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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/02/2025, n. 974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 974 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3243/2023
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3243/2023
tra
C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
C.F. ), Parte_2 C.F._1
(C.F. , Parte_3 C.F._2
(C.F. ), Parte_4 C.F._3
tutti con il patrocinio dell'avv. SQUADRITO GIORGIA
ATTORI
e
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. GUGLIOTTA GRAZIA P.IVA_2
CONVENUTO
Oggi 10 febbraio 2025 alle ore 10.00 innanzi al GI dott. Vera Marletta, sono comparsi:
Per e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
l'avv. SQUADRITO GIORGIA
[...]
Per l'avv. Controparte_1
GUGLIOTTA GRAZIA , oggi sostituito dall'avv. SAMBATARO IVAN
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da atti e difese e chiedono che la causa venga decisa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE
dott. Vera Marletta
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vera Marletta, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3243/2023 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
, (C.F. ), Parte_2 C.F._1
, (C.F. ), Parte_3 C.F._2
, (C.F. ), Parte_4 C.F._3
tutti domiciliati in VIA G. CARNAZZA 35/b CATANIA;
rappresentati e difesi dall'avv.
SQUADRITO GIORGIA giusta procura in atti.
ATTORI
contro
(C.F. Controparte_1
), domiciliato in VIA ALBERTO MARIO, 81 CATANIA;
rappresentato e difeso P.IVA_2
dall'avv. GUGLIOTTA GRAZIA giusta procura in atti.
pagina 2 di 9 CONVENUTO
Decisa ex art. 281 sexies cpc all'udienza del 10 febbraio 2025 sulle conclusioni precisate come in atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato a mezzo pec in data 27.02.2023, in Parte_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, nonché , e Parte_3 Parte_4
, in qualità di fideiussori della società debitrice principale, convenivano in giudizio, Parte_5
avanti il Tribunale di Catania, (già Controparte_2 [...]
per sentire dichiarata la nullità e/o pronunciata Controparte_3
l'annullabilità del decreto ingiuntivo R.G. 16936/2022 n. 224/2023 del 12.01.2023, con il quale veniva loro ingiunto di pagare in solido la complessiva somma di € 90.574,59, oltre interessi convenzionali e moratori fino al soddisfo e le spese del procedimento di ingiunzione, a titolo di saldo debitore derivante dal mancato pagamento delle rimanenti rate del mutuo chirografario n. 8680 stipulato dalla detta società con la in data 12.02.2018, sul quale venivano rilasciate fideiussioni specifiche per CP_3
l'intero importo mutuato da parte dei suindicati fideiussori.
A sostegno della propria opposizione, gli opponenti eccepivano l'insussistenza delle condizioni di ammissibilità del decreto ingiuntivo de quo e la mancata prova del credito in capo alla Banca opposta, in particolare sotto il profilo della mancata prova dell'erogazione del predetto mutuo in favore della debitrice principale sul conto corrente intestato alla stessa.
Eccepivano, inoltre, l'inidoneità degli estratti ex art. 50 T.U.B. a fondare la pretesa creditoria in assenza del prospetto delle rate insolute relativo al finanziamento in oggetto e il piano di ammortamento aggiornato, anche per violazione dell'art. 117 T.U.B.
Eccepivano, poi, l'indeterminatezza del quantum ingiunto sotto il profilo della mancata indicazione delle modalità di rimborso del finanziamento stesso e dei tassi applicabili.
I fideiussori opponenti eccepivano, da ultimo, la nullità delle fideiussioni specifiche rilasciate, perché in violazione dell'art. 2, legge n. 287/1990, in quanto riproducenti pedissequamente lo schema-tipo predisposto dall'ABI, oggetto di censura da parte del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005.
Pertanto, concludevano chiedendo al Tribunale adito di “a) accertare e dichiarare la nullità dei contratti di fideiussione sottoscritti dagli opponenti per i motivi di cui in narrativa;
b) accertare e dichiarare l'inadempimento probatorio in capo all'opposta nonché la violazione degli artt. 117 T.U.B.
pagina 3 di 9 e 1346 c.c. in relazione al contratto di mutuo n. 8680 e conseguentemente ritenere e dichiarare non dovute le somme addebitate a titolo di interessi e spese per effetto della dedotta nullità; c) conseguentemente accertare e dichiarare che il credito vantato dall'opposta non ammonta a quanto indicato nell'opposto decreto ingiuntivo, e con qualsiasi formula revocare e/o annullare e/o riformare
l'opposto decreto ingiuntivo per tutti i motivi dedotti in narrativa;
d) determinare a mezzo C.T.U. tecnico-bancaria che sin d'ora si chiede, l'eventuale saldo debitorio e l'ammontare complessivo degli interessi e dei costi addebitati illegittimamente. Con vittoria di spese e compensi”.
In data 20.06.2023 si costituiva in giudizio Controparte_2
chiedendo il rigetto della presente opposizione e contestuale conferma del decreto ingiuntivo, nonché la concessione della provvisoria esecutività dello stesso.
Con ordinanza del 19.07.2023 questo Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del D.I. e assegnava contestualmente alla società opposta termine di 15 giorni per l'avvio del procedimento di mediazione obbligatoria tra le parti, conclusosi con esito negativo, come da verbale del 10.10.2023.
All'udienza del 10.01.2024 questo Giudice assegnava alle parti i termini per il deposito di memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., rinviando per i provvedimenti conseguenti all'udienza del 10.06.2024.
Con ordinanza dell'8.07.2024, rigettata la richiesta di CTU tecnico-contabile e di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. formulate da parte opponente, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10.2.2025, disponendo la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
Indi all'udienza del 10.02.2025, sulle conclusioni precisate come in atti, la causa veniva decisa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
L'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni che seguono.
Quanto all'eccezione relativa alla nullità del D.I. opposto per l'assenza dei presupposti di legge per la relativa concessione, essa è da ritenersi infondata.
Il credito portato dal decreto ingiuntivo opposto, infatti, risulta essere certo, liquido ed esigibile.
Invero il ha provveduto a depositare, già in fase monitoria, i seguenti documenti: 1) CP_3
Contratto di mutuo chirografario del 12.2.2018, con documento di sintesi e piano di ammortamento
(cfr. all. 1 fasc. monitorio); 2) n. 3 Fideiussioni specifiche (cfr. all. 2 fasc. monitorio); 3) Fideiussione a garanzia di operazione di credito rilasciata dalla in data Controparte_4
12.2.2018 (cfr. all. 3 fasc. monitorio); 4) Lettera racc. del 9.9.2022 (cfr. all. 4 fasc. monitorio); 5)
Lettera dell'11.10.2022 di comunicazione di passaggio a sofferenza (cfr. all. 5 fasc. monitorio); 6)
Certificazione ex art. 50 T.U.B. alla data del 18.10.2022 (cfr. all. 6 fasc. monitorio).
E' noto, del resto, che la prova del credito derivante da un contratto di mutuo è assolta dalla con CP_3 la produzione del contratto e la deduzione dell'inadempimento, mentre l'opponente non può limitarsi pagina 4 di 9 ad una contestazione generica del debito, incombendogli invece l'onere di contestazione specifica e di prova dei singoli pagamenti estintivi, con produzione di un conteggio alternativo (cfr. Tribunale Roma, sent. 21 luglio 2022).
Va poi tenuto fermo il principio per cui spetta al debitore (e non al creditore) fornire la prova dell'esatto adempimento della propria obbligazione: “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass., SS. UU., 30-10-2001, n. 13533. Nello stesso senso:
Cass., 11-04-2013, n. 8901; Trib. Messina, 06-02-2014, n. 271; Trib. Messina, n. 952/2014; Trib.
Perugia, n. 879/2017; Trib. Agrigento, 23-02-2015, n. 352; Trib. Milano, 20-01-2017, n. 739; Trib.
Palermo, Sez. III, 06.06.2018, n. 2755; e Trib. Napoli, 16-11-2018., n. 9964).
Inoltre, quanto alla mancata prova dell'erogazione del mutuo in favore della debitrice principale, la
Banca opposta ha provveduto a depositare, in sede di giudizio di opposizione, copia dell'estratto conto n. 00000009654 (all. 1 prod. parte opposta), dal quale si evince l'accredito della somma di €
150.000,00 del 12.02.2018 in relazione al mutuo chirografario stipulato in pari data dalla società
Parte_1
Quanto, poi, all'eccezione di nullità delle fideiussioni prestate in data 12.02.2018 – eccezione limitata, beninteso, al profilo dei tre fideiussori opponenti e non anche alla posizione della società debitrice principale –, si osserva quanto segue.
I fideiussori opponenti hanno lamentato che il contratto di fideiussione di cui trattasi è viziato da nullità per violazione della L. n. 287/1990 poiché riproducente le clausole dello “schema contrattuale ABI” oggetto di censura da parte dell'Autorità Garante con provv. n. 55 del 2005.
Pertanto, chiedono di accertare e dichiarare la nullità parziale della fideiussione rilasciata, ai sensi dell'art. 1419 c.c.
In ordine a tale profilo sono intervenute le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 41994 del
30 dicembre 2021, con la quale è stata esclusa qualunque ipotesi di nullità totale del contratto ed è stato affermato il principio per il quale solo le clausole coincidenti con il contratto tipo sono nulle (nullità parziale), restando viceversa valido il contratto di fideiussione.
Parte opponente si limita unicamente a richiamare l'orientamento giurisprudenziale della Suprema
Corte, senza fornire alcuna prova sia della condotta anti-concorrenziale perpetrata dalla sia del CP_3
danno subito a seguito della stessa.
pagina 5 di 9 In proposito la stessa S.C. ha avuto modo di esporre come “il carattere uniforme dell'applicazione della clausola contestata è certamente elemento costitutivo della pretesa attorea, essendo la sua necessità pacificamente prevista nel provvedimento della Banca d'Italia su cui l'attore fonda, in buona sostanza, la sua pretesa. In quanto elemento costitutivo del diritto vantato, dunque, esso doveva essere provato dall'attore, secondo la regola generale di cui all'art. 2967 cod. civ.. Né il ricorrente può utilmente invocare, a sostegno della propria tesi, la giurisprudenza di questa Corte, giustificata anche con il criterio della vicinanza della prova, in materia di presunzione del danno per il consumatore a seguito dell'accertamento dell'intesa anticoncorrenziale in sede amministrativa (cfr., ad es., Cass.
11904/2014, 7039/2012). Nel caso che ci occupa, infatti, è appunto contestata la sussistenza dell'intesa anti-concorrenziale avuto riguardo alla presenza di un suo elemento essenziale (il carattere uniforme di cui si è detto), che il provvedimento della Banca d'Italia non ha accertato, ma ha indicato in termini soltanto ipotetici” (Cass., Sez. I Civ., 28 novembre 2018, ordinanza n. 30818). Per cui “compete all'attore che deduca un'intesa restrittiva provare il carattere uniforme della clausola che si assume essere oggetto dell'intesa stessa” (cfr. Cass. 22 maggio 2019 n. 13846).
Diversamente da quanto affermato da questo Giudice con ordinanza del 19.07.2023, la Cassazione ha di recente esteso anche alle fideiussioni specifiche, ovvero quelle rilasciate dalla Banca in relazione alla singola e specifica operazione, i principi delle Sezioni Unite n. 41994/2021 in tema di nullità dei contratti fideiussori c.d. omnibus, a valle di intese dichiarate nulle dall'Autorità Garante della concorrenza, in quanto conformi al modello ABI ritenuto anticoncorrenziale (cfr. Cass., Sez. III, sent.
21 ottobre 2024, n. 27243).
Aderendo a una consolidata giurisprudenza di merito, le Sezioni Unite, nell'affermare l'illiceità delle clausole di cui allo schema ABI, non avrebbe distinto tra fideiussioni omnibus e fideiussioni specifiche: conseguentemente, il principio affermato, e quindi la nullità delle clausole sanzionate da Banca d'Italia, riguarderebbe anche le fideiussioni specifiche, e non sarebbe, quindi, limitato a quelle omnibus.
Tuttavia, parte opponente è, in ogni caso, onerata (per quanto siffatto onere sia comunque da contemperare con l'asimmetria informativa intercorrente tra soggetto che subisce l'illecito e l'autore dello stesso) dall'allegazione degli elementi costitutivi della fattispecie ritenuta lesiva della disciplina anticoncorrenziale, tra cui bisogna annoverare la perdurante esistenza, all'epoca della sottoscrizione dei contratti attenzionati, dell'intesa antitrust e della sua illiceità.
Parte opponente avrebbe dovuto allegare il suindicato provvedimento della Banca d'Italia, che non rientra nel generale principio iura novit curia ex art. 113 c.p.c. (v. Trib. Catania, sez. IV, sent.
26.03.2020).
pagina 6 di 9 Allegazione che nel caso di specie non è avvenuta: ne consegue che tale eccezione non potrà che dirsi inammissibile.
Si ritiene, da ultimo, infondata l'eccezione sollevata dalle difese degli opponenti circa l'asserita nullità parziale delle fideiussioni rilasciate con riguardo alla contestuale garanzia prestata dal Fondo
Mediocredito Centrale, atteso che il fondo MCC su cui viene garantito il finanziamento de quo non risulta comunque cumulabile con le dette fideiussioni, atteso che non trattasi di garanzia bancaria, né la
Banca risulta essere il datore della detta garanzia (cfr. Tribunale Verona, ord. 19.11.2022).
Quanto, infine, alla dedotta illegittimità del quantum ingiunto sotto il profilo della mancata indicazione delle modalità di rimborso del finanziamento stesso e dei tassi applicabili, si osserva quanto segue.
Parte opponente ha soffermato le proprie difese sull'asserita mancanza di un piano di ammortamento quale elemento essenziale del contratto e sulla relativa indeterminatezza del credito e del tasso di interesse.
Orbene, tale circostanza non risulta essere attinente alla fattispecie in parola, in quanto il contratto sottoscritto dalla società debitrice prevedeva il tasso (3,5 Euribor) l'indicazione del tasso di mora ed era indicato il regime di ammortamento (alla “francese”) con allegato relativo piano di ammortamento, come sopra indicato.
In tale quadro, ciò che rileva, inoltre, è che il mutuatario - con la consegna e sottoscrizione del “piano di ammortamento” – è stato in grado di valutare l'ammontare degli interessi da pagare.
Come evidenziato dalla giurisprudenza maggioritaria e più di recente dalla Corte di Cassazione, il metodo di ammortamento c.d. alla francese - in cui, come è noto, la quota capitale aumenta progressivamente mentre la quota interessi decresce - non determina alcuna illegittima capitalizzazione degli interessi corrispettivi, poiché la quota di interessi di ogni rata viene calcolata sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, senza che gli interessi passivi già predisposti costituiscano base di calcolo nella rata successiva (nel qual caso si avrebbe un interesse composto) (cfr., di recente, Cass. civ., Sez. Unite, 29 maggio 2024, n. 15130).
In altri termini, l'interesse applicato è un interesse semplice in quanto la quota di ogni singola rata è calcolata solo sulla quota di capitale residuo e non anche sulla stessa aumentata della quota interessi.
Stando così le cose, è evidente che siffatto sistema di calcolo non genera alcun effetto anatocistico (di produzione di interessi sugli interessi maturati), perché gli interessi corrispettivi sono calcolati unicamente sulla quota di capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento delle rate.
In sintesi, l'anatocismo concettualmente non è configurabile in riferimento ad un mutuo con ammortamento alla francese, per la inesistenza di un interesse giuridicamente definibile come pagina 7 di 9 “scaduto” sul quale calcolare l'interesse composto, e tale fenomeno può sussistere (e si avrebbe
“interesse composto”) soltanto se gli interessi maturati sul debito in un dato periodo si aggiungessero al capitale.
Quanto alla prova delle predette asserite illegittimità, parte opponente si è limitata infatti a richiedere l'espletamento di apposita CTU tecnico-contabile al fine di dimostrare l'illegittima applicazione delle predette condizioni economiche previste in contratto. Tuttavia, la parte che deduce l'applicazione di tassi di interesse anatocistici e/o superiori a quelli previsti dalla legge, ha l'onere di dimostrare l'avvenuto superamento dello specifico tasso soglia rilevante.
La contestazione in tal senso non può essere generica, e, in mancanza non può essere ammessa alcuna consulenza tecnica atteso che la stessa non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume violato. La CTU, difatti, non è un mezzo di prova, ma un mezzo di valutazione delle prove già acquisite al processo, non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume.
Difatti, la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze.
Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati ex art. 2697 c.c. (cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. 6 - 1, Ord. n. 30218 del 15/12/2017; Cass., n. 29100/2020; Trib. Catania n. 1023/2020).
Motivo per cui veniva rigettata da questo Giudice con ordinanza dell'8.07.2024.
Ne segue che, esauriti tutti i motivi di opposizione, per le ragioni supra esposte e alla luce delle doglianze mosse dall'opponente e rivelatesi infondate, l'opposizione dovrà essere rigettata e il decreto ingiuntivo andrà confermato.
Di qui il rigetto della spiegata opposizione, seguendo le spese di lite la soccombenza da liquidarsi, nella misura di cui al dispositivo secondo i parametri del D.M. n. 147/2022, tenendo conto della fase decisionale abbreviata nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott.ssa Vera Marletta, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3243/2023 R.G., ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 8 di 9 - RIGETTA l'opposizione avanzata da nonché da , e Parte_1 Parte_3 Parte_4
, e, per l'effetto, CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 224/2023 del 12.01.2023, Parte_5
dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- CONDANNA parte opponente, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta, che liquida in complessivi € 4.000,00, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge
.Letta in udienza in Catania, il 10 febbraio 2025
IL GIUDICE dott.ssa Vera Marletta
pagina 9 di 9
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3243/2023
tra
C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
C.F. ), Parte_2 C.F._1
(C.F. , Parte_3 C.F._2
(C.F. ), Parte_4 C.F._3
tutti con il patrocinio dell'avv. SQUADRITO GIORGIA
ATTORI
e
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. GUGLIOTTA GRAZIA P.IVA_2
CONVENUTO
Oggi 10 febbraio 2025 alle ore 10.00 innanzi al GI dott. Vera Marletta, sono comparsi:
Per e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
l'avv. SQUADRITO GIORGIA
[...]
Per l'avv. Controparte_1
GUGLIOTTA GRAZIA , oggi sostituito dall'avv. SAMBATARO IVAN
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da atti e difese e chiedono che la causa venga decisa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE
dott. Vera Marletta
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vera Marletta, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3243/2023 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
, (C.F. ), Parte_2 C.F._1
, (C.F. ), Parte_3 C.F._2
, (C.F. ), Parte_4 C.F._3
tutti domiciliati in VIA G. CARNAZZA 35/b CATANIA;
rappresentati e difesi dall'avv.
SQUADRITO GIORGIA giusta procura in atti.
ATTORI
contro
(C.F. Controparte_1
), domiciliato in VIA ALBERTO MARIO, 81 CATANIA;
rappresentato e difeso P.IVA_2
dall'avv. GUGLIOTTA GRAZIA giusta procura in atti.
pagina 2 di 9 CONVENUTO
Decisa ex art. 281 sexies cpc all'udienza del 10 febbraio 2025 sulle conclusioni precisate come in atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato a mezzo pec in data 27.02.2023, in Parte_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, nonché , e Parte_3 Parte_4
, in qualità di fideiussori della società debitrice principale, convenivano in giudizio, Parte_5
avanti il Tribunale di Catania, (già Controparte_2 [...]
per sentire dichiarata la nullità e/o pronunciata Controparte_3
l'annullabilità del decreto ingiuntivo R.G. 16936/2022 n. 224/2023 del 12.01.2023, con il quale veniva loro ingiunto di pagare in solido la complessiva somma di € 90.574,59, oltre interessi convenzionali e moratori fino al soddisfo e le spese del procedimento di ingiunzione, a titolo di saldo debitore derivante dal mancato pagamento delle rimanenti rate del mutuo chirografario n. 8680 stipulato dalla detta società con la in data 12.02.2018, sul quale venivano rilasciate fideiussioni specifiche per CP_3
l'intero importo mutuato da parte dei suindicati fideiussori.
A sostegno della propria opposizione, gli opponenti eccepivano l'insussistenza delle condizioni di ammissibilità del decreto ingiuntivo de quo e la mancata prova del credito in capo alla Banca opposta, in particolare sotto il profilo della mancata prova dell'erogazione del predetto mutuo in favore della debitrice principale sul conto corrente intestato alla stessa.
Eccepivano, inoltre, l'inidoneità degli estratti ex art. 50 T.U.B. a fondare la pretesa creditoria in assenza del prospetto delle rate insolute relativo al finanziamento in oggetto e il piano di ammortamento aggiornato, anche per violazione dell'art. 117 T.U.B.
Eccepivano, poi, l'indeterminatezza del quantum ingiunto sotto il profilo della mancata indicazione delle modalità di rimborso del finanziamento stesso e dei tassi applicabili.
I fideiussori opponenti eccepivano, da ultimo, la nullità delle fideiussioni specifiche rilasciate, perché in violazione dell'art. 2, legge n. 287/1990, in quanto riproducenti pedissequamente lo schema-tipo predisposto dall'ABI, oggetto di censura da parte del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005.
Pertanto, concludevano chiedendo al Tribunale adito di “a) accertare e dichiarare la nullità dei contratti di fideiussione sottoscritti dagli opponenti per i motivi di cui in narrativa;
b) accertare e dichiarare l'inadempimento probatorio in capo all'opposta nonché la violazione degli artt. 117 T.U.B.
pagina 3 di 9 e 1346 c.c. in relazione al contratto di mutuo n. 8680 e conseguentemente ritenere e dichiarare non dovute le somme addebitate a titolo di interessi e spese per effetto della dedotta nullità; c) conseguentemente accertare e dichiarare che il credito vantato dall'opposta non ammonta a quanto indicato nell'opposto decreto ingiuntivo, e con qualsiasi formula revocare e/o annullare e/o riformare
l'opposto decreto ingiuntivo per tutti i motivi dedotti in narrativa;
d) determinare a mezzo C.T.U. tecnico-bancaria che sin d'ora si chiede, l'eventuale saldo debitorio e l'ammontare complessivo degli interessi e dei costi addebitati illegittimamente. Con vittoria di spese e compensi”.
In data 20.06.2023 si costituiva in giudizio Controparte_2
chiedendo il rigetto della presente opposizione e contestuale conferma del decreto ingiuntivo, nonché la concessione della provvisoria esecutività dello stesso.
Con ordinanza del 19.07.2023 questo Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del D.I. e assegnava contestualmente alla società opposta termine di 15 giorni per l'avvio del procedimento di mediazione obbligatoria tra le parti, conclusosi con esito negativo, come da verbale del 10.10.2023.
All'udienza del 10.01.2024 questo Giudice assegnava alle parti i termini per il deposito di memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., rinviando per i provvedimenti conseguenti all'udienza del 10.06.2024.
Con ordinanza dell'8.07.2024, rigettata la richiesta di CTU tecnico-contabile e di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. formulate da parte opponente, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10.2.2025, disponendo la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
Indi all'udienza del 10.02.2025, sulle conclusioni precisate come in atti, la causa veniva decisa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
L'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni che seguono.
Quanto all'eccezione relativa alla nullità del D.I. opposto per l'assenza dei presupposti di legge per la relativa concessione, essa è da ritenersi infondata.
Il credito portato dal decreto ingiuntivo opposto, infatti, risulta essere certo, liquido ed esigibile.
Invero il ha provveduto a depositare, già in fase monitoria, i seguenti documenti: 1) CP_3
Contratto di mutuo chirografario del 12.2.2018, con documento di sintesi e piano di ammortamento
(cfr. all. 1 fasc. monitorio); 2) n. 3 Fideiussioni specifiche (cfr. all. 2 fasc. monitorio); 3) Fideiussione a garanzia di operazione di credito rilasciata dalla in data Controparte_4
12.2.2018 (cfr. all. 3 fasc. monitorio); 4) Lettera racc. del 9.9.2022 (cfr. all. 4 fasc. monitorio); 5)
Lettera dell'11.10.2022 di comunicazione di passaggio a sofferenza (cfr. all. 5 fasc. monitorio); 6)
Certificazione ex art. 50 T.U.B. alla data del 18.10.2022 (cfr. all. 6 fasc. monitorio).
E' noto, del resto, che la prova del credito derivante da un contratto di mutuo è assolta dalla con CP_3 la produzione del contratto e la deduzione dell'inadempimento, mentre l'opponente non può limitarsi pagina 4 di 9 ad una contestazione generica del debito, incombendogli invece l'onere di contestazione specifica e di prova dei singoli pagamenti estintivi, con produzione di un conteggio alternativo (cfr. Tribunale Roma, sent. 21 luglio 2022).
Va poi tenuto fermo il principio per cui spetta al debitore (e non al creditore) fornire la prova dell'esatto adempimento della propria obbligazione: “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass., SS. UU., 30-10-2001, n. 13533. Nello stesso senso:
Cass., 11-04-2013, n. 8901; Trib. Messina, 06-02-2014, n. 271; Trib. Messina, n. 952/2014; Trib.
Perugia, n. 879/2017; Trib. Agrigento, 23-02-2015, n. 352; Trib. Milano, 20-01-2017, n. 739; Trib.
Palermo, Sez. III, 06.06.2018, n. 2755; e Trib. Napoli, 16-11-2018., n. 9964).
Inoltre, quanto alla mancata prova dell'erogazione del mutuo in favore della debitrice principale, la
Banca opposta ha provveduto a depositare, in sede di giudizio di opposizione, copia dell'estratto conto n. 00000009654 (all. 1 prod. parte opposta), dal quale si evince l'accredito della somma di €
150.000,00 del 12.02.2018 in relazione al mutuo chirografario stipulato in pari data dalla società
Parte_1
Quanto, poi, all'eccezione di nullità delle fideiussioni prestate in data 12.02.2018 – eccezione limitata, beninteso, al profilo dei tre fideiussori opponenti e non anche alla posizione della società debitrice principale –, si osserva quanto segue.
I fideiussori opponenti hanno lamentato che il contratto di fideiussione di cui trattasi è viziato da nullità per violazione della L. n. 287/1990 poiché riproducente le clausole dello “schema contrattuale ABI” oggetto di censura da parte dell'Autorità Garante con provv. n. 55 del 2005.
Pertanto, chiedono di accertare e dichiarare la nullità parziale della fideiussione rilasciata, ai sensi dell'art. 1419 c.c.
In ordine a tale profilo sono intervenute le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 41994 del
30 dicembre 2021, con la quale è stata esclusa qualunque ipotesi di nullità totale del contratto ed è stato affermato il principio per il quale solo le clausole coincidenti con il contratto tipo sono nulle (nullità parziale), restando viceversa valido il contratto di fideiussione.
Parte opponente si limita unicamente a richiamare l'orientamento giurisprudenziale della Suprema
Corte, senza fornire alcuna prova sia della condotta anti-concorrenziale perpetrata dalla sia del CP_3
danno subito a seguito della stessa.
pagina 5 di 9 In proposito la stessa S.C. ha avuto modo di esporre come “il carattere uniforme dell'applicazione della clausola contestata è certamente elemento costitutivo della pretesa attorea, essendo la sua necessità pacificamente prevista nel provvedimento della Banca d'Italia su cui l'attore fonda, in buona sostanza, la sua pretesa. In quanto elemento costitutivo del diritto vantato, dunque, esso doveva essere provato dall'attore, secondo la regola generale di cui all'art. 2967 cod. civ.. Né il ricorrente può utilmente invocare, a sostegno della propria tesi, la giurisprudenza di questa Corte, giustificata anche con il criterio della vicinanza della prova, in materia di presunzione del danno per il consumatore a seguito dell'accertamento dell'intesa anticoncorrenziale in sede amministrativa (cfr., ad es., Cass.
11904/2014, 7039/2012). Nel caso che ci occupa, infatti, è appunto contestata la sussistenza dell'intesa anti-concorrenziale avuto riguardo alla presenza di un suo elemento essenziale (il carattere uniforme di cui si è detto), che il provvedimento della Banca d'Italia non ha accertato, ma ha indicato in termini soltanto ipotetici” (Cass., Sez. I Civ., 28 novembre 2018, ordinanza n. 30818). Per cui “compete all'attore che deduca un'intesa restrittiva provare il carattere uniforme della clausola che si assume essere oggetto dell'intesa stessa” (cfr. Cass. 22 maggio 2019 n. 13846).
Diversamente da quanto affermato da questo Giudice con ordinanza del 19.07.2023, la Cassazione ha di recente esteso anche alle fideiussioni specifiche, ovvero quelle rilasciate dalla Banca in relazione alla singola e specifica operazione, i principi delle Sezioni Unite n. 41994/2021 in tema di nullità dei contratti fideiussori c.d. omnibus, a valle di intese dichiarate nulle dall'Autorità Garante della concorrenza, in quanto conformi al modello ABI ritenuto anticoncorrenziale (cfr. Cass., Sez. III, sent.
21 ottobre 2024, n. 27243).
Aderendo a una consolidata giurisprudenza di merito, le Sezioni Unite, nell'affermare l'illiceità delle clausole di cui allo schema ABI, non avrebbe distinto tra fideiussioni omnibus e fideiussioni specifiche: conseguentemente, il principio affermato, e quindi la nullità delle clausole sanzionate da Banca d'Italia, riguarderebbe anche le fideiussioni specifiche, e non sarebbe, quindi, limitato a quelle omnibus.
Tuttavia, parte opponente è, in ogni caso, onerata (per quanto siffatto onere sia comunque da contemperare con l'asimmetria informativa intercorrente tra soggetto che subisce l'illecito e l'autore dello stesso) dall'allegazione degli elementi costitutivi della fattispecie ritenuta lesiva della disciplina anticoncorrenziale, tra cui bisogna annoverare la perdurante esistenza, all'epoca della sottoscrizione dei contratti attenzionati, dell'intesa antitrust e della sua illiceità.
Parte opponente avrebbe dovuto allegare il suindicato provvedimento della Banca d'Italia, che non rientra nel generale principio iura novit curia ex art. 113 c.p.c. (v. Trib. Catania, sez. IV, sent.
26.03.2020).
pagina 6 di 9 Allegazione che nel caso di specie non è avvenuta: ne consegue che tale eccezione non potrà che dirsi inammissibile.
Si ritiene, da ultimo, infondata l'eccezione sollevata dalle difese degli opponenti circa l'asserita nullità parziale delle fideiussioni rilasciate con riguardo alla contestuale garanzia prestata dal Fondo
Mediocredito Centrale, atteso che il fondo MCC su cui viene garantito il finanziamento de quo non risulta comunque cumulabile con le dette fideiussioni, atteso che non trattasi di garanzia bancaria, né la
Banca risulta essere il datore della detta garanzia (cfr. Tribunale Verona, ord. 19.11.2022).
Quanto, infine, alla dedotta illegittimità del quantum ingiunto sotto il profilo della mancata indicazione delle modalità di rimborso del finanziamento stesso e dei tassi applicabili, si osserva quanto segue.
Parte opponente ha soffermato le proprie difese sull'asserita mancanza di un piano di ammortamento quale elemento essenziale del contratto e sulla relativa indeterminatezza del credito e del tasso di interesse.
Orbene, tale circostanza non risulta essere attinente alla fattispecie in parola, in quanto il contratto sottoscritto dalla società debitrice prevedeva il tasso (3,5 Euribor) l'indicazione del tasso di mora ed era indicato il regime di ammortamento (alla “francese”) con allegato relativo piano di ammortamento, come sopra indicato.
In tale quadro, ciò che rileva, inoltre, è che il mutuatario - con la consegna e sottoscrizione del “piano di ammortamento” – è stato in grado di valutare l'ammontare degli interessi da pagare.
Come evidenziato dalla giurisprudenza maggioritaria e più di recente dalla Corte di Cassazione, il metodo di ammortamento c.d. alla francese - in cui, come è noto, la quota capitale aumenta progressivamente mentre la quota interessi decresce - non determina alcuna illegittima capitalizzazione degli interessi corrispettivi, poiché la quota di interessi di ogni rata viene calcolata sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, senza che gli interessi passivi già predisposti costituiscano base di calcolo nella rata successiva (nel qual caso si avrebbe un interesse composto) (cfr., di recente, Cass. civ., Sez. Unite, 29 maggio 2024, n. 15130).
In altri termini, l'interesse applicato è un interesse semplice in quanto la quota di ogni singola rata è calcolata solo sulla quota di capitale residuo e non anche sulla stessa aumentata della quota interessi.
Stando così le cose, è evidente che siffatto sistema di calcolo non genera alcun effetto anatocistico (di produzione di interessi sugli interessi maturati), perché gli interessi corrispettivi sono calcolati unicamente sulla quota di capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento delle rate.
In sintesi, l'anatocismo concettualmente non è configurabile in riferimento ad un mutuo con ammortamento alla francese, per la inesistenza di un interesse giuridicamente definibile come pagina 7 di 9 “scaduto” sul quale calcolare l'interesse composto, e tale fenomeno può sussistere (e si avrebbe
“interesse composto”) soltanto se gli interessi maturati sul debito in un dato periodo si aggiungessero al capitale.
Quanto alla prova delle predette asserite illegittimità, parte opponente si è limitata infatti a richiedere l'espletamento di apposita CTU tecnico-contabile al fine di dimostrare l'illegittima applicazione delle predette condizioni economiche previste in contratto. Tuttavia, la parte che deduce l'applicazione di tassi di interesse anatocistici e/o superiori a quelli previsti dalla legge, ha l'onere di dimostrare l'avvenuto superamento dello specifico tasso soglia rilevante.
La contestazione in tal senso non può essere generica, e, in mancanza non può essere ammessa alcuna consulenza tecnica atteso che la stessa non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume violato. La CTU, difatti, non è un mezzo di prova, ma un mezzo di valutazione delle prove già acquisite al processo, non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume.
Difatti, la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze.
Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati ex art. 2697 c.c. (cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. 6 - 1, Ord. n. 30218 del 15/12/2017; Cass., n. 29100/2020; Trib. Catania n. 1023/2020).
Motivo per cui veniva rigettata da questo Giudice con ordinanza dell'8.07.2024.
Ne segue che, esauriti tutti i motivi di opposizione, per le ragioni supra esposte e alla luce delle doglianze mosse dall'opponente e rivelatesi infondate, l'opposizione dovrà essere rigettata e il decreto ingiuntivo andrà confermato.
Di qui il rigetto della spiegata opposizione, seguendo le spese di lite la soccombenza da liquidarsi, nella misura di cui al dispositivo secondo i parametri del D.M. n. 147/2022, tenendo conto della fase decisionale abbreviata nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott.ssa Vera Marletta, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3243/2023 R.G., ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 8 di 9 - RIGETTA l'opposizione avanzata da nonché da , e Parte_1 Parte_3 Parte_4
, e, per l'effetto, CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 224/2023 del 12.01.2023, Parte_5
dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- CONDANNA parte opponente, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta, che liquida in complessivi € 4.000,00, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge
.Letta in udienza in Catania, il 10 febbraio 2025
IL GIUDICE dott.ssa Vera Marletta
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