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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/01/2025, n. 4018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4018 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – Sezione lavoro – I unità - nelle persone dei Magistrati dott. Mariavittoria Papa Presidente dott. Giovanna Guarino Consigliere dott. Nicoletta Giammarino Consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunziato in grado di appello alla udienza del 13/11/2024 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2125/2023
TRA
, in persona del Direttore Generale p.t. rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1
Massimiliano De Masi e elettivamente domiciliata in alla Via Comunale Parte_2 Pt_1
del Principe, n. 13/A, presso il Servizio Legale della Azienda
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'avv.to dall'avv. Paolo Galluccio presso il cui studio, Controparte_1
sito in Aversa alla Vai Giotto n. 87, è elettivamente domiciliato
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 23.12.2022 innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, esponeva di essere dipendente dell'Amministrazione resistente con Controparte_1 profilo di con profilo di “Operatore Socio Sanitario Attuale”, inquadrato nella categoria BS2; che la propria prestazione lavorativa era articolata in turni;
che per i periodi indicati in ricorso, per la
Parte prestazione lavorativa resa in un giorno festivo infrasettimanale, la non aveva loro riconosciuto né il riposo compensativo né la maggiorazione di cui all'art.9 del CCNL 20 settembre 2000
(successivamente art.29 comma 6 del CCNL 21 maggio 2018); che nel prospetto allegato si era tenuto conto delle sole ore effettivamente prestate e cadenti nei giorni festivi infrasettimanali.
Tanto premesso, il ricorrente concludeva chiedendo al Tribunale di accertare e dichiarare il diritto a percepire, ai sensi e per gli effetti degli artt. 9 e 34 commi 7-8 del C.C.N.L. del personale del comparto Sanità del 20/09/2001, così come sostituiti dagli artt. 29 comma 6 e 31 commi 7-8 del
C.C.N.L. 2016-2018, il compenso per l'attività svolta nelle giornate festive infrasettimanali nei giorni indicati nei rispettivi ricorsi e per l'effetto condannare la convenuta al pagamento dell'importo di € € 3.098,16. Parte Con sentenza n. n. 4193/23 il G.L. accoglieva la domanda formulata e condannava l' al pagamento della somma di € € 3.098,16 in favore di , oltre interessi legali. Controparte_1
Con ricorso depositato il 29/8/2023, l' ha impugnato la sentenza di primo Parte_1 grado, censurando le conclusioni del G.L. e chiedendo l'integrale rigetto della domanda proposta da
. Controparte_1
Si costituiva gli originari ricorrenti chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
All'esito dell'udienza e della successiva camera di consiglio, la causa veniva decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte Con un primo articolato motivo di appello, l' censurava la errata esegesi della normativa contrattuale di riferimento da parte del Tribunale.
Con un secondo motivo di censura l'appellante eccepiva di aver provato che alla ricorrente erano stati riconosciuti riposi compensativi tali da andare pienamente a compensare le ore lavorative prestate nei giorni festivi per cui ora rivendicava il pagamento della indennità per cui era causa.
… … …
L'appello non è fondato e deve essere rigettato.
L' esegesi della normativa contrattuale di riferimento compiuta dal giudice di prime cure è corretta e condivisibile e costituisce conforme applicazione dei principi, ormai consolidati, affermati dalla giurisprudenza di legittimità che vanno qui ribaditi (Cass n.1505/2021, Cass. n. 6716/2021, Cass. n.
33126/2021, Cass. n.2006/2022, Cass. n.20743/2023).
All'analisi del motivo, va premessa una breve ricostruzione del quadro normativo e contrattuale disciplinante la materia.
Come è noto, il trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali trova fondamento nella legge n. 260/1949, poi modificata dalla legge n. 90/1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi «è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo» ( art. 5).
Il diritto dei dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, a godere del riposo nelle feste infrasettimanali è stato ribadito dalla legge n. 520/1952 con la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione
Cass. n. 16592/2015), dall'altro, ha riconosciuto in tal caso il «diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita», o, in alternativa, a ricevere il «pagamento doppio della giornata festiva».
In questo contesto si è inserita la contrattazione collettiva ed in particolare il CCNL 1.9.1995 che agli artt. 18,19 e 20 del capo III (Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44 comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12 secondo cui « per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore».
L'art. 34 del CCNL 7.4.1999, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma
7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità ed al successivo comma 8 ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è «pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo»; Con il CCNL 20.9.2001, integrativo del CCNL 7.4.1999, le parti collettive con l'art. 9 hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che
«Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL 1 settembre 1995 e 34 del CCNL 7 aprile
1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo».
All'esito dell'integrazione disposta dal richiamato art. 9, quindi, la disciplina contrattuale dettata per il lavoro festivo infrasettimanale ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già imposta dal legislatore in epoca antecedente alla contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per festività che, lo si ripete, è pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità.
La contrattazione successiva non ha apportato significative modificazioni ed anche il recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29 comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi ( art. 86, comma 13, secondo cui «Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di € 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a C 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore »).
Quanto ai limiti massimi dell'orario settimanale, occorre osservare che le parti collettive, già a partire dal CCNL 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27 la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista.
3.3. Ciò posto, la giurisprudenza di legittimità ha innanzitutto chiarito che, la tesi secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44 non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001, non è rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 cod.civ., perché il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è anzi smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola, che va letta nel suo complesso, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (comma 7 e comma 17).
E' stato ulteriormente osservato che la clausola contrattuale di cui all'art.9 del c.c.n.l. è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda «particolari condizioni di lavoro» che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti. La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata, quindi, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo. Al contrario l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo il lavoro prestato nella festività e solo in alternativa il trattamento economico per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività. La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo. Si è precisato, inoltre, che non può essere esteso ai lavoratori del comparto sanità l'orientamento espresso in relazione all'interpretazione dell'art. 22 del CCNL 14.9.2000 per i dipendenti degli enti locali (cfr. fra le più recenti Cass. n. 1201/2019; Cass. n. 16600/2019; Cass. n. 21412/2019) e ciò perché in quel caso la clausola contrattuale oggetto di esegesi si esprime chiaramente nel senso dell'onnicomprensività (...al personale turnista è corrisposta un'indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro...); è inserita nell'ambito di una disposizione che detta una disciplina completa del lavoro in turni;
riconosce una maggiorazione per il lavoro prestato nel giorno festivo, calcolata su una base di calcolo diversa da quella prevista per il non turnista, che tiene conto ex art. 52 lett. c) CCNL 14.9.2000 del minimo tabellare, della retribuzione di anzianità e di posizione e di ogni altro assegno continuativo.
Viceversa, la disposizione contrattuale che viene in rilievo per il personale del comparto sanità, oltre a non contenere alcun accenno al carattere onnicomprensivo dell'indennità, la stabilisce in misura fissa ed a prescindere dai criteri fissati dall'art. 34 del CCNL 7.4.1999 per il calcolo del lavoro straordinario festivo, dato, questo, che costituisce un'ulteriore conferma della cumulabilità dei due trattamenti, finalizzati a compensare disagi di natura diversa. Infine si è anche precisato che a diverse conclusioni non si può giungere valorizzando l'orientamento espresso dall'ARAN il 24.9.2011, ribadito il 16.7.2019 in relazione alla disciplina dettata dal CCNL 21.5.2018, perché lo stesso non è il risultato di un accordo sull'interpretazione autentica della clausola tra la detta agenzia e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo, al quale soltanto la legge attribuisce il valore di sostituire la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto (art. 49 d.lgs. n.
165/2001), e, pertanto, al pari delle informazioni o osservazioni rese dalle associazioni sindacali ex art. 425 cod. proc. civ., per il suo carattere unilaterale non è idoneo a chiarire la comune intenzione delle parti stipulanti il contratto collettivo (Cass. n. 4878/2015).
Alla luce dei richiamati principi - dai quali risulta, in favore del personale turnista del comparto sanità, la piena cumulabilità tra l'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del CCNL 1.9.1995 ed il diritto, riconosciuto loro dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001 – emerge l'infondatezza della tesi sostenuta dall'odierna appellante. Affermare che l'art.9 del c.c.n.l. 20.09.2001 può trovare applicazione in favore del personale turnista non automaticamente “per il sol fatto di aver prestato attività lavorativa in giorno festivo infrasettimanale”, ma unicamente nelle ipotesi in cui l'attività lavorativa sia stata dal dipendente turnista “straordinariamente” prestata in un giorno festivo rispetto alla normale organizzazione lavorativa, significa negare la piena cumulabilità tra i benefici ignorandone la ratio, ricercando un quid pluris che non trova fondamento nelle disposizioni richiamate.
Ed invero, il personale turnista che presta attività lavorativa in giorno festivo infrasettimanale può cumulare i benefici in quanto nell'espletamento di tale prestazione vengono ristorati sia la maggiore gravosità del lavoro prestato in turni (art. 44), sia il lavoro prestato in giorno festivo che, comportando il godimento di una festività per tutti i lavoratori (sia turnisti che non), implica, ove svolto, un superamento dei limiti orari. Null'altro è necessario ai fini della cumulabilità che come ampiamente argomentato trova il proprio fondamento nelle caratteristiche intrinseche della prestazione resa dai lavoratori turnisti in giorno festivo.
Infondato è anche il terzo motivo di appello.
Innanzitutto, va evidenziato che la ha fondato la sua richiesta sulla documentazione CP_1 prodotta e, in particolare, sui cartellini marcatempo, dai quali è possibile ricavare l'alternarsi di turni, dello smonto e del riposo, nonché il godimento di eventuali riposi compensativi ai sensi dell'art. 9
CCNL 20.9.2001. Ebbene, a fronte di tale ricostruzione alcuna difesa è stata svolta in ordine al godimento del riposo compensativo previsto dal richiamato art.9, pure a fronte della specifica allegazione attorea dei giorni festivi lavorati per ciascun anno, riscontrata dai cartellini marcatempo.
Part La difesa dell' è stata incentrata nel sostenere, da un lato, la non cumulabilità per il personale turnista, dell'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del CCNL 1.9.1995 con il diritto, riconosciuto dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001, dall'altro nell'affermare che il personale turnista, secondo la peculiare articolazione dell'orario di lavoro ( mattina, pomeriggio, notte, smonto e riposo) già fruirebbe, dopo ogni turno di notte, di 2 giorni consecutivi liberi, cioè lo smonto ed il riposo, sostenendo in sintesi che il turnista, fruirebbe già naturalmente, per via dell'articolazione dei turni, di riposi compensativi settimanali utili a riequilibrare il numero di ore lavorate rispetto al dipendente non turnista, nell'ambito di un mese.
Cristallizzata nei termini riportati la difesa della datrice di lavoro, appare evidente che l'accertamento compiuto dal giudice di prime cure in ordine alla an ed al quantum della pretesa azionata è del tutto condivisibile ed immune dalle censure che gli vengono mosse, in quanto la difesa
Part dell' i è incentrata nel sostenere la riconoscibilità del cumulo solo in presenza di una prestazione lavorativa “straordinariamente” prestata dai lavoratori turnisti, non prendendo alcuna posizione sul godimento dei riposi compensativi ex art.9 c.c.n.l. 20.09.2001. Per le esposte ragioni, l'appello va rigettato con conferma della sentenza gravata.
Le spese del grado seguono la soccombenza a carico dell'appellante e vengono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello; condanna parte appellante alla rifusione delle spese del grado che liquida in € 962,00 oltre spese generali come per legge, IVA e CPA con attribuzione all'avv. Paolo Galluccio, dichiaratosi anticipatario;
dà atto – ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio – della sussistenza per parte appellante dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n.
115/2002.
Napoli 13.11.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Nicoletta Giammarino Mariavittoria Papa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – Sezione lavoro – I unità - nelle persone dei Magistrati dott. Mariavittoria Papa Presidente dott. Giovanna Guarino Consigliere dott. Nicoletta Giammarino Consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunziato in grado di appello alla udienza del 13/11/2024 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2125/2023
TRA
, in persona del Direttore Generale p.t. rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1
Massimiliano De Masi e elettivamente domiciliata in alla Via Comunale Parte_2 Pt_1
del Principe, n. 13/A, presso il Servizio Legale della Azienda
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'avv.to dall'avv. Paolo Galluccio presso il cui studio, Controparte_1
sito in Aversa alla Vai Giotto n. 87, è elettivamente domiciliato
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 23.12.2022 innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, esponeva di essere dipendente dell'Amministrazione resistente con Controparte_1 profilo di con profilo di “Operatore Socio Sanitario Attuale”, inquadrato nella categoria BS2; che la propria prestazione lavorativa era articolata in turni;
che per i periodi indicati in ricorso, per la
Parte prestazione lavorativa resa in un giorno festivo infrasettimanale, la non aveva loro riconosciuto né il riposo compensativo né la maggiorazione di cui all'art.9 del CCNL 20 settembre 2000
(successivamente art.29 comma 6 del CCNL 21 maggio 2018); che nel prospetto allegato si era tenuto conto delle sole ore effettivamente prestate e cadenti nei giorni festivi infrasettimanali.
Tanto premesso, il ricorrente concludeva chiedendo al Tribunale di accertare e dichiarare il diritto a percepire, ai sensi e per gli effetti degli artt. 9 e 34 commi 7-8 del C.C.N.L. del personale del comparto Sanità del 20/09/2001, così come sostituiti dagli artt. 29 comma 6 e 31 commi 7-8 del
C.C.N.L. 2016-2018, il compenso per l'attività svolta nelle giornate festive infrasettimanali nei giorni indicati nei rispettivi ricorsi e per l'effetto condannare la convenuta al pagamento dell'importo di € € 3.098,16. Parte Con sentenza n. n. 4193/23 il G.L. accoglieva la domanda formulata e condannava l' al pagamento della somma di € € 3.098,16 in favore di , oltre interessi legali. Controparte_1
Con ricorso depositato il 29/8/2023, l' ha impugnato la sentenza di primo Parte_1 grado, censurando le conclusioni del G.L. e chiedendo l'integrale rigetto della domanda proposta da
. Controparte_1
Si costituiva gli originari ricorrenti chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
All'esito dell'udienza e della successiva camera di consiglio, la causa veniva decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte Con un primo articolato motivo di appello, l' censurava la errata esegesi della normativa contrattuale di riferimento da parte del Tribunale.
Con un secondo motivo di censura l'appellante eccepiva di aver provato che alla ricorrente erano stati riconosciuti riposi compensativi tali da andare pienamente a compensare le ore lavorative prestate nei giorni festivi per cui ora rivendicava il pagamento della indennità per cui era causa.
… … …
L'appello non è fondato e deve essere rigettato.
L' esegesi della normativa contrattuale di riferimento compiuta dal giudice di prime cure è corretta e condivisibile e costituisce conforme applicazione dei principi, ormai consolidati, affermati dalla giurisprudenza di legittimità che vanno qui ribaditi (Cass n.1505/2021, Cass. n. 6716/2021, Cass. n.
33126/2021, Cass. n.2006/2022, Cass. n.20743/2023).
All'analisi del motivo, va premessa una breve ricostruzione del quadro normativo e contrattuale disciplinante la materia.
Come è noto, il trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali trova fondamento nella legge n. 260/1949, poi modificata dalla legge n. 90/1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi «è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo» ( art. 5).
Il diritto dei dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, a godere del riposo nelle feste infrasettimanali è stato ribadito dalla legge n. 520/1952 con la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione
Cass. n. 16592/2015), dall'altro, ha riconosciuto in tal caso il «diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita», o, in alternativa, a ricevere il «pagamento doppio della giornata festiva».
In questo contesto si è inserita la contrattazione collettiva ed in particolare il CCNL 1.9.1995 che agli artt. 18,19 e 20 del capo III (Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44 comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12 secondo cui « per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore».
L'art. 34 del CCNL 7.4.1999, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma
7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità ed al successivo comma 8 ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è «pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo»; Con il CCNL 20.9.2001, integrativo del CCNL 7.4.1999, le parti collettive con l'art. 9 hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che
«Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL 1 settembre 1995 e 34 del CCNL 7 aprile
1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo».
All'esito dell'integrazione disposta dal richiamato art. 9, quindi, la disciplina contrattuale dettata per il lavoro festivo infrasettimanale ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già imposta dal legislatore in epoca antecedente alla contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per festività che, lo si ripete, è pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità.
La contrattazione successiva non ha apportato significative modificazioni ed anche il recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29 comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi ( art. 86, comma 13, secondo cui «Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di € 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a C 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore »).
Quanto ai limiti massimi dell'orario settimanale, occorre osservare che le parti collettive, già a partire dal CCNL 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27 la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista.
3.3. Ciò posto, la giurisprudenza di legittimità ha innanzitutto chiarito che, la tesi secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44 non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001, non è rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 cod.civ., perché il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è anzi smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola, che va letta nel suo complesso, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (comma 7 e comma 17).
E' stato ulteriormente osservato che la clausola contrattuale di cui all'art.9 del c.c.n.l. è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda «particolari condizioni di lavoro» che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti. La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata, quindi, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo. Al contrario l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo il lavoro prestato nella festività e solo in alternativa il trattamento economico per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività. La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo. Si è precisato, inoltre, che non può essere esteso ai lavoratori del comparto sanità l'orientamento espresso in relazione all'interpretazione dell'art. 22 del CCNL 14.9.2000 per i dipendenti degli enti locali (cfr. fra le più recenti Cass. n. 1201/2019; Cass. n. 16600/2019; Cass. n. 21412/2019) e ciò perché in quel caso la clausola contrattuale oggetto di esegesi si esprime chiaramente nel senso dell'onnicomprensività (...al personale turnista è corrisposta un'indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro...); è inserita nell'ambito di una disposizione che detta una disciplina completa del lavoro in turni;
riconosce una maggiorazione per il lavoro prestato nel giorno festivo, calcolata su una base di calcolo diversa da quella prevista per il non turnista, che tiene conto ex art. 52 lett. c) CCNL 14.9.2000 del minimo tabellare, della retribuzione di anzianità e di posizione e di ogni altro assegno continuativo.
Viceversa, la disposizione contrattuale che viene in rilievo per il personale del comparto sanità, oltre a non contenere alcun accenno al carattere onnicomprensivo dell'indennità, la stabilisce in misura fissa ed a prescindere dai criteri fissati dall'art. 34 del CCNL 7.4.1999 per il calcolo del lavoro straordinario festivo, dato, questo, che costituisce un'ulteriore conferma della cumulabilità dei due trattamenti, finalizzati a compensare disagi di natura diversa. Infine si è anche precisato che a diverse conclusioni non si può giungere valorizzando l'orientamento espresso dall'ARAN il 24.9.2011, ribadito il 16.7.2019 in relazione alla disciplina dettata dal CCNL 21.5.2018, perché lo stesso non è il risultato di un accordo sull'interpretazione autentica della clausola tra la detta agenzia e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo, al quale soltanto la legge attribuisce il valore di sostituire la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto (art. 49 d.lgs. n.
165/2001), e, pertanto, al pari delle informazioni o osservazioni rese dalle associazioni sindacali ex art. 425 cod. proc. civ., per il suo carattere unilaterale non è idoneo a chiarire la comune intenzione delle parti stipulanti il contratto collettivo (Cass. n. 4878/2015).
Alla luce dei richiamati principi - dai quali risulta, in favore del personale turnista del comparto sanità, la piena cumulabilità tra l'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del CCNL 1.9.1995 ed il diritto, riconosciuto loro dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001 – emerge l'infondatezza della tesi sostenuta dall'odierna appellante. Affermare che l'art.9 del c.c.n.l. 20.09.2001 può trovare applicazione in favore del personale turnista non automaticamente “per il sol fatto di aver prestato attività lavorativa in giorno festivo infrasettimanale”, ma unicamente nelle ipotesi in cui l'attività lavorativa sia stata dal dipendente turnista “straordinariamente” prestata in un giorno festivo rispetto alla normale organizzazione lavorativa, significa negare la piena cumulabilità tra i benefici ignorandone la ratio, ricercando un quid pluris che non trova fondamento nelle disposizioni richiamate.
Ed invero, il personale turnista che presta attività lavorativa in giorno festivo infrasettimanale può cumulare i benefici in quanto nell'espletamento di tale prestazione vengono ristorati sia la maggiore gravosità del lavoro prestato in turni (art. 44), sia il lavoro prestato in giorno festivo che, comportando il godimento di una festività per tutti i lavoratori (sia turnisti che non), implica, ove svolto, un superamento dei limiti orari. Null'altro è necessario ai fini della cumulabilità che come ampiamente argomentato trova il proprio fondamento nelle caratteristiche intrinseche della prestazione resa dai lavoratori turnisti in giorno festivo.
Infondato è anche il terzo motivo di appello.
Innanzitutto, va evidenziato che la ha fondato la sua richiesta sulla documentazione CP_1 prodotta e, in particolare, sui cartellini marcatempo, dai quali è possibile ricavare l'alternarsi di turni, dello smonto e del riposo, nonché il godimento di eventuali riposi compensativi ai sensi dell'art. 9
CCNL 20.9.2001. Ebbene, a fronte di tale ricostruzione alcuna difesa è stata svolta in ordine al godimento del riposo compensativo previsto dal richiamato art.9, pure a fronte della specifica allegazione attorea dei giorni festivi lavorati per ciascun anno, riscontrata dai cartellini marcatempo.
Part La difesa dell' è stata incentrata nel sostenere, da un lato, la non cumulabilità per il personale turnista, dell'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del CCNL 1.9.1995 con il diritto, riconosciuto dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001, dall'altro nell'affermare che il personale turnista, secondo la peculiare articolazione dell'orario di lavoro ( mattina, pomeriggio, notte, smonto e riposo) già fruirebbe, dopo ogni turno di notte, di 2 giorni consecutivi liberi, cioè lo smonto ed il riposo, sostenendo in sintesi che il turnista, fruirebbe già naturalmente, per via dell'articolazione dei turni, di riposi compensativi settimanali utili a riequilibrare il numero di ore lavorate rispetto al dipendente non turnista, nell'ambito di un mese.
Cristallizzata nei termini riportati la difesa della datrice di lavoro, appare evidente che l'accertamento compiuto dal giudice di prime cure in ordine alla an ed al quantum della pretesa azionata è del tutto condivisibile ed immune dalle censure che gli vengono mosse, in quanto la difesa
Part dell' i è incentrata nel sostenere la riconoscibilità del cumulo solo in presenza di una prestazione lavorativa “straordinariamente” prestata dai lavoratori turnisti, non prendendo alcuna posizione sul godimento dei riposi compensativi ex art.9 c.c.n.l. 20.09.2001. Per le esposte ragioni, l'appello va rigettato con conferma della sentenza gravata.
Le spese del grado seguono la soccombenza a carico dell'appellante e vengono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello; condanna parte appellante alla rifusione delle spese del grado che liquida in € 962,00 oltre spese generali come per legge, IVA e CPA con attribuzione all'avv. Paolo Galluccio, dichiaratosi anticipatario;
dà atto – ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio – della sussistenza per parte appellante dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n.
115/2002.
Napoli 13.11.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Nicoletta Giammarino Mariavittoria Papa