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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/01/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE OTTAVA CIVILE
in persona del Giudice Unico, dr.ssa Andreina Gagliardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta col n. 34511/2021 R.G. il 1.6.2021 e vertente tra
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Parte_1
e difesa dall'avv. Fabio Li Calsi, giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE
e in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_1
e difesa dall'avv. Marco Filesi, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
Conclusioni delle parti: le parti concludevano come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 10.5.2021 la in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, chiedeva dichiararsi la nullità del contratto di locazione finanziaria
1F/1050034 n. 78869 del 31.10.2005 in ragione del superamento del c.d. tasso soglia nonché
della indeterminatezza delle ulteriori condizioni contrattuali, e condannarsi la Controparte_1
alla restituzione in suo favore delle somme indebitamente corrisposte in esecuzione del
[...]
contratto, per il complessivo importo di € 71.486,37, oltre agli accessori di legge;
si costituiva in giudizio la in persona del legale rappresentante pro tempore, che, Controparte_1
nel contestare integralmente la domanda avversa, ne chiedeva il rigetto.
In corso di causa, concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c. con il deposito delle relative memorie, veniva disposto l'espletamento di CTU contabile al fine di verificare il lamentato superamento del tasso soglia;
acquisito l'elaborato peritale, venivano precisate le conclusioni all'udienza del 17.7.2024 (svoltasi in modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.) e la causa, trattenuta a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., a seguito dello scambio degli scritti conclusionali tra le parti, è stata decisa come da dispositivo per i motivi che seguono.
La composita domanda di parte attrice postula la nullità (totale o parziale) del contratto di locazione finanziaria 1F/1050034 n. 78869 del 31.10.2005 in ragione del dedotto superamento del c.d. tasso soglia, degli ulteriori profili di indeterminatezza delle clausole contrattuali (mancata indicazione del tasso leasing, del TAEG e del piano di ammortamento effettivamente utilizzato,
manipolazione del tasso Euribor nel periodo 2005-2008, ecc.) e su tali presupposti trova fondamento la richiesta di condanna della banca convenuta alla restituzione del complessivo importo di € 71.486,37, esborsato, a titolo di somme non dovute e di interessi, in esecuzione del contratto oggetto del presente giudizio.
Le fumose censure sollevate da parte attrice sulla base degli accertamenti tecnici a firma del dr.
allegati all'atto di citazione, attengono, per un verso, al rilievo della usurarietà Persona_1
del tasso convenzionale degli interessi moratori e, per altro verso, al rilievo della indeterminatezza delle condizioni contrattuali, oltre che alla mancata rappresentazione del valore del TAE ed alla erronea indicazione dell' Pt_2
Sotto il primo aspetto si rileva che, secondo la prospettazione di parte opponente, il contratto di
leasing in esame presenterebbe un tasso di mora contrattuale superiore al tasso soglia, il che ne determinerebbe la gratuità ai sensi dell'art. 1815 c.c.; la genericità della formulazione della domanda non consente di ritenerne perfettamente individuabile l'oggetto, dal momento che l'opponente, sulla base dei fumosi accertamenti peritali in atti, si è limitata a formulare le conclusioni sopra riportate senza premurarsi, lungo tutto il corso del giudizio, di allegare né gli specifici importi indebitamente addebitati e corrisposti, né i precisi periodi temporali di riferimento, né il tasso correttamente applicabile né di specificare se vi sia stata, in concreto,
l'applicazione di interessi di mora su canoni scaduti ed insoluti.
Parte opponente, infatti, si è limitata alla generica deduzione del superamento del tasso soglia ed al pedissequo richiamo delle affermazioni (altrettanto generiche e non circostanziate) del proprio consulente, ma non si è premurata né di dimostrare né, ancora più a monte, di allegare,
gli elementi concreti di riferimento di tale affermazione, dal momento che “…nelle controversie
relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art.
2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli
stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori
e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel
periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre
la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto…” (cfr.
Cass. SS.UU. n. 19597 del 18.9.2020).
In mancanza di prova dell'effettiva corresponsione di interessi usurari in riferimento a specifici periodi temporali ed a categorie di importi a tale titolo corrisposti, risulta totalmente infondata la domanda con cui parte attrice pretende che dalla dedotta usurarietà dei tassi debba discendere l'azzeramento di tutti gli interessi, dal momento che “…dall'accertamento dell'usurarietà discende
l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti
nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in
applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c…” (cfr. Cass. SS.UU. n. 19597/2020).
Per quanto attiene all'eccezione di indeterminatezza delle condizioni contrattuali (con conseguente nullità – totale o parziale – del contratto, della cui declaratoria, peraltro, non viene formulata alcuna domanda), si rileva che, contrariamente alle generiche contestazioni di parte attrice, gli elementi del contratto risultano analiticamente e specificamente determinati, con l'indicazione del numero e dell'ammontare dei canoni, la rispettiva decorrenza, del tasso di interesse applicato, ecc. Per quanto attiene alla mancata indicazione del TAEG/ISC, si rileva che il contratto di leasing
deve riportare il T.A.E.G. ai sensi del d.lgs. n. 385/1993 soltanto se stipulato con un consumatore;
negli altri casi è sufficiente che il testo contrattuale riporti (come nel caso di specie) il c.d. tasso leasing, qualora stipulato in epoca successiva alla pubblicazione delle istruzioni della Banca d'Italia, pubblicate in G.U. del 19.8.2003.
Del resto, gli accertamenti peritali svolti in corso di causa hanno consentito di appurare l'infondatezza delle censure mosse dalla società attrice sia in riferimento all'asserito superamento del tasso soglia che in riferimento alla indeterminatezza delle condizioni contrattuali.
Secondo le valutazioni espresse dall'ausiliare “…in merito all'osservanza del limite della L. 108/96
in relazione agli interessi corrispettivi, il contratto in atti stabilisce un tasso nominale annuo alla
stipula del 3,965%, un conseguente canone iniziale di euro 55.600, n. 119 canoni mensili
posticipati di euro 2.072,96, canone di riscatto finale di euro 27.800, spese per incasso pari ad
euro 5,00, premio assicurativo annuale pari ad euro 347,50 e rendiconto annuale pari ad euro
30,00…In merito all'osservanza del limite della L. 108/96 in relazione agli interessi moratori, il
contratto in atti stabilisce che l'interesse di mora è pari al tasso Euribor vigente alle singole
inadempienze maggiorato di 7 punti percentuali e che il tasso base alla stipula risulta pari al
2,215%...Successivamente è stata individuata in atti una modifica del tasso di mora, avvenuta
con il documento di sintesi n. 2 del 09.04.2006, dove l'aliquota cambia da Euribor vigente +
7,00 punti a Euribor anno commerciale vigente + 5,605 punti…Anche per tale variazione non si
riscontra il superamento del tasso soglia usura da parte del tasso di mora…
In merito all'indeterminatezza del TAN per mancanza dell'indicazione dello SPREAD, lo scrivente
conferma la mancata indicazione del predetto differenziale. Tuttavia, il contratto presente in atti
contiene tutti i dati contabili necessari per rendere identificabile la componente di spread
(1,75%) come differenza tra il TAN alla stipula (3,965%) e la base Euribor sempre alla stipula
(2,215%); di conseguenza lo spread risulta determinabile.
In merito all'indeterminatezza del Tasso EURIBOR per manipolazione dello stesso, come
accertato dalla Commissione Europea, lo scrivente evidenzia che il contratto, stipulato in data 31.10.2005,
sarebbe stato potenzialmente influenzato dalla violazione di mercato nel periodo dal 29.09.2005
al 30.05.2008. Tuttavia, i predetti elementi anticoncorrenziali attengono ad una generale
manipolazione del mercato che potrebbe, non si ha certezza al riguardo, aver inciso nella
quantificazione degli importi pagati dall'attrice. Tale condizione generale non si ritiene possa
tradursi in una non conformità del contratto alla normativa. Il contratto di leasing oggetto di
analisi non è indeterminato in quanto all'art.5 indica con precisione da quale fonte debba
attingersi per l'individuazione del parametro da adottare per la revisione dei canoni (……saranno
revisionati ogni mese in relazione all'andamento dell'Euribor 3 mesi rilevato su Il sole 24 Ore per
valuta il giorno 1 del mese antecedente l'inizio di ogni trimestre…).
In merito alla mancata indicazione del tasso leasing, si evidenzia che il contratto di leasing
esaminato è carente di tale informazione, limitandosi ad indicare il TAN (tasso nominale annuo)…
Osservanza del limite ex Legge 108/1996 sia i tassi corrispettivi, sia quelli moratori pattuiti sono
inferiori ai tassi soglia d'usura.
Conformità delle pattuizioni contrattuali alla normativa vigente
Dall'esame della contrattualistica sono state individuate talune carenze informative. In
particolare, nel
contratto di leasing esaminato non risulterebbero espressamente indicati lo spread e il metodo
di ammortamento applicato, nel caso esaminato alla francese. Tali informazioni, seppure non
espressamente contrattualizzate, risultano desumibili dai contenuti pattizi. L'eventuale
indeterminatezza del contratto, riconducibile all'omessa espressa indicazione della tipologia di
ammortamento alla francese è una valutazione di natura strettamente giuridica e risulta
all'esame delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
Sulla base della documentazione in atti, non si è riscontrato anatocismo in senso stretto. Infatti,
nel leasing esaminato gli interessi sono calcolati unicamente sulla quota capitale via via
decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi
pregressi. Per quanto attiene il contenuto contrattuale lo stesso risulta carente dell'indicazione del tasso
leasing,evidenziando esclusivamente il tasso nominale annuo (TAN).
La carenza nei contratti dei valori degli indicatoti ISC/TAEG non configura una violazione
normativa, non trattandosi di informativa obbligatoria per la tipologia contrattuale in esame.
Le clausole contrattuali che fanno riferimento ai tassi Euribor non sono contrarie alla normativa,
in quanto specificamente determinate. Dagli atti è emerso che la determinazione dei tassi Euribor
nel periodo dal 29.09.2005 al 30.05.2008, è stata oggetto di manipolazione da parte di taluni
enti finanziari, tale circostanza attinente alla generalità del mercato, potrebbe aver influito sugli
esborsi, tuttavia le clausole del contratto sono dettagliate e univoche…”: sono queste le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio a seguito di ampia ed analitica disamina del contratto e dei documenti di causa, conclusioni che, in ragione dell'analiticità e completezza dei rilievi svolti dall'ausiliare, questo giudice ritiene di poter pienamente condividere e porre a fondamento della presente decisione.
Le carenze informative rilevate dal CTU, con particolare riferimento alla mancata indicazione dello spread e del metodo di ammortamento applicato, non risultano idonee a determinare la nullità, nemmeno parziale, del contratto, sia in quanto detti profili, sebbene non espressamente dichiarati, risultano comunque desumibili dalla complessiva disamina del contratto e sia perché,
secondo l'insegnamento espresso dalla S.C. in fattispecie analoga alla presente “…in tema di
mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di
ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della
modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non
è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del
contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali
e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti…” (cfr. Cass. SS.UU. n. 15130 del 29.5.2024).
Non ravvisandosi, pertanto, alcun profilo di nullità del contratto, la domanda non può che trovare integrale rigetto. Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte attrice, unitamente a quelle di CTU, liquidate con separato decreto.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con atto di citazione notificato in data
[...]
10.5.2021 nei confronti della in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, ogni altra istanza ed eccezione disattese, così provvede:
1) rigetta la domanda;
---
2) condanna la in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 7.6000,00, in favore di controparte, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge;
---
3) pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU, liquidate con separato decreto.—
Roma, 28.12.2024
Il Giudice
dr.ssa Andreina Gagliardi