 impugnata, modificare la sentenza n. 1230/2022 pubblicata il 28/11/2022 dal Tribunale di Civitavecchia nel procedimento R.G.N. 310/2014 nella parti meglio individuate nelle motivazioni del presente atto, modificando la determinazione della condanna risarcitoria e disponendo che solo l'importo dei costi di ripristino per la voce di danno per l'impermealizzazione del piano terra dovrà essere ridotto alla metà, per l'importo di € 140.000,00 (€ 280.000,00:2) con un totale complessivo per danni da infiltrazione di
€ 204.000,00 (€ 140.000,00 imperm. piani terra + €30.000,00 imperm. del solaio di copertura + € 34.000,00 imperm centrale idric)[…...]e che l'importo complessivo riconosciuto per tutte le voci di danno oggetto di accoglimento è pari ad € 514.000,00 e per l'effetto CONDANNARE al pagamento in favore del Parte_1 [...]
, della somma di € 514.000,00 oltre rivalutazione ed interessi Parte_8 legali sulla somma annualmente rivalutata dalla data della domanda al soddisfo;
2) porre le spese di lite sostenute dalla terza chiamata
[...]
liquidate in € 22.457,00 oltre accessori e spese Controparte_14 generali come per legge, a carico della società e della CP_2 [...] anche in solido tra loro o in subordine compensare le spese di lite tra Controparte_3 terza chiamata e il Controparte_14 [...]
3) in via ulteriormente subordinata e condizionatamente Parte_8 all'eventuale accoglimento del motivo di gravame di cui al punto n. 5 dell'atto di Appello di , con riguardo alla non conformità della liquidazione delle Parte_1 spese ai parametri ministeriali, si chiede che in caso di riduzione della spese di primo grado poste a carico di vengano riliquidate nella stessa misura anche le Parte_1 Contr spese di lite di 89 e di CP_2 Controparte_14
poste dal primo Giudicante a carico del . Si
[...] Parte_9
è costituita i giudizio la , la quale ha chiesto di dichiarare la propria Controparte_2 estraneità al presente giudizio, convenuta nle giudizio di primo grado ai fini dell'integrazione del contraddittorio e costituitasi a fini processuali. Si è costituita la con comparsa di costituzione e risposta e Controparte_3 appello incidentale, chiedendo: In via principale, rigettare la domanda proposta dal;
Parte_10
In via subordinata, rigettare la domanda svolta dalla nei confronti della Parte_1
Controparte_3
In via ulteriormente subordinata, dichiarare la Controparte_14 tenuta a manlevare e tenere indenne la da ogni
[...] Controparte_3 responsabilità relativa ai lavori, da essa direttamente eseguiti e/o subappaltati alla
7 tutti oggetto della polizza assicurativa decennale postuma Controparte_6 allegata in atti sub doc. 3 del fascicolo di primo grado. Si è costituita in giudizio la a quale ha concluso: Voglia l'Ill.ma Controparte_6
Corte d'Appello di Roma, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare qualsivoglia domanda, ragione e/o pretesa formulata, in primo come in secondo grado, in pregiudizio e nei confronti della siccome Controparte_6 inammissibile, improcedibile, infondata - anche per intervenuta decadenza e/o prescrizione - e, in ogni caso, non provata per le ragioni tutte esposte, salvo altro nel rispetto della normativa processuale vigente. Confermare il rigetto della domanda di manleva formulata dalla nei confronti della Controparte_3
la condanna al rimborso delle spese di lite sostenute dalla Controparte_6
e dalla , liquidate, per ciascuna, in € Controparte_6 Controparte_9
22.457,00 oltre accessori e spese generali come per legge, a carico della
[...]
Controparte_3
Si è costituita in giudizio la la quale ha concluso: “Voglia l'Ecc.ma Parte_3
Corte d'Appello di Roma, in integrale accoglimento della presente comparsa di costituzione e risposta: A) confermare la Sentenza laddove (i) rigetta le domande svolte da verso e (ii) condanna alla rifusione delle Pt_1 CP_21 Pt_1 spese di lite;
B) nel caso di riforma della Sentenza comunque rigettare le domande svolte da verso perché infondate in fatto e diritto, in ragione Pt_1 CP_22 delle obiezioni sollevate in atti;
In subordine, per il denegato e non creduto caso di accoglimento delle domande di (i) accertare e dichiarare il grado di Pt_1 responsabilità di ciascun convenuto e, conseguentemente, limitare la condanna di Parte_
all'importo corrispondente alla mera quota di responsabilità della stessa con esclusione della quota di risarcimento dovuta in base al vincolo di solidarietà; (ii) in Parte_ subordine, condannare ciascun altro convenuto al pagamento in favore di , nella misura che verrà accertata nel corso del procedimento de quo, previa graduazione delle rispettive responsabilità, di quanto la stessa dovesse corrispondere per effetto della sentenza resa in esito al presente giudizio, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria”. Si è costituita la la quale ha concluso: “Voglia l'Ecc.ma Controparte_9
Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, per tutti i motivi sopra dedotti ed articolati: - Previo rigetto dell'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza appellata, non ricorrendo i presupposti richiesti ex lege;
- In via preliminare accertare e ritenere il difetto di legittimazione passiva della società per le Controparte_9 ragioni sopra formulate e già articolate nella costituzione del primo grado di questo giudizio;
- In via principale rigettare l'appello proposto da perché Parte_1 infondato in fatto e diritto e destituito di ogni fondamento;
- In via subordinata nella denegata ipotesi che una qualche responsabilità fosse riconosciuta in capo alla ed alla Controparte_6 convenuta assicurazione, limitare il risarcimento del danno nella misura che verrà riconosciuta in corso di causa previo rinnovo della ctu in appello che accerti sia la causa dei danni sia la loro entità”. Si è costituita la la quale ha rassegnato le seguenti conclusioni: Parte_7
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Roma, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: - In via pregiudiziale e/o preliminare: accertare e dichiarare
8 inammissibile e/o invalida e/o inopponibile la domanda introduttiva e l'atto di chiamata in causa con ogni conseguente statuizione;
- Nel merito rigettare le domande ex adverso formulate nei confronti della in quanto Parte_7 infondate in fatto e diritto, per i motivi esposti in primo grado e reiterati nel presente atto”. La , la Controparte_12 [...]
e la , sono rimaste CP_13 Controparte_23 contumaci. In data 24.05.2023, si è tenuta la prima udienza all'esito della quale la Corte si è riservata in merito alla sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado. Sciolta la riserva il 25.05.2023, la Corte ha rinviato per la precisazione delle conclusioni in data 01.10.2025, udienza successivamente convertita nelle forme della trattazione scritta con decreto del Presidente del 19.09.2025. Nelle more, le parti hanno depositata istanza congiunta per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere poiché hanno raggiunto un accordo per la composizione bonaria della controversia, essendo venuto il loro interesse alla definizione del giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE I difensori del Condominio Edificio P 10 ABCL, della e della Parte_1 hanno dato atto di aver raggiunto un accordo per definire la Controparte_2 controversia in via transattiva, ed hanno chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite tra le parti. Preliminarmente la Corte dà atto che con note scritte del 30.09.2025 la parte
[...] ha chiesto che la causa venisse rimessa in decisione con Controparte_3 concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Tuttavia, tale istanza non può essere accolta in quanto in data 25.09.2025, il deposito dell'istanza congiunta di cessata materia del contendere ha prodotto come effetto la caducazione automatica di tutte le domande collegate alla domanda principale presentata dall'appellante Parte_1
Sussistono, pertanto, i presupposti per la declaratoria della cessazione della materia del contendere così come richiesto dalle parti istanti e nei confronti di tutte le parti costituite nel procedimento.
La cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale per l'assenza di una formale dichiarazione delle parti in tal senso (Cass. 24.1.2003, n. 1089; v. pure Cass. 15.2.2006, n. 5679); pertanto, alla emanazione di una sentenza di cessazione della materia del contendere, consegue, per un verso, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata e, per l'altro, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere (cfr. Cass. civ.
[ord.], sez. VI, 19-02-2020, n. 4167).
Inoltre, la cessazione della materia del contendere - che, se si verifichi in sede d'impugnazione, giustifica non l'inammissibilità dell'appello o del ricorso per
9 cassazione, bensì la rimozione delle sentenze già emesse, perché prive di attualità (v. Cass. civ., sez. I, 07-05-2009, n. 10553 che aggiunge come “… si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamente la compensazione delle spese”).
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, ritenuto assorbito l'appello incidentale, così decide sull'appello avverso la sentenza n. 1230/2022 del Tribunale di Civitavecchia depositata e pubblicata in data 28.11.2022, nella causa civile di primo grado iscritta al RG. N. 310/2014 proposto da Parte_1
- Dichiara estinto il giudizio in esito all'intervenuta cessazione della materia del contendere tra le parti in causa avendo le stesse raggiunto un accordo transattivo;
- Dichiara integralmente compensate le spese processuali.
Così decisa in Roma il 02.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(Dott. Paolo Andrea Taviano) (Dott.ssa Silvia Di Matteo)
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