Articolo 1 della Legge 29 marzo 1952, n. 201
Articolo 2
Versione
25 aprile 1952
Art. 1.
Sono approvate le unite Convenzioni stipulate fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio delle informazioni - e l'Agenzia Nazionale Stampa Associata (A.N.S.A.) il 31 luglio 1950 e concernenti rispettivamente:
a) la diramazione di notizie e comunicati degli organi centrali e periferici del Governo nonche' la trasmissione diretta ai medesimi di informazioni nazionali ed estere nel periodo 1 luglio 1950-30 giugno 1951;
b) la diffusione di notizie italiane politiche, economiche, finanziarie e culturali, negli Stati Uniti d'America nel periodo 1 luglio 1950-30 giugno 1951.
Entrata in vigore il 25 aprile 1952