Sentenza 2 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 02/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 5615/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Valerio Ceccarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliata in Roma, Via Benedetto Croce, n. 62, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Granfranco Otranto, che, unitamente all'Avv. Filippo
Hernandez, la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla citazione
OPPONENTE contro
Controparte_1 elettivamente domiciliata
[...] in Roma, Via del Banco di Santo Spirito, n. 42, presso lo studio dell'Avv. Carlo
Malinconico, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e
, elettivamente domiciliata in Controparte_2
Roma, Via Bassano del Grappa, n. 24, presso lo studio dell'Avv. Daniela Martini, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
OPPOSTE
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 25.09.2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ha proposto opposizione all'esecuzione avverso la Parte_1 cartella di pagamento n. 09720190242307563, notificata in data 18.11.2021, emessa per l'importo di Euro 50.409,75 (di cui Euro 41.927,93 a titolo di capitale, Euro 7.007,86 a
titolo di interessi di mora, Euro 1.468,08 a titolo di oneri di riscossione, Euro 5,88 a titolo di diritti di notifica), in relazione all'omesso pagamento delle rate del finanziamento agevolato ai sensi del D.Lgs. n. 185 del 2000, concluso in data
28.06.2005.
In particolare, l'opponente ha chiesto accertarsi la prescrizione del credito, in relazione al termine di prescrizione decennale, decorrente dalla comunicazione di risoluzione del contratto di finanziamento, con notifica effettuata in data 28.09.2010.
In via subordinata, l'opponente ha chiesto accertarsi la nullità della cartella di pagamento in relazione all'omessa motivazione sul computo degli interessi applicati, ovvero la prescrizione del credito per gli interessi, in relazione al termine di prescrizione quinquennale, decorrente dalle scadenze di riferimento.
Si sono costituite in giudizio Controparte_3
e ,
[...] Controparte_2 evidenziando che il termine di prescrizione del credito deve intendersi decorrente dal
31.12.2013, data di scadenza dell'ultima rata trimestrale del finanziamento agevolato, ed è stato interrotto tramite notifica di ingiunzione di pagamento in data 04.07.2016 e notifica della cartella di pagamento in data 31.03.2020.
Inoltre, le opposte hanno evidenziato che la cartella di pagamento reca specifica determinazione dell'ammontare degli interessi applicati.
In primo luogo, l'opponente ha contestato il mancato perfezionamento della notifica dell'ingiunzione di pagamento del 04.07.2016, stante l'attestazione della temporanea assenza del destinatario presso il luogo di notifica e il pregresso mutamento della residenza anagrafica del medesimo, risultante dal certificato di residenza storico depositato.
In secondo luogo, l'opponente ha contestato il mancato perfezionamento della notifica della cartella di pagamento del 31.03.2020, stante l'identità tra la firma del ricevente e la firma l'incaricato alla consegna, nonché in considerazione della redazione della cartella di pagamento notificata secondo il modello di riferimento del 01.12.2020, cronologicamente successivo alla data di notifica.
All'udienza del 25.09.2024, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini per comparse conclusionali e memorie di replica.
Anzitutto, occorre individuare la durata complessiva del termine di prescrizione del diritto di credito oggetto della cartella di pagamento n. 09720190242307563.
Tale cartella di pagamento è stata emessa per un credito a titolo di capitale ed interessi moratori in relazione a contratto di finanziamento agevolato stipulato dall'opponente in data 28.06.2005, ai sensi del D.Lgs. n. 185 del 2000. 3
Venendo in rilievo la stipulazione di contratto di finanziamento, risulta conferente il principio per cui “il frazionamento del debito non muta la natura unitaria del contratto di mutuo, cosicché non sono individuabili tante prescrizioni per quante sono le rate del mutuo, ma un unico termine di prescrizione decennale […].
Inoltre, l'unicità del debito contratto non determina il frazionamento di esso neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, o agli interessi moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento, cosicché non opera la prescrizione quinquennale di cui all'art.
2948, n. 4, c.c.” (Cass. 10.02.2023, n. 4232, conf. Cass. 14.07.1994, n. 1110, Cass.
30.08.2002, n. 12707).
Con particolare riguardo al termine di prescrizione dell'obbligazione di pagamento degli interessi moratori, è stato altresì evidenziato che “con riferimento al contratto di mutuo, deve rilevarsi che la rateizzazione dell'unico debito contratto […] non determina il frazionamento di esso neanche con riferimento agli interessi corrispettivi previsti nel piano di ammortamento che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, o agli interessi moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa” (Cass. 08.08.2013, n. 18951, conf. Cass. 14.07.1994, n. 1110,
Corte App. Messina 26.05.2023).
Va aggiunto che, anche se il credito azionato ha formato oggetto di cartella di pagamento notificata all'opponente, nondimeno il titolo giustificativo della pretesa creditoria permane l'obbligazione di pagamento del capitale mutuato e degli interessi corrispettivi e moratori previsti nel contratto di finanziamento.
Conseguentemente, risulta non pertinente al caso di specie il richiamo, operato da parte opponente, al principio di autonomia tra la pretesa esattoriale e l'obbligazione di pagamento degli interessi per il ritardo nell'esazione, sottoposti a prescrizione quinquennale.
In particolare, gli interessi moratori sulle rate di finanziamento non saldate, richiesti all'opponente per l'importo complessivo di Euro 7.007,86, risultano essere stati quantificati secondo la determinazione contenuta nell'ingiunzione di pagamento del
08.06.2016, anteriore rispetto alla stessa formazione della cartella di pagamento redatta secondo modello del 01.12.2020.
Alla luce di quanto indicato, risulta evidente venire in rilievo non interessi moratori per il ritardo nell'adempimento della pretesa esattoriale, ma interessi moratori per il ritardo nell'adempimento alle obbligazioni di pagamento derivanti dal contratto di finanziamento agevolato stipulato.
Dunque, sia con riguardo all'obbligazione di pagamento del capitale mutuato, che con riguardo all'obbligazione di pagamento dei relativi interessi corrispettivi e moratori, il principio di unitarietà dell'obbligazione derivante dal contratto di mutuo conduce all'applicazione del termine di prescrizione ordinario decennale. 4
In relazione all'individuazione del momento iniziale di decorrenza del termine di prescrizione, occorre tenere conto degli effetti della risoluzione di diritto del contratto e della correlativa decadenza del mutuatario dal beneficio del termine.
A tal riguardo, risulta condivisibile il principio per cui “nel contratto di mutuo, la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che, anche laddove sia stato convenuto il pagamento rateale, l'obbligazione resta unitaria e, pertanto, il debito non può considerarsi scaduto in costanza di rapporto.
Tale principio, peraltro, non trova applicazione laddove il creditore si avvalga della decadenza dal beneficio del termine, in origine concesso in favore del debitore e intimi il rientro immediato, con il pagamento della complessiva esposizione debitoria.
In tale caso il debito scade nel momento in cui il creditore, revocate le facilitazioni creditizie, intimi il pagamento dell'intero importo dovuto” (Corte d'Appello di Milano,
02.11.2022).
Dunque, risulta coerente affermare che “in forza della decadenza dal beneficio del termine, la intera prestazione residua era esigibile, ed ai sensi dell'art. 2935 c.c. è alla sola possibilità legale di esercizio del diritto che deve aversi riguardo per individuare il momento dal quale decorre il termine prescrizionale” (Cass. n. 7189 del 04.08.1997, conf. Cass. 16.09.2024, n. 24720).
Nel caso di specie, con comunicazione ricevuta dall'opponente in data 28.09.2010,
l'opposta ha manifestato la volontà di risolvere di diritto il contratto di finanziamento agevolato, con conseguente obbligazione di pagamento del capitale mutuato e degli interessi corrispettivi e moratori maturati (cfr. docc. 11 e 12, allegati alla comparsa di costituzione e risposta).
In particolare, la risoluzione di diritto del contratto in ipotesi di inadempimento del mutuatario risulta prevista e disciplinata dal contratto di finanziamento agevolato, con la correlativa decadenza del mutuatario dal beneficio del termine e conseguente obbligazione di rimborso in unica soluzione del capitale residuo, unitamente agli interessi corrispettivi e moratori, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa comunicazione mediante raccomandata da parte del mutuante
(cfr. artt. 20, let. h), 20.3, 20.4, 20.5 del contratto di finanziamento agevolato, doc. 4, allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
Pertanto, in considerazione della data di ricevimento della comunicazione di risoluzione del contratto e in applicazione del successivo termine indicato per l'adempimento,
l'obbligazione di pagamento del capitale e degli interessi maturati, conseguente alla decadenza del mutuatario dal beneficio del termine, risulta essere divenuta esigibile a partire dal 09.10.2010, con successiva decorrenza degli ulteriori interessi moratori.
Successivamente, deve essere analizzata la sussistenza di atti interruttivi della prescrizione del credito. 5
A tal riguardo, l'opposta ha fatto riferimento all'ingiunzione di pagamento del
08.06.2016, con notifica al destinatario perfezionata in data 04.07.2016
Tale ingiunzione di pagamento è stata notificata all'opponente presso l'indirizzo di
Greccio, Via Capolimiti, n. 59, con attestazione dell'agente postale della temporanea assenza del destinatario all'indirizzo, deposito del plico presso il relativo ufficio e con spedizione della raccomandata informativa in data 24.06.2016 (cfr. docc. da 13 a 16, allegati alla comparsa di costituzione e risposta).
Deve riscontrarsi il carattere inequivoco dell'indicazione della temporanea assenza del destinatario presso il luogo della notifica, oltre alla specifica indicazione della mancanza di persone abilitate alla ricezione dell'atto da notificare.
Inoltre, non venendo in rilievo ipotesi di irreperibilità assoluta del destinatario all'indirizzo di notifica, non si riscontra la necessità di ulteriori ricerche da parte dell'incaricato alla consegna. In relazione all'indicato atto interruttivo della prescrizione, l'opponente ha contestato il mancato perfezionamento della notifica, stante l'attestazione della temporanea assenza del destinatario presso il luogo di notifica e il pregresso mutamento della residenza anagrafica del medesimo, come risultante dal certificato di residenza storico anagrafico depositato.
In particolare, l'opponente ha depositato certificato di residenza storico, attestante il trasferimento della propria residenza in data 30.04.2015 da Greccio a Capena, Via di
Scordanello, n. 58 (cfr. doc. 3, allegato alla memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 1
c.p.c. di parte opponente).
Rispetto alla contestazione dell'opponente, deve essere premesso che “nel caso in cui la notifica venga effettuata, nel luogo indicato nell'atto da notificare e nella richiesta di notifica, nelle forme previste dall'art. 140 c.p.c., è da presumere che in quel luogo si trovi la dimora del destinatario, onde quest'ultimo, ove ciò contesti in giudizio al fine di far dichiarare la nullità della notifica stessa, ha l'onere di fornirne la prova” (Cass.
04.07.2023, n. 18773, conf. Cass. 09.05.2014, n. 10107, Cass. 19.07.2005, n. 15200,
Cass. 29.07.2004, n. 14388).
Ciò posto, occorre analizzare se le risultanze anagrafiche depositate dall'opponente valgano come prova della mancanza di dimora del destinatario nel luogo ove è stata effettuata la notifica.
A tal fine, deve essere evidenziato che “le indagini esperite in luogo dall'ufficiale giudiziario, circa la (meramente) temporanea assenza del destinatario nel luogo di recapito danno luogo a delle presunzioni semplici, a vincere le quali ben può essere offerta la prova contraria: questa, tuttavia, non può essere costituita dalla mera variazione anagrafica intervenuta nel frattempo, che, come atto proveniente dalla stessa parte, dà luogo a sua volta a presunzione semplice di pari grado […].
Al fine di dimostrare la sussistenza della nullità di una notificazione, in quanto eseguita in luogo diverso dalla residenza effettiva del destinatario, non costituisce prova idonea la produzione di risultanze anagrafiche che indichino una residenza difforme rispetto al 6
luogo in cui è stata effettuata la notificazione: nell'ipotesi in cui la notifica sia eseguita, nel luogo indicato nell'atto da notificare e nella richiesta di notifica, secondo le forme previste dall'art. 140 cod. proc. civ., è da presumere che in quel luogo si trovi la dimora del destinatario” (Cass. 09.05.2014, n. 10107, conf. Cass. 19.07.2005, n. 15200,
Cass. 24.03.2023, n. 8463, Cass. 17.01.2024, n. 1772).
Ulteriormente, va aggiunto che, nel contratto di finanziamento agevolato, l'opponente ha espressamente eletto domicilio presso l'indirizzo di notifica, in Greccio, Via
Capolimiti, n. 59 (cfr. art. 22 del contratto di finanziamento agevolato, doc. 4, allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
Conseguentemente, stante la pluralità degli elementi da cui si desume la sussistenza di un collegamento tra la destinataria della notifica e il luogo in cui l'agente postale ha attestato la temporanea assenza del destinatario, le mere risultanze anagrafiche costituiscono elemento inidoneo a fornire prova contraria.
Sul punto, nessun ulteriore elemento di prova è stato fornito da parte opponente, neppure nella forma della prova orale.
Dunque, in considerazione dell'indicata ingiunzione di pagamento, effettuata in relazione al medesimo capitale e interessi di mora di cui alla cartella di pagamento n.
09720190242307563, deve essere riscontrata l'interruzione del termine di prescrizione del credito in data 04.07.2016.
Diversamente, non può riscontrarsi il perfezionamento della notifica della cartella di pagamento n. 09720190242307563 nei confronti dell'opponente in data 31.03.2020, come indicato da (cfr. docc. da 1 a 3, allegati alla Controparte_2 comparsi di costituzione e risposta).
In primo luogo, deve rilevarsi l'anomalia costituita dalla medesimezza tra la firma del ricevente e la firma dell'incaricato postale, a fronte della diversità tra i due soggetti indicati.
In secondo luogo, la redazione della cartella di pagamento notificata risulta effettuata secondo il modello di riferimento del 01.12.2020, cronologicamente successivo alla data di notifica.
A fronte degli elementi di anomalia indicati, è stato disposto ordine di esibizione in relazione alla cartella di pagamento n. 09720190242307563, come notificata in data
31.03.2020, rimasto senza riscontro.
Alla luce di quanto indicato, non risulta possibile affermare la prescrizione del credito, a titolo di capitale, interessi corrispettivi e interessi moratori, di cui alla cartella di pagamento n. 09720190242307563.
Infatti, a fronte della decorrenza del termine di prescrizione decennale per il credito indicato a partire dal 09.10.2010, l'interruzione del termine di prescrizione in data
04.07.2016, risulta incontestata la notifica dell'indicata cartella di pagamento all'opponente in data 18.11.2021 (cfr. doc. 1, allegato alla citazione). 7
Infine, l'opponente ha contestato la nullità della cartella di pagamento per omessa motivazione in ordine alla quantificazione e modalità di computo degli interessi moratori applicati.
La contestazione dell'opponente risulta infondata, considerando che nella cartella di pagamento n. 09720190242307563 risultano specificamente determinati gli interessi moratori per l'importo di Euro 7.007,86, oltre agli oneri di riscossione, con rinvio al contratto di finanziamento agevolato.
A tal riguardo, gli artt. 20.3, 13.3 e 14 del contratto di finanziamento agevolato del
28.06.2005 recano univoche modalità di quantificazione degli interessi moratori, applicabili in ipotesi di omesso pagamento delle rate del finanziamento.
Dunque, in considerazione della determinazione algebrica degli interessi moratori nella cartella di pagamento e del rinvio per le modalità di determinazione al contratto di finanziamento stipulato, non residuano margini di omessa motivazione o incertezza nella determinazione del dovuto.
Alla luce di quanto indicato, l'opposizione deve, pertanto, essere respinta.
Le spese legali di lite sostenute dalle parti opposte sono poste, in base al principio di causalità e soccombenza, a carico della parte opponente e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, del livello di complessità della stessa e dell'attività processuale spiegata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'opposizione;
- Condanna l'opponente al pagamento in favore di
[...] delle spese di Controparte_3 giudizio che liquida in complessivi Euro 5.000,00 per compenso professionale, oltre oneri di legge;
- Condanna l'opponente al pagamento in favore di e Controparte_2
delle spese di giudizio che liquida in complessivi Euro 5.000,00
[...] per compenso professionale, oltre oneri di legge.
Tivoli, 01.01.2025
Il Giudice
Valerio Ceccarelli