TRIB
Decreto 17 aprile 2025
Decreto 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, decreto 17/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
T r i b u n a l e d i M e s s i n a
S e c o n d a s e z i o n e c i v i l e
Il Tribunale di Messina, Seconda sezione civile, composto da:
dott. Ugo Scavuzzo Presidente
dott. Giuseppe Bonfiglio Giudice
dott.ssa Maria Carmela D'Angelo Giudice relatore riunito in camera di consiglio e sciogliendo la riserva assunta, ha emesso nel procedimento iscritto al n. 4218/2024
R.G.V.G., il seguente
DECRETO
Con reclamo ex art. 2674 bis c.c.- art. 113 ter disp. Att. c.c., depositato in data 19.12.2024, Parte_1
e hanno impugnato l'iscrizione con riserva dell'ipoteca giudiziale Parte_2 Parte_3
(sulla sentenza di condanna n. 275/2001 del 13.06.2001 emessa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto e sentenza n.462/2017 della Corte di Appello di Catania) effettuata dal Conservatore dei RR. II. di Messina, avente registro generale n. 30962 e registro particolare n. 2867 con numero di presentazione 15 del 19.11.2024. I reclamanti hanno domandato che il Tribunale disponesse gli opportuni adempimenti, ordinando al Conservatore dei Registri Immobiliari di Messina di rendere definitiva l'iscrizione di cui alla nota suddetta sugli immobili meglio descritti in reclamo.
Sebbene sia stato regolarmente notificato il reclamo e il decreto di fissazione udienza, nessuno si è costituito per i reclamati.
Ritiene il Collegio che il reclamo è infondato e deve essere quindi rigettato.
Preliminarmente vanno richiamati i fatti esposti dai ricorrenti.
In forza della sentenza del Tribunale di Barcellona P.G. del 13.06.2001 n. 275 e della sentenza n. 462/2017 della Corte di Appello di Catania, e a mezzo del Parte_1 Parte_2 Parte_3 notaio hanno fatto richiesta espressa al Conservatore dei Registri Immobiliari di Messina, di Persona_1 iscrivere ipoteca giudiziale a loro favore, per l'importo di €.600.000,00, sui beni dei MA e , Parte_4 CP_1 quali eredi del loro defunto padre Persona_2
Il Conservatore in data 19.11.2024 ha eseguito la predetta formalità con riserva ai sensi dell'art. 2674 bis c.c. così motivando: “Si accetta con riserva, su istanza della parte richiedente, in quanto si nutrono seri dubbi relativamente alla possibilità di iscrivere ipoteca contro gli eredi del debitore in mancanza di trascrizione dell'acquisto dei beni, come indicato dall'art.2829”.
Gli odierni reclamanti richiedono che il Tribunale, con proprio decreto, ordini l'eliminazione della riserva apposta, ritenendo sussistere motivi di diritto confliggenti con la determinazione del Conservatore e consistenti nell'avvenuta accettazione tacita dell'eredità ad opera dei MA e . Tale convincimento si basa sul fatto che Parte_4 CP_1 gli eredi legittimi del de cuius hanno in data 22.11.2017 presentato denunzia di successione per causa Persona_2 di morte e trascritto il loro acquisto come risulterebbe dalla ispezione ipotecaria allegata. E ancora che i , oltre al Pt_4 possesso dei beni, si siano qualificati eredi intervenendo prima (2017) nel procedimento di misura di prevenzione e poi formulando opposizione al precetto instaurando il procedimento n.1074/2023 presso il Tribunale di Barcellona P.G.. Conferma cartolare di tale qualità dei , sempre a dire dei reclamanti, è il decreto di restituzione dei beni ad opera Pt_4 della Corte di Appello di Messina del 09.05.2017 nel procedimento di misura di prevenzione in cui gli stessi sono intervenuti nella loro spiegata qualità. In conclusione, ritenendo che i MA abbiano accettato tacitamente Pt_4
l'eredità a decorrere dal 2017 ed essendo inconfutabile la qualità di eredi degli stessi, i reclamanti sostengono che ai sensi dell'art. 2829 c.c. il Conservatore dovesse iscrivere a loro carico l'ipoteca giudiziale richiesta come risultante dalle suddette sentenze, senza alcuna riserva.
Ritiene questo Collegio che il reclamo non possa trovare accoglimento per le seguenti ragioni.
Occorre osservare preliminarmente che l'art. 2674-bis cod. civ., che ha introdotto l'istituto della trascrizione e iscrizione con riserva, prevede che - in presenza di "gravi e fondati dubbi" sulla trascrivibilità o sull'iscrivibilità, rispettivamente, di un atto o di una ipoteca presentati al conservatore - quest'ultimo debba, su istanza della parte richiedente, eseguire la trascrizione o l'iscrizione con riserva (e implicitamente che, mancando tale istanza, il conservatore possa e debba rifiutare la trascrizione o l'iscrizione). In sostanza, nell'ipotesi in cui il vizio non sia meramente formale, ma ponga piuttosto un problema sostanziale di trascrivibilità o iscrivibilità che implichi la necessità di una indagine giuridica più complessa, l'ordinamento appresta - tramite il congegno disciplinato dagli artt. 2674-bis cod. civ. e 113-ter disp. att. cod. civ. - uno strumento idoneo a garantire, nel contempo, il grado al richiedente, mediante la trascrizione o iscrizione con riserva, e l'adeguato approfondimento delle questioni giuridiche rilevanti da parte del giudice, al quale il richiedente è obbligato a presentare reclamo entro il termine perentorio di trenta giorni dall'esecuzione della formalità.
Sul ricorso che, a pena di improcedibilità, deve essere previamente notificato al conservatore entro lo stesso termine, il Tribunale provvede in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero, il conservatore e le parti interessate, con decreto motivato e immediatamente esecutivo;
contro tale decreto è ammesso reclamo alla Corte d'appello, mediante ricorso notificato, a pena di improcedibilità, anche al conservatore;
una volta che il reclamo non sia stato proposto, ovvero sia stato definitivamente rigettato, la formalità originaria - eseguita appunto "con riserva" - perde ogni effetto. A tal fine, il conservatore annota, a margine di quest'ultima, sia la proposizione del reclamo, sia il decreto emesso in primo grado, sia quello - eventuale – definitivo (sul punto da ultimo Cassazione civile sez. III, 13/03/2024, n.6749).
Trattasi di un procedimento lato sensu cautelare, a contraddittorio non pieno, nel quale le parti interessate vengono semplicemente sentite, diretto a far sì che, ove sorgano gravi e fondati dubbi sulla trascrivibilità o iscrivibilità di un determinato atto, l'interessato possa ottenere, in via provvisoria, l'attuazione della pubblicità immobiliare, il cui oggetto è il solo accertamento della gravità e fondatezza dei dubbi in questione, essendo la definitiva pronuncia sulla sussistenza del diritto e sull'effettuazione della pubblicità rimessa ad un eventuale - successivo o comunque separato - giudizio in sede contenziosa (Cass., sez. 2, 07/02/1992, n. 1405; Cass., sez. 2, 23/08/1997, n. 7940; Cass., sez. 2, 30/03/2005, n. 6675;
Cass., sez. 1, 21/02/2017, n. 4410; Cass., sez. 6 -3, 18/12/2019, n. 33718).
Ora, con l'atto di reclamo è stato contestato l'operato della Conservatoria, sul presupposto che dalla denuncia di successione (vedi documentazione allegata) potesse derivare l'accettazione tacita dell'eredità in capo ai MA , Pt_4
o comunque che tale loro qualità si potesse evincere dall'intervento spiegato nei giudizi richiamati o dallo svolgimento dell'opposizione richiamata.
In punto di diritto, l'art. 476 c.c. afferma che l'accettazione tacita dell'eredità si ha quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede. La dottrina e la giurisprudenza concordano nel ritenere che i presupposti fondamentali e indispensabili ai fini di una accettazione tacita sono: la presenza della consapevolezza, da parte del chiamato, dell'esistenza di una delazione in suo favore;
che il chiamato assuma un comportamento inequivoco, in cui si possa riscontrare sia l'elemento intenzionale di carattere soggettivo sia l'elemento oggettivo attinente all'atto, tale che solo chi si trovi nella qualità di erede avrebbe il diritto di compiere (Cfr. Cass. 4843/2019).
E'ancora pacificamente riconosciuto che sia la denuncia di successione che la trascrizione della stessa operata d'ufficio dalla agenzia dell'Entrate, costituiscono meramente adempimenti fiscali. Successivamente agli adempimenti fiscali legati alla dichiarazione di successione, infatti l'Agenzia delle Entrate provvede d'ufficio alla trascrizione del relativo certificato della denuncia di successione, trascrizione questa che ha solo valenza fiscale.
L'art. 5, comma 2 delle Disposizioni concernenti le imposte ipotecarie e catastali, di cui al D.Lgs. 347/1990, stabilisce come la trascrizione della denuncia di successione “è prevista limitatamente agli effetti fiscali stabiliti dal presente Testo
Unico e non costituisce trascrizione degli acquisti a causa di morte degli immobili e dei diritti reali immobiliari compresi nella successione”.
L'accettazione tacita si ha “quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede, può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare;
ne consegue che l'accettazione tacita può essere desunta dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, ma anche da quello civile per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi, mentre sono inidonei allo scopo gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione” (Cassazione civile, sez. II, 11 maggio 2009 n. 10796).
Contrariamente invece, gli atti di intervento spiegati dai MA nel procedimento di misura di prevenzione Pt_4 unitamente alla stessa proposizione di opposizione al precetto instaurando il procedimento n.1074/2023 presso il Tribunale di Barcellona P.G e all'indicazione di tale qualità dei nel decreto di restituzione dei beni ad opera della Corte di Pt_4
Appello di Messina del 09.05.2017 nel procedimento di misura di prevenzione in cui gli stessi sono intervenuti nella loro spiegata qualità, costituiscono atti che possono qualificarsi come di accettazione tacita della qualità di erede (Cass. Civ.
Sez.II 08.04.2013 n.8529).
Tuttavia fin tanto che il chiamato alla eredità non proceda alla trascrizione dell'acquisto mortis causa ai sensi dell'art. 2648 c.c., le successive trascrizioni o iscrizioni a suo carico non producono alcun effetto ai sensi dell'art. 2650 c.c. Tale adempimento è posto nell'interesse generale, di affidabilità e completezza dell'intero sistema dei RR.II. e di sicurezza dei traffici (in relazione a quanto previsto dall'art. 534 c.c.) e quindi non può essere omesso.
Orbene, l'applicabilità dell'art. 2648, terzo comma, c.c. è subordinata al compimento di uno degli atti che comportano l'accettazione tacita.
Sebbene dall'esame di tutti gli atti allegati al reclamo è possibile desumere, nei limiti evidenziati sopra, accettazione tacita dell'eredità da parte dei MA , non vi è prova della trascrizione dell'acquisto della eredità del defunto Pt_4
, avendo i MA accettato come visto, la eredità in via tacita, non avendo provveduto alla Persona_2 Pt_4 trascrizione della stessa, consistendo la invocata trascrizione della denunzia di successione esclusivamente in un adempimento di natura fiscale.
Per rendere opponibile a terzi la qualità di erede e per dare continuità alle trascrizioni nei registri immobiliari (dal defunto all'erede nel caso di acquisto iure succesionis) è necessario si proceda alla trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità.
In mancanza della trascrizione dell'accettazione tacita di eredità, le successive trascrizioni o iscrizioni a carico dell'acquirente non producono effetto, con la conseguenza che quest'ultimo non può opporre il proprio acquisto a terzi o che, l'eventuale ipoteca iscritta sul bene, non si costituisce.
Poiché parte reclamante ha chiesto alla Conservatoria l'iscrizione di ipoteca giudiziale, l'apposizione della riserva è stata giustificata dalla sussistenza del fondato e serio dubbio che non vi fosse nei RR.II. la trascrizione dell'acquisto dei beni mortis causa che, invece laddove esistente, avrebbe giustificato ai sensi del disposto dell'art. 2829 c.c. l'iscrizione contro gli eredi. L'art. 2829 c.c. dispone: "L'iscrizione d'ipoteca sui beni di un defunto può eseguirsi con la semplice indicazione della sua persona, osservate per il resto le regole ordinarie. Se però risulta trascritto l'acquisto dei beni da parte degli eredi,
l'iscrizione deve eseguirsi contro costoro".
Ratio della disposizione è quella di ovviare al fatto che, finchè l'accettazione dell'eredità non è trascritta, manca la continuità delle trascrizioni e conformemente a questa finalità, la disposizione non prevede che l'iscrizione possa prendersi contro il defunto finchè l'eredità non è accettata, ma finchè l'accettazione non è trascritta.
Il reclamo va, pertanto, rigettato.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il reclamo.
Nulla sulle spese processuali.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data 15.04.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Maria Carmela D'Angelo dott. Ugo Scavuzzo