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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 24/11/2025, n. 598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 598 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N.2855/2025 V.g.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. 2855/2025 promossa da:
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
UC LE
e
IC NT (c.f. ) rappresentato e difeso C.F._2 dall'Avv. CASTALDI ANTONIO
Comunicati gli atti al PM sede che ha espresso parere favorevole
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso
FATTO
Con ricorso depositato in data 04/09/2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Livorno (LI) il 19/09/1992 e che dalla loro unione sono nati i figli (nato a [...] il [...]) e (nato a [...] Per_1 Per_2 il 15/05/2002), entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Rassegnavano conclusioni congiunte, richiedendo anche (cfr. ricorso) che la cessione e/o i trasferimenti, come elementi funzionali e indispensabili alla risoluzione della crisi coniugale, vengano dichiarati esenti da ogni tassa e imposta di bollo, registro, ipotecaria e catastale ex art. 19 L 06/03/1987, n. 74 e successive modifiche. La esenzione, applicabile anche ai procedimenti di separazione (Corte Costituzionale sentenza 154 del 10/05/99) è stata confermata dall' Controparte_1
(circolare n. 2E del 21 febbraio 2014) anche dopo il primo gennaio 2014, quando è entrata in vigore la riforma delle imposte di registro, che ha disposto l'abrogazione di gran parte delle agevolazioni ed esenzioni fiscali precedentemente previste dalla legge (art. 10 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, come modificato dall'art. 26 del d.l. 12 settembre 2013, n. 104, e dall'art. 1, commi 608 e 609, della legge 27 dicembre 2013, n. 147- Suprema Corte Corte Cassazione Sentenze nn. 3110 del 17/02/2016 e 2111 del 03/02/2016- Corte Costituzionale- sentenza 11 giugno 2003, n. 202). Con provvedimento in data 08/09/2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 20/11/2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 20/11/2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova e indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra e IC Parte_1
NT, ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Livorno (LI) di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Livorno (LI) il 19/09/1992 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 406 P.2 Serie A anno 1992. DISPONE CHE:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) La casa familiare sita a Livorno, Via Emilio Zola, 50, di proprietà di entrambi i coniugi in parti uguali e con mutuo cointestato, rimarrà abitata dalla sig.ra per Pt_1 il periodo di anni 3 dal deposito del ricorso;
scaduti i 3 anni la casa sarà venduta con divisione al 50% del ricavato;
il sig. TE continuerà a pagare per intero i ratei di mutuo per il periodo di due anni dal deposito del ricorso, restando inteso che decorsi tali 2 anni, ciascun coniuge rimetterà il 50% cadauno della predetta rata di mutuo mensile sino alla vendita del bene. L'utilizzazione del garage di pertinenza dell'immobile rimarrà condivisa tra i coniugi;
3) Il sig. TE verserà a titolo di assegno di separazione alla sig.ra l'importo di Pt_1 euro 1.000 mensili, a decorrere dal momento del deposito del ricorso, somma che sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat (prima rivalutazione ad un anno dal deposito del ricorso); le spese straordinarie della sig.ra dovranno essere Pt_1 preventivamente autorizzate e concordate con il sig. TE e rimarranno a carico di entrambe le parti nella misura del 50% cadauno.
4) Il sig. TE sosterrà integralmente le spese:
- di condominio ordinario della casa familiare, mentre le spese straordinarie afferenti il bene rimarranno a carico delle parti nella misura del 50% cadauno;
- di assicurazione e bollo auto Polo targata GR375JM utilizzata dalla sig.ra Pt_1
- le utenze del bene immobile, ma con il limite mensile di euro 100 e/o euro 1200 annuali;
Quanto precede per il periodo di anni 2 dal deposito del ricorso. 5) L'auto modello Polo, targata GR375JM intestata e di proprietà del sig. TE rimarrà nella disponibilità della sig.ra sino all'ottobre 2026; sino a tale data il Pt_1 sig. TE continuerà a versare la rata del finanziamento acceso per l'acquisto del veicolo pari ad euro 276 mensili. Le parti concordano che ad ottobre 2026:
• la sig.ra possa valutare se sostenere il pagamento della maxi rata finale Pt_1 dell'auto previo passaggio di proprietà da parte del marito in suo favore;
• in alternativa, a richiesta della il TE possa vendere l'auto mettendo a Pt_1 disposizione della moglie il ricavato, al netto delle spese, affinché quest'ultima provveda ad acquistare per sé un'auto più piccola. 6) Facendo parte la sig.ra dell'impresa familiare del marito, la stessa si impegna Pt_1 ad uscirne entro la data del 31/12/25 rinunciando, già sin d'ora, a ciascuno e tutti i diritti di cui all'art. 230 bis cc ritenendosi integralmente soddisfatta al riguardo e dando atto di non aver mai svolto attività di lavoro subordinato in favore della predetta impresa e/o del marito;
con l'impegno oggi assunto e/o con l'uscita dalla anzidetta impresa familiare, la sig.ra dichiara sin d'ora di niente avere a Pt_1 pretendere a qualsiasi ragione o titolo nei confronti del sig. TE;
quest'ultimo provvederà, tuttavia, al versamento dei contributi della moglie di agosto e novembre 2025. 7) Con la sottoscrizione del presente accordo i sig.ri TE e dichiarano di non Pt_1 avere altro a pretendere l'uno nei confronti dell'altro.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 21/11/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Giulio Scaramuzzino dott.ssa Azzurra Fodra
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. 2855/2025 promossa da:
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
UC LE
e
IC NT (c.f. ) rappresentato e difeso C.F._2 dall'Avv. CASTALDI ANTONIO
Comunicati gli atti al PM sede che ha espresso parere favorevole
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso
FATTO
Con ricorso depositato in data 04/09/2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Livorno (LI) il 19/09/1992 e che dalla loro unione sono nati i figli (nato a [...] il [...]) e (nato a [...] Per_1 Per_2 il 15/05/2002), entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Rassegnavano conclusioni congiunte, richiedendo anche (cfr. ricorso) che la cessione e/o i trasferimenti, come elementi funzionali e indispensabili alla risoluzione della crisi coniugale, vengano dichiarati esenti da ogni tassa e imposta di bollo, registro, ipotecaria e catastale ex art. 19 L 06/03/1987, n. 74 e successive modifiche. La esenzione, applicabile anche ai procedimenti di separazione (Corte Costituzionale sentenza 154 del 10/05/99) è stata confermata dall' Controparte_1
(circolare n. 2E del 21 febbraio 2014) anche dopo il primo gennaio 2014, quando è entrata in vigore la riforma delle imposte di registro, che ha disposto l'abrogazione di gran parte delle agevolazioni ed esenzioni fiscali precedentemente previste dalla legge (art. 10 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, come modificato dall'art. 26 del d.l. 12 settembre 2013, n. 104, e dall'art. 1, commi 608 e 609, della legge 27 dicembre 2013, n. 147- Suprema Corte Corte Cassazione Sentenze nn. 3110 del 17/02/2016 e 2111 del 03/02/2016- Corte Costituzionale- sentenza 11 giugno 2003, n. 202). Con provvedimento in data 08/09/2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 20/11/2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 20/11/2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova e indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra e IC Parte_1
NT, ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Livorno (LI) di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Livorno (LI) il 19/09/1992 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 406 P.2 Serie A anno 1992. DISPONE CHE:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) La casa familiare sita a Livorno, Via Emilio Zola, 50, di proprietà di entrambi i coniugi in parti uguali e con mutuo cointestato, rimarrà abitata dalla sig.ra per Pt_1 il periodo di anni 3 dal deposito del ricorso;
scaduti i 3 anni la casa sarà venduta con divisione al 50% del ricavato;
il sig. TE continuerà a pagare per intero i ratei di mutuo per il periodo di due anni dal deposito del ricorso, restando inteso che decorsi tali 2 anni, ciascun coniuge rimetterà il 50% cadauno della predetta rata di mutuo mensile sino alla vendita del bene. L'utilizzazione del garage di pertinenza dell'immobile rimarrà condivisa tra i coniugi;
3) Il sig. TE verserà a titolo di assegno di separazione alla sig.ra l'importo di Pt_1 euro 1.000 mensili, a decorrere dal momento del deposito del ricorso, somma che sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat (prima rivalutazione ad un anno dal deposito del ricorso); le spese straordinarie della sig.ra dovranno essere Pt_1 preventivamente autorizzate e concordate con il sig. TE e rimarranno a carico di entrambe le parti nella misura del 50% cadauno.
4) Il sig. TE sosterrà integralmente le spese:
- di condominio ordinario della casa familiare, mentre le spese straordinarie afferenti il bene rimarranno a carico delle parti nella misura del 50% cadauno;
- di assicurazione e bollo auto Polo targata GR375JM utilizzata dalla sig.ra Pt_1
- le utenze del bene immobile, ma con il limite mensile di euro 100 e/o euro 1200 annuali;
Quanto precede per il periodo di anni 2 dal deposito del ricorso. 5) L'auto modello Polo, targata GR375JM intestata e di proprietà del sig. TE rimarrà nella disponibilità della sig.ra sino all'ottobre 2026; sino a tale data il Pt_1 sig. TE continuerà a versare la rata del finanziamento acceso per l'acquisto del veicolo pari ad euro 276 mensili. Le parti concordano che ad ottobre 2026:
• la sig.ra possa valutare se sostenere il pagamento della maxi rata finale Pt_1 dell'auto previo passaggio di proprietà da parte del marito in suo favore;
• in alternativa, a richiesta della il TE possa vendere l'auto mettendo a Pt_1 disposizione della moglie il ricavato, al netto delle spese, affinché quest'ultima provveda ad acquistare per sé un'auto più piccola. 6) Facendo parte la sig.ra dell'impresa familiare del marito, la stessa si impegna Pt_1 ad uscirne entro la data del 31/12/25 rinunciando, già sin d'ora, a ciascuno e tutti i diritti di cui all'art. 230 bis cc ritenendosi integralmente soddisfatta al riguardo e dando atto di non aver mai svolto attività di lavoro subordinato in favore della predetta impresa e/o del marito;
con l'impegno oggi assunto e/o con l'uscita dalla anzidetta impresa familiare, la sig.ra dichiara sin d'ora di niente avere a Pt_1 pretendere a qualsiasi ragione o titolo nei confronti del sig. TE;
quest'ultimo provvederà, tuttavia, al versamento dei contributi della moglie di agosto e novembre 2025. 7) Con la sottoscrizione del presente accordo i sig.ri TE e dichiarano di non Pt_1 avere altro a pretendere l'uno nei confronti dell'altro.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 21/11/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Giulio Scaramuzzino dott.ssa Azzurra Fodra