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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 02/05/2025, n. 878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 878 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2113/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Presidente rel. dott.ssa Simona Iavazzo Giudice dott.ssa Maria Elena De Tura Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 2113/2024 avente ad oggetto la regolamentazione delle condizioni di affido e mantenimento di figlio naturale promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PENSATO Parte_1 C.F._1
ANNA LISA, elettivamente domiciliato in VIA COSTITUENTE 197 71017 TORREMAGGIORE presso il difensore avv. PENSATO ANNA LISA
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
La ricorrente ha concluso come da note scritte allegate al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Agendo con ricorso depositato in data 29.04.2024, ha convenuto in giudizio Parte_1
rappresentando di aver intrattenuto con il resistente una relazione sentimentale, senza Controparte_1
mai unirsi in matrimonio, da cui è nato in [...] in data [...] il figlio Persona_1
riconosciuto da entrambi i genitori e a tutela del quale la ricorrente chiede l'emissione di provvedimenti pagina 1 di 4 atti a stabilire tempi e modalità del diritto di visita paterno, nonché misure relative all'affidamento e al mantenimento.
Nello specifico ha chiesto disporsi: l'affidamento esclusivo del minore con Parte_1
collocazione presso di lei;
l'obbligo a carico del padre di contribuire al suo mantenimento nella misura di euro 600,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici I.S.T.A.T., oltre al concorso nella misura del 50% alle spese straordinarie nell'interesse dei minori, come da protocollo del Tribunale di
Foggia.
Dalla documentazione versata in atti deve evincersi il disinteresse di verso il giudizio, Controparte_1
atteso che, notiziato dalla ricorrente in merito alla pendenza del presente procedimento, dopo aver abbandonato la casa famigliare senza dare informazioni alla compagna circa il luogo del trasferimento, non ha inteso fornire un indirizzo al quale notificare il ricorso, preferendo rimanere contumace, a seguito della notifica ex art. 140 c.p.c. Invero, il detto disinteresse processuale corrobora la tesi della ricorrente circa l'indifferenza verso il figlio. Ha esposto infatti la che dopo la nascita del Parte_1
piccolo , alcuna assunzione di responsabilità genitoriale vi sarebbe stata da parte del Per_1
resistente, il quale non avrebbe modificato in alcun modo il proprio stile di vita, omettendo di provvedere in maniera adeguata ai bisogni della famiglia e in particolare a quelli primari del proprio figlio (alimenti, vestiario, pagamento delle utenze di casa), costringendo la madre a rivolgersi alla propria famiglia di origine per qualsiasi esigenza sia di natura economica che morale. Ha aggiunto inoltre la che il assumeva atteggiamenti verbalmente violenti e poco dopo la nascita Parte_1 CP_1 del bambino, improvvisamente lasciava l'abitazione comune sita in Torremaggiore alla via Piccinino n.
39 facendo perdere le proprie tracce, senza mai corrispondere nulla per il suo mantenimento, ad eccezione di qualche mensilità versata in occasione delle sporadiche visite per la somma di Euro
250,00. Ha infine rappresentato che il è soggetto instabile dal punto di vista Controparte_1
caratteriale perché propenso all'uso di sostanze alcoliche e pertanto inaffidabile sotto molteplici punti di vista ( es. guida di autoveicoli).
Orbene, quanto emerso convince della ricorrenza di adeguate ragioni per discostarsi dalla regola legale ex art. 337 ter c.c. dell'affidamento condiviso del figlio che, a causa del grave Per_1
disinteresse del padre, va affidato in via esclusiva alla madre, la quale altrimenti rischierebbe di vedere compromesso il funzionamento della macchina rappresentativa del minore.
pagina 2 di 4 La collocazione del minore va del pari disposta presso la madre con cui il piccolo già Per_1
convive. Quanto al diritto-dovere di visita paterno, risulta rispondente all'interesse alla bigenitorialità del minore che il padre possa esercitare il predetto diritto-dovere liberamente, previa semplice intesa con la madre. In mancanza di accordo tra le parti, potrà vederlo e tenerlo con sé: a) il mercoledì e il venerdì dalle ore 16.30 alle 20.00 rimanendo, fino al compimento del terzo anno di età del figlio nell'abitato di Torremaggiore;
b) nei fine settimana dalle ore 16.00 alle 20.00 del sabato e dalle ore
16.00 alle 20.00 della domenica, la prima e la terza settimana di ogni mese, rimanendo fino al compimento del terzo anno di età del bambino nell'abitato di Torremaggiore e riportandolo per il pernottamento a casa della madre;
c) data la tenera età del bambino durante le vacanze estive e le festività rimarranno invariati i criteri sopra descritti, specificando che nel periodo delle festività natalizie il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio, ad anni alterni, il 24 dicembre dalle ore 16.00 alle ore 21.30 o il 25 dicembre dalle ore 16.00 alle 21.30. Durante le festività pasquali, ad anni alterni, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio il giorno di Pasqua dalle ore 16.00 alle 21.30 o con gli stessi orari il Lunedì dell'Angelo. Durante i ponti primaverili, 2 giugno e altre festività nel corso dell'anno il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio, ad anni alterni, dalle ore 16.00 alle 21.30.
Relativamente al mantenimento del figlio, va ricordato che a norma dell'articolo 316 bis c.c. i genitori devono adempiere all'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Dispone altresì
l'articolo 337 ter c.c. che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio della proporzionalità, da determinarsi sulla base delle esigenze attuali del figlio, dei tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nel caso di specie il risulta svolgere attività di agente di commercio con un reddito mensile di € CP_1
3000,00, mentre la resistente, in passato commessa, ha dichiarato di essere attualmente disoccupata, attesa la tenerissima età del piccolo e la condizione di abbandono in cui madre e figlio Per_1
versano, tale da farne l'unico genitore che si occupa del figlio.
Sulla base dei detti elementi il Collegio ritiene congruo onerare il resistente del versamento alla della somma mensile di euro 500,00, con decorrenza dal giorno della domanda, oltre al Pt_2 concorso nella misura del 50% delle spese straordinarie nell'interesse del figlio come da protocollo del pagina 3 di 4 18.3.2016 intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, quivi da intendersi integralmente riportato e trascritto. AUU al 50%.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q. M.
Il Tribunale, pronunciando nella causa in epigrafe indicata, sentito il P.M., così provvede:
- affida il minore in via esclusiva alla madre con collocazione prevalente presso la Persona_1
stessa;
- il padre potrà vedere con sé il figlio minore secondo le modalità di cui alla parte motiva;
- pone a carico di l'obbligo di versare, a decorrere dalla domanda e successivamente Controparte_1
il giorno 28 di ogni mese, ad , a titolo di contribuzione al mantenimento del figlio Parte_1
, la somma di euro 5000,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al Per_1 concorso nella misura del 50% alle spese straordinarie nell'interesse del minore come da protocollo del
18.3.2016 intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e AUU al 50%;
- Condanna parte resistente a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in €
1.700,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
Si comunichi.
Così deciso in Foggia nella camera di consiglio del 22.04.2025
Il Presidente estensore
dott.ssa Mariangela M. Carbonelli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Presidente rel. dott.ssa Simona Iavazzo Giudice dott.ssa Maria Elena De Tura Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 2113/2024 avente ad oggetto la regolamentazione delle condizioni di affido e mantenimento di figlio naturale promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PENSATO Parte_1 C.F._1
ANNA LISA, elettivamente domiciliato in VIA COSTITUENTE 197 71017 TORREMAGGIORE presso il difensore avv. PENSATO ANNA LISA
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
La ricorrente ha concluso come da note scritte allegate al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Agendo con ricorso depositato in data 29.04.2024, ha convenuto in giudizio Parte_1
rappresentando di aver intrattenuto con il resistente una relazione sentimentale, senza Controparte_1
mai unirsi in matrimonio, da cui è nato in [...] in data [...] il figlio Persona_1
riconosciuto da entrambi i genitori e a tutela del quale la ricorrente chiede l'emissione di provvedimenti pagina 1 di 4 atti a stabilire tempi e modalità del diritto di visita paterno, nonché misure relative all'affidamento e al mantenimento.
Nello specifico ha chiesto disporsi: l'affidamento esclusivo del minore con Parte_1
collocazione presso di lei;
l'obbligo a carico del padre di contribuire al suo mantenimento nella misura di euro 600,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici I.S.T.A.T., oltre al concorso nella misura del 50% alle spese straordinarie nell'interesse dei minori, come da protocollo del Tribunale di
Foggia.
Dalla documentazione versata in atti deve evincersi il disinteresse di verso il giudizio, Controparte_1
atteso che, notiziato dalla ricorrente in merito alla pendenza del presente procedimento, dopo aver abbandonato la casa famigliare senza dare informazioni alla compagna circa il luogo del trasferimento, non ha inteso fornire un indirizzo al quale notificare il ricorso, preferendo rimanere contumace, a seguito della notifica ex art. 140 c.p.c. Invero, il detto disinteresse processuale corrobora la tesi della ricorrente circa l'indifferenza verso il figlio. Ha esposto infatti la che dopo la nascita del Parte_1
piccolo , alcuna assunzione di responsabilità genitoriale vi sarebbe stata da parte del Per_1
resistente, il quale non avrebbe modificato in alcun modo il proprio stile di vita, omettendo di provvedere in maniera adeguata ai bisogni della famiglia e in particolare a quelli primari del proprio figlio (alimenti, vestiario, pagamento delle utenze di casa), costringendo la madre a rivolgersi alla propria famiglia di origine per qualsiasi esigenza sia di natura economica che morale. Ha aggiunto inoltre la che il assumeva atteggiamenti verbalmente violenti e poco dopo la nascita Parte_1 CP_1 del bambino, improvvisamente lasciava l'abitazione comune sita in Torremaggiore alla via Piccinino n.
39 facendo perdere le proprie tracce, senza mai corrispondere nulla per il suo mantenimento, ad eccezione di qualche mensilità versata in occasione delle sporadiche visite per la somma di Euro
250,00. Ha infine rappresentato che il è soggetto instabile dal punto di vista Controparte_1
caratteriale perché propenso all'uso di sostanze alcoliche e pertanto inaffidabile sotto molteplici punti di vista ( es. guida di autoveicoli).
Orbene, quanto emerso convince della ricorrenza di adeguate ragioni per discostarsi dalla regola legale ex art. 337 ter c.c. dell'affidamento condiviso del figlio che, a causa del grave Per_1
disinteresse del padre, va affidato in via esclusiva alla madre, la quale altrimenti rischierebbe di vedere compromesso il funzionamento della macchina rappresentativa del minore.
pagina 2 di 4 La collocazione del minore va del pari disposta presso la madre con cui il piccolo già Per_1
convive. Quanto al diritto-dovere di visita paterno, risulta rispondente all'interesse alla bigenitorialità del minore che il padre possa esercitare il predetto diritto-dovere liberamente, previa semplice intesa con la madre. In mancanza di accordo tra le parti, potrà vederlo e tenerlo con sé: a) il mercoledì e il venerdì dalle ore 16.30 alle 20.00 rimanendo, fino al compimento del terzo anno di età del figlio nell'abitato di Torremaggiore;
b) nei fine settimana dalle ore 16.00 alle 20.00 del sabato e dalle ore
16.00 alle 20.00 della domenica, la prima e la terza settimana di ogni mese, rimanendo fino al compimento del terzo anno di età del bambino nell'abitato di Torremaggiore e riportandolo per il pernottamento a casa della madre;
c) data la tenera età del bambino durante le vacanze estive e le festività rimarranno invariati i criteri sopra descritti, specificando che nel periodo delle festività natalizie il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio, ad anni alterni, il 24 dicembre dalle ore 16.00 alle ore 21.30 o il 25 dicembre dalle ore 16.00 alle 21.30. Durante le festività pasquali, ad anni alterni, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio il giorno di Pasqua dalle ore 16.00 alle 21.30 o con gli stessi orari il Lunedì dell'Angelo. Durante i ponti primaverili, 2 giugno e altre festività nel corso dell'anno il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio, ad anni alterni, dalle ore 16.00 alle 21.30.
Relativamente al mantenimento del figlio, va ricordato che a norma dell'articolo 316 bis c.c. i genitori devono adempiere all'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Dispone altresì
l'articolo 337 ter c.c. che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio della proporzionalità, da determinarsi sulla base delle esigenze attuali del figlio, dei tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nel caso di specie il risulta svolgere attività di agente di commercio con un reddito mensile di € CP_1
3000,00, mentre la resistente, in passato commessa, ha dichiarato di essere attualmente disoccupata, attesa la tenerissima età del piccolo e la condizione di abbandono in cui madre e figlio Per_1
versano, tale da farne l'unico genitore che si occupa del figlio.
Sulla base dei detti elementi il Collegio ritiene congruo onerare il resistente del versamento alla della somma mensile di euro 500,00, con decorrenza dal giorno della domanda, oltre al Pt_2 concorso nella misura del 50% delle spese straordinarie nell'interesse del figlio come da protocollo del pagina 3 di 4 18.3.2016 intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, quivi da intendersi integralmente riportato e trascritto. AUU al 50%.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q. M.
Il Tribunale, pronunciando nella causa in epigrafe indicata, sentito il P.M., così provvede:
- affida il minore in via esclusiva alla madre con collocazione prevalente presso la Persona_1
stessa;
- il padre potrà vedere con sé il figlio minore secondo le modalità di cui alla parte motiva;
- pone a carico di l'obbligo di versare, a decorrere dalla domanda e successivamente Controparte_1
il giorno 28 di ogni mese, ad , a titolo di contribuzione al mantenimento del figlio Parte_1
, la somma di euro 5000,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al Per_1 concorso nella misura del 50% alle spese straordinarie nell'interesse del minore come da protocollo del
18.3.2016 intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e AUU al 50%;
- Condanna parte resistente a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in €
1.700,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
Si comunichi.
Così deciso in Foggia nella camera di consiglio del 22.04.2025
Il Presidente estensore
dott.ssa Mariangela M. Carbonelli
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