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Sentenza 20 giugno 2024
Sentenza 20 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 20/06/2024, n. 765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 765 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2024 |
Testo completo
R.G. 98/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Pietro Paolo Arena, assistito dal
Funzionario addetto all'Ufficio per il processo, dott.ssa Antonella Raccuia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello n. 98 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 avverso la sentenza n. 122/2023 del Giudice di Pace di Sant'Agata Militello vertente
TRA
, con sede in via B. Caputo n.1 (C. F. ), Parte_1 Parte_1 P.IVA_1 in persona del Sindaco pro tempore rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Basilio
Ferrante, presso il cui studio sito in via Mazzini n. 33, è elettivamente domiciliato;
Parte_1
- APPELLANTE -
CONTRO
, nata il [...], a [...] ed ivi residente in [...] (C. F. ), rappresentata e difesa, giusta procura agli atti, CodiceFiscale_1 dall'Avv. Rosa Tomasi Scianò presso il cui studio, sito in Sant'Agata Militello, via Medici n. 71,
è elettivamente domiciliata;
- APPELLATA-
OGGETTO: Appello in materia di sanzione amministrativa.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1.- Con ricorso, depositato in data 26.01.2024, il proponeva appello Parte_1 avverso la sentenza del GdP di Sant'Agata Militello n. 122.2023 emessa, al termine del Giudizio
Civile R. G. n. 293.2022, il 20 giugno 2023 e depositata il 29 giugno 2023, che accoglieva 1 R.G. 98/2024
l'opposizione proposta da avverso il verbale di contestazione n. Controparte_1
2022/C/3719 del 22.07.2022, emesso dalla Polizia Municipale di e notificato il Parte_1
30.09.2022, con il quale si contestava che, in violazione dell'art. 142 comma 8 c. d. s., in data
22.07.2022 un autoveicolo modello Fiat Punto targato BD856AV di proprietà dell'appellata, transitava sul territorio del Comune di in località SS. 113 km 113 + 650 direzione Parte_1
Palermo ad una velocità di 116 km/h superando il limite imposto di oltre 40 km/h.
Il appellante lamentava l'errata applicazione dell'art. 4 d. l. n. 121/2002: il Giudice Pt_1 di prime cure non avrebbe, infatti, tenuto conto della modifica intervenuta nel corso del 2020, secondo la quale i dispositivi di controllo finalizzati al rilevamento di violazioni delle norme di comportamento previste dal Codice della Strada possono essere utilizzati o installati su tutte le tipologie di strade individuate con apposito decreto del prefetto.
Spiegava che la suddetta modifica era volta a consentire l'installazione di autovelox che funzionano in modalità automatica su tutte le tipologie di strade indicate dall'art. 2 comma 2
c.d.s., senza alcuna limitazione, purché individuate con decreto prefettizio.
Precisava che le massime richiamate in sentenza riguardavano infrazioni commesse prima della modifica dell'art. 4 d. l. 121/2002 e che la fattispecie in esame, risalendo al 2022, andava inquadrata nella nuova formulazione della suddetta disciplina.
Concludeva chiedendo accogliersi l'appello e per l'effetto dichiararsi la validità del verbale di accertamento impugnato, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio, con comparsa di risposta, contestando Controparte_1 interamente quanto chiesto dedotto ed eccepito da parte appellante.
Sosteneva che l'utilizzazione degli apparecchi di rilevazione elettronica della velocità è consentita nei centri urbani solo con le postazioni mobili alla presenza di agenti accertatori, mentre le postazioni fisse sono legittimamente installabili solo su strade urbane a scorrimento previa autorizzazione del prefetto.
Deduceva che nel caso in esame l'infrazione era stata rilevata su una strada statale che non presenta i requisiti di strada urbana di scorrimento trattandosi di strada ad un'unica carreggiata con una corsia per senso di marcia senza banchine nell'ambito della quale il controllo deve essere effettuato con l'intervento diretto degli organi di Polizia stradale.
Rappresentava pertanto l'illegittimità del verbale impugnato poiché non era presente alcun agente accertatore che sorvegliasse il corretto funzionamento dello strumento rilevatore. 2 R.G. 98/2024
Concludeva chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese e compensi.
Veniva disposa disposta l'acquisizione del fascicolo relativo al primo grado di giudizio.
All'udienza odierna, lette le conclusioni inserite nelle note di trattazione scritta, la causa veniva decisa con la presente sentenza.
2. Il Comune appellante lamenta la falsa applicazione della disciplina prevista dall'art. 4 comma 1, d. l. 121/2002, in particolare contesta che il Giudice di prime cure non ha tenuto conto della modifica intervenuta sul suddetto articolo nel corso del 2020.
La normativa succitata contiene delle modifiche apportate alla disciplina prevista dal Codice della Strada in materia di installazione e utilizzo delle apparecchiature volte al rilevamento delle violazioni delle norme di comportamento previste dagli articoli 142 e 148 del Codice stesso.
L'art. 4 del d. l. in esame prevedeva infatti che “sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento
a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142 e 148 dello stesso decreto legislativo, e successive modificazioni.”; esso operava, pertanto, un richiamo alle sole tipologie di strade indicate dalle lettere A e B (ovvero Autostrade e Strade Extraurbane) dell'art. 2 del
Codice della Strada
Invero, l'art. 49, co.
5-undecies, D.L. 76/2020, è intervenuto a modificare l'ultimo periodo del comma 1 di cui all'art. 4 del D.L. 121/2002, aggiungendo che “I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresì utilizzati o installati sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere
C e D, del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2.”
Se prima, perciò, tali apparecchiature potevano essere utilizzate o installate, a livello urbano, solo sulle strade di scorrimento, individuate con decreto prefettizio, ora il loro impiego è esteso a tutte le altre strade, comprese quindi le strade di quartiere e locali, ovvero su singoli tratti di esse, la cui individuazione continuerà a essere affidata al Prefetto.
Appare anche utile richiamare sul punto una pronuncia della Suprema Corte secondo la quale “la facoltà di contestazione di infrazioni sulle strade diverse dalle autostrade e dalle strade extraurbane 3 R.G. 98/2024
principali presuppone, per qualsiasi strumento di rilevazione con postazione fissa, senza presidio di agenti, con rilievo dell'infrazione da remoto (ma non per i dispositivi con postazione mobile, in presenza di agenti), presuppone che vi sia un decreto prefettizio autorizzativo del controllo con contestazione differita.” (cfr Cass.
Civ. n. 22627/2023).
Orbene ricostruito così il quadro normativo va rilevato che il odierno appellante, Pt_1 aveva prodotto già in primo grado il decreto prefettizio (cfr decreto del 14.07.2006 prot. N.
22415-06/Area III) con il quale veniva autorizzata l'installazione delle apparecchiature nel tratto di strada che oggi rileva (SS 113 DSL KM 113 + 200 al KM 116).
Appare chiaro che il Giudice di Pace di Sant'Agata Militello ha errato nell'applicazione della disciplina sopra richiamata e nell'accoglimento del ricorso.
Pertanto, in accoglimento dell'appello, dovrà essere riformata la sentenza appellata, e per l'effetto dovrà dichiararsi la validità e l'efficacia del verbale di contestazione n. 2022/C/3719 del 22.07.2022 – reg. n. 3811/2022 notificato il 30.09.2022 e relativo all'infrazione dell'art. 142 comma 9 C.d.S. avvenuta il 22.07.2022 nel Comune di Parte_1
Per quanto esposto, in riforma della sentenza impugnata, l'appello proposto dal
[...]
Parte_1
3. Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte appellata.
Le stesse vanno liquidate, come in dispositivo, ai sensi del d. m. 55/2014 esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello n. 98/2024, vertente tra in persona del sindaco pro tempore Parte_1
(appellante) contro (appellata), disattesa e respinta ogni diversa istanza, Controparte_1 eccezione e difesa, così provvede:
1. In riforma della sentenza n. 122/2023 emessa dal Giudice di Pace di Sant'Agata
Militello il 20 giugno 2023 e depositata in data 29 giugno 2023 dichiara la validità e l'efficacia del verbale di contestazione n. 2022/C/3719 del 22.07.2022 – reg. n.
3811/2022 notificato il 30.09.2022 e relativo all'infrazione dell'art. 142 comma 9 C.d.S. avvenuta il 22.07.2022 nel Comune di Parte_1
4 R.G. 98/2024
2. Condanna parte appellata al pagamento delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio, in favore del che liquida come di seguito: Parte_1
- € 139,00 per compensi relativi alla prima fase del giudizio, oltre iva e cpa come per legge e rimborso spese generali nella misura del 15%.
- € 232,00 per compensi relativi alla fase di appello, oltre iva e cpa come per legge e rimborso spese generali nella misura del 15% ed € 64,50 per spese vive.
Così deciso in Patti il 18.06.2024.
Il Giudice
Pietro Paolo Arena
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Pietro Paolo Arena, assistito dal
Funzionario addetto all'Ufficio per il processo, dott.ssa Antonella Raccuia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello n. 98 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 avverso la sentenza n. 122/2023 del Giudice di Pace di Sant'Agata Militello vertente
TRA
, con sede in via B. Caputo n.1 (C. F. ), Parte_1 Parte_1 P.IVA_1 in persona del Sindaco pro tempore rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Basilio
Ferrante, presso il cui studio sito in via Mazzini n. 33, è elettivamente domiciliato;
Parte_1
- APPELLANTE -
CONTRO
, nata il [...], a [...] ed ivi residente in [...] (C. F. ), rappresentata e difesa, giusta procura agli atti, CodiceFiscale_1 dall'Avv. Rosa Tomasi Scianò presso il cui studio, sito in Sant'Agata Militello, via Medici n. 71,
è elettivamente domiciliata;
- APPELLATA-
OGGETTO: Appello in materia di sanzione amministrativa.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1.- Con ricorso, depositato in data 26.01.2024, il proponeva appello Parte_1 avverso la sentenza del GdP di Sant'Agata Militello n. 122.2023 emessa, al termine del Giudizio
Civile R. G. n. 293.2022, il 20 giugno 2023 e depositata il 29 giugno 2023, che accoglieva 1 R.G. 98/2024
l'opposizione proposta da avverso il verbale di contestazione n. Controparte_1
2022/C/3719 del 22.07.2022, emesso dalla Polizia Municipale di e notificato il Parte_1
30.09.2022, con il quale si contestava che, in violazione dell'art. 142 comma 8 c. d. s., in data
22.07.2022 un autoveicolo modello Fiat Punto targato BD856AV di proprietà dell'appellata, transitava sul territorio del Comune di in località SS. 113 km 113 + 650 direzione Parte_1
Palermo ad una velocità di 116 km/h superando il limite imposto di oltre 40 km/h.
Il appellante lamentava l'errata applicazione dell'art. 4 d. l. n. 121/2002: il Giudice Pt_1 di prime cure non avrebbe, infatti, tenuto conto della modifica intervenuta nel corso del 2020, secondo la quale i dispositivi di controllo finalizzati al rilevamento di violazioni delle norme di comportamento previste dal Codice della Strada possono essere utilizzati o installati su tutte le tipologie di strade individuate con apposito decreto del prefetto.
Spiegava che la suddetta modifica era volta a consentire l'installazione di autovelox che funzionano in modalità automatica su tutte le tipologie di strade indicate dall'art. 2 comma 2
c.d.s., senza alcuna limitazione, purché individuate con decreto prefettizio.
Precisava che le massime richiamate in sentenza riguardavano infrazioni commesse prima della modifica dell'art. 4 d. l. 121/2002 e che la fattispecie in esame, risalendo al 2022, andava inquadrata nella nuova formulazione della suddetta disciplina.
Concludeva chiedendo accogliersi l'appello e per l'effetto dichiararsi la validità del verbale di accertamento impugnato, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio, con comparsa di risposta, contestando Controparte_1 interamente quanto chiesto dedotto ed eccepito da parte appellante.
Sosteneva che l'utilizzazione degli apparecchi di rilevazione elettronica della velocità è consentita nei centri urbani solo con le postazioni mobili alla presenza di agenti accertatori, mentre le postazioni fisse sono legittimamente installabili solo su strade urbane a scorrimento previa autorizzazione del prefetto.
Deduceva che nel caso in esame l'infrazione era stata rilevata su una strada statale che non presenta i requisiti di strada urbana di scorrimento trattandosi di strada ad un'unica carreggiata con una corsia per senso di marcia senza banchine nell'ambito della quale il controllo deve essere effettuato con l'intervento diretto degli organi di Polizia stradale.
Rappresentava pertanto l'illegittimità del verbale impugnato poiché non era presente alcun agente accertatore che sorvegliasse il corretto funzionamento dello strumento rilevatore. 2 R.G. 98/2024
Concludeva chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese e compensi.
Veniva disposa disposta l'acquisizione del fascicolo relativo al primo grado di giudizio.
All'udienza odierna, lette le conclusioni inserite nelle note di trattazione scritta, la causa veniva decisa con la presente sentenza.
2. Il Comune appellante lamenta la falsa applicazione della disciplina prevista dall'art. 4 comma 1, d. l. 121/2002, in particolare contesta che il Giudice di prime cure non ha tenuto conto della modifica intervenuta sul suddetto articolo nel corso del 2020.
La normativa succitata contiene delle modifiche apportate alla disciplina prevista dal Codice della Strada in materia di installazione e utilizzo delle apparecchiature volte al rilevamento delle violazioni delle norme di comportamento previste dagli articoli 142 e 148 del Codice stesso.
L'art. 4 del d. l. in esame prevedeva infatti che “sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento
a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142 e 148 dello stesso decreto legislativo, e successive modificazioni.”; esso operava, pertanto, un richiamo alle sole tipologie di strade indicate dalle lettere A e B (ovvero Autostrade e Strade Extraurbane) dell'art. 2 del
Codice della Strada
Invero, l'art. 49, co.
5-undecies, D.L. 76/2020, è intervenuto a modificare l'ultimo periodo del comma 1 di cui all'art. 4 del D.L. 121/2002, aggiungendo che “I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresì utilizzati o installati sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere
C e D, del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2.”
Se prima, perciò, tali apparecchiature potevano essere utilizzate o installate, a livello urbano, solo sulle strade di scorrimento, individuate con decreto prefettizio, ora il loro impiego è esteso a tutte le altre strade, comprese quindi le strade di quartiere e locali, ovvero su singoli tratti di esse, la cui individuazione continuerà a essere affidata al Prefetto.
Appare anche utile richiamare sul punto una pronuncia della Suprema Corte secondo la quale “la facoltà di contestazione di infrazioni sulle strade diverse dalle autostrade e dalle strade extraurbane 3 R.G. 98/2024
principali presuppone, per qualsiasi strumento di rilevazione con postazione fissa, senza presidio di agenti, con rilievo dell'infrazione da remoto (ma non per i dispositivi con postazione mobile, in presenza di agenti), presuppone che vi sia un decreto prefettizio autorizzativo del controllo con contestazione differita.” (cfr Cass.
Civ. n. 22627/2023).
Orbene ricostruito così il quadro normativo va rilevato che il odierno appellante, Pt_1 aveva prodotto già in primo grado il decreto prefettizio (cfr decreto del 14.07.2006 prot. N.
22415-06/Area III) con il quale veniva autorizzata l'installazione delle apparecchiature nel tratto di strada che oggi rileva (SS 113 DSL KM 113 + 200 al KM 116).
Appare chiaro che il Giudice di Pace di Sant'Agata Militello ha errato nell'applicazione della disciplina sopra richiamata e nell'accoglimento del ricorso.
Pertanto, in accoglimento dell'appello, dovrà essere riformata la sentenza appellata, e per l'effetto dovrà dichiararsi la validità e l'efficacia del verbale di contestazione n. 2022/C/3719 del 22.07.2022 – reg. n. 3811/2022 notificato il 30.09.2022 e relativo all'infrazione dell'art. 142 comma 9 C.d.S. avvenuta il 22.07.2022 nel Comune di Parte_1
Per quanto esposto, in riforma della sentenza impugnata, l'appello proposto dal
[...]
Parte_1
3. Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte appellata.
Le stesse vanno liquidate, come in dispositivo, ai sensi del d. m. 55/2014 esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello n. 98/2024, vertente tra in persona del sindaco pro tempore Parte_1
(appellante) contro (appellata), disattesa e respinta ogni diversa istanza, Controparte_1 eccezione e difesa, così provvede:
1. In riforma della sentenza n. 122/2023 emessa dal Giudice di Pace di Sant'Agata
Militello il 20 giugno 2023 e depositata in data 29 giugno 2023 dichiara la validità e l'efficacia del verbale di contestazione n. 2022/C/3719 del 22.07.2022 – reg. n.
3811/2022 notificato il 30.09.2022 e relativo all'infrazione dell'art. 142 comma 9 C.d.S. avvenuta il 22.07.2022 nel Comune di Parte_1
4 R.G. 98/2024
2. Condanna parte appellata al pagamento delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio, in favore del che liquida come di seguito: Parte_1
- € 139,00 per compensi relativi alla prima fase del giudizio, oltre iva e cpa come per legge e rimborso spese generali nella misura del 15%.
- € 232,00 per compensi relativi alla fase di appello, oltre iva e cpa come per legge e rimborso spese generali nella misura del 15% ed € 64,50 per spese vive.
Così deciso in Patti il 18.06.2024.
Il Giudice
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