Ordinanza collegiale 16 marzo 2026
Sentenza 16 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza 16/04/2026, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00460/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01505/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1505 del 2025, proposto da
SA EN, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Rosario Bongarzone e Paolo Zinzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
per l'esecuzione
del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale della Spezia, Sezione Lavoro, 18.12.2023, n. 387.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 il dott. GE LI e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe EN SA agisce per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale della Spezia, Sezione Lavoro, 18.12.2023, n. 387, che ha accertato il diritto a percepire la retribuzione professionale docenti per l’attività di docente supplente prestata nell’a.s. 2020/21, condannando il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad erogarle, a titolo di differenze retributive, la somma lorda di € 688,83, oltre ad interessi legali o rivalutazione, se maggiore, dalla scadenza.
Si è costituito in giudizio per resistere al ricorso il Ministero dell’istruzione e del merito, rappresentando di avere già provveduto, con la mensilità di maggio 2024, a corrispondere quanto dovuto, giusta decreto dirigenziale 5.3.2024 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria.
In vista della camera di consiglio del 15 aprile 2026, nella quale il ricorso è passato in decisione, la ricorrente ha rinunciato al ricorso, dichiarando che il pagamento è stato in effetti eseguito, sicché non resta che dichiarare l’estinzione del giudizio.
In considerazione del fatto che il pagamento è intervenuto in data di gran lunga anteriore (maggio 2024) allo stesso rilascio della procura ad agire in ottemperanza, le spese debbono seguire il principio della soccombenza virtuale, e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara l’estinzione del giudizio.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 500,00 (cinquecento).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
UC BE, Presidente
GE LI, Consigliere, Estensore
LI TI, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GE LI | UC BE |
IL SEGRETARIO